Dispensa trattamenti Pensioni

Transcript

Dispensa trattamenti Pensioni
I trattamenti pensionistici
nel sistema previdenziale pubblico
ex INPDAP
dicembre 2012
PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
I SISTEMI PREVIDENZIALI Definizione ‐ Per Sistema Previdenziale intendiamo l'insieme delle regole che disciplinano il diritto alle prestazioni pensionistiche (valutazione dei contributi, tipologia dei trattamenti, requisiti ecc.). Nel nostro ordinamento vengono applicati due diversi sistemi: il Retributivo il Contributivo Per metodo di calcolo intendiamo l'insieme delle regole che disciplinano la determinazione dell'importo di pensione. Abbiamo così il metodo di calcolo: il Retributivo il Contributivo il Misto (in parte Retributivo e in parte Contributivo). L'applicazione del sistema e del metodo di calcolo dipende dall'anzianità contributiva al 31.12.1995. Assicurati che vantano almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 A tali lavoratori si applica il sistema retributivo ai fini del diritto a pensione. Il metodo applicato per il calcolo della pensione è quello misto che prevede l'applicazione del: retributivo per le anzianità assicurative collocate entro il 2011 contributivo per le anzianità assicurative collocate dopo il 2011. Dal 1° ottobre 2001, tali lavoratori non hanno più facoltà di opzione per il Sistema Contributivo. Assicurati che vantano meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 A tali lavoratori si applica il sistema retributivo ai fini del diritto a pensione. Il metodo applicato per il calcolo della pensione è quello misto che prevede l'applicazione del: retributivo per le anzianità assicurative collocate entro il 2011 contributivo per le anzianità assicurative collocate dopo il 2011. Tali lavoratori, alle condizioni previste dalla legge, possono esercitare la facoltà di opzione per il Sistema Contributivo. In tal caso, se per effetto dell'esercizio di opzione l'assicurato: matura il diritto a pensione secondo le regole del sistema contributivo in vigore al 2011, si applica il sistema contributivo sia ai fini del diritto a pensione che ai fini del suo importo non matura il diritto a pensione secondo le regole del sistema contributivo in vigore al 2011, si appplica: il sistema retributivo ai fini del diritto a pensione il metodo di calcolo contributivo per determinare l'importo della pensione Normativa c. 2 art. 24 L. 214/2011 art 1 c. 12‐13 L. 335/1995 p. 14 circ. INPS 37/2012 Assicurati che vantano contribuzione collocata solo dal 1996 A tali lavoratori si applica il “contributivo" sia ai fini del diritto a pensione che del suo importo. Ovviamente non è prevista alcuna facoltà di opzione per il sistema retributivo. Quadro riassuntivo ‐ Nelle due pagine successive viene riportato il quadro riassuntivo dei criteri con i quali gli assicurati vengono collocati in uno dei due sistemi previdenziali, il relativo metodo di calcolo e gli effetti dell'esercizio della facoltà di opzione. PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
QUADRO RIASSUNTIVO
Lombardia
almeno 18 anni
meno di 18 anni
Nessuna
di contributi al ‘95
di contributi al ‘95
contribuzione al ‘95
Diritto
Diritto
Misura
Retributivo
Diritto
Misura
Misura
Retributivo
Retributivo
fino al 2011
Retributivo
fino al 1995
Contributivo
Contributivo
dal 2012
dal 1996
Contributivo
Opzione per il Contributivo
Lombardia
almeno 18 anni di ctr
meno di 18 anni di crt
al 31.12.1995
al 31.12.1995
Diritto a pensione contributiva entro il 2011
per effetto dell’opzione?
