le start up innovative e gli incubatori certificati

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le start up innovative e gli incubatori certificati
CONSIGLIO NOTARILE DI CATANIA
COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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LE START UP INNOVATIVE
E GLI INCUBATORI CERTIFICATI
PRIME NOTE ESSENZIALI
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DEFINIZIONE DI START UP: cos’è una start up?
è un termine che va molto di moda, e non da adesso, almeno da una dozzina d'anni.
Infatti la parola start up ha avuto in Italia la sua diffusione e anche il suo boom ai tempi
della bolla di Internet quando i titoli che avevano a che fare con il Web volarono in
Borsa.
Fatto sta che quando si parla di start up - che, come dice la parola stessa, tradotta
direttamente dall’inglese senza troppe perifrasi, vuol dire appunto “avvio” - si intende per
l’appunto l’avvio di un’attività imprenditoriale.
Anzi per essere più esatti, la stessa parola start up indica
“l’operazione - ovvero il procedimento - mediante il quale, e il periodo
durante il quale si avvia un’impresa”.
Le procedure riguardano in genere tutte le attività prodromiche e iniziali (costituzione,
iscrizione nel Registro delle Imprese, apertura partita Iva...).
Il periodo può variare, ma che normalmente non si prolunga oltre il quarto anno
(termine che anche legislativamente è stato preso come parametro, come vedremo).
PRECISAZIONE:
Pur se quanto sopra è vero, per andare più nello specifico, economicamente e ora anche,
come vedremo, giuridicamente, non qualsiasi inizio può definirsi "start up" : non
qualsiasi avvio di attività imprenditoriale, non qualsiasi nuova iniziativa commerciale può
definirsi come tale (ad esempio, una società che abbia ad oggetto la produzione e
commercializzazione di arredamenti o di orologi, non può definirsi impresa di start up,
anche se fosse stata appena costituita)
Perché tutto ciò?
Perché, in senso proprio, una start up è un’attività imprenditoriale che nasce per
la prima volta, ossia che prima non esisteva, almeno non in quei termini.
E qui arriviamo a quella maggiore "facilità" di inventare qualcosa di nuovo che caratterizza
chi si occupa di web e sue applicazioni.
Proprio per questo motivo spesso la parola start up viene associata al Web.
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Non è un caso: nascono sempre più start up digitali.
Perché?
Il motivo principale è che il Web esiste, per il grande pubblico, solo da pochi anni, non più
di 15 o 20, e quindi creare qualcosa che abbia a che fare con il Web, avere
un’intuizione e trasformarla in idea è genericamente “più facile” proprio
perché si tratta di un territorio ancora largamente inesplorato, a differenza del
mondo fisico che ci circonda e che, complessivamente, conosciamo molto meglio ed in
relazione al quale è più difficile inventare cose nuove.
C’è da dire che però anche le "start up web" sono start up che devono confrontarsi con il
mercato e quindi, anche se agevolate dall’ “immediatezza”, ne sottostanno alle regole.
E alle difficoltà, perché comunque devono fare i conti con il mercato vero e proprio
e con la presenza in esso del proprio prodotto.
Infatti, qualsiasi start up porta con sé una percentuale alta di fallimento:
nel nostro Paese ne sopravvive 1 su 12
e proprio per questo motivo il legislatore ha previsto determinate guarentigie (=no
fallimento) per chi, come start-upper, non abbia avuto fortuna.
Detto ciò in ordine ad un'attività, un servizio, un prodotto che prima non esisteva
(requisito che caratterizza la start up in senso stretto), appare interessante la seguente
definizione molto concreta, molto pragmatica, poco romantica, molto americana e molto
vera (perché si parla pur sempre di affari) che dice più o meno così:
Start up is a human organization on a quest.
The quest is to find a market fit between a product and customers.
Finding market fit is done through iteration and learning from customer
behaviour in the real world.
Market fit must be found before the startup runs out of cash.
Ovvero, traducendo copncettualmente:
"L'impresa start up è un'organizzazione di persone che si occupa di ricerca.
Ma la vera ricerca consiste nel trovare un mercato e dei consumatori in
relazione ad un prodotto.
