R.G. n. 244/98 - 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
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R.G. n. 244/98 - 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
R.G. n. 244/98 - 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del giudice unico, dott. Elisabeth Roilo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 244/98 R.G., vertente tra Mxxxo Xxxxx e Gxxxxxxa Xxxx, nella loro qualità d’esercenti la patria potestà sul minore Axxxxxo Xxxxx, entrambi con l'avv. dott. Antonio Invidia di Verona e con domicilio eletto presso l’avv. dott. Stefano D’Apolito di Bolzano, per delega a margine dell'atto introduttivo, attori e Yyyyy YYYYY e Zzzzzz ZZZZZZZ, rappresentate e difese, a norma degli articoli 1, 2° comma, 44 e 45 del R.D. 30.10.1933 m. 1611, dall’Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 sono pure per legge domiciliate, convenute e DIREZIONE DIDATTICA IN LINGUA ITALIANA DEL CIRCOLO DI EGNA, in persona del direttore didattico dott. Ivan Eccli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è pure per legge domiciliata, convenuta e R.G. n. 244/98 - 2 Wwwwww WWWW, con l’avv. dom. dott. Tito Boscarolli di Bolzano, per delega in calce alla copia notificata dell’atto di citazione convenuto in punto: risarcimento danni Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI presentate in data 8.6.2000 dal procuratore di parte attrice: “Ribadisce che i proprio assistiti sono stati integralmente risarciti del danno occorso al proprio figlio Axxxxxo Xxxxx e, a riprova, dimette ulteriore documentazione del Lloyd Adriatico attestante l’avvenuta definizione del sinistro. Alla luce di quanto sopraddetto, dichiara di rinunciare (così come già aveva rinunciato) al richiesto risarcimento del danno, limitandosi a richiedere emissione di sentenza che accerti e dichiari la responsabilità per ‘culpa in vigilando’ dei convenuti Wwwwww Wwww, Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz, nonché per responsabilità oggettiva della Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna. Dichiarando sin d’ora di non accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove domande ex adverso proposte, precisa le proprie conclusioni come di seguito specificate: Accertare e dichiarare che i convenuti Wwwwww Wwww, Yyyyy Yyyyy, Zzzzzz Zzzzzzz sono responsabili per ‘culpa in vigilando’ dei danni procurati al minore Axxxxxo Xxxxx per aver omesso la necessaria vigilanza, aver omesso i soccorsi essenziali e aver trascurato i propri doveri di insegnanti e di accompagnatori, oltre che per aver omesso la tempestiva denuncia dell’infortunio alla segreteria della scuola come da prassi e che la Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna è responsabile in via oggettiva dell’operato dei propri insegnanti. Vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.” R.G. n. 244/98 - 3 dal procuratore di parte convenuta Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz: Conclude come in comparsa di risposta di data 20.4.1998: “Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, 1) in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle convenute; 2) in subordine, respingere ogni domanda nei loro confronti formulata.” dal procuratore di parte convenuta Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna: Conclude come in comparsa di risposta di data 20.4.1998: “ Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile la domanda proposta nei confronti della Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna ovvero dichiarare il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima e, comunque, rigettare ogni domanda formulata nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” dal procuratore di parte convenuta Wwwwww Wwww: Conclude come in comparsa di costituzione, con la rifusione delle spese, competenze ed onorari di giudizio da porsi a carico degli attori o, in via subordinata, di chi risultasse responsabile. Respinto e rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove: “Voglia il Tribunale di Bolzano, in via preliminare dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Bolzano per valore dovendosi ritenere, in mancanza di diversa specificazione, l’azione promossa dagli attori nell’ambito della competenza pretorile. Nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dagli attori nei confronti del convenuto Wwwwww Wwww, perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atti di citazione notificati il 12.2. ed il 13.2.1998, Maurizio Xxxxx e R.G. n. 244/98 - 4 Giuseppina Xxxxx hanno