regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni
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COMUNE DI PASSIRANO (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 31.03.2006 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni SOMMARIO: Articolo 1 - Ambito di applicazione ................................................................................................. 3 Articolo 2 - Classificazione del Comune......................................................................................... 3 Articolo 3 - Modalità di effettuazione della pubblicità - Limitazioni e divieti .................................... 3 Articolo 4 - Autorizzazioni, comunicazioni e procedure .................................................................. 7 Articolo 5 – Pubblicità Temporanea ............................................................................................. 10 Articolo 6 – Tariffe ........................................................................................................................ 11 Articolo 7 - Presupposto dell’imposta. .......................................................................................... 11 Articolo 8 - Soggetto passivo. ...................................................................................................... 11 Articolo 9- Modalità di applicazione dell’imposta. ......................................................................... 12 Articolo 10 - Dichiarazione. .......................................................................................................... 12 Articolo 11 - Pagamento dell’imposta........................................................................................... 13 Articolo 12 - Rettifica ed accertamento d’ufficio. .......................................................................... 13 Articolo 13 - Funzionario Responsabile. ...................................................................................... 13 Articolo 14 - Pubblicità ordinaria. ................................................................................................. 14 Articolo 15 - Pubblicità effettuata con veicoli. ............................................................................... 14 Articolo 16 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni. ........................................... 15 Articolo 17 - Pubblicità varia e divieti. .......................................................................................... 15 Articolo 18 - Riduzioni dell’imposta. ............................................................................................. 15 Articolo 19 - Esenzioni dall’imposta. ............................................................................................ 16 Articolo 20 - Servizio delle pubbliche affissioni. ........................................................................... 16 Articolo 21 – Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e per le informazioni. ................. 17 Articolo 22 – Spazi riservati ad esenzioni dal diritto. .................................................................... 17 Articolo 23 - Diritto sulle pubbliche affissioni. ............................................................................... 18 Articolo 24 - Riduzioni del diritto................................................................................................... 18 Articolo 25 - Esenzioni dal diritto. ................................................................................................. 19 Articolo 26 - Modalità per le pubbliche affissioni. ......................................................................... 19 Articolo 27 - Sanzioni ed interessi. ............................................................................................... 19 Articolo 28 - Sanzioni amministrative. .......................................................................................... 20 Art. 29 - Gestione del servizio ...................................................................................................... 21 Art. 30 - Corrispettivo del servizio ................................................................................................ 21 Art. 31 - Durata della concessione ............................................................................................... 22 Art. 32 - Conferimento della concessione .................................................................................... 22 Art. 33 - Obblighi del concessionario del servizio......................................................................... 22 Articolo 34 – Contenzioso ............................................................................................................ 22 Articolo 35 – Disposizioni transitorie e finali ................................................................................. 22 Allegato A ................................................................................................................................ 23 Allegato B ................................................................................................................................ 25 2 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni Articolo 1 - Ambito di applicazione 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate. Articolo 2 - Classificazione del Comune 1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il comune appartiene alla Classe V, in aderenza all’art. 2 del D.Lgs 15/11/1993 n° 507, avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, pari a 6.229 unità. Articolo 3 - Modalità di effettuazione della pubblicità - Limitazioni e divieti 1. 2. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia. Il Consiglio Comunale adotta il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi attenendosi ai successivi criteri: A. Classificazione dei mezzi pubblicitari in relazione al contenuto a) Mezzi pubblicitari di esercizio. Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, l’indicazione generica dell’attività svolta. b) Mezzi pubblicitari non di esercizio. Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, che contengono qualsiasi messaggio inerente l’attività svolta, come l’indicazione dei prodotti offerti, diverso dai mezzi di esercizio o comunque esposti in luogo diverso dalla sede dell’attività. Le insegne, targhe, pannelli e simili, si classificano secondo la loro sistemazione in: 1. a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro; 2. frontali (orizzontali o verticali) contro muro; 3. a giorno (pensiline, cancelli, paline). B. Criteri di specificazione Salvo quanto previsto al successivo punto E) – laddove più restrittivo, si adottano i seguenti criteri di specificazione: a) Colore. Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici, in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida. b) Ubicazione e carattere delle insegne e simili. L’insegna deve essere, di massima, installata nell’ambito dell’attività alla quale si riferisce. