ambito territoriale ta/1

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ambito territoriale ta/1
Comune di Ginosa
Comune di Laterza
Comune di Castellaneta
Comune di Palagianello
AMBITO TERRITORIALE TA/1
CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -
ART.1
OGGETTO
La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, a
cooperativa sociale di tipo “A” da svolgersi nel Territorio dell’ambito TA/1 (Ginosa-LaterzaCastellaneta-Palagianello), per l’anno 2012 secondo quanto disciplinato dal presente capitolato
d’appalto, ai sensi della L.R. n.19/06, l’art. 49 della L.R. 4/2010 “Norme urgenti in materia di
sanità e servizi sociali” e l’art. 13 comma 3 della L. 104/92.
ART.. 2
FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza scolastica specialistica, è un servizio che, in una logica di lavoro di rete
e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell’istruzione e della formazione, servizi
socio-assistenziali), interviene in maniera specifica per sostenere il minore, in difficoltà, nel
percorso di studi.
L’attività si esplica attraverso interventi di assistenza specialistica rivolti agli alunni disabili per
lo sviluppo delle potenzialità individuali riguardanti l’assistenza all’autonomia personale,
sociale e al miglioramento della comunicazione personale. Tali interventi sono volti a garantire
la piena integrazione sociale in coerenza con quanto previsto dal Piano Educativo
Individualizzato.
Gli interventi consistono in attività educative ed assistenziali rivolte all’alunno disabile e al
contesto in cui è inserito per facilitare il reciproco adattamento, la piena integrazione nonché il
pieno sviluppo delle capacità socio – relazionali.
L’intervento dovrà permettere agli alunni disabili la proficua partecipazione alle attività
scolastiche curriculari organizzate dall’autorità scolastica. Gli interventi saranno svolti, presso
le scuole frequentate dagli alunni disabili o all’esterno delle stesse per le attività previste dal
percorso didattico concordato con gli insegnanti di classe.
La finalità è quella di:
favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni all’interno del sistema scolastico;
consolidare la cultura del rispetto nei confronti della diversità;
consolidare le modalità di cooperazione della scuola con il territorio, ottimizzando le risorse;
benessere e successo formativo;
acquisizione di tecniche alternative;
Nello specifico con l’assistenza scolastica specialistica l'operatore affiancherà il disabile a
scuola per svolgere le seguenti attività:
Supporto e recupero scolastico;
Prevenzione di forme di emarginazione e devianza;
Integrazione socio-culturale con il gruppo dei pari;
Sostegno alla crescita;
Ascolto;
Orientamento scolastico;
Definizione di programmi, scolastici ed educativi, condivisi con scuole e famiglie.
ART.3
DESTINATARI
Il numero dei minori presuntivamente individuato per ogni Comune dell’Ambito è il seguente:
Ginosa
20
Laterza
27
Castellaneta
20
Palagianello
06
La stazione appaltante ha la facoltà, anche in corso di esecuzione del contratto e per
sopravvenute esigenze, di variare il numero degli utenti individuati, sia in difetto che in eccesso,
fino ad un massimo del 20%.
Gli interventi di assistenza specialistica all’autonomia ed alla comunicazione personale degli
alunni disabili, ad integrazione ma non in sostituzione dell’assistenza di base e
dell’insegnamento di sostegno fornita dal personale della scuola, sono rivolti agli alunni disabili
sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo
Individualizzato redatti come previsto dalla normativa regionale.
ART.4
DURATA DELL’APPALTO
L’affidamento del servizio è assicurato all’impresa aggiudicataria per il periodo gennaio –
giugno 2012 e per il periodo settembre - dicembre 2012.
Nell’ambito della suddetta durata di massima, si precisa che il servizio coprirà un arco
temporale di mesi 09, secondo il pertinente calendario scolastico.
L’affidamento decorre dalla data di avvio del servizio, che può avvenire anche in pendenza
della stipula del contratto.
ART.5
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
L’importo presunto per l’affidamento del servizio è stimato in € 635.000,00 + IVA, per un
totale complessivo di € 660.400,00 determinato in riferimento al monte-ore presunto come di
seguito indicato:
n.21.985 ore Assistenti per la cura alla persona;
n.13.740 ore per Assistenza Specialistica Educativa.
A base d’asta è posto il prezzo del servizio fissato in € 635.000,00
Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le
prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo
svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione e il personale
esperto impiegato.
Si precisa che questa stazione appaltante non ha ritenuto di dover procedere a calcolo di spese
per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all’art.7 c.3 D. Lgs. 626/1994 come modificato
dall’art. 3 comma 1, lett. A9 Legge 123/2007) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi
di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione Appaltante o
all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza
da interferenza sono pari a € 0,00.
