R.G. n. 244/98 - 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO

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R.G. n. 244/98 - 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
R.G. n. 244/98 - 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE PRIMA CIVILE
nella persona del giudice unico, dott. Elisabeth Roilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 244/98 R.G., vertente
tra
Mxxxo Xxxxx e Gxxxxxxa Xxxx, nella loro qualità d’esercenti la patria
potestà sul minore Axxxxxo Xxxxx,
entrambi con l'avv. dott. Antonio Invidia di Verona e con domicilio eletto presso
l’avv. dott. Stefano D’Apolito di Bolzano, per delega a margine dell'atto
introduttivo,
attori
e
Yyyyy YYYYY e Zzzzzz ZZZZZZZ, rappresentate e difese, a norma degli
articoli 1, 2° comma, 44 e 45 del R.D. 30.10.1933 m. 1611, dall’Avvocatura dello
Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 sono pure per legge
domiciliate,
convenute
e
DIREZIONE DIDATTICA IN LINGUA ITALIANA DEL CIRCOLO DI
EGNA, in persona del direttore didattico dott. Ivan Eccli, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è
pure per legge domiciliata,
convenuta
e
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Wwwwww WWWW, con l’avv. dom. dott. Tito Boscarolli di Bolzano, per
delega in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
convenuto
in punto: risarcimento danni
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 8.6.2000
dal procuratore di parte attrice:
“Ribadisce che i proprio assistiti sono stati integralmente risarciti del
danno occorso al proprio figlio Axxxxxo Xxxxx e, a riprova, dimette
ulteriore documentazione del Lloyd Adriatico attestante l’avvenuta
definizione del sinistro. Alla luce di quanto sopraddetto, dichiara di
rinunciare (così come già aveva rinunciato) al richiesto risarcimento del
danno, limitandosi a richiedere emissione di sentenza che accerti e dichiari
la responsabilità per ‘culpa in vigilando’ dei convenuti Wwwwww Wwww,
Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz, nonché per responsabilità oggettiva della
Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna.
Dichiarando sin d’ora di non accettare il contraddittorio sulle eventuali
nuove domande ex adverso proposte, precisa le proprie conclusioni come di
seguito specificate:
Accertare e dichiarare che i convenuti Wwwwww Wwww, Yyyyy Yyyyy,
Zzzzzz
Zzzzzzz sono responsabili per ‘culpa in vigilando’ dei danni
procurati al minore Axxxxxo
Xxxxx per aver omesso la necessaria
vigilanza, aver omesso i soccorsi essenziali e aver trascurato i propri doveri
di insegnanti e di accompagnatori, oltre che per aver omesso la tempestiva
denuncia dell’infortunio alla segreteria della scuola come da prassi e che la
Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna è responsabile in
via oggettiva dell’operato dei propri insegnanti.
Vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.”
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dal procuratore di parte convenuta Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz:
Conclude come in comparsa di risposta di data 20.4.1998:
“Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
1) in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle
convenute;
2) in subordine, respingere ogni domanda nei loro confronti formulata.”
dal procuratore di parte convenuta Direzione didattica in lingua italiana del
circolo di Egna:
Conclude come in comparsa di risposta di data 20.4.1998:
“ Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
dichiarare inammissibile la domanda proposta nei confronti della Direzione
didattica in lingua italiana del circolo di Egna ovvero dichiarare il difetto
di legittimazione passiva di quest’ultima e, comunque, rigettare ogni
domanda formulata nei suoi confronti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
dal procuratore di parte convenuta Wwwwww Wwww:
Conclude come in comparsa di costituzione, con la rifusione delle spese,
competenze ed onorari di giudizio da porsi a carico degli attori o, in via
subordinata, di chi risultasse responsabile. Respinto e rifiutato il contraddittorio su
eventuali domande nuove:
“Voglia il Tribunale di Bolzano, in via preliminare dichiarare
l’incompetenza del Tribunale di Bolzano per valore dovendosi ritenere, in
mancanza di diversa specificazione, l’azione promossa dagli attori
nell’ambito della competenza pretorile.
Nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dagli attori nei
confronti del convenuto Wwwwww Wwww, perché infondata in fatto e
diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione notificati il 12.2. ed il 13.2.1998, Maurizio Xxxxx e
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Giuseppina
Xxxxx hanno convenuto in giudizio, avanti a questo Tribunale,
Yyyyy Yyyyy, Zzzzzz Zzzzzzz, Wwwwww Wwww e la Direzione didattica in
lingua italiana del circolo di Egna, proponendo domanda di risarcimento dei
danni, subiti dal loro figlio minore Axxxxxo Xxxxx in occasione di una lezione
di pattinaggio, organizzata alla USSA di Bolzano in collaborazione con la
convenuta Direzione didattica.
Esponevano
- che il 16.12.1997 il minore, durante una lezione di pattinaggio, era caduto
rovinosamente sul ghiaccio, fratturandosi l’ulna e il radio dell’avambraccio
destro;
- che anziché sottoporlo subito a visita medica, l’istruttore Wwwwww Wwww lo
aveva costretto a proseguire la lezione, nonostante il bambino si lamentasse;
- che il bambino doveva rimanere seduto sulle gradinate del palazzetto dello sport,
dolorante, per circa un’ora, nell'attesa delle insegnanti accompagnatrici del
gruppo, che si erano allontanate;
- che solo a lezione ultimata il bambino era stato ricondotto in classe dove era
costretto a seguire le ulteriori lezioni, senza peraltro che essa madre, Giuseppina
Xxxxx, insegnante nella stessa scuola, fosse stata tempestivamente avvertita
dell’accaduto;
- che assieme al marito aveva portato il bambino al Pronto Soccorso, dove era
diagnosticata la frattura dell’avambraccio;
- che avevano sporto denuncia penale nei confronti delle insegnanti Yyyyy
Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz, come nei confronti dell’istruttore Wwwwww Wwww,
per aver lasciato soffrire fisicamente e psichicamente il bambino per due ore, con
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il braccio fratturato, senza fornirgli le adeguate cure.
Concludevano chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio, sia
sul
piano fisico, che su quello psichico esprimendo timore per la possibile
incidenza del fatto persino sulla futura vita di relazione del bambino, ipotizzando
una sua crescita nella completa sfiducia verso gli adulti. Dimettevano documenti
ed indicavano i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi.
Le convenute Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz si sono costituite,
sollevando in via principale eccezione di difetto di legittimazione passiva: agendo
gli attori per ottenere il risarcimento di danni assertamente subiti dal figlio in
occasione di infortunio scolastico, per l’art. 61, legge 11.7.1980 n. 312
l’amministrazione scolastica si surrogava al personale nelle responsabilità civili
derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, e un tanto comportava, come da
costante giurisprudenza, vera e propria carenza di legittimazione passiva del
personale scolastico, anche nei casi in cui danneggiato era lo stesso alunno sul
quale doveva esercitarsi la vigilanza. In subordine, difendendosi nel merito,
riferivano
- che l’infortunio si era verificato durante un corso di pattinaggio cui il minore
aveva partecipato previa visita medica assolta con esito positivo, e non era certo
conseguenza di un’omissione di vigilanza, ma integrava evento del tutto
accidentale, sempre possibile nello svolgimento di attività sportive;
- che non era nemmeno dedotta particolare insicurezza del bambino, che avrebbe
imposto una specifica attenzione da parte degli insegnanti;
- che non corrispondeva al vero l’affermazione attorea in ordine a ritardi negli
interventi di soccorso e che comunque non era indicato quale specifico doveva
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semmai ricollegarsi all’asserito ritardo e non invece alla caduta stessa;
- che, esclusa ogni presunzione di culpa in vigilando, spettava comunque agli
attori l’onere di prova della colpa grave o del dolo degli insegnanti, presupposto
questo per ottenere il preteso risarcimento.
Concludevano, chiedendo la dichiarazione di difetto di legittimazione
passiva, in subordine, nel merito, la reiezione delle domande tutte avanzate dagli
attori.