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione. Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono essere rimosse. 3 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni c) Dimensione e posizione delle insegne e simili. Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all’altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni: 1. per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e di piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l’altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale; 2. gli impianti installati nelle vie e nelle piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l’altezza non deve essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale. La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt.2,50. Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt.2,50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti. C) Classificazione della cartellonistica stradale I cartelli e simili possono essere classificati: 1. secondo la funzione: a) pubblicità in genere; b) informativi, ubicazionali, di servizio o di attività. 2. secondo la collocazione: a) a parete; b) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale; c) isolati, che possono essere mono o bifacciali. D) Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili I cartelli, posters, stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali. Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L’altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale. E) Classificazione del territorio comunale 1. Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale non è suddiviso in zone. 2. Essendo il territorio comunale meritevole di salvaguardia ambientale e particolare tutela, è vietata l’installazione di mezzi pubblicitari in qualsiasi parte del territorio comunale, comprese le strade statali e provinciali al di fuori dei centri abitati, ad eccezione di: a) insegne d’esercizio. b) cartelli posizionati all’interno di cantieri edili e cartelli o altro manufatto pubblicitario necessario per la denominazione dei vigneti. c) preinsegne, di forma rettangolare e di dimensioni massine pari a m 1 x 0,20 m, in numero non superiore a 6 per impianto, a condizione che l’attività o la sede che si intende presegnalare non disti più di 500 mt., dal luogo di collocamento. 4 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni d) gli impianti, ove siano collocate le preinsegne, non possono essere posizionate ad una distanza inferiore di mt. 20 l’uno dall’altro, e non è consentito il posizionamento di una seconda palina, qualora, sulla prima, siano presenti meno di 6 preinsegne. e) manifesti, in quanto sottoposti ad apposita disciplina dagli articoli seguenti del presente Regolamento. f) mezzi pubblicitari temporanei dovuti a situazione contingente, come previsto dal successivo articolo 5, Pubblicità Temporanea. g) striscioni e cartelli indicanti la vendita di immobili, purché collocati su suolo privato ed in corrispondenza dell’immobile posto in vendita. 3. Tutti i mezzi pubblicitari devono rispondere alle caratteristiche previste dall’art. 23 del D.L.vo 285/92 e del relativo regolamento di attuazione (DPR 495/92). Devono avere dimensione massima non superiori a 10 mq indipendentemente dal fatto che vengano collocati dentro o fuori dei centri abitati ed essere rapportati comunque alla superficie libera dell’edificio interessato. 4. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili ed essere sempre collocati, installati, ancorati in modo da resistere all’azione del vento e degli agenti atmosferici. 5. Tutti i mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare e non ingenerare confusione con la segnaletica stradale, né essere motivo di distrazione per i conducenti. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori rosso e verde. 6. I mezzi pubblicitari non devono essere motivo di intralcio alla circolazione pedonale. L’ubicazione dei mezzi pubblicitari posizionati all’interno dei centri abitati sulle strade di tipo “e” ed “f”è effettuata in deroga al rispetto delle distanze e alle altre limitazioni previste dall’art. 51 del DPR 495/92, a condizione che siano installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli. 7. È vietata l’installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario: a) sui tetti b) sulle opere d’arte e sugli edifici di importanza storica o monumentale c) in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici quali fregi e riquadri di porte, cornici marcapiano, o da interessare arcate, portici e sottoportici e relative strutture architettoniche 8. Per tutti i mezzi pubblicitari è vietato l’uso di illuminazione ad intermittenza, scorrevole o comunque non a luce fissa, compresi i messaggi variabili. 9. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato devono essere apposti, a cura e a spese dell’autorizzato e in posizione facilmente accessibile, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante b) soggetto titolare c) numero dell’autorizzazione d) data di scadenza I dati devono essere riportati su targhetta metallica o qualora la targhetta sia difficilmente collocabile, con scritta a carattere indelebile, in ogni caso all’interno di una superficie che non ecceda i 300 cmq. 10. Ai sensi dell’art. 47 DPR 495/92 le insegne d’esercizio sono autorizzabili se installate sulla sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa, con esclusione di ogni collocazione esterna e solo se costituite da materiale rigido, con esclusione di striscioni collocati in aderenza a superfici. 11. Le insegne d’esercizio non aventi superficie superiore a 3000 cmq si definiscono targhe e sono liberamente collocabili, previa comunicazione, il più vicino possibile all’entrata in adiacenza alla parete dell’attività cui si riferisce, ad eccezione degli 5 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni immobili sottoposti alla disciplina di al D.Lgs 42/2004. 12. Per logo si intende ogni simbolo, marchio, emblema distintivo dell’attività svolta e/o dei prodotti e servizi offerti. Anche i logo seguono le disposizioni previste per le targhe. 13. Sono altresì liberamente collocabili previa comunicazione cartelli e manifesti, all’interno di impianti sportivi, se non visibili dalla strada. 14. Qualora le targhe, le bacheche o i logo, di cui sopra, siano aggettanti su suolo pubblico dovranno essere autorizzate quale occupazione di area pubblica ai sensi del regolamento C.O.S.A.P. 15. I logo di superficie superiore ai 3000 cmq devono essere autorizzati e l’autorizzazione è rilasciabile anche qualora non siano installati entro lo sporto. 