Il corrispettivo si intende immodificabile per l’intera durata dell’appalto. Nessun compenso
revisionale è previsto per il primo anno di esecuzione dell’appalto.
ART.6
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà mediante PROCEDURA APERTA, da esperirsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83, co.1 del D.Lgs, n.163/2006,
della legge regionale n.19/2006, del Regolamento Unico per l’Affidamento dei Servizi Sociali a
soggetti terzi per i comuni dell’Ambito territoriale di Ginosa, Laterza, Castellaneta e
Palagianello.
ART.7
LUOGO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio sarà espletato nei Comuni dell’ambito TA/1 e dislocato nei plessi scolastici della
scuola dell’infanzia, primarie e secondaria di primo e secondo grado del territorio.
ART. 8
ADEMPIMENTI GENERALI RELATIVI AL PERSONALE
L’Affidatario dovrà:
- verificare che il personale utilizzato sia in possesso di specifici titoli atti allo svolgimento delle
attività previste nel presente capitolato, ai sensi degli artt 46 e 92. del Regolamento n.4/2007. Il
personale dovrà essere idoneo dal punto di vista sanitario.
- fornire alla stazione appaltante, prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo con le
rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell’attività, compreso quello per
le eventuali sostituzioni ;
Il personale utilizzato dovrà essere, nell’espletamento del servizio, in perfetto ordine
nell’aspetto fisico, munito di idoneo abbigliamento e supporti strumentali per fini igienico –
sanitari;
Inoltre il personale sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento.
- esibire entro 30 giorni dall’attività, il libro matricola del personale utilizzato nella gestione e la
documentazione individuale comprovante il possesso dei requisiti richiesti., pena la decadenza
del contratto
- garantire a tale personale condizioni contrattuali giuridiche e retributive non inferiori a quelle
sindacali previste dal C.C.N.L.delle cooperative sociali, nonché il versamento dei relativi
contributi assistenziali previsti dalla vigente normativa;
- ottemperare a tutta la legislazione in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del
lavoro;
- garantire il regolare pagamento degli operatori a scadenza mensile.
- dichiarare ogni cambiamento del personale all'interno dei centri e presentare entro 30 giorni il
libro matricola con le nuove assunzioni..
- ha l’obbligo di garantire la presenza del personale durante tutto il periodo richiesto e di
provvedere alle sostituzioni ENTRO LE 24 ORE per le assenze superiori a giorni uno;
- fornire trimestralmente copia del libro paga;
- sarà tenuto alla più assoluta riservatezza verso l’esterno sugli utenti e su quanto concerne
l’espletamento del servizio.
- dovrà custodire la seguente documentazione:
a) Cartella personale dell’utente contenente la documentazione anagrafica;
b) Gli aggiornamenti della certificazione sanitaria ( verbale di invalidità, diagnosi funzionale,
profilo funzionale, certificati medici, ecc.;
c) Le schede di valutazione dell’autonomia e di progettazione e verifica, compilate dagli
educatori;
d) Le relazioni socio-educative;
e) I verbali delle riunioni di equipe;
f) Le registrazioni dei colloqui con i familiari;
g) Apposita scheda di rilevazione giornaliera delle prestazioni effettuate nonché degli utenti che
hanno beneficiato del servizio.
- La cartella personale è custodita e tutelata salvaguardando i principi della riservatezza e le
disposizioni del D.lgs.196/2003
Le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli
interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con alla stazione
appaltante, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto
stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio.
In caso di sciopero l’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto
previsto dai vigenti CCNL per il personale;
- Inoltre dovrà trimestralmente relazionare sull’andamento del servizio;
- in particolare la Cooperativa accetta la condizione particolare di esecuzione del contratto di
appalto richiesta dal bando, combinato disposto art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici” e art. 2 co. 2 lett. c) e f) L.R. n. 19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” obbligandosi ad
assicurare la rioccupazione dei lavoratori che, per l’effetto del cambio di gestione, potrebbero
perdere il posto di lavoro.
ART.9
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
Alle prestazioni avranno titolo tutti i soggetti individuati, nei limiti del numero di utenti
massimo, del monte ore annuo e delle risorse disponibili.
L’accesso al servizio deve essere preceduto,dalla redazione della diagnosi Funzionale a cura
dell’U.T.R. finalizzata alla redazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) che deve
essere aggiornato nel corso degli anni scolastici.