La ricerca del mercato adatto è fatta osservando e imparando dal
comportamento dei clienti nel mondo reale.
Il mercato adatto a quel prodotto deve essere trovato prima che la start up
esaurisca il proprio capitale."
Definizione mercatistica diretta e che arriva subito al nocciolo della questione: idee
nuove sì, ma per fare soldi (molto yankee).
Ricerca del mercato può significare pure "invenzione del mercato", far nascere dei
bisogni a chi prima non li aveva o non sapeva di averli.
L'esempio tipico sono i telefoni cellulari:
per quanto tempo abbiamo vissuto, e bene, senza di essi?
ne avevamo necessità?
Eppure qualcuno studiando i comportamenti umani, osservò che le persone potevano
avere interesse, motivo, piacere, di comunicare anche quando erano fuori casa (e quindi
non avevano a disposizione una linea telefonica fissa).
Si è creato quindi il bisogno: infatti adesso il cellulare è una necessità!
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In conclusione, dunque:
la start up il mercato se lo deve inventare, a differenza di altre iniziative
imprenditoriali non definibili come tali, le quali un mercato di riferimento già
lo hanno pronto, e devono solo trovare spazio in esso.
----------------DEFINIZIONE DI INCUBATORE: cos’è un incubatore?
Esso ha un nome che sembra preludere a una malattia.
Invece dobbiamo proprio pensare alle macchine incubatrici che troviamo nei
reparti di ostetricia degli ospedali: sappiamo cosa sono e a cosa servono (ad aiutare
nei primi passi di vita chi sarebbe troppo debole per farcela da solo, o perchè nato
prematuro o per altri motivi).
Lo stesso vale per l’incubatore di imprese.
Pertanto, volendo utilizzare la definizione data dalla US National Business Incubation
Association (NBIA), la più grande associazione americana - e quindi mondiale - di
organismi di incubazione d'impresa possiamo dire che “L’incubazione di impresa è un
processo dinamico di creazione e sviluppo di nuove aziende.
Gli incubatori sostengono le giovani imprese e le aiutano a sopravvivere e a
crescere rapidamente durante le fasi iniziali, quando queste sono
maggiormente vulnerabili.
Essi forniscono assistenza manageriale attiva, accesso a canali privilegiati di
finanziamento ed un supporto nell’utilizzo di servizi tecnici e di business
altamente complessi”.
Conseguentemente l’incubatore si può definire come “un’organizzazione che sistematizza il
processo di creazione di nuove imprese di successo attraverso la fornitura di un pacchetto
completo e integrato di servizi”, secondo quanto proposto anche dalla UNIDO
(Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale).
In ultima analisi, quindi gli incubatori possono essere considerati come
organismi di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese.
In sostanza, essi mirano a promuovere lo sviluppo economico e la creazione di lavoro
integrando talenti, tecnologie, know-how e capitale all’interno di una rete che favorisce la
crescita di nuova impresa.
Tanto per dare dei numeri, secondo la citata NBIA, in tutto il mondo ci sarebbero almeno
7000 organismi di incubazione di imprese (oltre 1200 negli USA, mentre nel 1980 ve
ne erano solo 12).
Sempre dal punto di vista definitorio, possiamo poi distinguere incubatori:
- pubblici o privati
- profit o non profit oriented
- localizzati fisicamente o meno
- specializzati (in determinati settori) o generici
- in calce e mattoni (che forniscono spazi e servizi di base) , virtuali (forniscono servizi
tramite internet) e hub (i più complessi dotati di uffici centrali e di varie divisioni
specializzate nei diversi settori di servizio al fine di mettere a disposizione alle aziende
ospiti una rete di relazioni e di opportunità commerciali).