16. Le insegne d’esercizio dovranno essere collocate sopra lo sporto d’ingresso dell’attività senza superare le dimensione dello stesso. Salvo i casi di assoluta impossibilità, tutte le insegne d’esercizio dovranno essere collocate in adiacenza delle pareti o delle recinzioni e comunque in corrispondenza dell’ingresso all’attività oggetto dell’insegna pubblicitaria d’esercizio. Qualora non vi sia spazio sopra lo sporto di ingresso può essere autorizzata l’installazione su altra porta dell’esercizio, su finestre, vetrate entro i cordoli dei tetti o eccezionalmente non in adiacenza alle pareti. Solo nel caso in cui per le particolari caratteristiche degli edifici, risulti impossibile il rispetto delle disposizioni di cui sopra, ovvero il messaggio pubblicitario risulti assolutamente non efficace a fini promozionali, è autorizzabile la collocazione dell’insegna su altra parete dell’edificio, fermo restando il divieto per le insegne a bandiera o collocate sopra i tetti. Possono essere autorizzate insegne d’esercizio interne alle recinzioni stesse, sempre in prossimità dell’ingresso, purché collocate nelle immediate vicinanze della recinzione medesima e ad altezza non superiore a quella strettamente necessaria a garantire la visibilità della strada. È vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per insegne d’esercizio ad illuminazione propria interna (a "filo" o a "cassonetto"). Sono escluse dai divieti di cui al presente comma, purché non sporgenti sulla carreggiata e comunque poste ad un’altezza di almeno 3 m dal suolo, le insegne relative alla individuazione di ospedali, ambulatori di pronto soccorso, farmacie, posti di polizia, uffici postali, telefoni pubblici, distributori di carburante, pubbliche assistenze. All’interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti è ammessa l’installazione di prezzari, mezzi pubblicitari indicanti notizie utili all’utente circa i servizi offerti, visibili dalla strada, previa autorizzazione del Comune. 17. Lo striscione o stendardo attaccato ad un sostegno da un solo lato prende il nome di "bandiera", o "bandierina" se attaccata con altri esemplari ad un filo. L’esposizione all’esterno dei locali, ed in modo permanente, di bandiere o bandierine aventi contenuto pubblicitario è sempre vietata, ad eccezione delle bandiere di Stati, Enti pubblici o pubbliche amministrazioni, partiti politici o enti o associazioni prive di finalità di lucro, comprese quelle sportive. 18. Tutta la pubblicità fonica, effettuata con veicoli ovvero con megafoni o amplificatori, o qualsiasi altro mezzo acustico, sulla strada, nelle fiere o mercati, con esclusione di gare sportive, trattenimenti musicali e non, effettuati in occasione di sagre e feste popolari o manifestazioni temporanee, deve essere effettuata esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 per non più di due giorni in una settimana e con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Durante le gare sportive, per strada o presso impianti sportivi, e per le manifestazioni temporanee, è consentita la pubblicità fonica dalle 9.00 alle 23.00 nel rispetto delle leggi vigenti. È sempre vietata la pubblicità fonica, fuori e dentro i centri abitati, entro 300 mt. in linea d’aria da ospedali, case di cura o di riposo, strutture ricettive, edifici di culto, edifici scolastici durante le ore di lezione. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti 6 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 1/3/91 e dal relativo Regolamento Comunale di applicazione qualora lo stesso venga successivamente adottato. 19. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell’art. 7 della L. 130/75, ed è autorizzata dal competente Ufficio Elettorale se interessa solo il Comune di Passirano, ovvero dal Prefetto se interessa più comuni. Articolo 4 - Autorizzazioni, comunicazioni e procedure Autorizzazioni 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ogni installazione di mezzo pubblicitario è soggetta ad autorizzazione del Comune, rilasciata dal Competente Ufficio Polizia Locale, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6, del presente articolo. L’Ufficio accerta la conformità del mezzo pubblicitario alle norme di legge e del presente regolamento e diniega, eventualmente, l’istanza, qualora, si rendesse opportuno in relazione al sovraccarico di mezzi pubblicitari nel luogo o per altre circostanze da motivarsi espressamente. Lungo o in vista delle strade statali, regionali o provinciali ricadenti all’interno dei centri abitati l’autorizzazione è rilasciata previo nullaosta dell’ente proprietario della strada. Il medesimo nullaosta è richiesto ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del D. Lvo 285/92, quando il mezzo pubblicitario installato su strada comunale, è visibile anche da una strada statale, regionale, provinciale. Lungo o in vista delle strade statali, regionali o provinciali ricadenti al di fuori dei centri abitati, oltre all’autorizzazione dell’ente proprietario della strada prevista ai sensi degli articoli 23 e 26 del D. Lgs. 285/92 ai fini della sicurezza stradale, è sempre necessario il nulla osta comunale rilasciato ai sensi del presente regolamento, per i fini esteticoambientali, di decoro e di uniformità su tutto il territorio comunale. L’interessato dovrà collocare il mezzo pubblicitario soltanto una volta ottenuto i due provvedimenti. Le autorizzazioni rilasciate per i mezzi pubblicitari dall’Ufficio Polizia Locale assorbono quelle eventualmente previste dal Regolamento Edilizio vigente, e dal Regolamento C.O.S.A.P. se i mezzi interessano spazi o aree pubbliche, fermo restando il pagamento del canone relativo, se dovuto. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il contribuente, o comunque il soggetto autorizzato, si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, ai mezzi pubblicitari o agli impianti per l’informazione. La richiesta di rilascio dell’autorizzazione comunale, per posizionamento di mezzi pubblicitari visibili solo da strade comunali, è sostituita da una comunicazione e dall’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta, ovvero non è necessaria se l’imposta non è dovuta, e nei seguenti casi: a) insegne d’esercizio collocate dentro lo sporto e non aggettanti sulla strada e non munite di luce propria interna, ovvero insegne d’esercizio o cartelli o espositori e simili collocati dentro le vetrine o all’interno del locale interessato, anche se in vista dalla strada, purché conformi alle regole del Codice della Strada e relativo regolamento, ed in ogni caso se non recanti messaggi a carattere scorrevole o ad intermittenza; 7 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 7. b) cartelli posizionati all’interno di cantieri edili e cartelli di denominazione dei vigneti. c) striscioni e cartelli, di misura inferiore a 0,50 cm per 0,50 cm, indicanti la vendita di immobili, purché collocati su suolo privato ed in corrispondenza dell’immobile posto in vendita. d) bacheche informative private, posizionate presso la sede degli esercizi di somministrazione, delle sedi di partiti politici, circoli ricreativi, culturali, associazioni di volontariato, pubblica assistenza, edifici di culto, ecc. purché destinate alla stretta informazione inerente l’attività di riferimento, con esclusione di ogni