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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4341/2014 DYHQWHDGRJJHWWRSUHVWD]LRQHG¶RSHUDLQWHOOHWWXDOH -­ opposizione a decreto ingiunt ivo ha pronunziato la seguente SENTENZA TRA COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura a PDUJLQH GHOO¶DWWR GL FLWD]LRQH GDOO¶DYY 0DULD '¶$GGLR, presso il cui studio in Casapulla, alla vi a G. Stroffolini n. 22, elettivamente domicilia ATTORE -­ OPPONENTE Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
E AVV. DOMENICO STANGA, rappresentato e difeso da se medesimo, presso il cui studio in Caserta, alla Piazza Aldo Moro n. 9 P.co del Corso , elettivamente domicilia CONVENUTO -­ OPPOSTO CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza del 12.11.2015 MOTIVI DELLA DECISIONE Il fatto Il Comune di Pignataro Maggiore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 600/14, emesso dal Tribunale 1
di Santa Maria Capua Vetere il 22.02.2014, notificato il 28.03.2014 con il quale gli era ingiunto il pagamento di euro 42.864,55, oltre interessi e spese. $ VRVWHJQR GHOO¶RSSRVL]LRQH KD dedotto: che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di una delibera commissariale n. 87 del 9.12.2005 con la quale era riconosciuto il compenso del ricorrente per attività professionale espletata;; che con delibera n. 9 del 15.04.2014 il Comune annullava la delibera precedente ritenendola manifestamente illegittima per aver debordato dai limiti massimi stabiliti dalle tariffe e ciò nonostante le QHJDWLYH H GDQQRVH FRQVHJXHQ]H SURGRWWH GDOO¶DWWLYLWj UHVD GDO
professionista;; che, inoltre, vi è stata violazione di doveri informativi e contrattuali da parte del professionista eccependone O¶LQDGempimento e che, in ogni caso, per effetto della delibera di annullamento in autotutela, la delibera del Comune è da ritenere priva di qualunque effetto;; ancora, che in questa sede è possibile YHULILFDUH VROR O¶HIILFDFLD GHOOD GHOLEHUD GL DQQXOODPHQWR PD Qon può sindacarsi neanche incidenter tantum la validità della stessa, dovendo la delibera essere impugnata secondo gli ordinari criteri di riparto. In conseguenza di ciò ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese. CostituitosL LQ JLXGL]LR O¶DYY 'RPHQLFR 6WDQJD KD GHGRWWR FKH
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ULFRQRVFLPHQWRGHOGHELWRFKHO¶HFFH]LRQHGLLQHVDWWRDGHPSLPHQWR
Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
è tardiva perché non è stata mai sollevata neanche in sede di notifica della parcella in occasione della quale alcuna FRQWHVWD]LRQH DOO¶DWWLYLWj SUHVWDWD GDO GLIHQVRUH IX VROOHYDWD
che la delibera di riconoscimento del debito è stata portata a FRQRVFHQ]D GHOO¶RSSRVWR H TXLQGL q HIILFDFH HG LUUHYRFDELOH FKH
il provvedimento di annullamento è da ritenere inesistente, considerato che esso è stato adottato dieci anni dopo la delibera di riconoscimento del debito e successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo. In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto GHOO¶RSSRVL]LRQH FRQ YLWWRULD di spese ed anche con condanna GHOO¶RSSRQHQWHSHUOLWHWHPHUDULD 2
$ YHUEDOH GL XGLHQ]D O¶DYY 6WDQJD KD DQFKH GHGRWWR LQ RUGLQH
DOO¶HVLVWHQ]D GL XQ YDOLGR UDSSRUWR FRQWUDWWXDOH LQ UHSOLFD D
quanto eccepito dal Comune sulla nullità del medesimo. Inizialmente non era concessa la provvisoria esecuzione e successivamente era emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. di ingiunzione nei confronti del Comune opponente al pagamento della VRPPD ULFKLHVWD LQ VHGH PRQLWRULD $OO¶HVLWR GL GHSRVLWR GL