La ditta appaltatrice non esprime alcuna valutazione in ordine alla modalità di accesso al
servizio e deve assicurare il necessario coordinamento con le valutazioni attribuite per
competenza alla A.S.L. TA.
ART.10
VOLONTARIATO
L’impiego di operatori volontari da parte dell’affidatario viene riconosciuto e stimolato. Il
soggetto affidatario del servizio dovrà informare l’ambito dell’eventuale utilizzo di personale
volontario segnalando:
1) la responsabilità del volontario in modo esplicito, il ruolo e le modalità di utilizzo;
2) i criteri di copertura assicurativa;
3) le condizioni di accesso a documenti riservati.
In ogni caso, l’utilizzo di prestazioni volontarie non concorre alla determinazione del costo del
servizio e non si sostituisce al personale strutturato.
ART.11
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:
- dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell’atto formale di
convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi
conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna,
nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per
l’aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- trasmettere ogni tre mesi alla stazione appaltante una relazione tecnica sull’andamento della
gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all’Ufficio di Piano e al
Coordinamento Istituzionale la valutazione in merito all’efficacia ed efficienza del servizio con
riferimento ai risultati raggiunti;
- garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del
personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto
dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei
citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
- dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle
prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal Dirigente Scolastico o suo Delegato;
- mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano,
in applicazione del D.Lgs. 196/2003.
ART.12
RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI
Il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e
di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm.,
tenendo fin da ora sollevato la stazione appaltante e l'Ufficio di Piano da ogni responsabilità e
conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione
del servizio.
Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale anche
non dipendente e dovrà altresì segnalare immediatamente alla stazione appaltante tutte le
situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico
dell’Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio.
Nel caso che il soggetto aggiudicatario non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del
personale assente, secondo quanto sopra indicato, sarà immediatamente applicata dalla stazione
appaltante una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di
mancata sostituzione.
ART.13
DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario non potrà subappaltare o, comunque, cedere, in tutto o in parte, il servizio
oggetto del presente capitolato, pena la immediata risoluzione del contratto, la sospensione di
ogni pagamento in corso e il risarcimento di ogni danno eventualmente causato.
ART.14
CONTROLLI
L’amministrazione potrà in ogni momento, senza preavviso controllare e verificare il buon
andamento del servizio, verificando l’ottemperanza di tutte le norme previste nel presente
capitolato. L’amministrazione si riserva di contattare periodicamente gli utenti del servizio ed i
loro familiari per controllare il livello di qualità delle prestazioni erogate.
L’Amministrazione si riserva i controlli circa l’ottemperanza agli obblighi contrattuali nei
confronti degli operatori impegnati nel servizio.
ART.15
INADEMPIENZE PENALITA’ E DECADENZA PER RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
Per violazione di tutti gli obblighi della Ditta appaltatrice derivanti dal presente Capitolato e in
caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l’ambito ha la facoltà di procedere
all’applicazione delle sanzioni e penalità sotto riportate.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione
dell’inadempienza, a firma del Dirigente o suo delegato, trasmessa alla Ditta appaltatrice per le
sue eventuali controdeduzioni da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della
contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni, non
possano essere accolte, l’Ambito provvederà ad applicare le penalità detraendole direttamente
dal primo pagamento utile per un ammontare pari al 20% dell’importo mensile.
E’ fatto salvo l’obbligo sanzionatorio eventualmente previsto dalla Legge e, in particolare
l’obbligo di cui all’art.6 della L. n.136 del 13.08.2010;
Il contratto è risolto “di fatto e di diritto” con dichiarazione di decadenza dalla gestione, fatto
salvo il risarcimento dei danni ricevuti, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
appaltante, al verificarsi dei seguenti casi essenziali per il rapporto di servizio:
subappalto del servizio,
quando di fatto la Ditta appaltatrice abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
quando decorso il termine di 10 giorni dalla notifica di apposita diffida ad adempiere, la
Ditta appaltatrice non ottemperi agli obblighi previsti dal presente capitolato.
Omesso adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
della L.13/08/2010 n.136.
L’ambito si riserva la facoltà di revoca dell’appalto, con conseguente risoluzione del contratto,
ai sensi dell’art.1671 c.c. quando l’appalto non corrisponde più a pubblico interesse o l’ambito
non intende più avvalersi di ditte esterne per la gestione.
Sarà motivo di disdetta anche la cancellazione della Cooperativa/Consorzio dall’Albo Regionale
per il verificarsi dei casi previsti dalla legge.
