accise sui combustibili destinati alla produzione di energia elettrica

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accise sui combustibili destinati alla produzione di energia elettrica
ACCISE SUI COMBUSTIBILI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA ( ANNO 2014)
Prima di affrontare lo specifico tema dell’accisa per la cogenerazione, è utile ricordare alcuni
concetti generali:
• salvo casi particolari, i “prodotti energetici”, cioè i combustibili fossili o rinnovabili sono soggetti
al regime delle accise. Le accise sono imposte indirette che vengono applicate al momento della
fornitura ai consumatori finali, e sono quindi definite imposte erariali sui consumi. Sono calcolate
con importi fissi espressi in euro, rapportati all'unità di misura del prodotto: chilowattora
sull'energia elettrica, chilogrammi sugli oli minerali, litri sulle benzine e gasolio. Per un
approfondimento sull’accisa, si veda il menu di destra;
• i prodotti energetici destinati a produzione di energia elettrica godono di accise agevolate rispetto
agli altri utilizzi (autotrazione, combustione per riscaldamento, ecc.).
• agli impianti di cogenerazione si applicano le aliquote ridotte previste per la produzione di energia
elettrica, ma con regole particolari, descritte nel seguito;
• sono tenuti al pagamento delle accise sui combustibili utilizzati per la produzione di energia
elettrica gli impianti obbligati alla denuncia di officina elettrica. Per maggiori informazioni si veda
la voce "Officina Elettrica" nel menu di destra.
Combustibili fossili destinati a produzione di elettricità soggetti ad accisa
I combustibili fossili sono soggetti ad accisa sono i seguenti
• gas metano (gas naturale)
• gas di petrolio liquefatto
• gasolio
• olio combustibile e oli minerali greggi naturali
• carbone, lignite e coke (codici 2701, 2702 e 2704)
Combustibili da fonte rinnovabile esentati dall’accisa
I combustibili da fonte rinnovabili non sono soggetti ad accisa:
• biogas: il biogas (in generale le miscele gassose di origine biologica), utilizzato per la produzione
ed autoproduzione di energia elettrica (e termica), non è sottoposto ad accisa se destinato agli usi
propri del soggetto che le produce (Dlgs 26/2007) e successive modifiche intervenute.
• olio vegetale: l'olio vegetale puro, cioè non modificato chimicamente, utilizzato per la produzione
di energia elettrica è esente dal pagamento dell'accisa (art. 1, comma 1, lettera cc), punto 5 del Dlgs
26/2007).
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Le aliquote combustibili per produzione elettrica
L'entità delle accise applicabili ai combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica sono
riportate nella Tabella A allegata al Testo Unico sulle accise (Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504):
Valori aggiornati al 1° gennaio 2013
Prodotto energetico
Gas naturale (gas metano)
Aliquota (euro)
0,0004493
per m3
Gas di petrolio liquefatti
0,6817
per mille kg
Gasolio
12,72601
per mille litri
Olio combustibile e oli minerali greggi naturali
15,33154
per mille kg
Carbone, lignite e coke (codici 2701, 2702 e 2704)
2,60
per mille kg
Biogas (per uso proprio)
esente
Oli vegetali non modificati chimicamente
esenti
Autoproduzione
Come disposto dalla Tabella A del Testo Unico accise, in caso di autoproduzione di energia
elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per i prodotti energetici greggi sono
ridotte al 30%.
Il Dl n.79/99 definisce "autoproduttore" la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e
la
utilizza
in
misura
non
inferiore
al
70%
su
base
annua.
Gli utilizzatori, nel caso di società, possono essere – oltre alla società medesima – anche:
• le società controllate, e le società a loro volta da queste controllate,
• i soci di società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica,
• gli appartenenti a consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
Per stabilire se al soggetto responsabile dell'impianto spetti per un certo anno la qualifica di
autoproduttore, si confronta l'energia complessiva prodotta dall'impianto con quella autoconsumata
nello stesso periodo.
L'agevolazione
è
accordata:
• ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
• ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e
per
l'autoproduzione
di
energia
elettrica
e
vapore;
• ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate
termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.