Nel costituirsi, la convenuta Direzione didattica in lingua italiana del
circolo di Egna eccepiva inammissibilità della domanda svolta nei suoi confronti
per
non
avere
essa
alcuna
individualità
giuridica
propria
all’interno
dell’amministrazione scolastica, dal che derivava la carenza di legittimazione
passiva. Errata era, a suo dire, anche l’individuazione di essa convenuta quale
datore di lavoro delle insegnanti convenute, essendo invece queste legate da
rapporto di servizio alla Provincia Autonoma di Bolzano, giusta l’intervenuta
“provincializzazione” della scuola in Alto Adige, con delega alla Provincia, a
partire dal 1.1.1996, delle attribuzioni già dello Stato in materia di stato giuridico
ed economico del personale insegnante. Neppure sussisteva - così la convenuta
direzione didattica - responsabilità personale del direttore didattico (nemmeno
dedotta), in quanto sullo stesso non incombeva alcun obbligo a vigilare sugli
alunni. In via subordinata, ripeteva, quanto al merito, le osservazioni già esposte
dalle convenute Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz.
Si costituiva in giudizio anche l’istruttore di pattinaggio Wwwwww
Wwww pure respingendo ogni accusa mossa nei suoi confronti. Riferiva,
- che nell’occasione Axxxxxo Xxxxx stava eseguendo, assieme agli altri bambini
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iscritti al corso, semplici esercizi diretti ad imparare a mantenere l’equilibrio sui
pattini, sotto la sua sorveglianza;
- che subito dopo la caduta aveva accompagnato il bambino a sedere su una panca,
dove questi - smettendo di piangere e di lamentarsi - era rimasto per pochi minuti;
- che poi, affidato il gruppo ad altri istruttori, aveva accompagnato il piccolo
all’esterno della pista ed era rimasto con lui a parlare e a tranquillizzarlo, fino a
quando non sopraggiungevano le maestre alle quali lo consegnava.
Non ravvisando nel suo comportamento nulla di antigiuridico, concludeva
chiedendo la reiezione delle domande proposte.
Le parti scambiavano memorie di replica ed istruttorie. Assunte le prove
orali ed acquisita la documentazione dimessa dalle parti, gli attori davano atto di
essere stati integralmente risarciti, dall’assicurazione Lloyd Adriatico, del danno
occorso al figlio. Raccolte le conclusioni sopra trascritte, all'udienza del 8.6.2000
il Giudice tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente:
Pacificamente Axxxxxo Xxxxx si è procurato la
rottura del braccio cadendo accidentalmente durante una lezione di pattinaggio;
aveva all’epoca dei fatti sette anni d’età, frequentava la seconda classe delle
elementari
ad Egna ed aveva già l’anno precedente compiuto altro corso di
pattinaggio, per principianti.
I corsi erano organizzati dal circolo didattico,
assieme all’USSA di Bolzano;
i corsi erano inseriti nella programmazione
scolastica, ed i bambini potevano parteciparvi, previa visita medica necessaria per
escludere eventuali controindicazioni.
Per lo svolgimento delle singole lezioni pomeridiane, le maestre di turno
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accompagnavano i bambini al campo del ghiaccio, aiutavano loro a mettersi i
pattini e li consegnavano all’istruttore; alla fine della lezione le maestre
riaccompagnavano i bambini in classe, dove rimanevano fino alla fine dell’orario
scolastico.
