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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTA’ DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO TESI DI LAUREA LE ACCISE Relatore: Ch. mo Prof. Beghin Mauro Laureando N. matr. : Cavallini Marzia : 411371/EC Anno Accademico 2004-2005 INDICE INTRODUZIONE CAPITOLO 1 - pag. 1 LE ACCISE : PROFILI STORICI ED EVOLUTIVI DELL’IMPOSIZIONE INDIRETTA SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI CAPITOLO 2 - 1.1 Scenario precedente al 1993 pag. 7 1.2 Scenario a partire dal Nuovo Testo Unico sulle Accise pag. 11 1.3 Le singole accise vigenti in Italia pag. 18 IL PRESUPPOSTO D’IMPOSTA E SOGGETTI OBBLIGATI 2.1 Il presupposto d’imposta delle accise pag. 21 2.1.1 Il rimborso delle accise negli scambi intracomunitari e nelle esportazioni 2.2 I soggetti obbligati nel settore delle accise pag. 28 2.2.1 Depositario autorizzato pag. 28 2.2.2 Operatore professionale pag. 30 2.2.3 Operatore non registrato pag. 31 2.2.4 Rappresentante fiscale pag. 32 2.3 La capacità contributiva nelle accise CAPITOLO 3 - pag. 26 pag. 35 LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA 3.1 Le formalità nella circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa pag. 41 3.1.1 Circolazione di prodotti in sospensione (soggetti ad accisa) 3.1.2 Circolazione di prodotti ad accisa pag. 42 pag. 43 3.1.3 La circolazione dei prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa pag. 44 3.1.4 Importazione ed esportazione extracomunitarie di prodotti soggetti o assoggettati ad accisa pag. 45 3.1.5 Acquisti di privati non a scopo commerciale pag. 46 3.2 Deposito Fiscale 3.2.1 Depositi fiscali di oli minerali pag. 47 pag. 48 3.2.2 Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche CAPITOLO 4 - pag. 50 IL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DELLE ACCISE 4.1 Il sistema di contabilizzazione 4.1.1 La liquidazione dell’accisa pag. 53 pag. 54 4.1.2 Il controllo dell’imposta e l’avviso di pagamento 4.1.3 Il versamento delle accise CAPITOLO 5 - pag. 57 pag. 58 GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA 5. 1 Le attività degli Uffici Tecnici di Finanza (UTF) pag. 61 5.1.1 La verifica tecnico-amministrativa pag. 62 5.1.2 Il sopralluogo tecnico pag. 63 5.1.3 La licenza fiscale di esercizio pag. 64 5.1.4 L’impiego di strumenti di misura ai fini fiscali pag. 64 5.1.5 Controllo formale (liquidazione) dell’imposta da parte dell’UTF 5.1.6 Accertamento delle violazioni CAPITOLO 6 - pag. 65 pag. 65 LE FRODI NEL SETTORE DELLE ACCISE 6. 1 Le frodi accise nel territorio nazionale pag. 67 6.1.1 Creazione di disponibilità clandestina di prodotti 6.1.2 Sottrazione di prodotto all’accertamento pag. 68 pag. 69 6.1.3 Sostituzione di prodotto all’accertamento CAPITOLO 7 - BIBLIOGRAFIA CONCLUSIONI e sostituzione di posizione fiscale pag. 70 6.1.4 Frodi negli scambi internazionali pag. 70 6.1.6 Il sistema sanzionatorio pag. 75 pag. 79 pag. 85 INTRODUZIONE Il vocabolo “accisa” deriva dal termine latino "accisus" participio passato di “accido-accidere: cadere sopra”1. Lo Stato, con le accise, "cade sopra" un determinato prodotto prelevando una quota del bene considerato al momento di fabbricazione e al momento di consumo. Le accise costituiscono un gruppo di imposte indirette erariali incidenti sulla fabbricazione e sul consumo di determinati prodotti, nonché sulla loro importazione nel territorio dello Stato.2 Una tipologia di imposizione tributaria che, oltre a garantire agli erari nazionali un elevato gettito, rappresenta un importante strumento finanziario nelle mani dello Stato, in quanto può essere efficacemente utilizzato per finalità extra fiscali (politica del consumo energetico, politica dei trasporti ecc.), o può costituire l’oggetto di importanti manovre finanziarie, attraverso le quali, lo Stato è in grado di garantirsi un nuovo e maggiore gettito con piccole variazioni alle relative aliquote3. Tale comparto impositivo è stato oggetto di profonde modifiche in conseguenza degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità Europea. In ottemperanza alle disposizioni comunitarie, volte all’instaurazione di un mercato interno nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, si è reso necessario il ravvicinamento delle normative riguardanti i dazi doganali, l’IVA e le accise. Il legislatore europeo, infatti, al fine di evitare che, in un mercato oramai avviato all'unificazione e alla conseguente globalizzazione, le notevoli differenze in materia di tassazione sui prodotti petroliferi (ma anche sugli altri beni soggetti ad accisa) potessero originare ostacoli alla libera circolazione delle merci ed introdurre elementi di distorsione alla libera concorrenza, ha ritenuto necessario progettare l'attuale assetto armonizzato della disciplina in materia di accise. 1 BIANCHI E. - O. LELLI, Dizionario illustrato della lingua latina,Le Monnier, Firenze, 1982 . FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Cedam, Padova, 2005. 3 CERRATO M., Spunti intorno alla struttura e ai soggetti passivi delle accise, in Riv. di Dir. Trib., 1996. 2 A differenza dell’IVA e dei dazi doganali, le accise sono di esclusiva competenza degli erari nazionali; di conseguenza gli Stati membri hanno attuato una cornice che costituisce un quadro comune minimo che regola gli aspetti di generale interesse, lasciando la determinazione dei profili di interesse nazionale ai singoli ordinamenti statali in base al principio di sussidiarietà. Il primo gennaio 1993, data di passaggio delle imposte di fabbricazione alle accise, lo scenario in cui i soggetti privati operavano, relativamente alla produzione e alla commercializzazione di oli minerali, fu sottoposto a profondi cambiamenti: il sistema dei controlli pose al centro la figura del depositario autorizzato e dell’operatore registrato e fu ripristinato il corretto rapporto tra operatori economici ed Amministrazione Finanziaria che, abbandonati i soffocanti e costosi controlli diretti, si indirizzava a controlli in parallelo dell’attività degli operatori stessi, in tempi anche successivi all’effettuazione delle operazioni. Il processo di armonizzazione doveva da una parte disciplinare il particolare settore con norme europee cogenti e immediatamente applicabili su tutto il territorio dell’Unione, dall’altra lasciare un ampio spazio alla sussidiarietà di ogni stato membro, atteso che le accise concorrono alla formulazione di scelte politiche non solo in campo strettamente tributario ma anche nei settori industriale, energetico, ambientale, sanitario , sociale, dei trasporti e dell’agricoltura. Il progetto una completa riforma (colpire gli stessi prodotti con le stesse aliquote in tutto il territorio dell’Unione Europea) fu abbandonato stabilendo aliquote minime d’imposta e armonizzando le strutture dei tributi nell’ambito di un regime generale valido in ogni Stato membro4. Le disposizioni normative previste dalle Direttive 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, 92/81/CEE del 19 ottobre 1992, 92/82/CEE del 19 ottobre 1992, 92/83/CEE del 19 ottobre 1992 e 92/84/CEE del 19 ottobre 1992, hanno disciplinato in particolare tre aspetti: la struttura delle accise, e, quindi, i principi che presiedono alla determinazione del campo di applicazione, della base imponibile, delle agevolazioni per i singoli prodotti , degli impieghi e dei sistemi di controlli e di riscossione; il regime generale di 4 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Libera concorrenza e prodotti soggetti ad accisa, Sentenza n. 5 2004 C-475/01 deposito e di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in ambito comunitario; il processo di ravvicinamento delle aliquote di imposta in ambito comunitario. Quest’ultimo aspetto non si è realizzato pienamente dato che per molti dei Paesi aderenti al Trattato di Roma l'unificazione delle aliquote, senza una preliminare fase transitoria, avrebbe determinato perdite di gettito troppo rilevanti, e , comunque, il venire meno di uno strumento di politica fiscale particolarmente flessibile in un contesto macroeconomico caratterizzato da elevate rigidità strutturali; sono state fissate, quindi, delle aliquote minime uniformi per tutti gli Stati membri, ad eccezione di alcuni Paesi ai quali, per ovvie difficoltà, è stato consentito di adottare aliquote inferiori a quelle comunitarie. La normativa comunitaria ha individuato nel momento della fabbricazione o della importazione (se proveniente da Paesi terzi) il fatto generatore di accisa. Tuttavia, l'accisa, disciplinata come imposta di consumo, diviene esigibile solo all'atto dell'immissione in consumo del relativo prodotto tassato. Le accise hanno dunque un presupposto complesso a formazione progressiva che deriva dal combinazione necessaria di due fatti: a) la fabbricazione o l’importazione; b) l ’immissione in consumo. Quest’ultimo elemento perfeziona la fattispecie impositiva, caratteristica non riscontrabile in altri regimi impositivi. Nel corso del triennio 1995-1997, la Conferenza di Lisbona e successivamente la Convenzione di Kyoto costituirono senz’altro un importante punto di riferimento per l’intero sistema fiscale europeo del settore delle accise che, a seguito dei principi scaturiti dall’esame delle problematiche ambientali strettamente connesse con l’applicazione del tributo, cominciò ad indirizzarsi verso criteri impositivi basati sempre più su elementi ambientali. La significativa componente extratributaria delle accise (ambientale, energetica, sanitaria) ha sempre fatto considerare questa tipologia d’imposta tra gli strumenti di politica economica da utilizzarsi al fine di fornire incentivi all’innovazione tecnologica, determinando comportamenti preventivi in campo ambientale. Nel 1997 fu presentata ala Commissione UE un testo di Direttiva mirante a ristrutturare il sistema impositivo gravante su tutti i prodotti generatori di energia ampliando il campo delle accise e tenendo conto delle implicazioni di carattere ambientale scaturite degli impegni assunti a Kyoto di riduzione dei quantitativi di emissioni di gas ad effetto serra. Dopo una pausa durata quattro anni, nel gennaio 2001 l’esame della proposta di Direttiva è stato ripreso sotto la presidenza Svedese. Anche se il testo definitivamente approvato il 19 marzo 2003, si discostava dal contenuto della proposta originaria, prevedeva l’introduzione di agevolazioni fiscali a vantaggio di alcuni prodotti energetici relativamente alla tipologia d’uso e alla quantità del loro impiego. Nella Legge Delega n. 80 del 7 aprile 2003, con l’art. 7, anche il legislatore italiano disponeva la riforma delle accise. Esauriti i termini per dare vita alla riforma varando dei decreti legislativi previsti entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, sulle accise veniva predisposto un testo di semplificazione che non sembra destinato ad avere futuro5. L’applicazione delle imposte di fabbricazione e di consumo è basata sulla vigilanza fisica durante le fasi di lavorazione e movimentazione dei prodotti, da parte degli Uffici Fiscali, finché il tributo stesso non sia stato percepito. Gli operatori devono distinguere tra i prodotti detenuti quelli da sottoporre all’imposta da quelli già tassati, proprio nel passaggio da uno “status” all’altro si sono verificate frodi notevoli. La pratica della frode nell’Unione Europea ha gravi conseguenze nei bilanci nazionali e può provocare distorsioni di concorrenza nei prodotti soggetti ad accisa, pregiudicando il funzionamento del mercato interno. Il presente lavoro attraverso la lettura del “Testo Unico sulle Accise” vuole percorrere i punti fondamentali della struttura delle accise, dal presupposto d’imposta ai soggetti passivi, dalla determinazione del carico fiscale fino alla definizione delle principali tipologie di frode che colpiscono questo settore. Secondo le Direttive emanate in materia di accise, gli Stati membri, in ragione del principio di sussidiarietà6, hanno facoltà di imporre tributi su 5 Fisco, cala il sipario sulla grande riforma, Il Sole 24 Ore, 30 Aprile 2005. Il principio di sussidiarietà è stato introdotto con il Trattato di Maastricht (1992). L’art. 5 del Trattato prevede che “la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnate dal presente Trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se 6 CRISCIONE A., altri prodotti (accise non armonizzate), fermo restando il divieto assoluto di imporre controlli ai passaggi intracomunitari su detti prodotti. Per la difficoltà di contrastare condotte evasive di detti tributi, vista l’impossibilità dei controlli, molti Stati stanno eliminando le accise non armonizzate. e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione previsti non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati maglio a livello comunitario. “ CAPITOLO 1 LE ACCISE : PROFILI STORICI ED EVOLUTIVI DELL’IMPOSIZIONE INDIRETTA SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI SOMMARIO: 1.1 Scenario precedente al 1993 - 1.2 Scenario a partire dal Nuovo Testo Unico sulle Accise - 1.3 Le singole accise vigenti in Italia 1.1 Scenario precedente al 1993 Nel secolo IX, in Spagna, fu introdotta un’imposta di consumo denominata accisa, un’imposizione personale applicata dagli eserciti invasori sui territori conquistati, riscossa sulle merci provenienti dal contado che venivano immesse in consumo sui mercati cittadini7. A partire dal secolo XIII tale tributo venne applicato anche in Germania. L’accisa veniva riscossa alle porte della città differenziandone il regime economico da quello della campagna e gravava soprattutto su generi alimentari. Verso la metà del Settecento in Prussia venne istituita una amministrazione centrale delle dogane e delle accise la quale costituì l’elemento cardine dello sviluppo della politica dello stato assoluto8. Per finanziare la guerra contro Carlo I, sulla scorta di analoghi tributi esistenti in Olanda, in Inghilterra, nel 1643, furono introdotte imposte sulla birra, il sidro e l’acquavite denominate accise. Anche in Italia attorno al 1800 iniziò l’uso del termine accise, ma mentre nella parte settentrionale indicava le imposte ordinarie dirette a carattere personale o reale, nella parte meridionale del Paese con tale vocabolo si individuava una forma di imposizione sui consumi9. Successivamente il termine accisa fu abbandonato e sostituito da quello di imposta sui consumi10 cui si affiancarono di pari passo, con lo sviluppo 7 FORTE E.P., CERIONI F., PALACCHINO T., Il diritto tributario comunitario, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004, p. 700 e ss. 8 Cfr. L’Enciclopedia del Diritto,Le garzantine, Garzanti, 2001, p. 12. 9 Pochi anni dopo l’unificazione d’Italia fu introdotta la tassa sul macinato, L. 7 luglio 1868, n. 4490. 10 L’imposta sui consumi fu istituita inizialmente a favore dello Stato ma venne successivamente attribuita ai Comuni. Più volte riformulata in testi legislativi, che si sono succeduti nel tempo, ha trovato un assetto stabile nel Testo Unico sulla finanza locale R.D. industriale dei vari Paesi europei, le imposte di fabbricazione11. Nel nostro ordinamento, quindi, divennero note le imposte di fabbricazione e di consumo, tributi indiretti e separati, utilizzati come una risorsa finanziaria da parte dello Stato il quale sceglieva di colpire i beni di più largo consumo, e non di rado, quelli di impiego necessario. Le imposte di fabbricazione e di consumo erano nate con lo scopo di gravare con l’identico peso tutte quelle merci producibili in Italia le cui concorrenti estere erano colpite da un dazio di importazione; se una merce è colpita all’interno del territorio da un’imposta di fabbricazione, la similare merce estera deve essere colpita da un uguale dazio d’importazione12. Si trattava di imposte di facile incasso, presupponevano, e presuppongono tutt’oggi, un ristretto numero di fabbricanti13 e distributori richiedendo un limitato sistema di controllo nei settori colpiti dalle accise14. Erano mirate anche al controllo dei consumi e, quindi, strumento delle politiche relative, incentivando i consumi di determinati beni, se si trattava di provenienze nazionali, o restringendoli, se si trattava di provenienze estere. Le imposizioni indirette sulla fabbricazione e sui consumi si rivelavano strumenti di fiscalità generale molto flessibili tanto che le aliquote potevano variare nel giro di pochi mesi, come dimostra il numero delle "manovre" economiche italiane degli anni '70-'80 quando si perseguivano politiche economiche finanziando a debito lo sviluppo economico. L’obiettivo ricorrente in tali manovre erano in special modo beni quali la benzina, lo zucchero, i tabacchi, caffè, birra, spiriti gas, energia elettrica, filati e fibre tessili, cacao, glucosio maltosio, apparecchi automatici di 14 settembre 1931, n. 1175. Vedasi D’AMATI N., Imposta di consumo, in Grande Diz. Enc., UTET, Torino, 1987. 11 La denominazione imposta di fabbricazione trae origine dal momento impositivo che fa sorgere il debito d’imposta. Per i prodotti, cui tale imposta si riferisce, corrisponde all’atto in cui gli stessi escono da un certo ciclo della loro lavorazione e talvolta perfino nel momento in cui la materia prima entra in ciclo. Vedasi BAGNOLI B., Imposta di Fabbricazione, in Enc. Dir. , Varese, 1961. 12 EINAUDI L. E REPACI F.A., Le imposte di fabbricazione, in AA.VV., Il sistema tributario italiano, Einaudi, Torino, 1954, p. 312 e ss. 13 PADOVANI F., Le imposte di fabbricazione e di consumo, in RUSSO, Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Milano, 2002, p. 307 14 La facilità di incasso di tali imposte sta nel fatto che essendo la fabbricazione e distribuzione concentrata presso pochi soggetti su questi si accentrano gli adempimenti fiscali, imponendo al debitore d’imposta di applicare nel prezzo del consumatore finale anche il tributo. accensione, cementi, ma anche altri prodotti come i sacchetti di plastica, quando questi cominciarono ad avere una larghissima diffusione. A seguito del processo di industrializzazione che interessò il nostro Paese alla fine del diciannovesimo secolo, le imposte di fabbricazione e consumo acquistarono una notevole importanza. Nonostante il ridimensionamento di questo tipo d’imposizione, avvenuto con la riforma tributaria degli anni ’70, determinato dall’istituzione dell’imposta sul valore aggiunto15, le classi di prodotti su cui gravavano le imposte sulla fabbricazione e sul consumo erano ancora sedici: oli minerali e metano; alcole e bevande alcoliche; energia elettrica; oli lubrificanti; tabacchi lavorati; fiammiferi; carbone e coke; apparecchi di accensione (le famose "pietrine" per gli accendini e gli accendigas); armi; banane; cacao e caffé; glucosio, maltosio e materie zuccherine; olio di semi e margarina; prodotti audiovisivi; zucchero; sacchetti di plastica dando vita, sostanzialmente, ad altrettante imposte, una miriade di imposte che incidevano in misura rilevante sui prezzi di vendita di molti prodotti di larghissimo consumo. L’accresciuta internazionalizzazione dei mercati e la crescente integrazione delle economie europee hanno reso le forme di prelievo diretto e indiretto un fattore decisivo di competizione tra i Paesi aderenti alla Comunità Europea e uno strumento significativo per un’integrazione maggiore in Europa. L’ armonizzazione delle imposte indirette a partire dal 1973 è stata progetto costante per la Comunità Europea: si legge già nel Trattato di Roma questa esigenza individuata nella rimozione degli ostacoli al commercio intracomunitario e di un’efficiente allocazione delle risorse16. Punto fermo della Commissione Europea era l’abolizione delle frontiere fiscali, poiché riteneva che le stesse non permettessero una completa 15 Il Dpr 633/72 prevedeva l’istituzione dell’Imposta sul Valore aggiunto sui beni al dettaglio, ciò comportò l’abrogazione di alcune imposte di consumo. 16 L’art. 99 del Trattato CEE (ora art. 93 del Trattato dell’Unione Europea) disponeva che: “Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato Economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra degli affari, alle imposte sui consumi ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine stabilito…” integrazione dei mercati e in particolare la realizzazione di un mercato comune17. Data l’influenza diretta sul prezzo dei prodotti dell’ imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, l’armonizzazione avrebbe creato distorsioni e disparità all’interno del mercato unico, si rese necessaria l’elaborazione di criteri comuni in relazione alle modalità applicative, all’accertamento, alla riscossione e alla misura delle aliquote. La differenziazione di tali tributi nei diversi Stati membri ha reso difficoltoso il processo di armonizzazione tanto che fino al 1992 era stata emanata una sola Direttiva del Consiglio CEE in materia di tabacchi lavorati (Direttiva 19 dicembre 1972, n. 464)18. Con il Libro Bianco del 198519 ed il successivo Atto Unico Europeo in vigore dal 1987 si è avviato il processo di completamento del Mercato Interno Europeo e si è indicata nel dicembre 1993 la data ultima della sua piena realizzazione. L’originario progetto di armonizzazione (cosiddetto Piano Cockfield) concerneva le imposte di fabbricazione sugli alcoli, sul vino, sulla birra, sui tabacchi e sugli oli minerali, proponendo aliquote uniche per tutti gli Stati membri20 e la sostituzione del principio di destinazione con quello di origine21. Le altre imposte di fabbricazione e di consumo sarebbero state soppresse22. 17 MARÈ M. E VITALETTI G., La tassazione dei consumi nell’Unione Europea, in Il Fisco n. 15,1996, p. 3927 e ss. 18 VERRIGNI C., Le accise, in Lo stato della fiscalità nell’Unione Europea, l’esperienza e l’efficacia dell’armonizzazione, Bologna, 2003, p. 487ss. 19 Il Libro Bianco della Commissione Europea del 1985 definiva le finalità, il programma e il calendario per il completamento del mercato inteno entro il 1992. Fu approvato nel vertice di Milano del 1985. Cfr. NUGENT N., Governo e politiche dell’Unione Europea, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 110. 20 RIZZI D. E ROSSI N., Gli effetti redistributivi delle proposte comunitarie di armonizzazione della imposizione indiretta, in N. Rossi (a cura di) La crescita ineguale 1981-1991, Il Mulino, Bologna,1993, p.291 e ss. 21 Il principio di tassazione nel Paese di destinazione prevede che le merci esportate non siano colpite dall’accisa dello Stato di esportazione(che la rimborsa se già pagata) ma da quello dello Stato membro di importazione al passaggio della dogana. Il principio tassazione nel Paese d’origine indica l’assegnazione del gettito delle imposte sugli scambi intracomunitari allo Stato in cui avviene l’esportazione. 