CAPITOLO 21 LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI

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CAPITOLO 21 LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI
CAPITOLO 21
LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI
SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
(Pier Luigi Demaldé)
Sommario: 21.1. Ambienti sospetti di inquinamento o confinati – 21.1.1. Premessa –
21.1.2. Campo di applicazione – 21.1.3. Definizioni – 21.2. Rischi connessi con il lavoro in
ambienti sospetti o confinati – 21.3. Qualificazione delle imprese operanti in ambienti
sospetti o confinati – 21.3.1. Gli elementi di qualificazione per lavorare negli ambienti sospetti o
confinati – 21.4. Lavori negli ambienti sospetti o confinati: gestione operativa –
21.4.1. Valutazione dei rischi – 21.4.2. Lavorazioni prevedibili e rischi correlati – 21.4.3. Permesso
di lavoro – 21.5. Gestione delle emergenze – 21.6. Allegati – 21.6.1. Dichiarazione requisiti
ambienti confinati – 21.6.2. Permesso di lavoro
21.1. AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
21.1.1. Premessa
La materia è stata regolamentata dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento
recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’art. 6, comma 8, lettera g),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (da sottolineare l’errore contenuto nel titolo
della norma, nel quale si fa riferimento a non meglio precisati spazi “confinanti”,
anziché “confinati”, come del resto correttamente richiamati nel testo del decreto).
Questo decreto, entrato in vigore il 23 novembre 2011, non può peraltro essere
considerato esaustivo dell’argomento; infatti l’art. 1, comma 1 recita: «1. In attesa della
definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore
degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.»
21.1.2. Campo di applicazione
Il campo di applicazione è definito dall’art. 1, comma 2 che indica: «2. Il presente
regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli
66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui
all’Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo».
Gli articoli del D.Lgs. n. 81/2008 citati riguardano rispettivamente:
art. 66: lavori in ambienti sospetti di inquinamento;
art. 121: presenza di gas negli scavi;
Allegato IV, punto 3: vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos.
21.1.3. Definizioni
La normativa citata non fornisce una definizione univoca di “settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati”.
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Per la Institution of Chemical Engineers (IChemE) uno spazio confinato è un’area
parzialmente o completamente chiusa dove, a causa delle condizioni di pericolo
presenti, vi è un rischio significativo di infortuni, anche mortali, e che possiede una o
più delle seguenti caratteristiche:
ƒ aperture d’ingresso e uscita limitate,
ƒ abbastanza grande da entrarci, almeno parzialmente,
ƒ non progettato per una presenza umana continua,
ƒ con un’inadeguata ventilazione naturale,
ƒ contenente una atmosfera potenzialmente pericolosa.(asfissiante o tossica)
Partendo da questa classificazione lo spazio confinato può essere classificato in cinque
tipologie differenti (Tabella 1).
Tab. 1 – Classificazione degli spazi confinati
CLASSE
DELLO SPAZIO
CONFINATO
A
B
C
D
E
CARATTERISTICHE
Spazio confinato che ha contenuto polveri combustibili oppure gas, vapori
nebbie infiammabili o asfissianti e dove è possibile sia ancora presente una
concentrazione pericolosa o residua di tali sostanze
Spazio confinato che ha contenuto polveri combustibili oppure gas, vapori
nebbie infiammabili o asfissianti ma che non possiede più una
concentrazione pericolosa o residua di tali sostanze
Spazio confinato che ha contenuto sostanze/miscele acide o alcaline
Spazio confinato che possiede vie di uscita verticali o a labirinto (es. interno
delle navi)
Spazio confinato che possiede polveri ammassate, materiale fluidificato
oppure solidi instabili
L’ISPESL ha emesso nel 2008 la guida operativa “Rischi specifici nell’accesso a silos,
vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo
stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose”.
In questo documento per “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto,
caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole,
in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio
grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori,
polveri).
Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la
limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la
presenza di agenti chimici pericolosi è nota.
Fra essi si possono citare:
ƒ serbatoi di stoccaggio,
ƒ silos,
ƒ recipienti di reazione,
ƒ fogne,
ƒ fosse biologiche.
Altri ambienti ad un primo esame superficiale potrebbero non apparire come confinati.
In particolari circostanze, legate alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o
ad influenze provenienti dall’ambiente circostante, essi possono invece configurarsi
come tali e rivelarsi altrettanto insidiosi.