Si
No
Diritto
Misura
Diritto
Misura
Retributivo
Contributivo
Contributivo
TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL SISTEMA RETRIBUTIVO FINO AL 2011 Coloro i quali hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, continueranno ad accedere a pensione, secondo tali requisiti, anche se cesseranno dal servizio ed eserciteranno il diritto a pensione dopo il 2011. Pensione di Vecchiaia REQUISITO D'ETÀ ‐ Fino al 2011 il requisito d'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia era fissato: per le donne a: 60 anni dal 1996 al 2009 61 anni dal 2010 al 2011 per gli uomini a 65 anni REQUISITO CONTRIBUTIVO ‐ Fino al 31.12.1992 il requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia era fissato in 15 anni Nel periodo 1993‐2001 il requisito contributivo è stato progressivamente elevato a 20 anni. L'ordinamento INPDAP prevede ancora l'accesso alla pensione di vecchiaia con il requisito contributivo dei 15 anni a coloro i quali vantano contribuzione utile a pensione collocata entro il 1992. Pensione di anzianità con almeno 40 di contribuzione Ai fini della maturazione del requisito dei 40 anni di contribuzione viene considerata tutta la contribuzione accreditata (effettiva, figurativa, volontaria, da riscatto, maggiorazione, totalizzazione con i paesi esteri, ecc.). REQUISITO CONTRIBUTIVO ‐ Fino al 2011, per effetto dell'arrotondamento dei servizi il requisito si maturava con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni. Pensione di anzianità con il dispositivo delle quote REQUISITI ‐ Fino al 31.12.2007, l'altro accesso alla pensione di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione, prevedeva la maturazione di almeno 35 anni di contribuzione (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e 57 anni d'età. Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 il diritto alla pensione di anzianità si acquisiva con 35 anni di anzianità contributiva (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e 58 anni d'età. Dal 1° luglio 2009, fermo restando il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione (non più arrotondabili), il requisito si ricava dalla somma dell'anzianità contributiva con l'età anagrafica (dispositivo delle "quote"). Pertanto, i lavoratori accedono alla pensione di anzianità secondo l'ordinamento INPDAP: dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 con una “quota” pari almeno a 95, in presenza di almeno 59 anni d'età nel 2011 con una “quota” pari almeno a 96, in presenza di almeno 60 anni d'età DEROGHE ‐ Anche dopo il 2007 continuano ad accedere al pensionamento di anzianità con il requisito dei 57 anni d’età coloro i quali sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007. Decorrenza della pensione ‐ A partire dal 2011, la decorrenza dei trattamenti pensionistici viene fissata ai 12 mesi successivi alla data di maturazione dei requisiti. Normativa c. 3 art. 1 L. 214/2011 c. 21 art. 2 L. 335/95 c. 12‐sexties art. 12 L. 122/2010 c. 6 art. 59 L. 449/97 Circ. INPDAP 14/1998 c. 6 art. 59 L. 449/97 c. 1‐2 art. 1 L. 247/2007 lett c) c. 2 art. 1 L. 247/07 c. 1 lett. a) e b) L. 122/2010 PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL SISTEMA RETRIBUTIVO DAL 2012 Normativa Pensione di Vecchiaia c. 6 art. 24 L. 214/2011 art. 12 L. 122/2010 A partire dal 2012, il requisito d'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia è fissato a 66 anni per donne e uomini. REQUISITO D'ETÀ ‐ Tale requisito viene elevato in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'ISTAT. Nella tabella 1 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento ai vari provvedimenti di legge. REQUISITO CONTRIBUTIVO ‐ Il requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia viene fissato in 20 anni. Pensione anticipata REQUISITO CONTRIBUTIVO ‐ A partire dal 2012, ai fini del diritto alla pensione anticipata, il requisito contributivo viene fissato in: 41 anni e 1 mese per le donne 42 anni e 1 mese per gli uomini c. 7 art. 24 L. 214/2011 c. 10 art. 24 L. 214/2011 Tali requisiti vengono elevati