22 In particolare sarebbero state soppresse le imposte di fabbricazione o di consumo relative a: zucchero, banane, margarina, olio di semi, caffè, cacao e prodotti cine-foto-ottici. Nel 1989, il Documento Scrivener23 introdusse, nel progetto di armonizzazione, alcuni elementi di flessibilità indicando delle aliquote di riferimento da intendersi come l’obiettivo verso cui doveva tendere una Comunità integrata; per tabacchi, bevande alcoliche, benzina e GPL vennero segnalati dei livelli minimi di aliquota mentre per gli altri oli minerali soggetti ad accisa vennero proposte delle forcelle di aliquote. 1.2 Scenario a partire dal Nuovo Testo Unico sulle Accise Il mutamento della disciplina comunitaria di questa tipologia d’imposizione è avvenuto nel 1992, in concomitanza l’Unione Europea ha determinato anche il cambiamento terminologico da imposte sulla fabbricazione e imposte sul consumo ad accise. Lo scopo della Comunità Europea era quello di favorire la concorrenza intracomunitaria neutralizzando il costo delle imposte di fabbricazione e consumo esistenti nei diversi Stati, dato che, per ragioni storiche, molte di dette imposte gravavano su derivati strategici di prodotti d'importazione, ovvero su prodotti di larga diffusione. Il Regolamento comunitario in materia di accise quindi è recente e, a differenza di quello sull'IVA, ha istituito un sistema definitivo e generale per la detenzione, la circolazione e il controllo dei prodotti soggetti ad accise24. La disciplina comunitaria è contenuta originariamente in una serie di cinque Direttive emanate nel 1992; la prima è dedicata alla parte generale sulle accise e le altre, riunite in gruppi di due, riguardano l'armonizzazione ed il riavvicinamento delle strutture ed aliquote delle accise sugli oli minerali e sull'alcole e sulle bevande alcoliche25. 23 Il Documento Scrivener, così chiamato dal nome del commissario per le questioni fiscali, venne presentato al Consiglio e al Parlamento Europeo il 14.6.1989, con la sigla COM(89) 260 def., prevedeva l’istituzione di tassi minimi obbligatori per le imposte sul consumo di sigarette, tabacco, vino, birra, alcolici e benzina; l’introduzione di forchette per gli altri prodotti petroliferi. Vedasi Scrivener, La fiscalité en Europe à l’horizon du marché intérieur, in RMC n. 334, febbraio 1990, pp. 73-76. 24 CONVERSO A., I tributi di rilevanza comunitaria: dazi, diritti doganali e accise; I.V.A. all'importazione, Corso di formazione e aggiornamento per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario, Milano-1 febbraio 2005 25 Si tratta, segnatamente, delle seguenti direttive: Direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, Direttiva del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, ed entrata in vigore il 6 marzo 1992; Direttiva 92/81/CEE del 19 ottobre 1992, Direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione Questo regime dal 1° gennaio 1993 è uno degli elementi della strategia globale di ravvicinamento delle aliquote ed armonizzazione delle strutture di imposizione indiretta di ciascun Stato membro. Il nuovo sistema d’imposizione delimita l’ambito territoriale per la detenzione e la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e indica l’applicazione dello stesso a bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati e agli oli minerali e permette alle merci di circolare in sospensione d'accisa e senza controlli alle frontiere intracomunitarie. La direttiva 92/12 prevede che gli Stati membri conservino la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscano prodotti diversi da quelli soggetti ad accisa, e per i quali si applica la direttiva stessa, “a condizione che dette imposizioni non diano luogo, negli scambi tra gli Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera”. Nell’ordinamento italiano la legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha assolto il compito di equilibrare la disciplina nazionale delle principali imposte di fabbricazione e di consumo con quella degli Stati membri dell’Unione Europea, recependone le direttive e dall’1 gennaio 1993 sono state soppresse le accise sugli apparecchi di accensione, sulle armi, sulle banane, sul caffè e sul cacao, sul glucosio, maltosio e materie zuccherine, olio di semi, margarina, prodotti audiovisivi, zucchero e sui sacchetti di plastica26. In attuazione della delega prevista dall’art. 1, comma 4 della legge 427/1993 è stato emanato il D. Lgs. 16/10/1995, n. 504, in vigore dal 14 dicembre 1995, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative. Parte della normativa italiana inerente alle accise è contenuta nel D.L. 1993, n. 331 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. delle strutture delle accise sugli oli minerali, ed entrata in vigore il 9 novembre 1992; Direttiva 92/82/CEE del 19 ottobre 1992, Direttiva del Consiglio relativa al riavvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, ed entrata in vigore l'11 novembre 1992; Direttiva 92/83/CEE del 19 ottobre 1992, Direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, ed entrata in vigore il 9 novembre 1992; Direttiva 92/84/CEE del 19 ottobre 1992, Direttiva del Consiglio relativa al riavvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, entrata in vigore l'11 novembre 1992. 26 FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Padova, 2003, p. 615 ss Queste disposizioni sostituiscono tutte quelle relative all’imposta di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra, la cui disciplina risale a Testi unici del 1924, all’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, istituita e regolata dal R.D.L. 58 febbraio 1939, n. 334, nonché alle imposte di consumo sull’energia elettrica (Testo Unico del 1924), sul gas metano (D.L. febbraio 1977, n. 15) e sugli oli lubrificanti e bitumi (D.L. 30 agosto 1993, n. 331) Tali leggi contengono la regolamentazione delle accise suddivise in quelle comunitarie (armonizzate) e quelle nazionali (non armonizzate). Il “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali ed amministrative” introdotto con il D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, nell’ambito del processo di armonizzazione e razionalizzazione di dette imposte27, non regola l’intero settore delle accise escludendo la disciplina relativa all’imposizione sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi (Art. 1, comma 1 “ L’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi, è disciplinata dalle disposizioni del presente testo unico.”)28. Nel marzo 1997, fu proposta dal Consiglio una Direttiva della Commissione Europea per la rivisitazione della tassazione di prodotti energetici, il progetto fu presentato dal Commissario Monti. Il programma prevedeva la variazione della tassazione di quei prodotti energetici fuori dal sistema delle accise armonizzate, quali carbon fossile, coke, ligniti, bitumi, gas naturale ed energia elettrica; un cambiamento tale 27 Le accise comunitarie sono regolate dalle seguenti norme italiane: Oli minerali e metano D.Lgs. 1995, n. 504 Artt. 21-26 Alcole e bevande alcoliche D.Lgs. 1995, n. 504 Artt. 27-39 Oli lubrificanti D.Lgs. 1995, n. 504 Art. 62 Energia elettrica D.Lgs. 1995, n. 504 Artt. 52-60 Tabacchi lavorati D.L. 1993, n. 331 Artt. 27-28 28 L’imposizione sui tabacchi lavorati è l’unica accisa armonizzata esclusa dall’applicazione del Testo Unico sulle accise. Tale accisa riguarda tutta una serie di prodotti (sigari, sigarette, tabacco da fumo ecc.) la cui fabbricazione, preparazione, introduzione e vendita è attribuita in regime di monopolio all’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato come previsto dall’art. 45 e seguenti della Legge 17 Luglio 1942, n. 907 e dalla Legge 7 marzo 1985, n. 76. Essa continua pertanto ad essere disciplinata dalle suddette norme nonché dalla Legge n. 427 del 1993, per quanto concerne le norme sull’armonizzazione ivi contenute. da facilitare il perseguimento di una politica ambientale comune da parte dei Paesi membri. Successivamente alla Conferenza internazionale di Kyoto tenutasi dal 1° all’11 Dicembre 1997, l’Italia si è fatta carico, assieme ad altri Paesi maggiormente industrializzati, del contenimento delle emissioni causa del cosiddetto “effetto serra”. La lotta all'effetto serra necessita di una specifica politica fiscale che favorisca l'utilizzo di alcuni prodotti energetici, colpisca in maniera diretta la combustione di prodotti che generano anidride carbonica (CO2), stimoli l’innovazione tecnologica, determini comportamenti preventivi in campo ambientale. In particolare, le azioni nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra si attuano attraverso la riduzione dei consumi energetici nel campo dei trasporti, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/abitativi/terziario e la riduzione delle emissioni nei settori non energetici. In questa direzione si muove la decisione assunta dal nostro legislatore con l'articolo 8 della legge n. 448, del 23 dicembre 1998, che istituisce la carbon tax. Tale imposta grava su taluni prodotti (carbone e coke) contemplati nella direttiva sui prodotti energetici . Dal 31 dicembre 2003 le direttive 92/81 e 92/82 sono state abrogate e la loro materia è attualmente disciplinata dalla Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità29. Dal primo gennaio 2004, quindi, l'energia elettrica ed i prodotti energetici diversi dagli oli minerali, entrano nel novero dei prodotti soggetti ad accise comunitarie. Ad oggi le accise armonizzate che incidono su prodotti che tutti gli Stati membri assoggettano a tali imposte sono: 1) gli oli minerali (art. 3, co. 1 Dir. 92/12), dal 1/1/2004 sostituiti dalla categoria più ampia dei prodotti energetici (art. 1 Dir. 2003/96); 2) l'alcole e le bevande alcoliche (art. 3, co. 1 Dir. 92/12); 3) i tabacchi lavorati (art. 3, co. 1 Dir. 92/12); 29 Pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2003, n. L 283, ed entrata in vigore il 31 ottobre 2003. 4) l'energia elettrica (art. 1 Dir. 2003/96). La ratio dell'individuazione di tali prodotti è evidente: la prima e la terza categoria concernono merci d'importazione (gli oli minerali ed i tabacchi), la seconda costituisce un consumo tipicamente europeo di grande produzione e diffusione, per il quale si pongono due diverse esigenze: quella di tutela dell'integrità psicofisica dei cittadini europei e quella di commercio estero, costituendo una corposa voce di esportazione. La quarta è, ormai in larga misura d'importazione extracomunitaria e comunque di circolazione molto ampia all'interno della Comunità, un’evidente natura strategica. Il termine “importazione”, in tale contesto, non solo indica il commercio legittimo, ma anche l’importazione avvenuta in contrabbando, fatto individuato dalla normativa quale presupposto per il versamento delle accise sui prodotti contrabbandati. La sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, le direttive del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, nonché il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che le rispettive disposizioni in materia di obbligazioni tributarie e di debiti doganali sono applicabili anche all'importazione di contrabbando sul territorio doganale comunitario di alcol etilico proveniente da paesi terzi 30.Tutto ciò spiega, da un lato, la connessione evidente fra la disciplina delle accise con quella doganale e, dall'altro, l'adozione da parte della Comunità di uno strumento normativo diverso da quello utilizzato per la materia doganale. Sotto il primo profilo, sarebbe stato contraddittorio regolare in modo uniforme e vincolante il dazio doganale per le merci al momento dell'importazione e poi non intervenire sui derivati o sugli impieghi diretti delle stesse: si sarebbero potuti moltiplicare i vincoli alla circolazione intracomunitaria, proprio giocando sulle accise. Sotto il secondo, c'erano le peculiarità regionali in materia di prodotti alcolici, quali possono essere i 30 Sentenza Corte di Giustizia C.E. C-455/98, 29 giugno 2000, Tullihallitus c. Kaupo Salumets e altri. prodotti vinosi tradizionali dei paesi latini, le birre essenzialmente nord europee, i distillati ad alta gradazione variamente distribuiti sul continente, che comportavano tradizionalmente bevande spiritose assai diverse fra di loro. L'adozione di una direttiva, anzi di più direttive, consentiva sia il raggiungimento di un'armonizzazione della normativa su tali prodotti, sia il mantenimento di peculiarità regionali, cioè proprie di ciascuno Stato membro, in relazione ai rispettivi prodotti. Sui prodotti anzidetti gli stati membri possono prevedere imposizioni indirette aggiuntive mirate a finalità specifiche, senza però modificare la base imponibile, il metodo di calcolo, l'esigibilità ed il controllo dell'imposta (art. 3, co. 2 Dir. 92/12), e possono applicare tasse per la prestazione di servizi relativi ai prodotti suddetti, a condizione che non abbiano carattere di tassa sulla cifra di affari (art. 3, co. 3, II parte Dir. 92/12). Ciò significa che è legittima qualsiasi altra imposta che persegua una finalità specifica non di bilancio. Questa disposizione mira a consentire agli Stati membri di stabilire, in aggiunta all'accisa minima fissata dalla direttiva sulle strutture, altre imposte indirette che perseguono una finalità specifica, cioè uno scopo che non sia di bilancio31. Occorre esaminare innanzi tutto se il tributo, quale l'imposta cui sono assoggettate le bevande alcoliche, persegua una finalità specifica ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva sulle accise, ossia uno scopo che non sia puramente di bilancio32. Inoltre, gli Stati membri possono apporre propri contrassegni a prova del pagamento sia delle accise sia di eventuali altre imposte indirette (art. 21, co. 1 Dir. 92/12). La normativa italiana, attraverso l’attuazione delle suddette Direttive, ha cercato di dare dei caratteri comuni alle singole accise: 1. il sistema di determinazione dell’imposta basato su unità di misura (peso, volume, ettolitri anidri, ettolitri grado, ecc.); 2. l’obbligo del produttore di munirsi preventivamente della licenza fiscale d’esercizio rilasciata dall’Ufficio Tecnico di Finanza territorialmente competente; 31 Corte di Giustizia C.E. C-434/97, 24 febbraio 2000, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. 32 Corte di Giustizia C.E. C-437/97, 9 marzo 2000. 3. riguardano beni la cui produzione è accentrata presso pochi, grandi stabilimenti. L’art. 7 della Legge 80/2003 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale) prevedeva un progetto di ristrutturazione del sistema delle accise33. Decorsi i termini per l’attuazione dell’articolo sopra citato, la riforma delle accise non ha avuto corso. Attualmente, in Italia, le accise forniscono all’Erario un gettito molto rilevante che ne fanno il secondo gruppo di imposte indirette come ammontare dopo l’Imposta sul Valore Aggiunto34. 33 Tale articolo disponeva quanto segue: “La riforma del sistema dell'accisa è ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalità e semplificazione ed è improntata ai seguenti criteri direttivi: a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili; b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa; f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza; g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti; h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici; i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica; l) coordinamento dell'attività di controllo posta in essere da soggetti diversi.” 34 Le entrate determinate delle accise sono evidenziate nella seguente tabella. IMPOSTE Gettito (mld di euro) Compos. % Imposte indirette nel Bilancio dello Stato 150,40 100,0 Imposte sugli affari 107,30 71,3 di cui: IVA 90,00 Registro, bollo e imposta sostitutiva 7,60 Assicurazioni 2,60 Imposte sulla produzione e consumo 26,60 17,7 di cui: Oli minerali 20,00 Gas metano 2,90 Energia elettrica 1,10 Spiriti e birra 0,50 Monopoli e lotto 16,50 11,0 Tabacchi 7,70 Lotto e lotterie 8,80 Fonte: Relazione economica generale sulla situazione economica del Paese, 2002, vol.2 Tab. BS 2bis 1.3 Le singole accise vigenti in Italia I precedenti paragrafi hanno messo in luce l’evoluzione che ha portato,prima in ambito comunitario e successivamente a livello nazionale, all’armonizzazione e alla razionalizzazione delle imposte di fabbricazione e di consumo. E’ necessario, a questo punto, illustrare quali di queste imposte siano sopravvissute ai suddetti processi indicando per ogni settore i beni colpiti da tali tributi. - Accisa sugli oli minerali e i prodotti energetici. Questo tributo rientra nel novero delle accise armonizzate; è un’imposta di fabbricazione, colpisce tutti i prodotti petroliferi destinati, come impiego immediato, a carburante per motori o combustibile per riscaldamento: benzina con e senza piombo, gli oli combustibili, il cherosene, il gasolio il metano destinato ad autotrazione o ad usi civili e industriali, i gas di petrolio liquefatti, con diverse aliquote a seconda dei fini di utilizzo. Si inserisce in questo settore anche l’accisa sull’energia elettrica. L’imposta di consumo sull’energia elettrica è dovuta con diritto di rivalsa sul consumatore dall’esercente l’officina di produzione. - Carbon tax. Istituita con l’art. 8 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, grava su taluni prodotti (carbone e coke) contemplati dalla direttiva sui prodotti energetici. - Accisa sulle bevande alcoliche (accisa armonizzata). Tale imposizione colpisce con aliquota fissa il consumo di bevande alcoliche, quali la birra, il vino, le bevande fermentate diverse da questi, i prodotti alcoli intermedi e l’alcole etilico35. Sono previste alcune esenzioni nel caso in cui l’alcole e le bevande alcoliche siano utilizzate per la preparazione di medicinali. - Accisa sui tabacchi lavorati. E’ l’unica accisa armonizzata esclusa dal Testo Unico sulle Accise. Sono considerati tabacchi lavorati sigari, sigarette, i 35 Birra e vino sono esenti se prodotti da privato e consumati da lui, dai suoi familiari e dai sui ospiti purchè non formino oggetto di alcuna attività di vendita (cfr. artt. 27,34 e 36 TUA). tabacchi da fumo con aliquote proporzionali rispetto al prezzo di vendita al minuto. - Accisa sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio. La natura del tributo è del tutto simile a quella dell’accisa sui prodotti petroliferi, in via di abrogazione è stata ritenuta incompatibile con l’ordinamento comunitario con l’esclusione dal sistema armonizzato degli usi dei prodotti energetici diversi da quelli volti alla produzione di energia cinetica e di calore36. - Imposta di fabbricazione sui fiammiferi. Il Testo Unico n. 504/1995 è espressamente inapplicabile a questo tributo. Disciplinata dalla Legge 427/1993 colpisce la fabbricazione o l’importazione di fiammiferi immessi in consumo nel mercato in misura proporzionale al prezzo di vendita al pubblico37. - Imposta sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (Nox) applicata ai grandi impianti di combustione (cosiddetta ecotassa). Istituita con l’art. 17 L. 27 dicembre 1997, n. 449, è soggetta ad alcune disposizioni del TUA; essendo commisurata non alla capacità contributiva rivelata dalla fabbricazione di determinati beni, bensì all’emissione di sostanze inquinanti si configura più che come un’accisa come una tassa ambientale38. 36 Vedasi CERIONI F., La disciplina delle accise in Italia, in Il diritto tributario comunitario, cit, p. 745 e ss. 37 CERRATO M., Spunti intorno alla struttura e ai soggetti passivi delle accise, in Rivista di Diritto Tributario, 1996, p. 242. 38 LAROMA JEZZI P., I tributi ambientali, in Russo P., Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Milano, 2002, p. 319 ss. Anche in LA ROCCA S., Le accise e le modalità e i termini del loro pagamento, Il Fisco n. 35, 2005, p. 13542, nota n. 8, si legge che l’inserimento dell’ecotassa tra le accise è poco corretto giacchè il presupposto impositivo dell’imposta sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto non ha nulla a che vedere con le accise. Detto tributo non colpisce né la produzione né il consumo di beni e servizi in quanto si riferisce solo alle quantità di emissioni liberate nell’aria a prescindere dal fatto che dette emissioni abbiano concorso alla produzione di beni e alla loro qualità. CAPITOLO 2 IL PRESUPPOSTO D’IMPOSTA E I SOGGETTI OBBLIGATI SOMMARIO: 2.1 Il presupposto d’imposta delle accise - 2.1.1 Il rimborso delle accise negli scambi intracomunitari e nelle esportazioni - 2.2 I soggetti obbligati nel settore delle accise 2.2.1 Depositario autorizzato - 2.2.2 Operatore professionale - 2.2.3 Operatore non registrato 2.2.4 Rappresentante fiscale - 3.1 La capacità contributiva nelle accise 2. 1 Il presupposto d’imposta delle accise L’imposta nasce come obbligazione tributaria all’atto della produzione (o dell’importazione definitiva) e viene assolta dal fabbricante o dal titolare del deposito fiscale39 all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato, conseguentemente all’accertamento effettuato dall’Ufficio Tecnico di Finanza; è destinata ad essere economicamente traslata sul consumatore finale, in quanto il soggetto passivo aumenta i prezzi dei prodotti. Nel diritto tributario c'è distinzione fra presupposto dell'imposta40, costituito dalla fabbricazione o importazione del prodotto, rispetto all'esigibilità della stessa41, rimessa al momento dell'immissione in consumo. L’art. 2 del TUA (Testo Unico sulle Accise) dispone, infatti, che “Per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o dell’importazione”. L’accisa è esigibile, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, “all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio italiano”. Quindi, la nascita dell’obbligazione è ricollegata al fatto generatore del tributo, fatto identificato dal richiamato art. 2 nella fabbricazione e/o importazione dei prodotti, mentre l’esigibilità, che consente la riscossione da parte dell’Erario, si concretizza in un momento successivo rispetto al 39 L’art. 4, b Dir. 92/12 specifica che il deposito fiscale è “il luogo in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite dal depositario autorizzato, nell'esercizio della sua professione, in regime di sospensione dei diritti di accisa, merci soggette ad accisa, a determinate condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale in questione» . 