accise sui combustibili destinati alla produzione di energia elettrica
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accise sui combustibili destinati alla produzione di energia elettrica
ACCISE SUI COMBUSTIBILI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ( ANNO 2014) Prima di affrontare lo specifico tema dell’accisa per la cogenerazione, è utile ricordare alcuni concetti generali: • salvo casi particolari, i “prodotti energetici”, cioè i combustibili fossili o rinnovabili sono soggetti al regime delle accise. Le accise sono imposte indirette che vengono applicate al momento della fornitura ai consumatori finali, e sono quindi definite imposte erariali sui consumi. Sono calcolate con importi fissi espressi in euro, rapportati all'unità di misura del prodotto: chilowattora sull'energia elettrica, chilogrammi sugli oli minerali, litri sulle benzine e gasolio. Per un approfondimento sull’accisa, si veda il menu di destra; • i prodotti energetici destinati a produzione di energia elettrica godono di accise agevolate rispetto agli altri utilizzi (autotrazione, combustione per riscaldamento, ecc.). • agli impianti di cogenerazione si applicano le aliquote ridotte previste per la produzione di energia elettrica, ma con regole particolari, descritte nel seguito; • sono tenuti al pagamento delle accise sui combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica gli impianti obbligati alla denuncia di officina elettrica. Per maggiori informazioni si veda la voce "Officina Elettrica" nel menu di destra. Combustibili fossili destinati a produzione di elettricità soggetti ad accisa I combustibili fossili sono soggetti ad accisa sono i seguenti • gas metano (gas naturale) • gas di petrolio liquefatto • gasolio • olio combustibile e oli minerali greggi naturali • carbone, lignite e coke (codici 2701, 2702 e 2704) Combustibili da fonte rinnovabile esentati dall’accisa I combustibili da fonte rinnovabili non sono soggetti ad accisa: • biogas: il biogas (in generale le miscele gassose di origine biologica), utilizzato per la produzione ed autoproduzione di energia elettrica (e termica), non è sottoposto ad accisa se destinato agli usi propri del soggetto che le produce (Dlgs 26/2007) e successive modifiche intervenute. • olio vegetale: l'olio vegetale puro, cioè non modificato chimicamente, utilizzato per la produzione di energia elettrica è esente dal pagamento dell'accisa (art. 1, comma 1, lettera cc), punto 5 del Dlgs 26/2007). ^ Torna all'inizio Le aliquote combustibili per produzione elettrica L'entità delle accise applicabili ai combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica sono riportate nella Tabella A allegata al Testo Unico sulle accise (Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504): Valori aggiornati al 1° gennaio 2013 Prodotto energetico Gas naturale (gas metano) Aliquota (euro) 0,0004493 per m3 Gas di petrolio liquefatti 0,6817 per mille kg Gasolio 12,72601 per mille litri Olio combustibile e oli minerali greggi naturali 15,33154 per mille kg Carbone, lignite e coke (codici 2701, 2702 e 2704) 2,60 per mille kg Biogas (per uso proprio) esente Oli vegetali non modificati chimicamente esenti Autoproduzione Come disposto dalla Tabella A del Testo Unico accise, in caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per i prodotti energetici greggi sono ridotte al 30%. Il Dl n.79/99 definisce "autoproduttore" la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% su base annua. Gli utilizzatori, nel caso di società, possono essere – oltre alla società medesima – anche: • le società controllate, e le società a loro volta da queste controllate, • i soci di società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica, • gli appartenenti a consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per stabilire se al soggetto responsabile dell'impianto spetti per un certo anno la qualifica di autoproduttore, si confronta l'energia complessiva prodotta dall'impianto con quella autoconsumata nello stesso periodo. L'agevolazione è accordata: • ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; • ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; • ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.