procedura aperta per l`affidamento del servizio di asportazione
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASPORTAZIONE VEGETAZIONE ACQUATICA NEI BACINI DEI LAGHI DI ANNONE E GARLATE – STAGIONE 2010 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Art. 1. - OGGETTO DELL’APPALTO Il presente Capitolato detta norme per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di asportazione della vegetazione acquatica nei bacini dei laghi di Annone e Garlate in Provincia di Lecco. L’appalto è indetto ai sensi dell’art. 3, comma 37 del Decreto Lgs. n. 163/2006 e aggiudicato a favore dell’offerta più economica. Art. 2 – OFFERTA Il servizio di cui al presente Capitolato viene appaltato con le modalità riportate nel bando di gara, nel disciplinare e in tutti gli altri documenti oggetto di gara. Le modalità di presentazione dell’offerta sono descritte al punto 8 del Disciplinare di gara. Nessun partecipante avrà diritto a compensi per la presentazione dell’offerta e per la partecipazione all’appalto. Art. 3. - DURATA DELL’APPALTO E PERIODI DI INTERVENTO Gli interventi di taglio oggetto del presente Appalto dovranno essere eseguiti durante l’anno 2010. La durata effettiva dell’intervento è pari a 62 gg. lavorativi. Le giornate lavorative dovranno essere impiegate per lo sfalcio della vegetazione acquatica sul Lago di Garlate. In base a sopravvenute e contingenti necessità di intervento, è fatta salva la possibilità della Provincia di Lecco di chiedere all’appaltatore, con preavviso di almeno due settimane lavorative, di svolgere le operazioni di sfalcio sul Lago di Annone, impiegando una parte delle giornate di cui sopra. Inoltre, ai sensi del successivo art. 19 nel caso in cui la stagione di sfalcio 2010, per ragioni connesse alle condizioni climatiche, dovesse comportare il mancato utilizzo di parte delle giornate lavorative di cui sopra, è fatta salva la possibilità per la Provincia di chiedere all’Appaltatore, con apposita nota alla fine della stagione di taglio, il recupero nelle annualità successive delle giornate non utilizzate nell’anno 2010. Per quanto riguarda il periodo specifico di intervento all’interno della singola stagione di taglio, valgono le seguenti indicazioni: Lago di Garlate Tra l’ultimo lunedì del mese di giugno e la fine del mese di ottobre. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario un periodo di 1 sospensione dei lavori durante il mese di agosto. Lago di Annone Tra il primo lunedì successivo al giorno 15 del mese di agosto e la fine del mese di ottobre. Art. 4. - IMPORTO CONTRATTUALE L’importo contrattuale deve ritenersi comprensivo di: - tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico e posa in opera dei vari materiali e/o attrezzature, tutte le spese per gli automezzi, imbarcazioni ed attrezzi, necessari per l’espletamento del servizio, comprensivo, a titolo esemplificativo, delle spese necessarie al loro funzionamento (carburante, manutenzione, riparazioni ed avarie varie); tutta la manodopera necessaria per l’espletamento del servizio ivi compreso il personale addetto alla conduzione degli automezzi, imbarcazioni ed attrezzi; le imposte di ogni genere, nessuna esclusa, tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto compresi quelli per la mano d’opera, le spese generali ed utili dell’Impresa e quanto altro possa occorrere per dare i servizi compiuti a regola d’arte. Art. 5. - AREA DI INTERVENTO L’area di intervento viene identificata nel Bacino del Lago di Garlate e nel Bacino del Lago di Annone. L’appaltatore effettuerà lo sfalcio della vegetazione acquatica, in sequenza, nelle zone d’intervento di ciascun bacino comunicate dall’Amministrazione provinciale, ogni anno, entro la prima metà di giugno, per quanto riguarda il Lago di Garlate, ed entro la prima settimana di agosto, per quanto riguarda il Lago di Annone. Il numero di giornate lavorative per ciascuna zona sarà definito dall’Amministrazione provinciale di Lecco e specificato all’appaltatore nella comunicazione di cui sopra. Qualora durante la stagione di taglio dovessero evidenziarsi situazioni critiche con necessità di modificare la sequenza indicata, l’appaltatore dovrà comunque intervenire, nei tempi tecnici necessari a spostare i mezzi, nelle zone di volta in volta segnalate dall’Ente appaltante. Le spese sostenute dall’Appaltatore per le operazioni di spostamento dei mezzi di cui sopra devono ritenersi comprese nell’importo dell’Appalto. Art. 6. - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 1. Modalità tecniche a) Il servizio consiste in: intervento di taglio e asportazione della vegetazione acquatica (canneto escluso) nei