convenuto in giudizio, avanti a questo Tribunale, Yyyyy Yyyyy, Zzzzzz Zzzzzzz, Wwwwww Wwww e la Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna, proponendo domanda di risarcimento dei danni, subiti dal loro figlio minore Axxxxxo Xxxxx in occasione di una lezione di pattinaggio, organizzata alla USSA di Bolzano in collaborazione con la convenuta Direzione didattica. Esponevano - che il 16.12.1997 il minore, durante una lezione di pattinaggio, era caduto rovinosamente sul ghiaccio, fratturandosi l’ulna e il radio dell’avambraccio destro; - che anziché sottoporlo subito a visita medica, l’istruttore Wwwwww Wwww lo aveva costretto a proseguire la lezione, nonostante il bambino si lamentasse; - che il bambino doveva rimanere seduto sulle gradinate del palazzetto dello sport, dolorante, per circa un’ora, nell'attesa delle insegnanti accompagnatrici del gruppo, che si erano allontanate; - che solo a lezione ultimata il bambino era stato ricondotto in classe dove era costretto a seguire le ulteriori lezioni, senza peraltro che essa madre, Giuseppina Xxxxx, insegnante nella stessa scuola, fosse stata tempestivamente avvertita dell’accaduto; - che assieme al marito aveva portato il bambino al Pronto Soccorso, dove era diagnosticata la frattura dell’avambraccio; - che avevano sporto denuncia penale nei confronti delle insegnanti Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz, come nei confronti dell’istruttore Wwwwww Wwww, per aver lasciato soffrire fisicamente e psichicamente il bambino per due ore, con R.G. n. 244/98 - 5 il braccio fratturato, senza fornirgli le adeguate cure. Concludevano chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio, sia sul piano fisico, che su quello psichico esprimendo timore per la possibile incidenza del fatto persino sulla futura vita di relazione del bambino, ipotizzando una sua crescita nella completa sfiducia verso gli adulti. Dimettevano documenti ed indicavano i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi. Le convenute Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz si sono costituite, sollevando in via principale eccezione di difetto di legittimazione passiva: agendo gli attori per ottenere il risarcimento di danni assertamente subiti dal figlio in occasione di infortunio scolastico, per l’art. 61, legge 11.7.1980 n. 312 l’amministrazione scolastica si surrogava al personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, e un tanto comportava, come da costante giurisprudenza, vera e propria carenza di legittimazione passiva del personale scolastico, anche nei casi in cui danneggiato era lo stesso alunno sul quale doveva esercitarsi la vigilanza. In subordine, difendendosi nel merito, riferivano - che l’infortunio si era verificato durante un corso di pattinaggio cui il minore aveva partecipato previa visita medica assolta con esito positivo, e non era certo conseguenza di un’omissione di vigilanza, ma integrava evento del tutto accidentale, sempre possibile nello svolgimento di attività sportive; - che non era nemmeno dedotta particolare insicurezza del bambino, che avrebbe imposto una specifica attenzione da parte degli insegnanti; - che non corrispondeva al vero l’affermazione attorea in ordine a ritardi negli interventi di soccorso e che comunque non era indicato quale specifico doveva R.G. n. 244/98 - 6 semmai ricollegarsi all’asserito ritardo e non invece alla caduta stessa; - che, esclusa ogni presunzione di culpa in vigilando, spettava comunque agli attori l’onere di prova della colpa grave o del dolo degli insegnanti, presupposto questo per ottenere il preteso risarcimento. Concludevano, chiedendo la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva, in subordine, nel merito, la reiezione delle domande tutte avanzate dagli attori. Nel costituirsi, la convenuta Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna eccepiva inammissibilità della domanda svolta nei suoi confronti per non avere essa alcuna individualità giuridica propria all’interno dell’amministrazione scolastica, dal che derivava la carenza di legittimazione passiva. Errata era, a suo dire, anche l’individuazione di essa convenuta quale datore di lavoro delle insegnanti convenute, essendo invece queste legate da rapporto di servizio alla Provincia Autonoma di Bolzano, giusta l’intervenuta “provincializzazione” della scuola in Alto Adige, con delega alla Provincia, a partire dal 1.1.1996, delle attribuzioni già dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante. Neppure sussisteva - così la convenuta