Successione testamentaria e modus
Transcript
Successione testamentaria e modus
Successione testamentaria e modus Capitolo I.............................................................................................. 1 Sulla successione testamentaria in generale.................................. 1 1) Nozione, natura giuridica e contenuto del testamento . 1 2) Tipologie di testamento .......................................................... 16 3) Capacità di testare e di ricevere per testamento ................. 25 4) L’invalidità delle disposizioni testamentarie e la revocazione ................................................................................... 31 5) La divisione testamentaria ..................................................... 42 Capitolo II .......................................................................................... 47 Il modus: nozione e validità............................................................ 47 2) Definizione e natura giuridica del modo........................ 47 3) Distinzione tra modus e condizione................................ 59 4) Distinzione tra modus e termine..................................... 66 4) Distinzione tra modus e altri negozi giuridici..................... 69 5) Modus e legato ......................................................................... 81 6) Impossibilità e illiceità del modus......................................... 87 Capitolo III: L’adempimento del modus Capitolo IV: L’inadempimento del modus Capitolo I Sulla successione testamentaria in generale 1) Nozione, natura giuridica e contenuto del testamento Il testamento, ai sensi dell’art. 587 c.c., comma 1, è «l’atto revocabile con il quale taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o di parte di esse»1. 1 Nelle fonti giuridiche romane troviamo più definizioni di testamento. Nel Digesto, secondo la definizione attribuita a Modestino (D. 28, 1, 1, Mod. 2 pand.): « Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit ». Definizione simile è quella rinvenibile nei cosiddetti Tituli ex corpore Ulpian i (Ulp. Tit. 20, 1) e nelle Istituzioni di «T estamentum Giustiniano (I. 2, 10 pr.), secondo cui: est mentis nostrae iusta contestatio, in id sollemniter factum, ut post mortem nostram valeat » e « Testamentum ex eo appellatur quod testatio mentis est ». In tutti in questi casi il testamento, al pari della sua nozione attuale, è considerato come manifestazione di ultima volontà, fatta solennemente e diretta ad avere effetto dopo la morte. Sul testamento in diritto romano v. M. AMELOTTI, voce Testamento (Dir. Rom.) , in Enc. dir. , vol. XLIV, 1992, p. 469 ss. Si tratta, anzitutto, di un atto mortis causa, in quanto mira a disciplinare situazioni che sorgono per effetto della morte della persona e destinato ad avere effetti dopo la morte e a causa della morte2. Lo si può formare in qualsiasi momento, purché si sia raggiunta la maggiore età, ma acquista efficacia solo al momento della morte del testatore, la quale opera, pertanto, come condizione di efficacia del testamento. 2 Sul testamento, in generale, ex plurimis , G. BONILINI, Il testamento , Padova, 1996, p. 1 ss.; G. DI GIANDOMENICO, Testamento a bordo di nave o di aeromobile: una rarità interessante , in Riv. notar. , 1996, p. 357 (nel saggio l’autore ripercorre l’evoluzione storica dei testamenti speciali, individuando le ragioni e le origini della disciplina che li caratterizza e soffermandosi poi, in specie, sull’analisi della vigente normativa. Particolare attenzione viene dedicata al testamento in navigazione e ai profili dogmatici relativi alla temporaneità e alla revoca dello stesso); M. AMELOTTI, voce Testamento a) Diritto romano , cit., p. 469 ss.; G. CRISCUOLI, Il testamento - Disposizioni e casi , Padova, 1995, p. 1 ss.; N. DI MAURO, Condizioni illecite e testamento , Napoli, 1995, p. 1 ss.; G. TAMBURRINO, voce Testamento. b) Diritto privato , in Enc. dir. , vol. XLIV, Milano, 1992, p. 459 ss.; O. DILIBERTO, voci Successione legittima, a) diritto romano ; G. PADOVANI, b) diritto intermedio ; G. TAMBURRINO, c) diritto privato , in Enc. dir. , vol. XLIII, Milano, 1990, p. 1297 ss.; G. AZZARITI, Successione testamentaria , in Nss. Dig. , App. VII, Torino, 1987, p. 636 ss.; A. TRABUCCHI – F. CARRESI, voce Successione legittima , in Nss. dig. , App. VII, Torino, 1987, p. 620 ss. 2 Il testamento è atto giuridico unilaterale e, anzi, atto unipersonale che consiste nella dichiarazione di volontà di una sola persona, appunto il testatore, il che si deduce e dallo stesso art. 587 c.c. («taluno dispone») e dall’art. 589 c.c. che vieta i «testamenti congiuntivi o reciproci»3. Il chiamato o i chiamati all’eredità diventeranno eredi solo se accetteranno; ma testamento ed accettazione restano distinti atti unilaterali, non destinati ad incontrarsi (quando il chiamato accetta il testatore è già morto) e non danno luogo, come accade nella donazione, ad un unico atto bilaterale. Il testamento è, pertanto, negozio unilaterale non recettizio, la cui efficacia non è quindi subordinata alla conoscenza che ne abbia il chiamato. 3 Il testamento congiuntivo è dato dall’unico atto in cui sono contenute più disposizioni di due persone diverse a vantaggio di un terzo, onde si ha il concorso delle due volontà di disporre mortis causa a favore dello stesso o degli stessi soggetti, mentre il testamento reciproco (che è specie del testamento congiuntivo) si ha quando le disposizioni sono reciproche, vale a dire le due volontà espresse nel medesimo atto sono a favore dell’uno e reciprocamente dell’altro disponente, v. M. ALLARA, Il testamento , Padova, 1934, p. 4 ss. 3 È, altresì, negozio gratuito, posto che il testatore non riceve alcun corrispettivo per gli atti di disposizione. È ancora atto revocabile e modificabile usque ad vitae supremum exitum: la revocabilità, in particolare, è connessa al principio della libertà testamentaria, si vuole cioè assicurare al testatore la possibilità di esprimere veramente l’ultima sua volontà4. Ciò non significa certamente che il testamento non è perfetto sino alla morte, vale a dire fino a che non può più essere revocato: è invece atto perfetto e idoneo a produrre i suoi effetti, sempre che non sia posto in essere altro atto anch’esso perfetto e contrario, permesso anch’esso all’autonomia privata5. Si tratta, infine, di un atto formale (o solenne): il rigore formale richiesto per il testamento è giustificato dall’importanza sociale dell’atto e dall’intento di garantirle la genuinità, la serietà e la 4 Cfr. R. D’AMICO, voce Revoca delle disposizioni testamentarie , in Enc. dir. , vol. XL, Milano, 1987, p. 232 ss. 5 Cfr. G. AZZARITI, op. cit. , p. 820. 4