Casa di Riposo “OSPEDALE G
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Casa di Riposo “OSPEDALE G
Ospedale G. Arnaud Casa di Riposo Via Roma, 22 10088 Volpiano (TO) Tel. 011.988.44.66 - Fax 011.988.57.41 e-mail: [email protected] P.I. 01757070014 REGOLAMENTO INTERNO L’IPAB Casa di Riposo “Ospedale G. Arnaud” gestisce autonomamente il servizio socioassistenziale a carattere residenziale fornito agli ospiti autosufficienti (R.A.) e non autosufficienti (R.A.F. media intensità), presso il presidio ubicato in Volpiano (TO), Via Roma 22. INSERIMENTO DELL’OSPITE IN STRUTTURA Gli Ospiti sono accolti su richiesta personale dell’interessato o dei parenti. All’ingresso dovranno essere consegnati i seguenti documenti: 1. certificato rilasciato dal medico curante attestante la situazione sanitaria generale, le cure e/o terapia in corso; 2. documentazione sanitaria relativa a ricoveri ospedalieri e/o in case di cura (es. cartelle cliniche, esami diagnostici, ecc.); 3. tessera sanitaria in originale; 4. carta di identità in originale e codice fiscale; 5. eventuali esenzioni dai ticket sanitari; 6. dotazione dei farmaci in uso per almeno tre giorni. Il giorno dell’ingresso dovrà inoltre essere confermata la figura di riferimento, la persona cioè che mantiene i contatti con la Direzione in sostituzione dell’Ospite, e alla quale la Direzione e il Personale si dovranno rivolgere in qualunque occasione e per qualunque necessità. ___________Casa di Riposo “Ospedale G. ARNAUD” – Regolamento Interno___________________________________________ NORME GENERALI Articolo 1 La struttura residenziale è aperta tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 20,30. Le visite sono consentite durante tutto l’arco della giornata a partire dalle ore 9,30 fino alle 11,45; dalle 14,30 alle 18,30; dalle 19,45 alle 20,30. Durante gli orari descritti, l’Ospite è libero di ricevere visite, invitare parenti e amici nei locali comuni, in numero e in condizioni tali da non compromettere il rispetto dei diritti degli altri Ospiti. In relazione all’obiettivo primario di mantenere e recuperare le capacità residuali degli Ospiti, il momento del pasto deve essere gestito dal personale di servizio. Pertanto, durante l’ora dei pasti, fissati alle 12,00 e alle 19,00, esclusivamente nel caso in cui l’Ospite necessiti di effettivo aiuto nella assunzione del cibo, è ammessa la presenza di un solo famigliare, esclusivamente se autorizzato dalla Direzione. Il famigliare eventualmente presente dovrà occuparsi esclusivamente del congiunto, evitando di avvicinarsi al carrello di distribuzione, di servirsi autonomamente o di richiedere variazioni di menù. L’orario di segreteria potrà non coincidere con l’orario di apertura al pubblico. Colloqui personali con il Segretario-Direttore e/o con il Presidente del Consiglio di Amministrazione potranno essere preventivamente concordati con appuntamento. Articolo 2 Nei limiti della fascia oraria di apertura stabilita nel precedente art. 1, l’Ospite, esclusivamente se autosufficiente, potrà di norma assentarsi dalla struttura, rientrando comunque sempre per l’ora di pranzo e l’ora di cena, semplicemente avvisando verbalmente il personale addetto ai servizi assistenziali. Non è permessa l’uscita dopo cena. L’Ospite non autosufficiente non potrà assentarsi in alcun modo dalla struttura senza che preventivamente un famigliare abbia avvisato la Direzione e sottoscritto un apposito modulo di entrata/uscita. La Direzione non assume alcuna responsabilità civile o penale per fatti accaduti o causati dall’Ospite fuori dalla struttura in occasione della sua uscita. Nel caso in cui l’assenza si protragga oltre il termine dichiarato per il rientro, l’Ospite o chi per esso è tenuto ad informare il presidio, anche telefonicamente, comunicando il nuovo termine di rientro. Articolo 3 All’interno della Casa di Riposo l’Ospite (compatibilmente con le proprie condizioni psicofisiche), i parenti e i visitatori dovranno mantenere un comportamento corretto, usare con gli altri Ospiti rapporti di buona educazione e tolleranza, non recare disturbo, rispettare il personale addetto ai servizi, rispettare le disposizioni impartite dalla Direzione oltre che le elementari regole di civile convivenza. Articolo 4 All’interno della unità abitativa è vietato l’uso di qualsiasi apparecchio elettrico, ad eccezione del rasoio e dell’asciugacapelli. L’uso di apparecchi audiovisivi in camera è permesso, avendo riguardo per i compagni