in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'ISTAT. Nella tabella 2 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento ai vari provvedimenti di legge. art. 12 L. 122/2010 A partire dal 2012 non sembrerebbe più possibile effettuare alcun arrotondamento al servizio utile. A coloro i quali accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sul trattamento pensionistico limitatamente alle quote calcolate con metodo retributivo, una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo compreso tra 60 e 62 anni d’età e del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 60 anni. Per i periodi di anticipo inferiore all'anno le percentuali di decurtazione vanno proporzionati. DECURTAZIONE DELL’IMPORTO DELLA PENSIONE ‐ Non viene applicata alcuna decurtazione ai soggetti che maturano il requisito entro 2017, qualora il requisito stesso venga maturato con contribuzione derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di: astensione obbligatoria per maternità assolvimento degli obblighi di leva infortunio malattia cassa integrazione guadagni ordinaria Decorrenza della pensione ‐ Ai soggetti che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione a partire 2012 non si applica la disciplina delle decorrenze (cosiddette 'finestre'). Pertanto, la pensione decorre dal giorno successivo alla data di maturazione dei requisiti. c. 10 art. 24 L. 214/2011 c. 2‐quater art.6 L. 14/2012 c. 5 art. 24 L. 214/2011 PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
Normativa TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL SISTEMA RETRIBUTIVO: OPZIONE RISERVATA ALLE DONNE Si tratta della possibilità, riservata esclusivamente alle lavoratrici, di accedere alla pensione di anzianità alla maturazione di 35 anni di contribuzione (pari a34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e di 57 anni d'età a condizione che il trattamento venga calcolato secondo il metodo contributivo. Per effetto dell'adeguamento alle aspettative di vita, il requisito anagrafico viene elevato, a partire dal 2013 a 57 anni e 3 mesi. Tale opportunità vale a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015. La contribuzione collocata prima del 1996 viene trasformata in montante contributivo secondo le regole previste in caso di opzione per il sistema contributivo. Non trattandosi di una vera e propria opzione per il sistema contributivo, la lavoratrice deve manifestare la volontà di avvalersene solo al momento del pensionamento. A partire dal 2011, la decorrenza della pensione viene fissata ai 12 mesi successivi alla data di maturazione dei requisiti. c. 9 art. 1 L. 243/2004 p. 7.2 Circ. INPS 35/2012 p. 6.2 Circ. INPS 37/2012 c. 1 lett. a) L. 122/2010 PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO FINO AL 2011 Normativa Possono accedere alla pensione di vecchiaia secondo le regole in vigore nel sistema contributivo entro il 2011: coloro i quali vantano anzianità assicurativa collocata dopo il 1995 coloro i quali, optando per il sistema contributivo, acquisiscono il diritto a pensione secondo le regole in vigore al 2011. Sia il diritto alla prestazione che la facoltà di opzione possono essere esercitati anche dopo il 2011. REQUISITO D’ETA’ ‐ Fino al 2011 il requisito d'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia era fissato: per le donne: a 57 anni dal 1996 al 2007 a 60 anni dal 2008 al 2009 a 61 anni dal 2010 al 2011 per gli uomini: a 57 anni dal 1996 al 2007 a 65 anni dal 2008 al 2011 REQUISITO CONTRIBUTIVO ‐ Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo occorre la maturazione di almeno 5 anni di contribuzione effettiva (vale a dire tutta la contribuzione versata ad esclusione di quella accreditata figurativamente). SOGLIA MINIMA ‐ Per accedere a pensione prima del compimento dei 65 anni, occorre anche maturare un valore minimo del trattamento pari all'importo dell'assegno sociale in vigore nell'anno maggiorato del 20%. c. 1 lett. a) L. 122/2010 Per il 2011, la soglia minima = (€ 5.435,56 x 1,20) = € 6.522,67. DECORRENZA ‐ A partire dal 2011, la decorrenza della pensione di vecchiaia viene fissata ai 12 mesi successivi alla data di maturazione dei requisiti. PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO FINO AL 2012 Normativa Pensione di Vecchiaia A partire dal 2012, per l'accesso a pensione di vecchiaia sono richiesti i seguenti requisiti: 66 anni d'età per donne e uomini. Tale requisito viene elevato in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'ISTAT. Nella tabella 1 pubblicata viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento ai vari provvedimenti di legge. 