Statuto della "Federazione Tessile e Moda"

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Statuto della "Federazione Tessile e Moda"
Statuto della
"Federazione Tessile e Moda"
in forma abbreviata "SMI – Sistema Moda Italia"
TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E' costituita la Federazione delle Associazioni e delle Imprese del settore tessile, abbigliamento,
moda e accessori denominata:
"Federazione Tessile e Moda"
in forma abbreviata "SMI - Sistema Moda Italia".
La Federazione, con sede legale in Milano, aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri
segni distintivi, assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell'industria
italiana, in qualità di Federazione nazionale di settore.
In conseguenza di ciò, la Federazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sè e per i
propri soci.
La Federazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza.
Su delibera del Consiglio Direttivo, la Federazione può aderire ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.
ARTICOLO 2 - SCOPI
Fine prioritario della Federazione è la tutela e la promozione dell'attività produttiva delle aziende
italiane.
La Federazione in conformità al ruolo organizzativo ad essa attribuito nell'ambito del sistema confederale persegue i seguenti scopi:
a) promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i
comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
b) esercitare la rappresentanza dei propri associati nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali, e delle altre componenti del sistema confederale, ai livelli e con le forme previste dai principi organizzativi del
sistema stesso;
c) tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche
stipulando CCNL ed altri contratti collettivi di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
d) designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività;
e) risolvere eventuali controversie tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori associati;
f) provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza alle aziende associate in tutti i campi di
interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;
g) collaborare con organismi pubblici e privati aventi affinità di interessi e scopi, nell'intento di favorire il progresso, l'espansione, gli scambi e quant'altro di utilità delle imprese associate;
h) promuovere la realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
i) promuovere, tra gli associati, una politica solidale e comune in merito all'approvvigionamento
della materia prima e alle sue lavorazioni, anche ottenendo licenze collettive di importazione di
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prodotti di interesse comune, da frazionare tra le imprese associate secondo le direttive del
Consiglio Direttivo;
j) promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale nonché la crescita e lo
sviluppo delle imprese associate;
k) organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su
istituti e problemi di interesse generale o settoriale; promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
l) promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore degli associati;
m) svolgere ogni ulteriore azione o attività che, nell'ambito dei ruoli e delle competenze attribuiti
alle Federazioni nazionali di settore nel sistema confederale, appaia rispondente al raggiungimento delle finalità della Federazione.
La Federazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.
La Federazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro; può, comunque, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, se finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
La Federazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
Nel rispetto dei principi confederali sulla ripartizione dei ruoli organizzativi all'interno del sistema ed
al fine di garantire il miglior coordinamento nella rappresentanza politica, spetta alla Giunta la ratifica, successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, di eventuali specifici accordi organizzativi con le Associazioni territoriali e le Confindustrie regionali dove particolarmente
significativa è la presenza di imprese del settore.
TITOLO II - SOCI
ARTICOLO 3 - PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA
Sono soci fondatori della Federazione le Associazioni Sistema Moda Italia e Associazione Tessile
Italiana, fino al loro scioglimento.
Possono aderire alla Federazione come soci effettivi:
a) le imprese, con sede legale nel territorio nazionale, che svolgono attività dirette alla produzione di
beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel
territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto
dallo specifico regolamento confederale;
b) I consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alla precedente lettera nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa
la loro ammissione.
I soci effettivi possono aderire in forma individuale e diretta alla Federazione ovvero indirettamente attraverso accordi organizzativi di inquadramento con le componenti territoriali del sistema associativo.
Alle specifiche condizioni indicate dalla delibera di Giunta di cui all’art. 5, comma 7, possono aderire
direttamente alla Federazione anche le Associazioni Confindustriali di categoria con automatica associazione delle aziende loro associate e le associazioni confindustriali territoriali attraverso
l’associazione delle proprie sezioni merceologiche di competenza.
Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite
dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di
strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.
Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione,
nel rispetto del regolamento confederale in materia.
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Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.
Tutti i soci, tranne quelli fondatori, vengono iscritti nel Registro delle Imprese della Federazione e
nell'analogo Registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.
ARTICOLO 4 - AMMISSIONE E DURATA
La domanda di adesione diretta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere
indirizzata al Presidente della Federazione e compilata sugli appositi moduli.
La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.
I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo
legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.
Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante
dell'azienda o dell’associazione, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa o
dell’associazione. Inoltre, per quanto riguarda l’azienda dovrà essere indicato il numero dei dipendenti, il fatturato nonché altri elementi che potranno essere richiesti dalla Federazione mentre in
caso di adesione di associazione dovrà essere indicato l’elenco completo delle imprese associate
di competenza, comprensivo di ragione sociale e relativo numero di dipendenti, nonché altri elementi che potranno essere richiesti dalla Federazione.