40 Costituiscono presupposto d’imposta “quei fatti o circostanze al verificarsi dei quali si applica il tributo” vedasi FALSITTA G., Il presupposto dell’imposta e l’aliquota, in Manuale di diritto tributario, Parte Generale, Padova, 2003, p. 199 e ss. 41 L’esigibilità dell’imposta è il momento in cui il tributo può essere riscosso dall’Erario. verificarsi del fatto generatore e cioè all’atto di immissione in consumo dei prodotti nel territorio italiano42. Fra questi due momenti vige il regime di sospensione dell'imposta43 (art. 5, co. 1 D.Lgs. 1995, n. 504). L’immissione in consumo connota, nella struttura del tributo un elemento ben più rilevante di una mera vicenda collegata alla riscossione, per entrare a far parte insieme al fatto generatore, la fabbricazione, di una fattispecie complessa che costituisce il presupposto dell’imposta. Non è, quindi, sufficiente la fabbricazione per concretizzare il presupposto del tributo ma è necessaria l’immissione in consumo dei prodotti. Non sono ritenuti atti generatori del tributo i passaggi dal produttore al commerciante all’ingrosso, dal deposito del commerciante all’ingrosso o fabbricante ad altro commerciante all’ingrosso o viceversa. Il sorgere dell’obbligazione dovrebbe coincidere con il momento in cui i beni vengono effettivamente consumati ma, poiché, ciò in fatto non riesce possibile, la legge ricorre a delle presunzioni e considera consumo alcuni determinanti atti risultanti dell’attività svolta dall’agente che deve scontare il tributo, quali indici di immediato consumo. Ne consegue che il debitore d’imposta, considerato tale dalla Legge, non coincide con il vero consumatore, come i suoi atti non coincidono con l’effettivo consumo. Tuttavia per effetto del fenomeno della traslazione del tributo il contribuente di diritto si rivale sul consumatore, contribuente di fatto, nel momento della riscossione del prezzo della merce venduta. Quindi il contribuente debitore di diritto che viene percosso dal tributo, anticipa l’imposta per conto dei consumatori. 42 CIPOLLA G. M., Presupposto, funzione economica e soggetti passivi nelle cessione di oli minerali, in Rassegna Tributaria n. 6/2003, Roma, p. 1863. Il presupposto si realizza non tanto per il fatto che i prodotti siano fabbricati ma in quanto siano immessi in consumo inglobando in questo evento fattispecie che prescindendo dalla fabbricazione dei prodotti (svincolo irregolare, ammanco ) allargano la platea dei soggetti che sono ugualmente tenuti a pagare il tributo. 43 Le merci sono in regime sospensivo quando non hanno ancora assolto l’imposta ovvero non sono ancora state immesse in consumo. L’art. 6 del TUA dispone che “la circolazione nello Stato e nel territorio dell’Unione Europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali”. La Legge considera immessi in consumo i beni venduti o ceduti dal commerciante all’ingrosso o fabbricante o produttore, al commerciante al dettaglio o al consumatore44. Il legislatore dimostra chiaramente che intende tassare una ricchezza costituita non dalla semplice disponibilità del bene, conseguentemente alla produzione di esso, ma dal suo collocamento nel mercato45, con atti che comportano la possibilità di traslazione del tributo sui rivenditori o sui consumatori e che l’assimilazione di alcune situazioni (irregolarità nello svincolo, ammanchi superiori a quelli ammessi) è dovuta all’esigenza di prevenire evasioni46. Fondamentale diventa l’individuazione dei soggetti passivi del tributo e l’aliquota delle accise apllicabile ai prodotti. Le accise debbono essere applicate sia su prodotti in circolazione lecita che illecita, secondo i principi richiamati per la disciplina doganale. Il presupposto dell'accisa è costituito dalla fabbricazione del prodotto dato, nel territorio della Comunità ovvero dall'introduzione di esso sul territorio doganale comunitario. Ma, essendo l'importazione sottoposta comunque, per dichiarazione doganale, ad uno dei regimi doganali ridetti, allora l'importazione, giuridicamente rilevante nel caso, si ha al momento dello svincolo in favore dell'avente diritto (art. 5, co. 1 Dir. 92/12). Da questo momento il prodotto sottoposto ad accisa è in regime di sospensione d'imposta (art. 5, co. 2, II per. Dir. 92/12) e l'imposta diverrà esigibile solo all'atto della immissione al consumo ovvero della constatazione di ammanchi in misura superiore a quella consentita dei prodotti giacenti in deposito fiscale in sopensione d’imposta. Fermo restando che qualsiasi irregolarità (svincolo irregolare, importazione irregolare, fabbricazione irregolare) equivale ad immissione in consumo (art. 6, co. 1 Dir. 92/12)47; si deve sottolineare che nell'ambito delle 44 G.GIACOBELLI, P. SAPONARO, Imposte di consumo, in Enciclopedia del Diritto, Varese, 1961. R. SCHIAVOLIN, Accise, in Enciclopedia del Diritto, Milano, 2000. 46 VERRIGNI C., Le accise come tributo a fattispecie progressiva ed il divieto di retroattività posto dallo Statuto del contribuente, in Riv. dir. fin. e sc. fin. , Marzo 2005, p. 10 ss. 47 Secondo CIPOLLA G. M., Presupposto, funzione economica e soggetti passivi nelle cessione di oli minerali ad intermediari commerciali, in Rassegna Tributaria n. 6,2003, Roma, p. 1864 “nella nozione di immissione in consumo dettata dal TU non può sfuggire come tre delle quattro ipotesi contemplate dall’art. 2 comma 2 prescindano dalla fabbricazione dei prodotti nel senso, appunto, che il presupposto d’imposta delle accise si fonda non tanto per il fatto 45 irregolarità rientrano anche quelle relative al pagamento dell'accisa, omessa in tutto o in parte. La stessa Corte di Giustizia sottolinea, nella sentenza del 5 aprile 2001, che la mera detenzione di un prodotto soggetto ad accisa, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 94/71/CE del 22 dicembre 1994, costituisce un'immissione in consumo, quando l'accisa non è stata ancora assolta per detto prodotto conformemente alle disposizioni comunitarie e alla normativa nazionale vigenti. L'esazione avviene al momento, e con le modalità previste dallo Stato membro, di immissione al consumo (art. 6, co. 1 Dir. 92/12), ovvero, nel caso in cui i prodotti siano già stati immessi al consumo ma ancora detenuti da operatori economici in attesa di commercializzazione, dallo stato membro di detenzione (art. 7, co. 1 Dir. 92/12). La circolazione avviene in regime di sospensione solo se ha luogo fra depositi fiscali (art. 15, co. 1 Dir. 92/12). Diversamente si attua il sistema dei rimborsi. Quando il prodotto esce da un deposito fiscale per non entrare in un altro, ma è destinato ad un operatore economico, che a sua volta non lo utilizza direttamente ma lo deposita in funzione della commercializzazione, ciò comporta il pagamento da parte dello speditore e di ciascuno dei depositari nello stato di deposito, ed il rimborso dell'imposta si attua sino all'ultimo depositario che resta inciso (art. 22 Dir. 92/12). La causa giuridica è rappresentata dall'immissione in consumo effettiva, o equiparata in caso di ammanchi, sottrazioni o irregolarità di qualsiasi sorte48. che i prodotti siano fabbricati quanto per fatto che siano immessi irregolarmente in consumo”. 48 Si riporta la Sentenza della Corte di Giustizia C.E. C-325/99 del 5 aprile 2001: «L'art. 6, n. 1, della direttiva 92/12 dispone che sono considerate come immissione in consumo non soltanto qualsiasi fabbricazione o importazione di prodotti soggetti ad accisa al di fuori di un regime sospensivo, ma del pari qualsiasi svincolo, anche irregolare, da siffatto regime. Equiparando tale «svincolo» ad un'immissione in consumo ai sensi dell'art. 6, n. 1, il legislatore comunitario ha chiaramente indicato che qualsiasi produzione, trasformazione, detenzione o circolazione al di fuori di un regime sospensivo comporta l'esigibilità dell'accisa. In tali circostanze, una volta accertato dinanzi al giudice nazionale che siffatto prodotto è detenuto al di fuori di un regime sospensivo senza che l'accisa sia stata assolta, è pacifico che la detenzione del prodotto di cui trattasi costituisce un'immissione in consumo ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva e che l'accisa è divenuta esigibile» I debitori dell'imposta sono numerosi e sono individuati dalla Direttiva in ipotesi di immissione al consumo legittima, al fine di assicurarne l'incasso e di controllare la catena economica attraverso cui passano i prodotti assoggettati. Spetta, invece, ai singoli ordinamenti tributari nazionali individuare l'obbligato all'imposta in caso di irregolarità49. In sintesi, il presupposto d’imposta delle accise va individuato nell’immissione in consumo mentre la capacità contributiva50 incisa dal tributo è quella manifestata dal soggetto, che in ragione dell’attività svolta, è in condizione di immettere in consumo i prodotti anche se non li ha fabbricati51. L’immissione in consumo è fatto successivo alla realizzazione del presupposto del tributo e in determinati casi, previsti dalla legge, l’impossibilità della vendita sul mercato dei beni destinati al consumo può determinare la riduzione o l’azzeramento della capacità contributiva del soggetto passivo e conseguentemente l’imposta non è dovuta. Nell’arco di tempo intercorrente tra il presupposto d’imposta e il momento in cui l’imposta diviene esigibile possono verificarsi degli accadimenti tali da implicare la dispersione della quantità di merce imponibile facendo sorgere in capo al contribuente il diritto all’abbuono del tributo. L’art. 4 del Testo Unico sulle Accise, che ha recepito l’art. 14 della direttiva 92/12, dispone che le perdite di lavorazione, i cali naturali e tecnici52, gli ammanchi dovuti a caso fortuito e forza maggiore53 nonché la 49 «Tuttavia, garantendo, all'art. 6, n. 1, della direttiva, che le norme relative all'esigibilità dell'accisa siano identiche in tutti gli Stati membri, il legislatore comunitario non ha evidentemente cercato di armonizzare le loro modalità circa l'esazione e la riscossione dell'accisa. In base all'art. 2 dello stesso articolo esso, al contrario, lascia espressamente agli Stati membri la competenza a determinare dette modalità» (Corte di Giustizia C.E. C-325/99, 5 aprile 2001). 50 Capacità contributiva intesa come manifestazione di ricchezza che rende il soggetto idoneo a concorrere alla spese pubbliche a norma dell’art. 53 della Costituzione, In argomento si veda MOSCHETTI F., Capacità contributiva, in Enc, Giur. Trecc., vol. V, Roma, 1988 51 CIPOLLA G.M., Presupposto, funzione economica e soggetti passivi nelle cessione di oli minerali ad intermediari commerciali, in Rass. Trib. n. 6,2003, Roma, p. 1863 52 Con cali naturali si intendono le perdite di peso o di volume che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici e biologici. I cali tecnici riferiscono a perdite di peso e volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci sono sottoposte durante la permanenza nei depositi.Vedasi D.M. 13 gennaio 2000, n. 55 53 Con l’art. 59 della L. 21 novembre 2000, n. 342 la nozione di caso fortuito, prevista dall’art. 14 del Tua, è stata estesa ad una serie di fatti non ascrivibili al soggetto passivi né a lui imputabili solo per colpa lieve in grado di cagionare la perdita o la distruzione dei prodotti soggetti ad accisa. Caso fortuito è quindi “un evento naturale indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità” e forza maggiore “causa non cessione intracomunitaria54 o l’esportazione di prodotti soggetti ad accisa, generino il diritto all’abbuono. Il presupposto d’imposta non si realizza quando i prodotti imponibili sono impiegati direttamente dal fabbricante all’interno dello stabilimento nello svolgimento dello stesso processo produttivo55. 2.1.2 Il rimborso delle accise negli scambi intracomunitari e nelle esportazioni I prodotti assoggettati ad accisa, immessi in consumo, possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati56. L’accisa viene rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Nel caso dell’esportazione in territorio extracomunitario e degli scambi intracomunitari di prodotti liberi, ovvero ad imposta assolta, il presupposto d’imposta dell’immissione in consumo viene meno e quindi tale imposta rimborsata all’operatore . Il rimborso delle accise relative ai prodotti che abbiano assolto l'imposta, detenuti in territorio nazionale da un operatore nell'esercizio della propria attività professionale, che siano esportati o trasferiti in altro Stato membro, segue una procedura prevista dalla normativa vigente tale da evitare richieste di rimborso non spettanti. Anteriormente alla spedizione del prodotto verso un Paese membro, l'operatore deve presentare una dichiarazione all'UTF, indicando la qualità e la quantità della partita ed allegando la documentazione comprovante l'avvenuta corresponsione dell'imposta. imputabile cui il presunto responsabile non avrebbe potuto resistere” vedasi FORCHIELLI P., Caso fortuito e forza maggiore, in Enc. Giur. Trecc. , Vol. V, Roma, 1988. 54 Quando i prodotti imponibili sono inviati in regime sospensivo ad un operatore residente in un altro Stato della Comunità, per essere immesso in consumo, in questo Paese, l’obbligazione tributaria viene meno in quanto operando il principio di tassazione nel Paese di destinazione viene meno la potestà impositiva del paese in cui il prodotto è stato fabbricato. 55 Lo stesso art. 21 del Tua prevede che “il consumo di oli minerali all’interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d’accisa se il consumo è effettuato ai fini della produzione”. 56 Il rimborso dell’accisa è previsto dall’art. 14, comma 3, del Testo Unico sulle accise. Per rimborso si intende la restituzione, in tutto o in parte dell’imposta già versata dall’operatore. Un esemplare della dichiarazione, vistato dall'ufficio, viene restituito all'operatore, che resta così autorizzato ad effettuare la spedizione, emettendo esso stesso il documento d'accompagnamento previsto per i prodotti già immessi in consumo (Documento di Accompagnamento Semplificato). Nel caso si tratti di prodotti muniti di contrassegno di Stato la spedizione è subordinata alla distruzione, verbalizzata dall'UTF, dei suddetti contrassegni. Le merci devono essere avviate nel Paese membro ad un depositario autorizzato, ad un operatore professionale registrato o non registrato, oppure ad un rappresentante fiscale. Per ottenere il rimborso dell'accisa l'operatore deve presentare all'UTF l'esemplare 3 del documento suddetto, accompagnato da un’attestazione rilasciata dalle autorità fiscali del Paese membro (di cui comunque deve essere fornito l'indirizzo) confermante l'avvenuta presa in carico, a destinazione, dei diritti di accisa. Il debitore dell'imposta è l'utilizzatore finale per l'immissione al consumo57, nell'ambito di una catena di corresponsabili mirata ad assicurare comunque ed in via effettiva l'incasso dell'imposta. Le accise sono soggette a traslazione a carico del consumatore finale, ma il diritto comunitario non regola tale aspetto dell'imposta, limitandosi a presupporlo ed a considerarlo in modo indiretto. Nel momento in cui si dispone il pagamento dell'imposta da parte dell'ultimo operatore economico, che non può chiedere alcun rimborso, equivale a disporre che la traslazione possa avvenire solo a carico dell'utilizzatore finale del prodotto, lasciando al venditore la possibilità di decidere se traslare o meno l'imposta, a seconda delle convenienze di mercato. Tale scelta risulta essere assai ipotetica, dal momento che, salvo che per i tabacchi rispetto ai quali giocano altri fattori (campagne antifumo, campagne salutiste, etc.), per i derivati degli oli minerali, per l'energia 57 Per chiarire si riporta la sentenza della Corte di Giustizia C.E., C-296/95, 2 aprile 1998 «La direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992 n. 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992 n. 92/108/CEE, va interpretata nel senso che non osta alla riscossione nello Stato membro A dei diritti di accisa sulle merci immesse in consumo in uno Stato membro B ove le stesse sono state acquistate presso la società X per uso personale di privati stabiliti nello Stato membro A per il tramite della società Y che interviene in qualità di agente per tali privati e dietro compenso, essendo noto che il trasporto della merce dallo Stato membro B verso lo Stato membro A è stato del pari organizzato dalla società Y per conto dei privati ed effettuato da un corriere agente a titolo oneroso»). elettrica e per i prodotti alcolici i consumi sono abbastanza rigidi, e quindi tali da assicurare comunque l'assorbimento dell'imposta da parte del consumatore. 2.2 I soggetti obbligati nel settore delle accise E’ soggetto obbligato al pagamento dell’accisa “il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si sono verificati i presupposti di esigibilità dell’imposta o che si è reso garante di tale pagamento” 58. La legge italiana specifica con gli artt. 5-12 del D.Lgs. 26.10.1995, n. 504, nell'ambito della Dir. 92/12, quali siano i soggetti passivi dell'imposta: a) il titolare ed il responsabile (se diverso dal primo) del deposito fiscale; b) l'operatore registrato; c) l'operatore non registrato; d) il rappresentante fiscale del depositario, residente in uno stato membro diverso da quello di destinazione (artt. 8 e 9 D.Lgs. 1995, n. 504). 2.2.1 Depositario autorizzato Il depositario autorizzato è il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale, è obbligato ad assolvere alcune formalità previste per legge prima di iniziare l’attività59. 58 L’art. 6, comma 2, del Testo Unico sulle Accise prevede una responsabilità solidale del garante e del soggetto nei cui confronti di verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta, costituendo una novità rispetto al vecchio art. 2 comma 3 della L. 427/1993. 59 Il Depositario autorizzato deve presentare denuncia di inizio attività prima dell’esercizio della stessa all'Ufficio Tecnico di Finanza, competente per territorio, nella quale devono essere contenute le seguenti indicazioni: la denominazione della ditta, la sua sede, il recapito telefonico e di fax, il codice fiscale, la partita IVA, e le generalità di chi la rappresenta legalmente; il numero di eventuale licenza fiscale di cui sia già in possesso per lo svolgimento della sua attività; il comune, la via, il numero civico e la località in cui si trova il locale ove saranno ricevute le merci; la descrizione dell'impianto e dell'eventuale processo di lavorazione, le categorie di prodotti e la quantità massima degli stessi che può essere ricevuta nell'arco di un giorno; la descrizione di eventuali strumenti installati per l'accertamento delle merci; le fonti di energia utilizzate, gli strumenti atti alla misura dell’energia, le matricole che li individuano e i segnanti ;la descrizione delle procedure operative di carattere tecnico-contabile che sono attivate per la gestione dell'impianto; a presentare istanza per il rilascio della licenza, nonché a versare i diritti di licenza previsti dall’art.63 del D.lgs. 504/95. All'istanza devono essere allegate le planimetrie del locale nonché, nei casi di cui si tratti di un opificio di trasformazione, lo schema degli impianti e le ulteriori indicazioni previsti per i depositi fiscali. Deve inoltre prestare cauzione nella Il depositario autorizzato è obbligato alla tenuta delle contabilità prescritte dalle disposizioni relative alle singole imposte; egli deve in ogni caso tenere: a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati; b) un registro di magazzino dei prodotti finiti nel quale sono riportati i dati giornalieri riepilogativi delle introduzioni ed estrazioni distintamente per posizione fiscale. Alla fine di ogni mese procederà al riepilogo della movimentazione ed al conteggio dell'imposta dovuta indicando gli estremi del relativo versamento; c) un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d'imposta nel quale devono essere riportati a fianco di ciascuna spedizione i dati dell'avvenuto arrivo a destinazione del prodotto nonché, giornalmente, l'ammontare dell'imposta dovuta sulle spedizioni non ancora appurate; d) nel caso di opificio di trasformazione e d'impiego di prodotti finiti, le registrazioni delle lavorazioni secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Dogane. Al termine di ciascuna giornata lavorativa, il depositario autorizzato compila un prospetto riepilogativo della movimentazione delle merci, distintamente per posizione fiscale, del movimento d'imposta e delle relative garanzie ; nonché delle partite introdotte ed estratte in sospensione d'accisa. Il depositario autorizzato, esercente attività produttiva, redige almeno una volta l'anno: a) l'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti; b) il bilancio di materia, con l'indicazione delle rese di lavorazione e dei parametri di impiego; misura compresa fra il 2 ed il 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla tipologia di attività, nonché della capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili; a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; a presentare i prodotti ad ogni richiesta avanzata dagli organi dell’Amministrazione Finanziaria ed a sottoporsi ai controlli o agli accertamenti disposti dagli stessi; a comunicare ogni variazione intervenuta sull’assetto tecnico fiscale rispetto a quanto precedentemente verificato (art. 5 del Tua). c) il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili distintamente per reparto di lavorazione. 2.2.2 Operatore professionale L’operatore registrato è la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell’attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extracomunitari o dal territorio dello Stato60: tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo61. Il destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che nell'esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'Ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. L’operatore registrato deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, se destinato ad usi tassati, tenere la contabilità delle forniture dei prodotti o degli impieghi, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento disposto dagli organi dell’ Amministrazione Finanziaria. Nelle ipotesi previste dall’art. 8 del Testo Unico sulle Accise, l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. 60 CERRATO M., Spunti intorno alla struttura e ai soggetti passivi delle accise, in Rivista Dir. Trib., 1996, p. 225 e ss. 61 Per il riconoscimento della qualifica di operatore registrato occorre presentare istanza all'Ufficio Tecnico di Finanza, competente per territorio, nella quale devono essere contenute le indicazioni previste per il depositario autorizzato. All'operatore registrato viene rilasciato un codice di accisa con le modalità previste per il depositario autorizzato. L'operatore registrato è obbligato a prestare cauzione nella misura pari all'imposta gravante sulla quantità massima di prodotti che prevede di poter ricevere in regime sospensivo nell’arco di 48 ore; alla tenuta delle contabilità prescritte dalle disposizioni relative alle singole imposte; egli è comunque obbligato a tenere una registrazione delle singole partite ricevute in sospensione dell'imposta con riferimento ai documenti d'accompagnamento e con l'indicazione dei dati relativi al pagamento dell'imposta. Per ogni giornata lavorativa nella quale c'è stato ricevimento di merci in sospensione d'imposta, l'operatore registrato compila un prospetto riepilogativo delle partite ricevute in sospensione d'accisa, nonché del movimento d'imposta e delle relative garanzie. Sono assimilati agli operatori registrati anche gli utilizzatori di prodotti soggetti ad accisa negli usi esenti, previsti dalla normativa, ed in tal caso sono prescritti gli stessi adempimenti tranne il versamento dell’imposta. L'operatore registrato utilizzatore di prodotti soggetti ad accisa in usi esenti, redige almeno una volta l'anno: - l'inventario fisico delle materie prime e dei prodotti finiti; - il bilancio di materia, con la dimostrazione delle rese di lavorazione e dei parametri di impiego; - il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e di combustibile. I registri devono essere approntate dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'Ufficio tecnico di finanza. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e le giacenze finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. 2.2.3 Operatore non registrato L’operatore non registrato è la persona fisica o giuridica autorizzata, nell’esercizio della sua professione, ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato62. Se un operatore non chiede di essere registrato, può ricevere nell’esercizio della sua attività professionale e a titolo occasionale prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell’accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. La copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall’Ufficio Tecnico di Finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall’articolo 6, comma 3 per la circolazione del prodotto stesso63. 62 FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Padova, 2003, p. 619 e ss. La dichiarazione deve contenere: la denominazione della ditta, la sua sede, il recapito telefonico e di fax, il codice fiscale, la partita I.V.A. , le generalità di chi la rappresenta 63 L'operatore in questione è obbligato alla tenuta delle contabilità previste dalle disposizioni relative alle singole imposte. Egli deve, in ogni caso, tenere una registrazione delle partite ricevute in sospensione d’imposta con riferimento alla precitata dichiarazione preventiva ed al documento d’accompagnamento con l'indicazione, infine, dei dati relativi al pagamento dell'imposta dovuta. Lo stesso operatore è tenuto, inoltre, a comunicare all'U.T.F. competente, entro il termine previsto per il pagamento dell'accisa, l'avvenuta ricezione delle merci presentando gli esemplari 3 e 4 del relativo documento d’accompagnamento. 2.2.4 Rappresentante fiscale Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato dell’Unione europea, il depositario autorizzato mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato od operatore professionale di cui all’articolo 8 del T.U.A., agli adempimenti previsti dal regime circolazione intracomunitaria64. Il rappresentante fiscale deve in particolare: a) garantire il pagamento dell’accisa secondo le modalità vigenti, ferma restando la responsabilità dell’esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore; b) pagare l’accisa entro il giorno successivo l’arrivo delle merci ; c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi dei documenti d’accompagnamento della merce ed il luogo in cui la merce stessa è consegnata. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla Direzione regionale delle legalmente; il numero della licenza fiscale di cui sia eventualmente in possesso per lo svolgimento della sua attività; il comune, la via, il numero civico o la località in cui si trova il locale ove saranno ricevuta le merci; il nome del fornitore; la qualità e la quantità dei prodotti; gli estremi della cauzione prestata ed il suo ammontare; l'impegno a prestarsi a qualsiasi controllo teso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. 64 PADOVANI F., Le imposte di fabbricazione e di consumo, in RUSSO, Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Milano, 2002, p. 307 ss. Dogane, competente per territorio. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall’articolo 7, comma 1sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. La figura del rappresentante fiscale negli scambi intracomunitari di prodotti soggetti alla disciplina delle accise, è un istituto previsto dalla direttiva comunitaria n. 92/12/CEE del 25 febbraio 1992. Il compito del rappresentante fiscale è quello di provvedere agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria in nome e per conto del destinatario che non è titolare di codice d’accisa. La sua funzione, perciò, è di assumersi gli oneri verso l'Amministrazione finanziaria per conto di soggetti, diversi dal depositario autorizzato, che vogliano o debbano avvalersi del suo operato65. Il rappresentante fiscale è tenuto a prestare una cauzione secondo le stesse modalità previste per l'operatore registrato, ossia in base ai diritti d’accisa gravanti sulla quantità massima di prodotti che prevede di poter ricevere nell'arco di 48 ore. Al rappresentante fiscale è attribuito un codice d’accisa secondo le stesse modalità previste per i depositari fiscali e per gli operatori registrati. Il rappresentante fiscale deve intervenire nei casi in cui destinatario della merce sia un soggetto non abilitato a ricevere la stessa in sospensione d’accisa. Questo si verifica anche quando il destinatario sia un privato consumatore (caso delle cosiddette " vendite a distanza "). Si deve pertanto escludere che il rappresentante fiscale possa intervenire quando il destinatario della merce sia un depositario autorizzato: quest'ultimo, infatti, 65 In particolare, il rappresentante fiscale: è designato dal titolare del deposito fiscale mittente con un atto rientrante nel settore degli accordi commerciali e non è pertanto necessario che ne sia acquisita copia agli atti dell'Amministrazione, essendo sufficiente la comunicazione dei dati relativi agli speditori; agisce in nome e per conto del destinatario nazionale che non sia abilitato a ricevere prodotti in sospensione d’accisa; il rappresentante fiscale è, quindi, un sostituto d'imposta in quanto è responsabile verso l'Erario per il pagamento delle accise e dell'assolvimento delle formalità connesse, in luogo del destinatario finale della merce; è responsabile del movimento della merce nei confronti dell’Amministrazione finanziaria; ciò comporta, in particolare, l'obbligo di accertarsi che la merce corrisponda, per quantità e qualità, a quella dichiarata nel documento d’accompagnamento e nella certificazione di scarico che egli stesso sottoscriverà nella terza copia del Documento d’accompagnamento comunitario ai fini dell’appaiamento; deve adempiere le formalità previste per il documento d’accompagnamento comunitario e pagare i diritti d’accisa il giorno successivo a quello d’arrivo della fornitura. è già abilitato, in via permanente, a ricevere e a detenere prodotti circolanti in regime sospensivo ed è perciò direttamente responsabile verso l'Amministrazione finanziaria. I rappresentanti fiscali, prima delle operazioni di trasferimento intracomunitario, devono comunicare agli U.T.F. competenti i dati degli operatori comunitari che rappresentano, nonché, gli impianti destinatari presso i quali saranno effettivamente introdotte le merci; impostare una contabilità delle forniture ricevute, distintamente per soggetto rappresentato e per impianto destinatario; nei relativi registri devono essere evidenziate le singole partite ricevute in sospensione d'imposta con riferimento ai documenti d’accompagnamento e con l'indicazione dei dati relativi al pagamento dell'imposta stessa. Per quanto attiene l'adempimento delle formalità connesse allo scambio intracomunitario, il rappresentante fiscale figura come destinatario dal documento d’accompagnamento per merci in regime sospensivo emesso dal depositario mittente. Il rappresentante fiscale deve essere autorizzato dalla Direzione Regionale nel cui territorio svolge la propria attività essendo sempre il destinatario di merci viaggianti in cauzione d'imposta. La legge impone la solidarietà fra depositario e garanti, ovvero fra depositario e soggetto nei cui confronti si siano realizzati i presupposti di esigibilità (art. 2, co. 4, prima parte D.Lgs. 1995, n. 504). Ciò significa che se siano verificati ammanchi in corso di trasporto effettuato da un soggetto terzo rispetto al depositario, la solidarietà di configura fra quest'ultimo ed il trasportatore per la frazione mancante. Lo stesso vale fra depositario e soggetto che abbia irregolarmente immesso al consumo il prodotto. Quando il prodotto assoggettato provenga da importazione, allora il soggetto passivo è quello dell'obbligazione doganale (art. 2, co. 4, D.Lgs. 1995, n. 504). Il soggetto chiamato ad estinguere il debito d’imposta nei confronti dell’Erario non è mai il consumatore bensì il titolare del deposito fiscale nel quale avviene l’immissione in consumo. Il processo di applicazione di alcune accise termina con l’assolvimento dell’imposta da parte del depositario e l’effetto di traslazione economica del tributo sui consumatori finali risulta per il diritto irrilevante66. Fermo restando l’obbligazione del depositario, altre accise prevedono meccanismi tali di trasferimento giuridico dell’imposta stessa sui consumatori, ne è un esempio il riconoscimento del diritto di rivalsa nell’imposta di consumo dell’energia elettrica, un obbligo di rivalsa nel contributo di riciclaggio sul polietilene, oppure nella traslazione intrinseca dell’accisa sui tabacchi. È evidente che, nell’individuazione dei soggetti passivi dell’imposta, il legislatore ha espresso la volontà di stringere i controlli e le obbligazioni su coloro che intervengono nella catena di commercializzazione dei prodotti assoggettati ad accisa, dal momento che possono esser oggetto di verifica, a differenza del consumatore singolo, il quale assai facilmente potrebbe evadere l'imposta con la complicità indifferente dei venditori. 2.3 La capacità contributiva nelle accise La capacità contributiva è il principio secondo il quale tutti i cittadini devono contribuire alle spese pubbliche in base al loro reddito e indipendentemente dai servizi di cui beneficiano 67. Dai paragrafi precedenti emerge con chiarezza che soltanto i soggetti tassativamente indicati dalla normativa sulle accise sono gravati di obblighi e sono giuridicamente coinvolti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, e che il consumatore finale, dei beni sottoposti ad accisa, non ha rapporti con lo Stato ma solo con il proprio fornitore “soggetto accisa”. E’ difficile definire in breve chi siano i “soggetti passivi” di questa tipologia d’imposta e quale sia la capacità contributiva colpita dalle accise. Molta incertezza deriva da equivoci sulla parola “soggetto passivo” con la quale può intendersi l’obbligato nei confronti dell’erario come pure chi subisce l’onere economico del tributo. Il problema di chi sia quindi il “soggetto passivo” nel senso di “titolare della ricchezza colpita dall’imposta “ è più complesso e su di esso sono state fatte molte teorie. 66 Sull’irrilevanza giuridica della traslazione economica si veda Cass. Civ. 6 maggio 1982, n. 2833. 67 L’art. 53 della Costituzione Italiana dispone che “ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. La ratio giustificativa del tributo porta all’individuazione del produttore quale soggetto passivo dell’imposta, ciò è dimostrato anche dal fatto che il produttore, e non l’eventuale acquirente del prodotto destinato all’immissione in consumo, è titolare del diritto ad esercitare l’azione di restituzione68. Il presupposto delle accise è individuato nell’immissione in consumo che si traduce nell’assumere come capacità contributiva, colpita dal tributo, quella manifestata dal soggetto che immette in consumo i prodotti. Non si prospetta alcun elemento di patrimonialità essendo il fatto indice di capacità contributiva rappresentato o dalla produzione e immissione in consumo oppure dalla sola immissione in consumo69. Parte della dottrina considera la capacità contributiva come un mero riparto dei carichi pubblici70 per non ritenere le accise incostituzionali, assumendo il presupposto con rilevanza economico-sociale e non solo patrimoniale perché possa rispondere a principi di ragionevolezza71. Oltre a ciò l’incisione dei soggetti che immettono in consumo prodotti sottoposti ad accisa è giustificata dal fatto che i soggetti stessi possono trasferire sui consumatori l’onere del tributo72 conglobandolo nel prezzo del bene stesso. La traslazione del tributo al consumatore finale ha natura prettamente economica e “occulta” e si realizza, quindi, aumentando il corrispettivo dell’operazione dell’onere dell’accisa. Il legislatore non ha dato rilievo nella normativa sulle accise, diversamente da quanto previsto per l’IVA, al diritto di rivalsa lasciando intendere che, come previsto dall’art. 16 comma 3 del Testo unico sulle 68 MARESCA M., Le imposte di fabbricazione e le sovrimposte di confine rispetto ai diritti doganali: gli equivoci di una ricostruzione sistematica, in Riv. Dir. e Prat. Trib., 1984, 1100 e ss. 69 CERRATO M., Spunti intorno alla struttura e ai soggetti passivi delle accise, in Rivista Dir. Trib., 1996, p. 214 e ss. 70 Per riflessioni sulla funzione fiscale intesa come funzione di riparto dei carichi pubblici vedasi FEDELE A., Dovere tributario e garanzia economica e della proprietà nella Costituzione Italiana, in Riv. Dir. Trib., 1999, p. 971 e ss.; GALLO F., Ratio e struttura dell’Irap, in Rass. Trib. 1998, p. 627 e ss. 71 FEDELE A., Prime osservazioni in tema di Irap, in Riv. Dir. Trib., 1998, p. 456 e ss.; GALLO F., Imposta Regionale sulle attività produttive e il principio di capacità contributiva, in Giur. Comm., 2002, p. 133 e ss. 72 SCHIAVOLIN R., Accise, in Enciclopedia del Diritto, Milano, 2000, p. 27 e ss. accise73, se il soggetto passivo non evidenzia distintamente l’accisa da lui assolta nella fattura relativa alla cessione dei prodotti la traslazione non è palese74. Non si presenta nelle accise l’esigenza di prevedere la rivalsa giuridica non essendo funzionale né all’individuazione della capacità contributiva colpita dai tributi né ai fini della ricostruzione delle modalità di applicazione del tributo stesso75. Il Testo Unico, dando per scontato che il prezzo di cessione sia formato tenendo conto dell’accisa, attribuisce al cedente il diritto di scorporare, mediante, fatturazione, una quota del corrispettivo già fissato, imputandola a rivalsa del tributo, e in tal caso offre, con il privilegio, una maggiore garanzia di attuazione concreta della traslazione. Sotto il profilo della capacità contributiva, questa tutela giuridica dell’interesse del soggetto passivo all’effettiva traslazione dell’accisa indica che la ricchezza colpita dal prelievo fa capo non ai fabbricanti o agli importatori come tali, ma ai compratori di beni. Il meccanismo di prelievo non è neutrale per il soggetto passivo, non solo nell’ipotesi in cui l’esigibilità dell’accisa prescinde dalla cessione del prodotto, ma anche in caso di vendita , in quanto se non ci fosse il tributo la somma incassata corrispondente all’accisa si sarebbe risolta per lo stesso in un maggior profitto. Si sottolinea che se non ci fosse un’accisa gravante in egual misura su tutti i produttori probabilmente il prezzo dei prodotti sottoposti ad accisa sarebbe minore. Nonostante i soggetti passivi stornino all’Erario parte della loro forza contrattuale non si identifica all’ammontare dell’accisa in questo una cessazione di lucro pari tale da individuare una capacità contributiva colpita in entrambe le parti dello scambio. 73 Si riporta l’art. 16, comma 3, del Testo Unico sulle accise: “I crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa e hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall’art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all’ammontare dell’accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione”. 74 CIPOLLA G.M., Presupposto, funzione economica e soggetti passivi nelle cessione di oli minerali ad intermediari commerciali, Rass. Trib. n. 6, 2003, Roma, p. 1859 e ss. 75 MOSCHETTI F., Il principio della capacità contributiva, Cedam, Padova, 1973, 205-206, mette in luce come nelle imposte di fabbricazione “la legge pur non affermando espressamente un diritto di rivalsa, preordina il tributo alla tassazione dell’acquirente finale in modo implicito”. L’idoneità, quindi, dei soggetti passivi a subire l’applicazione dell’imposta non è giustificata dal mero possesso dei prodotti, né la cessione degli stessi, ma dalla possibilità di traslare l’accisa vendendoli. Ferma restando l’obbligazione del depositario nei confronti dell’Erario, alcune accise prevedono dei meccanismi idonei a trasferire giuridicamente l’imposta stessa sui consumatori finali, attraverso il riconoscimento di un diritto di rivalsa in capo al depositario (imposta di consumo sull’energia elettrica); oppure nell’individuazione della traslazione sul consumatore finale come necessaria e intrinseca alla struttura dell’accisa tabacchi e fiammiferi). Si verifica una scissione tra (accisa sui il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria (fabbricante e/o importatore) e il soggetto passivo del tributo al quale è riferibile l’indice di capacità contributiva colpito dal tributo medesimo76. I meccanismi di rivalsa, facoltativa o obbligatoria, attraverso i quali si trasferisce il peso dell’imposta da un soggetto all’altro, rivestono una fondamentale importanza nell’individuare l’indice di capacità contributiva colpita dal tributo, il relativo soggetto passivo e il tipo di imposta esaminata77. La rivalsa obbligatoria risulta maggiormente conforme al principio costituzionale di capacità contributiva poiché assicura pienamente il trasferimento del carico tributario in capo al soggetto che esprime effettivamente l’indice di forza economica colpito dall’imposta. La struttura assunta dalle accise dipende non soltanto dalla volontà del legislatore ma soprattutto da quella del soggetto passivo dell’obbligazione tributaria il quale dovrà decidere se esercitare o meno il diritto di rivalsa facendo cadere giuridicamente il peso del tributo sul consumatore finale78. Nei casi in cui la normativa sulle accise attribuisce ai soggetti passivi dell’imposta un diritto di rivalsa, il presupposto del tributo è sempre 76 Come sottolineato da FEDELE A., Diritto tributario e diritto civile nei rapporti interni tra i soggetti passivi del tributo, in Riv. Dir. Fin., 1969, p. 21. 77 La questione non riguarda esclusivamente il settore impositiva delle accise ma tutte quelle imposte nelle quali vi è scissione tra contribuente obbligato verso l’amministrazione Finanziaria e un altro nei cui confronti il primo ha la possibilità o l’obbligo di recuperare l’imposta assolta mediante rivalsa rispettivamente facoltativa o obbligatoria. Vedasi SALVINI L., Rivalsa, detrazione e capacità contributiva nell’imposta sul valore aggiunto, in Rivista Dir. Trib., 1993, p. 1305 e ss. e RANDAZZO F., La rivalsa nella disciplina dell’Ici, in Rivista Dir. Trib., 1995, p. 256 e ss. 78 CERRATO M., Spunti intorno alla struttura e ai soggetti passivi delle accise, in Rivista Dir. Trib., 1996, p. 227 e ss. l’immissione in consumo dei prodotti e in tale ottica il diritto di rivalsa rappresenta una garanzia ulteriore rispetto a quelle assicurate della libera contrattazione delle parti prevista dal legislatore a tutela della rivalsa economica79. Ora, a parte i casi in cui la traslazione dell’onere impositiva sul consumatore finale avviene in modo occulto80, l’espressa disciplina dell’istituto della rivalsa fa conoscere l’intenzione del legislatore di conferire alle accise un assetto tale per cui il tributo incida su di un determinato soggetto. La legge tributaria non ignora i movimenti di traslazione a cui dà luogo il tributo e spesso considera proprio quei movimenti per colpire categorie che per motivi di politica o finanza non si ritiene opportuno gravare direttamente81. Nella costruzione del sistema impositivo delle accise, il legislatore ha tenuto presente, pena l’illegittimità costituzionale del sistema stesso, la manifestazione di forza economica consistente nell’acquisto dei prodotti da parte dei consumatori finali e conseguentemente della capacità contributiva rivelata dagli stessi82. La struttura delle accise si è allontanata da quella delle altre imposte sui consumi in quanto avrebbe condotto all’individuazione dei soggetti passivi nei consumatori finali e il presupposto di applicazione del tributo in un’entità economica riferita a questi. Questo avrebbe portato un riflesso considerevole sul sistema di accertamento e riscossione delle accise il quale è stato incentrato sul controllo di pochi soggetti per poter risultare efficace e garantire un gettito costante all’Erario. 79 SALVINI L., Rivalsa nel diritto tributario, in Dig. disc. Priv-Sez. comm. Milano, 1996, p. 33 e ss. 80 La dottrina e la giurisprudenza hanno sempre ritenuto l’ipotesi di traslazione occulta dell’onere economico, collegato al prelievo tributario dal contribuente di diritto al contribuente di fatto, irrilevante sotto il profilo giuridico considerandola fondata esclusivamente su regole di mercato. Sul punto RUSSO, Manuale di diritto tributario, Parte Generale, Milano, 2002. 81 Vedasi VANONI, I soggetti del rapporto giuridico tributario, in Opere giuridiche, Milano, 1962, 123 e ss. 82 PADOVANI F., Le imposte di fabbricazione e di consumo, in RUSSO, Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Milano, 2002. CAPITOLO 3 LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA SOMMARIO: 3.1 Le formalità nella circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa - 3.1.1 Circolazione di prodotti in sospensione (soggetti ad accisa) - 3.1.2 Circolazione di prodotti ad accisa assolta (assoggettati) - 3.1.3 La circolazione dei prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa - 3.1.4 Importazione ed esportazione extracomunitarie di prodotti soggetti o assoggettati ad accisa - 3.1.5 Acquisti di privati non a scopo commerciale - 3.2 Deposito Fiscale - 3.2.1 Depositi fiscali di oli minerali - 3.2.2 Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche. 3.1 Le formalità nella circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa è accompagnata da una minuziosa serie di documenti e informazioni alle autorità fiscali 83 tali da assicurare tutti i controlli possibili, il pagamento delle accise e da garanzie per il loro pagamento (art. 7, co. 4 e art. 5 Dir. 92/12). Con D.M. 25.3.1996, n. 210 e con successivo D.M. 16.5.1997, n. 148, è stata regolamentata la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa e di quelli immessi in consumo ad accisa assolta, prevedendo l’obbligo, entro un termine stabilito, dell’adozione di documenti realizzati secondo modelli validi per tutti gli Stati membri. Premesso che lo svincolo dal regime sospensivo rende dovuta l’imposta, in quanto si risolve in un’immissione in consumo, si può ben comprendere che nel sistema delle accise, per stabilire se i prodotti siano stati oppure no svincolati da un regime sospensivo e se i prodotti estratti da un deposito fiscale siano stati effettivamente consegnati nel luogo designato (deposito fiscale o dogana di uscita) vi è la necessità dell’utilizzo di documenti di accompagnamento. Il regime di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa varia a seconda che si tratti di merci soggette84 o assoggettate ad accisa85. Davanti al legislatore comunitario si è posta l’esigenza, quindi, di far usufruire, al produttore o commerciante di prodotti sottoposti ad accisa, di 83 L’art.10, c. 2 D.Lgs. 504/96 dispone quanto previsto dall’ art. 19 della Direttiva “quadro” 92/12 “la circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l’osservanza delle modalità stabilite dai competenti organi comunitari” . 