forma di pubblicità per conto terzi. Per garantire il decoro del territorio la loro superficie non può superare 1 metro quadrato, ed è possibile installarne solamente una presso la sede. e) vetrofanie e simili collocate sulle porte d’ingresso, sulle vetrine, all’interno degli sporti in luogo dell’insegna, su bacheche, e costituite da lettere alfanumeriche attaccate su vetri o porte e pareti prive di appositi supporti. f) calcomanie, locandine, cartelli esposti sulle vetrine o sulle porte d’ingresso o all’interno dei locali, anche se visibili dalla strada ma di musura inferiore a cmq. 100; g) targhe h) sorgenti luminose collocate all’interno di vetrine o ingressi di attività ovvero collocate all’esterno subito sopra lo sporto per illuminare l’entrata del negozio o l’insegna d’esercizio, purché non aggettanti oltre i 30 cm sulla strada (in tal caso non occorre neanche autorizzazione C O.S.A.P.). Per l’illuminazione esterna al negozio non potrà essere utilizzata alcuna forma di sorgente al neon. i) scritte pubblicitarie su tende di negozi o altre attività; j) marchi apposti su maniglie, su vetri e porte, nonché tappeti con scritte e marchi posti all’ingresso dei locali, anche se visibili dalla strada; k) palloncini, bandiere o bandierine pubblicitarie esposte all’interno delle vetrine o dei locali, anche se visibili dalla strada, con esclusione delle pertinenze all’aperto; l) pubblicità effettuata all’esterno o all’interno dei mezzi pubblici o di veicoli, compresi i veicoli pubblicitari; m) pubblicità effettuata con aerostati, aeromobili, aeroplani e simili, purché in movimento, con esclusione di palloni frenati e simili mezzi che espongono il messaggio pubblicitario in modo stabile nello stesso punto; n) pubblicità fonica, purché effettuata nei limiti previsti dall’art. 3. o) volantinaggio effettuato all’interno di circoli, pubblici esercizi o negozi, con esclusione di ogni area pubblica o di uso pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 3; p) uomini-sandwiches, o comunque trasportanti il messaggio pubblicitario; q) pubblicità temporanea, visiva o acustica, effettuata in occasione di sagre, feste popolari, manifestazioni temporanee e simili, condizioni previste dall’art. 5; r) informazioni di pubblico interesse effettuata dal Comune in relazione a convegni, dibattiti, assemblee e simili, secondo quanto previsto dall’art. 5. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari, deve presentare domanda in carta bollata su apposito prestampato all’Ufficio di Protocollo del Comune, contenente le generalità del richiedente, il codice fiscale, la residenza e il domicilio fiscale, l’esatta ubicazione del luogo in cui il mezzo dovrebbe essere installato, le caratteristiche del medesimo nonché le dimensioni, allegando: a) dichiarazione, redatta ai sensi della D.P.R. 445 28.12.2000, con la quale si attesta che il mezzo che si intende collocare sarà posto in opera a regola d’arte, tenendo conto della natura del terreno o dell’edificio, del materiale utilizzato dei supporti e ancoraggi, della spinta del vento, in modo da garantire stabilità e sicurezza; con la 8 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 8. 9. 10. 11. 12. medesima si dovrà inoltre dichiarare se il mezzo sarà collocato o meno in zona vincolata dal D.Lgs. 42/2004; b) planimetria da cui si possa individuare chiaramente il luogo dove dovrà essere collocato il mezzo; c) triplice copia di documentazione fotografica del luogo o dell’immobile di cui sopra con riprese anche dell’ambiente circostante; se ricadente in zona vincolata la documentazione fotografica dovrà essere prodotta in 6 copie; d) triplice copia del bozzetto o disegno esatto del mezzo da collocare realizzato a colori, se ricadente in zona vincolata la documentazione dovrà essere prodotta in 6 copie; e) triplice copia della relazione descrittiva del mezzo, firmata in originale da tecnico abilitato, se ricadente in zona vincolata, la documentazione dovrà essere prodotta in 6 copie; f) nullaosta dell’Ente proprietario della strada, nei casi previsti dal precedente comma 2, ovvero autorizzazione dell’Ente proprietario della strada ai sensi del precedente comma 3; g) ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria e marca da bollo da apporre sull’autorizzazione (da produrre anche al momento del ritiro). L’Ufficio Polizia Locale provvede a richiedere gli eventuali pareri, qualora giudicato necessario agli altri uffici ritenuti competenti in materia, i quali rilasceranno il parere entro 15 gg. dal ricevimento. L’Ufficio di Polizia Locale rilascia l’autorizzazione, ovvero motiva il diniego, che deve essere comunicato al richiedente entro i 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione all’Ufficio Protocollo. L’autorizzazione è intestata al soggetto richiedente, ha validità di tre anni ed è tacitamente rinnovata, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ufficio di Polizia Locale. Per le insegne già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento di applicano le disposizioni dell’art. 35”Norme Transitorie”. Il titolare può installare il mezzo pubblicitario solo al momento del rilascio dell’autorizzazione. Copia della medesima è trasmessa all’Ufficio Tributi, ovvero ai concessionari competenti per la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e, se del caso, della C.O.S.A.P, se dovuta. L’ufficio Polizia Locale tiene un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contiene in ordine di tempo: - numero dell’autorizzazione - data della domanda - data del rilascio - data della scadenza - nome dell’intestatario - sommaria descrizione del mezzo pubblicitario. Comunicazioni e procedure 1. Il soggetto interessato all’installazione di mezzi pubblicitari, per i quali è sufficiente effettuare comunicazione,deve presentarla all’Ufficio di Protocollo del Comune, contenente le generalità del richiedente, il codice fiscale, la residenza e il domicilio fiscale, l’esatta ubicazione del luogo in cui il mezzo dovrebbe essere installato, le caratteristiche del medesimo nonché le dimensioni, allegando: a) dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, con la quale si attesta che il mezzo che si intende collocare sarà posto in opera a regola d’arte, tenendo 9 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 2. conto della natura del terreno o dell’edificio, del materiale utilizzato dei supporti e ancoraggi, della spinta del vento, in modo da garantire stabilità e sicurezza; con la medesima si dovrà inoltre dichiarare se il mezzo sarà collocato o meno in zona vincolata dal D.Lgs. 42/2004; b) planimetria da cui si possa individuare chiaramente il luogo dove dovrà essere collocato il mezzo; c) triplice copia di documentazione fotografica del luogo o dell’immobile di cui sopra con riprese anche dell’ambiente circostante; se ricadente in zona vincolata la documentazione fotografica dovrà essere prodotta in 6 copie; d) triplice copia del bozzetto o disegno esatto del mezzo da