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federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
Uff.-Prot.n°
Oggetto:
9 agosto 2012
UE. RB.AA/13207/295/F7/PE
Conversione in legge DL 95/2012
“Spending review”.
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
PRECEDENTI: Circolare Federfarma prot. n. 12953/288 del 3 agosto 2012, prot. n.
12724/285 del 31 luglio 2012, prot. n. 12600/281 del 28 luglio 2012 e prot. n. 12601/282 del 28
luglio 2012.
Questa Federazione informa che da notizie apprese per le vie brevi dal Ministero di Grazia e
Giustizia, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto Legge 6
luglio 2012 n. 95 cd. “Spending review”, già promulgata dal Presidente della Repubblica (cfr.
Filodiretto dell’8 agosto 2012), dovrebbe avvenire, prevedibilmente, nei primi giorni della prossima
settimana con entrata in vigore il giorno successivo al giorno di pubblicazione.
Federfarma avrà cura di trasmettere, tempestivamente, una successiva circolare con i
riferimenti relativi alla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge in esame.
Nell’allegare la sola parte della legge di interesse per le farmacie (allegato n.1), si ricorda che
Federfarma nelle circolari citate tra i precedenti ha già fornito un ampio commento delle nuove
disposizioni e emanato indicazioni operative conseguenti.
L’unico aspetto meritevole di approfondimento ulteriore riguarda le nuove disposizioni in
materia di prescrizione di farmaci che hanno ingenerato una vasta polemica tra i diversi soggetti
coinvolti.
In tal senso, la scrivente ritiene opportuno formulare alcune precisazioni sulla disposizione
con la quale il legislatore ha inteso promuovere nei confronti degli operatori sanitari e degli stessi
cittadini l’utilizzo dei farmaci equivalenti, attribuendo un ruolo cardine alla funzione svolta dal
farmacista.
In primo luogo, appare necessario individuare l’esatta portata della nuova disposizione che
deve soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:
la prescrizione deve essere relativa a farmaci inseriti nelle liste di trasparenza;
la prescrizione deve riguardare la terapia relativa ad un nuovo episodio patologico, sia
di natura cronica che per un nuovo episodio di una patologia non cronica.
Nell’ipotesi che ricorrano i due suddetti presupposti il medico è tenuto a redigere la
prescrizione indicando la sola denominazione del principio attivo.
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Il medico può, altresì, aggiungere alla denominazione del principio attivo, anche l’indicazione
di uno specifico medicinale, sia esso “generico” od “originator”. Tale indicazione non limita il
farmacista che dovrà, nel caso, procedere alla sostituzione come previsto dalla normativa in essere.
Nella ipotesi in cui il medico voglia che al cittadino sia consegnato lo specifico medicinale
prescritto, dovrà aggiungere alla indicazione del principio attivo ed all’indicazione di uno specifico
medicinale (aggiungendo cioè il nome della azienda produttrice - nel caso di un generico - ovvero il
nome di fantasia, nel caso di un originator), anche la clausola di insostituibilità, accompagnata da
una sintetica motivazione.
In questa ultima ipotesi (prima prescrizione con farmaco non sostituibile) devono pertanto
essere presenti tutti gli elementi sopra ricordati.
Nulla cambia per quanto riguarda la prescrizione di farmaci:
1. non inclusi nelle liste di riferimento;
2. che ancorché inclusi, siano destinati alla cura di patologie già in corso.
Nel secondo caso, queste ricette non distinguibili da quelle riferite alla cura di patologie che
l’assistito manifesti per la prima volta, continuano ad essere prescritte e spedite con le modalità
attualmente in uso e disciplinate dall’articolo 11 comma 12 della legge n.27/ 2012.
Sarà quindi perfettamente valida, a titolo esemplificativo, la prescrizione di uno specifico
farmaco incluso nel sistema di riferimento, (sia indicato come originator che come generico seguito
dal nome dell’azienda). Il farmacista, infatti, non ha gli strumenti per poter distinguere la ricetta
destinata all’avvio di una terapia, da quella relativa ad una patologia già in atto e nel caso
provvederà alla spedizione secondo le modalità in uso.
In proposito si trasmette copia del comunicato stampa diffuso dal Ministero della salute
sull’argomento (allegato n.2).
Si precisa che la prescrizione per principio attivo, corredata da tutti gli elementi necessari alla
individuazione del farmaco (dosaggio , forma farmaceutica etc.) ancorché non utilizzata nel passato
dai medici, era perfettamente legittima anche prima della emanazione della disposizione in
commento, anche in relazione a farmaci esclusi dalle liste di riferimento. In tali casi è improprio
parlare di sostituzione in quanto il farmacista si limita ad eseguire la prescrizione del medico.
