Spazi pubblicitari

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Spazi pubblicitari
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI
SPAZI PUBBLICITARI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVO “PALARUGGI”.
A - PRESCRIZIONI GENERALI.
A.1 Oggetto del capitolato.
A.1.1. Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento di:
a) gestione degli spazi pubblicitari già presenti all’interno del Complesso sportivo
denominato PalaRuggi come individuati nell’allegato A.
b) gestione di eventuali nuovi spazi che il Concessionario individuerà e saranno autorizzati
dal Concedente. L’eventuale diniego deve essere motivato.
Per le eventuali richieste relative agli spazi pubblicitari posizionati sul parquet del Palasport
dovranno essere rispettate le disposizioni annualmente impartite dalle rispettive federazioni
sportive, anche se impartite successivamente alla loro installazione.
A.1.2. Sono esclusi dalla concessione:
A) gli spazi per la pubblicità indicati nell’allegato B); in caso di contrasto tra l’allegato A) e
l’allegato B) prevale quest’ultimo.
B) lo spazio riservato al gestore dell’impianto sportivo, identificato nella barriera del soppalco
del bar piscina, zona uffici.
All’infuori delle eccezioni sopra indicate il Concessionario è unico gestore della concessione di
spazi pubblicitari all’interno del complesso sportivo “PalaRuggi”.
A.1.3. Per l’accesso al Complesso Sportivo dovranno essere concordati gli orari e le modalità con
il Gestore del Complesso, il cui nominativo sarà comunicato da BeniComuni. Eventuali difficoltà
dovranno essere comunicate per iscritto a BeniComuni.
A.1.4. Gli impianti pubblicitari diverranno di proprietà di BeniComuni alla scadenza del contratto. In
nessun caso BeniComuni sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal Concessionario a qualsiasi
titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.
A.2. Tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
L. 136/2010. Nel caso di raggruppamento temporaneo nell’atto costitutivo deve essere
espressamente pattuito l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.
A.3 Durata contrattuale.
La concessione ha durata di anni 6, con decorrenza dal 1/9/2014 e quindi con scadenza al
31/8/2020. Il Concedente si riserva la facoltà di rinnovo per 3 anni agli stessi patti e condizioni. Alla
scadenza il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità
di tacita proroga.
A.4 Canone d’uso e concessorio.
A.4.1. Il canone annuale è costituito da:
a) corrispettivo per la gestione degli spazi pubblicitari già presenti, di cui alla lettera a)
punto A.1,1. determinato a corpo, nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione
ossia di € ______,
b) corrispettivo per la gestione degli spazi pubblicitari aggiuntivi di cui alla lettera b) punto
A.1.1, determinato a misura, al prezzo minimo aggiuntivo annuale di € 100,00 al mq. Tale
corrispettivo sarà esattamente quantificato al momento dell’autorizzazione da parte di
BeniComuni, autorizzazione che integrerà il presente contratto.
A.4.2. Il canone annuale dovrà essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali uguali entro il
quindicesimo giorno del primo mese del trimestre di riferimento. La prima rata è versata
contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
A.4.3. Esso sarà soggetto ad aggiornamento annuo nel limite della variazione percentuale
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente.
L'aggiornamento avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta.
A.4.4. Il mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento comporterà l’applicazione degli
interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali,
da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza.
A.4.5. Il canone è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche nel caso di mancato
utilizzo degli impianti pubblicitari.
A.5 Imposta sulla pubblicità.
Il Concessionario dovrà corrispondere l’imposta sulla pubblicità se dovuta ai sensi di legge,
secondo la modalità c.d. “vuoto per pieno”.
A.6 Cauzione definitiva. POLIZZA RCT
A.6.1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, e
dell'eventuale obbligo di risarcimento per inadempimento, il Concessionario ha presentato la
cauzione definitiva per un importo pari a € 120.000,00. Tale cauzione può essere prestata anche
attraverso polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò
autorizzati, garanzia che il Concessionario si obbliga a rinnovare di anno in anno, per l’intera
durata della concessione, entro e non oltre il termine dei 15 (quindici) giorni antecedenti lo spirare
di ciascun anno. Dovrà esser presentata copia della ricevuta del pagamento del premio annuale.
La fidejussione deve essere incondizionata e deve prevedere la clausola a prima richiesta: i
pagamenti dovranno avvenire entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta.
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile.
Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili al Concessionario, il
soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l’importo per il quale è stata prestata la
garanzia, su semplice richiesta scritta di BeniComuni.
Tale cauzione sarà ridotta di € 20.000,00 al termine di ciascun anno, dietro liberatoria di
BeniComuni. Nel caso di rinnovo della convenzione (punto A.3) dovrà essere costituita cauzione
dell’importo di € 60.000,00.