collocare realizzato a colori, se ricadente in zona vincolata la documentazione dovrà essere prodotta in 6 copie; e) triplice copia della relazione descrittiva del mezzo, firmata in originale da tecnico abilitato, se ricadente in zona vincolata, la documentazione dovrà essere prodotta in 6 copie; f) nullaosta dell’Ente proprietario della strada, nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia visibile da strada diversa dalle comunali. L’Ufficio di Polizia Locale esamina la comunicazione ed esprime, l’eventuale, diniego al posizionamento entro 30 giorni, termine dopo il quale è valido il silenzio assenso il mezzo pubblicitario si ritiene autorizzato. Il posizionamento di mezzi pubblicitari senza aver effettuato la comunicazione o prima che siano trascorsi i 30 giorni è considerato abusivo e non autorizzato. Articolo 5 – Pubblicità Temporanea La pubblicità temporanea, non superiore ai 90 giorni consecutivi e per mezzi pubblicitari non superiori a 1 mq, è consentita previa comunicazione o dichiarazione di l’installazione di mezzi pubblicitari temporanei previo eventuale pagamento dell’imposta dovuta, alle seguenti condizioni: 1. può essere effettuata nel limite di 0,50 cm per 0,50 cm., da qualsiasi soggetto privato, presso l’immobile di sua proprietà, per pubblicizzarne l’ affitto o la vendita. 2. può essere effettuata dal Comune per iniziative direttamente gestite nell’ambito dell’attività istituzionale, con esclusione del semplice patrocinio. In tal caso è consentita l’apposizione di stendardi o striscioni in aderenza ad edifici di proprietà comunale, nonché segnali stradali di indicazione con scritta nera su fondo bianco, alle paline già esistenti; può essere effettuata in occasione di sagre, feste popolari, manifestazioni temporanee e 3. simili, all’interno o in prossimità del luogo di svolgimento delle manifestazioni di cui sopra, purché in aree private o per le quali sia stata rilasciata concessione per l’occupazione di suolo pubblico. Tale pubblicità temporanea è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltre che nella settimana precedente alla stessa e nelle 24 h. successive alla sua conclusione. Possono essere collocati mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, a regola d’arte e sotto responsabilità degli organizzatori, luminosi e non, purché non abbaglianti, ed effettuata pubblicità fonica con mezzi acustici fissi fino alle ore 23.00, sempre nel rispetto della normativa inerente i limiti alle emissioni sonore. Possono essere collocati fino a 6 segnali stradali di indicazione, con scritta nera su fondo bianco, alle paline già esistenti di proprietà del Comune ovvero su paline collocate per l’occasione a regola d’arte e secondo normativa previa autorizzazione dell’Ufficio Polizia Locale, ferma restando la competenza degli enti proprietari della strada, purché di materiale e dimensioni uguali ai normali segnali già installati. La comunicazione dovrà contenere l’indicazione dell’esatta collocazione di detti segnali stradali, l’esatto 10 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 4. 5. 6. periodo di installazione dei medesimi nonché l’impegno del responsabile della manifestazione a rimuoverli entro 48 ore dal termine della manifestazione stessa; l’ufficio Polizia Locale può comunicare eventuali prescrizioni da osservare o l’eventuale diniego all’installazione per motivate esigenze di carattere pubblico; bandiere, bandierine, drappi e palloncini possono essere collocati anche su spazi e aree pubbliche, previa autorizzazione C O.S.A.P.; Può essere effettuata in occasione di gare sportive per strade, collocando mezzi pubblicitari in prossimità dell’arrivo o della partenza o all’interno di aree per cui sia stata rilasciata concessione C.O.S.A.P., ovvero apponendo indicazioni di itinerario di superficie inferiore a 300 cmq. e in materiale leggero, attaccata a pali, sostegni, muri, senza danneggiare i medesimi, salvo i diritti di terzi, e con esclusione di alberi e piante: dette indicazioni sono consentite per 48 ore, previa comunicazione all’Ufficio Polizia Locale. Può essere effettuata con luminarie, sorgenti luminose di qualsiasi tipo, anche di tipo scorrevole o ad intermittenza, purché nel rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento, ovvero con festoni, bandiere e bandierine palloncini, o altri mezzi pubblicitari, dal 1 novembre al 15 gennaio con riguardo alla pubblicità natalizia, ovvero in altri periodi dell’anno in riferimento a festività o ricorrenze o feste popolari e per un massimo di giorni 30. Per sorgenti luminose temporanee di singole attività: occorre presentare una denuncia di inizio attività con allegata certificazione di tecnico abilitato all’Ufficio Polizia Locale ai sensi dell’art. 57 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza e art. 110 del suo Regolamento senza obbligo di autorizzazione C.O.S.A.P Le altre decorazioni (vischio, festoni, bandierine, ecc.....) sono liberamente collocate sotto responsabilità degli interessati, se attraversanti la strada sarà sufficiente la concessione C.O.S.A.P. Le occupazioni sul marciapiede dovranno avere altezza minima di m. 3 e quelle, sulla carreggiata, almeno di m. 6. Possono essere installate insegne d’esercizio provvisorie in occasione di cantieri, depositi, ponteggi o comunque lavori che oscurino in modo determinante quelle preesistenti. In tal caso l’insegna temporanea potrà essere apposta alle strutture installate, salvo i diritti di terzi, previa comunicazione all’ufficio Polizia Locale e sempre per un massimo di 60 gg.. Articolo 6 – Tariffe 1. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal primo gennaio del medesimo anno; qualora non vengano modificate, entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno. Articolo 7 - Presupposto dell’imposta 1. 2. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel D.Lgs. 507/93. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. Articolo 8 - Soggetto passivo 1. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è 11 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 2. colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Articolo 9- Modalità di applicazione dell’imposta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento. Articolo 10 - Dichiarazione 1. 2. 3. 4. 5. Il soggetto passivo di cui all’art.8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune, in caso di gestione in forma diretta, o al concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e la concessione/autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale, di cui all’art.4 del presente Regolamento. Il modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune in caso di gestione diretta o dal Concessionario e messo a disposizione degli interessati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta da effettuarsi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, salvo proroghe e sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento. 12 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni Articolo 11 - Pagamento dell’imposta 1. 