Le domande di adesione dei soci diretti e collettivi vengono approvate dal Consiglio Direttivo. Gli
accordi di doppio inquadramento con le associazioni confindustriali territoriali vengono approvati
dal Consiglio Direttivo e ratificati dalla Giunta. Gli elenchi dei soci convenzionati sono periodicamente aggiornati e comunicati alla Federazione con automatico recepimento da parte della Federazione secondo quanto previsto nel relativo accordo di doppio inquadramento. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte
della Giunta, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.
Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in
modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
L'adesione impegna il socio dal giorno di ammissione alla Federazione.
L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e con un obbligo di permanenza del vincolo
di un minimo di 24 mesi, con facoltà di recesso. In caso di recesso, il socio dovrà presentare le
proprie dimissioni, con lettera raccomandata al Presidente della Federazione, con preavviso di 12
mesi. Le dimissioni possono essere presentate anche durante il biennio obbligatorio.
Il socio che intenda modificare la natura del rapporto associativo da vincolo di associazione diretta
a vincolo di associazione tramite accordo di doppio inquadramento, che è già esistente, dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata a.r., alla Federazione entro il 30 settembre di ogni anno e la modifica sarà effettiva a partire dal 1° gennaio successivo.
Nel caso di attivazione di nuovi accordi di doppio inquadramento con associazioni confindustriali
territoriali, i soci della Federazione che intendono aderire a tali nuovi accordi sono esentati dalla
comunicazione e dal rispetto dei termini di cui al comma precedente.
All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore della Federazione del contributo
ordinario annuale ed eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea su proposta della Giunta.
I soci Fondatori non hanno alcun obbligo contributivo nei confronti della Federazione.
I criteri di ripartizione, accertamento, riscossione, nonché la tempistica di pagamento dei contributi
sono definiti con delibera annuale dell'Assemblea, in conformità degli indirizzi stabiliti in sede confederale.
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La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei
confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.
Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre mese di ammissione.
Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
Gli accordi organizzativi di inquadramento con le componenti territoriali del sistema, stipulati in data successiva all'approvazione del presente statuto, sono approvati dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 5 - DIRITTI DEI SOCI
I soci fondatori hanno diritti limitati all'avvio della Federazione, come regolamentato dalle apposite
norme transitorie del presente Statuto.
Sono previste diverse tipologie di soci effettivi con differenti attribuzioni di diritti e doveri:
1. “soci diretti”: aziende legate da un vincolo associativo diretto con la Federazione;
2. “soci convenzionati”: aziende associate alla Federazione tramite accordo di doppio inquadramento con la associazione confindustriale territoriale di riferimento;
3. “soci collettivi”: associazioni confindustriali di categoria e territoriali aderenti alla Federazione;
4. “soci indiretti”: aziende associate alle associazioni confindustriali di categoria ovvero alle associazioni confindustriali territoriali aderenti alla Federazione.
I soci diretti hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
I soci collettivi hanno diritto esclusivamente alla rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale (con partecipazione alla Commissione Relazioni Industriali ed eventualmente alle Sezioni/Gruppi merceologici), all’informativa generalizzata della Federazione senza erogazione di servizi
da parte della medesima.
I soci indiretti hanno accesso esclusivamente alle convenzioni stipulate dalla Federazione. La Federazione, su richiesta della associazione confindustriale aderente, valuta la possibilità di invitare
le aziende associate a tale associazione a particolari eventi/iniziative organizzate dalla Federazione medesima.
Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione
di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte della Federazione.
La diversa articolazione dei diritti dei soci che aderiscono alla Federazione viene disciplinata da
apposita delibera di Giunta.
I soci diretti, convenzionati e collettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.
Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta della Federazione e agli organi
delle Sezioni ove costituite.
Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento. L’utilizzo del logo della Federazione da parte dell’azienda o associazione associata è possibile esclusivamente nei limiti previsti dall'apposito regolamento approvato dalla Giunta.
ARTICOLO 6 - DOVERI DEI SOCI
L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le
disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.
L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dalla
Federazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
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Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza
della loro appartenenza al sistema confederale.
In particolare il socio deve:
¾ partecipare attivamente alla vita associativa;
¾ applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dalla Federazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
¾ non fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla
Confindustria e concorrenti alla Federazione;
¾ non fare contemporaneamente parte di associazioni comunitarie e internazionali, di rappresentanza del settore tessile-moda, con scopi e finalità analoghi alla Federazione, a cui la Federazione non aderisce;
¾ fornire alla Federazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
¾ versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Federazione.
Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le
imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione alla Federazione.
La Federazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di
convenzioni di inquadramento.
ARTICOLO 7 - SANZIONI
I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a)
censura scritta e motivata;
b)
sospensione dai servizi per un periodo non superiore ai sei mesi;
c)
sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea della Federazione;
d)
decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive nella Federazione;
e)
decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna della
Federazione;
f)
sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo per i soci titolari di tale diritto;
g)
espulsione.
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta.
E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni
decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
ARTICOLO 8 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.
In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 4.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione e del sistema confederale.
