regolamento delle entrate patrimoniali relative ai servizi alla

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regolamento delle entrate patrimoniali relative ai servizi alla
REGOLAMENTO DELLE
ENTRATE PATRIMONIALI
RELATIVE AI
SERVIZI ALLA PERSONA
DELL’UNIONE RENO GALLIERA
Approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 41 del 23/10/2014
Modificato con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 19 del 30/04/2015
INDICE
ART. 1- FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
PAG. 3
ART. 2- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RETTE
PAG. 3
ART. 3- FREQUENZA DELL’EMISSIONE DELLE BOLLETTE,
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
PAG. 3
ART. 4- IMPORTI MINIMI
PAG. 5
ART. 5- DEBITORE PRINCIPALE E DEBITORE
CORRESPONSABILE
PAG. 5
ART. 6- SOGGETTI RESPONSABILI DELLE FASI IN CUI
SI ARTICOLA IL PROCEDIMENTO DI
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI
PAG. 5
ART. 7- RATEAZIONI DI PAGAMENTO
PAG. 6
ART. 8- NOMINA DI MESSI NOTIFICATORI
PAG. 7
ART. 9- RIMBORSI
PAG. 7
ART. 10- TERMINI DI PRESCRIZIONE
PAG. 7
ART. 11- RISCOSSIONE COATTIVA
PAG. 7
ART. 11 BIS – RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA
PAG. 8
ART. 12- AUTOTUTELA
PAG. 8
ART. 13- DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE
PAG. 9
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ART. 1- FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare
riconosciuta dal Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, disciplina in via
generale le entrate patrimoniali derivanti dall’erogazione dei Servizi alla Persona,
che comportano il pagamento di corrispettivi da parte degli utenti, con lo scopo di
individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle singole
entrate, in osservanza alle disposizioni di cui al’Art. 21 del Regolamento di
Contabilità dell’Unione Reno Galliera.
La disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle entrate
patrimoniali derivanti dall’erogazione di eventuali nuovi servizi che venissero
attivati dai Comuni conferitori.
ART. 2- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RETTE
La determinazione delle tariffe e delle rette dei Servizi alla Persona ha luogo nel
rispetto dei tempi, dei criteri e delle modalità previste dalle vigenti disposizioni di
legge. A tale fine ciascun Responsabile di Settore predispone idonee proposte da
sottoporre alla Giunta dell’Unione, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi
servizi.
Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova Deliberazione, si
intendono prorogate per l’esercizio successivo le tariffe e le rette in vigore
nell’anno in corso.
La Giunta dell’Unione, in sede di determinazione delle tariffe e delle rette,
definisce le eventuali maggiorazioni e/o agevolazioni, differenziazioni, soglie di
ISEE per esenzioni e scontistiche nonché eventuali integrazioni da applicare.
La Giunta dell’Unione ha altresì facoltà di determinare eventuali percentuali di
sconto sulle tariffe/rette per gli utenti che intendono attivare il servizio di
domiciliazione bancaria o per incentivare l’utilizzo di determinate altre forme di
pagamento.
Ai fini dell’applicazione delle eventuali differenziazioni, maggiorazioni e/o
agevolazioni, ove previste, sulle rette/tariffe stabilite per la fruizione dei Servizi alla
Persona, per l’applicazione del presente Regolamento, per utenti residenti si
intendono i cittadini residenti presso tutti i Comuni dell’Unione Reno Galliera
indipendentemente dal Comune dell’Unione Reno Galliera in cui viene erogato il
servizio.
ART. 3- FREQUENZA DELL’EMISSIONE DELLE BOLLETTE, TERMINI E
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’emissione delle bollette e delle fatture per i servizi sotto riportati avviene di
norma con la seguente frequenza:
Servizio
Nido e relativi Servizi integrativi
Scuola dell'Infanzia Comunale e relativi Servizi integrativi
Centro Estivo Nido e Infanzia
Centri Estivi Territoriali
Frequenza di bollettazione
mensile
mensile
rata unica
mensile
3
Refezione scolastica
Servizi integrativi extrascolastici
Trasporti scolastici
Centro bambini e genitori
Gite scolastiche
Podologia
Trasporti sociali
Vacanze anziani
Orti comunali
Pasti a domicilio
Telesoccorso
Canoni di locazione
Palestre
Ginnastica adulti
Nolo sale
mensile
bimestrale
bimestrale
mensile
bimestrale
mensile
mensile
a prestazione
annuale
mensile
bimestrale
mensile
bimestrale
bimestrale
a prestazione
Rimane ferma la possibilità di riscuotere i corrispettivi in via anticipata rispetto alla
fruizione del servizio, laddove previsto negli atti di approvazione delle tariffe.
