ambito territoriale ta/1
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Comune di Ginosa Comune di Laterza Comune di Castellaneta Comune di Palagianello AMBITO TERRITORIALE TA/1 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ART.1 OGGETTO La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, a cooperativa sociale di tipo “A” da svolgersi nel Territorio dell’ambito TA/1 (Ginosa-LaterzaCastellaneta-Palagianello), per l’anno 2012 secondo quanto disciplinato dal presente capitolato d’appalto, ai sensi della L.R. n.19/06, l’art. 49 della L.R. 4/2010 “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali” e l’art. 13 comma 3 della L. 104/92. ART.. 2 FINALITA’ DEL SERVIZIO Il servizio di assistenza scolastica specialistica, è un servizio che, in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell’istruzione e della formazione, servizi socio-assistenziali), interviene in maniera specifica per sostenere il minore, in difficoltà, nel percorso di studi. L’attività si esplica attraverso interventi di assistenza specialistica rivolti agli alunni disabili per lo sviluppo delle potenzialità individuali riguardanti l’assistenza all’autonomia personale, sociale e al miglioramento della comunicazione personale. Tali interventi sono volti a garantire la piena integrazione sociale in coerenza con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato. Gli interventi consistono in attività educative ed assistenziali rivolte all’alunno disabile e al contesto in cui è inserito per facilitare il reciproco adattamento, la piena integrazione nonché il pieno sviluppo delle capacità socio – relazionali. L’intervento dovrà permettere agli alunni disabili la proficua partecipazione alle attività scolastiche curriculari organizzate dall’autorità scolastica. Gli interventi saranno svolti, presso le scuole frequentate dagli alunni disabili o all’esterno delle stesse per le attività previste dal percorso didattico concordato con gli insegnanti di classe. La finalità è quella di: favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni all’interno del sistema scolastico; consolidare la cultura del rispetto nei confronti della diversità; consolidare le modalità di cooperazione della scuola con il territorio, ottimizzando le risorse; benessere e successo formativo; acquisizione di tecniche alternative; Nello specifico con l’assistenza scolastica specialistica l'operatore affiancherà il disabile a scuola per svolgere le seguenti attività: Supporto e recupero scolastico; Prevenzione di forme di emarginazione e devianza; Integrazione socio-culturale con il gruppo dei pari; Sostegno alla crescita; Ascolto; Orientamento scolastico; Definizione di programmi, scolastici ed educativi, condivisi con scuole e famiglie. ART.3 DESTINATARI Il numero dei minori presuntivamente individuato per ogni Comune dell’Ambito è il seguente: Ginosa 20 Laterza 27 Castellaneta 20 Palagianello 06 La stazione appaltante ha la facoltà, anche in corso di esecuzione del contratto e per sopravvenute esigenze, di variare il numero degli utenti individuati, sia in difetto che in eccesso, fino ad un massimo del 20%. Gli interventi di assistenza specialistica all’autonomia ed alla comunicazione personale degli alunni disabili, ad integrazione ma non in sostituzione dell’assistenza di base e dell’insegnamento di sostegno fornita dal personale della scuola, sono rivolti agli alunni disabili sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato redatti come previsto dalla normativa regionale. ART.4 DURATA DELL’APPALTO L’affidamento del servizio è assicurato all’impresa aggiudicataria per il periodo gennaio – giugno 2012 e per il periodo settembre - dicembre 2012. Nell’ambito della suddetta durata di massima, si precisa che il servizio coprirà un arco temporale di mesi 09, secondo il pertinente calendario scolastico. L’affidamento decorre dalla data di avvio del servizio, che può avvenire anche in pendenza della stipula del contratto. ART.5 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA L’importo presunto per l’affidamento del servizio è stimato in € 635.000,00 + IVA, per un totale complessivo di € 660.400,00 determinato in riferimento al monte-ore presunto come di seguito indicato: n.21.985 ore Assistenti per la cura alla persona; n.13.740 ore per Assistenza Specialistica Educativa. A base d’asta è posto il prezzo del servizio fissato in € 635.000,00 Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione e il personale esperto impiegato. Si precisa che questa stazione appaltante non ha ritenuto di dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all’art.7 c.3 D. Lgs. 626/1994 come modificato dall’art. 3 comma 1, lett. A9 Legge 123/2007) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione Appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00. Il corrispettivo si intende immodificabile per l’intera durata dell’appalto. Nessun compenso revisionale è previsto per il primo anno di esecuzione dell’appalto. ART.6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione avverrà mediante PROCEDURA APERTA, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83, co.1 del D.Lgs, n.163/2006, della legge regionale n.19/2006, del Regolamento Unico per l’Affidamento dei Servizi Sociali a soggetti terzi per i comuni dell’Ambito territoriale di Ginosa, Laterza, Castellaneta e Palagianello. ART.7 LUOGO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO Il servizio sarà espletato nei Comuni dell’ambito TA/1 e dislocato nei plessi scolastici della scuola dell’infanzia, primarie e secondaria di primo e secondo grado del territorio. ART. 8 ADEMPIMENTI GENERALI RELATIVI AL PERSONALE L’Affidatario dovrà: - verificare che il personale utilizzato sia in possesso di specifici titoli atti allo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato, ai sensi degli artt 46 e 92. del Regolamento n.4/2007. Il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista sanitario. - fornire alla stazione appaltante, prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell’attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni ; Il personale utilizzato dovrà essere, nell’espletamento del servizio, in perfetto ordine nell’aspetto fisico, munito di idoneo abbigliamento e supporti strumentali per fini igienico – sanitari; Inoltre il personale sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento. - esibire entro 30 giorni dall’attività, il libro matricola del personale utilizzato nella gestione e la documentazione individuale comprovante il possesso dei requisiti richiesti., pena la decadenza del contratto - garantire a tale personale condizioni contrattuali giuridiche e retributive non inferiori a quelle sindacali previste dal C.C.N.L.delle cooperative sociali, nonché il versamento dei relativi contributi assistenziali previsti dalla vigente normativa; - ottemperare a tutta la legislazione in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro; - garantire il regolare pagamento degli operatori a scadenza mensile. - dichiarare ogni cambiamento del personale all'interno dei centri e presentare entro 30 giorni il libro matricola con le nuove assunzioni.. - ha l’obbligo di garantire la presenza del personale durante tutto il periodo richiesto e di provvedere alle sostituzioni ENTRO LE 24 ORE per le assenze superiori a giorni uno; - fornire trimestralmente copia del libro paga; - sarà tenuto alla più assoluta riservatezza verso l’esterno sugli utenti e su quanto concerne l’espletamento del servizio. - dovrà custodire la seguente documentazione: a) Cartella personale dell’utente contenente la documentazione anagrafica; b) Gli aggiornamenti della certificazione sanitaria ( verbale di invalidità, diagnosi funzionale, profilo funzionale, certificati medici, ecc.; c) Le schede di valutazione dell’autonomia e di progettazione e verifica, compilate dagli educatori; d) Le relazioni socio-educative; e) I verbali delle riunioni di equipe; f) Le registrazioni dei colloqui con i familiari; g) Apposita scheda di rilevazione giornaliera delle prestazioni effettuate nonché degli utenti che hanno beneficiato del servizio. - La cartella personale è custodita e tutelata salvaguardando i principi della riservatezza e le disposizioni del D.lgs.196/2003 Le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con alla stazione appaltante, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio. In caso di sciopero l’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale; - Inoltre dovrà trimestralmente relazionare sull’andamento del servizio; - in particolare la Cooperativa accetta la condizione particolare di esecuzione del contratto di appalto richiesta dal bando, combinato disposto art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e art. 2 co. 2 lett. c) e f) L.R. n. 19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” obbligandosi ad assicurare la rioccupazione dei lavoratori che, per l’effetto del cambio di gestione, potrebbero perdere il posto di lavoro. ART.9 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI Alle prestazioni avranno titolo tutti i soggetti individuati, nei limiti del numero di utenti massimo, del monte ore annuo e delle risorse disponibili. L’accesso al servizio deve essere preceduto,dalla redazione della diagnosi Funzionale a cura dell’U.T.R. finalizzata alla redazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) che deve essere aggiornato nel corso degli anni scolastici. La ditta appaltatrice non esprime alcuna valutazione in ordine alla modalità di accesso al servizio e deve assicurare il necessario coordinamento con le valutazioni attribuite per competenza alla A.S.L. TA. ART.10 VOLONTARIATO L’impiego di operatori volontari da parte dell’affidatario viene riconosciuto e stimolato. Il soggetto affidatario del servizio dovrà informare l’ambito dell’eventuale utilizzo di personale volontario segnalando: 1) la responsabilità del volontario in modo esplicito, il ruolo e le modalità di utilizzo; 2) i criteri di copertura assicurativa; 3) le