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- fee based, equity based o misti: i primi richiedono semplicemente commissioni per
le loro prestazioni, i secondi richiedono una partecipazione nel capitale della nuova
impresa, i terzi l'una e l'altra (questi due ultimi appaiono maggiormente interessati all'esito
positivo dell'impresa)
- indipendenti o affiliati (cioè emanazioni di grandi imprese, di enti pubblici, di
università)
Fra i servizi che un incubatore può rendere disponibili a favore delle start up possiamo
distinguere i seguenti:
- guida nella definizione ultima del progetto di attività d’impresa;
- accesso a risorse fisiche: spazi ed infrastrutture;
consulenza
in
ambiti
diversi,
da
quella
legale
a
quella
amministrativo/finanziaria, di marketing, di creazione di efficienti sistemi
informativi;
- aiuto nella ricerca di risorse umane adeguate al tipo di attività e al contesto
d’impresa;
- accesso ai networks (reti di lavoro e conoscenza), dove si possono trovare
individui o interlocutori che possono risultare fattori-chiave per il successo delle imprese
incubate;
- accesso a risorse finanziarie.
Mentre dal punto di vista dell'attività di incubazione possiamo enucleare almeno
tre fasi di essa:
1. Pre-incubazione
In questa fase vengono comprese tutte le attività necessarie al supporto dell’imprenditore
nello sviluppo della sua idea di business, nel business model e nella preparazione del
business plan per aumentare le possibilità di giungere alla creazione di una start-up di
valore. Gli incubatori affiliati agli Istituti Universitari sono solitamente pre-incubatori e
svolgono un'intensa attività di scouting.
2. Incubazione
L’incubazione è la fase essenziale in quanto viene dato all’imprenditore tutto il supporto
dalla fase di start-up imprenditoriale fino alla vera e propria espansione.
Questa fase comprende solitamente i primi tre-quattro anni di attività della nuova
impresa, periodo di tempo durante il quale si può valutare se l’impresa è pronta a
“camminare con le proprie gambe.”
3. Post incubazione
L’impresa finalmente sta camminando da sola e può lasciare fisicamente l’incubatore.
Tuttavia, probabilmente la nuova impresa avrà bisogno di ulteriori servizi come un
miglioramento dei processi produttivi o nuovi servizi per l’internazionalizzazione.
Gli incubatori classificati come “post-incubatori” possono essere chiamati anche
acceleratori d’impresa, e per essi fondamentale è il raccordo con i ventures
capitalists e i business angels (soggetti giuridici finalizzati a perseguire il rischio
d'impresa o persone fisiche dotate di capitali propri, e disposte a sostenere
economicamente, con iniezione di denaro fresco, le attività delle start up per le quali,
l'essere passate attraverso un certo incubatore può costituire spesso un marchio di qualità
che in sostanza finisce per certificare, nei confronti dell'investitore, la serietà dell'iniziativa,
la bontà dei prodotti e, principalmente, la probabile o possibile redditività dell'azienda già
incubata).
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Caratteristiche dell'incubatore certificato (di diritto italiano)
art. 25 DL 179/2012,
L’incubatore di start-up innovative certificato è una società di capitali, costituita anche
in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.
Ha dunque le medesime caratteristiche tipologiche della start up innovativa.
L’incubatore di start-up innovative deve possedere i seguenti requisiti (art. 25, commi 5,
6 e 7): esso
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative,
quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi
di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o
prototipi;
c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di
impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca,
istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up
innovative;
Il possesso di questi primi requisiti è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative,
mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione
alla sezione speciale del registro delle imprese sulla base di indicatori e relativi valori
minimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da
adottarsi entro 60 giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione in legge del
decreto in commento.
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up
innovative, la cui sussistenza è autocertificata dall'incubatore di start-up innovative,
mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle
imprese, sulla base di valori minimi che saranno individuati con il decreto del Ministero
dello sviluppo economico di cui sopra, con riferimento agli indicatori individuati dallo
stesso comma 7 dell’art. 25 (numero di start up avviate e ospitate nell'anno, numero di
start up fuoriuscite, numero di collaboratori e personale in genere, ecc.).
Anche gli incubatori certificati devono essere iscritti nella istituenda apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile (art. 25, comma
8) e la sussistenza dei requisiti per l'identificazione dell'incubatore è attestata
mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata
presso l'ufficio del registro delle imprese.
L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro
delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai
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commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione: a) data e luogo di
costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attività svolta; e) elenco delle strutture e
attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività; f) indicazione delle
esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
esclusi eventuali dati sensibili; g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università
e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; h) indicazione dell'esperienza
acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative (art. 25, comma 13).