ART.16
DEPOSITO CAUZIONALE
L’affidatario concorrente deve corredare la propria offerta con un deposito cauzionale
provvisorio pari a 2% dell’importo a base d’asta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria è
ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI ISO 45000, con riferimento alla tipologia del servizio
oggetto del presente appalto.
Subito dopo l’aggiudicazione della gara i depositi provvisori saranno restituiti alle Cooperative
non risultanti aggiudicatarie.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti all’esecuzione del servizio,
dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di somme che l’Ambito dovesse
eventualmente sostenere durante la gestione per fatto ritenuto dall’ambito causa di
inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta appaltatrice deve
versare all’atto della stipulazione del contratto il deposito cauzionale che è stabilito con
riferimento al valore contrattuale e quindi nella misura del 10% dell’importo totale, al netto
dell’IVA di legge.
Il deposito cauzionale resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni
eventuale eccezione e controversia.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l’Ambito.
La Ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Ambito si fosse avvalsa, in
tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
ART.17
CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto sulla base d’asta di €
635.000 oltre IVA., sulla base delle ore effettivamente prestate e del costo orario offerto in sede
di gara.
Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario, comprende il costo del personale impiegato, la
fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere
inerente l’attività di formazione e al personale esperto impiegato.
Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere
inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori
compensi.
Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di:
fattura o documento fiscale con indicazione analitica, suddivisa per Comuni, delle scuole ove si
svolge il servizio con le ore di servizio effettuate;
reports di presenza, su modello predisposto dalla stazione appaltante, vistati dal Dirigente
Scolastico o suo Delegato e dall’assistente sociale del comune di residenza dei beneficiari,
attestante la regolarità del servizio;
DURC in corso di validità.
ART. 18
DOMICILIO E CONTROVERSIE
Per tutta la durata del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere il proprio domicilio nel
Comune di Ginosa e dovrà essere rappresentata in qualsiasi momento da persona idonea,
regolarmente delegata dalla ditta in qualità di responsabile del servizio e del contratto.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si applicano le disposizioni
vigenti in materia
Per ogni controversia è competente il Foro di Taranto.
ART. 19
MODIFICHE CONTRATTO.
L’Ambito si riserva la facoltà di modificare le diverse parti del presente contratto al fine di
conformarlo a disposizioni di legge, o a direttive regionali durante la vigenza contrattuale.
ART.20
PENALITA’
L’affidatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:
- si renda colpevole di manchevolezza e deficienza nella qualità del servizio;
- assicura una presenza di operatori inferiore a quella richiesta dal servizio;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di
invito al miglioramento ed all’eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottempera alle prestazioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare agli
orari ed ai tempi da osservare per il servizio prestato.
ART. 21
RISARCIMENTO DANNI PENALI
L’ambito ha facoltà di applicare le penalità qualora in occasione dei controlli effettuati vengano
rilevate inadempienze riguardanti assenze degli operatori o negligenze e mancato adempimento
di quanto prescritto nel presente capitolato.
Fermi restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione formale del contratto, i
competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati
invitando l’affidatario a formulare le proprie contro deduzioni entro sette giorni.
Nel caso di mancata esecuzione del servizio, per qualsiasi causa non imputabile all’Ambito, dal
corrispettivo mensile dovuto, sarà decurtato un ventesimo dello stesso a titolo di penale per ogni
giorno di mancata esecuzione.
In caso di esecuzione irregolare del servizio, per qualsiasi causa non imputabile all’Ambito,
verrà applicata una penalità di euro 300,00 a giornata.
La eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla terza nel
corso della convenzione, determina la risoluzione del contratto stesso, l’immediata sospensione
dei compensi pattuiti e la conseguente trattenuta della somma residua.
L’ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto.
Mancando i crediti, o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata sulla
cauzione. In tali casi dovrà avvenire l’integrazione dell’importo della cauzione così come
previsto nel presente capitolato entro quindici giorni dalla comunicazione dell’addebito.
Le penalità sono notificate all’affidatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi
avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
ART.22
ONERI INERENTI IL SERVIZIO E SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione complessiva del servizio, sono
interamente a carico della Ditta appaltatrice, sin dall’inizio dell’appalto. L’Ambito resta
pertanto sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.
Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse
all’esercizio dell’oggetto del contratto, nonché le spese relative alla stipula e registrazione dello
stesso.
ART. 23
DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO
La Ditta appaltatrice è tenuta inoltre a operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela della sicurezza e della privacy dei cittadini-Utenti e delle loro famiglie ed accogliere e
provvedere al passaggio delle consegne ed affiancare, prima della scadenza del presente appalto,
l’eventuale successivo gestore/i.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni
delle leggi e dei regolamenti vigenti.