Successione testamentaria e modus

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Successione testamentaria e modus
Successione testamentaria e modus
Capitolo I.............................................................................................. 1
Sulla successione testamentaria in generale.................................. 1
1)
Nozione, natura giuridica e contenuto del testamento . 1
2) Tipologie di testamento .......................................................... 16
3) Capacità di testare e di ricevere per testamento ................. 25
4) L’invalidità delle disposizioni testamentarie e la
revocazione ................................................................................... 31
5) La divisione testamentaria ..................................................... 42
Capitolo II .......................................................................................... 47
Il modus: nozione e validità............................................................ 47
2)
Definizione e natura giuridica del modo........................ 47
3)
Distinzione tra modus e condizione................................ 59
4)
Distinzione tra modus e termine..................................... 66
4) Distinzione tra modus e altri negozi giuridici..................... 69
5) Modus e legato ......................................................................... 81
6) Impossibilità e illiceità del modus......................................... 87
Capitolo III: L’adempimento del modus
Capitolo IV: L’inadempimento del modus
Capitolo I
Sulla successione testamentaria in generale
1) Nozione, natura giuridica e contenuto
del
testamento
Il testamento, ai sensi dell’art. 587 c.c., comma 1, è «l’atto
revocabile con il quale taluno dispone per il tempo in cui avrà
cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o di parte di
esse»1.
1
Nelle fonti giuridiche romane troviamo più definizioni di
testamento. Nel Digesto, secondo la definizione attribuita a
Modestino (D. 28, 1, 1, Mod. 2 pand.): « Testamentum est
voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem
suam fieri velit ». Definizione simile è quella rinvenibile nei
cosiddetti Tituli ex corpore Ulpian i (Ulp. Tit. 20, 1) e nelle
Istituzioni di
«T estamentum
Giustiniano
(I.
2,
10
pr.),
secondo
cui:
est mentis nostrae iusta contestatio, in id
sollemniter factum, ut post mortem nostram valeat » e
« Testamentum ex eo appellatur quod testatio mentis est ». In
tutti in questi casi il testamento, al pari della sua nozione
attuale, è considerato come manifestazione di ultima volontà,
fatta solennemente e diretta ad avere effetto dopo la morte. Sul
testamento in diritto romano v. M. AMELOTTI, voce Testamento
(Dir. Rom.) , in Enc. dir. , vol. XLIV, 1992, p. 469 ss.
Si tratta, anzitutto, di un atto mortis causa, in quanto mira a
disciplinare situazioni che sorgono per effetto della morte della
persona e destinato ad avere effetti dopo la morte e a causa
della morte2.
Lo si può formare in qualsiasi momento, purché si sia raggiunta
la maggiore età, ma acquista efficacia solo al momento della
morte del testatore, la quale opera, pertanto, come condizione
di efficacia del testamento.
2
Sul testamento, in generale, ex plurimis , G. BONILINI, Il
testamento , Padova, 1996, p. 1 ss.; G. DI GIANDOMENICO,
Testamento a bordo di nave o di aeromobile: una rarità
interessante , in Riv. notar. , 1996, p. 357 (nel saggio l’autore
ripercorre
l’evoluzione
storica
dei
testamenti
speciali,
individuando le ragioni e le origini della disciplina che li
caratterizza e soffermandosi poi, in specie, sull’analisi della
vigente normativa. Particolare attenzione viene dedicata al
testamento in navigazione e ai profili dogmatici relativi alla
temporaneità e alla revoca dello stesso); M. AMELOTTI, voce
Testamento a) Diritto romano , cit., p. 469 ss.; G. CRISCUOLI,
Il testamento - Disposizioni e casi , Padova, 1995, p. 1 ss.; N. DI
MAURO, Condizioni illecite e testamento , Napoli, 1995, p. 1 ss.;
G. TAMBURRINO, voce Testamento. b) Diritto privato , in Enc.
dir. , vol. XLIV, Milano, 1992, p. 459 ss.; O. DILIBERTO, voci
Successione legittima, a) diritto romano ; G. PADOVANI, b)
diritto intermedio ; G. TAMBURRINO, c) diritto privato , in Enc.
dir. , vol. XLIII, Milano, 1990, p. 1297 ss.; G. AZZARITI,
Successione testamentaria , in Nss. Dig. , App. VII, Torino, 1987,
p. 636 ss.; A. TRABUCCHI – F. CARRESI, voce Successione
legittima , in Nss. dig. , App. VII, Torino, 1987, p. 620 ss.
2
Il testamento è atto giuridico unilaterale e, anzi, atto
unipersonale che consiste nella dichiarazione di volontà di una
sola persona, appunto il testatore, il che si deduce e dallo
stesso art. 587 c.c. («taluno dispone») e dall’art. 589 c.c. che
vieta i «testamenti congiuntivi o reciproci»3. Il chiamato o i
chiamati all’eredità diventeranno eredi solo se accetteranno; ma
testamento ed accettazione restano distinti atti unilaterali, non
destinati ad incontrarsi (quando il chiamato accetta il testatore
è già morto) e non danno luogo, come accade nella donazione,
ad un unico atto bilaterale.
Il testamento è, pertanto, negozio unilaterale non recettizio, la
cui efficacia non è quindi subordinata alla conoscenza che ne
abbia il chiamato.
3
Il testamento congiuntivo è dato dall’unico atto in cui sono
contenute più disposizioni di due persone diverse a vantaggio di
un terzo, onde si ha il concorso delle due volontà di disporre
mortis causa a favore dello stesso o degli stessi soggetti, mentre
il testamento reciproco (che è specie del testamento
congiuntivo) si ha quando le disposizioni sono reciproche, vale a
dire le due volontà espresse nel medesimo atto sono a favore
dell’uno e reciprocamente dell’altro disponente, v. M. ALLARA,
Il testamento , Padova, 1934, p. 4 ss.
3
È, altresì, negozio gratuito, posto che il testatore non riceve
alcun corrispettivo per gli atti di disposizione.
È ancora atto revocabile e modificabile usque ad vitae
supremum exitum: la revocabilità, in particolare, è connessa al
principio della libertà testamentaria, si vuole cioè assicurare al
testatore la possibilità di esprimere veramente l’ultima sua
volontà4. Ciò non significa certamente che il testamento non è
perfetto sino alla morte, vale a dire fino a che non può più
essere revocato: è invece atto perfetto e idoneo a produrre i
suoi effetti, sempre che non sia posto in essere altro atto
anch’esso
perfetto
e
contrario,
permesso
anch’esso
all’autonomia privata5.
Si tratta, infine, di un atto formale (o solenne): il rigore formale
richiesto per il testamento è giustificato dall’importanza sociale
dell’atto e dall’intento di garantirle la genuinità, la serietà e la
4
Cfr. R. D’AMICO, voce Revoca delle disposizioni testamentarie ,
in Enc. dir. , vol. XL, Milano, 1987, p. 232 ss.
5
Cfr. G. AZZARITI, op. cit. , p. 820.
4