istanza di revoca GHOO¶RUGLQDQ]D H GL DQWLFLSD]LRQH GHOO¶XGLHQ]D
di precisazione delle conclusioni, le parti erano autorizzate a FRQFOXGHUH H DOO¶XGLHQ]D GHO OD FDXVD HUD assegnata in decisione con la concessione dei termini ordinari per il deposito di memorie c onclusionali e di replica (giorni 60+20). LA DECISIONE 1.1 /¶RSSRVL]LRQHqLQIRQGDWDHYDULJHWWDWD A sostegno del credito azionato in sede monitoria, relativo ad attività professionale prestata QHOO¶LQWHUHVVH GHO &RPXQH GL 3LJQDWDUR 0DJJLRUH , parte opposta ha prodotto, inizialmente, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo , la delibera n. 87/05 con la quale il Comune, in persona del Commissario Straordinario, riconosceva di dover corrispondere la somma di euro SHUO¶DWWLYLWjVYROWD &RQ
O¶DWWR
GL
RS posizione il Comune opponente ha Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
HYLGHQ]LDWR O¶DGR]LRQH LO LQ GDWD TXLQGL
successiva alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 28.03.2014, della delibera n. 9 con la quale annullava la precedente delibera del 2005 di riconoscimento del debito. In primo luogo, occorre, quindi, verificare se è possibile sindacare in questa sede la legittimità della delibera di annullamento del 2014. Sul punto, deve osservarsi che, vertendo il giudizio in via principale corrispettivo su dovuto una domanda per 3
di svolgimento pagamento di di attività professionale, peraltro connessa ad una delibera diversa da quella di cui si invoca la non sindacabilità in questa sede, è possibile lo svolgimento del sindacato da parte del giudice ordinario. Ciò in conform ità alO¶RULHQWDPHQWR
tradizionale espresso dalla Suprema Corte, ribadito tra O¶DOWUR QHOOD VHQWHQ]D Q QHOOD FXL SDUWH PRWLYD
si afferma: ³Questo giudice di legittimità, secondo un indirizzo del tutto prevalente ("ex plurimis" cfr la motivazione di Cass. Sez. Un. 14.12.1981 n. 6592), ritiene applicabile l'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E e, perciò, considera la controversia appartenente al giudice ordinario, titolare del potere di disapplicare il provvedimento amministrativo, quando l'oggetto della controversia medesima sia costituito dalla pretesa di un diritto soggettivo perfetto e quando la valutazione della legittimità del provvedimento debba avvenire soltanto in via incidentale. Il che si verifica quando l'atto amministrativo non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità viene a prospettarsi come questione pregiudiziale in senso tecnico e non come questione principale´ cfr. in termini analoghi anche Cass. n. 12182/92). Nel presente giudizio, LQIDWWL FRPH JLj DIIHUPDWR O¶RJJHWWR
principale è costituito dalla pretesa creditoria azionata nei confronti del Comune, pretesa peraltro ricollegata allo Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
VYROJLPHQWR GL DWWLYLWj SURIHVVLRQDOH QHL FRQIURQWL GHOO¶HQWH H
quindi, in alcun modo correlata aO SRWHUH DXWRULWDWLYR GHOO¶HQWH
SXEEOLFRTXDQWRSLXWWRVWRDOO¶HVHUFL]LRGHOSRWHre privatistico GL TXHVW¶XOWLPR. Da ciò consegue che è possibile sindacare il successivo provvedimento che QRQ FRVWLWXLVFH O¶RJJHWWR immediato, ma soltanto mediato ed indiretto del presente giudizio e che, inoltre, per le considerazioni che seguiranno di qui a breve, si caratterizza per assumere il carattere non solo della illegittimità ma della vera e propria illiceità perché lesivo della posizione di diritto soggettivo azionata e, al contempo, gravemente esorbitante dai limiti del potere amministrativo di intervenire su propri precedenti provvedimenti. 4