direzione didattica - responsabilità personale del direttore didattico (nemmeno dedotta), in quanto sullo stesso non incombeva alcun obbligo a vigilare sugli alunni. In via subordinata, ripeteva, quanto al merito, le osservazioni già esposte dalle convenute Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz. Si costituiva in giudizio anche l’istruttore di pattinaggio Wwwwww Wwww pure respingendo ogni accusa mossa nei suoi confronti. Riferiva, - che nell’occasione Axxxxxo Xxxxx stava eseguendo, assieme agli altri bambini R.G. n. 244/98 - 7 iscritti al corso, semplici esercizi diretti ad imparare a mantenere l’equilibrio sui pattini, sotto la sua sorveglianza; - che subito dopo la caduta aveva accompagnato il bambino a sedere su una panca, dove questi - smettendo di piangere e di lamentarsi - era rimasto per pochi minuti; - che poi, affidato il gruppo ad altri istruttori, aveva accompagnato il piccolo all’esterno della pista ed era rimasto con lui a parlare e a tranquillizzarlo, fino a quando non sopraggiungevano le maestre alle quali lo consegnava. Non ravvisando nel suo comportamento nulla di antigiuridico, concludeva chiedendo la reiezione delle domande proposte. Le parti scambiavano memorie di replica ed istruttorie. Assunte le prove orali ed acquisita la documentazione dimessa dalle parti, gli attori davano atto di essere stati integralmente risarciti, dall’assicurazione Lloyd Adriatico, del danno occorso al figlio. Raccolte le conclusioni sopra trascritte, all'udienza del 8.6.2000 il Giudice tratteneva la causa per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente: Pacificamente Axxxxxo Xxxxx si è procurato la rottura del braccio cadendo accidentalmente durante una lezione di pattinaggio; aveva all’epoca dei fatti sette anni d’età, frequentava la seconda classe delle elementari ad Egna ed aveva già l’anno precedente compiuto altro corso di pattinaggio, per principianti. I corsi erano organizzati dal circolo didattico, assieme all’USSA di Bolzano; i corsi erano inseriti nella programmazione scolastica, ed i bambini potevano parteciparvi, previa visita medica necessaria per escludere eventuali controindicazioni. Per lo svolgimento delle singole lezioni pomeridiane, le maestre di turno R.G. n. 244/98 - 8 accompagnavano i bambini al campo del ghiaccio, aiutavano loro a mettersi i pattini e li consegnavano all’istruttore; alla fine della lezione le maestre riaccompagnavano i bambini in classe, dove rimanevano fino alla fine dell’orario scolastico. Inquadramento giuridico: Da escludersi è che l’infortunio possa rientrare nell’ambito di cui all’art. 2048 c.c., con quindi presunzione di colpa in capo a chi è chiamato a vigilare sul minore o incapace: perché possa applicarsi l’istituto detto, raffigurante uno dei casi di responsabilità oggettiva, occorre che sia il minore a procurare un danno ingiusto a terzi. La previsione normativa invece non opera quando il bambino procuri una lesione a se stesso. Sul punto si veda, . p. es. Cass. 3.3.1995, n. 2463: “L'art. 2048 c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto è configurabile la culpa in educando e la culpa in vigilando. Pertanto la responsabilità dei genitori o tutori ex art. 2048 cit. viene a concorrere con la responsabilità del minore, mentre entrambe restano escluse nell'ipotesi di caso fortuito che come tale elimina l'ingiustizia del danno. “ Il caso in esame va quindi visto alla luce dell’art. 2043 c.c., con onere di prova a carico degli attori: spettava a loro dimostrare sia il fatto illecito dei convenuti, ravvisato nell’omissione di vigilanza ossia nell’intempestività dei soccorsi, che il danno riconducibile al comportamento antigiuridico, ed infine anche il nesso di causalità tra questo ed il danno lamentato. Ciò premesso conviene esaminare la posizione dei singoli convenuti: a) Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz: La domanda formulata direttamente nei loro confronti, per risarcimento danni da infortunio verificatosi nel corso dell’attività scolastica, è inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, e la R.G. n. 244/98 - 9 relativa eccezione va accolta. Per l’art. 61, legge 11.7.1980 n. 312 l’amministrazione scolastica “si surroga al personale, ..... nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”; ciò anche quando il soggetto danneggiato sia lo stesso alunno sul quale doveva esercitarsi la vigilanza, ed a prescindere dalla circostanza, che sia questi od altri l’autore dell’azione che ha comportato il danno. Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è univoca e costante. Per tutte si veda Cass. Sezioni Unite 11.8.1997 n. 7454: “L'insegnante di una scuola statale non può mai essere convenuto nel giudizio civile per il risarcimento del danno causato dall'alunno: né quando l'alunno abbia causato danni a terzi, né quando l'alunno abbia causato danni a se stesso. In ambedue i casi, unico soggetto passivamente legittimato è la pubblica amministrazione. “ In ultimo si veda anche Cass. 16 luglio 1999, n. 7517: “L'insegnante della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo ed imputati a ‘culpa in vigilando’ dell'insegnante stesso, unico legittimato essendo il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312. “ Va poi rilevato che la rinuncia alla domanda risarcitoria, di cui alle conclusioni degli attori, non comporta alcun mutamento di sorta rispetto all’esito di lite: se anche sin dall’inizio si fosse prospettata la sola domanda di accertamento di responsabilità per culpa in vigilando, senza connessa domanda di pagamento somma di importi risarcitori, molto probabilmente - trattandosi di mero accertamento di fatto, senza ulteriori conseguenze giuridiche - si sarebbe giunti ad una pronuncia di reiezione per difetto di interesse degli attori (vedi p. es. fra le tante, Cass 24.6.1995, n. 7196, 15.12.1999, n. 14.134 e 14.2.2000, n. 1619) R.G. n. 244/98 - 10 Comunque, dall’istruttoria compiuta è emerso che la domanda era infondata anche nel merito. Dalla descrizione dei testi il fatto può così essere ricostruito: Il pomeriggio del 16.12.1997, seconda elementare, Axxxxxo Xxxxx, che frequentava la ha partecipato alla lezione di pattinaggio, tenuta dall’istruttore Wwwwww Wwww; erano state effettivamente le due maestre Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz ad accompagnare il gruppo di bambini, di cui faceva parte Axxxxxo, al campo di ghiaccio. La lezione, della durata di un’ora, iniziava alle ore 14.30, dopo che i ragazzi, in autobus, erano stati portati nella zona sportiva; finiva per le 15.30 quando i bambini, sempre con l’autobus, tornavano a scuola per l’ultima ora delle lezioni. La teste Patrizia Dacome, maestra di Axxxxxo Xxxxx, ha ricordato che questi è rimasto a scuola fino al termine delle lezioni, quando poi, come il solito, si è incontrato con sua madre Giuseppina Xxxxx, pure essa maestra nella stessa scuola. La teste ha riferito che era stata la sig.a Zzzzzzz ad accompagnare Axxxxxo da sua madre e a spiegarle cosa era successo. Il teste Gabriele Tevini, che organizzava i corsi di pattinaggio ed era sempre presente durante le lezioni, ha pure confermato lo svolgersi cronologico della lezione; ha poi ricordato di aver assistito alla stessa per dieci minuti e di essersi poi allontanato, andando dapprima negli spogliatoi, poi nell’attiguo bar, dove aveva incontrato le due maestre sig.a Zzzzzzz e sig.a Yyyyy. Ha precisato che comunque il bar era prospiciente il campo di ghiaccio, che aveva ampie vetrate attraverso le quali si poteva controllare il campo. Ha infine detto di aver visto, verso le 15.10, al suo ritorno sul campo, l’istruttore Wwww al bordo del R.G. n. 244/98 - 11 campo assieme ad Axxxxxo. Il bambino, così il teste, non piangeva, lamentava che gli faceva male il braccio, pareva comunque tranquillo e sereno. Il teste ha ricordato di avere quindi controllato il braccio facendolo muovere, di aver tastato il polso senza accorgersi di nulla di particolare; ha aggiunto che solo al ritorno delle due maestre, dieci minuti dopo, Axxxxxo si era messo a piangere, smettendo però subito dopo; che il braccio era nuovamente stato controllato con l’intervento di un altro istruttore, che quindi, finita l’ora di lezione, i bambini avevano fatto ritorno a scuola. Il sig. Tevini ha anche dichiarato di avere egli stesso informato, in direzione, del fatto accaduto, raccomandando di consigliare ai genitori di effettuare una visita ortopedica qualora il bambino dovesse ancora sentire dolori. Null’altro è emerso e, una volta esclusa l’applicabilità al caso di specie nei confronti delle maestre - dell’art. 2048 c.c., non si vede proprio in cosa dovrebbe consistere la colpa grave od il dolo a loro attribuito: la caduta accidentale nell’imparare a pattinare è assolutamente prevedibile ed è quindi rischio accettato dai genitori del minore al momento in cui acconsentono, esplicitamente od implicitamente (cioè non facendolo esonerare dal corso) a che frequenti il corso di pattinaggio. Pretendere dalle maestre che impediscano la caduta significherebbe rendere impossibile la