A.6.2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Concedente
procede ad escutere la cauzione.
A.6.3. La diminuzione della cauzione rispetto all’importo stabilito contrattualmente comporta
l'obbligo del reintegro immediato da parte del Concessionario.
A.6.4. La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo,
ogni conto o partita in sospeso dipendente dall’esecuzione del contratto.
A.6.5. Il Concessionario deve presentare anche la polizza RCT di cui al punto A.8.3.
A.7 Spese contrattuali.
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico del Concessionario senza alcuna possibilità di
rivalsa nei riguardi di BeniComuni.
A.8 Responsabilità del Concessionario.
A.8.1. Il Concessionario è l’esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative
alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione del presente
capitolato.
A.8.2. E’ fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque
funzionalmente dipendente, agli obblighi dell’assicurazione e ad ogni altro patto di lavoro stabilito
per il personale stesso.
A.8.3. Il Concessionario avrà in custodia gli impianti pubblicitari e sarà considerato responsabile
dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze
venissero arrecati alle persone e alle cose, sia del Comune di Imola che di BeniComuni che di
terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato sia il Comune che BeniComuni
da ogni responsabilità ed onere.
A tal fine dovrà essere data garanzia, per tutta la durata del contratto, con polizza di responsabilità
civile terzi presso una primaria compagnia di assicurazione con un massimale minimo non inferiore
ad € =1.000.000,00= (UNMILIONE) escludendo il Comune di Imola e BeniComuni da ogni e
qualsiasi responsabilità civile e penale connessa e/o comunque derivante dalla collocazione degli
impianti, rimozione e manutenzione, nonché dal loro conseguente utilizzo. Copia della polizza
dovrà essere presentata prima della sottoscrizione della concessione.
A.8.4. Il Concessionario deve dare comunicazione al Concedente in caso di variazione della
propria compagine sociale.
A.9 Penali.
A.9.1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente
capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al Concessionario possono essere inflitte
penali, che vanno da un minimo di Euro 100,00 (cento) fino ad un massimo di € 2.000 (duemila).
A.9.2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
a. Intervento di installazione degli impianti non eseguito a regola d’arte o comunque non
rispettando le modalità indicate nel presente capitolato speciale d’oneri: Euro 1.000,00 (mille) per
ciascun intervento, salvo risarcimento del maggior danno provocato dalla non corretta esecuzione
della prestazione;
b. Inottemperanza anche occasionale agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di cui al successivo punto B.5, oppure al mancato ripristino dei luoghi a seguito della
collocazione degli impianti: Euro 400,00 (quattrocento) per manutenzione ordinaria ed euro
1.000,00 (mille) per manutenzione straordinaria, per ogni verbale di contestazione; in tale caso il
Concedente si riserva la facoltà di procedere d'ufficio agli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti o al ripristino dei luoghi, e i relativi oneri dovranno essere rimborsati a
BeniComuni;
c. In caso di mancata presentazione, entro e non oltre 10 giorni dalla data dell’avvenuta
installazione di ogni impianto, della dichiarazione di conformità prevista al punto B.2 verrà
applicata una penale di Euro 100,00 (cento) per ciascun impianto non certificato.
A.9.3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale sarà costituita nei limiti di cui al
precedente punto A.9.1.
A.9.4. Gli importi delle penali vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
A.9.5. Le eventuali contestazioni saranno notificate da BeniComuni al Concessionario tramite PEC
e quest’ultimo dovrà proporre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni, o nel termine inferiore che
sia ritenuto necessario, qualora indicato nella comunicazione dell’addebito, tramite le stesse
modalità.
La mancata o tardiva risposta nei termini indicati da parte del Concessionario assumerà valore di
tacita approvazione della contestazione da parte dello stesso. BeniComuni, non oltre 15 giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni, dovrà confermare o meno le contestazioni elevate mediante
notifica della propria decisione, con contestuale applicazione delle penali previste.
A.9.6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura
di contestazione.
A.9.7. L'applicazione della penale non preclude BeniComuni dalla possibilità di mettere in atto altre
forme di tutela.
A.10 Divieto di cessione e di subappalto.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto.
A.11 Risoluzione del contratto.
A.11.1. In caso di gravi o ripetute inadempienze BeniComuni potrà, fatto salvo il proprio diritto di
rivalsa per i danni subiti, risolvere il contratto previa notificazione scritta al Concessionario.
A.11.2. BeniComuni, ferma ed impregiudicata l’eventuale richiesta di risarcimento per il danno
subito, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione al
Concessionario nei seguenti casi:
a. Mancato pagamento del canone di cui al precedente punto A.4 alle scadenze prescritte;
b. Mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta
di BeniComuni;
c. Cessione totale o parziale del contratto;
d. Fallimento del Concessionario ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura
concorsuale che dovesse coinvolgere il Concessionario.
A.12 Elezione del domicilio.
A tutti gli effetti del contratto il Concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio in Imola.
A.13 Foro competente.
Il Foro di Bologna sarà competente per tutte le eventuali controversie relative al contratto.
A.14. Recesso unilaterale.
BeniComuni ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto per motivi di interesse
pubblico, previo pagamento del valore degli impianti pubblicitari non ammortizzato, maggiorato del
20%.
B – PRESCRIZIONI TECNICHE.
B.1 Caratteristiche degli impianti.
B.1.1. Gli impianti già presenti nel Complesso sportivo non sono di proprietà del Concedente. Il
Concessionario dovrà installare gli impianti con le caratteristiche presentate dal Concessionario e
poi accettate da BeniComuni prima della stipula del contratto. Il Concessionario potrà acquistare
gli impianti già presenti nel Complesso sportivo dal proprietario (attuale Gestore del Complesso
sportivo) al prezzo di € 15.000 oltre IVA; in caso contrario dovrà sostituirli, disinstallando a proprie
cure e spese quelli già presenti e consegnandoli integri al suolo in luogo definito dal Gestore del
Complesso sportivo all’interno del Complesso sportivo stesso.
B.1.2. Gli impianti potranno essere illuminati, con oneri a carico del Concessionario e senza
aggravio sul canone.
B.1.3. Sugli impianti potranno essere installati, con oneri a carico del Concessionario e senza
aggravio sul canone, previa apposita autorizzazione di BeniComuni, eventuali meccanismi di
pubblicità scorrevole (rotativo oppure a led ecc.), con spese interamente a carico del
Concessionario; tale impianto è considerato di carattere permanente, ossia non temporaneo.
B.1.4. Gli impianti vanno installati in luogo soggetto al Certificato di Prevenzione Incendi per cui
tutte le nuove installazioni dovranno essere certificate secondo le norme di prevenzioni incendi.
B.2 Modalità di esecuzione e di installazione degli impianti pubblicitari.
La collocazione dei nuovi impianti dovrà avvenire con le modalità definite nei punti seguenti.
α) il Concessionario presenterà una documentazione grafica e fotografica completa di
fotosimulazioni con l’inserimento dell’impianto ivi previsto.
β) Entro e non oltre 10 giorni dalla data dell’avvenuta installazione, comunque definita, è
obbligatoria la presentazione della seguente documentazione:
• dichiarazione che attesti la conformità dell’installazione alle condizioni previste;
• documentazione fotografica in formato digitale.
B.2.1. Tutte le spese di esecuzione e di collocazione, fino alla completa messa in opera degli
impianti nei luoghi prestabiliti, saranno a totale carico del Concessionario il quale dovrà conservare
la piena disponibilità e la gestione diretta degli impianti installati per tutta la durata del contratto; in
difetto BeniComuni si riserva di far rimuovere gli impianti addebitando tutte le spese conseguenti al
Concessionario.
B.2.2. La realizzazione e la collocazione degli impianti sarà direttamente curata dal
Concessionario e la esecuzione sarà a suo totale rischio e pericolo.
B.2.3. Gli impianti rimarranno in proprietà e nella disponibilità del Concessionario per tutta la
durata della concessione. Alla scadenza naturale o anticipata verranno acquisiti in proprietà dal
Concedente, in perfetto stato di conservazione e di efficienza che saranno constatati con stesura
di apposito verbale, senza indennizzo od onere alcuno a carico del Concedente. Nel caso di
recesso unilaterale da parte di BeniComuni oppure di risoluzione del contratto per colpa di
BeniComuni sarà riconosciuto quanto previsto al punto A.14.
B.3 Dichiarazioni di stabilità e caratteristiche degli impianti - Verifiche e controlli
B.3.1. Per ogni impianto che verrà installato dovrà essere resa dal Concessionario la dichiarazione
di stabilità.
B.3.2. BeniComuni si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario
possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del
Concessionario di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
B.4 Trasferimento degli impianti.
BeniComuni potrà, in qualsiasi momento motivando adeguatamente, disporre il trasferimento in
altro luogo di uno o più impianti pubblicitari, e il Concessionario avrà l’obbligo di provvedervi a
proprie spese, senza alcuna variazione al canone dovuto di cui al punto A.4 del presente
capitolato.
B.5 Obbligo di manutenzione e sostituzione.
Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, avrà l’obbligo di provvedere, a propria cura e
spese, all’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nel più
breve tempo possibile. Se necessario, l'intervento di manutenzione straordinaria può comportare
anche la sostituzione completa dell'impianto.