20 anni di contribuzione. Ai fini della maturazione del requisito contributivo viene considerata tutta la contribuzione accreditata (effettiva, figurativa, volontaria, da riscatto, maggiorazione, totalizzazione con i paesi esteri, ecc.) maturazione di una soglia minima di pensione pari all'importo dell'assegno sociale in vigore nel 2012 maggiorato del 50%. Tale soglia minima è pari a: ( € 5.576,88 x 1,50 ) = € 8.365,33. Per gli anni successivi al 2012 l’importo minimo della pensione è quello più elevato tra: 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT; 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale relativo all’anno del pensionamento In alternativa, è possibile accedere alla pensione con: 70 anni d'età per donne e uomini. Requisito che viene elevato in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'ISTAT. Nella tabella 3 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento alla legge. 5 anni di contribuzione effettiva (vale a dire tutta la contribuzione versata, ad esclusione di quella accreditata figurativamente). Non è invece richiesta la maturazione di un importo minimo di pensione. Pensione anticipata A partire dal 2012, ai fini del diritto alla pensione anticipata, il requisito contributivo viene fissato in: 41 anni e 1 mese per le donne 42 anni e 1 mese per gli uomini Tali requisiti vengono elevati in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'ISTAT. Nella tabella 2 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento ai vari provvedimenti di legge. Ai fini della maturazione del requisito contributivo viene considerata tutta la contribuzione accreditata tranne quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. A partire dal 2012 non sembrerebbe più possibile effettuare alcun arrotondamento al servizio utile. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un’età inferiore a 62 anni. c. 6 art. 24 L. 214/2011 art. 12 L. 122/2010 c. 7 art. 24 L. 214/2011 c. 10 art. 24 L. 214/2011 art. 12 L. 122/2010 PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
In alternativa, è possibile accedere alla pensione con:
63 anni d'età per donne e uomini. Requisito che viene elevato in ragione dell'incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall'ISTAT. Nella tabella 4 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento alla legge. 20 anni di contribuzione effettiva (vale a dire tutta la contribuzione versata, ad esclusione di quella accreditata figurativamente). maturazione di un una soglia minima di pensione pari 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale in vigore nel 2012. Tale soglia minima nel 2012 è pari a: € 5.576,88 x 2,8 = € 15.615,28. Per gli anni successivi al 2012 l’importo minimo della pensione è quello più elevato tra: 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT; 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale relativo all’anno del pensionamento. Decorrenza Ai soggetti che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata a partire 2012 non si applica la disciplina delle decorrenze (cosiddette 'finestre'). Pertanto, la pensione decorre dal giorno successivo alla data di maturazione dei requisiti. c. 11 art. 24 L. 214/2011
c. 5 art. 24 L. 214/2011 PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