condizioni di accesso a documenti riservati. In ogni caso, l’utilizzo di prestazioni volontarie non concorre alla determinazione del costo del servizio e non si sostituisce al personale strutturato. ART.11 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a: - dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell’atto formale di convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l’aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato; - trasmettere ogni tre mesi alla stazione appaltante una relazione tecnica sull’andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all’Ufficio di Piano e al Coordinamento Istituzionale la valutazione in merito all’efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti; - garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive; - dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dal Dirigente Scolastico o suo Delegato; - mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003. ART.12 RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI Il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevato la stazione appaltante e l'Ufficio di Piano da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale anche non dipendente e dovrà altresì segnalare immediatamente alla stazione appaltante tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell’Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio. Nel caso che il soggetto aggiudicatario non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del personale assente, secondo quanto sopra indicato, sarà immediatamente applicata dalla stazione appaltante una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione. ART.13 DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO L’aggiudicatario non potrà subappaltare o, comunque, cedere, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato, pena la immediata risoluzione del contratto, la sospensione di ogni pagamento in corso e il risarcimento di ogni danno eventualmente causato. ART.14 CONTROLLI L’amministrazione potrà in ogni momento, senza preavviso controllare e verificare il buon andamento del servizio, verificando l’ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato. L’amministrazione si riserva di contattare periodicamente gli utenti del servizio ed i loro familiari per controllare il livello di qualità delle prestazioni erogate. L’Amministrazione si riserva i controlli circa l’ottemperanza agli obblighi contrattuali nei confronti degli operatori impegnati nel servizio. ART.15 INADEMPIENZE PENALITA’ E DECADENZA PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Per violazione di tutti gli obblighi della Ditta appaltatrice derivanti dal presente Capitolato e in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l’ambito ha la facoltà di procedere all’applicazione delle sanzioni e penalità sotto riportate. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a firma del Dirigente o suo delegato, trasmessa alla Ditta appaltatrice per le sue eventuali controdeduzioni da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni, non possano essere accolte, l’Ambito provvederà ad applicare le penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile per un ammontare pari al 20% dell’importo mensile. E’ fatto salvo l’obbligo sanzionatorio eventualmente previsto dalla Legge e, in particolare l’obbligo di cui all’art.6 della L. n.136 del 13.08.2010; Il contratto è risolto “di fatto e di diritto” con dichiarazione di decadenza dalla gestione, fatto salvo il risarcimento dei danni ricevuti, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione appaltante, al verificarsi dei seguenti casi essenziali per il rapporto di servizio: subappalto del servizio, quando di fatto la Ditta appaltatrice abbandoni il servizio senza giustificato motivo; quando decorso il termine di 10 giorni dalla notifica di apposita diffida ad adempiere, la Ditta appaltatrice non ottemperi agli obblighi previsti dal presente capitolato. Omesso adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.13/08/2010 n.136. L’ambito si riserva la facoltà di revoca dell’appalto, con conseguente risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1671 c.c. quando l’appalto non corrisponde più a pubblico interesse o l’ambito non intende più avvalersi di ditte esterne per la gestione. Sarà motivo di disdetta anche la cancellazione della Cooperativa/Consorzio dall’Albo Regionale per il verificarsi dei casi previsti dalla legge. ART.16 DEPOSITO CAUZIONALE L’affidatario concorrente deve corredare la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio pari a 2% dell’importo a base d’asta. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 45000, con riferimento alla tipologia del servizio oggetto del presente appalto. Subito dopo l’aggiudicazione della gara i depositi provvisori saranno restituiti alle Cooperative non risultanti aggiudicatarie. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti all’esecuzione del servizio, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di somme che l’Ambito dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto ritenuto dall’ambito causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta appaltatrice deve versare all’atto della stipulazione del contratto il deposito cauzionale che è stabilito con riferimento al valore contrattuale e quindi nella misura del 10% dell’importo totale, al netto dell’IVA di legge. Il deposito cauzionale resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l’Ambito. La Ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Ambito si fosse avvalsa, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. ART.17 CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto sulla base d’asta di € 635.000 oltre IVA., sulla base delle ore effettivamente prestate e del costo orario offerto in sede di gara. Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario, comprende il costo del personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di formazione e al personale esperto impiegato. Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di: fattura o documento fiscale con indicazione analitica, suddivisa per Comuni, delle scuole ove si svolge il servizio con le ore di servizio effettuate; reports di presenza, su modello predisposto dalla stazione appaltante, vistati dal Dirigente Scolastico o suo Delegato e dall’assistente sociale del comune di residenza dei beneficiari, attestante la regolarità del servizio; DURC in corso di validità. ART. 18 DOMICILIO E CONTROVERSIE Per tutta la durata del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune di Ginosa e dovrà essere rappresentata in qualsiasi momento da persona idonea, regolarmente delegata dalla ditta in qualità di responsabile del servizio e del contratto. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si applicano le disposizioni vigenti in materia Per ogni controversia è competente il Foro di Taranto. ART. 19 MODIFICHE CONTRATTO. L’Ambito si riserva la facoltà di modificare le diverse parti del presente contratto al fine di conformarlo a disposizioni di legge, o a direttive regionali durante la vigenza contrattuale. ART.20 PENALITA’ L’affidatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando: - si renda colpevole di manchevolezza e deficienza nella qualità del servizio; - assicura una presenza di operatori inferiore a quella richiesta dal servizio; - effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento ed all’eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio; - non ottempera alle prestazioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare agli orari ed ai tempi da osservare per il servizio prestato. ART. 21 RISARCIMENTO DANNI PENALI L’ambito ha facoltà di applicare le penalità qualora in occasione dei controlli effettuati vengano rilevate inadempienze riguardanti assenze degli operatori o negligenze e mancato adempimento di quanto prescritto nel presente capitolato. Fermi restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione formale del contratto, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l’affidatario a formulare le proprie contro deduzioni entro sette giorni. Nel caso di mancata esecuzione del servizio, per qualsiasi causa non imputabile all’Ambito, dal corrispettivo mensile dovuto, sarà decurtato un ventesimo dello stesso a titolo di penale per ogni giorno di mancata esecuzione. In caso di esecuzione irregolare del servizio, per qualsiasi causa non imputabile all’Ambito, verrà applicata una penalità di euro 300,00 a giornata. La eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla terza nel corso della convenzione, determina la risoluzione del contratto stesso, l’immediata sospensione dei compensi pattuiti e la conseguente trattenuta della somma residua. L’ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto. Mancando i crediti, o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. In tali casi dovrà avvenire l’integrazione dell’importo della cauzione così come previsto nel presente capitolato entro quindici giorni dalla comunicazione dell’addebito. Le penalità sono notificate all’affidatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale. ART.22 ONERI INERENTI IL SERVIZIO E SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione complessiva del servizio, sono interamente a carico della Ditta appaltatrice, sin dall’inizio dell’appalto. L’Ambito resta pertanto sollevato da qualsiasi onere e responsabilità. Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all’esercizio dell’oggetto del contratto, nonché le spese relative alla stipula e registrazione dello stesso. ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO La Ditta appaltatrice è tenuta inoltre a operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della sicurezza e della privacy dei cittadini-Utenti e delle loro famiglie ed accogliere e provvedere al passaggio delle consegne ed affiancare, prima della scadenza del presente appalto, l’eventuale successivo gestore/i. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.