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L'impresa, il cui rapporto associativo è in fase di cessazione, è comunque tenuta al pagamento dei
contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:
a) nel caso di dimissioni, sino alla data di scadenza del rapporto associativo decorso il periodo di
preavviso, a seguito di comunicazione formale del recesso da parte del socio alla Federazione,
secondo quanto previsto dall’articolo 4;
b) nel caso di cessazione di attività o fallimento fino alla comunicazione formale di cessazione attività ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza di fallimento;
b) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie secondo le modalità previste
dall’articolo 38.
Nel caso di espulsione, il rapporto associativo cessa alla data della delibera che ne decreta
l’espulsione; il socio espulso è tenuto al pagamento alla Federazione di una somma, a titolo di penale, pari a 12 mesi di contributi associativi.
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE
ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Sono organi della Federazione:
a)
l'Assemblea;
b)
la Giunta
c)
il Consiglio Direttivo;
d)
il Comitato di Presidenza;
e)
il Presidente;
f)
i Vice Presidenti;
g)
il Collegio dei Revisori contabili;
h)
i Probiviri.
ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese o associazioni associate in regola
con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino 2 mesi
prima della data dell'Assemblea.
Le imprese o associazioni non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma non possono
partecipare ai lavori assembleari.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa o associazione associata e può
rappresentare non più di un'impresa o associazione mediante delega scritta.
Ogni associazione può farsi rappresentare esclusivamente da altra impresa associata e può
rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa o associazione associata e attribuiti, semprechè
in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo il prospetto approvato
annualmente dall'Assemblea e valido fino alla successiva Assemblea ordinaria.
Ai soci iscritti in corso d'anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto.
Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa o associazione associata sarà annotato in apposito
registro bollato ed annualmente vidimato; di esso potranno prenderne visione solo le aziende o associazioni in regola con il versamento dei contributi associativi.
Nell'inviare la convocazione, la Federazione è tenuta a:
- comunicare all'azienda o associazione associata il numero dei voti cui ha diritto;
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-
comunicare all'azienda o associazione associata che il diritto di voto sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo;
- tenere a sua disposizione la documentazione relativa.
All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri ed il Direttore Generale.
ARTICOLO 11 - RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce:
a)
in via ordinaria, una volta all'anno, tendenzialmente entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio e, comunque, non oltre il 30 settembre di ogni anno;
b)
in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne
sia fatta richiesta dalla Giunta o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti al complesso degli associati oppure qualora ne faccia richiesta
il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle
funzioni ad esso affidate.
La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre
all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o
impedimento dal Vice Presidente Vicario, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, o
altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza il termine è ridotto a cinque giorni, con l'osservanza delle altre modalità di cui al
comma successivo.
Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato luogo,
giorno ed ora della convocazione.
ARTICOLO 12 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti spettanti a tutti
i soci. Decorsa un'ora dall'apertura dell'Assemblea, essa è validamente costituita quando sia presente almeno un settimo dei voti spettanti a tutti i soci.
E' ammesso l'utilizzo di sistemi di videocomunicazione e - con misure idonee a verificare l'identità
di chi partecipa - di audioconferenza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e
delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda
una maggioranza qualificata.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e
le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di
due scrutatori.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso prevista dal presente
statuto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede
e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale della Federazione o una persona designata dall'Assemblea.
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ARTICOLO 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
Spetta all'Assemblea:
a)
eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
b)
eleggere i componenti elettivi della Giunta;
c)
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili e, se del caso, approvare i loro
emolumenti;
d)
eleggere i Probiviri;
e)
determinare le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
f)
approvare il bilancio consuntivo, su proposta della Giunta;
g)
approvare i contributi, su proposta della Giunta;
h)
approvare le modalità di attribuzione dei voti, su proposta della Giunta;
i)
modificare il presente statuto;
j)
sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori.
ARTICOLO 14 - GIUNTA
Sono componenti di diritto della Giunta:
a) il Presidente;
b) i Vice Presidenti;
c) i Past President, purché ancora soci;
d) i componenti del Consiglio Direttivo che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta.
Fanno inoltre parte della Giunta:
a) i Presidenti di ognuna delle Sezioni della Federazione e i Referenti di ogni Gruppo Merceologico della Federazione;
b) il Presidente delle associazioni di cui al comma 2, numero 3 dell’art. 5; in caso di Associazioni
Territoriali Confindustriali, dovrà essere sostituito dal Presidente della rispettiva sezione tessilemoda qualora il Presidente non fosse espressione del settore tessile e moda;
c) il Presidente della sezione tessile-moda delle Associazioni Territoriali che hanno stipulato accordi di doppio inquadramento con la Federazione. Qualora egli non sia associato alla Federazione dovrà delegare un suo rappresentante, appartenente al settore e associato alla Federazione;
d)
5 componenti eletti dall'Assemblea ordinaria degli anni pari;
e) un componente espresso dai soci aggregati della Federazione attraverso un collegio elettorale
costituito specificamente;
f) fino a 5 componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza della Federazione.
g) Il Presidente della Fondazione Industrie Cotone e Lino.