Anche per l’incubatore certificato v’è l’obbligo di attestazione del mantenimento del
possesso dei requisiti nei 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei
mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, con deposito della dichiarazione presso l'ufficio
del registro delle imprese, e la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro
delle imprese entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti (art. 25, commi 15 e 16).
-------------Torniamo adesso alle START UP e alla loro disciplina giuridica scaturente dal
decreto legge in oggetto
Il D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.
221, ha introdotto nell'ordinamento italiano la cosiddetta "impresa start up
innovativa", nonché "l'incubatore di start up innovative certificato".
Brevemente,
si può notare che la qualificazione di "start up innovativa" contiene in sé un' endiadi
(ovvero una ripetizione rafforzativa di un concetto espresso con due parole di significato
analogo: "canuto e bianco" - scrive Petrarca del vecchierello -, ovvero più semplicemente
"far fuoco e fiamme", "entro e non oltre"):
infatti, come detto prima, nel concetto stesso di start up è contenuta la qualifica stessa
dell'innovazione (trattandosi di società avente ad oggetto attività, prodotti o servizi prima
non esistente).
Quindi la start up di per sé è, e deve essere, innovativa; diversamente, non sarebbe
start up, non potrebbe essere qualificata come tale.
Caratteristiche della start up innovativa
art. 25 DL 179/2012
La start-up innovativa, è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote
rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un
sistema multilaterale di negoziazione.
La Società Europea (SE) è una forma di società che può essere costituita sul territorio
dell'Unione Europea, e che funziona sulla base di un regime di costituzione e di gestione
unico, anziché sottoposto alle differenti normative statali.
Ne esistono di due tipi, entrambi menzionati nel citato art. 73 T.U. imposta sui redditi (che
individua i soggetti passivi IRES):
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- le società europee vere e proprie, di cui al regolamento CE n 2157/2001, e
- le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003.
La legge prevede poi una serie di requisiti particolari perché una società con questa forma
giuridica possa qualificarsi come start-up innovativa.
L’elenco dei requisiti prevede:
a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i
successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del
capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;
si noti già qui la possibile discrasia fra maggioranza di quote e maggioranza dei diritti di
voto (vedremo la possibile eccezione all'art. 2479 comma 5, c.c. in tema di s.r.l.).
b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del
valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio
approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5
milioni di euro;
mi domando:
perché il requisito di cui sopra deve essere presente "a partire dal secondo anno"?
trattandosi di un requisito negativo (il valore della produzione NON deve superare un certo
importo) la previsione è incoerente (nel primo anno la produzione può superare l'importo
e poi no?)
Se fosse stato un requisito positivo avrebbe avuto un senso (ad es.: a partire dal secondo
anno il valore della produzione deve essere superiore ad un certo importo).
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
trattasi, con tutta evidenza, di un requisito di fatto il quale non abbisogna di una specifica
clausola statutaria in tal senso.
Infatti il requisito si riferisce anche al passato (quando la norma non c'era, e quindi non ci
poteva essere obbligo di una certa clausola, ma solo una constatazione di fatto) in relazione
alle società già esistenti al momento dell'introduzione della presente normativa.
D'altra parte, le norme di favore esauriscono la loro applicazione al massimo entro quattro
anni e quindi sarebbe assurdo dover modificare poi lo statuto, scadute le agevolazioni, per
poter distribuire utili.
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e
la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di
cessione di azienda o di ramo di azienda.
Non si capisce bene cosa posa significare che "la società non venga costituita a seguito di
cessione di azienda".
In sede di costituzione si parla di conferimenti, non di cessione di beni o utilità.
Forse la norma intende dire che i soci non possono conferire una azienda o un ramo di essa
in sede di atto costitutivo.
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Ma subito dopo la regolare costituzione (e per tutto il periodo di vigenza delle
agevolazioni), può la società legittimamente acquisire (e questa volta sì con un vero e
proprio atto di cessione) un'azienda o un ramo d'azienda?
Mah...
Finora comunque il nostro atto costitutivo standard non soffre particolari modifiche o
eccezioni rispetto a quello di una ordinaria società di capitali.