84 Prodotti estratti da un deposito fiscale che circolano nel territorio comunitario in regime di sospensione d’accisa, ovvero merci che non hanno assolto il debito d’imposta. 85 Prodotti già gravati dell’accisa che circolano nel territorio nazionale, in tal caso si parla di prodotti liberi o ad imposta assolta. regimi sospensivi del pagamento d’imposta per la lavorazione, detenzione e stoccaggio nonché del trasferimento del prodotto senza dover, prima ancora di averlo lavorato, venduto o destinato, anticipare all’Erario il pesante onere fiscale. Il problema è stato risolto istituendo i regimi di deposito fiscale e della circolazione con documenti comunitari. All’emmissione del documento corrisponde la garanzia dell’accisa sul prodotto movimentato, a cura del mittente, che può estendersi al trasportatore e al destinatario. L’appurazione della spedizione consente lo svincolo della garanzia impegnata. La procedura della circolazione si sviluppa tra soggetti qualificati (depositari, operatori e rappresentanti) e i riscontri effettuati dagli Uffici Tecnici di Finanza si esplicano solo successivamente e sulla documentazione. 3.1.1 Circolazione di prodotti in sospensione (soggetti ad accisa) L’art. 6 del Testo Unico sulle Accise prevede che la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa debba avvenire, come previsto dal regolamento CEE 2719/92, con la scorta del documento di accompagnamento (DAA Documento Amministrativo di Accompagnamento). Il Documento Amministrativo di Accompagnamento si compone di quattro esemplari86, recanti lo stesso numero identificativo, che devono essere precompilati con l’indicazione del depositario, del codice di deposito, una numerazione progressiva e bollati dall’ufficio tecnico di Finanza. L’art. 6 del Testo Unico prevede, inoltre, che ogni depositario è tenuto a fornire all’Amministrazione Finanziaria garanzia del pagamento dell’accisa gravante sui beni trasportati. Lo svincolo della garanzia è disposto solo se “è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario” e quindi solo se il deposito fiscale ricevente o la dogana di uscita abbia restituito allo speditore uno dei quattro esemplari di cui si compone il DAA87. 86 L’esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore; il n.2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario; il n. 3 scorta la merce fino a destino e il buon fine della spedizione e il n.4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all’autorità fiscale competente, per i controlli da effettuarsi sul luogo di destinazione. 87 CIPOLLA G.M., Presupposto, funzione economica e soggetti passivi nelle cessione di oli minerali, in Rassegna Tributaria n. 6/2003, Roma, p.1880 nota 49. Nel caso in cui prodotti La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti in sospensione d’imposta avviene in regime di deposito fiscale. Se i prodotti soggetti ad accisa in Italia e negli altri Stati della Comunità sono detenuti dal depositario fiscale, è logico che in tale ambito territoriale la circolazione dei prodotti in sospensione d’imposta sarà possibile solo tra depositari fiscali88 facendo ricorso ad un particolare sistema di circolazione con documento DAA e con garanzie specifiche che deve prestare il depositario fiscale89. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a verificare che il destinatario sia uno dei soggetti abiliati a ricevere il rpodotto in sospensione d’imposta90. 3.1.2 Circolazione di prodotti ad accisa assolta (assoggettati) La circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa è regolata dall’art. 10 del TUA, deve avvenire con la scorta del documento di accompagnamento (DAS - Documento di Accompagnamento Semplificato), come previsto dal regolamento CEE 3649/92. Il Documento Amministrativo Semplificato si compone di tre esemplari91, recanti lo stesso numero identificativo. Un soggetto non titolare di codice d’accisa potrebbe solo acquistare o ricevere prodotti già assoggettati ad accisa, dopo aver pagata l’imposta, sottoposti ad accisa siano esportati fuori del territorio comunitario la dogana di uscita dovrà restituire allo speditore l’esemplare n. 3 del DAA con l’attestazione di uscita materiale delle merci dal territorio comunitario come previsto dalla stessa Circolare n. 68 del 5 aprile 2000 del Ministero delle Finanze –Dipartimento delle Dogane. 88 Unica eccezione ammessa è che può essere destinatario (ma non mittente) di una spedizione di prodotto in sospensione d’imposta l’operatore professionale di cui all’art. 8 TUA, l’operatore professionale di cui all’art. 9 del Tua , le forze armate e le organizzazioni internazionali riconosciute vedasi FORTE E.P., La circolazione dei prodotti sottoposti alle accise, in FORTE E.P.,CERIONI F., PALACCHINO T., Il diritto tributario comunitario, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004, p. 775. 89 FORTE E.P., La circolazione dei prodotti sottoposti alle accise, in FORTE E.P.,CERIONI F., PALACCHINO T., Il diritto tributario comunitario, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004, p. 771 ss. 90 L’art. 15 bis della Dir. 92/12 obbligava l’istituzione di una banca dati elettronica dei depositari autorizzati e degli operatori registrati ai fini dell’accisa, nonché un registro dei luoghi autorizzati quali depositi fiscali. Dal 1997 è stato istituito l’archivio elettronico SEED (System for exchanga excise data) aggiornato con cadenza mensile e consultabile attraverso l’UTF competente dagli operatori. 91 L’esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore; il n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario e il n. 3 scorta la merce nei casi in cui debba procedersi all’appuramento di cui all’art. n.11, comma 2, e art.13, comma 3, del D.M. 25/03/1996, n. 210. unitamente al prezzo di acquisto del prodotto, al depositario all’atto di estrazione. Le merci libere ovvero ad imposta assolta possono essere acquistate presso i cosiddetti depositi liberi, cioè luoghi presso cui è possibile detenere prodotti già gravati di accisa. Tali prodotti viaggiano con documento di circolazione DAS negli spostamenti nello stato; ciò avviene anche negli scambi intracomunitari, dove è prevista, però, la prestazione di garanzia da parte del soggetto che effettua la fornitura o da parte del ricevente, a cautela delle ragioni dello Stao membro di destinazione. Secondo il principio della tassazione nello Stato di destinazione, l’accisa deve essere pagata nel luogo di effettiva immissione in consumo del prodotto; quindi è soggetto ad accisa nello Stato membro di destino il prodotto, che pur avendo assolto l’imposta nello Stato membro di origine, è oggetto di scambio intracomunitario. Il cedente, che ha assolto il debito d’imposta sul prodotto oggetto di scambio, avrà diritto di richiedere il rimborso dell’accisa esibendo con il documento DAS la prova dell’avvenuta uscita del prodotto dal territorio del proprio Stato92. 3.1.3 La circolazione dei prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3 4 e 5 del TUA e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo. Tali produttori sono, invece, tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamenti CEE n. 2238/93 della Commissione, del 26 Luglio 1993, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Relativamente alla circolazione dei prodotti vitivinicoli, occorre, in generale, tenere presente che sussistono due distinte discipline: quella fiscale mirante, da un lato, ad assicurare i controlli sul prodotto ai fini di un 92 FORTE E. P., La circolazione dei prodotti sottoposti alle accise, in FORTE E. P.,CERIONI F., PALACCHINO T., Il diritto tributario comunitario, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004, p. 771 ss. esatto accertamento dell'imposta, e dall'altro, quella agricola volta a consentire la verifica dell'origine, qualità e genuinità delle merci oggetto della spedizione. Tali normative sono strutturate in modo tale da rendere, in ogni caso, necessaria l'emissione di un documento di accompagnamento. Si sottolinea che, nel caso di merci sottoposte ad accisa, il documento di accompagnamento è rappresentato da quello fiscale il quale, se contiene tutte le indicazioni previste dalla normativa specifica, assorbe il documento vitivinicolo e soddisfa la duplice esigenza di tutela dell'erario e della qualità del prodotto. All’interno della circolazione intracomunitaria si rende necessario distinguere i grandi produttori dai piccoli produttori. Per quanto riguarda i grandi produttori, nelle spedizioni di vino sfuso (recipienti oltre 60 litri) si utilizzano i documenti DAA e DAS secondo la normativa prevista dal D.M. n. 210/1996 con delle specifiche eccezioni93. Per i piccoli produttori, non essendo prevista l'emissione del documento fiscale, si applica esclusivamente la disciplina contenuta nel D.M. n. 768, nel regolamento n. 22381/93 e nella circolare del Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 8 del 16/11/93. Nel territorio italiano, poiché l'aliquota di accisa sul vino è ancora zero, per i trasferimenti nazionali si applica esclusivamente la normativa agricola. 3.1.4 Importazione ed esportazione extracomunitarie di prodotti soggetti o assoggettati ad accisa Sorgendo l’obbligazione tributaria al momento della fabbricazione o dell’importazione dei prodotti sottoposti ad accisa, è evidente che il bene di provenienza extracomunitaria che arrivi alla dogana comunitaria è sempre soggetto ad accisa che andrà pagata nello Stato dove avverrà l’immissione in consumo. Può accedere che il prodotto arrivi al luogo di destinazione, dalla dogana frontaliera, avendo già assolto l’imposta in dogana stessa all’atto 93 La numerazione viene apposta sui documenti esclusivamente dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze ai sensi del D.M. 29/11/78, vedasi ASCANI O., RIZZARDI R., IVA comunitaria Commercio estero Accise, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001, p. 437 e ss. dello sdoganamento94. Secondo il Testo Unico della legge Doganale, infatti, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine o sovrimposta di consumo a favore dello Stato, quindi le accise e tutte le imposte sulla produzione e sui consumi, all’atto dell’importazione assumono la denominazione di diritti di confine e quindi sono riscossi in dogana. I prodotti d’importazione extracomunitaria sono sottoposti alle regole previste dalla normativa doganale che stabilisce le modalità di riscossione delle imposte gravanti e ne richiede le dovute garanzie. Per quanto il trasferimento di prodotti soggetti ad accisa fuori del territorio comunitario è prevista l’effettuazione dell’operazione di esportazione presso la dogana interna ove ha sede il deposito, cui segue la spedizione all’estero del prodotto da parte del depositario, accompagnato dal documento di circolazione DAA emesso dal depositario e dalla bolletta doganale di esportazione. Sarà cura della dogana di uscita del territorio comunitario appurare la spedizione e quindi che i prodotti abbiano lasciato la Comunità. In maniera analogo si procede per l’esportazione di prodotti assoggettati ad accisa con la differenza che il documento utilizzato e il DAS e la prestazione di garanzia presso l’UTF al fine di preservare le ragioni fiscali degli Stati membri attraversati dalla spedizione. 3.1.5 Acquisti di privati non a scopo commerciale L’acquisto da parte di privati di prodotti assoggettati ad accisa e immessi in consumo in altro Stato membro, per uso proprio e da questi trasportati, prevede il pagamento dell’imposta nello Stato membro in cui i beni vengono acquistati. In deroga a quanto previsto per gli acquisti per finalità commerciali, il legislatore comunitario, per queste situazioni, non ha disposto nessuna formalità relativamente a documenti di trasporto e garanzie richieste di norma dalla legge. Ha posto però dei limiti per la definizione di acquisto per uso proprio95 e sottolineando che l’eccedenza di detti quantitativi si intende 94 Tipica situazione in cui la dogana frontaliera è la dogana dello Stato membro in cui avverrà l’immissione in consumo del prodotto o il destinatario non sia un deposito fiscale. 95 L’art. 11 del TUA specifica i quantitativi di prodotti considerati acquistati per uso proprio, bevande spiritose: 10 litri; prodotti alcolici intermedi: 20 litri; vino: 90 litri di cui al massimo 60 di vino spumante; birra: 110 litri. Analogamente ha previsto dei limiti per gli oli minerali per finalità commerciali e in quanto tale vige l’obbligo di rispettare le formalità previste per legge (emissione del DAS e prestazione di garanzia). I frequenti casi di furto, distruzione e smarrimento dei documenti previsti dalle normative comunitarie e nazionali nei traffici commerciali ha posto l’esigenza di prevedere l’utilizzo di duplicati vista l’importanza cartolare della prova di regolarità delle spedizioni di prodotti soggetti ad accisa. Il verificarsi di dette situazioni all’interno del territorio nazionale comporta l’obbligo di denuncia alla Guardia di Finanza o alla Polizia più vicina territorialmente e il rilascio da parte dell’UTF del duplicato. Se ciò avviene in un altro Stato comunitario la procedura segue i canali della cooperazione amministrativa 96. 3.2 Il deposito fiscale Il legislatore nella redazione delle direttive comunitarie, per garantire l’adempimento dell’obbligazione tributaria, ha previsto dei controlli nei luoghi di fabbricazione e detenzione dei prodotti soggetti ad accisa. Detti controlli sarebbero stati assicurati da un regime di deposito subordinato ad autorizzazione delle autorità competenti97. Le attività relative alla fabbricazione, lavorazione e detenzione di prodotti soggetti ad accisa, allo stato sospensivo d'imposta, sono effettuate in regime di deposito fiscale98. L’art. 4 della Dir. 92/12 specifica che il deposito fiscale è “il luogo in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite dal depositario autorizzato, nell'esercizio della sua professione, in regime di sospensione dei diritti di accisa, merci soggette ad accisa, a determinate condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale in questione”. trasportati da privati, in quanto trasferiti in serbatoi normali di automezzi per l’uso diretto asservito al mezzo (si pensi al carburante e al lubrificante contenuto nell’autovettura che proviene da un altro Paese comunitario). 96 L’autorità dello Stato membro di destinazione verifica la corrispondenza della merce in spedizione sulla scorta del duplicato DAA trasmessole dall’autorità nazionale, l’UTF competente attiva la cooperazione attraverso gli uffici centrali dell’Agenzia, vedasi FORTE E.P., La circolazione dei prodotti sottoposti alle accise, in AA.VV., Il diritto tributario comunitario, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004, p. 779 e nota 20. 97 Vedasi preambolo della Direttiva CEE del 25/02/1992, n. 12. 98 E’ quanto previsto dall’art. 5 del TUA, vedasi ASCANI O., RIZZARDI R., IVA comunitaria Commercio estero Accise, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001, p. 437 e ss. L'istituzione del deposito fiscale è autorizzata dall'Amministrazione finanziaria ed è subordinata al rilascio di un'apposita licenza; inoltre, a ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa. Anche per l'attivazione e l'esercizio di attività soggette alle imposte sulla produzione e sui consumi ad accisa assolta, occorre munirsi di apposita licenza fiscale. Il rilascio della licenza di esercizio è subordinato all'osservanza di alcune disposizioni di carattere generale99; una volta realizzate con esito favorevole le disposizioni previste, in tutto o in parte secondo la tipologia di attività, l’Ufficio tecnico di finanza competente per territorio rilascia la suddetta licenza di esercizio. Le licenze fiscali di esercizio sono rilasciate prima dell’inizio dell’attività ed hanno validità illimitata. La licenza è revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto. 3.2.1 Depositi fiscali di oli minerali Si considerano stabilimenti di produzione di oli minerali quegli opifici nei quali si producono i prodotti di cui al all’art. 21, commi 1 e 2, del TUA e si effettuano i “trattamenti definiti” previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata100. Il comma 1 dell'art. 63 del TUA stabilisce che per i depositi di oli minerali e di gpl assoggettati può essere autorizzata la gestione in regime di deposito fiscale con la sola limitazione della capacità prevista per il rilascio della concessione ministeriale. Fra i depositi fiscali particolare rilievo hanno gli opifici dove si ottengono prodotti soggetti ad accisa. In tali opifici, l'introduzione delle materie prime e 99 Per ottenere la licenza fiscale è necessario effettuare la denuncia dell'attività all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio; essere verificati da parte dell'U.T.F., previo riscontro della regolarità amministrativa e della completezza della denuncia, allo scopo di riscontrare la corrispondenza tra gli elementi dichiarati e lo stato di fatto, nonché la corrispondenza di quest'ultimo alle prescrizioni fiscali; suggellamento, ove prescritto, nei limiti e secondo le procedure previste dalla normativa vigente, delle parti dell'impianto, la cui manomissione potrebbe essere pregiudizievole per l'azione di controllo della produzione o del prodotto custodito in regime sospensivo d'accisa; tenuta di scritture contabili, preventivamente vidimate dall'U.T.F.; altri particolari adempimenti, diversificati secondo il tipo di fabbrica o di deposito. 100 Così come recepito dall’art. 5 della Dir. CEE 19/10/1992 n. 81 relativa alla armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali. dei semilavorati è effettuata e contabilizzata senza alcuna preventiva autorizzazione, ma con delle modalità previste per legge101. L'esercizio di un deposito di oli minerali è soggetto quindi , ai fini fiscali, alle disposizioni di cui al TUA n. 504/95; in particolare, i titolari dei depositi di oli minerali assoggettati ad accisa, una volta ottenuto il decreto di concessione o di autorizzazione ed eseguito, con esito positivo, il collaudo degli impianti da parte dell'apposita commissione di collaudo nominata dall'organo concedente, prima di porre in esercizio il deposito, devono provvedere a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio, a munirsi dell'apposita licenza soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dal predetto Ufficio e a tenere il prescritto registro di carico e scarico. Appare evidente che, nel caso degli oli minerali, se pure il regime della concessione è sganciato dalla fiscalità dei prodotti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite degli UTF, già in fase istruttoria provvede a dettare le prescrizioni tecniche (parere di conformità) relativamente agli aspetti fiscali connessi con la realizzazione o l’ampliamento degli impianti, sia in relazione ai prodotti trattati, sia per disporre delle apparecchiature di controllo ritenute necessarie per la salvaguardia degli interessi erariali e per l’accertamento dei prodotti stessi. Ciò ha lo scopo di evitare che la realizzazione degli impianti, pur essendo conforme al decreto di concessione, non sia adeguata alla sicurezza fiscale. Nell'art. 23, comma 3, del T.U. sulle accise è, inoltre, stabilito il divieto di detenere nei recinti dei depositi fiscali prodotti petroliferi ad imposta assolta; tale divieto si riferisce esclusivamente ai prodotti assoggettati ad accisa, oggetto di commercializzazione, e non investe, invece, quei prodotti 101 Il legislatore non ha omesso di specificare le modalità operative di tali opifici, devono infatti seguire le seguenti norme: le operazioni di introduzione nelle raffinerie, di prodotti destinati a subire una lavorazione, sono effettuate dal depositario autorizzato previa comunicazione all'Ufficio finanziario degli elementi relativi a ciascuna operazione (qualità e quantità del prodotto in arrivo, serbatoi e linee utilizzati per la ricezione, tipo di lavorazione). Ultimata l'operazione di introduzione, i prodotti sono presentati dall’esercente all'accertamento da parte del personale dell'ufficio finanziario che provvede alla redazione di apposito verbale mediante il quale è assunto fiscalmente in carico il prodotto stesso;l'accertamento degli oli minerali di importazione introdotti in raffineria, eseguito dall'Ufficio finanziario di fabbrica, è valido anche ai fini doganali ed i dati relativi sono comunicati alla competente Dogana per i successivi adempimenti; i prodotti finiti sono introdotti con la scorta dei prescritti documenti di accompagnamento e sono presi in carico direttamente dall'esercente, previa comunicazione all'ufficio finanziario. destinati ad usi diversi dai commerciali (privati o industriali) utilizzati per assicurare l'esercizio degli impianti e, quindi, per usi funzionali agli impianti medesimi e non comprende quei prodotti sui quali sia stata assolta l'imposta di consumo prevista dall'art. 62 del TUA. Diverso da deposito fiscale di oli minerali è l’impianto per la distribuzione di carburanti, la cui definizione è individuata dall'art. 2 del D.P.R. 27/10/1971, n. 1269, che individua tale fattispecie "nell'unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti, per uso auto-trazione, con le relative apparecchiature ed accessori". Tale definizione, opportunamente estesa dalla vigente normativa a tutte le tipologie ed agli usi della specie, non comprende gli impianti privi di qualsiasi sistema di quantificazione dell'erogato, in litri o altre unità di misura, e della sua valorizzazione economica ( euro corrispondenti) in tempo reale. Pertanto, è da escludersi che possa considerarsi deposito, e quindi con finalità di stoccaggio per la successiva commercializzazione all’ingrosso, l'impianto destinato alla mera raccolta del quantitativo di carburante necessario per garantire in via continuativa e diretta l'esercizio dell'attività di "erogazione" di prodotti petroliferi destinati alla trazione. Al fine della sicurezza e della incolumità pubblica i depositi sono soggetti alle norme del D.M. 31/7/1934 (recinzioni, bacini di contenimento dei serbatoi, passaggi, impianti di segnalazione e di allarme, vigilanza, ecc. ). La differenza certa tra depositi di oli minerali e impianti di distribuzione di carburanti è dunque rilevante per il differente regime giuridico che la distinzione stessa comporta sia in termini di attribuzione di competenze amministrative (Agenzia Dogane o Comuni), sia di contrattualistica conseguente (locazione per i depositi, comodato per i distributori)102. Tali criteri di identificazione evidenziano il carattere strumentale dell'aspetto tributario che si traduce nell'adozione vincolante di prescrizioni fiscali concernenti l'idoneità tecnico-fiscale dei medesimi impianti all'atto della loro istituzione (parere tecnico-fiscale, verifica tecnica di primo impianto, ecc.) e gli aspetti amministrativo-contabili per l'esercizio degli stessi (licenza, registri, verifiche tecniche suppletive, ecc..). 