di camera e per quelli delle camere vicine. Dopo le 21,00 è consentito soltanto l’uso dell’apparecchio installato nel locale TV. 2 ___________Casa di Riposo “Ospedale G. ARNAUD” – Regolamento Interno___________________________________________ Articolo 5 Al momento dell’inizio del turno stabilito per le operazioni di pulizia al piano, l’Ospite dovrà lasciare libera la camera, ad eccezione delle degenze per motivi di salute. Articolo 6 I pasti vengono serviti di norma in sala da pranzo. Il servizio in camera verrà effettuato unicamente nei casi in cui le condizioni fisiche o di salute dell’Ospite lo rendano indispensabile. Articolo 7 I famigliari sono invitati a non portare sistematicamente ai loro congiunti cibi e bevande (in modo particolare dolci e alcolici) che in nessun caso potranno essere conservati negli armadi e nei comodini. Il personale di servizio è autorizzato a controllare in ogni momento il contenuto di armadi e comodini e a rimuovere ogni alimento rinvenuto. Articolo 8 Gli operatori addetti al servizio non sono autorizzati a fornire informazioni e notizie di alcuna natura, né a raccogliere rimostranze e segnalazione di disservizi; il SegretarioDirettore e il Presidente del Consiglio di Amministrazione devono essere considerati gli unici interlocutori ai quali rivolgersi per ogni esigenza, richiesta, chiarimento, osservazione ritenute necessarie, poiché rappresentano le uniche figure competenti nel provvedere personalmente o tramite affidamento di incarico. Articolo 9 E’ fatto assoluto divieto all’Ospite ed ai suoi congiunti elargire mance personale:costituirebbero in ogni caso corrispettivo di prestazioni comunque dovute. al Articolo 10 Gli Ospiti, i loro famigliari, i visitatori, non potranno accedere ai locali di servizio quali cucina, sala da pranzo dei dipendenti, depositi pannoloni, depositi biancheria sporca, né dare disposizioni direttamente al personale, il quale risponde del servizio prestato esclusivamente alla Direzione. Articolo 11 L’Ospite può richiedere il deposito di somme di denaro presso la Direzione. Per le somme di denaro o gli oggetti tenuti dall’Ospite presso di se, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità. Articolo 12 Ogni Ospite dovrà possedere la dotazione di indumenti e di biancheria personale elencata nella distinta predisposta dalla struttura, anche in correlazione alle individuali esigenze. Ogni elemento di tale dotazione, prima di essere messo in uso, dovrà essere contraddistinto con apposite etichette contenenti il numero identificativo dell’Ospite, assegnato all’atto dell’inserimento in struttura. La struttura prevede servizio di lavanderia interno per gli indumenti personali degli Ospiti. Qualora i famigliari non intendano avvalersene,al fine di assicurare all’Ospite le necessarie condizioni di igiene e pulizia, risulta necessario che i famigliari, o soggetti terzi dagli stessi allo scopo incaricati, con cadenza almeno settimanale prelevino gli indumenti sporchi e riconsegnino quelli puliti, mantenendo costantemente la dotazione richiesta. 3 ___________Casa di Riposo “Ospedale G. ARNAUD” – Regolamento Interno___________________________________________ La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente costituisce implicita autorizzazione alla struttura di provvedere al lavaggio degli indumenti, addebitando la spesa sostenuta al fondo per le spese personali dell’Ospite. Qualora il famigliare provveda al lavaggio degli indumenti personali del congiunto, potrà ritirare la biancheria sporca rivolgendosi sempre al personale in servizio, non potrà in alcun modo accedere al locale biancheria sporca né richiederla durante la distribuzione e somministrazione dei pasti. Articolo 13 Ogni Ospite dovrà possedere la dotazione per la toelette personale elencata nella distinta predisposta dalla struttura, anche in correlazione con le esigenze individuali. Tale dotazione dovrà essere ripristinata con cadenza almeno settimanale. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente costituisce implicita autorizzazione alla struttura di provvedere alla costituzione o al ripristino della dotazione richiesta, addebitando la spesa sostenuta al fondo per le spese personali dell’Ospite. Articolo 14 Nel caso in cui il famigliare desideri affiancare all’assistenza fornita dal personale operante all’interno della struttura qualsiasi forma di assistenza privata, dovrà richiederne preventiva autorizzazione alla Direzione, specificando le motivazioni, l’identità dei soggetti incaricati, le precise mansioni e l’orario di assistenza. L’autorizzazione verrà concessa solo in casi di effettiva necessità, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Direzione. Articolo 15 L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare cambi di camera all’Ospite nel caso in cui le condizioni di salute o motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità. Articolo 16 La Direzione potrà revocare l’ospitalità presso la struttura qualora l’Ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria, nel termine di trenta giorni dalla data di ammissione. 4 ___________Casa di Riposo “Ospedale G. ARNAUD” – Regolamento Interno___________________________________________ NORME SANITARIE Articolo 17 E’ vietato dotare l’Ospite di farmaci di qualsiasi tipo. I farmaci necessari per la terapia farmacologia disposta dal medico curante verranno conservati presso l’infermeria della struttura e somministrati all’Ospite dal personale preposto, nelle modalità previste dal piano di somministrazione predisposto dal servizio infermieristico. All’atto dell’inserimento in struttura, l’Ospite dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del medico curante, la quale, attestando i farmaci da assumere con relativa posologia e orari di assunzione, permetterà al personale infermieristico della struttura la redazione del piano di somministrazione. Allo stesso modo è fatto assoluto divieto ai famigliari procedere autonomamente a qualsiasi intervento sanitario (ad es. prova della glicemia), che in ogni caso non saranno considerati dal personale in servizio, se non dopo verifica diretta. Articolo 18 Le informazioni sulle condizioni di salute dell’Ospite durante la Sua permanenza in struttura dovranno essere richieste o fornite esclusivamente all’Infermiera Professionale in servizio o direttamente al medico quando presente in struttura. Il personale preposto al servizio assistenziale non è autorizzato a fornire o ricevere informazioni inerenti lo stato di salute dell’Ospite. Articolo 19 Il presidio in tipologia RAF (Residenza Assistenziale Flessibile) non può erogare prestazioni sanitarie al di fuori dell’intervento infermieristico: le prestazioni mediche rimangono quindi di esclusiva competenza del medico di base, secondo quanto disposto dalle vigenti norme che regolano il Servizio Sanitario Nazionale. Articolo 20 L’intervento del medico di base o, in sua assenza, della Guardia Medica, potrà essere richiesto esclusivamente dall’infermiera professionale, se in servizio, dalla Direzione negli orari di presenza in struttura dei responsabili, dal personale di assistenza negli altri orari. In caso di malattia in forma acuta, e discrezione del medico curante, l’Ospite riceve le cure appropriate all’interno della struttura o presso le strutture sanitarie esterne. In caso di affezione che richieda appropriata assistenza o cure mediche intensive e specialistiche, ad insindacabile giudizio del medico curante, avvisato, ove possibile in congiunto, l’Ospite è avviato al Pronto Soccorso competente per territorio. Ogni altro medico desiderato dai famigliari (visite mediche private, specialistiche non prescritte dal medico di base) dovranno essere preventivamente concordate con il medico curante, informando la Direzione. 5 ___________Casa di Riposo “Ospedale G. ARNAUD” – Regolamento Interno___________________________________________ RETTA Articolo 21 La retta verrà preventivamente comunicata al curatore del procedimento di inserimento e potrà subire variazioni dipendenti da aumenti del costo della vita, spese di gestione, aggravamento delle condizioni psicofisiche dell’Ospite. COMPRENDE: assistenza medica secondo le vigenti norme che regolano il S.S.N. garantita attraverso i medici di medicina generale; assistenza infermieristica professionale secondo i parametri indicati dalla D.G.R 17/05 e secondo le indicazioni mediche; assistenza tutelare alla persona, garantita attraverso le figure professionali O.S.S. (Operatore Socio Sanitario). L’erogazione delle prestazioni di assistenza tutelare sono garantite per 24 ore, secondo i tempi medi indicati dalla D.G.R. 17/05; attività di animazione, garantita attraverso la figura dell’educatore professionale o altre figure professionali; attività di riabilitazione, garantita attraverso la figura del fisioterapista e collaboratori, secondo i tempi medi indicati dalla D.G.R. 17/05, fermo restando che i trattamenti riabilitativi