Sono invitati permanenti alla Giunta, senza diritto di voto, il Direttore Generale o il Vice Direttore
Generale di ognuna delle Associazioni Confindustriali aderenti alla Federazione ed il Direttore Generale o il Vice Direttore Generale delle Associazioni Territoriali che hanno stipulato accordi di
doppio inquadramento con la Federazione.
E’ altresì invitato permanente alla Giunta il Presidente del Gruppo Giovani.
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Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera d) del precedente comma, la Commissione di
designazione predispone una lista di candidati in numero doppio dei seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell'Assemblea. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai
2/3 dei seggi disponibili.
In ogni caso, al termine delle procedure di ricostituzione della Giunta, il Presidente verifica che ciascun socio effettivo non sia presente in Giunta con più di due componenti.
In caso contrario, lo stesso Presidente solleciterà designazioni sostitutive, destinate al rispetto degli equilibri rappresentativi di cui al precedente comma.
I componenti la Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria
degli anni pari. Essi sono rieleggibili, ma per non più di tre bienni consecutivi allo stesso titolo.
Ai fini della ricostituzione, il Presidente della Federazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi
componenti che di regola debbono avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla scadenza.
Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica della nuova Giunta
nelle persone di coloro che già sono nominate. I componenti eventualmente eletti nel corso del
biennio restano comunque in carica sino alla scadenza della Giunta.
Nel caso vengano a mancare, durante il biennio di carica, i componenti eletti dall'Assemblea, essi
sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.
Per gli altri componenti elettivi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del precedente comma, in caso
di cessazione, provvedono alla sostituzione le rispettive istanze.
I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso della
Giunta.
ARTICOLO 15 - RIUNIONI DELLA GIUNTA
La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi e ogniqualvolta lo ritenga
opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
La Giunta è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente
Vicario, mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica, o altro mezzo idoneo che
ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso
di urgenza, almeno tre giorni prima della riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione
e l'elencazione degli argomenti da trattare.
La Giunta è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica
e la partecipazione alle riunioni non è delegabile.
E' ammesso l'utilizzo di sistemi di videocomunicazione e - con misure idonee a verificare l'identità
di chi partecipa - di audioconferenza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e
delle schede bianche. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
La Giunta è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni
per quattro volte consecutive e quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno una delle riunioni indette; gli stessi non sono immediatamente rieleggibili fino alla scadenza del
mandato in corso. Non sono altresì rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel
biennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle
riunioni indette.
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Il Presidente valuterà e sottoporrà alla Giunta eventuali eccezioni dovutamente motivate.
Le deliberazioni della Giunta vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e
dal segretario. Funge da segretario il Direttore Generale della Federazione o altra persona designata dalla Giunta.
Alle riunioni della Giunta assistono i Revisori contabili e i Probiviri.
Il Presidente può estendere l'invito a soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo
degli stessi per gli argomenti da trattare.
ARTICOLO 16 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA
Spetta alla Giunta:
a)
deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità
dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
b)
promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi della
Federazione;
c)
nominare la Commissione di designazione;
d)
proporre all'Assemblea il candidato alla carica di Presidente della Federazione nonché, su
proposta di quest'ultimo, i Vice Presidenti;
e)
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
f)
proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
g)
approvare il bilancio consuntivo per la successiva deliberazione dell'Assemblea;
h)
approvare il bilancio preventivo della Federazione;
i)
approvare e deliberare la costituzione delle Sezioni e dei Gruppi merceologici;
j)
richiedere la convocazione dell'Assemblea;
k)
applicare le sanzioni;
l)
riesaminare le domande di ammissione;
m) approvare i regolamenti di esecuzione dello statuto
n)
deliberare e dare mandato di costituire o partecipare a persone giuridiche, riconosciute e
non;
o)
esercitare ogni altro compito ad essa attribuito dal presente statuto e in genere promuovere
e attuare quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi della Federazione.
ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto:
a) dal Presidente;
b) dai Vice Presidenti e dai Consiglieri Incaricati d’Area;
c) dall'ultimo Past-President
d) da cinque componenti eletti dalla Giunta, a scrutinio segreto, su una lista di candidature in
numero doppio al numero degli eligendi, predisposta dalla Commissione di designazione.
Almeno la metà dei candidati deve essere costituita da componenti della Giunta della Federazione.
I componenti eletti che non facciano già parte della Giunta ne entrano a far parte, fermo restando il
limite massimo di un rappresentante per ciascun socio effettivo.
In ogni caso, al termine delle procedure di ricostituzione del Consiglio Direttivo, il Presidente verifica
che ciascun socio effettivo non sia presente in Consiglio con più di un componente.
In caso contrario, lo stesso Presidente curerà le necessarie sostituzioni, destinate al rispetto degli
equilibri rappresentativi di cui al precedente comma.
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I componenti del Consiglio Direttivo eletti dalla Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. Essi sono rieleggibili ma per non più di tre
bienni consecutivi.
Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in carica essi sono sostituiti
dalla Giunta. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il
Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica, o altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione, almeno sette giorni prima della data dall'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti
in carica.