102 ASCANI O., RIZZARDI R., IVA comunitaria Commercio estero Accise, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001 3.2.2 Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche Il regime del deposito fiscale di alcole e bevande alcoliche è consentito solo agli impianti suddivisi per singola categoria di questo settore 103. Il fabbricante può utilizzare i prodotti finiti avuti in consegna per l'ottenimento di altri prodotti (es. liquori), quando ciò non comporta modifica del debito d'imposta; per tale impiego si applicano i cali di trasformazione stabiliti, mediante esperimenti, dall'Amministrazione finanziaria. In analogia a quanto previsto per gli oli minerali, nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, mense aziendali o ad altri consumi privati, stabiliti per quantità e qualità dal competente Ufficio tecnico di finanza, previo esame di congruità dei quantitativi dichiarati dall’esercente. Gli esercenti impianti e depositi obbligati alla denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. 103 L’art. 28 del TUA prevede che nel settore dell’alcole etilico sia consentito il regime di deposito fiscale agli stabilimenti di produzione; agli opifici di rettificazione e di trasformazione di prodotti soggetti ad accisa; agli opifici di condizionamento dei prodotti alcolici soggetti ad accisa; ai depositi doganali di proprietà privata, autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa; ai magazzini degli stabilimenti e degli opifici di cui ai precedenti numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti; ai magazzini dei commercianti all’ingrosso dei prodotti soggetti ad accisa; ai magazzini di invecchiamento e ai depositi che effettuano esclusivamente movimentazioni intracomunitarie. Per il settore dei prodotti alcolici intermedi (vermouth, marsala, ecc.): agli stabilimenti di produzione; agli impianti di condizionamento; ai magazzini all'ingrosso dei prodotti, sia sfusi, sia imbottigliati e contrassegnati, purché collocati, dal punto di vista commerciale, a monte della rete di distribuzione al dettaglio; ai depositi che effettuano esclusivamente movimentazioni intracomunitarie. Per quanto riguarda il settore della birra è previsto il regime di deposito fiscale: alle fabbriche; agli opifici di condizionamento; ai depositi polmone delle fabbriche e degli opifici di condizionamento ubicati fuori dagli impianti; ai magazzini all'ingrosso di birra condizionata, purché collocati, dal punto di vista commerciale, a monte della rete di distribuzione al dettaglio e ai depositi che effettuano movimentazioni intracomunitarie. Nel settore del vino e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra le cantine con potenzialità media superiore a 1.000 Hl/anno di vino, gli stabilimenti di produzione di bevande alcoliche fermentate, gli impianti di condizionamento o depositi, che effettuano esclusivamente movimentazioni intracomunitarie possono operare in regime di deposito fiscale. Alcuni esercenti104 sono esclusi dall’obbligo della denuncia e di tenuta del registro, se gestori di vendita al minuto di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Negli stabilimenti di produzione di alcole etilico e di prodotti alcolici intermedi, l'estrazione di ogni singola partita di prodotto finito, puro o denaturato, deve essere comunicata preventivamente all'Ufficio finanziario di fabbrica che deve verificare la corretta liquidazione del debito d'imposta, determinata quantitativamente con gli strumenti di misura previsti dalle vigenti disposizioni. 104 I depositari di alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto. muniti di contrassegno di Stato; alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri; aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita; profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5.000 litri; birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie; vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcoolmetrico non superiore a 11 per cento in volume. CAPITOLO 4 IL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DELLE ACCISE Sommario: 4.1 Il sistema di contabilizzazione - 4.1.1 La liquidazione dell’accisa – 4.1.2 Il controllo dell’imposta e l’avviso di pagamento - 4.1.3 Il versamento delle accise 4.1 Il sistema di contabilizzazione Le accise sono vere e proprie imposte indirette sui consumi, anche se applicate, per semplicità, in capo al produttore o all’importatore; coesistono e, spesso, si cumulano con l’imposizione generale sui consumi, rappresentata dall’IVA, perché incorporate nel costo del prodotto e il loro variare opera come variazione di costo105. La disciplina generale non si sofferma sull’imponibile e sulle aliquote per la determinazione dell’imposta dovuta, limitandosi a darne una definizione generica, in quanto sono le norme sui singoli tributi a specificarne le modalità di liquidazione. Minuziosa, infatti, si rivela la disciplina sull’applicazione delle accise su ogni singolo tributo per l’esigenza di controllare lo svolgimento di tutte le fasi della produzione e della distribuzione in modo da evitare l’immissione in consumo di prodotti in evasione d’imposta, ciò spega anche la serie di doveri dei soggetti passivi, di limiti alla loro attività nonché i poteri di vigilanza dell’Amministrazione Finanziaria106. Ai sensi dell’art. 3 del TUA approvato con il D.lgs. 26/10/1995, n. 504, i prodotti da sottoporre ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità e la loro classificazione è quella stabilita dalla tariffa doganale dell’Unione Europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). La base imponibile è data, quindi, dalla quantità del prodotto, la qualità serve solo ad identificare la voce della nomenclatura combinata idonea a individuare l'aliquota che può essere fissa o proporzionale, immessa al consumo. 105 106 FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Parte Generale, Padova, 2003, p. 361 e ss. SCHIAVOLIN R., Accise, in Enciclopedia del Diritto, Milano, 2000,p. 28 ss. La quantità dei vari prodotti è determinata con diverse unità di misura: a peso (chilogrammo, tonnellata) o volumetrica (litro, ettolitro, metro cubo) o di potenza (kW) o di percentuale del titolo alcolometrico (% sull'unità volumetrica)107. La quantità viene moltiplicata per l'aliquota determinando la misura dell'accisa. La differenza tra le diverse unità di misura è fondamentale, dato che le varie unità di misura non possono essere scambiate, in quanto sono stabilite in rapporto alle qualità fisico-chimiche dei prodotti sottoposti a tale tipologia d’imposta. Per chiarire tale definizione si introduce un esempio. La benzina è un prodotto fortemente sensibile alla temperatura ed alla pressione barometrica: a freddo la quantità in peso è maggiore che a caldo, a parità di quantità volumetrica. Lo stesso rapporto esiste fra bassa ed alta pressione barometrica. Non a caso la misurazione deve avvenire alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale del luogo di rilevamento (art. 21, co. 7 D.Lgs. 1995, n. 504), così da disporre di dati comparabili. 4.1.1 La liquidazione dell’accisa Ai sensi dell’art. 3 comma 3 , D. Lgs. 504/1995 la liquidazione dell’imposta si effettua applicando alla quantità del prodotto, costituente la base imponibile, l’aliquota vigente alla data di immissione in consumo. Le accise (A) si sommano al costo del prodotto colpito (C), contribuendo ad aumentarne il prezzo al consumo (P): C + A + IVA = P A = Imponibile Accertato * Aliquota di accisa IVA = (C + A) * %IVA L’aliquota applicabile ai prodotti deve essere quella vigente al momento dell’immissione iin consumo e non, se diversa, quella in vigore al momento 107 Misurata con riferimento al peso per oli combustibili, gpl; al volume per benzina, gasolio e metano, a certe temperature e gradazioni per alcole e alcolici, a Kilowattora per l’energia elettrica. Per i tabacchi lavorati l’imposta di consumo è determinata in percentuale sul prezzo. della fabbricazione108. L’art. 3, comma 3, del TUA prevede che “la liquidazione dell’imposta sia effettua applicando alla quantità di prodotto l’aliquota d’imposta vigente al momento dell’immissione in consumo”109. Nella successiva tabella è riportato un esempio pratico della liquidazione dell’accisa e del prezzo applicato al consumatore finale di alcuni prodotti sottoposti a tale imposta. Prezzi medi all’8 marzo 2004. Dati in €/1.000 litri Destinazione dei prodotti petroliferi Al netto Accisa IVA Al consumo imposte Carburanti Benzina senza Pb 344,51 558,64 180,63 1.083,78 Gasolio auto 336,40 403,21 147,92 887,53 Gpl auto 291,55 156,62 89,63 537,80 308,67 403,21 142,37 854,25 Combustibili Gasolio riscaldamento In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l’abbuono d’imposta quando il soggetto obbligato 108 Aliquote di accisa di alcuni prodotti (aggiornate all’8 marzo 2004) BENZINA Per 1.000 litri € 558,64000 € 0,4295400/lt GASOLIO Per 1.000 litri € 403,21391 € 0,40321391/lt PETROLIO Per 1.000litri € 337,49064 € 0,33749064/lt OLI LUBRIFICANTI Per 1.000 chili € 650,74 € 0,65074/kg BITUMI DI PETROLIO Per 1.000 chili € 30,99 € 0,03099/kg BITUME EMOLSIONATO Per 1.000 chili € 2,05705 € 0,00205705/kg COKE DI PETROLIO Per 1.000 chili € 3,52430 € 0,00352430/kg CARBONE IMPIEGATO in IMPIANTI DI COMBUSTIONE Per 1.000 chili € 2,62567 € 0,00262567/kg Alcole etilico Per 100 litri anidri € 730,87 € 7,3087/lta Birra Per 100 litri e per grado Plato € 1,59 € 0,0159/lt Vino € Bevande fermentate € 0 109 0 G.M. CIPOLLA, Presupposto, funzione e economica e soggetti passivi delle accise nelle cessioni di oli minerali, in Rassegna Tributaria n. 6/2003 provi che detta perdita o distruzione dei prodotti sia avvenuto per caso fortuito o forza maggiore. Vi sono casi in cui lo stesso Testo unico sulle accise prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta in relazione ai singoli prodotti sottoposti ad accisa o in base al soggetto destinatario del bene110. L’imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari. Per i prodotti d’importazione l’accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Alle scadenze previste, i soggetti obbligati trasmettono agli UTF la dichiarazione di immissione in consumo dei prodotti movimentati nel periodo in riferimento contenente anche gli estremi dei versamenti effettuati. Per ogni soggetto tenuto a versare le accise è aperto un conto, presso l’UTF territorialmente competente, identificato dal codice ditta. Gli UTF tengono, per ogni conto, una contabilità distintamente per prodotto e per aliquota di imposta e provvedono a controllare la correttezza delle documentazione ricevuta, ad emettere avvisi di pagamento per il recupero dei tributi non versati, con i relativi interessi e l’indennità di mora, ad applicare le sanzioni previste e a verificare la giusta imputazione dei versamenti effettuati. La liquidazione è definita come un tipo di controllo formale, in quanto arresta il suo ambito di indagine ad elementi superficiali delle stesse dichiarazioni, ed in particolare ad errori o irregolarità desumibili direttamente dai dati dichiarati o dall’incrocio dei dati dichiarati con quelli emergenti da documenti allegati alle dichiarazioni stesse. 110 Sono previste esenzioni in ipotesi particolari quali: il consumo di birra, vino e altre bevande prodotti da privato e consumati dalla stesso produttore, dai sui familiari e dai suoi ospiti, a condizione che questi prodotti non formino oggetti alcuna attività di vendita (vedasi artt. 34, 36 e 38 del D.Lgs. 504/1995). Per quanto concerne i destinatari l’art. 17 del Testo Unico dispone l’esenzione dal pagamento quando i prodotti siano destinati ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche e consolari, ad organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di dette organizzazioni, alle forze armate, ad essere consumate in un accordo stipulato con i Paesi terzi. La gestione del conto o tenuta del conto (contabilità) si effettua mediante la registrazione delle somme risultanti dai documenti in base ai quali è accertato un debito o un credito (dichiarazioni di immissioni in consumo liquidate), della scadenza entro cui è dovuto il versamento di imposta, di qualsiasi altro documento idoneo a dare scarico dell’imposta111. 4.1.2 Il controllo dell’imposta e l’avviso di pagamento Il controllo delle accise effettuato dagli uffici Tecnici di Finanza mira a quantificare il debito di imposta di una quantità (massa o volume) di prodotto ed è costituito da due elementi distinti e concomitanti: • l’accertamento qualitativo, teso a stabilire la classifica del prodotto e di conseguenza l’aliquota di accisa da applicare; • l’accertamento quantitativo, finalizzato a definire la quantità (il peso o il volume) della merce e l’imponibile. Nel settore delle accise l’accertamento dell’imponibile avviene di norma con l’impiego di misuratori meccanici (volumetrici o ponderali); tale metodo di accertamento quantitativo viene detto “metodo inquisitivo” (altri metodi generali di accertamento dell’imponibile sono l’ autodenuncia ed il metodo indiziario). Ai fini della successiva liquidazione dell’accisa e dei relativi adempimenti sono necessari gli accertamenti all’atto della importazione; all’atto della introduzione nelle fabbriche e nei depositi; alla produzione; alla estrazione; di giacenza. Esaurita la fase dell’accertamento si fa luogo alla liquidazione dell’accisa, che si concretizza nell’attribuzione a ciascuna partita di prodotto dell’aliquota d’imposta vigente alla data di immissione in consumo. Attualmente la liquidazione non prevede la fase della riscossione dell’imposta; infatti, gli Uffici Tecnici di Finanza sono incaricati solo dell’accertamento e della liquidazione del tributo, il quale deve essere versato 111 ASCANI O., RIZZARDI R., IVA comunitaria Commercio estero Accise, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001. direttamente presso le Tesorerie Provinciali di Stato sui relativi capitoli di entrata. Con l’atto di accertamento, dunque, viene determinato anche il debito di imposta che è sorto con la produzione di una corrispondente quantità di merce, debito che segue il prodotto nel tempo e nello spazio, fino alla sua estinzione (immissione in consumo del prodotto). Le somme dovute sono riscosse a mezzo ruolo, previa spedizione da parte degli uffici di un “avviso di pagamento”. La funzione di imposizione e liquidazione pagamento112, della maggiore imposta è svolta da questi avvisi di imposizione che risulterà spesso da atti precedenti, quali i processi verbali di constatazione delle violazioni113 o provvedimenti con i quali sono risolte le controversie delle merci in base alle regole sulle controversie doganali. Spesso le violazioni in materia di imposte di fabbricazione configurano degli illeciti penali, in tali casi l’azione penale determina la sospensione dell’attività impositiva e della decorrenza del termine di prescrizione. L’azione di imposizione si prescrive entro i cinque anni dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito o dalla data di verbale di accertamento o della sentenza definitiva114. 4.1.3 Il versamento delle accise Il pagamento dell’accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello della immissione in consumo (L. n. 418/2001). In caso di ritardo si applica l’indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita 112 E’ riferita agli avvisi di pagamento la necessità di motivazione in forza dei principi generali relativi agli atti impositivi vedasi RUSSO P. , Manuale di diritto tributario, Milano, 2002, p. 296 e p. 314 . 113 Processi verbali di constatazione redatti sia dai funzionari dell’Ufficio tecnico di Finanza che dalla Guardia di Finanza. 114 FIORENZA S., Fabbricazione (imposte di), in Dig. Disc. Priv. Sez. comm., vol. V, Torino, p. 313 e ss. l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta. Le norme di contabilità generale dello stato (artt. 44 e seguenti del R.D. 18.11 1923 n. 2440 e art. 189 del R.D. 23.5 1924 n. 827) prescrivono che i versamenti debbano essere eseguiti prontamente e, comunque, entro i termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti115. I versamenti relativi ai capitoli di entrata possono essere effettuati, oltre che con quietanza, anche con conto corrente postale intestato alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato e con l’F24116; di tale possibilità deve essere resa edotta l’utenza mediante apposita dicitura su ogni invito a pagamento, sui quali devono anche essere indicati: • il motivo del debito • tutti gli importi in euro. • Il termine di scadenza per effettuare il versamento • l’indennità di mora [(2% o 6%) * imposta dovuta da recuperare] e gli interessi legali dovuti giornalmente in caso di pagamento oltre i termini fissati determinata da [(tasso annuo)/365) * imposta dovuta da recuperare] = Euro/giorno 115 La tabella riassume le scadenze dei versamenti, è aggiornata ai sensi dell’art. 8.bis della Legge 30/11/2001, n. 418 di conversione, con modificazioni, del D.L. 1/10/2001 n. 356. Soggetto passivo Settore d’imposta Termine di pagamento Nel giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo Alcole e bevande alcoliche Nel giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo Oli lubrificanti Entro il mese successivo a quello di Depositari autorizzati immissione in consumo Energia elettrica Rate di acconto mensili entro il giorno 16 del mese (*) Metano Rate di acconto mensili entro la fine del mese (*) Emissioni inquinanti SO2/NOx Rate di acconto trimestrali Operatori professionali Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo delle merci. registrati e non Rappresentante fiscale Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo delle merci. Oli minerali (*) Eventuale conguaglio entro il mese di febbraio dell’anno successivo 116 MORINA T., Accise, pronto il nuovo F24, Il Sole 24 Ore, 29 Ottobre 2004. CAPITOLO 5 GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA SOMMARIO: 5. 1 Le attività degli Uffici Tecnici di Finanza (UTF) - 5.1.1 La verifica tecnicoamministrativa - 5.1.2 Il sopralluogo tecnico - 5.1.3 La licenza fiscale di esercizio -5.1.4 L’impiego di strumenti di misura ai fini fiscali- 5.1.5 Controllo formale (Liquidazione) dell’imposta da parte dell’UTF - 5.1.6 Accertamento delle violazioni 5.1 Le attività degli Uffici Tecnici di Finanza (UTF) "Agli uffici tecnici di finanza sono demandati, in applicazione delle norme legislative e regolamentari, compiti di accertamento, di ispezione, di controllo e di espletamento delle connesse formalità concernenti l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi”. Gli uffici tecnici di finanza provvedono ai servizi di accertamento tributario, amministrativi-contabili e tecnico-fiscali stabiliti dalle leggi nonché a tutti quei compiti che sono loro devoluti da leggi speciali; sono gli organi cui sono demandati i compiti di consulenza tecnica, di collaudo e di controllo tecnico rilevanti ai fini dell'attività tributaria, nonché i collaudi ed i pareri di congruità nell'acquisizione di beni e servizi per gli uffici aventi sede nel territorio di competenza117. 117 Vedasi S. CAPOLUPO e U. SIRICO, Accertamento, potere, violazioni e sanzioni,in il Fisco n. 36/99 p. 11820. Compiti degli uffici Tecnici di Finanza sono: verificare e controllare gli impianti attraverso i quali si producono, si trasformano, si detengono, si commercializzano e s’impiegano i prodotti soggetti ad accisa (prodotti petroliferi, alcole e bevande alcoliche, energia elettrica, metano, ecc.). Il controllo si esplica in una fase preliminare di verifica dell'assetto tecnico-fiscale degli impianti e delle apparecchiature di movimentazione e di misura delle materie prime e dei prodotti finiti; mentre le operazioni d’accertamento delle produzioni industriali sono svolte attraverso la presenza in fabbrica, permanente o saltuaria, d’alcune unità operative; controllano la circolazione di prodotti in sospensione di accisa per i quali gli UTF si avvalgono della cooperazione amministrativa fornita dalle strutture fiscali degli altri Paesi membri; vigilare, mediante scambio di informazioni sui luoghi e sugli operatori rilevanti ai fini del commercio intracomunitario, attraverso la creazione di una banca dati, a livello nazionale ed europeo (programma SEED - System Exchange Excise Data); controllare la destinazione dei prodotti ammessi all'esenzione o alla riduzione di accisa con interventi presso numerosi settori imprenditoriali nei campi dell'industria chimica, petrolchimica, meccanica, elettrica, alimentare, cosmetica, nonché nei settori dell'agricoltura, della pesca e dei trasporti; sorvegliare la produzione, il commercio e l'impiego di determinati oli minerali non tassati, cosiddetti sensibili, che possono essere utilizzati come succedanei degli oli minerali (benzolo, toluolo, xilolo, ragia minerale, solventi ed altri); sorvegliare, per la tutela della salute di tutti, la produzione e i consumi di metanolo e degli alcoli superiori; controllare i grandi impianti di combustione attraverso i quali si producono emissioni inquinanti; controllano la distillazione agevolata di vino e sottoprodotti della vinificazione per conto del Ministero delle Politiche Agricole; svolgere attività d’istruttoria e collaudo per l'installazione e l'esercizio d’impianti petroliferi e Il compito degli UTF è, pertanto, quella di assicurare, nel rispetto delle norme, il gettito delle imposte sulla produzione e sui consumi al minor costo di riscossione ed in un'ottica di servizio. Tale funzione si svolge prima, durante e dopo il processo di produzione dei beni sottoposti ad imposta con un'azione vasta e complessa sia sotto il profilo normativo sia per quanto concerne le realizzazioni procedurali, e si concreta in una serie di atti di vigilanza, di accertamento e di controlli tecnico-amministrativi che possono essere: di prevenzione, come la preliminare verifica delle fabbriche o degli stabilimenti e degli opifici industriali; di gestione, come l'accertamento delle quantità e della qualità dei prodotti soggetti e la liquidazione e la contabilizzazione delle relative imposte; di repressione, come l'accertamento delle violazioni nel settore delle accise. 