In caso di attivazione di eventuali e nuovi servizi, sulla base delle caratteristiche
degli stessi, saranno applicate le modalità e le frequenze di bollettazione del
presente Regolamento.
L’addebito agli utenti dei corrispettivi dei servizi non dati in concessione a terzi
avviene con le seguenti modalità:
mediante bollettino MAV bancario/postale;
mediante addebito in conto corrente bancario/postale;
per cassa con contestuale rilascio di quietanza di pagamento.
Il bollettino MAV viene inviato all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione al
servizio o a quello indicato successivamente in caso di variazione.
Il pagamento del bollettino MAV può essere effettuato:
presso tutti gli sportelli bancari;
presso gli Uffici Postali;
i siti Internet delle Banche abilitate alla funzionalità di pagamento MAV;
in contanti presso i servizi dell’Area Servizi alla Persona ove abilitati;
mediante POS presso i servizi dell’Area Servizi alla Persona ove abilitati;
on line mediante apposita autenticazione sul portale dedicato.
Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata sul
bollettino MAV. Il mancato recapito mensile del bollettino di pagamento MAV
dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Economico-Dotazionale
dell’Area Servizi alla Persona come pure eventuali inesattezze riscontrate nei dati
riportati sul bollettino In caso di smarrimento del bollettino MAV, può essere
richiesto agli Sportelli Socio-Scolastici ubicati sul territorio o al Servizio
Economico-Dotazionale il titolo sostitutivo di pagamento.
Per attivare la modalità di pagamento tramite addebito in conto corrente
bancario/postale, l’utente deve compilare l’apposito mandato di pagamento diretto
(SEPA).
Il mandato sarà acquisito nel sistema e sarà attivato il corrispondente servizio di
addebito in relazione ai tempi tecnici necessari.
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I pagamenti saranno addebitati sul conto corrente entro la data di scadenza
indicata nella lettera di addebito in c/c bancario o postale che viene inviata
all’utente all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’utente all’atto della
sottoscrizione del mandato di addebito. Laddove non sia stato comunicato alcun
indirizzo di posta elettronica, non sarà possibile inviare alcuna comunicazione
all’utente, che avrà riscontro dell’avvenuto addebito esclusivamente attraverso gli
estratti conto del proprio Istituto di credito.
In caso di mancato buon esito dell’addebito in conto, verrà emesso sollecito con
bollettino MAV il cui mancato pagamento darà luogo all’attivazione delle
procedure per il recupero forzoso del credito con le modalità indicate nell’art.11.
I servizi che prevedono un pagamento per cassa con contestuale rilascio di
quietanza di pagamento posso essere effettuati:
in contanti presso i servizi dell’Area Servizi alla Persona ove abilitati;
mediante POS presso i servizi dell’Area Servizi alla Persona ove abilitati.
ART. 4- IMPORTI MINIMI
Di norma l’Unione non procede all’emissione di documenti di riscossione
volontaria di importo inferiore ad euro 10; la riscossione di tali importi viene
rimandata alla prima scadenza utile successiva, unitamente alla riscossione delle
ulteriori somme a debito nel frattempo maturate dall’utente.
ART. 5- DEBITORE PRINCIPALE E DEBITORE CORRESPONSABILE
Quando la legge prevede espressamente un vincolo di coobbligazione tra più
soggetti per il pagamento di alcune entrate, esperito il tentativo di recupero del
credito nei confronti del debitore principale, si potrà procedere all’adozione di
provvedimenti di recupero anche nei confronti dei debitori corresponsabili.
L’Amministrazione si riserva ogni azione di salvaguardia dei propri crediti nei
confronti del debitorie principale e dei debitori corresponsabili che possano essere
chiamati, in forza di disposizione di legge che lo consenta, al pagamento di
somme non onorate, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo,
eredi, altro genitore, ascendenti e/o discendenti.
ART. 6- SOGGETTI RESPONSABILI DELLE FASI IN CUI SI ARTICOLA IL
PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI
Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate
i Responsabili di Settore ai quali sono rispettivamente affidate le entrate
nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo.