E' ammesso l'utilizzo di sistemi di videocomunicazione e - con misure idonee a verificare l'identità
di chi partecipa - di audioconferenza.
La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non è delegabile.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle
schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta obbligatoriamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni
per quattro volte consecutive e, comunque, quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi
presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore Generale della Federazione o altra persona designata dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente può estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Direttivo in relazione al
contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.
ARTICOLO 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine della Federazione;
dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e
controllarne i risultati;
deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
esaminare il bilancio consuntivo e quello preventivo, ai fini delle successive deliberazioni della Giunta;
approvare le domande di adesione;
nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi
e lavori;
nominare i rappresentanti della Federazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a partecipare;
11
h)
i)
j)
k)
approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie
per il funzionamento della Federazione;
deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria: per l'attuazione di tali delibere potrà
nominare procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti;
esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire
nella sua prima riunione;
nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della Federazione
nonché, su proposta di quest'ultimo, l'eventuale Vice Direttore Generale.
ARTICOLO 20 – COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti in carica della Federazione e dai Consiglieri Incaricati d’Area della Federazione.
Il Past President è invitato permanente.
ARTICOLO 21 – RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo che ne attesti
la ricezione almeno due giorni prima della data dall'adunanza. In caso di urgenza tale termine può
essere ridotto a un giorno prima dell’adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei componenti in carica.
E' ammesso l'utilizzo di sistemi di videocomunicazione e - con misure idonee a verificare l'identità
di chi partecipa - di audioconferenza.
La partecipazione alle riunioni del Comitato di Presidenza non è delegabile.
Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei voti presenti.
Le deliberazioni del Comitato di Presidenza vengono constatate mediante verbale sottoscritto da
chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore Generale della Federazione o altra
persona designata dal Comitato di Presidenza.
Il Presidente può estendere l'invito a soggetti non componenti il Comitato di Presidenza in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.
ARTICOLO 22 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA
Spetta al Comitato di Presidenza:
a)
stabilire l'azione a breve termine della Federazione;
b)
dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea, della Giunta e
del Consiglio Direttivo e controllarne i risultati;
c)
esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Direttivo, al quale deve però
riferire nella sua prima riunione.
ARTICOLO 23 - PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari, su proposta della Giunta.
A tal fine, nell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la
Giunta nomina, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione
di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci della Federazione
che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e della quale non può far parte il
Presidente in carica.
Tale Commissione sottopone alla Giunta una o più indicazioni, sulle quali decide la stessa Giunta
a scrutinio segreto, indicando il candidato da sottoporre all'Assemblea.
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Alla Giunta devono comunque essere sottoposte dalla Commissione di designazione le candidature appoggiate da tanti soci che dispongano di almeno il 15% dei voti in Assemblea.
Il Presidente dura in carica quattro anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni
dispari.
Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un quadriennio dal termine del precedente mandato.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in
giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, al coordinamento dell'attività della Federazione, alla amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull'andamento delle sue attività.
In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e del Comitato di
Presidenza, ai quali deve però riferire nella sua prima riunione per la ratifica.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente
o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti
nell'ambito della normale attività operativa ed individuando, all’interno del Consiglio Direttivo medesimo, fino ad un numero massimo di 5 Consiglieri Incaricati d’Area.
In caso di assenza, di impedimento o di dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente
Vicario. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nelle sue funzioni fino
all’Assemblea per la nuova elezione. L'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro
tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe
scaduto il suo predecessore.
ARTICOLO 24 - VICE PRESIDENTI E CONSIGLIERI INCARICATI D’AREA
Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza
della Federazione, il Presidente è affiancato da 2 Vice Presidenti, di cui - su designazione del Presidente - uno assume le funzioni di Vicario ed un altro quelle di Tesoriere e da Consiglieri Incaricati
d’Area fino ad un massimo di 5.
Il Vicepresidente Tesoriere collabora alla gestione ordinaria dell'Associazione, di concerto con il
Direttore Generale. Suo specifico compito è quello di predisporre le bozze dei bilanci annuali e di
quelli infrannuali, per assicurare un ordinato controllo di gestione.
A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio
mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti e dei Consiglieri incaricati
d’Area.
La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati
d’Area per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.
L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e i
Consiglieri incaricati d’Area nonchè le relative deleghe affidate.
Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
I Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati d’Area durano in carica due anni e sono rieleggibili per non
più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che
sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.
Nel caso in cui i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati d’Area vengano a mancare durante il biennio
di carica, sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
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ARTICOLO 25 - AREE DI ATTIVITA' E COMMISSIONI
L'attività della Federazione si articola in Aree secondo la struttura organizzativa e funzionale approvata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e modificabile in relazione all'evolversi
delle esigenze associative.
I Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati d’Area a cui siano state affidate deleghe operative possono costituire e presiedere Commissioni di supporto alla propria attività.
Tali Commissioni saranno composte garantendo l'adeguata rappresentanza di tutte le componenti
della Federazione, nominate dal Presidente su proposta dei Vice Presidenti o dei Consiglieri Incaricati d’Area competenti.
Le Commissioni sono organi tecnici del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza
e della Giunta. Il Consiglio Direttivo, il Comitato di Presidenza e la Giunta possono loro delegare
l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.
La durata delle Commissioni coincide con la durata della carica dei Vice Presidenti e dei Consiglieri
Incaricati d’Area.
L'attività delle Commissioni è supportata dalla struttura funzionale della Federazione.
ARTICOLO 26 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della
Federazione, in una lista aperta o con almeno sette candidati e ne fissa, se del caso, gli emolumenti.
A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far
pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.
Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Fermo restando il numero massimo di due
preferenze, è ammessa la possibilità di indicare un nominativo, diverso da quelli riportati nella lista.
Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i
successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello
più anziano di età.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione
dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente o Revisore di altra Associazione
confederata o di Confindustria.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne
riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e della Giunta.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto
quello più anziano di età.
ARTICOLO 27 - PROBIVIRI
L'Assemblea di ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia
composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far
pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
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Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
Per la risoluzione delle controversie, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua
fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i rimanenti Probiviri con l'accordo dei due Probiviri
nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al
Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non
ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura
civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare
per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel
regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è
costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di
ulteriori trenta giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di
Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso
demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su
richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
Spetta parimenti ai Probiviri l''interpretazione del presente statuto e di ogni altra norma regolativa
della Federazione.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta dai Probiviri
per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti
di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
Le funzioni interpretative e/o disciplinari sono di competenza di tutti i 5 Probiviri, costituiti in Collegio Speciale. La presidenza del Collegio spetta al Proboviro più anziano di età. Per il funzionamento del Collegio e la validità delle pronunce è sufficiente la partecipazione di almeno 3 Probiviri
ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
Per rappresentanti degli associati alla Federazione si intendono il titolare, il legale rappresentante
dell’azienda quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio
di amministrazione o Direttori Generali.
Ai soli fini della partecipazione alle attività delle Sezioni o dei Gruppi Merceologici ovvero alle riunioni di commissioni o ai gruppi di lavoro interni della Federazione, sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti
dell'impresa.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione.
La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.
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Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci secondo i termini e le modalità previsti dal presente Statuto, fatte salve quelle di cui agli articoli 26 e 27 del presente statuto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, eccezion fatta per i Revisori contabili, i cui emolumenti vengono stabiliti dall'Assemblea.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza, Comitato di Presidenza e Consiglio Direttivo, è condizionato alla regolarità del loro inquadramento.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un
tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Per l'incompatibilità tra cariche politiche ed incarichi associativi trovano applicazione le disposizioni
definite dalla Giunta confederale.
ARTICOLO 29 - DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale provvede, sotto la vigilanza del Presidente, all'organizzazione ed alla direzione degli uffici allo scopo di attuare le finalità della Federazione.
In particolare:
a) organizza e coordina l'attuazione delle direttive fissate dagli organi della Federazione ed assicura
il funzionamento della struttura tecnico-operativa;
b) supporta il Tesoriere nella stesura degli strumenti contabili da sottoporre al Consiglio Direttivo, alla
Giunta ed all'Assemblea per l'approvazione;
c) predispone, d'intesa con il Presidente, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale della federazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
d) sottopone all'approvazione del Presidente l'instaurazione o la risoluzione del rapporto di lavoro
con il personale.
Dal Direttore Generale dipende gerarchicamente e disciplinarmente tutto il personale che presta
servizio per la Federazione.
ARTICOLO 30 - CAMERA ARBITRALE TESSILE ITALIANA
All'interno della Federazione è costituita la Camera Arbitrale Tessile Italiana (CATI), con il compito
di organizzare servizi di arbitrato, conciliazione, perizia contrattuale ed arbitraggio, relativamente a
rapporti contrattuali, sia nazionali che internazionali, aventi per oggetto materie prime e prodotti
tessili.
L'attività della Camera si svolge secondo le modalità definite dal Regolamento in vigore, così come
approvato dai suoi organi decisionali.
Per la propria attività la Camera utilizza i proventi derivanti dalla realizzazione degli arbitraggi ed
arbitrati. Nessun onere per il funzionamento della Camera arbitrale è posto a carico della Federazione.
Per il perseguimento dei suoi fini, la Camera può proporre alla Giunta l’adesione alle organizzazioni internazionali che svolgono attività analoghe.
La Federazione si impegna a promuovere presso i soci ed i loro fornitori o clienti l'utilizzo dei servizi della Camera per la ricomposizione stragiudiziale delle controversie insorte tra loro.
TITOLO IV - ARTICOLAZIONI MERCEOLOGICHE INTERNE
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ARTICOLO 31 - SEZIONI
Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento
degli scopi statutari la Federazione può essere articolata in Sezioni, costituite dalla Giunta, che sono l'espressione dei comparti merceologici rappresentati e sono costituiti dai soci diretti e convenzionati operanti nei comparti stessi.
Possono essere invitati alle riunioni delle Sezioni i rappresentanti (o loro delegati) dei soci collettivi.
Le Sezioni hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e
rappresentare le esigenze di queste negli organi statutari della Federazione.
Le imprese che esercitano più rami di attività sono iscritte contemporaneamente nelle Sezioni corrispondenti proporzionalmente al numero dei dipendenti occupati in ciascuna delle fasi produttive.
Gli organi di ogni Sezione, ove costituita sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio;
c) il Presidente ed il Vice Presidente.
Le Sezioni possono al loro interno proporre alla Giunta la costituzione di Gruppi Merceologici, individuando dei Referenti per ogni Gruppo Merceologico.
Ogni Referente di Gruppo Merceologico è membro effettivo della Giunta della Federazione.
ARTICOLO 32 - ASSEMBLEA DI SEZIONE
L'Assemblea della Sezione è composta da tutti i soci della Federazione appartenenti alla sezione
stessa.
Per la convocazione dell'Assemblea, la forma e validità delle sue deliberazioni, valgono le norme
di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente Statuto in quanto applicabili.
Sono compiti dell'Assemblea:
a) eleggere a scrutinio segreto ogni biennio, negli anni pari, il Presidente e il Vice Presidente;
b) elegge i componenti assegnati alla Sezione nella Giunta;
c) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti gli interessi della particolare categoria e l'attività della Sezione;
d) deliberare sulle relazioni del Consiglio e del Presidente;
e) eleggere a scrutinio segreto ogni biennio, sempre negli anni pari, il Consiglio della Sezione, determinandone il numero dei componenti;
f) determinare eventuali contributi aggiuntivi
ARTICOLO 33 - CONSIGLIO DI SEZIONE
Il Consiglio della Sezione è composto da un numero variabile di membri eletti ogni due anni, a
scrutinio segreto, su una lista, predisposta dall'Assemblea di Sezione, contenente un numero di
candidati doppio rispetto agli eligendi.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente di Sezione almeno una volta
ogni quattro mesi ed ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda un quarto dei suoi
componenti.
Il Presidente della Federazione ha facoltà di convocare direttamente il Consiglio di Sezione laddove lo ritenga opportuno.
Per le formalità della convocazione, per la validità della riunione e delle deliberazioni valgono le
norme di cui all'articolo 18 del presente statuto in quanto applicabili.
Spetta al Consiglio:
a) esprimere il proprio parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Presidente della Federazione o dal Presidente della Sezione stessa;
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b) rendersi interprete presso gli organi della Federazione delle necessità della categoria in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione;
ARTICOLO 34 - PRESIDENTE DI SEZIONE
Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea della Sezione stessa, dura in carica due anni
ed è rieleggibile solo per un altro mandato.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente rappresenta la Sezione nei rapporti organizzativi interni e, in coordinamento con il
Presidente della Federazione, in quelli esterni.
Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dai competenti organi della Federazione.
É di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Sezione nonché membro effettivo della
Giunta della Federazione.
ARTICOLO 35 - GRUPPO GIOVANI
Nell'ambito associativo può essere costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, avente finalità di accrescimento culturale ed imprenditoriale dei giovani, con riferimento a specifiche tematiche della
categoria.
Il Gruppo Giovani Imprenditori può dotarsi di un proprio Regolamento e di proprie cariche, approvati dalla Giunta, sempre comunque nel rispetto delle norme statutarie generali.
Il Presidente del Gruppo Giovani è invitato permanente alla Giunta.
TITOLO V - FONDO COMUNE E BILANCI
ARTICOLO 36 - FONDO COMUNE
Il fondo comune della Federazione è costituito:
a)
dai contributi;
b)
dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c)
dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d)
dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e)
dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per
qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna
pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in
modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
ARTICOLO 37 - BILANCI
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori
contabili.
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Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto
dall'apposito regolamento confederale.
In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti
giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
TITOLO VI - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
ARTICOLO 38 - MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con i tre quarti dei voti presenti e
rappresentati, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
In casi particolari, la Giunta può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.
Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è
consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi,
il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
ARTICOLO 39 - SCIOGLIMENTO
Quando venga domandato lo scioglimento della Federazione da un numero di soci rappresentanti
non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, è validamente costituita con la presenza
di almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci e delibera lo scioglimento con il voto favorevole dei
tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21 del codice civile.
L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la
destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con
finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
dello Statuto originario approvato con l’Atto Costitutivo del 28 giugno 2005
Il presente statuto entra in vigore il 1.10.2005.
Il 1.10.2005 entrano altresì in vigore le modifiche degli statuti di ATI e SMI, che trasmettono alla
Federazione il rispettivo Registro imprese per il necessario recepimento da parte della Federazione.
