Causa C-558/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
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Causa C-558/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
IT C 46/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — respingere il ricorso proposto dalla Odile Jacob dinanzi al Tribunale avverso detta decisione; — condannare la Odile Jacob a sopportare l’integralità delle spese relative al presente procedimento, sia quelle sostenute in primo grado sia quelle sostenute nel contesto della presente impugnazione. 12.2.2011 Parti Ricorrenti: Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, coniugata Bourges-Maunoury Convenuta: Direction des services fiscaux d’Eure et Loir Questione pregiudiziale Motivi e principali argomenti La ricorrente invoca due motivi a sostegno della sua impugnazione. Con il suo primo motivo, la Lagardère contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto invocando mediante eccezione l’illegittimità della decisione di ammissione del man datario al fine di giustificare l’annullamento della decisione di autorizzazione. Con il suo secondo motivo, che consta di quattro parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la presenza del rappresentante del man datario nel comitato esecutivo della Editis, in quanto terzo in dipendente, poteva giustificare l’annullamento della decisione di autorizzazione. Ciò deriva dallo snaturamento di taluni fatti, da manifesti difetti della motivazione e da diversi errori di diritto: il Tribunale avrebbe infatti commesso un errore di diritto inter pretando in modo errato la nozione di indipendenza (prima parte); il Tribunale non avrebbe dimostrato nella sua motiva zione sotto quale aspetto i collegamenti esistenti tra il rappre sentante del mandatario e la Editis potessero avere viziato il contenuto del rapporto reso dal mandatario alla Commissione (seconda parte); il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e viziato la sentenza impugnata di un manifesto difetto di motivazione nel considerare che il rapporto del mandatario avesse esercitato un’«influenza determinante» sulla decisione di autorizzazione (terza parte) e, infine, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto concludendo per l’annullamento della decisione di autorizzazione senza dimostrare sotto quale profilo essa avrebbe avuto un contenuto diverso in assenza delle asserite irregolarità (quarta parte). Se l’art. 13, secondo comma, del capo V del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (1) osti a che l’insieme dei redditi di un contribuente, inclusi quelli di origine comunitaria, sia preso in considerazione nel calcolo del massimale a titolo dell’imposta sul patrimonio. (1) GU L 152, pag. 13, divenuto art. 12, capitolo V del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266). Ricorso proposto il 3 dicembre 2010 — Commissione europea contro Repubblica di Polonia (Causa C-569/10) (2011/C 46/10) Lingua processuale: il polacco Parti Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: K. Herrmann, agente) Convenuta: Repubblica di Polonia Conclusioni della ricorrente Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Chartres (Francia) il 29 novembre 2010 — Michel Bourges-Maunoury, Marie-Louise Heintz, coniugata Bourges-Maunoury/Direction des services fiscaux d’Eure et Loir (Causa C-558/10) (2011/C 46/09) Lingua processuale: il francese — dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie a garantire che l’accesso a un’attività consistente nella prospe zione, ricerca e coltivazione di idrocarburi non sia discrimi natorio nei confronti degli enti interessati e che le autoriz zazioni per esercitare tale attività siano rilasciate in esito a procedimenti nei quali tutti gli enti interessati possano pre sentare domanda e in base a criteri pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’inizio del periodo di presentazione delle domande, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 2, 3, n. 1, e 5, punti 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 1994, 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1); Giudice del rinvio Tribunal de grande instance de Chartres — condannare la Repubblica di Polonia alle spese.