In altri termini, deve ritenersi possibile la disapplicazione del provvedimento amministrativo in questa sede in considerazione sia della natura del diritto azionato in via principale (diritto soggettivo di natura patrimoniale), sia del fatto che il comportamento della Pubblica Amministrazione appare completamente esorbitante dai limiti delO¶HVHUFL]LRGLSRWHVWj amministrativa da parte del Comune, considerata anche la veste di contraente privato del medesimo che qui viene in rilievo e sia, infine, che il presente giudizio non è teso ad accertare in via principale la legittimità della delibera del 2014, ma solo a svolgere sulla stessa un sindacato di tipo incidentale. Né appaiono pertinenti i richiami a sentenze come Cassazione n. 19659/06 e n. 2244/15, che sembrano limitare il potere di disapplicazione ai soli giudizi tra privati e non a quelli in cui sia parte la Pubblica Amministrazione, perché si tratta di pronunce emesse con riferimento a fattispecie diverse dalla presente. 1.2 Ritenuto, quindi, sussistente il potere di disapplicazione, occorre stabilire se il provvedimento di annullamento è illegittimo/illecito 1RQ YL q GXEELR FKH O¶DGR]LRQH GL XQ
provvedimento di annullamento di una precedente delibera a distanza di quasi dieci anni costituisca esercizio illegittimo del potere amministrativo, in primo luogo perché, alterando i rapporti tra le parti che, nel caso di specie, pur con le peculiarità e Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
specificità normative connesse alla veste pubblica di uno dei contraenti, sono comunque riconducibili ad un comune rapporto tra contraenti, sbilancia nettamente tali rapporti a favore del &RPXQH RVVLD GHOO¶DXWRUH GHOOD VXFFHVVLYD GHOLEHUD SHUDOWUR
YDQLILFDQGR DQFKH O¶DWWLYLWj JLXGL]LDULD FKH HUD QHO IUDWWHPSR
stata svolta in relazione a tale rapporto e che aveva condotto DOO¶HPLVVLRQHGLXQGHFUHWRLQJLXQWLYR Peraltro, deve osservarsi che con la Legge n. 124/2015, il legislatore, modificando la disciplina dell¶annullamento d¶ufficio di cui all¶art. 21 nonies L. n. 241/90, ha espressamente fissato il limite temporale massimo di diciotto mesi dal momento dell¶adozione entro il quale può intervenire l¶annullamento 5
d¶ufficio di provvedimenti autorizzativi o di attribuzione di vantaggi economici;; sebbene la norma non trovi diretta applicazione alla fattispecie per cui è causa essa è comunque espressione di un principio di ordine generale ± e che comunque era già stato affermato dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo (cfr. Cons. di St., n. 1953/15, n. 5609/14) che individuava proprio nel decorso di un arco di tempo apprezzabile il limite all¶esercizio dell¶autotutela ± funzionale a contemperare adeguatamente i diversi interessi coinvolti ed in particolare con la tutela dell¶affidamento del beneficiario, che è senza dubbio violato allorquando, come nel caso di specie, il provvedimento di annullamento viene adottato a distanza di quasi dieci anni dalla sua emissione. Non vi è dubbio, quindi, che tale comportamento sia illecito in quanto gravemente lesivo GHOO¶DIILGDPHQWRGHOSULYDWR, considerato che QRQ VROR LQWHUYLHQH ROWUH QRYH DQQL GRSR O¶HPLVVLRQH GHOOD
delibera di riconoscimento del debito, ma anche GRSR FKH DOO¶HQWH