É il caso ad esempio di:
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ƒ camere con aperture in alto,
ƒ vasche,
ƒ depuratori,
ƒ camere di combustione nelle fornaci e simili,
ƒ canalizzazioni varie,
ƒ camere non ventilate o scarsamente ventilate
Secondo NIOSH invece per spazio confinato si intende uno spazio che possiede almeno
una delle seguenti caratteristiche:
ƒ aperture limitate per l’entrata e l’uscita;
ƒ ventilazione naturale carente;
ƒ non progettata per una occupazione continua da parte di persone.
21.2. RISCHI CONNESSI CON IL LAVORO IN AMBIENTI SOSPETTI O CONFINATI
Gli spazi confinati sono luoghi potenzialmente pericolosi a causa sia delle sostanze o
miscele chimiche che possono contenere, sia della natura delle attività che vengono
svolte all’interno di tali spazi.
La limitata ventilazione naturale presente in queste aree permette l’accumulo di alte
concentrazioni di sostanze volatili normalmente non riscontrabili nella normale aria in
condizioni atmosferiche.
Nell’ambito della valutazione del rischio all’interno di uno spazio confinato, molti
aspetti chiave devono dunque essere tenuti in considerazione.
Si possono citare, in particolare, i seguenti:
ƒ atmosfere sotto-ossigenate;
ƒ atmosfere sovra-ossigenate;
ƒ atmosfere esplosive;
ƒ atmosfere tossiche;
ƒ ingresso di liquidi, vapori, gas e polveri da tubazioni di collegamento non isolate;
ƒ aspetti psicologici del lavoratore in spazi confinati.
Nel caso non vengano approntate le necessarie misure di prevenzione e protezione,
queste condizioni determinano, in uno spazio confinato, rischi che possono determinare
conseguenze assai gravi.
Altri pericoli, con meno frequenza presenti nei lavori in spazi confinati, sono i seguenti:
ƒ superficie di camminamento scivolosa ed irregolare;
ƒ ostacoli all’interno dello spazio confinato;
ƒ illuminazione e visibilità limitata;
ƒ elettrocuzione;
ƒ rumore;
ƒ temperatura (troppo alta o troppo bassa);
ƒ seppellimento;
ƒ annegamento in tasche profonde piene d’acqua;
ƒ presenza di sorgenti di emissione di radioattività e/o di contaminazione radioattiva;
ƒ caduta di oggetti;
ƒ presenza di macchinari e/o organi di movimento interni (es. miscelatori, scambiatori
di calore, coclee, ecc.);
ƒ accesso e uscita difficoltosa;
ƒ caduta dall’alto (es. torri di distillazione, impianti chimici, reattori ecc.);
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ƒ
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presenza di materiale piroforico;
presenza di vie di camminamento e strutture corrose galvanicamente oppure ossidate;
presenza di agenti biologici;
presenza di animali (es. ratti, insetti).
21.3. QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE OPERANTI NEGLI AMBIENTI
SOSPETTI O CONFINATI
L’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 stabilisce i requisiti essenziali per la qualificazione delle
imprese e dei lavoratori legittimati ad operare in questo settore.
Come già riportato nei paragrafi precedenti, il D.P.R. n. 177/2011, almeno per quanto
attiene specificamente il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi chiamati ad operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, è solo
una norma transitoria (“in attesa della definizione di un complessivo sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6,
comma 8, lettera g), e 27 del D.Lgs. n. 81/2008”, così l’art. 1, comma 1, del D.P.R. n.
177/2011).
Il campo di applicazione dei sistemi di qualificazione introdotti dall’art. 2 del D.P.R. n.
177/2011 è modulato in ragione della complessità delle situazioni possibili; le norme
stabilite si applicano infatti per i lavori:
ƒ in ogni ambiente confinato o sospetto di inquinamento per quanto attiene alle
caratteristiche di formazione e competenza della manodopera,
ƒ soltanto in presenza di un appalto il cui committente sia anche datore di lavoro per le
limitazioni alla stipula di un subappalto.