Ciascun Servizio dell’Area Servizi alla Persona provvede ad inserire nel sistema
gestionale tutti i dati necessari per la corretta individuazione del credito: iscrizioni,
cessazioni, rinunce, conguagli, sconti, esenzioni, ISEE e quant’altro necessario
per la corretta determinazione del corrispettivo dovuto.
Nel rispetto della frequenza di emissione dei titoli di pagamento di cui all’Art.3,
ciascun Servizio comunica al Servizio Economico-Dotazionale l’avvenuto controllo
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della banca dati preliminare alla fase
bollettazione.
di bollettazione e propone l’avvio della
Prima di procedere alla trasmissione dei flussi per la successiva spedizione e
recapito delle bollette/fatture agli utenti, il Servizio Economico-Dotazionale elabora
una minuta di pre –bollettazione che sarà trasmessa al Settore Responsabile della
relativa entrata che avrà cura di:
•
controllare che i dati riportati nella minuta siano conformi con quelli
desumibili dalla documentazione dimostrativa della ragione del
credito, ed entro cinque giorni lavorativi trasmettere riscontro al
Servizio Economico-Dotazionale che elabora la minuta e provvede a
trasmettere alla Tesoreria il flusso definitivo;
•
accertare mediante Determina dirigenziale le rispettive entrate sulla
base della lista di carico che viene allegata all’atto di accertamento,
quale parte integrante e sostanziale, indicando la voce economica di
Bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del
credito.
ART. 7- RATEAZIONI DI PAGAMENTO
Per consentire al debitore che versi in condizioni di difficoltà economiche di
adempiere all’obbligo di pagamento delle somme dovute è ammessa la rateazione
del debito alle condizioni e nei limiti seguenti:
• accertamento preventivo delle condizioni di difficoltà che non consentono il
pagamento integrale e tempestivo del debito, da effettuarsi sulla base di
motivata istanza di rateazione;
• riconoscimento del beneficio della rateazione a seguito dell’istanza quando
le condizioni rappresentate nell’istanza e/o accertate con istruttoria, anche
in forma di colloquio diretto, da parte del Settore Responsabile dell’entrata,
indichino che la rateazione del credito è beneficio necessario per rendere
possibile il recupero dello stesso;
• cadenza mensile della rata;
• un numero di rate massimo fino a 12;
• applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale vigente al
momento della concessione del piano di rateazione.
Nel caso di mancato pagamento delle rate alle scadenze stabilite nel piano di
rateazione accordato, si procederà con la riscossione coattiva con le modalità
indicate nell’art.11.
Ai sensi delle disposizioni contenute nell’ art. 26 del D. Lgs. 46/99 e nell’art. 19 del
D.P.R. 602/73, così come modificati dalla L. 31/2008, la richiesta di rateazione e
dilazione per importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all’Agente
della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni
normative vigenti.
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ART. 8- NOMINA DI MESSI NOTIFICATORI
Ove ne ravvisi la necessità, per una migliore e più fluida gestione, per la notifica di
solleciti di pagamento, il Responsabile del Settore Staff può nominare, con proprio
atto di nomina formale, uno o più messi di notifica ai fini e con le modalità indicate
all’art. 1 comma 158 della legge 296/2006.
Possono essere nominati messi notificatori solo i dipendenti dell’Unione
appartenenti al Servizio Economico-Dotazionale, inteso quale Servizio
competente all’emissione del sollecito di pagamento. La notifica in questi casi può
essere effettuata solo presso la sede dell’Area Servizi alla Persona.
ART. 9- RIMBORSI
Fatti salvi tutti i casi previsti dall’art. 12 (Autotutela) del presente Regolamento, il
rimborso di entrate versate e risultate non dovute è disposto dal Responsabile
dell’entrata su richiesta dell’utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata,
sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento
e
pervenire entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione,
intendendosi per tale il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o
conferma il diritto medesimo.
E’ ammessa la compensazione tra somme a credito e a debito di pertinenza dello
stesso servizio.
ART. 10- TERMINI DI PRESCRIZIONE
Alle entrate patrimoniali di cui al presente Regolamento si applica il termine
prescrizionale di 5 anni previsto dall’art.2948 del codice civile.
Il termine quinquennale si interrompe anche con il semplice invito al pagamento.
ART. 11- RISCOSSIONE COATTIVA
Ferma restando la possibilità di attuare la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D
639/1910, la riscossione coattiva, in regime di proroga normativa, viene gestita
dall’Agente della Riscossione di cui all’art. 3 del D.L. 203/2005, il quale la effettua
con le procedure di cui al D.P.R. n.602/73 e successive modificazioni e
integrazioni.
