Spazi pubblicitari
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Spazi pubblicitari
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVO “PALARUGGI”. A - PRESCRIZIONI GENERALI. A.1 Oggetto del capitolato. A.1.1. Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento di: a) gestione degli spazi pubblicitari già presenti all’interno del Complesso sportivo denominato PalaRuggi come individuati nell’allegato A. b) gestione di eventuali nuovi spazi che il Concessionario individuerà e saranno autorizzati dal Concedente. L’eventuale diniego deve essere motivato. Per le eventuali richieste relative agli spazi pubblicitari posizionati sul parquet del Palasport dovranno essere rispettate le disposizioni annualmente impartite dalle rispettive federazioni sportive, anche se impartite successivamente alla loro installazione. A.1.2. Sono esclusi dalla concessione: A) gli spazi per la pubblicità indicati nell’allegato B); in caso di contrasto tra l’allegato A) e l’allegato B) prevale quest’ultimo. B) lo spazio riservato al gestore dell’impianto sportivo, identificato nella barriera del soppalco del bar piscina, zona uffici. All’infuori delle eccezioni sopra indicate il Concessionario è unico gestore della concessione di spazi pubblicitari all’interno del complesso sportivo “PalaRuggi”. A.1.3. Per l’accesso al Complesso Sportivo dovranno essere concordati gli orari e le modalità con il Gestore del Complesso, il cui nominativo sarà comunicato da BeniComuni. Eventuali difficoltà dovranno essere comunicate per iscritto a BeniComuni. A.1.4. Gli impianti pubblicitari diverranno di proprietà di BeniComuni alla scadenza del contratto. In nessun caso BeniComuni sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal Concessionario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte. A.2. Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 136/2010. Nel caso di raggruppamento temporaneo nell’atto costitutivo deve essere espressamente pattuito l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. A.3 Durata contrattuale. La concessione ha durata di anni 6, con decorrenza dal 1/9/2014 e quindi con scadenza al 31/8/2020. Il Concedente si riserva la facoltà di rinnovo per 3 anni agli stessi patti e condizioni. Alla scadenza il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità di tacita proroga. A.4 Canone d’uso e concessorio. A.4.1. Il canone annuale è costituito da: a) corrispettivo per la gestione degli spazi pubblicitari già presenti, di cui alla lettera a) punto A.1,1. determinato a corpo, nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione ossia di € ______, b) corrispettivo per la gestione degli spazi pubblicitari aggiuntivi di cui alla lettera b) punto A.1.1, determinato a misura, al prezzo minimo aggiuntivo annuale di € 100,00 al mq. Tale corrispettivo sarà esattamente quantificato al momento dell’autorizzazione da parte di BeniComuni, autorizzazione che integrerà il presente contratto. A.4.2. Il canone annuale dovrà essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali uguali entro il quindicesimo giorno del primo mese del trimestre di riferimento. La prima rata è versata contestualmente alla sottoscrizione del contratto. A.4.3. Esso sarà soggetto ad aggiornamento annuo nel limite della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente. L'aggiornamento avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta. A.4.4. Il mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento comporterà l’applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza. A.4.5. Il canone è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari. A.5 Imposta sulla pubblicità. Il Concessionario dovrà corrispondere l’imposta sulla pubblicità se dovuta ai sensi di legge, secondo la modalità c.d. “vuoto per pieno”. A.6 Cauzione definitiva. POLIZZA RCT A.6.1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, e dell'eventuale obbligo di risarcimento per inadempimento, il Concessionario ha presentato la cauzione definitiva per un importo pari a € 120.000,00. Tale cauzione può essere prestata anche attraverso polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati, garanzia che il Concessionario si obbliga a rinnovare di anno in anno, per l’intera durata della concessione, entro e non oltre il termine dei 15 (quindici) giorni antecedenti lo spirare di ciascun anno. Dovrà esser presentata copia della ricevuta del pagamento del premio annuale. La fidejussione deve essere incondizionata e deve prevedere la clausola a prima richiesta: i pagamenti dovranno avvenire entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili al Concessionario, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l’importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta di BeniComuni. Tale cauzione sarà ridotta di € 20.000,00 al termine di ciascun anno, dietro liberatoria di BeniComuni. Nel caso di rinnovo della convenzione (punto A.3) dovrà essere costituita cauzione dell’importo di € 60.000,00. A.6.2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Concedente procede ad escutere la cauzione. A.6.3. La diminuzione della cauzione rispetto all’importo stabilito contrattualmente comporta l'obbligo del reintegro immediato da parte del Concessionario. A.6.4. La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso dipendente dall’esecuzione del contratto. A.6.5. Il Concessionario deve presentare anche la polizza RCT di cui al punto A.8.3. A.7 Spese contrattuali. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico del Concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di BeniComuni. A.8 Responsabilità del Concessionario. A.8.1. Il Concessionario è l’esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella gestione del presente capitolato. A.8.2. E’ fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque funzionalmente dipendente, agli obblighi dell’assicurazione e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. A.8.3. Il Concessionario avrà in custodia gli impianti pubblicitari e sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone e alle cose, sia del Comune di Imola che di BeniComuni che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato sia il Comune che BeniComuni da ogni responsabilità ed onere. A tal fine dovrà essere data garanzia, per tutta la durata del contratto, con polizza di responsabilità civile terzi presso una primaria compagnia di assicurazione con un massimale minimo non inferiore ad € =1.000.000,00= (UNMILIONE) escludendo il Comune di Imola e BeniComuni da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa e/o comunque derivante dalla collocazione degli impianti, rimozione e manutenzione, nonché dal loro conseguente utilizzo. Copia della polizza dovrà essere presentata prima della sottoscrizione della concessione. A.8.4. Il Concessionario deve dare comunicazione al Concedente in caso di variazione della propria compagine sociale. A.9 Penali. A.9.1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al Concessionario possono essere inflitte penali, che vanno da un minimo di Euro 100,00 (cento) fino ad un massimo di € 2.000 (duemila). A.9.2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali: a. Intervento di installazione degli impianti non eseguito a regola d’arte o comunque non rispettando le modalità indicate nel presente capitolato speciale d’oneri: Euro 1.000,00 (mille) per ciascun intervento, salvo risarcimento del maggior danno provocato dalla non corretta esecuzione della prestazione; b. Inottemperanza anche occasionale agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui al successivo punto B.5, oppure al mancato ripristino dei luoghi a seguito della collocazione degli impianti: Euro 400,00 (quattrocento) per manutenzione ordinaria ed euro 1.000,00 (mille) per manutenzione straordinaria, per ogni verbale di contestazione; in tale caso il Concedente si riserva la facoltà di procedere d'ufficio agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti o al ripristino dei luoghi, e i relativi oneri dovranno essere rimborsati a BeniComuni; c. In caso di mancata presentazione, entro e non oltre 10 giorni dalla data dell’avvenuta installazione di ogni impianto, della dichiarazione di conformità prevista al punto B.2 verrà applicata una penale di Euro 100,00 (cento) per ciascun impianto non certificato. A.9.3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale sarà costituita nei limiti di cui al precedente punto A.9.1. A.9.4. Gli importi delle penali vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. A.9.5. Le eventuali contestazioni saranno notificate da BeniComuni al Concessionario tramite PEC e quest’ultimo dovrà proporre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto necessario, qualora indicato nella comunicazione dell’addebito, tramite le stesse modalità. La mancata o tardiva risposta nei termini indicati da parte del Concessionario assumerà valore di tacita approvazione della contestazione da parte dello stesso. BeniComuni, non oltre 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, dovrà confermare o meno le contestazioni elevate mediante notifica della propria decisione, con contestuale applicazione delle penali previste. A.9.6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. A.9.7. L'applicazione della penale non preclude BeniComuni dalla possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. A.10 Divieto di cessione e di subappalto. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto. A.11 Risoluzione del contratto. A.11.1. In caso di gravi o ripetute inadempienze BeniComuni potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere il contratto previa notificazione scritta al Concessionario. A.11.2. BeniComuni, ferma ed impregiudicata l’eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione al Concessionario nei seguenti casi: a. Mancato pagamento del canone di cui al precedente punto A.4 alle scadenze prescritte; b. Mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta di BeniComuni; c. Cessione totale o parziale del contratto; d. Fallimento del Concessionario ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere il Concessionario. A.12 Elezione del domicilio. A tutti gli effetti del contratto il Concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio in Imola. A.13 Foro competente. Il Foro di Bologna sarà competente per tutte le eventuali controversie relative al contratto. A.14. Recesso unilaterale. BeniComuni ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto per motivi di interesse pubblico, previo pagamento del valore degli impianti pubblicitari non ammortizzato, maggiorato del 20%. B – PRESCRIZIONI TECNICHE. B.1 Caratteristiche degli impianti. B.1.1. Gli impianti già presenti nel Complesso sportivo non sono di proprietà del Concedente. Il Concessionario dovrà installare gli impianti con le caratteristiche presentate dal Concessionario e poi accettate da BeniComuni prima della stipula del contratto. Il Concessionario potrà acquistare gli impianti già presenti nel Complesso sportivo dal proprietario (attuale Gestore del Complesso sportivo) al prezzo di € 15.000 oltre IVA; in caso contrario dovrà sostituirli, disinstallando a proprie cure e spese quelli già presenti e consegnandoli integri al suolo in luogo definito dal Gestore del Complesso sportivo all’interno del Complesso sportivo stesso. B.1.2. Gli impianti potranno essere illuminati, con oneri a carico del Concessionario e senza aggravio sul canone. B.1.3. Sugli impianti potranno essere installati, con oneri a carico del Concessionario e senza aggravio sul canone, previa apposita autorizzazione di BeniComuni, eventuali meccanismi di pubblicità scorrevole (rotativo oppure a led ecc.), con spese interamente a carico del Concessionario; tale impianto è considerato di carattere permanente, ossia non temporaneo. B.1.4. Gli impianti vanno installati in luogo soggetto al Certificato di Prevenzione Incendi per cui tutte le nuove installazioni dovranno essere certificate secondo le norme di prevenzioni incendi. B.2 Modalità di esecuzione e di installazione degli impianti pubblicitari. La collocazione dei nuovi impianti dovrà avvenire con le modalità definite nei punti seguenti. α) il Concessionario presenterà una documentazione grafica e fotografica completa di fotosimulazioni con l’inserimento dell’impianto ivi previsto. β) Entro e non oltre 10 giorni dalla data dell’avvenuta installazione, comunque definita, è obbligatoria la presentazione della seguente documentazione: • dichiarazione che attesti la conformità dell’installazione alle condizioni previste; • documentazione fotografica in formato digitale. B.2.1. Tutte le spese di esecuzione e di collocazione, fino alla completa messa in opera degli impianti nei luoghi prestabiliti, saranno a totale carico del Concessionario il quale dovrà conservare la piena disponibilità e la gestione diretta degli impianti installati per tutta la durata del contratto; in difetto BeniComuni si riserva di far rimuovere gli impianti addebitando tutte le spese conseguenti al Concessionario. B.2.2. La realizzazione e la collocazione degli impianti sarà direttamente curata dal Concessionario e la esecuzione sarà a suo totale rischio e pericolo. B.2.3. Gli impianti rimarranno in proprietà e nella disponibilità del Concessionario per tutta la durata della concessione. Alla scadenza naturale o anticipata verranno acquisiti in proprietà dal Concedente, in perfetto stato di conservazione e di efficienza che saranno constatati con stesura di apposito verbale, senza indennizzo od onere alcuno a carico del Concedente. Nel caso di recesso unilaterale da parte di BeniComuni oppure di risoluzione del contratto per colpa di BeniComuni sarà riconosciuto quanto previsto al punto A.14. B.3 Dichiarazioni di stabilità e caratteristiche degli impianti - Verifiche e controlli B.3.1. Per ogni impianto che verrà installato dovrà essere resa dal Concessionario la dichiarazione di stabilità. B.3.2. BeniComuni si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Concessionario di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. B.4 Trasferimento degli impianti. BeniComuni potrà, in qualsiasi momento motivando adeguatamente, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari, e il Concessionario avrà l’obbligo di provvedervi a proprie spese, senza alcuna variazione al canone dovuto di cui al punto A.4 del presente capitolato. B.5 Obbligo di manutenzione e sostituzione. Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, avrà l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nel più breve tempo possibile. Se necessario, l'intervento di manutenzione straordinaria può comportare anche la sostituzione completa dell'impianto.