Casa di Riposo “OSPEDALE G

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Casa di Riposo “OSPEDALE G
Ospedale G. Arnaud
Casa di Riposo
Via Roma, 22 10088 Volpiano (TO)
Tel. 011.988.44.66 - Fax 011.988.57.41
e-mail: [email protected]
P.I. 01757070014
REGOLAMENTO INTERNO
L’IPAB Casa di Riposo “Ospedale G. Arnaud” gestisce autonomamente il servizio socioassistenziale a carattere residenziale fornito agli ospiti autosufficienti (R.A.) e non
autosufficienti (R.A.F. media intensità), presso il presidio ubicato in Volpiano (TO), Via
Roma 22.
INSERIMENTO DELL’OSPITE IN STRUTTURA
Gli Ospiti sono accolti su richiesta personale dell’interessato o dei parenti.
All’ingresso dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
1. certificato rilasciato dal medico curante attestante la situazione sanitaria generale,
le cure e/o terapia in corso;
2. documentazione sanitaria relativa a ricoveri ospedalieri e/o in case di cura (es.
cartelle cliniche, esami diagnostici, ecc.);
3. tessera sanitaria in originale;
4. carta di identità in originale e codice fiscale;
5. eventuali esenzioni dai ticket sanitari;
6. dotazione dei farmaci in uso per almeno tre giorni.
Il giorno dell’ingresso dovrà inoltre essere confermata la figura di riferimento, la persona
cioè che mantiene i contatti con la Direzione in sostituzione dell’Ospite, e alla quale la
Direzione e il Personale si dovranno rivolgere in qualunque occasione e per qualunque
necessità.
___________Casa di Riposo “Ospedale G. ARNAUD” – Regolamento Interno___________________________________________
NORME GENERALI
Articolo 1
La struttura residenziale è aperta tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 20,30.
Le visite sono consentite durante tutto l’arco della giornata a partire dalle ore 9,30 fino alle
11,45; dalle 14,30 alle 18,30; dalle 19,45 alle 20,30.
Durante gli orari descritti, l’Ospite è libero di ricevere visite, invitare parenti e amici nei
locali comuni, in numero e in condizioni tali da non compromettere il rispetto dei diritti degli
altri Ospiti.
In relazione all’obiettivo primario di mantenere e recuperare le capacità residuali degli
Ospiti, il momento del pasto deve essere gestito dal personale di servizio. Pertanto,
durante l’ora dei pasti, fissati alle 12,00 e alle 19,00, esclusivamente nel caso in cui
l’Ospite necessiti di effettivo aiuto nella assunzione del cibo, è ammessa la presenza di un
solo famigliare, esclusivamente se autorizzato dalla Direzione. Il famigliare eventualmente
presente dovrà occuparsi esclusivamente del congiunto, evitando di avvicinarsi al carrello
di distribuzione, di servirsi autonomamente o di richiedere variazioni di menù.
L’orario di segreteria potrà non coincidere con l’orario di apertura al pubblico.
Colloqui personali con il Segretario-Direttore e/o con il Presidente del Consiglio di
Amministrazione potranno essere preventivamente concordati con appuntamento.
Articolo 2
Nei limiti della fascia oraria di apertura stabilita nel precedente art. 1, l’Ospite,
esclusivamente se autosufficiente, potrà di norma assentarsi dalla struttura, rientrando
comunque sempre per l’ora di pranzo e l’ora di cena, semplicemente avvisando
verbalmente il personale addetto ai servizi assistenziali. Non è permessa l’uscita dopo
cena.
L’Ospite non autosufficiente non potrà assentarsi in alcun modo dalla struttura senza che
preventivamente un famigliare abbia avvisato la Direzione e sottoscritto un apposito
modulo di entrata/uscita.
La Direzione non assume alcuna responsabilità civile o penale per fatti accaduti o causati
dall’Ospite fuori dalla struttura in occasione della sua uscita.
Nel caso in cui l’assenza si protragga oltre il termine dichiarato per il rientro, l’Ospite o chi
per esso è tenuto ad informare il presidio, anche telefonicamente, comunicando il nuovo
termine di rientro.
Articolo 3
All’interno della Casa di Riposo l’Ospite (compatibilmente con le proprie condizioni
psicofisiche), i parenti e i visitatori dovranno mantenere un comportamento corretto, usare
con gli altri Ospiti rapporti di buona educazione e tolleranza, non recare disturbo, rispettare
il personale addetto ai servizi, rispettare le disposizioni impartite dalla Direzione oltre che
le elementari regole di civile convivenza.