Inoltre è richiesto che sia posseduto almeno uno dei seguenti requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del
maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up
innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per
l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a
quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e
sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di
incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti
esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze
d’uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.
In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale
uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di
ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca
pubblici o privati, in Italia o all'estero;
"Abbia svolto da almeno tre anni...?
significa:
-"stia svolgendo da almeno..."?
- "abbia svolto per almeno..."
3) sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale
(n.d.r.: diritto di sfruttamento esclusivo di una creazione intellettuale: diritto d'autore,
marchio, brevetto,...). relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
La biotecnologia può essere definita come quel ramo della biologia riguardante l'utilizzo di
esseri viventi (normalmente micro-organismi) al fine di ottenere beni o servizi (ad es.,
OGM, Organismi Geneticamente Modificati).
ART. 87 DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
1. È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:
a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secon­
do uno schema tridimensionale prestabilito;
c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.
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2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codifica ­
ti:
a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;
b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semicondut­
tori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.
Possono essere considerate start up innovative anche società già costituite alla data di
conversione in legge del decreto (18 dicembre 2012), purché entro 60 giorni dalla stessa
data (quindi, entro il 16 febbraio 2013) depositino presso l'Ufficio del registro
delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il
possesso dei predetti requisiti. In tal caso, la disciplina della start up innovativa trova
applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto, se la
società è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i
tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti (art.
25, comma 3).
La start up, inoltre, può essere a vocazione sociale se opera in via esclusiva nei settori
indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina
dell'impresa sociale), che sono:
a) assistenza sociale,
b) assistenza sanitaria,
c) assistenza socio-sanitaria,
d) educazione, istruzione e formazione,
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
f) valorizzazione del patrimonio culturale,
g) turismo sociale,
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica ed al successo scolastico e formativo,
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in
misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano
un'impresa sociale.
La sussistenza dei requisiti di cui sopra risulta da autocertificazione, compreso, per quel
che attiene l’oggetto sociale, la innovatività dei prodotti o servizi ed il loro “alto valore
tecnologico”.
Al fine di poter beneficiare della disciplina, le start up innovative (e gli
incubatori certificati) devono essere iscritti nella istituenda apposita sezione
speciale del registro delle imprese (art. 25, comma 8).
Le informazioni richieste dal comma 12 dell'art. 25:
devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al
medesimo regime di pubblicità, e cioè l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle
imprese (art. 25, comma 14) ; esse sono rese disponibili, assicurando la massima
trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato
tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet (art. 25,
comma 11).
Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di
ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa attesta il mantenimento
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del possesso dei requisiti previsti e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro
delle imprese.
Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la start-up innovativa è cancellata d'ufficio dalla
sezione speciale del registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria
del registro delle imprese (art. 25, commi 15 e 16).
Le deroghe al diritto societario
La disciplina delle start up innovative si connota per una serie di deroghe alle
norme codicistiche: ART. 26 DEL DECRETO LEGGE.
VALE PER LE START UP
Nel caso di perdite oltre il terzo del capitale sociale, è infatti posticipato al secondo
esercizio successivo il termine previsto dagli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4,
entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo.
Nel caso di perdite oltre il terzo che riducano il capitale al di sotto del minimo legale, ai
sensi degli artt. 2447 e 2482-ter c.c., l'assemblea convocata senza indugio dagli
amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di
rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo.
Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545duodecies del codice civile.
Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo
legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli
articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. (art. 26, comma 1)
VALE PER LE START UP SRL
Se poi la start-up è costituita sotto forma di SRL, vi sono ulteriori possibilità
operative.
L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità
limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti
dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga
a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.
(l'art. 2448 comma 3 consente solo "particolari diritti" riguardanti l'amministrazione o la
distribuzione degli utili)
Inoltre, l'atto costitutivo della start up innovativa in forma di s.r.l., anche in deroga
dall'articolo 2479, comma 5, del codice civile,
(secondo il quale ogni socio ha diritto a partecipare alle decisioni previste dall'articolo
stesso - approvazione del bilancio, nomina delle cariche sociali, modifiche dell'atto
costitutivo, operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una
rilevante modifica dei diritti dei soci - e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua
partecipazione)
può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che
attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla
partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari
argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non
meramente potestative (art. 26, commi 2, e 3).
