IL "TAGLIO" DEI MEDICI COMPETENTI E LE CONSEGUENZE PER

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IL "TAGLIO" DEI MEDICI COMPETENTI E LE CONSEGUENZE PER
IL "TAGLIO" DEI MEDICI COMPETENTI E LE CONSEGUENZE PER LE AZIENDE
commento di Matteo Riccò
Specialista in Medicina del lavoro e Igiene e medicina preventiva
Dirigente medico presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento
UO Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ­ Dipartimento di Prevenzione
Segretario Sez. SItI­Emilia
Con un'azione annunciata, ma di imprevista ed in qualche modo sorprendente rapidità, il
Ministero della Salute ha provveduto a cancellare dall'elenco nazionale del medici
competenti (http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp) 5984
dei 10398 precedentemente iscritti: quasi il 58% del totale. E questo, annuncia il Ministero,
è solo l'inizio: nel corso dei prossimi mesi, nuove cancellazioni saranno probabilmente
eseguite e, molto probabilmente, un'ulteriore taglio arriverà nel 2017.
Tutto nasce con il D.Lgs 81/2008, c.d. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sui Luoghi di
lavoro. Con un'azione innovativa rispetto ai precedenti (e.g. il D.Lgs 626/1994), il
Legislatore non si limitava ad identificare il possesso di una specifica specializzazione per
l'esercizio dell'attività di Medico Competente (MC), e segnatamente Medicina del Lavoro,
Medicina Legale, Igiene e Medicina Preventiva (queste ultime due sub condicione di
frequentazione di un corso Master biennale per i professionisti diplomati dopo il 2009: art.
38§1­2) ma vincolava il Medico Competente, indipendentemente dalla sua
specializzazione di base, alla partecipazione al programma nazionale per la formazione
continua in medicina (in pratica, i corsi ECM) (art. 38§3). In particolare, “i crediti previsti dal
programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del
totale nella disciplina 'medicina del lavoro' e sicurezza degli ambienti di lavoro'” (ovvero:
105 per il triennio 2011­2013).
Il successivo comma 4 dello stesso articolo prevede che tutti i medici idonei allo
svolgimento delle attività di MC (per possesso di specializzazione ed ECM) siano iscritti
nel c.d. Elenco Nazionale dei Medici Competenti (istituito presso il Ministero della Salute e
periodicamente aggiornato).
La citata forma dell'articolo di legge è invariata dal 2008 ma, a conti fatti, la sua
applicazione è rimasta lettera morta fino alla conclusione del triennio di formazione 2011­
2013. Con la conclusione del triennio, il Ministero ha quindi chiarito che “i l termine per
provvedere alla trasmissione della certificazione o dell'autocertificazione può essere
individuato entro il 15. Gennaio 2015, atteso che l'articolo 2§2 del DM 4 Marzo 2009
prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014; per cui
successivamente a tale termine, ai sensi dell'art. 3§2 del citato Decreto, dovranno essere
necessariamente attivate da parte dell'Ufficio, le procedure di verifica per la cancellazione
dall'elenco nazionale dei Medici Competenti non in regola rispetto al requisito
dell'obbligatorio aggiornamento professionale” (vedi nota FNOMCEO 19/2014).
In teoria, il Ministero avrebbe potuto (e forse dovuto !) procedere autonomamente alla
cancellazione dei Medici non adempienti all'articolo di legge: ciò avrebbe richiesto però il
corretto funzionamento dell'anagrafica nazionale Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione
Anagrafica delle Professioni Sanitarie). A conti fatti, come qualsiasi professionista può
agevolmente verificare analizzando il proprio casellario, l'anagrafica Co.Ge.A.P.S.
precedente il 2014 è frammentaria, incompleta, spesso erronea (lo scrivente ha per
esempio scoperto che 80 crediti ECM gli sono stati riconosciuti nella disciplina “Tecnico di
Radiologia Medica” anziché “Medicina del Lavoro”): non è questa la sede per individuare
colpe e responsabilità. Resta il fatto che, stanti le carenze del sistema, i MC hanno dovuto
provvedere alla trasmissione della citata autocertificazione, inizialmente prevista (come
detto) per il 15. Gennaio 2015.