I requisiti di qualificazione relativi alla competenza, alla formazione, all’addestramento
e al rispetto integrale delle misure di prevenzione e protezione, sono puntualmente
elencati nell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 177/2011 e riguardano la generalità dei
lavori, servizi e forniture per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o altri
motivi dipendenti dall’esercizio di impianti o di apparecchi, svolti in ambienti sospetti
di inquinamento e negli ambienti confinati, vale a dire, precisamente:
1) attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento: pozzi neri, fogne, camini,
fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia
possibile il rilascio di gas deleteri (art. 66, D.Lgs. n. 81/2008);
2) attività lavorativa in presenza di gas negli scavi: pozzi, fogne, cunicoli, camini e
fosse in genere, con pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti,
infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla
vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di
decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione
di sostanze pericolose (art. 121, D.Lgs. n. 81/2008);
3) attività lavorativa in ambienti confinati: tubazioni, canalizzazioni, recipienti, vasche,
serbatoi, silos e simili (Allegato IV, punto 3, D.Lgs. n. 81/2008).
Negli ambiti operativi di cui sopra i requisiti di qualificazione relativi al ricorso
legittimo al subappalto di cui all’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011, trovano
applicazione soltanto nei casi di affidamento da parte di un datore di lavoro di lavori,
servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della
propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità
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giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo (art. 1,
comma 3, D.P.R. n. 177/2011).
Peraltro, lo stesso art. 2, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 177/2011 stabilisce che
tutti i requisiti di qualificazione per le imprese trovano applicazione anche nei confronti
delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali i lavori siano subappaltati.
21.3.1. Gli elementi di qualificazione per lavorare negli ambienti sospetti o
confinati
L’art. 2, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 177/2011 sancisce che qualsiasi attività lavorativa in
ambienti sospetti di inquinamento o comunque confinati può essere svolta
esclusivamente da imprese o da lavoratori autonomi che risultino specificamente
qualificati sia con riguardo alle misure di prevenzione e di protezione per la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori che con riferimento alla tutela del lavoro e della
regolarità contributiva.
21.3.1.1. Elementi qualificanti per la tutela della sicurezza
La qualificazione per quanti intendono operare negli ambienti in oggetto si fonda, in
base all’art. 2, comma 1, lett. a), b), d), e) ed f), del D.P.R. n. 177/2011, sul possesso
documentato di una serie tassativa di requisiti appositamente evidenziati dal Legislatore.
In primo luogo rileva l’adempimento integrale, vincolante e puntuale delle misure
generali di prevenzione e protezione specificamente individuate:
ƒ applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza
sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
ƒ applicazione delle disposizioni in materia della sorveglianza sanitaria e di formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro sui rischi propri delle attività svolte da
imprese familiari e lavoratori autonomi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
ƒ svolgimento di attività di informazione e formazione di tutto il personale (compreso il
datore di lavoro se personalmente impegnato nelle attività lavorative), mirata alla
conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività, con verifica di apprendimento e
aggiornamento;
ƒ possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di
lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative;
ƒ avvenuta attività di addestramento all’uso corretto di dispositivi di protezione
individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro;
ƒ avvenuta attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (compreso il datore di lavoro
se personalmente impegnato nelle attività lavorative).
Come si nota il D.P.R. n. 177/2011 richiede a imprese e lavoratori autonomi ulteriori
obblighi in materia di prevenzione specificamente orientati alla conoscenza completa di
rischi, procedure, strumenti e attrezzature, a seguito di apposite azioni di informazione,
formazione e addestramento, che riguardano tutto il personale, compreso il datore di
lavoro.
21.3.1.2. Elementi qualificanti per la tutela del lavoro
Sempre al fine di qualificare imprese e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati l’art. 2, comma 1, lett. c), g), h), e) ed f), del D.P.R. n.
177/2011, richiede il possesso documentato di ulteriori requisiti riguardanti
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l’inquadramento contrattuale, retributivo e contributivo, nonché l’esperienza
professionale dei lavoratori impiegati nelle attività.
Così la normativa richiede il rispetto delle vigenti previsioni in materia di Documento
unico di regolarità contributiva (DURC) in quanto applicabili, ad effettiva garanzia della
regolarità previdenziale.
21.3.1.3. Obblighi d’informazione a carico del datore di lavoro committente
Fin qui i criteri per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Per quanto concerne il committente, i suoi obblighi sono elencati nell’art. 3, in
particolare al comma 1,:
Art. 3, comma 1, D.P.R. n. 177/2011
«1. Prima dell’accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui
all’articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore
di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere
puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche
dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi
quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e
emergenza adottate in relazione alla propria attività. L’attività di cui al precedente periodo va
realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle
informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.»
Come già detto tale disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, si applica solo nel caso
di attività in appalto.
Il primo periodo di fatto non aggiunge nulla di nuovo alla normativa già esistente.