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Ritenendo di fare cosa utile si riporta, di seguito, per comodità, il commento delle altre
disposizioni contenute nel provvedimento già oggetto di precedenti circolari.
SCONTI
Prima di esaminare le norme in materia di sconti, si ritiene necessario chiarire che restano
ferme le attuali esclusioni dal pagamento dello sconto dell’1,82% e quindi anche dalle ulteriori
modifiche approvate con la “spending review” che riguardano:
- le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell’IVA, non
superiore a euro 387.324,67;
- tutte le farmacie con fatturato annuo in regime di SSN, al netto dell’IVA, non superiore a
euro 258.228,45.
Ciò chiarito, si osserva che nel testo definitivo della legge, gli sconti posti a carico di farmacie
ed industrie farmaceutiche sono stati considerevolmente ridotti, sia nell’ammontare che,
limitatamente alle farmacie, nell’arco temporale di applicazione. Si ricorda, infatti, che la trattenuta
posta a carico delle farmacie, nel testo originario non aveva alcuna limitazione temporale. I nuovi
sconti sono i seguenti:
farmacia 2,25%;
industria 4,1%.
In proposito occorre segnalare che il testo definitivo presenta due disposizioni in evidente
contraddizione:
l’articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione prevede che “Restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base dell’art.15, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95” vale a dire
proprio quello degli sconti;
le modifiche apportate dal Senato all’articolo 15 comma 2 che modificano la percentuale di
sconto a carico delle farmacie mantenendo l’originaria formulazione della norma che ne
prevede la decorrenza “dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In altre parole, da un lato, il legislatore sembrerebbe aver voluto tenere in piedi lo sconto del
3,65% dal 7 luglio alla data di entrata in vigore della legge di conversione, dall’altro sembrerebbe
voler applicare lo sconto del 2,25% sin dal 7 luglio.
Federfarma ritiene che tale contraddizione debba essere risolta, nel senso che, a seguito
della conversione in legge, lo sconto nella misura del 2,25% si applicherà con decorrenza dal 7
luglio 2012.
Per le distinte di luglio presentate prima della entrata in vigore della legge di
conversione, lo sconto da applicarsi è quello vigente fino all’entrata in vigore della legge di
conversione, vale a dire quello del 3,65% per le ricette spedite dal 7 luglio 2012 (per quelle
antecedenti si applica lo sconto dell’1,82%).
Si ricorda che, Federfarma ha suggerito alle farmacie di accompagnare la distinta con
un nota di precisazione per poter operare eventuali conguagli con la successiva distinta.
Si chiarisce altresì che, a prescindere dallo sconto indicato, non si modificano i criteri di
applicazione, che restano quelli attualmente in uso, per quanto attiene il novero dei farmaci
interessati (questione relativa all’ossigeno ed ai generici).
In ogni caso è previsto che lo sconto del 2,25% , così come ogni altra trattenuta a carico
delle farmacie, cesserà al 31 dicembre 2012, data entro la quale dovrà essere rideterminata la
metodologia di remunerazione delle farmacie, secondo quanto più avanti descritto.
NUOVO METODO DI REMUNERAZIONE.
La nuova road map di revisione della metodologia di remunerazione, nel dare applicazione a
quanto previsto dall’articolo 11, comma 6 bis della legge 122/2010, ha introdotto alcuni elementi di
innovatività.
E’ stata in primo luogo operata una delegificazione della materia, dando mandato al Ministero
della salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, di definire il nuovo metodo
tramite Decreto, sulla base dell’accordo che andrà a definirsi tra l’AIFA e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, tra cui naturalmente Federfarma.
Il decreto sarà emanato previa intesa con la Conferenza Stato Regioni.
La disposizione prevede che tale decreto, che dovrà ridefinire i margini di farmacie e
grossisti, debba essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione. In caso di mancato accordo entro i 90 giorni, i Ministeri provvederanno ugualmente
con decreto d’intesa con la conferenza Stato regioni e sentite le commissioni parlamentari
competenti. Sono stati, inoltre, introdotti due principi metodologici che dovranno essere rispettati
nella definizione del nuovo metodo: i margini da prendersi come riferimento per la definizione del
muovo metodo e sulla base dei quali dovrà essere garantita l’invarianza “dei saldi di finanza
pubblica” per la pubblica amministrazione sono quelli in essere alla data del 30 giugno 2012 .
In ogni caso il nuovo metodo avrà applicazione dal 1° gennaio 2013 con la contemporanea
cessazione delle norme che prevedono l’imposizione di sconti a trattenute a carico delle farmacie.
TETTI DI SPESA
Per il 2012 resta confermato il tetto del 13,1%. Si ricorda che tale tetto era precedentemente
fissato al 13,3%.