punti dove la stessa raggiunge la superficie del pelo liquido e comunque nei punti dove l’apice della pianta raggiunge una profondità inferiore a 1 metro, mediante idonea imbarcazione dotata delle caratteristiche di seguito descritte e trasporto a riva in posti di volta in volta indicati dalla Provincia in accordo con i Comuni rivieraschi. La vegetazione dovrà essere rimossa anche fin sotto riva nei limiti del pescaggio del battello utilizzato. Nello specifico, nel caso del Lago di Garlate, si dovrà procedere allo sfalcio della pianta acquatica appartenente esclusivamente alla specie esogena Elodea Nuttalli. Nel caso del lago di Annone, si dovrà procedere allo sfalcio delle piante acquatiche appartenenti ai generi autoctoni Myriophillum, Potamogeton, Ceratophyllum, ed alla specie autoctona Trapa natans. In tale lago, è assolutamente vietato lo sfalcio delle piante acquatiche Nymphaea alba (Ninfea bianca) e Nuphar luteum (ninfea gialla), in quanto trattasi di specie protette dalla l.r. 33/77. Il soggetto esecutore non dovrà, pertanto, intervenire nelle aree occupate dalle due specie in questione. 2 Per evitare la dispersione di biomassa durante le operazioni di sfalcio nel Lago di Garlate1, il soggetto esecutore deve cingere la zona d’intervento di ciascun battello con una o più barriere di contenimento galleggianti, ancorate sul fondo con appositi corpi morti, di lunghezza minima complessiva pari a 100 metri. Le barriere devono in ogni momento risultare posizionate ad una distanza non superiore a 100 metri dal punto dove sta operando ciascun battello. Il materiale trattenuto da tali sistemi deve essere raccolto dall’appaltatore e portato a riva. scarico di quanto raccolto sulla spiaggia o banchina e stoccaggio provvisorio fino al raggiungimento del volume di carico per il successivo trasporto ad idoneo impianto di smaltimento che sarà effettuato a carico dei Comuni rivieraschi interessati. L’Appaltatore dovrà contattare la Ditta, incaricata dai comuni rivieraschi, alla raccolta della vegetazione acquatica ogni qual volta raggiunto il volume di carico. Ciascuna imbarcazione utilizzata dovrà essere munita di barre falcianti sia orizzontali che verticali aventi una profondità di taglio di c.a. mt. 1, autocaricante e avente capacità di carico utile di almeno 5 t. Inoltre, dovrà avere una buona manovrabilità, pescaggio massimo di 70 cm, per consentire l’avvicinamento alla costa, lunghezza massima dello scafo di mt. 10 dotata di motore con potenza non inferiore a 65 HP; dovrà essere dotata di sistema meccanico di raccolta della vegetazione tagliata con comandi centralizzati. La Ditta dovrà prevedere la disponibilità e l’utilizzo di idoneo mezzo meccanico a terra atto alla sistemazione del materiale che viene scaricato dall’imbarcazione. L’appaltatore deve, con cadenza settimanale, inviare alla Provincia di Lecco al numero di fax 0341/295237 un rapporto in cui siano indicati i metri cubi di materiale asportato, in ciascuno dei due laghi, per ciascuna giornata lavorativa ed il relativo peso stimato. Il soggetto esecutore, durante l’intervento, deve rilevare con precisione i confini delle aree nelle quali è realmente intervenuto, in ciascuno dei due laghi. A tale scopo, su ogni battello dovrà essere montato un dispositivo GPS che dovrà rilevare per ogni singola giornata il percorso coperto dall’imbarcazione. Entro il mercoledì di ogni settimana dovranno essere inviati per posta elettronica dall’Appaltatore alla Provincia di Lecco all’indirizzo [email protected] gli shapefile2 contenenti il percorsoicoperto dal battello in ogni giornata lavorativa della settimana precedente (uno shapefile per ogni giorno). Il soggetto esecutore deve garantire un idoneo controllo sulla conformità delle modalità tecniche di intervento a quanto disposto dal presente Capitolato. A tal fine, il soggetto esecutore è obbligato a nominare un Direttore tecnico - coordinatore dei lavori. Il nominativo di tale figura ed il numero di cellulare attraverso il quale può essere reperito sono quelli indicati nell’offerta presentata dal soggetto esecutore. Durante l’espletamento del servizio, tale Direttore dovrà effettuare periodici sopralluoghi sull’area di intervento. Inoltre, dovrà essere reperibile telefonicamente durante la giornata lavorativa e deve garantire la propria presenza presso l’area di intervento entro 24 ore da apposita richiesta scritta inoltrata dal Committente via fax al soggetto esecutore, ai fini anche di ogni accertamento in contraddittorio con i tecnici incaricati del Committente. Il Committente, infatti, si riserva la facoltà di verificare, mediante periodici sopralluoghi, il rispetto del capitolato. Le ore e le giornate spese per l’effettuazione di operazioni in difformità alle disposizioni del capitolato, verranno considerate, ai fini del conteggio delle giornate lavorative che la ditta è tenuta a prestare in base all’offerta formulata, come ore NON LAVORATE. 