2. 3. 4. 5. 6. L’imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante anche versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, in caso di gestione diretta, ovvero al concessionario del servizio. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento. Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad euro 1.549,37. La riscossione coattiva dell’imposta si effettua secondo la procedura di cui al R.D. 639/1910 ovvero mediante le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l’art. 2752, comma 4, del codice civile. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune o il concessionario è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni. Il rimborso non è dovuto quando l’importo risulta inferiore ad euro 11,00. Articolo 12 - Rettifica ed accertamento d’ufficio 1. 2. 3. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l’organizzazione e la gestione dell’imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario. Articolo 13 - Funzionario Responsabile 1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione 13 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 2. 3. ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario. Articolo 14 - Pubblicità ordinaria 1. 2. 3. 4. Per pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella stabilita per la classe V come dall’articolo 12 del D.Lgs.n.507/93. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella per essa prevista. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 e 2. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento. Articolo 15 - Pubblicità effettuata con veicoli 1. 2. 3. 4. 5. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall’art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 12, comma 4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa di cui all’art.13 comma 3 del D.Lgs.507/93. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, 14 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 6. limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. È fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Articolo 16 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 1. 2. 3. 4. 5. Per la pubblicità effettuata con sorgenti luminose le stesse non devono recare colori non intonati con il contesto paesaggistico e devono essere collocate in modo da non creare abbagliamento ed avere intensità tale da non distrarre i conducenti e comunque non superiore a 150 candele per metro quadrato. Per i globi o sorgenti aventi forma rotondeggiante e posti sulla strada, è vietato l’uso dei colori rosso, arancione e verde. È sempre vietato l’uso dei raggi laser e simili all’esterno degli edifici. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall’impresa si applica l’imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita dall’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n.507/93. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista. Articolo 17 - Pubblicità varia e divieti 1. 2. 3. 4. 5. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall’art. 12, comma 1 del decreto legislativo n.507/93. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta al Comune nella misura stabilita dall’articolo 15 comma 2, del decreto legislativo n.507/93. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l’imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella stabilita dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n.507/93. È vietata la pubblicità esercitata con lancio di oggetti o manifestini su suolo pubblico. Articolo 18 - Riduzioni dell’imposta 1. La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 15 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni Articolo 19 - Esenzioni dall’imposta 1. 2. 3. Sono esenti dall’imposta: a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all’art. 13 del D.Lgs 507/1993; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. h) Le sponsorizzazioni di eventi sportivi e culturali; L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per i soggetti di cui all’art. 20 del D.Lgs.507/1993 non trova applicazione l’imposta di pubblicità ai sensi dell’art. 1 c. 480 della Legge 311/2004 (Legge finanziaria). Articolo 20 - Servizio delle pubbliche affissioni 1. 2. 3. Il Comune istituisce il servizio delle pubbliche affissioni. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all’art. 3, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita dal Comune in 16 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 4. misura proporzionale al numero degli abitanti, così come imposto dal comma 3 dell’articolo 18 del D.Lgs.n.507/93. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell’abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell’impiantistica, previa rinegoziazione del contratto in essere. Articolo 21 – Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e per le informazioni A Tipologia e Quantità degli Impianti per le Pubbliche Affissioni 1. Le disposizioni in ordine alla tipologia ed alla quantità degli impianti destinati alle pubbliche affissioni sul territorio del Comune, sono indicate nell’allegato “A” al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante. 2 La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è fissata in mq. 140,00(quantità minima fissata per legge mq.72,00) 3. Tale superficie è ottenuta applicando i parametri stabiliti dall’art.18, comma 3, D.Lgs 507/93 e successive modificazioni. (12 metri quadrati per ogni mille abitanti) . B Tipologia e Quantità degli Impianti per l’Informazione 1. Le disposizioni in ordine alla tipologia ed alla quantità degli impianti per l’informazione, che possono essere installati nel territorio del Comune, sono indicate nell’allegato “B” al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante. Articolo 22 – Spazi riservati ad esenzioni dal diritto 1. 2. 3 4. 5 Il 10% degli spazi totali effettivi per l’affissione dei manifesti viene assegnato, su richiesta degli interessati, ai soggetti di cui all’art.20 D.lgs. 507/93. L’utilizzo dei suddetti spazi in esenzione dal diritto di affissione è riservato ai manifesti: dello stato e di altri enti pubblici territoriali, che non rientrano nei casi nei quali è già prevista l’esenzione (art. 21 D.Lgs. 507/1993). di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; di attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate; relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; relativi a onoranze funebri; Il Comune individua gli spazi riservati, come da elenco di cui all’allegato A, e non fornisce il personale per l’affissione medesima, come disposto dall’art.1, comma 480, della L.311/2004 (Legge Finanziaria 2005). La domanda va inviata all’Ufficio Tributi almeno 5 giorni prima della data di affissione e questa non potrà protrarsi per più di dieci giorni consecutivi. La domanda dovrà contenere i dati anagrafici della persona fisica incaricata dell’affissione e l’individuazione