Infatti, alle attività in appalto che si svolgano in ambienti sospetti di inquinamento o
spazi confinati si applica comunque l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 che, al comma 1,
lett. b), già obbliga il committente a fornire all’appaltatore: “dettagliate informazioni sui
rischi specifici presenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Il problema è rappresentato da quanto disposto, invece, al secondo periodo, in cui si
prevede che questa attività di informazione abbia la durata minima di un giorno. È
evidente che tale attività di informazione debba avere luogo solo prima dell’inizio di
uno specifico lavoro, anche se la sua durata si protrarrà su un arco di più giornate
lavorative.
Ma la stessa scelta di imporre, eventualmente, una informazione della durata minima
di un giorno appare eccessiva, poiché tale durata non tiene conto dei rischi
concretamente presenti nello spazio confinato e che non necessariamente potrebbero
richiedere un intervento di informazione di durata così lunga. Inoltre la normativa
pregressa si è sempre limitata a prescrivere (a nostro parere saggiamente) che la
formazione erogata ai lavoratori sia “sufficiente ed adeguata”.
Inoltre una informazione così impegnativa non sarebbe richiesta nel caso in cui a
operare negli spazi confinati fossero lavoratori dell’azienda a cui appartengono gli spazi
confinati (come già detto l’art. 3, comma 1, opera solo in attività in appalto), il che,
evidentemente, è un non senso sotto il profilo della loro sicurezza.
Capitolo 21 – Ambienti sospetti di inquinamento o confinati
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21.4. LAVORI NEGLI AMBIENTI SOSPETTI O CONFINATI: GESTIONE
OPERATIVA
Da premettere che – prima di intraprendere un lavoro che richieda l’accesso in spazi
confinati o in ambienti a sospetto di inquinamento – è obbligatoria una attenta analisi
delle possibilità di effettuare l’intervento operando dall’esterno (sistemi telecomandati,
telecamere, ecc.). Solo dopo aver verificato la impossibilità di utilizzare tali sistemi si
può iniziare l’iter che porta alla autorizzazione all’ingresso di persone in tali ambienti.
In questo caso però dovrà essere tassativamente prevista la presenza costante di una
persona che dall’esterno vigili sulle condizioni esistenti all’interno e sia pronta a
lanciare l’allarme (v. oltre) in caso dell’insorgere di difficoltà che possano portare
nocumento alle persone che stanno operando all’interno.
21.4.1. Valutazione dei rischi
La gestione degli spazi confinati e degli ambienti a sospetto di inquinamento deve
partire da una corretta valutazione del rischio. Un possibile iter potrà essere così
suddiviso:
1) definizione degli spazi confinati e degli ambienti a sospetto di inquinamento;
2) individuazione degli spazi confinati in azienda e degli ambienti a sospetto di
inquinamento;
3) valutazione dei rischi degli spazi confinati e degli ambienti a sospetto di
inquinamento con individuazione:
• della necessità della qualifica imprese richiesta dal D.P.R. n. 177/2011;
• se sono richiesti interventi di adeguamento (per esempio per l’accesso/uscita, per
la predisposizione di attrezzature di salvataggio, miglioramenti situazione interna,
ecc.) con priorità di intervento e misure compensative in caso di accesso;
• classificazione dei rischi presenti, a seconda delle lavorazioni prevedibili,
all’interno degli spazi confinati e degli ambienti a sospetto di inquinamento a
seguito della valutazione dei rischi presenti saranno da adottare misure di sicurezza
(procedure, attrezzature per la gestione del lavoro durante l’attività ordinaria e
l’emergenza ecc.);
• della necessità di un formale permesso di lavoro, da redigere uno per la ditta
appaltatrice e uno per ogni ditta subappaltatrice;
• della pianificazione della informazione e formazione e acquisizione
addestramento delle ditte che vi andranno a operare.
È da intendersi che se al posto di ditte esterne, opereranno risorse e lavoratori interni
all’azienda, tale iter rimane identico, tranne che per la qualificazione tra committente e
appaltatore. Nel programma dei lavori dovranno esser poi indicate almeno le seguenti
informazioni/attività da implementare:
ƒ condizioni per l’accesso sicuro negli spazi confinati;
ƒ isolamento degli spazi confinati;
ƒ bonifica, inertizzazione, flussaggio o ventilazione degli spazi confinati;
ƒ presenza di pericoli esterni agli spazi confinati;
ƒ verifica delle condizioni di sicurezza iniziali (controllo dell’atmosfera, livelli di
monitoraggio dell’ambiente, livelli di monitoraggio della temperatura, strumentazione
utilizzata con manutenzione, taratura e verifica della funzionalità);
ƒ impiego di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e altre misure di sicurezza;
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condizioni ambientali avverse;
sistemi di comunicazione;
dispositivi per l’illuminazione;
attrezzature per l’entrata e l’uscita;
gestione del passaggio consegne tra turni/squadre di lavoro diverse;
attrezzature di soccorso e per l’emergenza.