nella fase acuta e post Acuta della malattia devono essere svolti nel presidio ospedaliero specialistico; assistenza psicologica; assistenza religiosa; Servizio alberghiero che include: o Vitto, inteso come colazione, pranzo, cena, merenda, vino ai pasti, caffè. Diete particolari se previste e necessarie. o Lavanderia biancheria da camera, da tavola; gestione del servizio guardaroba; o Parrucchiere, riferito alle attività connesse con l’igiene personale; o Pulizia e sanificazione degli ambienti; o Riscaldamento; o Servizio amministrativo o Trasporti convenzionati NON COMPRENDE (salvo le specifiche previste per i non autosufficienti in convenzione con A.S.L.) prestazioni rese da medici non convenzionati; cure specialistiche; trasporti in ambulanza per visite specialistiche o esami da effettuarsi presso ospedali o poliambulatori; farmaci non mutuabili, ticket su medicinali, pannoloni e ausili se non erogati dal S.S.N. lavaggio biancheria personale; parrucchiere (include tutte le attività ulteriori rispetto a quelle connesse con l’igiene personale), pedicure. 6 ___________Casa di Riposo “Ospedale G. ARNAUD” – Regolamento Interno___________________________________________ Articolo 22 La retta in vigore al momento dell’ingresso dell’Ospite, fissato all’ingresso, potrà essere oggetto di adeguamento trascorsi i primi 15 giorni di degenza, qualora le reali condizioni di non autosufficienza, le reali necessità e l’effettivo impegno assistenziale e infermieristico professionale lo rendessero necessario. L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di adeguarla in ogni momento a suo insindacabile giudizio qualora sopraggiungano particolari necessità o vengano richieste specifiche prestazioni. La retta viene calcolata dal giorno di conferma dell’accettazione del posto disponibile al giorno di uscita, indipendentemente dall’ora di partenza. In caso di degenza in ospedale la retta dovrà essere corrisposta per intero per i primi 15 giorni, sarà poi ridotta (dal 16° giorno) del 30% per il periodo successivo. Qualora l’Ospite autosufficiente necessiti per un periodo limitato di un particolare sostegno da parte del personale di assistenza o infermieristico (ad esempio al rientro da una degenza ospedaliera), per quel periodo, e fino al recupero della normale condizione di autosufficienza (sentiti i pareri del personale infermieristico e di assistenza), la retta mensile sarà adeguata alle condizioni di non autosufficienza. La retta di degenza dovrà essere versata anticipatamente entro il giorno 5 del mese cui si riferisce, indipendentemente da eventuali integrazioni disposte da terzi. L’Ospite e/o in generale “la figura di riferimento” , saranno ritenuti responsabili del rispetto delle modalità e dei termini di pagamento della retta. DIMISSIONI Articolo 23 L’Ospite potrà porre fine alla residenzialità presso la struttura dando preavviso di 30 giorni. In mancanza di ciò è dovuta l’intera retta per uguale periodo. Per qualsiasi altro motivo di cessazione dell’ospitalità, la retta sarà corrisposta sino al giorno 15 o alla fine del mese cui si riferisce, a seconda che il fatto determinante avvenga nella prima o seconda quindicina del mese. Articolo 24 L’ammissione in struttura avviene in regime provvisorio per un periodo di un mese. Trascorso tale periodo, nel caso in cui ad insindacabile giudizio della Direzione la permanenza dell’Ospite sia ritenuta compatibile con l’organizzazione del presidio, l’ospitalità assumerà carattere di residenzialità, configurandosi una ammissione in regime permanente. 7 ___________Casa di Riposo “Ospedale G. ARNAUD” – Regolamento Interno___________________________________________ Articolo 25 Nel caso in cui siano rilevati a carico dell’Ospite e/o dei famigliari o conoscenti in visita ripetuti episodi di grave disturbo, azioni pericolose per Se stesso e/o per gli altri, comportamenti contrari all’osservanza in generale delle norme di civile convivenza, in particolare delle disposizioni che regolano la vita comunitaria del presidio, violazioni alle disposizioni impartite dalla Direzione e dalla Amministrazione, comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere l’erogazione del servizio assistenziale, ad insindacabile giudizio della Direzione potrà essere disposto, con preavviso di 30 giorni, l’allontanamento dalla struttura dell’Ospite. Trascorso tale termine si riterrà cessato il contratto di erogazione del servizio socio-assistenziale e l’Ospite verrà dimesso. 8