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In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di
partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata
possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche
attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui al successivo 30 del decreto, nei limiti
previsti dalle leggi speciali (art. 26, comma 5).
Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto
di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 (la società
non può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti
o fornire garanzia per il loro acquisto) del codice civile non trova applicazione
qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che
prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o
componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche
professionali (art. 26, comma 6).
VALE PER LE START UP
Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina
prevista per le società di comodo (art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 2,
commi da 36-decies a 36-duodecies del d.l. 13 agosto 2011, n. 138). (art. 26, comma 4).
Ricordo solo che le società di comodo sono quelle società che il legislatore
presume non siano operative e risultino costituite solo per scopi elusivi.
Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo.
Unica possibilità per non vedersi attribuito un reddito minimo: richiedere tramite
interpello preventivo la disapplicazione della disciplina.
VALE PER LE START UP E GLI INCUBATORI
L'atto costitutivo delle start up innovative e degli incubatori certificati può altresì
prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi,
l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di
diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli
2479 e 2479-bis del codice civile (art. 26, comma 7).
VALE PER LE START UP E GLI INCUBATORI
La riduzione degli oneri per l'avvio
La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento
dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi
alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale
dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento
dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di
incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione (art.
26, comma 8).
Si ricorda tuttavia che per essere iscritti nella sezione speciale (e godere delle
agevolazioni), la società deve comunicare l'inizio dell'attività: questo significa che in sede
di spedizione della pratica COMUNICA deve essere utilizzato il campo relativo a "nuova
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impresa con immediato inizio attività economica", e quindi poi dovranno essere allegati i
files per INAIL e INPS oltre a quelli per il R.I. e l'Agenzia delle Entrate per l'attribuzione
della partita IVA.
Dall’insieme delle rilevanti deroghe al diritto societario, qui riportate, sembra potersi
evincere come il legislatore abbia in qualche misura individuato come tipo societario di
elezione per la start up innovativa la società a responsabilità limitata.
Una riflessione merita allora la questione della possibilità di ricorrere alle “varianti” di
recente introduzione: la s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ridotto.
Se per quest’ultima, infatti, è pacifico che l’autonomia statutaria possa esplicarsi in modo
pieno – al pari di quel che avviene in una s.r.l. “ordinaria – e quindi l’atto costitutivo potrà
certamente recepire le previsioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell’art. 26, diversamente è a
dirsi per la s.r.l. semplificata, il cui atto costitutivo va redatto conformemente al modello
standard predisposto con decreto ministeriale, senza che sia possibile una sua integrazione
con indicazioni diverse da quelle contenute nel modello.
Ciò non significa, si badi, che la start up innovativa non possa costituirsi secondo lo
schema della s.r.l. semplificata, dato che l’unico requisito richiesto dall’art. 25 che attiene
alla formulazione dell’atto costitutivo è quello dell’oggetto sociale, che rappresenta la parte
“variabile” del modello standard. Gli altri elementi richiesti, di natura strutturale e
dimensionale dovranno esser comprovati mediante autocertificazione dai legali
rappresentati della società in sede di iscrizione nella sezione speciale, per accedere al
regime di favore, ma la loro sussistenza non dipende da un’indicazione nell’atto costitutivo.
Ne deriva, però, che per la start up innovativa costituita ai sensi dell’art. 2463-bis, c.c.,
troveranno applicazione solo alcune delle deroghe al diritto societario previste dall’art. 26
(segnatamente, non si applicheranno i citati commi 2, 3, 4 e 7, che presuppongono
un’espressa previsione statutaria, non consentita dal modello standard).
IMPORTANTE è l'Art. 27.
Remunerazione con strumenti finanziari
dell’incubatore certificato
VALE PER LE START UP E GLI INCUBATORI
della
start-up
innovativa
e
Comma 4.
"Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte
dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori
certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e
servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non
concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua
l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la
compensazione che tiene luogo del pagamento."