è stato notificato il decreto ingiuntivo emesso sulla base proprio della iniziale delibera. 7DQW¶q FKH DQFKH QHOOD SUHPHVVD GHOOD
GHOLEHUD GL DQQXOODPHQWR VL PHQ]LRQD O¶DYYHQXWD QRWLILFD GHO
decreto ingiuntivo. In altri termini, una delibera di questo genere consente in pratica alla Pubblica Amministrazione non solo di incidere su una propria precedente manifestazione di volontà con la quale si è Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
riconosciuto un debito, ma anche di fatto di paralizzare la pretesa creditoria della controparte cristallizzata in un provvedimento giudiziale. In pratica, a voler ritenere legittimo e valido un provvedimento di questo tipo ± anche se è più corretto parlare di comportamento illecito in quanto palesemente HVRUELWDQWH GDL OLPLWL GHOO¶HVHUFL]LR GHO SRWHUH DPPLQLVWUDWLYR -­ si consentirebbe alla Pubblica Amministrazione di far cadere nel nulla non solo la propria volontà ma anche il provvedimento giudiziale basato su di essa, con ricadute gravi non solo in ordine alle esigenze di certezza dei traffici giuridici ed economici ma anche sul principio stesso della separazione dei poteri. 6
1.4 4XDQWRLQILQHDOO¶HFFH]LRQHVROOHYDWDGDO&RPXQHVHFRQGRFXL
la delibera di riconoscimento del debito sarebbe priva di efficacia perché non vi è prova della relativa comunicazione, eccezione che si fonda sul richiamo alla sentenza n. 13642/04 della Corte di Cassazione, secondo cui, per avere natura di riconoscimento del debito, la delibera deve uscire dalla sfera GHOO¶DXWRUH HG HVVHUH DFFHVVLELOH DO WHU]R RFFRUUHQGR TXLQGL FKH
sia indirizzata alla persona del creditore, la stessa non risulta pertinente al caso di specie. Infatti nella delibera in contestazione vi è espressa attestazione in calce alla medesima da parte del Segretario Comunale che essa è affissa, ai sensi GHOO¶DUW FR '/JV Q DOO¶$lbo Pretorio Comunale dal 13 dicembre 2005 per quindici giorni consecutivi. Si tratta di una forma di comunicazione, specificamente prevista per le delibere degli enti pubblici, che appare idonea ad integrare gli estremi della comunicazione anche in casi del genere in cui la comunicazione non è indirizzata in incertam personam ma ad un soggetto determinato. Così sul punto, la recente sentenza n. 8883/2015 della Corte di Cassazione, secondo cui: ³,Q WHPD GL
personale degli enti locali, è legittima la comunicazione della GHOLEHUD]LRQH GHOO¶$6/ QHOOD VSHFLH GL UHLH]LRQH GHOO¶LVWDQ]D GL
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di un dirigente) PHGLDQWH SXEEOLFD]LRQH HG DIILVVLRQH QHOO¶DOER SUHWRULR DL VHQVL
GHOO¶DUWFRPPDGHOGOJVDJRVWR0, n. 267, in luogo Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
di forme più personali e dirette, trattandosi di modalità idonea a produrre conoscenza legale delle comunicazioni anche se relative DGXQVRJJHWWRGHWHUPLQDWR´. Deve osservarsi, infatti, che, pur riferendosi la pronuncia della Corte di CassazionH DOOD IDWWLVSHFLH GL FXL DOO¶DUW FR HVVD q VHQ]¶DOWUR DSSOLFDELOH DQFKH DOO¶LSRWHVL GL FXL DOO¶DUW
124 co. 1 (relativa proprio alle delibere di Comuni ed enti territoriali);; in particolare, confrontando le due disposizioni, emerge che il tenore è pressoché identico: O¶DUW GHO '/JV
Q
UXEULFDWR
³3XEEOLFD]LRQH
GHOOH
GHOLEHUD]LRQL´
prevede, infatti, al primo comma, che ³7XWWH OH GHOLEHUD]LRQL GHO
comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione 7
DOO¶DOER SUHWRULR QHOOD VHGH GHOO¶HQWH SHU TXLQGLFL JLRUQL
