EDILIZIA PUBBLICA Tar Piemonte - Sez. 1 sentenza n. 323 del 13

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EDILIZIA PUBBLICA Tar Piemonte - Sez. 1 sentenza n. 323 del 13
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - sez. I
sentenza 13.2.2002 n. 323 - rel. Baglietto
Sul ricorso R.G. n. 120/02 proposto da M. V., più 16, […] contro il Comune di Torino,
[…] e con l’intervento ad adiuvandum di Associazione “Comitato oltre il razzismo”, […]
e Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, per l’annullamento previa
sospensione dell’esecuzione dell’art. 1, co. 1, lett. a), seconda parte del bando di
concorso generale n. 3 ai sensi della legge regionale 28.3.1995 (e sue mod. ed
integr.) per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in
disponibilità al comune di Torino, pubblicato il 29.10.2001, […];
ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede ai
sensi della norma sopra citata;
considerato che il ricorso investe il bando per l’assegnazione in locazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica in disponibilità al comune di Torino pubblicato il
29.10.2001, nella parte in cui ammette gli extracomunitari a partecipare al concorso,
a condizione che siano legalmente soggiornanti in Italia e svolgano una regolare
attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni alla data di
presentazione della domanda;
considerato che con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 3, 10
e 117 Cost., nonché degli artt. 2 e 40 d.lgs 25.7.1998, n. 286 e della Convenzione di
Ginevra sullo status dei rifugiati, sostenendo in particolare che il requisito in parola
non troverebbe giustificazione in nessuna disposizione di legge.
Ritenuto che, anche a prescindere dalla circostanza che non tutti i ricorrenti hanno
provato di possedere lo status di rifugiati (come invece si afferma in ricorso), il
requisito in argomento è espressamente prescritto dall’art. 2 l.r. 28.3.1995 n. 46 (nel
testo modificato dalla l.r. 3.9.2001, n. 22), che ammette appunto il cittadino
extracomunitario a partecipare ai concorsi per le assegnazioni di alloggi e.r.p. “qualora
sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro
subordinato o autonomo da almeno tre anni”;
considerato che con il secondo motivo i ricorrenti sollevano la questione di legittimità
della norma regionale sopra trascritta in relazione agli artt. 3, 10 e 117 della
Costituzione; considerato in particolare che, con riferimento agli artt. 117 e 10 Cost., i
ricorrenti deducono che la legge regionale non potrebbe incidere sulla condizione
giuridica degli stranieri in Italia, trattandosi di materia riservata alla normativa statale.
Ritenuto, per contro, che per condizione giuridica dello straniero deve intendersi
soltanto la disciplina della capacità giuridica generale, ossia della titolarità dei diritti ad
essere parte di rapporti giuridici nel territorio della Repubblica, mentre le limitazioni
all’accesso agli alloggi e.r.p. in funzione della regolarità e della durata della pregressa
permanenza in Italia attengono soltanto a condizioni personali analoghe ai limiti di
reddito e valevoli per tutti gli aspiranti, a prescindere dalla loro nazionalità.
Ritenuto inoltre, con riferimento all’art. 3 Cost., che la prescrizione di tale requisito
per gli stranieri non implica una violazione del principio di parità di trattamento,
trovando essa giustificazione nella preoccupazione del legislatore regionale di evitare
che gli alloggi pubblici vengano assegnati a soggetti che non abbiano ancora un
legame sufficientemente stabile con il territorio (e possano abbandonarli per trasferirsi
altrove) rendendoli comunque inutilizzabili per altri soggetti aventi diritto e
frustrandone in tal modo la funzione socio-assistenziale.
Ritenuto che, per le esposte ragioni, le questioni di costituzionalità del citato art. 2 l.r.
28.3.1995, n. 46 appaiono manifestamente infondate.
Ritenuto che il ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Ritenuto che la reiezione del ricorso rende superflua la pronuncia sulle eccezioni di
inammissibilità delle domande di intervento ad adiuvandum.
Ritenuto comunque opportuno disporre la compensazione equitativa delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
il tribunale amministrativo regionale del Piemonte - sez. I - definitivamente
pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge; spese compensate.