STRESS DA LAVORO

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STRESS DA LAVORO
STRESS DA LAVORO
OGGETTO: Proposta tecnica per la stesura della certificazione sullo stress da lavoro
come richiesto obbligatoriamente dal
Dgls. 81/08 ( art. 28 comma 1 “Oggetto della
valutazione dei rischi”) dove è espressamente confermato che il Documento Valutazione dei
Rischi lavorativi (D.V.R.) deve comprendere anche i rischi riguardanti lo stress lavoro
correlato...
Circolare del Ministero del lavoro del 18/11/2010 a cura della Commissione consultiva
permanente per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
Accordo Europeo 8/10/2004 recepito dall’Accordo Interconfederale del 9/06/2008.
Omissis……..
"lo stress non è una malattia, ma un'esposizione prolungata ad esso può ridurre l'efficienza
sul lavoro e determinare un cattivo stato di salute "
In Europa un lavoratore su tre dichiara di soffrire di stress sul lavoro e si calcola che lo
stress sia causa di più del 50% dei giorni lavorativi persi.
Il 31 dicembre 2010 scade il termine utile per rilevare e valutare il rischio da stress lavorocorrelato , sia per i datori di lavoro operanti nel settore pubblico che per quelli del settore
privato.
La centralità e l’importanza della figura del datore di lavoro risultano evidenti anche dalle
sanzioni particolarmente severe previste dal D.Lgs. 81/2008. In caso di mancata valutazione del
rischio stress lavoro correlato, infatti, l’articolo 55 fissa la sanzione a carico del datore di lavoro
nella reclusione da tre a sei mesi, o nell’ammenda da 5.000 a 20.000 euro, adducendo come
motivazione: “per aver omesso di valutare e di riportare nel conseguente DVR l’esito della
valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlati esplicitamente indicati fra i rischi da
valutare obbligatoriamente nell’art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008”.
lI D.Lgs. n. 81 del 2008 nell’art. 28 stabilisce espressamente che la valutazione dello stress
lavoro-correlato deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 6, comma 8, D.Lgs. 81/08,
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e che il relativo obbligo decorre dall'elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche
in
difetto
delle
stesse,
deve
essere
ottemperato
entro
il
31
Dicembre2010
Il Decreto 81/08 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ha così introdotto l’obbligo di valutare
il rischio collegabile allo stress lavoro-correlato. Ciò significa che ”ufficialmente” il concetto di
salute si allarga anche alla dimensione psicologica e sociale dei lavoratori. Non basta più
ridurre o eliminare i pericoli che possono causare danni fisici all’organismo, bisogna anche
occuparsi di quei fattori che possono provocare stress alla persona.
In sostanza, lo sviluppo del benessere lavorativo e l’attenzione alla dimensione psico-sociale
dei collaboratori diventa un obbligo normativo del datore di lavoro.
Il rischio da stress può potenzialmente colpire in qualunque luogo di lavoro e qualsiasi
lavoratore, e la sua valutazione è volta ad individuare le fonti che possono comportare infortuni
o danni diretti alla salute nonché a cogliere i segnali che possono indicare la presenza di stress.
Prevenire, ridurre o eliminare il problema può voler dire più efficienza e, soprattutto, consente
di apportare miglioramenti nelle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.
I benefici della Valutazione delle stress lavoro – correlato
Contrastare lo stress sul posto di lavoro permette anche di avere i seguenti vantaggi:
1. ridurre i costi, perché spesso lo stress si traduce in bassa produttività, ore di lavoro perse e
aumento delle assenze per malattia;
2. difendersi nei casi di richieste danni del lavoratore, qualora avvii una causa per stress sul
lavoro, come accade sempre più di frequente;
3. riduzioni del premio INAIL riconosciute per le aziende in regola con le norme sulla sicurezza
sul lavoro.
Infatti, l'INAIL, con Delibera del C.S. n. 79 del 21 aprile 2010, ha definito ulteriori riduzioni
del premio assicurativo per le imprese che effettuano significativi interventi di prevenzione
degli infortuni e miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, oltre i
requisiti minimi previsti dalla legge.
Ora i datori di lavoro che dimostreranno in modo oggettivo di aver investito in sicurezza, ad
esempio attraverso il sistema salute e sicurezza secondo Linea Guida INAIL (quindi anche
senza certificazione dello stesso) e a maggior ragione le organizzazione che adotteranno la la
valutazione oggetto della presente proposta, potranno ottenere la riduzione del loro premio
assicurativo.