Articolo 4
All’interno della unità abitativa è vietato l’uso di qualsiasi apparecchio elettrico, ad
eccezione del rasoio e dell’asciugacapelli. L’uso di apparecchi audiovisivi in camera è
permesso, avendo riguardo per i compagni di camera e per quelli delle camere vicine.
Dopo le 21,00 è consentito soltanto l’uso dell’apparecchio installato nel locale TV.
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Articolo 5
Al momento dell’inizio del turno stabilito per le operazioni di pulizia al piano, l’Ospite dovrà
lasciare libera la camera, ad eccezione delle degenze per motivi di salute.
Articolo 6
I pasti vengono serviti di norma in sala da pranzo. Il servizio in camera verrà effettuato
unicamente nei casi in cui le condizioni fisiche o di salute dell’Ospite lo rendano
indispensabile.
Articolo 7
I famigliari sono invitati a non portare sistematicamente ai loro congiunti cibi e bevande (in
modo particolare dolci e alcolici) che in nessun caso potranno essere conservati negli
armadi e nei comodini. Il personale di servizio è autorizzato a controllare in ogni momento
il contenuto di armadi e comodini e a rimuovere ogni alimento rinvenuto.
Articolo 8
Gli operatori addetti al servizio non sono autorizzati a fornire informazioni e notizie di
alcuna natura, né a raccogliere rimostranze e segnalazione di disservizi; il SegretarioDirettore e il Presidente del Consiglio di Amministrazione devono essere considerati gli
unici interlocutori ai quali rivolgersi per ogni esigenza, richiesta, chiarimento, osservazione
ritenute necessarie, poiché rappresentano le uniche figure competenti nel provvedere
personalmente o tramite affidamento di incarico.
Articolo 9
E’ fatto assoluto divieto all’Ospite ed ai suoi congiunti elargire mance
personale:costituirebbero in ogni caso corrispettivo di prestazioni comunque dovute.
al
Articolo 10
Gli Ospiti, i loro famigliari, i visitatori, non potranno accedere ai locali di servizio quali
cucina, sala da pranzo dei dipendenti, depositi pannoloni, depositi biancheria sporca, né
dare disposizioni direttamente al personale, il quale risponde del servizio prestato
esclusivamente alla Direzione.
Articolo 11
L’Ospite può richiedere il deposito di somme di denaro presso la Direzione. Per le somme
di denaro o gli oggetti tenuti dall’Ospite presso di se, l’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità.
Articolo 12
Ogni Ospite dovrà possedere la dotazione di indumenti e di biancheria personale elencata
nella distinta predisposta dalla struttura, anche in correlazione alle individuali esigenze.
Ogni elemento di tale dotazione, prima di essere messo in uso, dovrà essere
contraddistinto con apposite etichette contenenti il numero identificativo dell’Ospite,
assegnato all’atto dell’inserimento in struttura.
La struttura prevede servizio di lavanderia interno per gli indumenti personali degli Ospiti.
Qualora i famigliari non intendano avvalersene,al fine di assicurare all’Ospite le necessarie
condizioni di igiene e pulizia, risulta necessario che i famigliari, o soggetti terzi dagli stessi
allo scopo incaricati, con cadenza almeno settimanale prelevino gli indumenti sporchi e
riconsegnino quelli puliti, mantenendo costantemente la dotazione richiesta.
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La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente costituisce implicita
autorizzazione alla struttura di provvedere al lavaggio degli indumenti, addebitando la
spesa sostenuta al fondo per le spese personali dell’Ospite.
Qualora il famigliare provveda al lavaggio degli indumenti personali del congiunto, potrà
ritirare la biancheria sporca rivolgendosi sempre al personale in servizio, non potrà in
alcun modo accedere al locale biancheria sporca né richiederla durante la distribuzione e
somministrazione dei pasti.
Articolo 13
Ogni Ospite dovrà possedere la dotazione per la toelette personale elencata nella distinta
predisposta dalla struttura, anche in correlazione con le esigenze individuali. Tale
dotazione dovrà essere ripristinata con cadenza almeno settimanale.
La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente costituisce implicita
autorizzazione alla struttura di provvedere alla costituzione o al ripristino della dotazione
richiesta, addebitando la spesa sostenuta al fondo per le spese personali dell’Ospite.