21.4.2. Lavorazioni prevedibili e rischi correlati
Le procedure per la sicurezza rivolte agli spazi confinati e per gli ambienti a sospetto di
inquinamento sono finalizzate a gestire i rischi connessi con le attività lavorative svolte
negli spazi confinati, quali ad esempio:
ƒ lavori di manutenzione su impianti ed apparecchiature;
ƒ operazioni di verifica periodica;
ƒ visite di ispezione;
ƒ lavori di pulizia;
ƒ interventi di breve/lunga durata,
ƒ durante le fasi di:
ƒ ingresso;
ƒ lavoro all’interno;
ƒ cambio turno/squadra di lavoro, passaggio consegne;
ƒ uscita;
ƒ salvataggio e soccorso.
Le procedure integrano il DUVRI (quando previsto) e, per i rischi non trattati è da fare
riferimento allo stesso oltre che ad altre procedure presenti (ad es. “permesso di fuoco”).
Gli spazi confinati e gli ambienti a sospetto di inquinamento presentano potenzialmente
vari rischi per la salute e la sicurezza. Tutti questi rischi possono essere già presenti
nello spazio confinato, ma possono anche svilupparsi a causa della natura del lavoro
svolto all’interno dello stesso, ad esempio lavori a caldo, verniciatura, pulizia, uso di
adesivi, solventi ecc., oppure per il non corretto sezionamento delle energie e/o dei
fluidi che adducono all’ambiente stesso. Sono da valutare eventuali possibili guasti agli
impianti presenti (ad es. fuoriuscita di fluido a pressione).
21.4.3. Permesso di lavoro
È il documento che autorizza l’accesso e lo svolgimento di lavori negli spazi confinati o
ambienti con sospetto di inquinamento. Tale documento viene rilasciato da un
responsabile. In letteratura se ne trovano di diversi, un esempio di permesso per
l’accesso è riportato in Allegato 21.6.2.
Questo documento dovrà tener conto di:
ƒ una richiesta di estinzione/rinnovo se il lavoro non è stato completato;
ƒ una dichiarazione di “lavoro completato” e che è stata sistemata l’area (o lo spazio)
ripristinando le condizioni iniziali di sicurezza, con controllo finale e, se soddisfacente,
il ripristino della normale attività lavorativa.
Nello stesso documento dovrà essere chiaramente individuata la figura di un supervisore
dei lavori che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il
Capitolo 21 – Ambienti sospetti di inquinamento o confinati
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preposto inoltre dovrà essere sempre presente durante tutte le fasi dell’attività
lavorativa.
Il permesso di lavoro è uno strumento volto ad assicurare che tutti gli elementi del
sistema sicurezza siano stati messi in atto prima che ai lavoratori venga permesso di
entrare e/o lavorare in spazi confinati. L’autorizzazione costituisce inoltre lo strumento
di comunicazione fondamentale tra il datore di lavoro, il preposto e i lavoratori.
Elementi essenziali del permesso di lavoro sono:
ƒ la chiara identificazione della figura che autorizza quel particolare lavoro (con
eventuali limiti di responsabilità) e quella che ha la responsabilità della messa in opera
delle precauzioni (ad esempio, isolamento, controllo dell’aria, piano di emergenza);
ƒ l’individuazione delle parti interessate all’attività (committente, appaltatore);
ƒ l’addestramento e istruzioni in relazione al permesso;
ƒ il monitoraggio e la verifica per assicurare che il sistema lavori in sicurezza, come
predisposto.
Più in dettaglio il permesso di lavoro dovrà tenere conto di:
21.4.3.1. Impiego di operatori idonei al tipo di lavoro
Si devono impiegare lavoratori con sufficiente esperienza per quel tipo di attività da
eseguire e verificare se hanno ricevuto adeguata informazione sui rischi correlati al
particolare ambiente di lavoro, formazione specifica per ogni lavoratore in funzione
della propria attività lavorativa ed addestramento.