lezione, perché allora, necessariamente, ogni bambino, dovrebbe avere al lato una persona esperta nel pattinaggio, che lo sorregga per mano - e un tanto evidentemente non è pensabile né possibile. Neppure risulta che Axxxxxo avesse particolari difficoltà di coordinamento dei movimenti o di apprendimento nello sport, che avessero rese necessarie maggiori attenzioni. Che vi sia stato un abbandono del piccolo dopo la caduta, è contraddetto R.G. n. 244/98 - 12 dalle deposizioni del teste prof. Tevini, che ha confermato che in ogni momento, dopo il fatto, c’era qualcuno accanto a lui. Non è risultato neanche uno stato psichico del bambino disperato o sfiduciato: risulta che ha pianto solo per poco tempo e che per il resto del tempo appariva tranquillo. Neanche - col senno del poi e nota ora la frattura del braccio per la caduta sul ghiaccio - , si può dire che la scelta del personale insegnante e dell’istruttore di non accompagnare il ragazzo immediatamente al pronto soccorso fosse sconsiderata; forse anzi il bambino si sarebbe spaventato di più dovendo sottoporsi ai vari esami senza la presenza della madre, che - se anche subito avvisata - avrebbe comunque impiegato un certo tempo prima di raggiungere il bambino in Ospedale. Nessuna prova v’è (e neppure è stata offerta) dalla quale desumere che l’aver optato per la scelta di non recarsi immediatamente al Pronto Soccorso ma di riportare il ragazzo a scuola, avesse in qualche modo aggravato il danno; né - ad eccezione delle affermazioni in atto di citazione - è risultato alcunché da cui desumere, che per questa scelta il bambino abbia patito, psichicamente (senso di abbandono? perdita di fiducia nei confronti degli adulti??) sofferenze che gli sarebbero state risparmiate in caso di immediata riconsegna alla madre. Ogni domanda avanzate nei confronti delle due maestre va quindi respinta; di conseguenza, le spese sopportate sono da rifondere loro dagli attori. b) Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna: La domanda è inammissibile anche nei confronti della Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna, non potendosi individuare in essa l’amministrazione chiamata a surrogarsi al personale insegnante, ritenuto responsabile per incidenti avvenuti nel R.G. n. 244/98 - 13 corso dell’attività scolastica. In primo luogo, la Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna non ha personalità giuridica propria, ma è inserita, con compiti organizzativi interni, nell’amministrazione scolastica provinciale. Il direttore didattico è chiamato in causa solo quale “rappresentante” della Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna, e mai è stata avanzata domanda alcuna direttamente nei suoi confronti; né mai gli attori hanno citato il direttore didattico per ottenere indi risarcimento danno dal suo datore di lavoro. Comunque il direttore didattico del circolo di Egna non ha poteri di rappresentanza processuale della amministrazione scolastica provinciale, ma solamente presiede, internamente, l’unità organizzativa data appunto dalla convenuta direzione didattica in lingua italiana del Circolo di Egna. Né la Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna assume veste di datore di lavoro degli insegnanti che lavorano all’interno delle scuole del circolo. Anzi, questi sono dipendenti statali, per i quali, con la cd. “provincializzazione” di cui al D.L.vo 24.7.1996 n. 434, le attribuzioni amministrative loro riguardanti, già dello Stato, in materia di stato giuridico ed economico, sono state delegate alla Provincia Autonoma di Bolzano. Sarebbe quindi semmai stata la stessa Provincia a dover essere citata in giudizio, quale amministrazione cui appartenevano, al momento dell’incidente, le due insegnanti. Lo stesso discorso vale per il direttore didattico, se si volesse porre anche a carico suo un obbligo di vigilanza, nella specie non assolto. Sotto questo profilo comunque il direttore didattico non è mai stato convenuto in giudizio. Va peraltro aggiunto, che il direttore didattico non ha compiti di vigilanza sugli alunni, ma spetta a lui provvedere ad una corretta organizzazione dell’attività d’insegnamento R.G. n. 244/98 - 14 – solo in quest’ambito potrebbe semmai ravvisarsi sua responsabilità, di cui poi dovrebbe rispondere l’amministrazione di appartenenza; se cioè il non assolto obbligo di bene organizzare l’insegnamento avesse comportato insufficiente sorveglianza dei ragazzi. Per le argomentazioni, che fanno ritenere la causa infondata anche nel merito, si rinvia a quanto sopra sub