5.1.1 La verifica tecnico-amministrativa La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo, sono effettuate in regime di deposito fiscale, autorizzato dall'Amministrazione Finanziaria e subordinato al rilascio di una licenza fiscale di esercizio. Per l’esercizio di un opificio di prodotti soggetti al regime delle accise vi sono, dunque, specifici adempimenti da assolvere proprio in virtù degli interessi fiscali da tutelare; in particolare, dovrà essere richiesta la licenza fiscale di esercizio presentando apposita istanza con allegata la denuncia di attivazione dell’opificio. di depositi di oli minerali, che in Italia sono soggetti al regime di concessione; controllare e collaudare i registratori di cassa per conto degli Uffici delle Entrate; svolgere attività di sorveglianza per l'applicazione di sovrapprezzi gestiti da altri ministeri; effettuare stime tecniche e collaudi per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell’Agenzia delle dogane; effettuare accertamenti tecnici presso soggetti che svolgono attività di produzione di beni e servizi anche per fini diversi da quelli fiscali. La presentazione degli atti tecnici costituisce il punto di partenza dell’attività di una fabbrica. 5.1.2 Il sopralluogo tecnico Accertato che non sussistono i motivi di diniego di cui all'articolo 23, comma 5, del Testo Unico sulle Accise , l’Amministrazione Finanziaria procede alla verifica tecnica degli impianti, sulla base dell'istanza e della relativa denuncia tecnica, per accertare la conformità degli elementi in essa contenuti rispetto allo stato reale dello stabilimento, in relazione alla disposizione e destinazione delle aree, alla costituzione e potenzialità degli impianti, alla sussistenza dei necessari requisiti di carattere tecnico e fiscale. La verifica tecnica è finalizzata a identificare gli impianti, i serbatoi, le apparecchiature e gli strumenti installati da sottoporre a vigilanza del personale finanziario, controllare la taratura dei serbatoi e degli strumenti da utilizzare per la determinazione quantitativa delle materie trattate ed ottenute; esaminare i diagrammi dei flussi di materia e individuare le modalità di produzione, di prelievo e di impiego di ogni tipo di energia; controllare il regolare funzionamento degli eventuali sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati, rilevanti ai fini fiscali; individuare i locali e le attrezzature necessarie per l'espletamento della vigilanza e prescrivere, secondo le disposizioni impartite dall’Agenzia delle Dogane, le misure necessarie e l'adozione di strumenti tecnici, ivi compresi gli apparecchi di misura, idonei a garantire la tutela degli interessi erariali, verificandone la successiva installazione118. Durante la verifica tecnica, possono essere eseguiti esperimenti di lavorazione e prove di collaudo degli apparecchi e dei sistemi anche per accertarne la loro funzionalità; viene, inoltre, effettuato il suggellamento degli impianti, ove ritenuto necessario per la tutela degli interessi erariali. In particolare, in sede di verifica, le cautele fiscali da adottare devono essere finalizzate sia al successivo riscontro della movimentazione delle 118 ASCANI O., RIZZARDI R., IVA comunitaria Commercio estero Accise, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001. merci, sia alla razionale sistemazione all’interno degli impianti e delle attrezzature. In sede di verifica saranno dettate tutte le prescrizioni ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali. Nel caso dei depositi di oli minerali il sopralluogo tecnico (verifica), effettuato sempre ad opera ultimata, è integrativo del collaudo interministeriale, in quanto permette di esaminare dettagli di sicurezza fiscale che esorbitano dalla competenza della Commissione di collaudo che investe, invece, la sola funzionalità degli impianti. 5.1.3 La licenza fiscale di esercizio Effettuata con esito positivo la verifica tecnica, constatata l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite e la prestazione della cauzione dovuta, o l'avvenuta concessione dell'esonero, viene rilasciata la licenza di esercizio di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unico, dopo il pagamento del diritto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera a) e b) del testo unico medesimo. La licenza viene rilascita dall’UTF al titolare dell’atto di concessione (o di autorizzazione); al locatario, se in tale veste autorizzato dall’organo concedente, al comodatario della stazione di servizio o dell’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti nel caso in cui gli impianti siano stati ceduti, dal concessionario, in comodato a terzi. La licenza abilita all'esercizio per il solo aspetto fiscale, restando ferma l'esclusiva responsabilità del depositario autorizzato, qualora svolga l'attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie119. 5.1.4 Impiego di strumenti di misura ai fini fiscali Nell’ambito della generale attività d’accertamento, controllo e vigilanza, esercitata dagli Uffici Tecnici di Finanza (U.T.F.), in considerazione della molteplicità dei compiti istituzionali, della varietà dei prodotti assoggettati ad 119 SCHIAVOLIN R., Accise, in Enciclopedia del Diritto, Milano, 2000. imposta, della diversa tipologia dei settori d’imposta nonché dello stato della tecnica, i funzionari verificatori devono impiegare vari strumenti120 di misura per la determinazione quantitativa e qualitativa dei generi tassati. Il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fa espressi richiami all'impiego di strumenti di misura ai fini fiscali nei singoli settori dei prodotti sottoposti ad accisa121. 5.1.5 Controllo formale (Liquidazione) dell’imposta da parte dell’UTF Il compito di gestione degli Uffici tecnici di Finanza, successivo alla movimentazione di prodotti sottoposti ad accisa all’interno del territorio nazionale, consiste nel controllo formale, quindi nella liquidazione dell’imposta, attraverso della documentazione presentata dai soggetti debitori dell’imposta122. Il controllo di congruità dei dati espressi nelle dichiarazioni avviene attraverso il riscontro di errori di calcolo (con le regole dell’aritmetica), le attestazioni di versamento (verifica del corretto pagamento della imposta e della tempestività del versamento stesso), i dati presenti in altre dichiarazioni anche riferite ad annualità diverse e la documentazione di supporto allegata alla dichiarazione 5.1.6 Accertamento delle violazioni 120 Con il generico termine di “strumentazione”, s’individua il complesso degli strumenti di misura, regolazione e controllo utilizzati per la corretta conduzione degli impianti.Nella strumentazione sono, quindi, compresi tanto i semplici strumenti montati localmente come, ad esempio, termometri e manometri, quanto i sistemi complessi asserviti ad un quadro di comando generale. Per misura s’intende il valore di una grandezza determinato mediante il suo confronto con un’altra della stessa specie, assunta come riferimento e che viene, pertanto, definita unità di misura. L’unità di misura è, quindi, la grandezza che, in una serie di grandezze omogenee, viene assunta come base di riferimento per tutte le altre. 121 Per gli oli minerali, all'articolo 23, comma 2, del TUA prevede che: “ Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego degli oli minerali, l'amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche “. Per l'alcole, all'articolo 33, comma 1, del Testo Unico dispone che :” Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione è determinata mediante l'impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall'esercente secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria “. 122 Delibera n. 33/99 del 19/4/99 del Comitato di cordinamento del SECIT L’accertamento delle violazioni si esplica attraverso le verifiche fiscali le quali comprendono controlli, oltre che ai documenti e agli inventari, il prelevamento di campioni, bilanci (di materia e di energia), riscontri diretti con prove sperimentali, tarature, strumentazione, perdite, consumi specifici, rese, ecc.; il confronto del prezzo di mercato del prodotto finito in relazione ai costi delle materie impiegate. Alla conclusione di dette verifiche viene redatto il processo verbale di constatazione. L’attività di controllo, nel settore dei prodotti sottoposti ad accisa, deve essere: • orientata alla prevenzione di fenomeni di distrazione di prodotti, a diverso regime fiscale, dall’uso agevolato, esente o meno tassato, a quello maggiormente gravato da imposta; • indirizzata, principalmente, al riscontro della veridicità di quanto indicato nella dichiarazione di immissione in consumo123. 123 Negli atti del Convegno della Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia tenutosi a Udine il 12 ottobre 2004 ”Il nuovo ruolo delle Dogane al servizio dell’economia internazionale e dello sviluppo del commercio e dell’industria” si legge che i controlli sulle produzioni industriali di beni soggetti ad accise, quali raffinazione dei petroli, le trasformazioni di prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, la produzione di alcool e di bevande alcoliche, avvengono ormai non in modo sistematico e puntuale, bensì con tecniche di controllo “a posteriori”, giovandosi anche di bilanci energetici, di bilanci di materia e di ogni altra evidenza tecnica rilevabile dalla conduzione degli impianti. In particolare, nel settore dei prodotti petroliferi è in sperimentazione da anni un programma di controllo della produzione, delle giacenze e della movimentazione all’interno di raffinerie di oli minerali, che si basa sull’ausilio dell’informatica e degli stessi sistemi di controllo telematico che gli operatori utilizzano nell’ambito dei propri stabilimenti . CAPITOLO 6 LE FRODI NEL SETTORE DELLE ACCISE SOMMARIO: 6.1 Le frodi accise nel territorio nazionale - 6.1.1 Creazione di disponibilità clandestina di prodotti - 6.1.2 Sottrazione di prodotto all’accertamento - 6.1.3 Sostituzione di prodotto all’accertamento e sostituzione di posizione fiscale - 6.1.4 Frodi negli scambi internazionali - 6.2 Il sistema sanzionatorio 6.1 Le frodi accise nel territorio nazionale La Commissione Europea nel Regolamento n. 1553/89 precisa che “con frode si intende qualsiasi attività che, violando direttamente delle norme giuridiche o abusandone in modo illegale, porta a sottrarsi volontariamente ad un adempimento corretto degli obblighi fiscali e, di conseguenza, a una mancata imposizione di qualsiasi base imponibile e/o a un mancato pagamento d’imposta” 124. Una sentenza della Corte di Cassazione definisce la frode fiscale come una particolare condotta tesa al raggiungimento di un fine illecito, a proprio vantaggio ed in pregiudizio dell’erario, ed a sfuggire altresì le conseguenze sanzionatorie avvalendosi di mezzi ingannevoli e tipici artifizi e raggiri125. Proprio per le forme di condotta fraudolenta, altamente pericolose per gli interessi erariali, si rende necessario l’intervento repressivo con la previsione, in diversi settori impositivi, di fattispecie, sanzionate penalmente, che assumono come elemento caratterizzante il comportamento fraudolento. Nel settore delle accise le frodi sono determinate soprattutto dall’elevata incidenza fiscale che grava sui singoli prodotti; tale incidenza è massima: • per le benzine per uso autotrazione, nel settore degli oli minerali; • per l’alcool etilico puro, nel settore impositivo degli spiriti. L’attuale imposizione tributaria sui prodotti sottoposta ad accisa è caratterizzata da un’imposta dovuta, in molti casi, superiore al costo di produzione della benzina o dell’alcole. 124 P. CENTORE, Le frodi Iva nel territorio nazionale, Atti del Convegno Le frodi Iva nel mercato interno e negli scambi intracomunitari, Venezia 12 maggio 2005 125 Vedasi CERBELLA, Tipologia delle frodi petrolifere, in Il Fisco n. 22, 1987 Per contrastare e scoraggiare tentativi di evasione di tali imposte, sono stati imposti severi vincoli sulla circolazione, sulla produzione e sul deposito e previste drastiche sanzioni penali. L’incentivo a non pagare il tributo è, però, molto elevato; vi sono soggetti che, procurandosi la disponibilità di prodotti petroliferi senza corrispondere l’imposta, cercano di regolarizzare formalmente la posizione solo dal punto di vista documentale. Tutti i prodotti sottoposti al regime delle accise, dalla produzione o importazione del greggio, all’utilizzazione dei prodotti finiti, vanno contabilizzati in apposite e specifiche scritture e debbono essere scortati da documenti ufficiali quando vengono movimentati, anche se hanno già assolto l’imposta. L’Amministrazione finanziaria segue continuamente i prodotti sottoposti ad accisa, dal momento in cui vengono fabbricati o importati, e ne inventaria il carico fiscale corrispondente, in modo da poter esigere, dovunque e comunque, il pagamento dell’imposta126. Alcuni operatori tentano di ridurre, annullare o di non costituire questo carico fiscale, sottraendo i prodotti al pagamento dell’imposta e cercando, in ogni modo, di dare a questi una parvenza di legalità, al momento in cui vengono utilizzati in proprio o ceduti a terzi. Il sistema di frode nel campo delle accise si identifica soprattutto nei seguenti casi: • sottrazione dei prodotti al pagamento dell’imposta e la relativa creazione di disponibilità clandestina; • necessità di giustificare il deposito e/o la circolazione dei prodotti clandestini, mediante la loro regolarizzazione documentale (parte cartolare). 6.1.1 Creazione di disponibilità clandestina di prodotti In questo primo aspetto di frode, che potremmo definire tecnico, le 126 ASCANI O., RIZZARDI R., IVA comunitaria Commercio estero Accise, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001. modalità per procurarsi prodotti fraudolentemente sono molteplici, alcune semplici, altre altamente sofisticate. La clandestinità si ha nel momento in cui la fabbricazione è posta in essere in impianti non regolarmente denunciati. Nel caso degli oli minerali, l’Italia, purtroppo, non dispone, se non in misura ridottissima, di fonti di approvvigionamento interno e deve ricorrere al mercato internazionale per procurarsi gli oli minerali greggi o raffinati necessari per le esigenze del Paese. Non esiste, quindi, o meglio esiste solo teoricamente, il problema della produzione clandestina degli oli minerali in quanto costituirebbe un affare in perdita127. 6.1.2 Sottrazione di prodotto all’accertamento L’evasione è attuata sottraendo del prodotto al relativo accertamento, manca il relativo gravame fiscale, che viene così fraudolentemente lucrato. Questo tipo di evasione può avvenire estraendo clandestinamente prodotto dalle fabbriche o dai depositi doganali o fiscali, nei quali si sia precedentemente creata la disponibilità di quantitativi del prodotto stesso. Nelle raffinerie e nelle fabbriche tale disponibilità può crearsi, in quanto la produzione è legata alla quantità ed alla qualità delle materie prime “trattate” ed al ciclo stesso di lavorazione. Se si riesce ad introdurre quantitativi di materie prime maggiori di quelle prese in carico, si rendono disponibili, prima dell’accertamento, quantitativi di prodotti finiti maggiori del prevedibile, senza alterare le “rese” di produzione e quindi senza che gli Organi di controllo possano riscontrarlo. Analogamente, si arriva al medesimo risultato alterando le rese ottenibili dalle materie prime o maggiorando le perdite effettive di lavorazione. Nei depositi, sia quelli annessi alle fabbriche che quelli doganali, oltre alla diversità tra il carico effettivo e quello contabile, un’altra possibilità di creare disponibilità di prodotto è quella di farsi scaricare ed abbuonare cali 127 Per approfondimenti vedasi OLIVA G., Le frodi nel settore del gasolio, in Rass. Dir. e Tecn. Dog. e Imp. di fabbr., 1975, p. 737 ss. naturali e tecnici mai verificatisi che vengono poi estratti starando i congegni di pesatura utilizzati per effettuare l’accertamento quantitativo; utilizzando condutture segrete, fraudolentemente predisposte, o condutture volanti che superino il recinto vigilato; sfruttando le condutture degli impianti antincendi o quelle degli acquedotti; utilizzando le condutture e le attrezzature ufficiali di estrazione, previo suggellamento e risuggellamento fraudolento. 6.1.3 Sostituzione di prodotto all’accertamento e sostituzione di posizione fiscale Tale frode viene messa in atto estraendo, di fatto, prodotti a tassazione più elevata a fronte di una estrazione documentale di prodotti ad aliquota minore o nulla. La condotta illecita si verifica nel momento in cui sussiste una discrasia tra l’utilizzo reale del prodotto e l’utilizzo per il quale era stata concessa l’esenzione o l’agevolazione. Questo raggiro può essere realizzato sia negli stabilimenti di produzione, che nei depositi doganali o fiscali. Nel caso di oli minerali, la disponibilità del prodotto stesso si ottiene introducendo in raffineria quei prodotti a bassa tassazione (olio combustibile) o a tassazione nulla (asfalti, bitumi) che servono a far quadrare il bilancio di materia ( ma non le rese di lavorazione), compensando la sottrazione di prodotti pregiati (benzine, gasolio, lubrificanti). Allo stesso tipo di frode (sostituzione di prodotti all’accertamento), si può ricollegare l’evasione realizzata con operazioni di denaturazione fittizia dei prodotti destinati ad usi agevolati; la fraudolenta denaturazione permette di estrarre, ad aliquota ridotta o nulla, prodotti non denaturati che, diversamente sarebbero stati tassati ad aliquota intera. 6.1.4 Frodi negli scambi internazionali Anche all’atto dell’importazione si possono verificare delle frodi, dichiarando alle autorità doganali quantità di prodotti inferiori a quelle realmente importate o qualità diverse da quelle effettive, per corrispondere le imposte (accisa ed IVA) in misura minore rispetto a quella dovuta, oltreché diritti di confine inferiori. Altre volte, le merci vengono spacciate per prodotti non soggetti all’imposizione o vengono occultate totalmente. Nel caso di oli minerali, un grosso pericolo deriva soprattutto dalla esatta quantificazione del greggio; esso giunge in Italia quasi completamente via mare con grosse petroliere, viene scaricato mediante speciali stazioni di pompaggio e stoccato in grossi depositi costieri. Il greggio viene, poi, lavorato ed i prodotti derivati raggiungono il mercato interno ed anche, in rilevantissima quantità, quelli esteri. Appare evidente che disponendo di quantitativi di materie prime superiori a quelli contabilizzati è possibile, a fine ciclo lavorativo, disporre di prodotti da occultare. In tali circostanze, risalta la funzione determinante svolta dai funzionari preposti all’accertamento, atteso che per la contabilizzazione dei greggi importati non sussiste l’obbligo di “misurazione meccanica” con contatori tarati e suggellati (in deroga al principio generale del D.P.R 232/95). Poiché gli oli minerali non sono utilizzabili allo stato greggio, le eventuali “eccedenze” di deposito non trovano subito una collocazione clandestina, ma vengono lavorate con quelle regolarmente contabilizzate e quindi, una accorta operazione di accertamento da parte dei funzionari preposti al al compito potrebbe scongiurare tali tipi di frode. Casi di grosse evasioni si possono verificare anche all’esportazione dei prodotti finiti (benzine e gpl); come precedentemente specificato sui prodotti esportati non deve essere assolta l’imposta che viene “abbuonata”, se non ancora corrisposta, o “restituita”, nel caso contrario. Tra i sistemi più ricorrenti per lucrare l’imposta rientra quello della fittizia esportazione: i prodotti avviati all’estero con la documentazione dell’UTF (D.A.A.) e quella doganale possono essere fraudolentemente sostituiti lungo l’itinerario con altre sostanze (quasi sempre acqua), previa manomissione e riapposizione dei suggelli fiscali di garanzia applicati alla partenza, ed avviati al mercato interno, clandestinamente. In contesti più spregiudicati, i mezzi non vengono neppure presentati in dogana e per l’ottenimento dell’abbuono si esibiscono alle Autorità competenti documenti con timbri contraffatti e firme non autentiche. In un caso o nell’altro, le frodi sono realizzabili anche per l’impossibilità del sistema di vigilanza doganale di effettuare tutti i controlli, a causa della rilevante entità dei traffici di frontiera. La quasi totalità delle frodi finora accertate nel settore delle accise e delle altre imposizioni sulla produzione e sui consumi, con attinenti violazioni in materia di IVA e di altra specie, riguarda spedizioni intracomunitarie in sospensione di imposta, ovvero esportazioni, appurate attraverso documenti con l'apposizione di timbri falsi. Mediante lo svincolo irregolare dal regime sospensivo i prodotti sono immessi in consumo nell'area comunitaria e vengono così frodate le accise, come pure l’IVA e altre imposte. Un’altra possibilità di frode, connessa alla circolazione in regime sospensivo, è insita nelle differenze vigenti tra le aliquote di accisa che colpiscono il medesimo prodotto nei Paesi U.E. In questo caso i prodotti vengono estratti dagli impianti in regime di sospensione, per essere formalmente avviati con regolare DAA verso un Paese comunitario nel quale si applica un'aliquota di accisa notevolmente più bassa. Quest'ultima viene regolarmente pagata e, a fronte di tale pagamento, la competente autorità fiscale comunitaria vidima, con le attestazioni del caso, la terza copia del DAA. In realtà il prodotto può ritornare dall'estero (se il costo dei trasporto è proficuamente inferiore alla differenza tra accisa nazionale ed accisa estera), oppure a viaggiare può essere solo la documentazione, mentre il prodotto può lo stesso essere avviato a clienti nazionali in nero o con scorta di documentazione falsa (D.A.S. ideologicamente falsi128, bolla di accompagnamento, fattura, ecc.). Il contrasto intracomunitarie alla tipologia di in sospensione frode di concernente imposta, le avviene spedizioni attraverso un’indispensabile e attiva cooperazione amministrativa per il controllo delle transazioni, con le modalità previste dalla circolare n. 2 del 4 gennaio 1994 della Direzione Centrale Politica Comunitaria, effettuando uno scambio di informazioni relativo ai soggetti controllati indicandone quantità eccessive commerciate, destinazioni insolite per il tipo di prodotto, cambio del normale mezzo di trasporto, persone sospette interessate alla transazione ecc. 128 I documenti potrebbero essere utilizzati al fine di “coprire” o “legittimare” carichi di oli minerali o di alcoli di contrabbando illecitamente ricevuti o stoccati presso altri depositi. La frode relativa alla circolazione di beni in regime sospensivo, pur non escludendo di agire a campione attraverso la cooperazione amministrativa per le partite inviate nella Comunità, può essere ostacolata con un’incisiva azione di controllo a valle dei depositi fiscali, anche presso gli utilizzatori (nel caso di gasolio anche i condomini), estendendo la verifica all'acquisizione della documentazione fiscale e commerciale per il riscontro ex post della legittimità della stessa. Le operazioni di esportazione possono facilitare controlli incrociati a livello internazionale, per stabilire se i prodotti usciti dall’Italia abbiano raggiunto i Paesi destinatari; tali accertamenti vengono realizzati nell’ambito di convenzioni di mutua assistenza stipulate tra gli Stati europei stessi ed altri Stati. Molti Stati non collaborano con l’UE e per tale motivo esportazioni “inesistenti” potrebbero essere agli stessi dirette, oltre che verso agli altri Paesi extracomunitari. Nel corso di un’indagine svolta nel 1998 da un gruppo istituito presso il Consiglio d’Europa sulle frodi realizzate, in riferimento ai soli settori del tabacco lavorato estero e dell’alcool, era stato stimato che nel solo anno 1996 si erano realizzate frodi per un ammontare di 4,8 miliardi di euro su un ammontare totale di gettito, riferito sempre al 1996 paria 234 miliardi di euro. La decisione di Bruxelles, quale risposta concreta ai drammatici risultati constatati, è stata l’introduzione di un sistema completamente informatizzato in grado di monitorare il movimento in Europa di tutti i prodotti soggetti ad accisa129. Data l’entità del prelievo i prodotti soggetti ad accisa sono beni ad elevata pericolosità fiscale; dall’indagine è scaturito che solo la sottrazione di un Tir di tabacco produceva un danno all’Erario pari ad un miliardo di euro. La maggior parte delle frodi riscontrate nel tempo sono state realizzate attraverso la falsificazione dei documenti che accompagnano le merci e sfruttando la complessa procedura che consente all’amministrazione di verificare la corretta realizzazione dell’operazione130. 