Benché la stessa FNOMCEO ed alcuni Servizi di Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro (e.g. quello dell'ASL11 delle Marche) abbiamo provveduto a contattare in tempi
ragionevoli tutti i MC, tale vincolo operativo, va detto, non ha probabilmente avuto il giusto
risalto sui mezzi di informazione dedicati. A fine Marzo 2015, il Ministero ha quindi
provveduto a segnalare, con toni severi, l'imminente cancellazione dei non complianti,
lanciando una specie di “salvagente” per i ritardatari: fino al 31 Marzo 2015 è stato infatti
possibile (ri)trasmettere la citata autocertificazione presso un servizio PEC del ministero
della salute. Qui il ministero ha probabilmente aggiunto un inutile elemento di confusione
proponendo un indirizzo PEC ([email protected]) differente da quello
inizialmente previsto per il mese di gennaio ([email protected]).
Con l'inizio di Aprile il Ministero ha quindi provveduto alle programmate cancellazioni. I
numeri sono, come abbiamo visto, impressionanti. Vale la pena di ripeterli nuovamente:
5.984 su 10.398. Con amarissime sorprese: buona parte degli iscritti al Master abilitante
per igienisti e medici legali, ad esempio, sono stati cancellati. Così come molti colleghi che
pure avevano trasmesso l'autocertificazione entro gennaio, non l'avevano ritrasmessa a
marzo, ed erano stati in grado di dimostrare attivamente la corretta partecipazione al
programma ECM. Ugualmente spariti alcuni MC diplomatisi nel corso del triennio
incriminato, senza che si riesca a capire se la cancellazione sia frutto di un errore di
calcolo (non sono stati considerati i bonus per gli anni di specializzazione, durante i quali
non c'è obbligo di formazione?), di trascrizione, o semplicemente la mancata trasmissione
di documenti che i colleghi, avendo la coscienza più che in ordine, ritenevano superflua
esistendo la citata anagrafe nazionale.
E adesso? La situazione è quantomeno ingarbugliata. Se il D.Lgs 81/2008 all'art. 38§3
recita in termini esplicito che “per lo svolgimento delle funzioni di MC è […] necessario
partecipare al programma di educazione continua in medicina”, ed è altrettanto vero che
solo gli operatori in regola sono registrati nell'elenco nazionale dei medici competenti,
come ricorda lo stesso ministero nella relativa home page “l'iscrizione all'elenco non
costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente”.
La precisazione non è casuale. L'art. 348 del Codice Penale identifica il reato di Abusivo
esercizio di una professione per “chiunque abusivamente esercita una professione, per la
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”. Posto che la definizione di abuso
comprende anche l'esercizio della professione nonostante la decadenza e la sospensione
dall'iscrizione ad un determinato albo, all'atto pratico l'iscrizione all'albo nazionale dei
medici competenti non rappresenta un titolo abilitante. A leggere puntigliosamente la
norma di legge, però, la corretta partecipazione al programma ECM sì.
In questo senso, i Colleghi complianti ma radiati (per errore, o per mancata
autocertificazione) potrebbero continuare a svolgere la propria attività, con l'unico vincolo
di dimostrare (in caso di richiesta, per esempio, dell'Organo di Vigilanza) la propria
posizione.
Diversa la posizione di coloro che sono stati esclusi dall'Elenco in quanto privi del monte
triennale ECM: a questi ultimi la professione di MC è, almeno teoricamente, preclusa. E'
un tema molto delicato: parliamo di migliaia di aziende che, dall'alba al tramonto, rischiano
di trovarsi senza MC, con un programma di sorveglianza sanitaria sospeso fino a verifica
della posizione del medico o a formalizzazione di una nuova nomina. Conseguenze
potenzialmente molto severe per i lavoratori non più tutelati dal punto di vista sanitario, e
forse anche peggiori per i medici coinvolti che, improvvisamente, si ritrovano privi della
propria fonte di reddito.
Aggiungiamo la seguente possibilità, tutt'altro che improbabile: un'azienda, scopertasi
assistita da un MC non più in elenco (indipendentemente dalla causa) decide di
interrompere unilateralmente il contratto di collaborazione e consulenza motivando
l'azione con la giusta causa di un MC non più abilitato. Ma se la radiazione fosse figlia di
un errore? Con i numeri in gioco, i possibili contenziosi potrebbero essere migliaia, con un
prevedibile ed imponente gravame per la nostra magistratura.