Inquadramento giuridico:
Da escludersi è che l’infortunio possa
rientrare nell’ambito di cui all’art. 2048 c.c., con quindi presunzione di colpa in
capo a chi è chiamato a vigilare sul minore o incapace: perché possa applicarsi
l’istituto detto, raffigurante uno dei casi di responsabilità oggettiva, occorre che
sia il minore a procurare un danno ingiusto a terzi. La previsione normativa invece
non opera quando il bambino procuri una lesione a se stesso. Sul punto si veda, .
p. es. Cass. 3.3.1995, n. 2463:
“L'art. 2048 c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un
minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto è
configurabile la culpa in educando e la culpa in vigilando. Pertanto la
responsabilità dei genitori o tutori ex art. 2048 cit. viene a concorrere con
la responsabilità del minore, mentre entrambe restano escluse
nell'ipotesi di caso fortuito che come tale elimina l'ingiustizia del danno. “
Il caso in esame va quindi visto alla luce dell’art. 2043 c.c., con onere di
prova a carico degli attori: spettava a loro dimostrare sia il fatto illecito dei
convenuti, ravvisato nell’omissione di vigilanza ossia nell’intempestività dei
soccorsi, che il danno riconducibile al comportamento antigiuridico, ed infine
anche il nesso di causalità tra questo ed il danno lamentato.
Ciò premesso conviene esaminare la posizione dei singoli convenuti:
a) Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz:
La domanda formulata direttamente nei
loro confronti, per risarcimento danni da infortunio verificatosi nel corso
dell’attività scolastica, è inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, e la
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relativa eccezione va accolta. Per l’art. 61, legge 11.7.1980 n. 312
l’amministrazione scolastica “si surroga al personale, ..... nelle responsabilità
civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”; ciò anche quando il
soggetto danneggiato sia lo stesso alunno sul quale doveva esercitarsi la vigilanza,
ed a prescindere dalla circostanza, che sia questi od altri l’autore dell’azione che
ha comportato il danno. Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è
univoca e costante. Per tutte si veda Cass. Sezioni Unite 11.8.1997 n. 7454:
“L'insegnante di una scuola statale non può mai essere convenuto nel
giudizio civile per il risarcimento del danno causato dall'alunno: né
quando l'alunno abbia causato danni a terzi, né quando l'alunno abbia
causato danni a se stesso. In ambedue i casi, unico soggetto passivamente
legittimato è la pubblica amministrazione. “
In ultimo si veda anche Cass. 16 luglio 1999, n. 7517:
“L'insegnante della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel
giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo ed
imputati a ‘culpa in vigilando’ dell'insegnante stesso, unico legittimato
essendo il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 61 l. 11
luglio 1980 n. 312. “
Va poi rilevato che la rinuncia alla domanda risarcitoria, di cui alle conclusioni
degli attori, non comporta alcun mutamento di sorta rispetto all’esito di lite: se
anche sin dall’inizio si fosse prospettata la sola domanda di accertamento di
responsabilità per culpa in vigilando, senza connessa domanda di pagamento
somma di importi risarcitori, molto probabilmente - trattandosi di mero
accertamento di fatto, senza ulteriori conseguenze giuridiche - si sarebbe giunti
ad una pronuncia di reiezione per difetto di interesse degli attori (vedi p. es. fra le
tante, Cass 24.6.1995, n. 7196, 15.12.1999, n. 14.134 e 14.2.2000, n. 1619)
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Comunque, dall’istruttoria compiuta è emerso che la domanda era
infondata anche nel merito. Dalla descrizione dei testi il fatto può così essere
ricostruito:
Il pomeriggio del 16.12.1997,
seconda elementare,
Axxxxxo
Xxxxx, che frequentava la
ha partecipato alla lezione di pattinaggio, tenuta
dall’istruttore Wwwwww Wwww;
erano state effettivamente le due maestre
Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz ad accompagnare il gruppo di bambini, di cui
faceva parte Axxxxxo, al campo di ghiaccio. La lezione, della durata di un’ora,
iniziava alle ore 14.30, dopo che i ragazzi, in autobus, erano stati portati nella
zona sportiva; finiva per le 15.30 quando i bambini, sempre con l’autobus,
tornavano a scuola per l’ultima ora delle lezioni.
La teste Patrizia Dacome, maestra di Axxxxxo Xxxxx, ha ricordato che
questi è rimasto a scuola fino al termine delle lezioni, quando poi, come il solito,
si è incontrato con sua madre Giuseppina Xxxxx, pure essa maestra nella stessa
scuola. La teste ha riferito che era stata la sig.a Zzzzzzz ad accompagnare
Axxxxxo da sua madre e a spiegarle cosa era successo.