Qualora la valutazione del rischio evidenzi eccezionali vincoli in relazione alla
configurazione dello spazio confinato andrà verificato l’idoneità dei lavoratori a tale
ambiente: per esempio, considerando fattori come la claustrofobia, l’idoneità ad
indossare gli autorespiratori e le note mediche sulla idoneità del lavoratore alle attività
in ambienti confinati.
21.4.3.2. Localizzazione ed estensione del rischio
Deve essere posta attenzione all’estensione del rischio nello spazio e nel tempo; inoltre
è necessario conoscere sia le concentrazioni degli agenti chimici pericolosi che
presumibilmente possono essere presenti, che i valori limiti di esposizione consentita.
La prima attività da effettuare è la stima dei rischi e l’identificazione delle necessarie
precauzioni (DPC e DPI) per ridurre e/o eliminare il rischio: questo dipenderà dalla
natura dello spazio confinato, dei rischi associati e del tipo di lavoro da eseguire.
Successivamente ci si accerta che il sistema sicuro di lavoro (incluse le precauzioni
individuate), sia stato sviluppato e messo in pratica. Ciascuno dei lavoratori coinvolti
nell’attività deve essere adeguatamente addestrato e istruito, per sapere in caso di
necessità, che cosa deve fare e come farlo in modo sicuro.
21.4.3.3. Isolamento dell’ambiente confinato rispetto ad altri ambienti pericolosi
In generale, la compartimentazione ed il conseguente isolamento degli ambienti
confinati insieme alla adeguata ventilazione sono di fondamentale importanza per
garantire la salubrità dell’aria e negare l’accesso ad altri agenti inquinanti; occorre
pertanto eseguire tutte le operazioni atte a segregare l’ambiente dove saranno svolte le
lavorazioni: bloccaggio valvole, chiusura tubazioni. Tali operazioni dovranno essere
segnalate mediante appositi cartelli.
Verificare che ogni tipo di isolamento sia efficace. Isolare gli equipaggiamenti sia dal
punto di vista elettrico che meccanico, nonché isolare fisicamente le tubazioni e gli
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spazi confinati da fumi, gas e vapori.
21.4.3.4. Verifica dell’idoneità delle vie di accesso/uscita
Prima di disporre l’entrata dei lavoratori all’interno di ambienti confinati è opportuno
controllare che le aperture di accesso abbiano dimensioni tali da permettere l’ingresso e
l’uscita del lavoratore con tutto l’equipaggiamento ed il recupero in condizioni di
emergenza.
21.4.3.5. Ventilazione dell’ambiente
Verificare se è possibile aumentare il numero di aperture e migliorare pertanto la
ventilazione. La ventilazione meccanica può risultare necessaria per assicurare una
adeguata fornitura di aria fresca. Assicurarsi che non si possano sviluppare fumi da
residui o simili, quando si eseguirà il lavoro.
21.4.3.6. Verifica dell’aria contenuta nell’ambiente confinato
È necessario verificare che l’aria sia libera da agenti chimici asfissianti, tossici ed
infiammabili e che sia adatta alla respirazione.
Un esperto dovrebbe verificare l’idoneità dell’aria alla respirazione, mediante idonea
apparecchiatura adeguatamente calibrata. Qualora la valutazione del rischio evidenzi
variabilità delle condizioni (o anche come ulteriore precauzione), è necessario
predisporre un continuo monitoraggio dell’aria.
Per verificare l’idoneità dell’aria alla respirazione, è necessario procedere
all’identificazione del contaminante ed alla determinazione della sua concentrazione:
ƒ identificazione del contaminante: in base all’ambiente in cui vengono svolte le
lavorazioni è opportuno individuare il nome chimico e la forma fisica dell’inquinante:
polvere, nebbie di acqua o olio, gas o vapori. Queste fasi devono essere seguite da un
esperto di indagini ambientali;
ƒ determinazione della concentrazione del contaminante: determinare mediante sistema
di rilevazione (approfonditi negli appositi capitoli) la concentrazione del contaminante
presente in ambiente di lavoro (ppm o mg/m3): l’ossigeno presente non dovrà mai essere
inferiore al 20%.
Se il tasso di ossigeno risulta inferiore a tale valore è opportuno effettuare un
risanamento dell’atmosfera dell’ambiente di lavoro.