1 2 Dove è più rilevante la presenza di venti e correnti shapefile: inteso come l’insieme di tutti i files necessari alla visualizzazione del percorso con il programma ArcGis. 3 b) Compresi i normali rifornimenti di carburante ed i rabbocchi di olio ed altri liquidi, gli interventi di manutenzione ordinaria dei mezzi (ad. es. riparazioni e sostituzioni delle parti dell’imbarcazione) spettanti al soggetto esecutore dovranno essere effettuati possibilmente al termine della giornata lavorativa. Ad ogni modo, qualora tali interventi venissero necessariamente effettuati durante la giornata lavorativa, dovrà sempre esserne data preventiva e comunque immediata comunicazione via fax al Committente al n. 0341/295237, indicando la data e l’ora nelle quali il soggetto esecutore provvederà a recuperare le ore non lavorate. 2. Personale L’impresa aggiudicataria dovrà fornire all’Amministrazione, prima dell’inizio delle operazioni previste dal presente appalto: - numero e qualifica professionale, precedenti esperienze lavorative del personale che sarà impiegato nel servizio; - nominativo , qualifica del Direttore Tecnico e recapito di telefonia mobile. Per lo svolgimento delle operazioni poste in carico al soggetto esecutore dal presente Capitolato Speciale d’appalto, questi deve prevedere l’impiego di personale in numero adeguato, dotato di tutte le licenze necessarie per la conduzione dei mezzi utilizzati. La ditta sarà considerata direttamente responsabile della presenza a bordo di personale non abilitato. La giornata è considerata di 8 ore lavorative, con inizio alle ore 8,00 e termine alle ore 17,30 , tenuto conto di una pausa pranzo di 1,30 ora, dalle 12,00 alle 13,30. La ditta deve tassativamente rispettare i suddetti orari. Orari diversi possono essere concordati mediante accordo formale tra Committente e Soggetto esecutore. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore (ivi compreso fenomeni di maltempo), la ditta fosse impossibilitata a rispettare i suddetti orari, dovrà sempre darne preventiva e comunque immediata comunicazione via fax al Committente al n. 0341/295237, indicando data ed orari nei quali verranno recuperate le ore non lavorate. Il Committente si riserva di verificare il rispetto degli orari di lavoro. Art. 7. - PERSONALE DELL’IMPRESA – DISCIPLINA L’Impresa risponde della sicurezza e dell’idoneità di tutto il personale addetto al Servizio, personale che dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e le autorità. L’Impresa si impegna, su semplice richiesta dei tecnici incaricati dalla provincia, a sostituire il personale che non osservasse siffatto contegno o usasse un linguaggio scorretto o riprovevole. Il personale dovrà indossare una divisa e dovrà essere fornito di tutti i dispositivi e dell’ abbigliamento di sicurezza (es.: giubbotto di salvataggio ecc) previsti dalla vigente normativa per la sicurezza sul lavoro. I costi e gli interventi relativi alla sicurezza del personale sono a cura e spese dell’Impresa aggiudicataria. Art. 8. - SOPRALLUOGHI Al fine di controllare l’effettiva esecuzione della prestazione contrattuale e quant’altro previsto nel presente Capitolato Speciale, l’Amministrazione Provinciale, per mezzo del proprio personale, potrà in qualunque momento e luogo effettuare dei sopralluoghi senza ciò costituire intralcio o impedimento all’esecuzione del servizio. Art. 9. - PREZZO DI AGGIUDICAZIONE Il prezzo di aggiudicazione deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, dichiarando la ditta di aver valutato, nel determinarlo, ogni altro onere anche eventuale non prevedibile, cosicché, qualsiasi aumento dovesse a qualsiasi titolo verificarsi, dovrà essere considerata come alea contrattuale pattuita. 