del soggetto di cui all’art. 20 del D.LGs. 507/1993 per conto del quale viene richiesta l’affissione di manifesti. Alla richiesta dovrà essere allegata una copia del manifesto. L’ufficio preposto, in dipendenza della richiesta ricevuta e alla disponibilità degli spazi affissionistici, provvederà a comunicare alla persona fisica incaricata dell’affissione: il periodo di utilizzo degli spazi in esenzione; l’ubicazione degli impianti con spazi disponibili; la posizione sui medesimi degli spazi da occupare; La persona fisica incaricata dovrà procedere all’affissione dei manifesti con cura ed ordine senza creare danno ad altri manifesti già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti non espressamente comunicati dall’Ufficio preposto in quanto 17 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 6. manifesti scaduti. Ogni iniziativa o campagna informativa l’occupazione degli spazi affissionistici non potrà avere una durata superiore al periodo di giorni 10 e non potrà interessare un numero superiore a 280 cmq ovvero 4 manifesti della dimensione di cm 70 x cm 100. Ogni soggetto, durante il periodo interessato da una propria iniziativa, non potrà usufruire, a prescindere dalla superficie dello spazio occupato, di altri spazi in quanto non sono ammesse contemporanee e diverse iniziative o campagne informative da parte dello stesso soggetto. Qualora si verificasse la circostanza di una momentanea indisponibilità degli impianti riservati in esenzione, l’affissione di manifesti, su richiesta del soggetto medesimo, potrà avvenire negli spazi commerciali ma, in tale evenienza, l’affissione sarà soggetta al pagamento del diritto delle pubbliche affissioni a norma dell’art. 20 del D.Lgs. 507/1993. Nell’ assegnazione degli spazi la priorità verrà assegnata: • in base alla data di protocollo apposta sulla domanda, • a parità di data avranno la priorità i soggetti che non hanno mai usufruito di tali spazi. Articolo 23 - Diritto sulle pubbliche affissioni 1. 2. 3. 4. 5. 6. Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è quella indicata dall’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 507/93. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento. Le disposizioni previste per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all’art.10; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo. Articolo 24 - Riduzioni del diritto 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 507/93; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari; 18 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni Articolo 25 - Esenzioni dal diritto 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. Articolo 26 - Modalità per le pubbliche affissioni 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune o il concessionario, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Il comune ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione. Nell’ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Articolo 27 - Sanzioni ed interessi 1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art.8 si applica la sanzione 19 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 2. 3. 4. 5. amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,00. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del 2,5 cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento. Articolo 28 - Sanzioni amministrative 1. 2. 3. 4. 5. 6. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206,00 ad euro 1.549,00, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, privi di autorizzazione o per i quali non sia stata effettuata comunicazione facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 10. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all’aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all’art. 3. Il Comune, ai fini dell’azione di contrasto del fenomeno dell’installazione di impianti pubblicitari e dell’esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta un piano specifico di repressione dell’abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplina con separato provvedimento misure di definizione bonaria di accertamenti e 20 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l’emersione volontaria dell’abusivismo anche attraverso l’applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all’articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell’azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all’articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma. Art. 29 - Gestione del servizio 1. 2. 3 La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta dal comune, o mediante concessione come previsto dall’art. 53 del D.Lgs 446/97 (istituzione dell’Albo Concessionari). Il concessionario del servizio subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, salvo specifica autorizzazione del Comune. Il concessionario provvederà alla riscossione dell’imposta sulla pubblicità previa verifica della Autorizzazione al posizionamento del mezzo pubblicitario rilasciata dal competente Ufficio Comunale, che il richiedente esibirà. Qualora il rilascio dell’Autorizzazione non sia necessario, il concessionario verificherà che sia stata effettuata la comunicazione. Art. 30 - Corrispettivo del servizio 1. 2. 3. 4. 5. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo. L’aggio va rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori; è stabilito in favore del comune un minimo garantito, al netto dell’aggio per ciascun anno della concessione. L’ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell’aggio, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l’importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 2,5 per cento semestrale sugli importi non versati. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l’aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni. 21 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni Art. 31 - Durata della concessione 1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata pari a quella prevista dal contratto; la concessione è rinnovabile fatta salva la sussistenza delle ragioni di convenienza e pubblico interesse da parte del Comune. Art. 32 - Conferimento della concessione 1. 2. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 446/1997 viene effettuato previa adozione di apposito capitolato d’oneri, mediante gara ad evidenza pubblica. L’oggetto della gara ad evidenza pubblica è costituito dalla misura percentuale dell’aggio e dall’ammontare del minimo garantito. Art. 33 - Obblighi del concessionario del servizio 1. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare le disposizioni del capitolato d’oneri, del contratto di affidamento della gestione del servizio, del presente regolamento, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e di ogni altra disposizione adottata in materia d’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Articolo 34 – Contenzioso 1. 2 3 Le controversie relative al presente Regolamento formano oggetto della giurisdizione amministrativa. Le sanzioni elevate per le violazioni al presente Regolamento sono oggetto della giurisdizione ordinaria; Gli avvisi di accertamento elevati in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono oggetto della giurisdizione tributaria. Articolo 35 – Disposizioni transitorie e finali 1. 2. 3. 4. 5. Il presente Regolamento, entra in vigore il 1° gennaio 2006. Le concessioni e autorizzazioni in essere al 1° gennaio 2006, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, conservano la propria validità ed efficacia fino alla naturale scadenza, a condizione che sia corrisposta la relativa imposta o diritto. Le concessioni e autorizzazioni di relative agli impianti pubblicitari in essere al 1° gennaio 2006, non in regola con le norme del presente regolamento, possono essere adeguate, entro il 31 dicembre 2006; oltre tale termine decadono. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 47 del 28/09/1995 e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili. 22 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni Allegato A IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gli impianti per la pubblica affissione si compongono di uno o più cartelli-modulo eventualmente assemblati tra loro, delle dimensioni massime di m. 2,50 di base per m. 2,50 di altezza. Ciascun cartello-modulo, mono o bifacciale (utilizzabile in entrambe le facciate), di materiale rigido, preferibilmente di lamiera zincata, dovrà essere supportato da un telaio-struttura di sostegno e dovrà consentire l’affissione mediante colla o altro mezzo di manifesti. Il telaio-struttura dovrà consentire l’ancoraggio al suolo dell’impianto, riducendo al minimo gli appoggi a terra nel caso di assemblaggio di due o più cartelli-modulo; dovrà comunque essere garantita la massima sicurezza e stabilità in relazione a possibili urti o alla spinta del vento. I materiali componenti tali impianti dovranno garantire la non deperibilità e la massima durevolezza e resistenza agli agenti atmosferici; dovranno avere un aspetto gradevole ed essere particolarmente curati nelle rifiniture e nei dettagli costruttivi. Gli impianti non potranno in ogni caso superare l’altezza di ml. 2,50. I cartelli destinati ad uso esclusivo del comune dovranno prevedere l’apposizione in modo visibile dello Stemma Comunale e della -scritta "Comune di Passirano Pubbliche Affissioni”. La superficie complessiva di tali impianti non potrà essere superiore a mq. 140,00 di cui il 10% da destinarsi ai soggetti di cui all’art. 1, comma 480 della L. 311/2004. L’individuazione dei suddetti Impianti per le Pubbliche Affissioni, dovrà essere realizzata, secondo le indicazioni previste ai commi precedenti, con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica. 23 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni Sub 1 – Impianti Pubbliche Affissioni – situazione esistente ELENCO Rilevate numero misure misure mq. bifacc totale mq. FOTO 9 4,5 2,25 3,75 2,25 2,958 2,25 2,25 5,916 2,25 2,25 2,9725 2,25 1 48 20 19 25 29 28 21 22 15 16 49 14 6,095 3,75 5,9425 5,9425 6,095 2,25 3,825 2,25 8 9 46 27 13 12 12 42 7,5 4,5 7,5 9 2,25 111,75 6 6 2 2 26 Superficie destinata ai soggetti di cui all’ 1, comma 480, L. 311/2004 PASSIRANO VIA BACHELET VIA COPPI VIA MICANZIO VIA SOLFERINO VIA IV NOVEMBRE VIA ROMA VIA S. ROCCO VIA MANZONI VIA COLLODI VIA VALLOSA VIA COLOMBO VIA G. D. CHIESA VIA DIAZ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,5 1,5 2,5 1,5 2,04 1,5 1,5 2,04 1,5 1,5 2,05 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,45 1,5 1,5 1,45 1,5 1,5 1,45 1,5 9,00 2,25 2,25 3,75 2,25 2,96 2,25 2,25 2,96 2,25 2,25 2,97 2,25 1 1 1 1 1 1 1 1 2,1 2,5 2,05 2,05 2,1 1,5 2,55 1,5 1,45 1,5 1,45 1,45 1,45 1,5 1,5 1,5 3,05 3,75 2,97 2,97 3,05 2,25 3,83 2,25 3,05 1 1 1 2 1 29 2,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,75 2,25 3,75 4,50 2,25 80,25 3,75 2,25 3,75 4,5 2,25 2,96 2,80 3,50 CAMIGNONE VIA ABBA VIA EUROPA-SEM VIA EUROPA CREB VIA BETTOLE/BOLDI VIA MORO VIA CHIESA VIA CHIESA VIA S. FAUSTINO 2,97 2,97 3,05 2,80 MONTEROTONDO VIA MARCHIANI VIA MARCHIANI VIA S. PELLICO VIA S. PELLICO VIA CADORNA-BET 24 31,5 2,80 11,90 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni Allegato B IMPIANTI PER L’INFORMAZIONE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sono costituiti da bacheche modulari, assemblabili anche tridimensionalmente, di superficie complessiva massima di mq. 6,00. La superficie complessiva di tali impianti non potrà essere superiore a mq. 50,00. Gli impianti per l’informazione, secondo il loro utilizzo, possono essere sia pubblici che privati e potranno essere installati a cura del Comune o di qualsiasi altro soggetto autorizzato su suolo pubblico. Gli impianti per l’informazione come sotto localizzati, elenco sub 2, sono utilizzati esclusivamente per divulgare alla cittadinanza notizie di pubblica utilità riguardanti le attività istituzionali poste in essere dall’Amministrazione comunale. L’insieme dovrà armonizzarsi, sia per tipologia che per collocazione, con l’ambiente circostante e caratterizzarsi come punto di informazione facilmente individuabile nel contesto urbano. Gli impianti per l’informazione privati, per la cui installazione è necessaria l’autorizzazione comunale, dovranno contenere messaggi di pubblica utilità ed in particolare: stradario del Comune con particolare riferimento al centro abitato che li ospita, indicazione di tutti i servizi di pubblica necessità quali ambulatori, farmacie ecc..., orari dei pubblici uffici e dei trasporti pubblici, tariffe dei taxi e relativi luoghi di stazionamento, iniziative promosse dal comune, e qualsiasi altra informazione ritenuta utile per i cittadini. Gli impianti potranno recare eventuali targhette pubblicizzanti sponsor, soggetti installatori ecc... di superficie inferiore a 300 cmq., e devono trovare collocazione in appositi spazi individuati nel rispetto della normativa vigente con provvedimento dirigenziale e previo parere degli uffici competenti avendo, come criterio principale per l’individuazione delle localizzazioni dei suddetti impianti, che siano collocati in luoghi visibili e di aggregazione. L’individuazione dei suddetti Impianti di Informazione, dovrà essere realizzata, secondo le indicazioni previste ai commi precedenti, con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica. Sub 2 – Impianti per l’informazione – Situazione esistente ELENCO VIA VIA S. ANTONIO VIA EUROPA SEM VIA LIBERTA VIA CHIESA PROPRIETARIO numero misure misure mq. bifacc totale FOTO mq. Tipo A4 PRIVATO PRIVATO PRIVATO COMUNE 1 1 1 1 2,75 2,75 2,3 1,5 2,08 2,05 1,77 1,5 5,72 5,64 4,07 2,25 5,72 5,64 4,07 2,25 33 9 38 39 PUBBLICA UTILITA/CARTINA PUBBLICA UTILITA/CARTINA PUBBLICA UTILITA/CARTINA AVVISI PUBBLICI VIA RODARI/SCUOLE COMUNE 1 1,15 1,35 1,55 1,55 23 AVVISI PUBBLICI VALENZANO VIA CADORNA COMUNE COMUNE 1 1 1,25 1,05 1,05 1,25 1,31 1,31 1,31 1,31 43 47 AVVISI PUBBLICI AVVISI PUBBLICI TOTALE 4 21,86 25 0,00 21,86