Normativa TRATTAMENTI PENSIONISTICI NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO: CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI Il "cumulo" è una forma di totalizzazione riservata esclusivamente ai destinatari del Sistema Contributivo. La norma prevede la facoltà di totalizzare gratuitamente i periodi versati nelle varie gestioni al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, inabilità e pensione ai superstiti. Dal 1° gennaio 2008 il cumulo è esercitabile anche nell'ipotesi in cui sia stato maturato il diritto a pensione in una o più gestioni. Il "cumulo" riguarda la totalità delle gestioni obbligatorie ad esclusione di quelle dei liberi professionisti che non hanno adottato il sistema contributivo. Ai fini del diritto sono cumulabili solo i periodi di contribuzione non coincidenti e non è richiesto che via sia un minimo di contribuzione accreditata nei fondi interessati al cumulo. art. 1 D. Lgs. 184/97 Circ. INPS 116/2011 PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI IN ITALIA Premessa Alle prestazioni in totalizzazione possono accedere gli assicurati che vantano posizioni contributive presso due o più gestioni obbligatorie, comprese le casse dei liberi professionisti e la Gestione Separata. Non possono però essere escluse gestioni o periodi assicurativi. E' possibile utilizzare anche la contribuzione versata nei paesi dell'unione europea o in quelli convenzionati con l'Italia. Note D. Lgs n. 42/2006 Dal 2012, non è più richiesto che vi sia un minimo di contribuzione accreditata nei fondi interessati alla totalizzazione. Prima del 2012 invece erano richiesti almeno 3 anni di anzianità contributiva in ogni gestione (fino a 31/12/2007 ce ne volevano 6 anni). c. 76 art. 1 L. 247/2007 Per valutare il diritto si considerano solo i periodi non coincidenti. La totalizzazione è incompatibile con la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 29/79 e della legge 45/90 (liberi professionisti). L'incompatibilità non riguarda: le ricongiunzioni ai sensi delle leggi 29/79 e 45/90 perfezionate con l'accettazione e/o l'eventuale pagamento integrale dell'onere entro 2/3/2006 (giorno precedente l'entrata in vigore della legge) le altre forme di ricongiunzione quali ad es. la costituzione della posizione assicurativa, il computo e le ricongiunzioni previsti dal DPR 1092/73. La totalizzazione può essere richiesta anche dai superstiti dell’assicurato. Ovviamente, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce condizione necessaria per accedere a qualsiasi forma di pensione. Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. Pensione di Vecchiaia REQUISITO D’ETÀ: 65 anni di età (per uomini e donne). Dal 2013 il requisito sarà innalzato secondo l'adeguamento dovuto all'aumento della speranza di vita. Nella tabella 5 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento alla legge. REQUISITO CONTRIBUTIVO: 20 anni di anzianità contributiva E' inoltre richiesto ogni ulteriore requisito eventualmente previsto dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (quale ad esempio la cessazione dell’attività professionale, cancellazione dagli albi ecc.). Pensione di Anzianità Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità in totalizzazione sono richiesti 40 anni di anzianità contributiva. Dal 2013 il requisito contributivo sarà innalzato secondo l'adeguamento dovuto all'aumento della speranza di vita. Nella tabella 6 viene descritta l'evoluzione del requisito secondo le previsioni contenute nella relazione tecnica governativa di accompagnamento alla legge. Secondo l'INPS, ai fini della maturazione del requisito di 40 anni, non concorrono i periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione versati nelle proprie gestioni. Naturalmente, non siamo d'accordo con tale interpretazione dell'Istituto contro la quale andrà verificata, caso per caso, l'ipotesi di contenzioso. c. 2 art. 3 D. Lgs. 42/2006 Parere INPS del 26/6/2009 c. 2 art. 1 D. Lgs. n. 42/2006 Circ. INPS n. 69/2006 PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