4 Parimenti non saranno riconosciute e conseguentemente liquidate forniture di beni e servizi che esulano da quelle previste del presente capitolato se non preventivamente concordate tra le parti. Art. 10. - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Il pagamento del costo del servizio verrà effettuato in tre rate così come di seguito precisato: la prima rata di acconto, pari al 30% dell’importo lordo contrattuale, dopo 20 giornate di lavoro; la seconda rata di acconto, pari al 30% dell’importo lordo contrattuale, dopo 40 giornate di lavoro; la terza rata di saldo, pari al 40% dell’importo lordo contrattuale, al termine delle 62 giornate di lavoro. Tutti i pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolari fatture emesse dall’Impresa, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura e di tutti i documenti necessari alla liquidazione da parte del Committente. Il pagamento è altresì subordinato all’ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC –. L'impresa è tenuta a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento, in difetto di tale notificazione e anche se la variazione fosse pubblicata nei modi di legge, l' Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Eventuali penalità, di cui all’art. 15 del presente capitolato, verranno riscosse liquidando l’importo della fattura detratto degli importi delle penali. Art. 11. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione del servizio. Art. 12. - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO L’aggiudicatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 81/2009 e del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni. L’aggiudicatario è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alla cose, tanto al committente che a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto. L’aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi. L’aggiudicatario si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. Qualora l’Ente appaltante riscontrasse direttamente o per segnalazione dell’Ispettorato del Lavoro, violazione alle disposizioni in materia di obblighi contrattuali verso i propri dipendenti impiegati nel servizio, comunicherà all’impresa e se del caso anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione fino al 20% dell’importo contrattuale sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti se la fornitura è stata ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato 5 accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti e l’impresa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. Art. 13. - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE Oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti, saranno a carico dell’Impresa gli oneri ed obblighi seguenti: 1. l’onere, a proprie spese, di munirsi di ogni autorizzazione e di eventuali permessi o licenze per l’espletamento di tutti servizi oggetto del presente capitolato, sollevando l’Amministrazione Provinciale da ogni onere e gravame di qualsiasi genere; la verifica del possesso di tali autorizzazioni, permessi o licenze, sarà ad esclusivo carico dell’Impresa appaltatrice che si assumerà, perciò, ogni responsabilità, civile e penale, derivante dalla inosservanza delle leggi e norme in merito, esonerando l’Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità; 2. l’osservanza delle norme derivante dalle vigente leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. In particolare l’Impresa è chiamata all’osservanza delle norme di cui a i decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 7 gennaio 1956, n. 164 circa la prevenzione contro gli infortuni; 3. la corresponsione di paghe e stipendi e conseguenti indennità accessorie non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro ai sensi della legge 20/5/1970, n. 300 e di quanto altresì previsto al riguardo dalla legge 19/3/1990, n. 55 e successive modificazioni. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia accertata dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sulle fatture di pagamento, previa diffida all’Impresa a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o, comunque, a definire la vertenza con il lavoratore, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o pagamento di interessi sulle somme trattenute; 4. comunicare all’atto della consegna dei servizi la posizione assicurativa presso i seguenti Istituti assicurativi: INAIL e INPS; 5. il risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone , restando liberi ed indenni l’Ente appaltante, i Tecnici incaricati dalla provincia e i Comuni interessati; 6. l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull’impresa, restandone sollevata l’Amministrazione Provinciale, i Tecnici incaricati dalla Provincia e i Comuni interessati. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, conseguenti all’espletamento del servizio per il fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori anche esterni, sollevando l’Ente provinciale da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Tutte le opere ed i materiali che si rendessero occorrenti per la riparazione dei danni in questione saranno a carico dell’Appaltatore, e così pure il risarcimento degli eventuali danni consequenziali alla loro esecuzione. Art. 14. - DIVIETO CESSIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E’ vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente capitolato, pena l’immediata risoluzione del contratto con perdita della cauzione e con diritto alla ripetizione dei danni arrecati, mediante blocco dell’eventuale credito corrispondente, fino a definizione della controversia. Dal predetto divieto è escluso l’eventuale subappalto dichiarato in fase di presentazione dell’offerta, precisando che l’impresa aggiudicataria non potrà subappaltare una quota superiore al 30% dell’importo contrattuale. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti nei 6 rapporti con l’Ente, salva la facoltà dell’Ente stesso di ritenere risoluto il contratto medesimo oltre il risarcimento dei danni. L’appaltatore non può sospendere il servizio con propria decisione in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente. La sospensione del servizio unilaterale da parte dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Art. 15. - PENALI Con riferimento a quanto disposto all’art. 3 per ogni giorno di eventuale ritardo del Soggetto esecutore nell’inizio dei lavori, verrà applicata una penale pari a € 260,00=, deducibile senza formalità dagli importi da liquidare. Con riferimento a quanto disposto all’art 6.1.a), per ogni giornata o frazione della stessa impiegata per l’effettuazione di operazioni in difformità alle disposizioni del capitolato, verrà applicata una penale pari a € 260,00=, deducibile senza formalità dagli importi da liquidare. Con riferimento a quanto disposto all’art 6.1.a), ogni qual volta venga accertata dal Committente la mancata predisposizione delle barriere di contenimento secondo le disposizioni minime obbligatorie previste in tale punto del presente capitolato, verrà applicata una penale pari a € 260,00= per ogni singolo evento accertato, deducibile senza formalità dagli importi da liquidare. Con riferimento a quanto disposto all’art 6.1.b) qualora il Committente dovesse accertare che le operazioni sono state sospese dalla ditta, per effettuare degli interventi di manutenzione ordinaria, senza darne preventiva comunicazione nei modi di cui sopra, verrà applicata una penale di € 130,00= per ogni singolo evento accertato, deducibile senza formalità dagli importi da liquidare, fermo restando l’obbligo per la ditta di recuperare tutte le ore non lavorate. Con riferimento a quanto disposto all’art 6.2 nel caso in cui venisse accertato dal Committente il mancato rispetto degli orari di lavoro, senza che da parte della ditta ne sia stata data comunicazione via fax nei modi sopra descritti, verrà applicata la penale di € 52,00= per ogni ora non lavorata, deducibile senza formalità dagli importi da liquidare, fermo restando l’obbligo per la ditta di recuperare tutte le ore non lavorate. Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente alla ditta appaltatrice, la quale si impegna per il ripristino del rispetto delle clausole contrattuali. Ove si verifichino altre inadempienze contrattuali non contemplate nei commi precedenti, comunque relative all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, sarà applicata dal Committente, in ragione della loro gravità, una penale rapportata all’importo delle prestazioni non eseguite o eseguite in tempi o modi non previsti, fino ad un massimo del dieci percento dell’importo contrattuale, deducibile senza formalità dagli importi da liquidare. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Ente non compenserà la prestazione non eseguita, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. In caso di recidiva o in caso di episodi gravi, il Committente si riserva la facoltà di rescindere il contratto e di affidare le prestazioni oggetto del presente capitolato ad altra ditta, addebitando al Soggetto esecutore inadempiente le maggiori spese e i danni subiti. L’applicazione delle penali sarà deducibile senza formalità dagli importi da liquidare Art. 16. - RISOLUZIONE Nel caso di comprovate e gravi infrazioni contestate dall’Ente, senza che la ditta si adegui a quanto richiesto, ovvero al reiterato manifestarsi delle fattispecie ipotizzate di cui all’articolo precedente, e al mancato rispetto delle disposizioni indicate dal Committente, dovendosi ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e pregiudiziale al buon andamento del rapporto negoziale, l’Ente si riserva il diritto di dichiarare risolto il contratto, con riserva al risarcimento dei danni mediante comunicazione con lettera 7 raccomandata a/r. ed eventuale affidamento a terzi in danno all’impresa aggiudicataria. Passati 10 giorni dal termine indicato all’art. 3, senza che siano state avviate le operazioni di sfalcio, l’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di rescindere il contratto affidando i lavori oggetto del presente capitolato ad altra ditta, con addebito al Soggetto esecutore inadempiente delle maggiori spese e dei danni subiti. Art. 17. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Sulla base dei sopralluoghi eseguiti ai sensi dell’art. 9, la Provincia rilascerà ad ultimazione del servizio, entro i termini di legge, certificato di regolare esecuzione, onde poter procedere successivamente allo svincolo della cauzione definitiva. Art. 18. - CONSEGNA DEI SERVIZI L’impresa aggiudicataria è obbligata a presentarsi ad effettuare la immediata esecuzione del servizio, anche in pendenza della stipula e dell’approvazione del relativo contratto e del previsto deposito della cauzione di garanzia dell’appalto. Art. 19. - VARIAZIONI DELL’APPALTO In seguito all’emanazione di nuovi provvedimenti legislativi o al verificarsi di nuove strategie dell’Ente provinciale riferite alla categoria del presente appalto o nel caso in cui intervengano variazioni delle circostanze e dei presupposti (ad esempio, entità e durata della crescita delle piante acquatiche oggetto dello sfalcio) sulla base delle quali sono state definite le modalità di svolgimento dei lavori indicate nel presente capitolato, la Provincia di Lecco si riserva la facoltà di chiedere alla ditta appaltatrice di variare le prestazioni oggetto del contratto, sempre nell’ambito dei servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, senza che la ditta possa nulla pretendere per le variazioni che dovessero eventualmente essere richieste, fermo restando che il corrispettivo non potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 20%. Art. 20. - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo e di ottemperare, in ogni caso agli obblighi di cui alla D.Lgs. 30 giugno 2006 n.196 “Codice in materia di protezione di dati personali”. ART. 21. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI Il contratto è stipulato ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006. La stipulazione del contratto è subordinata all’accertamento della mancanza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, come previsto dal D.Lgs 163/2006. L’aggiudicatario dovrà procedere alla stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa entro il termine che gli verrà fissato dall’Amministrazione appaltante, consegnando tutti i documenti richiesti. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta appaltatrice Resta inteso che, mentre l’aggiudicatario è vincolato sin dal momento dell’aggiudicazione agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell’offerta, il contratto sarà invece impegnativo per l’Amministrazione appaltante solo quando il provvedimento di aggiudicazione sarà dichiarato esecutivo. Qualora la ditta aggiudicataria non provvederà al versamento della cauzione, al pagamento delle spese contrattuali e a quanto richiesto o non si presenterà alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l’Amministrazione Provinciale avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione procedendo nei modi previsti dall’art. 5 8 della Legge n. 687 del 8/10/1984 fermo restando la richiesta delle spese per la celebrazione di nuova gara. Art. 22. - CAUZIONE Alla Ditta partecipante alla gara è richiesta, in fase di presentazione dell’offerta, una cauzione provvisoria nella misura del 2% del prezzo indicato come base d’asta. Tale cauzione deve essere costituita secondo le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/2006. Al momento della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire garanzia fidejussoria definitiva con le modalità previste dall’art. 75 del Decreto citato. Per le modalità di prestazione della cauzione definitiva si rimanda al punto 15) del Disciplinare di gara. Art. 23. - ASSOCIAZIONE D’IMPRESA/CONSORZI Per le modalità di costituzione e partecipazione in consorzio/raggruppamento temporaneo d’impresa si rinvia agli art. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006 e a quanto previsto al punto 6) del Disciplinare di gara. Nel caso di partecipazione in associazione/consorzio d’impresa devono essere prodotti tutti i documenti previsti dalle disposizioni richiamate. Art. 24. - I.V.A. Si dà atto che le prestazioni del presente capitolato sono soggette ad I.V.A. Art. 25. - CONTROVERSIE In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al foro di Lecco. Art. 26. - DISPOSIZIONE FINALE Per quanto non contemplato dal presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti. 9