Sono stati rideterminati i tetti di spesa, sia territoriale che ospedaliera: a decorrere dal 2013, il
tetto di spesa territoriale passa dall’11,5% all’11,35%, mentre quello ospedaliero, precedentemente
fissato al 2,4%, viene aumentato (sempre dall’anno 2013) dal 3,2% al 3,5%.
Altrettanto invariate restano le regole di copertura degli eventuali sforamenti.
PATTO PER LA SALUTE
E’ stato posticipato al 15 novembre 2012 (rispetto alla data del 31 luglio 2012 ) il termine
entro il quale deve essere stipulato il patto per la salute 2013/2015 tra stato e Regioni.
COSTI STANDARD
Il processo ha subito una accelerazione, entro il 31 ottobre 2012 il Governo dovrà acquisire e
pubblicare i dati relativi ed entro il 31 dicembre 2012, definire i tempi di attuazione dell’adozione
dei costi e fabbisogni standard in sanità.
ETA’ PENSIONABILE E NOMINA DEL DIRETTORE.
Come è noto, l’art. 11 del d.l. 1/2012 ha introdotto un limite alla direzione della farmacia,
stabilendo che può essere conservata sino al raggiungimento dell’età pensionabile. Detto limite ha
suscitato grandi preoccupazioni ai titolari ultrasessantacinquenni, per la mancanza di un margine di
tempo sufficiente per organizzare la direzione. Particolarmente danneggiati ne risultano i titolari di
farmacia rurale sussidiata, che, il più delle volte, non hanno nemmeno le possibilità economiche di
nominare un direttore di farmacia.
Tali difficoltà sono state più volte rappresentate da Federfarma alle competenti Autorità, a
livello sia nazionale che locale, le quali, coerentemente, non hanno dato immediata attuazione
all’obbligo in questione in attesa di un’opportuna modifica legislativa.
Il testo definitivo prevede che l’obbligo di nominare un direttore al raggiungimento del
requisito dell’età pensionabile non si applica alle farmacie rurali sussidiate e per le altre
farmacie si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
In ogni caso si rammenta che il Consiglio nazionale dell’ENPAF ha recentemente portato
l’età pensionabile ad anni 68 a partire dal 2013. Tale delibera è stata trasmessa ai Ministeri
dell’Economia e del Lavoro per l’approvazione definitiva (Cfr. Circolare n.245 del 28 giugno
2012).
CONCORSO STRAORDINARIO
Piattaforma unica informatica
Per esigenze di trasparenza e di uniformità delle procedure concorsuali che verranno attivate
sul territorio nazionale, è stata prevista la realizzazione, a cura del Ministero e delle Regioni, di una
piattaforma informatica unica per lo svolgimento di dette procedure, da mettere a disposizione delle
regioni stesse e dei candidati.
Definizione delle farmacie soprannumerarie
La vigente normativa sul concorso straordinario prevede che possano parteciparvi anche i
titolari di farmacia soprannumeraria o i soci di società titolare di farmacia soprannumeraria, senza,
tuttavia, darne una precisa definizione.
La norma approvata individua con precisione quali siano le farmacie soprannumerarie,
prevedendo che “per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio
‘topografico’ o ‘della distanza’ ai sensi dell’articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente,
sia posteriormente all’entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino
riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al
parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo”.
Eliminazione del limite di età per partecipare al concorso in forma associata
La partecipazione in forma associata al concorso straordinario attualmente è limitata ai
farmacisti di età non superiore ai 40 anni.
Per evitare possibili censura di illegittimità costituzionale e di mancato rispetto della
normativa comunitaria, è stato soppresso tale limite.
Procedura per l’assegnazione delle sedi
E’ prevista una procedura maggiormente dettagliata
per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche poste a concorso, successivamente all’approvazione della graduatoria.
Punteggio per attività di ricerca
Viene introdotto uno specifico punteggio per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei
corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutica.
Infine, si ribadisce che nel testo definitivo non sono previste le paventate nuove
disposizioni che avrebbero dovuto liberalizzare ulteriormente il settore, mediante
l’eliminazione della distanza minima tra farmacie e la conseguente modifica delle norme del
trasferimento.
Pertanto, rimane ferma la disciplina, contenuta nella legge n. 475/68, concernente i
trasferimenti dell’ubicazione della farmacia e la distanza minima tra farmacie di 200 metri.
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Gli importanti risultati ottenuti in sede di conversione del decreto legge 95/2012 sulla
“spending review” sono stati resi possibili grazie alla compattezza della categoria dimostrata in
occasione della giornata di sciopero nazionale del 26 luglio 2012 ed alla partecipazione alle
numerose manifestazioni organizzate sul territorio.
In relazione a tale circostanza Federfarma desidera esprimere il proprio ringraziamento alle
associazioni ed ai singoli colleghi.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA
Allegati n. 2
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali