l`astensione dura sempre 5 mesi

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l`astensione dura sempre 5 mesi
IN BREVE n. 019-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini
riproduzione con citazione
della fonte e dell’autore
DALLA CASSAZIONE
Telefonino - Attenzione al peculato d’uso
E’ peculato d’uso usare il telefonino dell’Ente da parte del pubblico dipendente per chiamate
private configurandosi danno al patrimonio dell’ente datore o alla funzionalità dell’ufficio.
L’uso del telefonino o del telefono d’ufficio per motivi personali non è di per sé reato a condizione
che quantità e qualità delle chiamate risultino non significative dal punto di vista economico e
funzionale. Ammesse solo telefonate dal cellulare in dotazione dall’ente per motivi di emergenza.
Corte di Cassazione Sezioni unite penali - sentenza numero19054 del 2 maggio 2013
INDENNITA’ DI MATERNITA’ - L’ASTENSIONE DURA SEMPRE 5 MESI
Anche se la lavoratrice madre, continuando le prestazioni lavorative sino all’ottavo mese di
gravidanza, dimentica di presentare all’INPS la certificazione del medico del SSN e del medico
competente aziendale di idoneità a prolungare il lavoro sino all’ottavo mese per fruire di un mese in
più durante l’astensione obbligatoria post partum, l’INPS è tenuto a pagare l’indennità di maternità
per un periodo complessivo di 5 mesi, non potendo pretendere di ridurre di una mensilità la durata
complessiva del periodo di copertura economica spettante, non essendo prevista alcuna sanzione per
la mancata produzione della certificazione.
Secondo i giudici della Cassazione, non è possibile ipotizzare alcuna conseguenza di carattere
sanzionatorio (non prevista nella legge) alla lavoratrice, destinataria della tutela della maternità
prevista dalla legge. Il periodo di 5 mesi di astensione dal lavoro col relativo diritto all’indennità
sostitutiva della retribuzione, è sottratto infatti alla disponibilità delle parti e di conseguenza la
mancata presentazione del certificato non può avere come conseguenza una riduzione di copertura
dell’indennità. La riduzione dell’indennità di maternità non ha fondamento legislativo e sarebbe
solamente una sanzione a carico della lavoratrice, estranea alle regole e alle finalità delle norme di
tutela della maternità.
Corte di Cassazione - sentenza numero10180 del 20 marzo 2013
IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n. 10180 del 20.03.2013
(documento 092)
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ORRIBILE CONSTATAZIONE
Compilando la dichiarazione dei redditi per pagare le tasse mi sono accorto confrontando il Cud
2013 che riporta il reddito della pensione del 2012 con quello 2012 che riporta la pensione del 2011
che la pensione è diminuita, in compenso però sono aumentate le trattenute fiscali.
Come me tanti altri pensionati.
Ma perché? Non sarebbe doveroso da parte dell’ex INPDAP dare le motivazioni?
AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA’ DELLE SPESE MEDICHE
RIMBORSATE
Domanda
Ho sostenuto delle spese per cure mediche nel 2012. Come mi devo comportare ai fini della
detrazione del 19%, visto che le stesse mi sono state parzialmente rimborsate dall'assicurazione a
febbraio 2013?
Risponde G. Mingione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 2007, ha affrontato una questione analoga a
quella prospettata in domanda, precisando che, in caso di spese mediche rimborsate per effetto di
contributi o premi a loro volta deducibili o detraibili, il contribuente può agire alternativamente in
due modi: 1. detrarre la differenza tra le spese sostenute e quelle oggetto di rimborso; 2. detrarre
l’intero ammontare delle spese, salvo poi dichiarare l’importo liquidato dall’assicurazione tra i
redditi soggetti a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera n-bis, del Tuir). La cifra
rimborsata nel 2013, se non scalata dalle spese portate in detrazione per l’anno d’imposta 2012,
andrà indicata in dichiarazione nel 2014 (nei modelli 2013, i righi preposti sono D7 ed RM8,
rispettivamente per il 730 e per Unico Persone fisiche). E’ comunque possibile, in dichiarazione,
specificare la volontà di non avvalersi della tassazione separata e di optare per quella ordinaria.
MINISTERO DEL LAVORO - CHIARIMENTI SULL’INTERDIZIONE
DELLA LAVORATRICI MADRI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 7553 del 29 aprile 2013, ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina relativa all'interdizione delle lavoratrici madri,
così come modificata dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.
In particolare, per l’interdizione anticipata per cause ambientali del posto di lavoro, accanto alle
ipotesi già previste dalla legge (art.7 c.1 e 2 del DLgs 151/2001), il provvedimento scatta anche per
i rilievi fatti dal datore di lavoro: la condizioni ambientali vanno valutate in senso ampio, non legato
solo alle mansioni volte dalla lavoratrice, ma al contesto ambientale in cui la stessa presta lavoro.
Dunque tutti gli ambienti di lavoro che vengono frequentati dalla lavoratrice al fine di effettuare la
propria prestazione lavorativa e non soltanto all’ambiente in cui la stessa presta effettivamente e
materialmente l’attività lavorativa.
DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2001 numero 151
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”
Articolo 7 - Lavori vietati
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 645, art. 3; legge 8 marzo2000, n. 53 art 12, comma 3)
1. E’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e
insalubri. I lavori pericolosi, faticosi e insalubri sono indicati dall’articolo 5 del decreto del presidente della
repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente Testo unico. Il ministro del lavoro
2
e della previdenza sociale, di concerto con i ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti
sociali, provvede ad aggiornare l’elenco di cui all’allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi e insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli
agenti e alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B.
Articolo 17 - Estensione del divieto
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt, 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1.
Il divieto è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sana occupate in
lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi e pregiudizievoli. Tali lavori
sana determinati con propri decreti dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale,
l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del ministero del lavoro, competente per
territorio.
2. Il servizio ispettivo del ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi
dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata
dal servizio stesso, per i seguanti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della
donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto
dagli articoli 7 e 12.
3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del ministero
del lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento del medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento
dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.
4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo
del ministro del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di
vigilanza constati l’esistenza delle condizioni che danno luogo alla astensione medesima
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.
A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono,
secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai
periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi,
la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della
donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»;
b) al comma 3, le parole: «e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite
dalle seguenti: «e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano,»;
c) al comma 4, le parole: «può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono
sostituite dalle seguenti: «e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la
parola: «constati» e' sostituita dalla seguente: «emerga»; d) al comma 5, le parole: «dei servizi
ispettivi» sono soppresse.
Articolo 15 della legge n.35 del 4 aprile 2012
IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Nota prot.. 7553 del 29.04.2013
(documento 093)
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AGENZIA DELLE ENTRATE - LE NOVITA’ FISCALI 2013
Nella Circolare 12E del 3 maggio 2013 dell’Agenzia delle entrate le novità fiscali introdotte dalla
legge di stabilità del 2013 e dal decreto “Cresci Italia”.
In particolare:
Più detrazioni per i figli - Dal 2013, detrazioni più alte per i familiari a carico. La legge di stabilità,
infatti, ha riservato un trattamento migliore rispetto al passato a favore dei contribuenti con figli a
carico innalzando, a partire dal 1° gennaio, gli importi base previsti per le detrazioni Irpef spettanti
per ciascun figlio: aumenta di 150 euro la detrazione base per i figli di età pari o superiore ai tre
anni, passando da 800 a 950 euro, mentre sale di 320 euro quella per i figli più piccoli, cioè di età
inferire ai tre anni. In questo caso la detrazione cresce da 900 a 1.220 euro ciascuno.
In caso di disabilità, il bonus raddoppia - Se il figlio è una persona con disabilità, lo sconto
aggiuntivo da sommare alle detrazioni base che spettano per ciascun figlio a carico sale a 400 euro,
quasi il doppio rispetto ai 220 euro garantiti dalla precedente normativa fiscale. In questo caso,
quindi, l’importo complessivo da portare in detrazione è di 1.350 euro per i figli di età pari o
superiore ai tre anni e di 1.620 per quelli più piccoli.
IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare 13 E (Omnibus) del 03.05.2013
(documento 094)
INPS - RITARDATI PAGAMENTI INTERESSI AL TASSO DEL 6,5%
Per la decisione della Banca centrale europea il nuovo Tur (Tasso ufficiale di riferimento) scende
dall’0,75 allo 0,50%. Ne consegue che a partire dall’8 maggio 2013 gli interessi di dilazione da
applicare alle rateazioni INPS per ritardati pagamenti scende dal 6,75 al 6,60%.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
La valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e,
pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n.
81/2008). In particolare, l'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gli
adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di
avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia
Ministero del Lavoro - Interpello numero 5 del 2 maggio 2013
IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 5 del 02.05.2013
(documento 095)
L’ASSENZA VA SEMPRE COMUNICATA AL DATORE DI LAVORO
L’assenza dal lavoro va sempre comunicata al datore, pena il licenziamento.
Secondo la Cassazione sezione Lavoro (sentenza 10552 del 7 maggio 2013) il lavoratore ha
l’obbligo di corretta e tempestiva informazione al datore della sua impossibilità a svolgere la
mansioni affidategli.
In particolare, non vale a discarico la sussistenza effettiva o la persistenza di uno stato di malattia
(peraltro nella fattispecie attestata da una visita fiscale), quanto invece non aver comunicato
l’assenza: questa omissione va appunto ad incidere sul rapporto fiduciario col datore di lavoro.
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EQUITALIA - PIGNORAMENTI A CARICO DI DIPENDENTI e
PENSIONATI
Equitalia comunica (nota n. 4404 del 22 aprile 2013) che per approfondimenti in materia di
pignoramenti, a carico di lavoratori e pensionati, su conti correnti su cui affluiscono stipendi o
pensioni, non si procederà a pignoramenti in prima battuta presso Banche e Poste.
Tali procedure dovranno avvenire solo dopo un pignoramento presso il rispettivo datore di lavoro o
ente pensionistico e con stipendi o pensioni oltre i 5mila euro.
FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI
Europa 2013
Data di emissione il 9 maggio 2013
Teatro Comunale di Bologna
Data di emissione il 14 maggio 2013
Questure d’Italia
Data di emissione il 16 maggio 2013
CERTIFICATI DI MALATTIA - INVIO TELEMATICO
L’INPS com messaggio 7485/2013 comunica che, facendo riferimento al DM del Ministero della
salute 18 aprile 2012 che ha apportato modifiche al decreto 26 febbraio 2010, recante "Definizione
delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di
malattia al SAC", a partire dal 4 giugno 2013, saranno modificati i formati degli attestati di
malattia, attualmente resi disponibili ai datori di lavoro attraverso servizio on line e tramite PEC.
ATTESTATI DI MALATTIA - NUOVO FORMATO XSD
Sono stati modificati i file XML contenenti gli attestati di malattia
Premessa – Dal 4 giugno 2013 saranno resi disponibili i nuovi formati degli attestati di malattia. Infatti,
in seguito alle modifiche introdotte allo schema XSD, l’INPS sta procedendo nella modifica dei file XML
contenenti gli attestati di malattia, attualmente resi disponibili ai datori di lavoro attraverso: il servizio
online presente sul sito istituzionale (www.inps.it) e il servizio di invio degli attestati di malattia tramite
Pec. Pertanto i datori di lavoro, che avessero realizzato sistemi automatici per la trattazione dei suddetti
file XML, dovranno apportare i necessari adeguamenti.A comunicarlo è l’Istituto previdenziale con il
messaggio n. 7485 di ieri, fornendo altresì un allegato contenente il nuovo schema di validazione XSD.
D.I. 18 aprile 2012– Il D.I. 18 aprile 2012 (salute-lavoro-economia) haintrodotto alcune modifiche al
decreto 26 febbraio 2010, recante “Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio
telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC”.Tra le novità più importanti occorre segnalare
l’introduzione di “servizi per la comunicazione di inizio ricovero” e “per l’invio di un certificato di malattia
in sede di dimissione”. Tali modifiche hanno reso necessario una revisione dello schema di validazione
XSD (XML Schema Definition), necessario per la descrizione del contenuto dei file XML.
Schema di validazione XSD – Il nuovo schema di validazione XSD ha modificato: l’attestato di malattia;
la comunicazione di ricovero; il certificato di dimissione e il certificato annullato. A titolo esemplificativo
elenchiamo i dati da indicare per l’attestato di malattia. Per quanto riguarda il datore di lavoro occorre
specificare: il CF dell’Azienda o dell’ente; la matricola INPS; il codice della sede INPDAP; il protocollo
identificativo del certificato di malattia. Il medico, dal canto suo, deve fornire: ilCF; nome e cognome;
l’ASL di appartenenza (codice regione).Il lavoratore invece deve indicare: CF; nome e cognome; sesso;
data nascita; comune di nascita; provincia di nascita lavoratore. Oltre ai dati delle parti chiamati in causa
va indicato: l’indirizzo di domicilio abituale del lavoratore; il numero civico; il codice di avviamento
postale del domicilio abituale del lavoratore; il comune di domicilio abituale del lavoratore; la provincia di
domicilio abituale del lavoratore.
Entrata in vigore –I nuovi formati degli attestati di malattia saranno resi disponibili dal 4 giugno 2013.
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IVA e PRESTAZIONI MEDICHE
Non tutte le prestazioni mediche sono esenti IVA: sono esenti solo quelle effettuate per finalità
connesse alla tutela della salute.
Pertanto per le attività rivolte a soddisfare condizioni legali o contrattuali finalizzate a ottenere
riconoscimenti economici e non qualificabili come cura alla salute rese alla persona (attività di
diagnosi e cura) il medico deve applicare l’Iva sui compensi con diritto di rivalsa.
Nella circolare 4E del 2005 dell’Agenzia delle Entrate sono ben esplicitate la varie fattispecie:
prestazioni medico-legali (riconoscimento di causa di servizio, prestazioni rese dalle Commissioni
mediche di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità, Commissioni locali per
patenti di guida), certificazioni rilasciate dai medici di famiglia, prestazioni del medico competente,
prestazioni di medicina e chirurgia estetica, prestazioni intramoenia.
IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 5 del 28.01.2005
(documento 096)
INTRAMOENIA e CONTEMPORANEA LIBERA PROFESSIONE
da DoctorNews del 9 maggio 2013 - avv. E. Grassini
Il fatto
Il Tribunale di Ivrea ha dichiarato un medico responsabile del rato di truffa continuata e aggravata
condannandolo alla pena di pena di anni 1 mesi 2 di reclusione e 400 euro di multa, confisca del profitto di
reato pari alla somma di oltre 153 mila euro oltre al risarcimento del danno in favore della ASL costituitasi
parte civile. La condanna è intervenuta per essersi riscontrato il contemporaneo svolgimento di attività
intramoenia e, senza alcuna autorizzazione della Asl, di attività libero professionale. In appello la pena è
stata ridotta a poco più di nove mesi di reclusione e la multa a 290 euro con conferma della statuizioni in
tema di risarcimento del danno. L'imputato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza.
Profili giuridici
La Suprema Corte ha osservato che se anche è vera la presenza di una precedente sentenza in cui è stato
affermato che il medico il quale svolge attività intramoenia e senza autorizzazione dell'Asl svolge attività
libero professionale, non commette il reato di truffa se si limita a percepire i compensi per l'attività privata
senza compiere attività fraudolenta, nel caso specifico, però, la Corte d'Appello ha ravvisato l'esistenza di
raggiri in una dichiarazione rilasciata dall'imputato di non aver svolto attività retribuita nel quinquennio
precedente.
Esito del procedimento
La Cassazione ha rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione
della pena e della confisca in ragione della intervenuta prescrizione di un parte dei reati commessi.
PROFESSIONISTI e IRAP
Secondo la Commissione tributaria regionale del Lazio (sentenza n. 238/01/13 del 22 aprile 2013)
l’Irap per alcuni gruppi di professionisti sarebbe esclusa a priori, indipendentemente dall’utilizzo di
beni strumentali e collaboratori.
Infatti nell’esercizio di alcune professioni (avvocati, notai, ingegneri) la prestazione non può
prescindere dall’intervento personale del professionista da cui l’organizzazione non può definirsi
autonoma non essendo in grado di funzionare da sola.
PROFESSORI UNIVERSITARI IN SERVIZIO SINO A 72 ANNI
Per la sentenza n. 83 del 6 maggio 2013 della Corte Costituzionale i docenti universitari possono
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chiedere di rimanere in servizio come gli altri dipendenti della pubblica amministrazione per un
ulteriore biennio dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Infatti l’esclusione (articolo 25 della legge 240 del 30 dicembre 2010) dalla facoltà di proroga
biennale (articolo 16 del DLgs 503 del 30 dicembre 1992) concessa ai dipendenti pubblici viola il
principio di uguaglianza.
IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 83 del 6.05.2013
(documento 097)
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