Periodicamente il Servizio Economico-Dotazionale effettua la ricognizione di
crediti non riscossi e invia all’utente avvisi bonari che segnalano il mancato
pagamento dei corrispettivi emessi. L’avviso bonario può essere anche assolto
mediante indicazione nelle bollette emesse successivamente, oppure a mezzo email o SMS.
Prima di effettuare l’iscrizione a ruolo, il Servizio Economico-Dotazionale provvede
alla spedizione di un sollecito formale, recante la precisa indicazione del debito
originario, degli interessi, delle spese di notifica e dell’ulteriore termine assegnato
per l’adempimento. Il sollecito viene notificato dai messi notificatori, laddove
formalmente nominati, o, in alternativa, tramite il servizio postale.
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Decorso inutilmente il termine concesso per il pagamento, viene avviata la
procedura della riscossione tramite ruolo.
I ruoli vengono formati sulla base di appositi elenchi predisposti dal Servizio
Economico-Dotazionale e trasmessi ai Settori Responsabili delle rispettive entrate
i quali, entro 30 giorni, provvedono a individuare mediante Determina dirigenziale
eventuali partite contenute negli elenchi da non iscrivere a ruolo coattivo per
pagamento non dovuto o per i quali il Settore Sociale provvede a riconoscere un
contributo economico nei limiti delle risorse economiche di Bilancio, vincolato al
pagamento del debito di pari entità.
In esito ai controlli effettuati dai Settori Responsabili dell’Entrata ed agli eventuali
atti adottati, il Servizio Economico-Dotazionale provvede a trasmettere la minuta di
ruolo all’Agente di riscossione.
ART. 11 BIS – RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA
In caso di opzione verso la forma diretta della riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali relative ai
Servizi alla Persona, per esigenze di efficienza
organizzativa e funzionale, l’Ente può servirsi della collaborazione di soggetti terzi
in grado di svolgere o fornire servizi atti a facilitare lo svolgimento delle funzioni
coattive mediante l’impiego di sistemi automatizzati e di rendicontazione efficienti.
Fermo restando quanto già indicato all’art. 11 relativamente agli avvisi bonari da
inviarsi agli utenti morosi, prima di effettuare la notifica dell’ingiunzione fiscale, il
Servizio Economico-Dotazionale provvede alla spedizione di un sollecito formale,
recante la precisa indicazione del debito originario e dell’ulteriore termine
assegnato per l’adempimento.
Decorso inutilmente il termine concesso per il pagamento, viene avviata la
procedura della riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale, di cui al Regio
Decreto 10 aprile 1910 n. 639 nonché secondo le disposizioni del Titolo II del
DPR 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 7 comma 2 gg-quater punto
1) del D.L. 70/2011.
Sono poste a carico del debitore le spese sostenute dall’Amministrazione per il
recupero del credito nel rispetto del principio del mero ristoro del costo e la cui
entità verrà stabilita dalla Giunta dell’Unione a norma del combinato disposto
dell’articolo 42 comma 2 lettera f) e dell’articolo 48 del TUEL.
Le spese di riscossione da porre a carico del debitore da recuperarsi al momento
della riscossione coattiva sono le seguenti:
• costi amministrativi di produzione, spese postali e di notifica;
• aggio/compenso per riscossione coattiva, in misura non superiore a quello
che la legge riconosce agli Agenti di Riscossione;
• costi tabellari da Decreto Ministeriale per tutte le operazioni compiute per
realizzare le procedure esecutive;
• interessi legali ed eventuale maggiorazione degli stessi da applicarsi
giornalmente in caso di pagamento oltre la scadenza della ingiunzione;
• eventuali spese per ristoro di costi per attività connesse alla riscossione
coattiva;
ART. 12- AUTOTUTELA
Il Responsabile di Settore al quale compete contabilmente la gestione dell’entrata
può procedere all’annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti
avendone riconosciuto l’illegittimità e/o l’errore manifesto e in particolare nelle
ipotesi di:
doppia imposizione;
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errore di persona;
prova di pagamenti regolarmente già eseguiti;
sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, esenzioni.
ART. 13- DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE
Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente Regolamento in
materia ed i vigenti regolamenti in materia nelle Amministrazioni Comunali
conferitrici dei Servizi alla Persona per le parti disciplinate dal presente atto.
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