Articolo 14
Nel caso in cui il famigliare desideri affiancare all’assistenza fornita dal personale operante
all’interno della struttura qualsiasi forma di assistenza privata, dovrà richiederne preventiva
autorizzazione alla Direzione, specificando le motivazioni, l’identità dei soggetti incaricati,
le precise mansioni e l’orario di assistenza.
L’autorizzazione verrà concessa solo in casi di effettiva necessità, ritenuti tali ad
insindacabile giudizio della Direzione.
Articolo 15
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare cambi di camera all’Ospite nel caso in cui
le condizioni di salute o motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità.
Articolo 16
La Direzione potrà revocare l’ospitalità presso la struttura qualora l’Ospite non risultasse
idoneo alla vita comunitaria, nel termine di trenta giorni dalla data di ammissione.
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NORME SANITARIE
Articolo 17
E’ vietato dotare l’Ospite di farmaci di qualsiasi tipo. I farmaci necessari per la terapia
farmacologia disposta dal medico curante verranno conservati presso l’infermeria della
struttura e somministrati all’Ospite dal personale preposto, nelle modalità previste dal
piano di somministrazione predisposto dal servizio infermieristico.
All’atto dell’inserimento in struttura, l’Ospite dovrà essere accompagnato da una
dichiarazione del medico curante, la quale, attestando i farmaci da assumere con relativa
posologia e orari di assunzione, permetterà al personale infermieristico della struttura la
redazione del piano di somministrazione.
Allo stesso modo è fatto assoluto divieto ai famigliari procedere autonomamente a
qualsiasi intervento sanitario (ad es. prova della glicemia), che in ogni caso non saranno
considerati dal personale in servizio, se non dopo verifica diretta.
Articolo 18
Le informazioni sulle condizioni di salute dell’Ospite durante la Sua permanenza in
struttura dovranno essere richieste o fornite esclusivamente all’Infermiera Professionale in
servizio o direttamente al medico quando presente in struttura.
Il personale preposto al servizio assistenziale non è autorizzato a fornire o ricevere
informazioni inerenti lo stato di salute dell’Ospite.
Articolo 19
Il presidio in tipologia RAF (Residenza Assistenziale Flessibile) non può erogare
prestazioni sanitarie al di fuori dell’intervento infermieristico: le prestazioni mediche
rimangono quindi di esclusiva competenza del medico di base, secondo quanto disposto
dalle vigenti norme che regolano il Servizio Sanitario Nazionale.
Articolo 20
L’intervento del medico di base o, in sua assenza, della Guardia Medica, potrà essere
richiesto esclusivamente dall’infermiera professionale, se in servizio, dalla Direzione negli
orari di presenza in struttura dei responsabili, dal personale di assistenza negli altri orari.
In caso di malattia in forma acuta, e discrezione del medico curante, l’Ospite riceve le cure
appropriate all’interno della struttura o presso le strutture sanitarie esterne. In caso di
affezione che richieda appropriata assistenza o cure mediche intensive e specialistiche, ad
insindacabile giudizio del medico curante, avvisato, ove possibile in congiunto, l’Ospite è
avviato al Pronto Soccorso competente per territorio.
Ogni altro medico desiderato dai famigliari (visite mediche private, specialistiche non
prescritte dal medico di base) dovranno essere preventivamente concordate con il medico
curante, informando la Direzione.
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RETTA
Articolo 21
La retta verrà preventivamente comunicata al curatore del procedimento di inserimento e
potrà subire variazioni dipendenti da aumenti del costo della vita, spese di gestione,
aggravamento delle condizioni psicofisiche dell’Ospite.
COMPRENDE:
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assistenza medica secondo le vigenti norme che regolano il S.S.N. garantita
attraverso i medici di medicina generale;
assistenza infermieristica professionale secondo i parametri indicati dalla D.G.R
17/05 e secondo le indicazioni mediche;
assistenza tutelare alla persona, garantita attraverso le figure professionali O.S.S.
(Operatore Socio Sanitario). L’erogazione delle prestazioni di assistenza tutelare
sono garantite per 24 ore, secondo i tempi medi indicati dalla D.G.R. 17/05;
attività di animazione, garantita attraverso la figura dell’educatore professionale o
altre figure professionali;
attività di riabilitazione, garantita attraverso la figura del fisioterapista e collaboratori,
secondo i tempi medi indicati dalla D.G.R. 17/05, fermo restando che i trattamenti
riabilitativi nella fase acuta e post Acuta della malattia devono essere svolti nel
presidio ospedaliero specialistico;
assistenza psicologica;
assistenza religiosa;
Servizio alberghiero che include:
o Vitto, inteso come colazione, pranzo, cena, merenda, vino ai pasti, caffè.