FRQVHFXWLYL VDOYR VSHFLILFKH GLVSRVL]LRQL GL OHJJH´, con una disposizione del tutto analoga a quella contenuta nel secondo comma, secondo cui ³7XWWHOHGHOLEHUD]LRQLGHJOLDOWULDQWLORFDOL
sono pubblicate mediante puEEOLFD]LRQH DOO¶DOER SUHWRULR QHOOD
VHGH GHOO¶HQWH SHU TXLQGLFL JLRUQL FRQVHFXWLYL VDOYR VSHFLILFKH
GLVSRVL]LRQL´. Peraltro, la fattispecie richiamata e decisa dalla Suprema Corte si riferisce ad un ipotesi in cui il provvedimento comunicato mediante afILVVLRQH DOO¶DOER SUHWRULR HUD VIDYRUHYROH SHU LO
SULYDWR GHVWLQDWDULR ULJHWWR GL XQ¶LVWDQ]D H TXLQGL D PDJJLRU
ragione, deve ritenersi che tale forma di comunicazione possa operare, con tutti gli effetti di quella individuale, allorquando si tratti, come nel caso di specie, di un provvedimento favorevole SHU LO SULYDWR FKH QH q GHVWLQDWDULR '¶DOWURQGH OD ratio della previsione normativa è certamente quella di agevolare la comunicazione delle delibere comunali, prevedendo appunto forme di pubblicazioni richiedenti anche minor impegno di spesa come O¶DIILVVLRQHDOO¶$OER3UHWRULR $OOD OXFH GL FLz SHUWDQWR O¶RSSRVL]LRQH YD ULJHWWDWD HG LO
decreto ingiuntivo opposto n. 600/14, emesso da questo Tribunale il 22.02.2014 e notificato il 28.03.2014, confermato. 2.1 In ogni caso, per completezza motivazionale, deve osservarsi FKH O¶RSSRVL]LRQH q LQIRQGDWD DQFKH VRWWR DOWUR SURILOR Come ha Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
avuto più volte modo di chiarire la Corte di Cassazione, LQIDWWL O¶RSSRVL]LRQH D GHFUHWR LQJLXQWLYR QRQ GD OXRJR
ad un giudizio di impugnazione del decreto, finalizzato esclusivamente a farne valere vizi ed originarie ragioni di invalidità, ma è uno strumento che introduce un ordinario giudizio di cognizione, finalizzato DOO¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶HVLVWHQ]D GHO GLULWWR D]LRQDWR in via monitoria (cfr. Cass. n. 6421/03 e n. 2573/02);; in DOWUL WHUPLQL O¶RSSRVL]LRQH D GHFUHWR LQJLXQWLYR GD OXRJR
ad un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il giudice non è chiamato ad accertare esclusivamente se O¶LQJLXQ]LRQH VLD VWDWD HPHVVD OH gittimamente, cioè in 8
termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma deve anche verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cass. n. 13001/06, n. 15702/04 e n. 7188/03);; in conseguenza di tale ricostruzione del giudizio di opposizione, sempre secondo la Suprema Corte, restano irrilevanti eventuali vizi della procedura monitoria che QRQ LQYROJDQR O¶LQHVLVWHQ]D GHO GLULWWR D]LRQDWR FRQ
O¶XOWHULRUH ULOHYDQWH HIIHWWR SURFHVVXDOH FKH il giudice non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo ma è inderogabilmente tenuto ad una pronuncia di merito sul credito azionato (cfr. Cass. n. 23345/08, n. 7188/03 e n. 10169/97). 2.2 Fatta questa premessa deve osservarsi che , se è vero che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, è altrettanto vero che anche in questo tipo di giudizio non possono non ritenersi operanti i principi generali espressi dalla Suprema Co rte in tema di onere della prova GHOO¶LQDGHPSLPHQWR Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento GHL GDQQL R O¶LQDGHPSLPHQWR LQFRPEH VROR O¶RQHUH GL
provare la fonte Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
disposizione di del legge) proprio ed diritto allegare (co ntratto la o circostanza GHOO¶LQDGHPSLPHQWR GHOOD FRQWURSDUWH H LO QHVVR FDXVDOH
tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava VXO
GHELWRUH