a) già detto; anche nei confronti della convenuta Direzione didattica gli attori soccombono, dovendosi assumere il carico delle spese di lite.. c) Wwwwww Wwww: Nessuna responsabilità infine risulta ascrivibile all’istruttore di pattinaggio. Come già ricordato sopra, Axxxxxo Xxxxx frequentava per il secondo anno un corso di pattinaggio; tuttavia, la lezione alla quale partecipava il giorno dell’incidente non era per nulla difficile, ed anzi sicuramente consona all’età del ragazzo ed alla sua preparazione, visto che con lui si esercitavano anche bambini della prima elementare, principianti in assoluto. Peraltro, non è mai stato dedotto, che la caduta fosse conseguenza di esercizi troppo impegnativi, imposti al ragazzo. Come poi la caduta sia avvenuta, non è emerso; nessuno dei testi escussi ha osservato la scena. Non v’è stata nessuna prova su un comportamento inconsulto né di Axxxxxo Xxxxx stesso, né di altri bambini, che avrebbe dovuto provocare l’intervento dell’istruttore per ristabilire la calma sul campo di ghiaccio. Nuovamente si richiamano le sopra riportate deposizioni del teste Tevini organizzatore del corso - che ha confermato che dopo l’incidente aveva visto l’istruttore Wwww assieme al bambino al bordo del campo di pattinaggio; che anche dopo il bambino era sempre rimasto con qualcuno, prima con esso teste, poi R.G. n. 244/98 - 15 con le maestre; che il bambino non piangeva ed anzi appariva tranquillo e sereno, anche se parlava di dolori al braccio. Il teste ha riferito che sia lui stesso che le maestre avevano controllato la motilità del braccio e delle dita, con l’aiuto di un altro istruttore presente. Poi, alla fine della lezione, cioè alle 15.30, il bambino era stato riaccompagnato, con gli altri a scuola. E’ così decisamente smentita la versione attorea dei fatti, che descrive il piccolo come dolorante e abbandonato da tutti per parecchio tempo, nonostante i suoi lamenti e pianti. Va infine osservato che neppure Axxxxxo Xxxxx pare aver incolpato qualcuno della sua caduta, attribuendo a compagni spinte più o meno volontariamente a lui inferte; se così fosse stato, di certo sarebbe stato menzionato nell’atto di citazione. Pertanto, come già detto, la caduta deve qualificarsi come accidentale, ed è noto che imparando a pattinare devono mettersi comunque in conto delle cadute più o meno rovinose. Il soccorso che Axxxxxo Xxxxx ha avuto dopo la caduta deve dirsi in ogni caso adeguato; si è accolta la sua richiesta di non voler più pattinare, è rimasto tranquillo, sempre in compagnia di qualche adulto, fino al momento del ritorno a scuola, peraltro avvenuto poco dopo. Nessuno ha riferito che chiedesse della madre o dei genitori, né che si lamentasse in maniera insistente. Il braccio dolorante è stato esaminato, nell’unico modo possibile sul posto: cioè guardandolo e sperimentando la sua mobilità ed il risultato poteva oggettivamente far pensare anche ad una semplice contusione (con il freddo, arti fratturati tendono a non gonfiarsi o a gonfiarsi solo di poco – teste Tevini); ai genitori è stato comunque consigliato di sottoporre il bambino a visita ortopedica. R.G. n. 244/98 - 16 Ogni domanda nei confronti di Wwwwww Wwww va quindi respinta, perché non è ravvisabile, nei fatti descritti, alcun comportamento contrario ai suoi doveri di istruttore di pattinaggio. Di conseguenza, le spese di causa vanno poste a carico degli attori, per intero. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, preso atto della rinuncia alla pretesa risarcitoria da parte di Maurizio Xxxxx e Giuseppina Xxxxx, respinge le domande tutte rivolte da Maurizio Xxxxx e Giuseppina Xxxxx nei confronti di Yyyyy Yyyyy, Zzzzzz Zzzzzzz, la Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna, Wwwwww Wwww, condanna Maurizio Xxxxx e Giuseppina Xxxxx a rifondere ai convenuti le spese del giudizio che liquida: - per Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz, in complessive lire 3.525.000, di cui lire 1.900.000 per onorari, lire 1.325.000 per diritti e lire 300.000 per spese vive; - per la Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna, in complessive lire 3.844.600, di cui lire 1.900.000 per onorari, lire 1.475.000 per diritti e lire 469.600 per spese vive, - per Wwwwww Wwww, in complessive lire 5.300.600, oltre IVA e CAP come per legge, di cui lire 2.000.000 per onorari, lire 2.000.000 per diritti e lire 400.000 per il 10% di spese generali e lire 900.600 per spese vive. R.G. n. 244/98 - 17 Così deciso in Bolzano il 2.12.2000 Il Giudice (dott. Elisabeth Roilo)