Diete particolari se previste e necessarie.
o Lavanderia biancheria da camera, da tavola; gestione del servizio
guardaroba;
o Parrucchiere, riferito alle attività connesse con l’igiene personale;
o Pulizia e sanificazione degli ambienti;
o Riscaldamento;
o Servizio amministrativo
o Trasporti convenzionati
NON COMPRENDE (salvo le specifiche previste per i non autosufficienti in convenzione con A.S.L.)
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prestazioni rese da medici non convenzionati;
cure specialistiche;
trasporti in ambulanza per visite specialistiche o esami da effettuarsi presso
ospedali o poliambulatori;
farmaci non mutuabili, ticket su medicinali, pannoloni e ausili se non erogati dal
S.S.N.
lavaggio biancheria personale;
parrucchiere (include tutte le attività ulteriori rispetto a quelle connesse con l’igiene
personale), pedicure.
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Articolo 22
La retta in vigore al momento dell’ingresso dell’Ospite, fissato all’ingresso, potrà essere
oggetto di adeguamento trascorsi i primi 15 giorni di degenza, qualora le reali condizioni di
non autosufficienza, le reali necessità e l’effettivo impegno assistenziale e infermieristico
professionale lo rendessero necessario.
L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di adeguarla in ogni momento a suo
insindacabile giudizio qualora sopraggiungano particolari necessità o vengano richieste
specifiche prestazioni.
La retta viene calcolata dal giorno di conferma dell’accettazione del posto disponibile al
giorno di uscita, indipendentemente dall’ora di partenza.
In caso di degenza in ospedale la retta dovrà essere corrisposta per intero per i primi 15
giorni, sarà poi ridotta (dal 16° giorno) del 30% per il periodo successivo.
Qualora l’Ospite autosufficiente necessiti per un periodo limitato di un particolare sostegno
da parte del personale di assistenza o infermieristico (ad esempio al rientro da una
degenza ospedaliera), per quel periodo, e fino al recupero della normale condizione di
autosufficienza (sentiti i pareri del personale infermieristico e di assistenza), la retta
mensile sarà adeguata alle condizioni di non autosufficienza.
La retta di degenza dovrà essere versata anticipatamente entro il giorno 5 del mese cui si
riferisce, indipendentemente da eventuali integrazioni disposte da terzi.
L’Ospite e/o in generale “la figura di riferimento” , saranno ritenuti responsabili del rispetto
delle modalità e dei termini di pagamento della retta.
DIMISSIONI
Articolo 23
L’Ospite potrà porre fine alla residenzialità presso la struttura dando preavviso di 30
giorni. In mancanza di ciò è dovuta l’intera retta per uguale periodo.
Per qualsiasi altro motivo di cessazione dell’ospitalità, la retta sarà corrisposta sino al
giorno 15 o alla fine del mese cui si riferisce, a seconda che il fatto determinante avvenga
nella prima o seconda quindicina del mese.
Articolo 24
L’ammissione in struttura avviene in regime provvisorio per un periodo di un mese.
Trascorso tale periodo, nel caso in cui ad insindacabile giudizio della Direzione la
permanenza dell’Ospite sia ritenuta compatibile con l’organizzazione del presidio,
l’ospitalità assumerà carattere di residenzialità, configurandosi una ammissione in regime
permanente.
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Articolo 25
Nel caso in cui siano rilevati a carico dell’Ospite e/o dei famigliari o conoscenti in visita
ripetuti
 episodi di grave disturbo,
 azioni pericolose per Se stesso e/o per gli altri,
 comportamenti contrari all’osservanza in generale delle norme di civile convivenza,
in particolare delle disposizioni che regolano la vita comunitaria del presidio,
 violazioni alle disposizioni impartite dalla Direzione e dalla Amministrazione,
 comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere l’erogazione del
servizio assistenziale,
ad insindacabile giudizio della Direzione potrà essere disposto, con preavviso di 30 giorni,
l’allontanamento dalla struttura dell’Ospite. Trascorso tale termine si riterrà cessato il
contratto di erogazione del servizio socio-assistenziale e l’Ospite verrà dimesso.
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