LPSXWDELOLWj
FRQYHQXWR
O¶RQHUH
GHOO¶LQDGHPSLPHQWR
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SURYDUH
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GHOO¶LQHVDWWR
adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). 'DOO¶DSSOLFD]LRQH GL WDOL SULQFLSL GLVFHQGH FKH q RQHUH
GHOO¶RSSRQHQWH -­ attore solo in senso formale e convenuto in senso sostanziale -­ HFFHSLUH O¶LQHVLVWHQ]D GHO FUHGLWR
D]LRQDWRRYYHURO¶DYYHQXWRDGHPSLPHQWRGHOO¶REEOLJD]LRQH Inoltre, i principi appena richiamati vanno ulteriormente 9
coordinati con il principio di non contestazione , che impone al convenuto -­ LQ TXHVWR FDVR O¶RSSRQHQW e quale convenuto in senso sostanziale -­ di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano DPPHVVL H SURYDWL &RP¶q QRWR LO SULQFLSLR GL QRQ
contestazione, prima ancora d i essere codificato dal OHJLVODWRUH QHO FRQ OD PRGLILFD GHOO¶DUW FSF
era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento SURFHVVXDOH &RVu OD 6XSUHPD &RUWH WUD O¶DOWUR QHOOD
sentenza n. 5356/2009: ³/
DUW FSF LPSRQHQGR DO
convenuto l'onere costitutivi considera del la univocamente di prendere diritto non posizione preteso dalla contestazione rilevante ai fini sui fatti controparte, un comportamento della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degl i DFFHUWDPHQWL ULFKLHVWL´ (cfr. anche Cass. n. 10031/04, n. 13079/08 e n. 5191/08). In una successiva e più recente pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazi one: ³/¶HVLJHQ]D GL SURYDUOR
(il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato « 6H WDQWR QRQ VLD DYYHQXWR O¶HVLJHQ]D SUREDWRULD QRQ
sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non FRQWHVWDWR´ (Cass. n. 22837/10). 2.3 Anche applicando tali p rincipi e prescindendo, quindi, dalla delibera di riconoscimento del debito e dalla successiva delibera di annullamento, l ¶RSSRVL]LRQH appare infondata. Deve osservarsi, infatti, che parte opposta ha dato prova GHOO¶HVLVWHQ]D GHO UDSSRUWR SURIHVVLRQDOH FRQ O¶RSSRQHQWH
10
GHSRVLWDQGR
GRFXPHQWD]LRQH
FRPSURYDQWH
O¶DWWLYLWj
difensiva svolta (cfr. documenti allegati alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 n. 2), attività difensiva che peraltro non è negata nean che dal Comune opponente -­ che KD DQFK¶HVVR GHSRVLWDWR LQ VHGH GL FRVWLWX]LRQH FRSLD
degli atti compiuti dal l¶opposto -­ nonché pareri di congruità rilasciat i GDO
&RQVLJOLR
GHOO¶2UGLQH FIU
documenti allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 ), attività alla quale si faceva riferimento nella premessa del ricorso monitorio ³D VHJXLWR GL DWWLYLWj JLXGL]LDOH
FXUDWD
QHOO¶LQWHUHVVH
GHO
UHVLVWHQ]D
H
GHOOD
parcellizzazione delle competenze legali maturate per il contenzioso contro il sig. Nuvoletta Angelo i l Comune di 3LJQDWDUR´ cfr. pag. 1 ricorso per decreto ingiuntivo in DWWL H GDOOD TXDOH VFDWXULYD O¶HPLVVLRQH GHOOD GHOLEHUD
di riconoscimento del debito depositata nel fascicolo monitorio. A fronte di tale documentazione il Comune si è limitato ad eccepiUH O¶HVRUELWDQ]D GHL FRPSHQVL ULFKLHVWL LQ UHOD]LRQH
DOO¶DWWLYLWj VYROWD H SUHVXQWH QHJOLJHQ]H SURIHVVLRQDOL
dal difensore ;; quanto a queste ultime, deve osservasi che si tratta di contestazioni sollevate soltanto nel presente giudizio (e genericamente p er la prima volta nella delibera del 2014), laddove non vi è alcuna prova che Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
O¶RSHUDWR
GHO
GLIHQVRUH
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SUHFHGHQ]D DQ]L SHU TXDQWR FRQFHUQH O¶DVSHWWR RJJHWWR GL