Il teste Gabriele Tevini, che organizzava i corsi di pattinaggio ed era
sempre presente durante le lezioni, ha pure confermato lo svolgersi cronologico
della lezione; ha poi ricordato di aver assistito alla stessa per dieci minuti e di
essersi poi allontanato, andando dapprima negli spogliatoi, poi nell’attiguo bar,
dove aveva incontrato le due maestre sig.a Zzzzzzz e sig.a Yyyyy. Ha precisato
che comunque il bar era prospiciente il campo di ghiaccio, che aveva ampie
vetrate attraverso le quali si poteva controllare il campo. Ha infine detto di aver
visto, verso le 15.10, al suo ritorno sul campo, l’istruttore Wwww al bordo del
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campo assieme ad Axxxxxo. Il bambino, così il teste, non piangeva, lamentava
che gli faceva male il braccio, pareva comunque tranquillo e sereno. Il teste ha
ricordato di avere quindi controllato il braccio facendolo muovere, di aver tastato
il polso senza accorgersi di nulla di particolare; ha aggiunto che solo al ritorno
delle due maestre, dieci minuti dopo, Axxxxxo si era messo a piangere, smettendo
però subito dopo; che il braccio era nuovamente stato controllato con l’intervento
di un altro istruttore, che quindi, finita l’ora di lezione, i bambini avevano fatto
ritorno a scuola. Il sig. Tevini ha anche dichiarato di avere egli stesso informato,
in direzione, del fatto accaduto, raccomandando di consigliare ai genitori di
effettuare una visita ortopedica qualora il bambino dovesse ancora sentire dolori.
Null’altro è emerso e, una volta esclusa l’applicabilità al caso di specie nei confronti delle maestre - dell’art. 2048 c.c., non si vede proprio in cosa
dovrebbe consistere la colpa
grave od il dolo a loro attribuito: la caduta
accidentale nell’imparare a pattinare è assolutamente prevedibile ed è quindi
rischio accettato dai genitori del minore al momento in cui acconsentono,
esplicitamente od implicitamente (cioè non facendolo esonerare dal corso) a che
frequenti il corso di pattinaggio. Pretendere dalle maestre che impediscano la
caduta
significherebbe
rendere
impossibile
la
lezione,
perché
allora,
necessariamente, ogni bambino, dovrebbe avere al lato una persona esperta nel
pattinaggio, che lo sorregga per mano - e un tanto evidentemente non è pensabile
né possibile.
Neppure risulta che Axxxxxo avesse particolari difficoltà di
coordinamento dei movimenti o di apprendimento nello sport, che avessero rese
necessarie maggiori attenzioni.
Che vi sia stato un abbandono del piccolo dopo la caduta, è contraddetto
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dalle deposizioni del teste prof. Tevini, che ha confermato che in ogni momento,
dopo il fatto, c’era qualcuno accanto a lui. Non è risultato neanche uno stato
psichico del bambino disperato o sfiduciato: risulta che ha pianto solo per poco
tempo e che per il resto del tempo appariva tranquillo.
Neanche - col senno del poi e nota ora la frattura del braccio per la caduta
sul ghiaccio - , si può dire che la scelta del personale insegnante e dell’istruttore di
non accompagnare il ragazzo immediatamente al pronto soccorso fosse
sconsiderata; forse anzi il bambino si sarebbe spaventato di più dovendo
sottoporsi ai vari esami senza la presenza della madre, che - se anche subito
avvisata - avrebbe comunque impiegato un certo tempo prima di raggiungere il
bambino in Ospedale.
Nessuna prova v’è (e neppure è stata offerta) dalla quale desumere che
l’aver optato per la scelta di non recarsi immediatamente al Pronto Soccorso ma di
riportare il ragazzo a scuola, avesse in qualche modo aggravato il danno; né - ad
eccezione delle affermazioni in atto di citazione - è risultato alcunché da cui
desumere, che per questa scelta il bambino abbia patito, psichicamente (senso di
abbandono? perdita di fiducia nei confronti degli adulti??) sofferenze che gli
sarebbero state risparmiate in caso di immediata riconsegna alla madre.