21.4.3.7. Risanamento/bonifica atmosfera ambiente confinato
Per tenere il tasso di ossigeno quanto più possibile prossimo al 20%, e diluire gli agenti
contaminanti aerodispersi mantenendone la concentrazione ad un livello igienicamente
accettabile, occorre utilizzare un impianto di ventilazione. Questa soluzione
impiantistica prevede il prelievo di aria fresca all’esterno e, tramite idoneo ventilatore, il
suo invio nell’ambiente di lavoro confinato mediante tubazione deformabile. Il
posizionamento dell’impianto di ventilazione deve tenere conto delle geometrie del
luogo e delle potenziali sorgenti del contaminante in quanto l’aria, dopo aver lambito il
fondo, viene sospinta verso l’uscita, attraversando l’ambiente confinato, che si comporta
come una vera e propria tubazione di riflusso.
La portata dell’aria deve essere dimensionata considerando che, a seconda della
gravosità del lavoro svolto, un soggetto adulto consuma da 20 a 50 l/h di ossigeno e ne
produce altrettanto di anidride carbonica.
Capitolo 21 – Ambienti sospetti di inquinamento o confinati
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21.4.4.8. Gestione dell’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi non
eliminabili
L’atmosfera dell’ambiente di lavoro dovrà essere monitorata per conoscere l’efficienza
dell’impianto di ventilazione. Qualora il tasso di ossigeno risulti superiore al 20%, i
lavoratori dovranno indossare i DPI respiratori previsti dalla valutazione dei rischi,
relativa allo specifico lavoro e al luogo in cui viene svolto.
Se il tasso di ossigeno risulta inferiore al 20%, i lavoratori devono essere dotati di DPI
respiratori isolanti: autorespiratori alimentati ad aria compressa, dotati di sufficiente
autonomia a svolgere le lavorazioni.
21.4.4.9. Utilizzo di autorespiratori
Tali dispositivi risultano necessari se l’aria all’interno degli spazi confinati non è adatta
alla respirazione a causa della presenza di gas, fumi o vapori o per la mancanza di
ossigeno.
L’aria presente in spazi confinati non va depurata con ossigeno, in quanto questo può
aumentare il rischio di incendio o di esplosione.
Gli autorespiratori devono essere:
ƒ protetti dagli urti e dall’inquinamento ambientale;
ƒ correttamente puliti e disinfettati;
ƒ in dotazione individuale non personale;
ƒ chiaramente identificabili;
ƒ dotati di una bombola di riserva piena per ogni autorespiratore;
ƒ con maschere ed erogatore di soccorso;
ƒ custoditi e mantenuti secondo le indicazioni fornite dal fabbricante.
L’utilizzo di autorespiratori riguarda anche eventuali squadre di soccorso intervenute
per emergenza.
21.4.4.10. Utilizzo di altri DPI necessari
Se necessario, il lavoratore dovrà essere dotato di idonei DPI di posizionamento,
trattenuta, discesa, salita e di arresto caduta, incluse le linee di vita collocate intorno al
punto di accesso degli spazi confinati. Dovrà inoltre essere dotato di eventuali altri tipi
di DPI (ad esempio, per la protezione della cute).
21.4.4.11. Utilizzo di attrezzature di lavoro adeguate alla specifica situazione e di
attrezzature speciali
Per l’esecuzione dei lavori, gli operatori dovranno essere dotati di adeguate attrezzature
di lavoro.
Dove ci possono essere potenziali atmosfere esplosive o infiammabili, è necessario
impiegare attrezzi in grado di non produrre scintille e disporre di lampade
opportunamente protette.
21.4.4.12. Illuminazione
Dovranno essere garantiti idonei sistemi o mezzi di illuminazione in relazione alle
caratteristiche dell’ambiente e alla tipologia di intervento da effettuare.
Anche in questo caso, dove ci possono essere potenziali atmosfere esplosive o
infiammabili, è necessario impiegare attrezzi in grado di non produrre scintille e
disporre di lampade opportunamente protette.
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Manuale Sicurezza 2012
21.4.4.13. Sistema di comunicazione
È necessario predisporre un adeguato sistema di comunicazione tra il personale presente
all’interno e all’esterno dell’ambiente confinato per consentire una rapida chiamata in
caso di emergenza. Tutti i messaggi devono poter essere comunicati facilmente e
rapidamente.
Apparecchiature telefoniche e radio eventualmente utilizzate non dovrebbero costituire
causa di innesco dove c'è rischio di formazione di atmosfere esplosive.