VSHFLILFD FRQWHVWD]LRQH RVVLD LO IDWWR FKH O¶DYYRFDWR
avrebbe deciso di proporre impugnazione avverso la sentenza di rigetto innanzi al Consiglio di Stato senza il SUHYHQWLYR FRQVHQVR GHOO¶HQWH FLz ULVXOWD VFRQIHVVDWR
proprio dal rilascio di apposita procura da parte del &RPXQH D PDUJLQH GHOO¶DWWR GL LPSXJQD]LRQH FIU DOO 9 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte opposta). Anche la contestazione sugli importi eccessivi pretesi non appare sufficientemente specifica, tenuto conto anche GHOO¶DWWLYLWj GLIHQVLYD VYROWD GHO WLSR GL FRQWURYHUVLD
11
(cfr. documentazione allegata rel DWLYD
DOO¶DWWLYLWj
giudiziale e stragiudiziale) e tenuto conto dei pareri di congruità, che si riferiscono ai soli onorari, ed ai quali vanno quindi sommati gli importi dovuti per diritti, IVA e &3$FKHFRQGXFRQRDOO¶LPSRUWRD]LRQDWRLQVHGHPRQLWRULD 2.4 Quanto poi, alla pretesa mancanza di contratto scritto eccepita dal Comune, deve osservarsi che , secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, con riferimento DOO¶DWWLYLWj
SURIHVVLRQDOH
VYROWD
GDJOL
DYYRFDWL
q
sufficiente, affinché sia rispetta to il requisito della forma scritta "ad substantiam" richiesto per i contratti stipulati con la P.A., il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., ³DWWHVR
FKH
l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la so ttoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i FRQWUROOL GHOO
$XWRULWj WXWRULD´ (cfr. Cass. ord. n. 2266/12 e sent. n. 8500/04). Nel caso di specie vi sono in atti sia le delibere di conferimento incarico che le procure a margine degli atti difensivi che questi ultimi sottoscritti dal difensore (cfr. documenti allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
2 di parte opposta). Sul punto, come affermato anche in altre sentenze rese da questo Tribunale in fattispecie analoga (FIU VHQWHQ]D GHO UHVD GDOO¶RGLHUQR
estensore, e relatore/eVWHQVRUH
sentenza GRWW
n. *LRYDQQL
316/13, g iudice '¶2QRIULR
GHYH ritenersi che del contratto di patrocinio con la P.A. sono presenti tutti i requisiti necessari: incontro di volontà tra le parti, funzione economico sociale del negozio, oggetto, forma scritta, rinvenibile, in particolare, nel caso di specie nel collegam ento tra la procura alla lite VRWWRVFULWWD GDO UDSSUHVHQWDQWH GHOO¶HQWH H O¶DWWR GL
difesa sottoscritto dal difensore , con possibilità anche 12
GHL FRQWUROOL GHOO¶DXWRULWj WXWRULD QHOOD FRQVDSHYROH]]D
che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, la nullità prevista per la mancata previsione della spesa e della sua copertura non si estende alle delibere relative a partecipazioni a controversie giudiziarie, sia perché è LQFHUWD
O¶LQFLGHQ]D
GHO
UHODWLYR
RQHUH
HFRQRPLFR
condizionato alla soccombenza, sia perché , nel bilancio GHOO¶HQWH q GL QRUPD SUHVHQWH XQD YRFH JHQHUDOH QHOOD
quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite (cfr. Cass. n. 8646/93, n. 11859/99). Peraltro, nel caso di specie vi è attestazione di copertura finanziaria sulle delibere. 2.5 Quanto al fatto che i diversi profili esaminati al punto n. 2 della presente sentenza non potrebbero trovare LQJUHVVR QHO SUHVHQWH JLXGL]LR DYHQGR O¶RSSRVWR DJLWR
senza far valere il rapporto contrattuale nei confronti del Comune, ma la delibera di ricon oscimento del debito, si osserva: -­ LQ SULPR OXRJR FKH O¶DWWLYLWj GL TXDOLILFD]LRQH GHOOD