Comma 5.
Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari
di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.
Dunque per favorire l’accesso da parte delle start up a servizi di consulenza altamente
qualificati compresi quelli professionali, è stato previsto che le azioni, le quote e gli
strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in
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favore di start up innovative o di incubatori certificati non concorrono alla formazione del
reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto al momento della loro emissione.
In sostanza si tratta di un regime di non imponibilità degli apporti di opere e
servizi e prestazioni professionali.
Quindi se l'atto costitutivo o un verbale o una qualsiasi altra attività ci viene pagata
compensando il relativo credito per la prestazione professionale con quote o azioni o altri
strumenti partecipativi, il valore di detti strumenti non costituisce reddito imponibile
(ovvero non concorre a formare il reddito complessivo).
Altre agevolazioni ex articolo 27 del Decreto Legge n. 179/2012 consistono in una
defiscalizzazione, fiscale e contributiva,
degli emolumenti riconosciuti sotto forma di piani di stock option ai propri
amministratori, ai propri dipendenti anche se a tempo determinato o parttime, ai collaboratori continuativi: in particolare le somme corrisposte sotto forma
di strumenti finanziari o diritti di opzione nell’ambito di piani di incentivazione non
concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soggetti beneficiari sia ai fini fiscali,
sia ai fini contributivi.
Si tratta di emolumenti premiali (di cui la relazione illustrativa precisa la necessità al
fine di fidelizzare il management) tra cui devono essere ricompresi tutti gli incentivi
attribuiti mediante assegnazione a titolo gratuito o oneroso di azioni, quote, strumenti
finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative inclusi i piani di
incentivazione.
L’esenzione in oggetto trova applicazione con riferimento a azioni, quote, strumenti
finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start up innovativa in cui gli amministratori, i
dipendenti e i collaboratori prestano la propria attività , nonché a quelli emessi da società
che direttamente sono controllate da start up innovative o da incubatori certificati.
L’esenzione opera con riferimento ai soli strumenti finanziari e diritti attribuiti e assegnati
ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo l’entrata in vigore della Legge del 20
dicembre 2012, n. 221.
Per evitare fenomeni elusivi è espressamente previsto inoltre che tali strumenti
finanziari o diritti non possano essere ceduti alla start up innovativa o
all’incubatore certificato con cui i beneficiari intrattengono il proprio
rapporto di lavoro o collaborazione, alla società emittente né a qualunque
altro soggetto che controlla o è controllato dalla start up.
Nel caso in cui non venga rispettata questa condizione l’agevolazione decade con la
conseguenza che l’intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti venga assoggettato a
tassazione quale reddito di lavoro dipendente nel periodo di imposta in cui si verifica la
cessione; rilevando il valore che gli strumenti finanziari e i diritti avevano al momento
dell’assegnazione o dell’esercizio e non il diverso valore al momento della cessione.
Le agevolazioni di cui all’articolo 29 del Decreto Legge n. 179/2012 sono previste per
INCORAGGIARE GLI INVESTIMENTI IN START UP DA PARTE DI PRIVATI E
AZIENDE.
VALE PER LE START UP
Per le persone fisiche è prevista una detrazione dall'imposta lorda IRPEF pari al
19% (25% se l’investimento è in imprese start up in ambito sociale e in quelle che
sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico in ambito energetico) sulla somma investita nel capitale sociale di una
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o più start up innovative; l’investimento può avvenire direttamente o per il tramite di
organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono
prevalentemente in start up innovative.
L’investimento massimo agevolato è pari a 500.000 euro per periodo di imposta e
deve essere mantenuto per almeno due anni.
Per i soggetti IRES, sempre che siano diverse da start up innovative, è possibile
dedurre (cioè non concorre alla formazione del reddito imponibile) dal
proprio reddito imponibile il 20% (27% se l’investimento è in imprese start up a
vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) delle somme investite nel
capitale sociale di una o più start up innovative.
L’investimento massimo agevolato è di euro 1.800.000 per ciascun periodo di
imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni.