Intendiamoci: parliamo di un vincolo normativo ­ di una legge dello Stato, che era compito
dei professionisti rispettare integralmente. Ciò che rende la situazione delicata (diremmo
anzi: caotica) è tutta l’incertezza che circonda gli eventi.
Tanto per cominciare, il D.Lgs 81/2008 non prevede come i MC “radiati” possano essere
reinseriti in elenco. Ad essere ancora una volta aderenti al testo di legge, si potrebbe
dedurre che, al termine del prossimo triennio (quindi nel 2017), i MC radiati perché carenti
per il 2011­2013 ma “operativamente ravveduti” con acquisizione di titoli sufficienti per il
2014­2017 possano essere reintrodotti in elenco. Sono supposizioni, posto che si tratta di
una situazione del tutto nuova e in un certo senso non pienamente delineata dal quadro
normativo.
Che accadrà, dunque? È difficile fare previsioni. A differenza di altri Paesi, in cui
programmi di qualificazione periodica in Medicina sono assodati da decenni (si pensi agli
USA, al Regno Unito, etc), mai il Legislatore nazionale aveva infatti previsto tanto rigore
ed applicato tanta rapida fermezza (a conti fatti, tra scadenza dell'ultimo termine e
cancellazioni sono passate meno di 48h).
Alcune considerazioni possono però essere fatte. Per molti anni, il programma ECM è
stato trascurato, spesso in qualche modo deriso, ed il ruolo della formazione a distanza
oggetto di illazioni ed ironie. Certamente la qualità dei prodotti rimane eterogenea, ma il
Ministero ha voluto dare un messaggio molto chiaro: il programma è parte integrante della
Clinical Governance ed è intenzione della presente amministrazione portare avanti la sua
applicazione fino in fondo. In questo senso, i Medici Competenti sono le prime “vittime” del
nuovo corso ministeriale ma, attenzione, potrebbero non essere le ultime. In previsione, è
quindi necessario porsi una domanda di ambito etico: un titolo di studio (che, ricordiamolo,
nel nostro Paese continua ad avere un valore legale), una abilitazione nazionale ed una
successiva specializzazione possono essere subordinati alla frequentazione a corsi ECM
al fine dell'esercizio di una professione? Ed è altrettanto necessario chiedersi perché tanto
rigore nei confronti dei MC e non, ad esempio, dei chirurghi o degli anestesisti, la cui
formazione (con tutto il rispetto per le professionalità citate) è probabilmente ancor più
criticamente legata all'aggiornamento.
Se queste sono le regole (ed evidentemente questa saranno nel corso dei prossimi anni),
è quindi necessario adeguarsi ad esse. In tal senso, può essere definita encomiabile e
senz'altro non priva di oculatezza la scelta SITI di promuovere una serie di corsi FAD
dedicati che, nel corso del 2014, hanno consentito agli iscritti di adempiere agli obblighi di
legge (ed eventualmente recuperare precedenti debiti formativi).
Nuovamente, alla luce della svolta “rigorista” imposta al sistema, è altrettanto importante
che regole precise vengano stabilite per coloro che dovessero essere esclusi dalla lista,
prevedendo misure precise e non equivoche per ottenere il reinserimento. Di tutto ciò, al
momento, non c'è traccia.
In conclusione, ci si permetta un'osservazione. Il numero di cancellazioni ad oggi eseguite
sarà probabilmente rivisto nelle prossime settimane, sia con nuove cancellazioni sia con
recuperi successivi ad appurato errore procedurale, ma gli eventi di questi giorni
potrebbero essere solo un antipasto di ciò che ci aspetta nel corso del 2017. Per tale data
non solo NON sono previsti recuperi di debito formativo (chi si fosse trovato in debito per il
triennio 2013 aveva facoltà di recuperare, apparentemente senza limiti, nel corso del
2014, da qui la complicazione dei conteggi che probabilmente ha contribuito al caos delle
ultime ore), ma la certificazione dei crediti sarà integralmente basata sull'anagrafe
nazionale. Errori, imprecisioni o complete omissioni di quest'ultima potrebbero determinare
risultati simili o forse anche peggiori di quelli evidenziatisi negli ultimi giorni, in quanto non
più aggirabili tramite una comunicazione diretta del professionista.
Siamo nel 2015: abbiamo almeno 18 mesi prima del prossimo “caos ECM”. Un tempo
sufficiente, purché non sia sprecato.