Alla suddetta data, ATI e SMI, previa apposita delibera rispettivamente del Consiglio Generale e
della Giunta, designano i membri degli organi collegiali della Federazione, ripartendosi i seggi secondo la proporzione ATI 40% e SMI 60%. In particolare, i membri effettivi verranno designati come segue:
Consiglio Direttivo: ATI …. e SMI …;
Giunta: ATI 18 e SMI 28;
Collegio dei Revisori contabili: ATI 1 effettivo ed 1 supplente e SMI 2 effettivi ed 1 supplente;
Probiviri: ATI 2 e SMI 3.
Nel caso in cui una nuova Associazione faccia domanda di adesione alla Federazione nei primi
due anni dalla sua costituzione, al fine di tener conto della rappresentatività del nuovo comparto
sociale la Giunta potrà incrementare il numero dei membri effettivi degli organi collegiali, in misura
proporzionale all'apporto contributivo effettivo della nuova componente associativa.
I membri del Consiglio Direttivo così nominati rimangono in carica due anni, mentre quelli della
Giunta tre anni, per assicurare lo sfalsamento temporale con il mandato del Consiglio Direttivo. I
componenti dei Collegi dei Revisori contabili e dei Probiviri durano in carica secondo quanto previsto dal presente statuto.
Il primo Presidente della Federazione è il Presidente in carica di SMI e viene affiancato dal Vicepresidente Vicario di designazione ATI. Tali cariche hanno durata biennale.
E' fatta salva la possibilità per il Presidente di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo e della
Giunta soggetti in grado di offrire un contributo in relazione agli argomenti da trattare.
Nei sei mesi precedenti la scadenza del biennio di cui sopra viene nominata dalla Giunta la Commissione di designazione per il nuovo Presidente.
II
Al momento della entrata in vigore dei nuovi statuti di ATI e SMI, la Federazione recepisce le convenzioni organizzative sottoscritte da ATI e SMI a favore dei loro associati.
III
Fino al termine del 2005, la contribuzione alla Federazione proseguirà secondo le modalità e le
tempistiche in essere nelle rispettive Associazioni.
Per il 2006, la contribuzione per i soci diretti proseguirà secondo i parametri in vigore, ma con una
variazione sulle scadenze (saranno quadrimestrali e anticipate) e con un differente periodo di osservazione (l'anno solare precedente invece del trimestre precedente).
Perdono la qualità di associato alla Federazione le aziende che non sono in regola con i pagamenti dei contributi ad ATI e SMI, secondo i seguenti criteri e scadenze:
- Soci diretti: entro il 31.3.2006 saldo dei contributi maturati nei confronti di ATI e SMI al
1.10.2005
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-
Soci indiretti: entro il 31.12.2005 saldo dei contributi maturati nei confronti di ATI e SMI fino
al 2004; entro il 1.10.2006 saldo dei contributi maturati nei confronti di ATI e SMI al
1.10.2005
Entro l'assemblea ordinaria del 2006, il Consiglio Direttivo individuerà il regime contributivo definitivo della Federazione e inizierà la rinegoziazione di tutti gli accordi di doppio inquadramento.
Nell'esercizio 2009 dovrà essere applicato il regime contributivo definitivo, che prevedrà la contribuzione differenziata per gli associati diretti e quelli aderenti tramite accordo di doppio inquadramento.
Per gli associati diretti a regime dovrà essere prevista una congrua riduzione del contributo, se iscritti anche ad Associazioni Territoriali ed in regola con il pagamento dei contributi.
Nel caso in cui non siano rispettati i termini e le scadenze sopra indicate per l'omogeneizzazione
del regime contributivo, gli associati avranno il diritto di recesso immediato dalla Federazione.
Nella sua prima riunione, la Giunta definirà i criteri di attribuzione dei voti alle aziende che rimarranno in vigore fino all'assemblea ordinaria 2006 della Federazione.
IV
In analogia con quanto previsto nel nuovo Statuto dei soci fondatori, la Federazione garantisce il
diritto di recesso ai soci che, entro 2 mesi dalla modifica degli statuti di ATI e SMI, manifestino formalmente la volontà di non far parte del nuovo organismo associativo.
V
Nei tre mesi successivi alla modifica degli statuti di ATI e SMI, il Presidente presenta a Confindustria formale domanda di riconoscimento dello status di Federazione nazionale di settore, come
previsto dallo statuto confederale.
------ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
Le modifiche statutarie entrono in vigore e sono operative dall’1.1.2008.
In via transitoria, gli organi della Federazione restano in carica, nella composizione attuale, rispettivamente:
¾ Giunta, Probiviri e Collegio dei Revisiori contabili fino all’Assemblea ordinaria del 2008;
¾ Consiglio Direttivo fino all’Assemblea ordinaria del 2009.
Successivamente alla loro scadenza, si procederà alle elezioni secondo le modalità e i termini introdotti dalle presenti modifiche statutarie.
Il Comitato di Presidenza viene attivato dall’1.1.2008 e scade, in concomitanza con la scadenza
degli incarichi dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati d’Area, con l’Assemblea ordinaria del
2009.
Milano, 11 dicembre 2007.
f.to Paolo Zegna di Monte Rubello
f.to Maria Celeste Pampuri notaio
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