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Maggio 2012
RITARDO AEREO E OBBLIGHI DI PAGAMENTO DEL DANNO
Il 15 maggio 2012, l'Avvocato Generale della Corte di giustizia europea (CGE) ha presentato le proprie
conclusioni nel giudizio avente ad oggetto le cause riunite C-581/10 Nelson e Altri contro Deutsche
Lufthansa AG e C-629/10 TUI Travel plc e Altri contro Civil Aviation Authority. L'Avvocato Generale Bot
sostiene che laddove i passeggeri subiscano, a causa di un ritardo del volo, una perdita di tempo pari o
superiore alle tre ore hanno diritto ad un indennizzo previsto dal regolamento CE N. 261/2004 che istituisce
le regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 46).
IL PRECEDENTE:
Nella sentenza del 19 novembre 2009, caso “Sturgeon”,
IL CASO “STURGEON”
(cause riunite C-402/07 e C-432/07, Sturgeon/Condor
DEL 2009
Flugdienst GmbH e Böck e a./Air France SA ), la Corte di
giustizia ha stabilito che i passeggeri che hanno subito dei
ritardi hanno diritto ad una compensazione pecuniaria.
Quando i passeggeri, infatti, giungono a destinazione con un
ritardo di alemeno tre ore rispetto all’orario di arrivo
previsto
dal
vettore,
possono
richiedere,
come
già
riconosciuto nei casi di cancellazione del volo, una
compensazione pecuniaria a carattere forfetario (da €
250,00 a € 600,00), a meno che il ritardo non sia dovuto a
circostanze eccezionali.
Tale soluzione è stata adottata dalla Corte facendo ricorso al
principio della parità di trattamento, in base al quale i
passeggeri di voli che subiscono ritardi e quelli i cui voli
siano stati cancellati sono ugualmente danneggiati e devono
pertanto essere trattati allo stesso modo.
DEFERIMENTO
ALLA CORTE
Dopo la pronuncia della sentenza “Sturgeon” sono state
proposte diverse questioni pregiudiziali. Nel Regno Unito
TUI, easyJet, British Airways e IATA hanno presentato un
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DI GIUSTIZIA
ricorso contro l’Autorità dell’aviazione civile del Regno
Unito, al fine di poter rivedere quanto stabilito nella
pronuncia “Sturgeon”. In Germania, sempre in un giudizio
sul ritardo aereo (Nelson v Lufthansa), sono stati espressi
dei
dubbi
sulla
compatibilità
delle
disposizioni
del
regolamento 261/2004, come interpretate dalla Corte di
giustizia europea nella pronuncia “Sturgeon”, con la
Convenzione
di
Montreal
del
1999
relativa
alla
responsabilità del vettore aereo.
Avviato il giudizio dinanzi la Corte di giustizia europea, nel
marzo del 2012, hanno assistito alla difesa orale le otto parti
interessate (TUI, EasyJet, British Airways, IATA, Lufthansa,
Germania, Polonia, Regno Unito, Parlamento Europeo, UE
Consiglio e Commissione UE). Tali parti, tranne due di esse
(la Commissione UE e la Polonia) hanno chiesto che la Corte
di giustizia europea si pronunciasse in maniera differente
rispetto alla precedente sentenza del 2009.
CONCLUSIONI
Il 15 maggio 2012, l'Avvocato Generale ha presentato le sue
DELL'AVVOCATO
conclusioni. Queste non sono vincolanti, ma possono
GENERALE
indirizzare la Corte nel pronunciare la sua sentenza.
Nelle conclusioni l'Avvocato Generale ha dichiarato quanto
segue:
•
la Corte di giustizia dovrebbe ritenere che i passeggeri
(che
rientrano
nel
campo
di
applicazione
del
regolamento) che giungono a destinazione con un
ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario
previsto
dal
vettore,
hanno
diritto
alla
compensazione pecuniaria di cui del regolamento
261/2004. Aderendo alla sentenza “Sturgeon” ed in
applicazione del principio sulla parità di trattamento, i
passeggeri, sia nel caso di volo cancellato che in caso di
ritardo, subiscono un danno simile, consistente in una
perdita di tempo, e si trovano pertanto in una
situazione paragonabile.
•
Il diritto al risarcimento per i ritardi ai sensi del
regolamento 261/2004 non è in conflitto con le
disposizioni sul ritardo della Convenzione Montreal del
1999. L’Avvocato Generale si è basato su un precedente
della Corte di giustizia (causa C-344/04, IATA e
ELFAA) in cui è stato dichiarato che qualsiasi ritardo
nel trasporto aereo può causare, in generale, due tipi di
danno: da un lato, danni quasi identici per tutti
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passeggeri il cui risarcimento può assumere la forma di
un’assistenza o di un supporto, standardizzati e
immediati, per tutti gli interessati e, dall’altro, danni
individuali, inerenti al motivo del loro spostamento, il
cui risarcimento richiede una valutazione caso per caso
dell’entità del danno causato e può, di conseguenza,
essere oggetto solo di una compensazione a posteriori e
su base individuale. Quest’ultima ipotesi è regolata
dalla Convenzione di Montreal (artt. 19 e 29) mentre,
con riguardo alla prima ipotesi, al pari dell’assistenza e
del supporto, la compensazione pecuniaria ai sensi
dell’articolo 7 del regolamento 261/2004 costituisce
una misura standardizzata e immediata diretta a
risarcire un danno che consiste in una perdita di tempo
irreversibile.
Di
conseguenza,
tale
indennizzo
è
conforme alla Convenzione di Montreal, la quale
prevede un risarcimento diverso in base al tipo di
danno.
•
Per quanto attiene la compatibilità con il principio di
proporzionalità,
l’indennizzo
riconosciuto
ai
passeggeri il cui volo ha subito un ritardo non si
traduce in un onere eccessivamente arbitrario e
finanziariamente oneroso per i vettori aerei. I criteri
che determinano tale indennizzo, infatti, non risultano
contrari al principio di proporzionalità.
•
L'Avvocato Generale ammette, infine, la possibile
sussistenza di circostanze eccezionali che possono
esonerare i vettori dal compensare i passeggeri che
abbiano subito un ritardo.
L’Avvocato Generale
prevede, però, che nei casi di indennizzo da ritardo
aereo sussistono le stesse restrizioni che si applicano ai
casi di cancellazione del volo (individuate nella
sentenza Wallentin-Hermann contro Alitalia), secondo
cui i problemi tecnici che danno luogo ai ritardi non
sempre esonerano il vettore dalla compensazione
pecuniaria.
POSSIBILI SVILUPPI
Nel caso i cui la Corte adotterà le predette conclusioni si
confermerà quanto stabilito nella sentenza “Sturgeon”: le
compagnie aeree che rientrano nell'ambito di applicazione
del regolamento 261/2004 dovranno pagare fino a € 600,00
per passeggero in caso di volo ritardato.
Nel frattempo, la Commissione europea ha avviato una
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consultazione con l’obiettivo di ovviare alle carenze del
regolamento 261/2004 (e del regolamento 889/2002 per
quanto riguarda il danno ai bagagli), valutando altresì
un'eventuale revisione di entrambi i regolamenti.
Anna Masutti
[email protected]
Tel. +39 051 232495
Vincenzo Scaglione
[email protected]
Tel. +39 051 232495
Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né
intendono esprimere un parere o fornire una consulenza legale e non prescindono dalla necessità di
ottenere pareri specifici con riguardo alla singola fattispecie.
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LS Lexjus Sinacta
Avvocati e Commercialisti Associati
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