Ogni domanda avanzate nei confronti delle due maestre va quindi respinta;
di conseguenza, le spese sopportate sono da rifondere loro dagli attori.
b) Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna:
La domanda è
inammissibile anche nei confronti della Direzione didattica in lingua italiana del
circolo di Egna, non potendosi individuare in essa l’amministrazione chiamata a
surrogarsi al personale insegnante, ritenuto responsabile per incidenti avvenuti nel
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corso dell’attività scolastica. In primo luogo, la Direzione didattica in lingua
italiana del circolo di Egna non ha personalità giuridica propria, ma è inserita, con
compiti organizzativi interni, nell’amministrazione scolastica provinciale.
Il direttore didattico è chiamato in causa solo quale “rappresentante” della
Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna, e mai è stata avanzata
domanda alcuna direttamente nei suoi confronti; né mai gli attori hanno citato il
direttore didattico per ottenere indi risarcimento danno dal suo datore di lavoro.
Comunque il direttore didattico del circolo di Egna non ha poteri di
rappresentanza processuale della amministrazione scolastica provinciale, ma
solamente presiede, internamente, l’unità organizzativa data appunto dalla
convenuta direzione didattica in lingua italiana del Circolo di Egna.
Né la Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna assume
veste di datore di lavoro degli insegnanti che lavorano all’interno delle scuole del
circolo.
Anzi, questi sono dipendenti statali, per i quali, con la cd.
“provincializzazione”
di cui al D.L.vo 24.7.1996 n. 434, le attribuzioni
amministrative loro riguardanti, già dello Stato, in materia di stato giuridico ed
economico, sono state delegate alla Provincia Autonoma di Bolzano. Sarebbe
quindi semmai stata la stessa Provincia a dover essere citata in giudizio, quale
amministrazione cui appartenevano, al momento dell’incidente, le due insegnanti.
Lo stesso discorso vale per il direttore didattico, se si volesse porre anche a
carico suo un obbligo di vigilanza, nella specie non assolto. Sotto questo profilo
comunque il direttore didattico non è mai stato convenuto in giudizio. Va peraltro
aggiunto, che il direttore didattico non ha compiti di vigilanza sugli alunni, ma
spetta a lui provvedere ad una corretta organizzazione dell’attività d’insegnamento
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– solo in quest’ambito potrebbe semmai ravvisarsi sua responsabilità, di cui poi
dovrebbe rispondere l’amministrazione di appartenenza; se cioè il non assolto
obbligo di bene organizzare l’insegnamento avesse comportato insufficiente
sorveglianza dei ragazzi.
Per le argomentazioni, che fanno ritenere la causa infondata anche nel
merito, si rinvia a quanto sopra sub a) già detto; anche nei confronti della
convenuta Direzione didattica gli attori soccombono, dovendosi assumere il carico
delle spese di lite..
c) Wwwwww Wwww:
Nessuna responsabilità infine risulta
ascrivibile all’istruttore di pattinaggio.
Come già ricordato sopra, Axxxxxo
Xxxxx frequentava per il secondo anno un corso di pattinaggio; tuttavia, la lezione
alla quale partecipava il giorno dell’incidente non era per nulla difficile, ed anzi
sicuramente consona all’età del ragazzo ed alla sua preparazione, visto che con lui
si esercitavano anche bambini della prima elementare, principianti in assoluto.
Peraltro, non è mai stato dedotto, che la caduta fosse conseguenza di esercizi
troppo impegnativi, imposti al ragazzo.
Come poi la caduta sia avvenuta, non è emerso; nessuno dei testi escussi
ha osservato la scena. Non v’è stata nessuna prova su un comportamento
inconsulto né di Axxxxxo Xxxxx stesso, né di altri bambini, che avrebbe dovuto
provocare l’intervento dell’istruttore per ristabilire la calma sul campo di ghiaccio.