E' inoltre richiesto ogni ulteriore requisito eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (quale ad esempio la cessazione dell’attività professionale, cancellazione dagli albi ecc.). Decorrenza diritti maturati entro il 2010: dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione diritti maturati dopo il 2010: 18 mesi dal 1° giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti. c. 3 art. 12 L. 122/2010 c. 3 art. 5 D. Lgs. n. 42/2006 Calcolo della pensione di vecchiaia e anzianità Nella stragrande maggioranza dei casi, il ricorso alla totalizzazione comporta la determinazione dell'importo della pensione secondo il metodo di calcolo contributivo. PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
Tabelle
dicembre 2012
PATRONATO INCA – CGIL Lombardia - Viale Marelli 497 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02 2625431 - Fax. 02 2480944 - http: www.inca.lombardia.it
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA
TABELLA 1
PENSIONE DI VECCHIAIA A DECORRERE DAL
Patronato INCA‐CGIL Lombardia 2012
Periodo di validità anni mesi 2012 66 0 2013‐2015 66 3 2016‐2018 66 7 2019‐2020 66 11 2021‐2022 67 2 2023‐2024 67 5 2025‐2026 67 8 2027‐2028 67 11 2029‐2030 68 1 2031‐2032 68 3 2033‐2034 68 5 2035‐2036 68 7 2037‐2038 68 9 2039‐2040 68 11 2041‐2042 69 1 2043‐2044 69 3 2045‐2046 69 5 2047‐2048 69 7 2049‐2050 69 9 In rosso i valori previsionali Patronato INCA-CGIL Lombardia
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA
TABELLA 2
PENSIONE ANTICIPATA A DECORRERE DAL
Patronato INCA‐CGIL Lombardia 2012
Periodo di vigenza Donne Uomini 2012 anni 41 mesi 1 anni 42 mesi 1 2013 41 5 42 5 2014‐2015 41 6 42 6 2016‐2018 41 10 42 10 2019‐2020 42 2 43 2 2021‐2022 42 5 43 5 2023‐2024 42 8 43 8 2025‐2026 42 11 43 11 2027‐2028 43 2 44 2 2029‐2030 43 4 44 4 2031‐2032 43 4 44 4 2033‐2034 43 6 44 6 2035‐2036 43 8 44 8 2037‐2038 43 10 44 10 2039‐2040 44 0 45 0 2041‐2042 44 2 45 2 2043‐2044 44 4 45 4 2016‐2018 44 6 45 6 2019‐2020 44 8 45 8 2021‐2022 44 10 45 10 2023‐2024 45 0 46 0 In rosso i valori previsionali Patronato INCA-CGIL Lombardia
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO A DECORRERE DAL 2012
TABELLA 3
Patronato INCA‐CGIL Lombardia Lavoratori con anzianità collocata solo a partire dal 1996 Elevazione del requisito d’età dei 70 anni Periodo di validità anni mesi 2012 70 0 2013‐2015 70 3 2016‐2018 70 7 2019‐2020 70 11 2021‐2022 71 2 2023‐2024 71 5 2025‐2026 71 8 2027‐2028 71 11 2029‐2030 72 1 2031‐2032 72 3 2033‐2034 72 5 2035‐2036 72 7 2037‐2038 72 9 2039‐2040 72 11 2041‐2042 73 1 2043‐2044 73 3 2045‐2046 73 5 2047‐2048 73 7 2049‐2050 73 9 In rosso i valori previsionali Patronato INCA-CGIL Lombardia
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA
TABELLA 4
PENSIONE ANTICIPATA A DECORRERE DAL
Patronato INCA‐CGIL Lombardia 2012
Lavoratori con anzianità collocata solo a partire dal 1996 Elevazione del requisito d’età dei 63 anni Periodo di validità anni mesi 2012 63 0 2013‐2015 63 3 2016‐2018 63 7 2019‐2020 63 11 2021‐2022 64 2 2023‐2024 64 5 2025‐2026 64 8 2027‐2028 64 11 2029‐2030 65 1 2031‐2032 65 3 2033‐2034 65 5 2035‐2036 65 7 2037‐2038 65 9 2039‐2040 65 11 2041‐2042 66 1 2043‐2044 66 3 2045‐2046 66 5 2047‐2048 66 7 2049‐2050 66 9 In rosso i valori previsionali Patronato INCA-CGIL Lombardia
TABELLA 5
REQUISITO D'ETÀ PER LA PENSIONE DI
Patronato
INCA‐CGIL Lombardia VECCHIAIA IN TOTALIZZAZIONE
Requisito d'età anni mesi Periodo 2012 65 0 2013‐2015 65 3 2016‐2018 65 7 2019‐2020 65 11 2021‐2022 66 2 2023‐2024 66 5 2025‐2026 66 8 2027‐2028 66 11 2029‐2030 67 1 2031‐2032 67 3 2033‐2034 67 5 2035‐2036 67 7 2037‐2038 67 9 2039‐2040 67 11 2041‐2042 68 1 2043‐2044 68 3 2045‐2046 68 5 2047‐2048 68 7 2049‐2050 68 9 In rosso i valori previsionali Patronato INCA-CGIL Lombardia
TABELLA 6
REQUISITO CONTRIBUTIVO PER LA PENSIONE DI
Patronato
INCA‐CGIL Lombardia ANZIANITÀ IN TOTALIZZAZIONE
Periodo Requisito contributivo anni mesi 2012 40 0 2013‐2015 40 3 2016‐2018 40 7 2019‐2020 40 11 2021‐2022 41 2 2023‐2024 41 5 2025‐2026 41 8 2027‐2028 41 11 2029‐2030 42 1 2031‐2032 42 3 2033‐2034 42 5 2035‐2036 42 7 2037‐2038 42 9 2039‐2040 42 11 2041‐2042 43 1 2043‐2044 43 3 2045‐2046 43 5 2047‐2048 43 7 2049‐2050 43 9 In rosso i valori previsionali Patronato INCA-CGIL Lombardia