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In particolare è stata prevista una riarticolazione del tasso di sconto, che potranno ottenere una
riduzione del premio fino al 30%. L’ammontare dello sconto è infatti ora immediatamente
correlato alle dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori-anno, secondo i parametri
indicati nella seguente tabella:
N. LAVORATORI
RIDUZIONE
Fino a 10
30%
Da 11 a 50
23%
Da 51 a 100
18%
Da 101 a 200
15%
Da 201 a 500
12%
Oltre 500
7%
La scadenza per la presentazione della domanda di riduzione, che in passato era a fine gennaio,
è stata ora spostata al 28 febbraio; per interventi realizzati entro il dicembre dell’anno
precedente.
La Fondazione Logos PA dispone di professionisti specializzati nella valutazione dello stress da
lavoro correlato, che utilizzano processi e strumenti di valutazione non standardizzati, ma che si
adattano alle singole realtà, in base a dimensioni e settore di appartenenza.
Metodologia di valutazione del rischio stress lavoro-correlato
La metodologia adottata si basa sulla proposta elaborata dall’ISPEL – Network Nazionale per
la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro di marzo 2010, opportunamente
riadattata per prendere in considerazione le indicazioni riportate nella Circolare Ministeriale del
Min. del Lav. di novembre 2010.
Fase 1 Valutazione Oggettiva (Obbligatoria) – Analisi Degli Indicatori
1. Definizione e formazione del Gruppo di Lavoro
Il “Gruppo di Lavoro” è l’insieme delle figure che dovranno partecipare alla valutazione
del rischio.
2. Azione informativa generale
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La valutazione del rischio sarà preceduta da una fase informativa in modo tale che tutti i
componenti del “Gruppo di lavoro” ed i lavoratori siano preparati al loro
coinvolgimento nell’ambito della valutazione.
Questa fase avverrà attraverso momenti formativi, riunioni, diffusione di note
informative e di un’apposita guida per l’acquisizione dei dati e compilazione delle
relative schede di acquisizione (Indicatori Oggettivi).
3. Individuazione dei GOL – Gruppi Omogenei di Lavoratori
Tali Gruppi sono accomunati dal possesso di caratteristiche comuni in merito ai fattori
di rischio organizzativo.
4. Raccolta degli indicatori oggettivi (indicatori Aziendali / Eventi sentinella, Indicatori di
Contenuto ed Indicatori di Contesto)
5. Analisi dei dati raccolti.
Gli indicatori saranno analizzati con liste di controllo che permettono una pesatura del
rischio relativamente all’Ente, al reparto o gruppo omogeneo (GOL).
6. Elaborazione del DVR.
Saranno valutati i dati raccolti e verrà condivisa una plausibile interpretazione degli
stessi insieme alle diverse figure coinvolte (Datore di Lavoro, RSPP, Medico
Competente, Dirigenti, RLS, ecc.) al fine di individuare l’esistenza degli ambiti
operativi e organizzativi dove il problema dello stress lavoro-correlato possa essere
presente in maniera significativa.
Ove dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro
correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, ne verrà data evidenza nel
Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e verrà previsto un piano di
monitoraggio.
Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress da lavoro correlato
tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procederà all’adozione degli
opportuni interventi correttivi (ad esempio ambienti di lavoro, piani di comunicazione
interne, piani di formazione del personale, interventi sull’organizzazione e sui processi
di lavoro, ecc).
Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procederà nei tempi che lo stesso Ente
definisce nella programmazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (II
Fase (Soggettiva) - Valutazione Approfondita).
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A conclusione della prima oggettiva sarà elaborato
un documento che conterrà i
seguenti argomenti:
-
Metodologia di indagine adottata per la valutazione e report di analisi;
-
Azioni di sensibilizzazione e informazione, soggetti coinvolti e strumenti
utilizzati;
-
Analisi della documentazione inerente l’organizzazione del lavoro, la gestione
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
-
Esito della valutazione;
-
Programma delle misure correttive eventualmente adottate;
-
Piano di monitoraggio.
Decorso un anno dall’adozione del piano di monitoraggio e delle misura correttive
eventualmente poste in essere sarà necessaria una verificare che le misure adottate abbiano
eliminato le fonti di stress rilevate nella fase di valutazione obbligatoria.
Proposta economica
Il compenso per la certificazione sullo stress da lavoro è calcolato in base al numero di
dipendenti dell’Ente secondo la seguente tabella:
Fino a 5 dipendenti
€ 500,00
Da 6 a 15 dipendenti
Da 16 a 30 dipendenti
Da 31 a 50 dipendenti
Da 51 a 100 dipendenti
Da 101 a 200 dipendenti
Oltre 200 dipendenti
€ 1.500,00
€ 2.500,00
€3.500,00
€ 5.000,00
€ 7.500,00
Compenso da concordare
Tale importo si intende calcolato a corpo e non è comprensivo di IVA.
Legale Rappresentante
Avv. Roberto Mastrofini
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