Nuovamente si richiamano le sopra riportate deposizioni del teste Tevini organizzatore del corso - che ha confermato che dopo l’incidente aveva visto
l’istruttore Wwww assieme al bambino al bordo del campo di pattinaggio; che
anche dopo il bambino era sempre rimasto con qualcuno, prima con esso teste, poi
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con le maestre; che il bambino non piangeva ed anzi appariva tranquillo e sereno,
anche se parlava di dolori al braccio. Il teste ha riferito che sia lui stesso che le
maestre avevano controllato la motilità del braccio e delle dita, con l’aiuto di un
altro istruttore presente. Poi, alla fine della lezione, cioè alle 15.30, il bambino era
stato riaccompagnato, con gli altri a scuola.
E’ così decisamente smentita la versione attorea dei fatti, che descrive il
piccolo come dolorante e abbandonato da tutti per parecchio tempo, nonostante i
suoi lamenti e pianti.
Va infine osservato che neppure Axxxxxo Xxxxx pare aver incolpato
qualcuno della sua caduta, attribuendo a compagni spinte più o meno
volontariamente a lui inferte; se così fosse stato, di certo sarebbe stato menzionato
nell’atto di citazione.
Pertanto, come già detto, la caduta deve qualificarsi come accidentale, ed
è noto che imparando a pattinare devono mettersi comunque in conto delle cadute
più o meno rovinose. Il soccorso che Axxxxxo Xxxxx ha avuto dopo la caduta
deve dirsi in ogni caso adeguato; si è accolta la sua richiesta di non voler più
pattinare, è rimasto tranquillo, sempre in compagnia di qualche adulto, fino al
momento del ritorno a scuola, peraltro avvenuto poco dopo. Nessuno ha riferito
che chiedesse della madre o dei genitori, né che si lamentasse in maniera
insistente. Il braccio dolorante è stato esaminato, nell’unico modo possibile sul
posto: cioè guardandolo e sperimentando la sua mobilità ed il risultato poteva
oggettivamente far pensare anche ad una semplice contusione (con il freddo, arti
fratturati tendono a non gonfiarsi o a gonfiarsi solo di poco – teste Tevini); ai
genitori è stato comunque consigliato di sottoporre il bambino a visita ortopedica.
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Ogni domanda nei confronti di Wwwwww Wwww va quindi respinta,
perché non è ravvisabile, nei fatti descritti, alcun comportamento contrario ai suoi
doveri di istruttore di pattinaggio. Di conseguenza, le spese di causa vanno poste a
carico degli attori, per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
preso atto della rinuncia alla pretesa risarcitoria da parte di Maurizio Xxxxx e
Giuseppina Xxxxx,
respinge
le domande tutte rivolte da Maurizio Xxxxx e Giuseppina Xxxxx nei confronti di
Yyyyy Yyyyy, Zzzzzz Zzzzzzz, la Direzione didattica in lingua italiana del
circolo di Egna, Wwwwww Wwww,
condanna
Maurizio Xxxxx e Giuseppina Xxxxx a rifondere ai convenuti le spese del
giudizio che liquida:
- per Yyyyy Yyyyy e Zzzzzz Zzzzzzz, in complessive lire 3.525.000, di cui lire
1.900.000 per onorari, lire 1.325.000 per diritti e lire 300.000 per spese vive;
- per la Direzione didattica in lingua italiana del circolo di Egna, in complessive
lire 3.844.600, di cui lire 1.900.000 per onorari, lire 1.475.000 per diritti e lire
469.600 per spese vive,
- per Wwwwww Wwww, in complessive lire 5.300.600, oltre IVA e CAP come
per legge, di cui lire 2.000.000 per onorari, lire 2.000.000 per diritti e lire 400.000
per il 10% di spese generali e lire 900.600 per spese vive.
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Così deciso in Bolzano il 2.12.2000
Il Giudice
(dott. Elisabeth Roilo)