129 In Italia a partire dal 2000 l’archivio delle ditte è stato potenziato e sostituito da una nuova banca dati denominata “anagrafica UTF” . 130 L’importanza che il documento di certificazione della provenienza assolve si rileva anche dal fatto che esso costituisce l’unico insostituibile modo di documentare l’origine lecita del prodotto e quindi il “regolare assolvimento dell’imposta” sempre che il prodotto non si trovi Dato che un prodotto soggetto ad accisa muovendosi da uno Stato membro all’altro deve essere accompagnato da un documento composto da più esemplari consegnati all’autorità di partenza, al destinatario e all’autorità di destinazione e solo quando l’autorità di destinazione lo rinvierà a quella di partenza chiudendo l’intero giro della “carta”, la Commissione Europea propone di sostituire i documenti con messaggi informatici scambiati in modo tempestivo e protetto ( firma digitale) tra gli operatori e le autorità interessate. Il sistema basato su una struttura informatica unica europea consente, da una parte, una efficacia e tempestività all’azione di controllo delle autorità nazionali e, dall’altra, una semplificazione per l’operatore economico che potrebbe essere esonerato dalla prestazione di garanzia131. Per chiarire una delle tipologie di frodi elencate, si espone un comunicato Stampa dell’Agenzia delle Dogane Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige relativo ad un’indagine su frode Iva e Accise: “A conclusione di una lunga indagine, il Servizio Antifrode della Circoscrizione Doganale di Fortezza in collaborazione con la Guardia di Finanza di Dobbiaco, ha scoperto che negli anni che vanno dal 1998 al 2001 sono stati effettuati circa 60 trasporti di gasolio per autotrazione dall’Austria senza assoggettarlo al pagamento dell’Iva e dell’accisa gravante. L’evasione accertata riguarda 4.133.865 litri di gasolio e 2.675 Kg. di olio lubrificante. L’Iva evasa negli anni considerati ammonta a € 545.099,80, mentre l’accisa evasa ammonta ad Euro 303.580,30. Tutto è nato dal sequestro di un camion austriaco che trasportava un container all’interno del quale, occultata da un carico di copertura di materiali edili, era stata collocata una cisterna con 29.832 litri di gasolio per autotrazione acquistato in Austria. Il titolare della ditta e altre due persone sono state accusate di associazione a delinquere, frode fiscale nonché di violazioni del Testo Unico in regime sospensivo. Ipotizziamo il caso in cui vi sia un trasporto in sospensione (DAA) per il quale l’imposta ancora non è stata assolta; il documento legittima solo la provenienza. Diversamente, nel caso di trasporto ad imposta assolta (DAS), tranne alcune eccezioni riscontrabili nei prodotti agricoli denaturati che circolano in regime agevolato, il documento comprova l’assolvimento dell’imposta. 131 In merito vedasi SANTACROCE B., Ue: una procedura informatizzata per impedire le frodi sulle accise, Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2001 delle Accise e del Codice della Strada, per trasporto illegale di merci pericolose. Oltre al danno all’Erario, dalle indagini è emerso un fenomeno preoccupante, in quanto sembra che quella illustrata sia una prassi piuttosto diffusa tra le società di autotrasporto estere operanti in Italia che, oltre a danneggiare le imprese italiane, mette a repentaglio anche la sicurezza della circolazione stradale a causa della assoluta inidoneità dei contenitori e dei camion utilizzati al trasporto di grandi quantità di prodotti altamente infiammabili132”. 6.2 Il sistema sanzionatorio Il processo di razionalizzazione e di adeguamento dell’intero sistema impositivo relativo alle accise ha in particolar modo modificato il regime sanzionatorio, rendendo lo stesso più coerente ai principi comunitari. Il legislatore, quindi, ha operato un delicato bilanciamento tra due rilevanti e differenti interessi contrapposti: da un lato ha ispirato il nuovo sistema ad una sostanziale depenalizzazione delle condotte illecite aventi ad oggetto meri errori materiali e l’ inosservanza di formalità e di adempimenti non considerati come evasioni d’imposta; dall’altro ha incentrato l’attenzione sul contrasto di quei comportamenti illeciti più gravi in quanto collegati a fatti di effettiva evasione di imposta. La ratio sanzionatoria di natura penale è giustificata dalle esigenze di tutela di interessi erariali sottesi ad un comparto avente rilevanti porzioni di gettito. E’ stata eliminata tutta una serie di delitti inquadrabili nella categoria dei reati di pericolo o di mera condotta, fattispecie illecite perfezionabili con la commissione di comportamenti indiziali all’evasione e per la cui integrazione non è richiesto l’evento del danno conseguente all’indebita sottrazione al pagamento del tributo. Hanno perso rilevanza penale, infatti, alcune condotte contemplate dalla legge 474 del 1957 in merito agli oli 132 Agenzia delle Dogane, Direzione Regionale del Trentino Alto Adige, Bolzano Conclusa con successo indagine su frode Iva e Accise sul gasolio per autotrazione e olio lubrificante, Comunicato Stampa, 11 Maggio 2004. minerali e dal testo unico del 1924 sugli spiriti e sulle altre sostanze alcoliche, e il reato di cui all’articolo 15 della legge sugli oli minerali, in cui veniva sanzionata la circolazione di tali prodotti liberi da imposta senza il prescritto documento di circolazione o con documento alterato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell’ imposta evasa. L’integrazione della fattispecie illecita, in tal caso, si verificava a prescindere dal fatto che il prodotto circolante fosse stato o meno sottratto al pagamento dell’imposta. Le misure sanzionatorie introdotte dal Testo Unico, adottato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, disciplinate al Capo IV del Titolo I, hanno assicurato, quindi, la tutela penale solo al fine di contrastare gli illeciti più gravi, consistenti in fattispecie illecite in relazione alle quali l’evento dell’evasione costituisce un elemento costitutivo, necessario all’integrazione del reato stesso133. La norma in esame ha proposto, con un’attenta opera di coordinamento, alcune delle fattispecie contenute nelle norme giuridiche che hanno costituito, fino all’emanazione del nuovo testo unico, l’ossatura del sistema sanzionatorio in materia d’imposte di fabbricazione: il R.D.L. n.334/1939, la L. n. 474/1957 e il testo unico del 1924 con riferimento agli alcoli. È stato sostenuto che il Governo, nell’attuare la delega contenuta nell’articolo 1, comma 4, della legge 427 del 1993, non avrebbe potuto introdurre nuove previsioni sanzionatorie o rimodellare la portata applicativa di alcune figure illecite vigenti. Il legislatore, riformulando l’intera disciplina dell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, ha necessariamente apportato modifiche tese alla creazione di un organico insieme di sanzioni a valenza penale, in ragione dell’ampiezza e della frammentarietà del panorama legislativo in materia. Dalla lettura del contenuto della delega, inoltre, si evince la legittimità d’interventi, relativi alle “sanzioni penali ed amministrative”, 133 Sul punto cfr. BATELLA L. E MANCINI A., Irregolarità nella circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in Il Fisco n. 1, 2005 p. 102 ss. I motivi di allarme connessi alle insidiosità delle condotte di frode sottese all’evasione di ingente carico fiscale hanno portato lo Stato ad attribuire alla particolare fattispecie rigorosa rilevanza penale . concretizzatisi in modifiche ed integrazioni ritenute necessarie per il loro coordinamento ed adeguamento ai principi comunitari134. 134 MONFREDA N., Il regime sanzionatorio penale in materia di accise, in Rivista della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Luglio 2005. CAPITOLO 7 CONCLUSIONI Le accise sono un sistema di imposizione che offre allo Stato una garanzia poiché sottrae al singolo consumatore la possibilità di evadere il tributo, essendo l’imposta conglobata nel prezzo del prodotto, e ne accorpa i singoli versamenti in quello unico del produttore (o del depositario autorizzato), più facilmente controllabile. In tal modo si ottiene un’ampia percezione del tributo che è, nello stesso tempo, sollecita, sicura e soprattutto con minor costo di prelievo da parte dello Stato: rapporto costi/benefici tanto più vantaggioso quanto più la produzione è concentrata presso poche aziende che trattano grandi quantità di prodotti. Questa famiglia di tributi funziona tanto più efficacemente quanto più la produzione e la distribuzione sono, dunque, accentrate in poche, relativamente, grandi aziende, risultando più facile effettuare una vera e propria vigilanza fisica da parte dell’U.T.F. sulle lavorazioni e sulle movimentazioni dei prodotti. Si tratta perciò di una fiscalità personalizzata con controlli preventivi riguardanti i singoli contribuenti, opposta alla fiscalità di massa imperante in materia di imposte dirette e di IVA.135 Oltre ai suddetti vantaggi, le accise offrono ai governi la possibilità di rapide manovre fiscali con il ritocco delle aliquote delle imposte esistenti o con l’istituzione di nuove: • sia a fini economici, per recuperare con urgenza nuove entrate erariali, facilmente prevedibili nella entità reale giacché sono già noti i termini quantitativi della produzione dei beni interessati, • sia come strumento di politica economica, ambientale e sociale, con il realizzare perequazioni fra vari tipi di produzioni, incentivazione o limitazione di particolari consumi, ecc., a tutela di determinati settori economici. Attraverso la lettura delle manovre fiscali sulle accise sulle benzine ritroviamo la storia italiana dell'ultimo secolo. Le accise, spesso, sono state 135 FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Parte Speciale, Padova, 2003, p. 613 e ss. utilizzate anche per reperire fondi o entrate pubbliche straordinarie; nella maggior parte dei casi, una volta decise non sono mai state rimosse anche dopo aver raggiunto lo scopo. Nel 1935, fu applicata sulla benzina la prima accisa di 1,90 lire per finanziare la guerra di Abissinia, successivamente aumentata di 14 lire per la crisi di Suez nel 1956, di 10 lire per il disastro del Vajont nel 1963, di 10 lire per far fronte all'alluvione di Firenze nel 1966, di altrettante lire per il terremoto nel Belice nel 1968, di 99 lire per il terremoto del Friuli nel 1976, di 75 lire per il terremoto in Irpinia nel 1980, di 205 lire per la missione in Libano e di 22 lire per la missione in Bosnia nel 1996. La penultima accisa la ritroviamo soltanto nel 2003 per trovare i fondi necessari al rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri, circa 0,02 euro di accise addizionali sui carburanti136. L'ultima accisa, decisa nel febbraio 2005, servirà per finanziare il rinnovo degli autobus inquinanti nel trasporto pubblico. Tutti questi eventi o accadimenti hanno determinato l’aumento delle accise sulla benzina137. Negli ultimi due mesi i quotidiani nazionali hanno continuato a presentare articoli che riguardavano una probabile diminuzione delle accise138. Le accise sono imposte sulla produzione e sul consumo, rientrano, quindi, nella categoria delle imposte. L’imposta è un prelievo coattivo che, diversamente dalle tariffe o tasse propriamente dette, non ha una corrispondenza diretta con la prestazione di alcun servizio, ma svolge la funzione di permettere il finanziamento di servizi che vengono offerti indipendentemente dalla domanda dei cittadini, i cui vantaggi individuali rispondono ad un interesse di tipo generale. Da un lato è strumento coercitivo: la potestà impositiva permette allo Stato di obbligare i cittadini a cedere parte delle proprie risorse, sollecitando nei contribuenti spesso resistenza se non ribellione; dall’altro è uno 136 Vedasi La Repubblica, Intesa Consumatori, 19 Febbraio 2005. POGLIOTTI G., Dalle benzine i fondi per i nuovi bus, Il Sole 24 Ore 21 Febbraio 2005; AA.VV., Aumentano le accise sulla benzina per sostituire i bus inquinanti, La Repubblica 18 febbraio 2005 138 SODANO M., Sale l’energia ricchi gli incassi per l’Erario, La Stampa 19 Agosto 2005; STAGNARO C., Senza ridurre le accise sarà duro sbrogliare la matassa energetica, Il Riformista, 25 Agosto 2005, AA.VV., Benzina, spunta il decreto taglia accisa, La Repubblica, 2 Settembre 2005; AA.VV., Il caro-benzina divide il Governo, Il sole 24 ore, 2 Settembre 2005. 137 strumento indispensabile per l’esistenza dello Stato stesso che trova la sua giustificazione primaria nella capacità di garantire la produzione di servizi e beni pubblici quali la difesa, la sicurezza pubblica e la giustizia. Beni e servizi che danno vantaggio a tutti i cittadini appartenenti ad una comunità compresi quelli che non ne fanno esplicitamente domanda. La tassazione trova quindi la sua legittimazione, democratica, nella misura in cui sono considerate legittime le funzioni che essa è chiamata a svolgere. L’obiettivo di diminuire permanentemente e significativamente le imposte non può essere perseguito se non con un parallelo ridimensionamento o una modifica, comunque strutturale, delle funzioni dello Stato. Da sottolineare che la crescente integrazione tra mercati ha permesso alle imprese di scegliere il Paese in cui localizzarsi. E’ facile pensare che la scelta può essere influenzata anche dal diverso onere fiscale a cui le stesse vanno incontro. Ciò ha portato alla creazione due correnti di pensiero opposte. Da una parte ci sono coloro che accolgono con favore la competizione fiscale perché vedono in essa un modo attraverso il quale i mercati impongono la propria disciplina ai governi ridimensionamento; costringendoli dall’altra coloro ad che un, sempre sottolineano il auspicato, rischio che, attraverso la competizione fiscale, i Paesi a bassa fiscalità caratterizzati da sistemi di protezione arretrati e sottodimensionati portino a situazioni di evasione e minor controllo. Quest’ultima corrente di pensiero sollecita una risposta cooperativa richiedendo l’individuazione e il rispetto di regole di coordinamento del prelievo fra Stati che permettano di contenere il controllo. L’interesse economico rappresentato dai diritti di accise, quindi, giustifica l’attenzione ad essi riservata dalle Autorità della Comunità Europea e ciò è dimostrato dalla riunione del Consiglio dei Ministri delle Finanze che ha adottato un nuovo regolamento per rafforzare la cooperazione nell’ambito delle accise139. L’applicazione di tale Regolamento comporterà come primo e principale effetto quello di consentire contatti più diretti tra i servizi fiscali degli Stati 139 TIRALONGO G., Diritti di accise, un nuovo Regolamento comunitario, in Il Fisco n. 47/2004. membri, in modo da accelerare la circolazione di informazioni e di stabilire delle regole di cooperazione più chiare e incisive insieme ad uno scambio di informazioni automatico e maggiormente spontaneo (rispetto al sistema di scambio di informazioni su domanda) migliorandone pertanto gli attuali sistemi. Il Regolamento n. 2073/2004140 è destinato ad aiutare le autorità fiscali a lottare contro i fenomeni di frode perché esso rafforza semplifica e sostituisce le disposizioni delle Direttive nn. 77/799/CEE (mutua assistenza-cooperazione amministrativa)141 e 92/12/CEE (Regime generale applicabile ai prodotti sottoposti ad accise)142 . Obiettivo principale del Regolamento è quello di assicurare contatti più diretti tra i servizi fiscali degli Stati membri, concessione di un tempo limite per la risposta alle richieste di informazione, uno scambio automatico in caso di frode grave o di rischio di frode grave in uno Stato membro143. L’introduzione di un sistema informatizzato attraverso il quale le merci sottoposte ad accise, alcool, tabacchi e prodotti energetici che circolano sotto regime di sospensione tra gli operatori della Comunità, permette la conoscenza in tempo reale degli invii in corso nonché una pianificazione dei controlli e di ispezioni in anticipo, dato che il sistema cartaceo non consente di combattere adeguatamente i crescenti livelli di frode fiscale che si raggiungono con alcolici e tabacchi. Le regolamentazioni fiscali divergenti costituiscono un ostacolo residuo importante nei confronti della piena realizzazione del mercato unico. Le eventuali incompatibilità tra i diversi sistemi nazionali di tassazione in vigore 140 Regolamento (CE) n. 2073/2004 del 16 novembre 2004 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise in Gazz. Uff. n. L359 del 4 dicembre 2004. 141 La Direttiva n. 77/779/CEE del 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri è stata il primo provvedimento comunitario adottato in questa materia. 142 Il Regolamento, v. nota 36, specifica diritti e obblighi di tutte le parti interessate nella cooperazione tra Stati membri, che nella Dir. 92/12 non erano sufficientemente definiti. 143 Dalla lettura dei considerando della Direttiva n. 77/977 e del Regolamento n. 2073/2004 si evince una precisa esigenza comunitaria posta come causa giustificativa dei provvedimenti “la pratica della frode e dell’evasione al di là dei confini degli Stati membri conduce a perdite di bilancio e all’inosservanza della giustizia fiscale e può provocare distorsione dei movimenti di capitali e di concorrenza pregiudicando il funzionamento del mercato comune (…) dato il carattere internazionale del problema le misure nazionali sono insufficienti in quanto i loro effetti non si estendono al di là dei confini di uno Stato e che anche la collaborazione fra amministrazioni, in base agli accordi bilaterali è inadeguata a far fronte alle nuove forme di frode e di evasione fiscale, che hanno sempre più un carattere multinazionale”. nell’Unione si traducono in ostacoli agli scambi e nella frammentazione del mercato unico. Questo comporta un’imperfetta allocazione delle risorse ed un indebolimento della competitività internazionale degli operatori europei. L’introduzione dell’Euro, la maggiore trasparenza dei mercati e lo sviluppo della concorrenza rendono ancora più evidenti gli effetti di distorsione dovuti agli ostacoli di natura fiscale. E’ necessario sottolineare che i singoli sistemi nazionali, oltre al buon funzionamento dei mercati, perseguono anche molte altre finalità; devono, pertanto, essere esaminati in riferimento alla loro adeguatezza ai diversi obiettivi, il cui ordine di priorità varia da Stato a Stato. In poche parole il processo di integrazione europeo non può prescindere dalla ricerca di uno stabile e coerente equilibrio tra la naturale diversità dei sistemi fiscali e sociali degli Stati membri e l’esercizio delle libertà fondamentali nell’ambito di quello che è stato definito lo spazio senza frontiere interne. La pratica della frode nell’Unione Europea ha gravi conseguenze nei bilanci nazionali e può provocare distorsioni di concorrenza nei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno. Solo un aumentato coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri potrà completare questo processo di armonizzazione nel rispetto, nella salvaguardia e, soprattutto, nella valorizzazione delle tradizioni e delle identità nazionali, condizione quest’ultima che potrebbe costituire un punto di forza anziché causa di debolezza e frammentazione. I problemi del mercato dei prodotti sottoposti ad accisa, in particolare del petrolio, sono ormai diversi da quando le accise sono state pensate. L’economista Angelo Tantazzi144, in una intervista, suggerisce che in tutta Europa si cerchino strade per attutire l’impatto del caro greggio sui costi delle imprese e sulla capacità di spesa delle famiglie, specificando che è arrivato il momento di una riflessione sulla struttura dell’imposizione fiscale non solo per l’Italia, ma di tutti i Paesi Europei. Si renderà necessaria una rivisitazione dell’intero sistema sanzionatorio in materia di accise, al fine di incentrare le figure criminose 144 CRIVELLI G., “Va rivisto il sistema delle accise”, Il Sole 24 Ore, 10 Agosto 2005, p.17. sulla tutela di concreti interessi fiscali patrimoniali, prevedendo soglie quantitative di intervento penale. In verità, come visto nell’analisi delle singole fattispecie di frode, in alcuni casi145 in conseguenza di un’evasione dell’accisa inferiore a determinati valori, è prevista la sanzione amministrativa in sostituzione di quella penale; ma è indispensabile per la coerenza del futuro impianto impositivo un coordinamento ed una ordine alla armonizzazione di tali disposizioni. Attualmente mancano specifici criteri direttivi in determinazione della soglia di danno rilevante, considerando che nell’attuale regime vigono soglie differenziate a seconda delle diverse situazioni e delle diverse tipologie di frode. 145 Il comma 6 dell’art.40 T.U.A. dispone che “6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità degli oli minerali è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.” BIBLIOGRAFIA AA.VV., Aumentano le accise sulla benzina per sostituire i bus inquinanti, La Repubblica 18 febbraio 2005. AA.VV., Benzina, il Fisco incassa sempre di più, Il Messaggero, 22 Maggio 2005. AA.VV., ”Il nuovo ruolo delle Dogane al servizio dell’economia internazionale e dello sviluppo del commercio e dell’industria”, Atti del Convegno della Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Udine, 12 ottobre 2004. AA.VV., L’Enciclopedia del Diritto, Le garzantine, Garzanti, 2001, p. 12. ALWORTH J.S., PROFETA P., L’armonizzazione fiscale nell’ Unione Europea negli anni novanta, La finanza pubblica italiana, Rapporto 1996, Il Mulino, Bologna, 1996. 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