NO SOGGEZIONE A FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
(concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa)
SI'
alla
procedura
di
COMPOSIZIONE
DELLA
CRISI
DA
SOVRAINDEBITAMENTO
VALE PER LE START UP
L’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 179/2912, stabilisce che, in caso di crisi d’impresa, la
start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal
capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Il legislatore ha quindi optato in questo caso per una precisa disciplina di favore,
escludendo l’assoggettabilità delle start up innovative alle procedure di cui al R.D. 16
marzo 1942 n. 267, quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta
amministrativa, in ragione “dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare
impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione. Si vuole indurre
l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a
base dell’iniziativa, posto l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle start-up”, come
precisato nella Relazione illustrativa al Decreto Legge.
L’oggetto sociale specifico di queste società - ossia lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico - costituisce
dunque il motivo essenziale di una deroga del tutto peculiare che opera esclusivamente:
- in presenza della qualifica di start up innovativa;
- per un periodo temporale determinato, i primi 4 anni di attività dell’impresa a partire
dalla data di costituzione, ed in costanza di tutti i requisiti previsti per le start up
innovative dall’art. 25, comma 2.
La composizione e la gestione della crisi d’impresa di una start up innovativa si risolve
quindi con il procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento
e di liquidazione del patrimonio di cui alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, uno strumento
che permette di ridurre i tempi di liquidazione giudiziale, e soprattutto non si incentra
sulla perdita di capacità dell’imprenditore – diversamente da quanto avviene
nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali – ma bensì sulla
separazione del patrimonio societario riservato ai creditori .
Il legislatore ha così inteso incentivare il fresh-start dello start-upper, mettendo a punto
particolari previsioni normative mirate a sostenere il soggetto che, dopo un’esperienza
imprenditoriale negativa, voglia ripartire con un nuovo e diverso progetto.
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Precisiamo solo che si intende per “sovraindebitamento” una situazione di
perdurante squilibrio tra i debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile,
nonché la definitiva e costante incapacità del debitore di adempiere
regolarmente alle proprie obbligazioni.
Altre agevolazioni vi sono in tema di rapporti di lavoro (art.28)
Nonché è prevista la possibilità di raccolta di capitali di rischio tramite
portali on line (art. 30)
LA DURATA DELLA DISCIPLINA DI FAVORE
VALE PER LE START UP
Per le società di nuova costituzione
Vedasi l'art. 31 comma 4
4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2,
prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine
previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal
periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 25,
comma 4, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,
cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni
di cui all’articolo 28 (in tema di rapporti di lavoro subordinato), ferma restando l’efficacia
dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del
relativo termine.
Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole
eventualmente inserite nell’atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26
(quote con particolari diritti, o senza diritto di voto, o con voto limitato,
possibilità di emissione di strumenti finanziari con diritti patrimoniali o
amministrativi, ma non di voto), mantengono efficacia limitatamente alle quote
di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.
Per le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di
conversione (18.12.2012)
Vedasi l'art.25 comma 3
3. Le società già costituite alla data di conversione in legge del presente decreto e in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del
presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l’Ufficio del registro
delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di
quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up
innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata
costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i
quattro anni precedenti.
--------Tornando infine
sorprendente.
al
processo
di
incubazione,
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vi
è
una
conclusione
La Fondazione Kauffman è uno dei fondi privati più grandi degli Stati Uniti – si
parla di un organismo dotato di mezzi finanziari superiori ai due miliardi di dollari - e
dedica gran parte dei suoi investimenti alla nuova imprenditorialità e al suo sviluppo.
In una nota del 2012, gli investitori della Kauffman affermano che:
"gli effetti dell'incubazione sono potenzialmente deleteri per la sopravvivenza
e le prestazioni a lungo termine delle startup.
Le imprese incubate - nel breve periodo - fanno meglio delle altre in termini di
crescita dell'occupazione e del fatturato, ma falliscono prima."
Non è tutto oro quello che luce, dunque; anzi, quasi niente è oro (alla lunga).
Bisogna essere bravi a profittare del vento favorevole, e per il tempo (di solito breve)
durante cui lo è (favorevole).
Prima o poi esso finisce, e di solito finisce presto.
Giuseppe Pappalardo
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