21.4.4.14. Controllo e allarme
In particolare, come già sopra detto, è sempre necessaria la presenza di una persona
all’esterno dello spazio confinato che osservi e comunichi con i lavoratori presenti
all’interno, in modo di dare prontamente l’allarme in caso di emergenza e attivare le
procedure di soccorso.
21.5. GESTIONE DELLE EMERGENZE
Il D.Lgs. n. 81/2008 fornisce solo poche indicazioni che possono riguardare l’adozione
di misure di sicurezza tassativamente previste per interventi in spazi confinati. In
particolare il secondo periodo dell’art. 66 riporta:
Art. 66, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008
“Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati
con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi
di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire
l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.”
Analogamente, l’art. 121, riguardante la presenza di gas negli scavi, prevede al comma
2:
Art. 121, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008
“Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità
dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa
bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle
vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un
idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla
sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed
essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.”
Ed infine l’Allegato IV, al punto 3.2.3., dispone:
Allegato IV, al punto 3.2.3, D.Lgs. n. 81/2008
“i lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da
altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso.”
Ulteriori obblighi, in particolare contenuti nel punto 3 dell’Allegato IV, possono avere
comunque valenza nella gestione di una situazione di emergenza, quale il ricorso a
dispositivi di protezione individuali, ad attrezzature provviste di particolari
caratteristiche ecc.
Capitolo 21 – Ambienti sospetti di inquinamento o confinati
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La norma non fornisce ulteriori indicazioni specifiche, rimandando alla valutazione dei
rischi del datore di lavoro e alla conseguente definizione delle procedure di emergenza e
salvataggio il compito di dettagliare tutto il necessario per eseguire un intervento di
soccorso in sicurezza.
È opportuno, tuttavia, sottolineare come, quali che siano le misure individuate dal
datore di lavoro, la normativa vigente, negli articoli sopra citati, prevede la presenza di
quattro misure tassativamente necessarie, le quali costituiscono i fondamentali per una
corretta procedura di soccorso:
1) presenza di personale che stazioni all’esterno dello spazio confinato: si tratta
evidentemente dei primi soccorritori, di coloro che, nella malaugurata evenienza di un
incidente, saranno i primi a lanciare l’allarme e ad intervenire per soccorrere le vittime;
2) vigilanza continua da parte del personale posizionato all’esterno su ciò che accade
all’interno dello spazio confinato: tale vigilanza deve essere effettiva e pertanto
dovrebbero essere garantiti il contatto visivo e vocale, ciò per consentire ai soccorritori
di intervenire nei primissimi e successivi istanti che fanno seguito ad un incidente;
3) presenza di un sistema di recupero dei lavoratori: la norma fa riferimento
all’impiego di “cintura di sicurezza” e “idonei dispositivi di protezione individuale
collegati ad un idoneo sistema di salvataggio”. Evidentemente, la scelta del sistema di
recupero e del numero di soccorritori da posizionare all’esterno dello spazio confinato
non potrà prescindere dal numero di lavoratori entrati nello spazio confinato e dalle
caratteristiche dello spazio confinato. Si noti come la stessa normativa fa espresso
riferimento alla possibilità da parte del soccorritore di “sollevare prontamente
all’esterno” un collega in difficoltà, operazione che non è detto possa essere eseguita da
una sola persona;
4) presenza di aperture idonee all’uscita: è questo uno dei punti critici poiché,
nonostante il ricorso a procedure e strumenti di salvataggio anche all’avanguardia, il
parametro che rischia di condizionare in modo determinante la buona riuscita
dell’operazione di soccorso potrebbe essere un limite strutturale invalicabile.
Il D.P.R. n. 177/2011 prevede all’art. 3, comma 3:
Art. 3, comma 3, D.P.R. n. 177/2011
“Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve
essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare
o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati,
comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del
Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una
buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.”
Nell’attesa della definizione da parte della Commissione consultiva permanente di una buona
prassi, si deve evidenziare la necessità che la procedura di lavoro comprenda anche le istruzioni
da attivare in caso di emergenza con i soccorritori “esterni” (Servizio sanitario nazionale e Vigili
del fuoco).
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21.6. ALLEGATI
21.6.1. – Dichiarazione requisiti ambienti confinati
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Nota
Anche ogni ditta subappaltatrice dovrà fornire le stesse informazioni/dichiarazioni e documentazioni
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21.6.2. – Permesso di lavoro
Nota
Da compilare uno per la ditta appaltatrice e uno per ogni ditta subappaltatrice
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