domanda e delle pretese è attività riservata al giudice indipendentemente da quanto prospettato dalle parti e, peraltro, nel caso di specie nel ricorso per decreto ingiuntivo non vi è alcun riferimento al diverso istituto GHOO¶LQGHELWR
DUULFFKLPHQWR richiamato dalla difesa Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
dell¶opponente;; -­ in secondo luogo che, come innanzi evidenziato, nella SUHPHVVD GHO ULFRUVR SHU GHFUHWR LQJLXQWLYR O¶RGLHUQR
opposto aveva comunque menzionato il fatto che la delibera si riconducesse al previo compimento di attività SURIHVVLRQDOH QHL FRQIURQWL GHOO¶HQWH , con ciò evocando la responsabilità contrattuale di quest ¶ultimo;; -­ inoltre, nel verbale della prima udienza parte opposta ha puntualmente difeso in ordine alle eccezioni sollevate dal Comune, anche in ordine alla presunta mancanza del contratto scritto nel caso di specie, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione innanzi citata 13
sulla particolare modalità di conclusione del contratto di patrocinio con la P. A., con ciò riconoscendo di fatto, quindi, anche GDOO¶RSSRQHQWH in conseguenza FKH O¶RJJHWWo delle della difese svolte controversia era comunque connesso alla prestazione professionale svolta e , quindi, al rapporto professionale contrattuale ;; d¶DOWURQGH VL WUDWWD GL XQ WHPD LQWURGRWWR SURSULR GDOOD
GLIHVD GHOO¶RSSRQHQWH H TXLQGL QRQ VL FRPSUHQGH SHUFKp
esso non potre bbe essere oggetto del giudizio, considerata DQFKH OD SUHPHVVD VYROWD LQ TXHVWR SDUDJUDIR VXOO¶RJJHWWR
dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in generale. $QFKH
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infondata e va rigettata. Spese processuali Le spese processuali seguono la soccombenza e, stante O¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO '0 Q VRQR OLTXLGDWH
G¶XIILFLR VHFRQGR L YDORUL PHGL GHOOR VFDJOLRQH GL
riferimento individuato in base al decisum (fino ad euro 52.000,00), tenuto conto della natur a della controversia, GHOOH UDJLRQL GHOOD GHFLVLRQH H GHOO¶DWWLYLWj SURFHVVXDOH
svolta. Va respinta invece la domanda di condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria, poiché non può ravvisar si Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
mala fede o colpa grave nel comportamento processuale dHOO¶RSSRQHQWH FRQVLGHUDWD DQFKH FKH OD GHFLVLRQH KD
chiesto comunque la soluzione di questioni giuridiche particolarmente complesse. Né può valorizzarsi a tal fine LO SURILOR GHOO¶DGR]LRQH GHOOD GHOLEHUD GL DQQXOODPHQWR
FKH HVXOD VWUHWWDPHQWH GDOO¶DVSHWW o processuale e che è stato infatti esaminato già ai fini della decisione nel merito della controversia. 14
P.Q.M. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 4341/2014 come innanzi pr oposta, così provvede: 1.
ULJHWWD O¶RSSRVL]LRQH DO GHFUHWR LQJLXQWLYR H SHU
O¶HIIHWWR FRQIHUPD LO GHFUHWR LQJLXQWLYR Q 600/14, emesso da questo Tribunale nei confronti del Comune di Pignataro Maggiore il 22.02.2014 e notificato il 28.03.2014;; 2.
condanna il Comune di Pignataro Maggiore , in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese SURFHVVXDOL LQ IDYRUH GHOO¶DYY Domenico Stanga, che liquida in euro 7.254,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/14, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge ;; 3.
rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni per lite temeraria. S. Maria C.V., 29.02.2016 Il giudice Firmato Da: CAPUTO LUCA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: dd39a
dott. Luca CAPUTO 15