Comune di Caselle in Pittari Provincia di Salerno Regolamento per
Transcript
Comune di Caselle in Pittari Provincia di Salerno Regolamento per
Comune di Caselle in Pittari Provincia di Salerno Regolamento per la fida pascolo Approvato con delibera consiliare n. 36 del 20 dicembre 2014 Art.1 – Disciplina. Art.2 - Competenza territoriale. Art.3 - Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni. Art.4 - Osservanza delle condizioni del Regolamento. Art.5 - Animali ammessi al pascolo. Art.6 – Diritto fidatario. Art.7 - Periodo di pascolamento. Art.8 - Prescrizioni per la fida. Art.9 - Licenza di pascolo e tipo di fida. Art.10 - Tassa fida pascolo. Art.11 - Elenco ammessi. Art.12 - Eventuale graduatoria fida. Art.13 - Tipologia di capi di bestiame. Art.14 – Suddivisione pascoli. Art.15 – Esercizio del pascolo. Art.16 - Compiti della Commissione d’Esperti. Art.17 - Carico e durata del pascolo. Art.18 - Produttività dei pascoli. Art.19 - Fida altrui. Art.20 - Custodia del bestiame. Art.21 – Marchiatura del bestiame. Art.22 – Divieto di pascolo. Art.23 – Divieto di pascolo nelle zone boscate. Art.24 – Obblighi. Art.25 – Sanzioni. Art.26 - Proventi delle sanzioni. Art.27 – Vigilanza. Art.28 – Controlli. Art.29 - Modifiche del regolamento. APPENDICE 2 Art.1 – Disciplina Con il presente Regolamento viene disciplinato l’uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Caselle in Pittari, gravati del diritto di uso civico di pascolo a favore della generalità della popolazione del Comune stesso, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco. La gestione dei terreni ad uso pascolivo viene eseguita in applicazione dell’art. 43 del R.D. n.°332 del 26.06.1928. Esso fa diretto riferimento alla normativa sancita nelle leggi regionali n°11 del 17.03.1981, n°11 del 07.05.1996 e smi nonché nella legge n°1766 del 16.06.1927. Viene stilato al fine di limitare l’esercizio dell’uso civico ai sensi dell’art. 1021 del codice civile, tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e i boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento, in attuazione dell’ art. 45 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928 che sancisce la necessità e l’obbligatorietà di compilare il regolamento di usi civici da parte dei Comuni. Art.2 - Competenza territoriale I soggetti di cui all’art.1, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi che ne sono gravati come da decreto di assegnazione a categoria A- pascoli e boschivi del 24.04.1939 del R. Commissario. La superficie pascoliva di proprietà comunale e di Ha 238.73.50 di cui Ha 200.66.26 di pascolo cespugliato ed Ha 20.07.24 di pascolo arborato. La ripartizione Come dalla seguente tabella: DATI CATASTALI ZONA SUPERFICIE FOGLIO PARTICELLE I 20.07.24 3 1P II 48.62.74 10 3 III 45.56.05 10 8P IV 47.35.35 10 8P XII 14.46.42 1 12 XIII 36.87.20 31 3-6 XIV 5.10.37 3 1P-9 XV 20.68.13 6 50 - 33 TOTALE 238.73.50 Possono essere assegnati quali superfici pascolabili anche le aree boscate che presentino una effettiva pascolabilità del sottobosco ferme restando tutte le norme ed i divieti vigenti per le aree boscate. Art.3 - Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni L’esercizio del pascolo è soggetto all’osservanza delle disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all’Allegato C della stessa L.R. come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003). 3 Art.4 - Osservanza delle condizioni del Regolamento I pascoli ricadenti nel territorio comunale di Caselle in Pittari possono essere concessi in godimento sotto l’osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento. Art.5 - Animali ammessi al pascolo Sulle superfici autorizzate possono immettersi al pascolo: a) i bovini; b) gli equini; c) gli ovini ed i caprini. Art.6 – Diritto fidatario Il godimento dei pascoli è prioritariamente riservato ai cittadini che abbiano la residenza nel Comune e che svolgano come attività esclusiva o prevalente l’allevamento di bestiame. Art.7 - Periodo di pascolamento Il periodo di pascolamento è regolamentato come appresso, salvo diversamente disciplinato dall’Ente delegato su proposta del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Forestale competente: a) dal 1° ottobre al 15 maggio il pascolo può esercitarsi tra i 400 e gli 800 mt s.l.m.; b) dal 16 maggio al 30 settembre al di sopra degli 800 mt s.l.m.. Il pascolo sui terreni posti al di sotto degli 800 mt s.l.m. può esercitarsi nelle varie stagioni vegetative dell’anno con il sistema “turnato-guidato” e scalarmente incominciando dalle località più basse e fino a quelle delle zone più elevate. Ad ogni sezione dovrà essere assicurato un turno di riposo senza la presenza di animali, sufficiente per la ricrescita indisturbata dell’erba fino ad un’altezza non inferiore a 10-15 cm. Art.8- Prescrizioni per la fida Gli aventi diritto ai sensi dell’art.1 e art.6 del presente Regolamento, che intendono usufruire del pascolo, devono inoltrare domanda al Sindaco in forma scritta, entro il 31 del mese di marzo di ciascun anno, indicando: il numero e la specie di capi di bestiame che intendono immettere sui pascoli e la durata del pascolo; devono esibire il certificato sanitario veterinario attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna; dichiarare il numero dei capi posseduti documentato con fotocopia del registro di stalla; devono aver marchiato il bestiame con i prescritti marchi auricolari e/o con gli altri sistemi di identificazione ( Boli, Microchip ed altro); devono dichiarare di pagare l’eventuale conguaglio della fida prima dell’inizio dell’esercizio dell’anno successivo. Per l’esercizio dei pascoli che richiedono specifiche strutture (recinzioni od altro) per il ricovero degli animali, con particolare attenzione al ricovero notturno, così pure per la lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio o per l’installazione di strutture trasferibili, gli interessati dovranno comunque inoltrare richiesta al Sindaco con allegati l’ubicazione e le caratteristiche tipologiche e strutturali delle opere da realizzare. La tassa annua di fida di pascolo dovrà essere versata al Servizio Tesoreria Comunale a mezzo di bollettini di conto corrente, con la conseguente formazione di ruolo indicante il nome, cognome del proprietario, gli animali tenuti al pascolo, divisi per ciascuna specie, il diritto unitario dovuto per ciascuna UBA posseduta e la somma complessiva da corrispondere. 4 Art.9 - Licenza di pascolo e tipo di fida E’ ammesso l’uso dei pascoli in rapporto precario di fida. La fida è pagata dagli aventi diritto cui è riconosciuta licenza di pascolo, in anticipo entro il 31 marzo e con diritto di revoca entro il 30 aprile. La fida stabilita a norma del presente articolo, nel rispetto dell’art.46 del R.D. n. 332 del 26.02.1928, deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l’amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti. Ogni proprietario che è autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, per ciascuna UBA ( Unita di Bestiame Adulto) , deve un diritto di “fida” che è attualmente determinato nella misura di Euro 25,00 annui, al fine di definire la quantità di UBA di ciascun richiedente si riporta di seguito il piano di equivalenza in UBA delle diverse specie allevabili: Categoria di animali Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni di età equini di oltre sei mesi Bovini da sei mesi a due anni di età Bovini di meno di sei mesi Ovini - Caprini Indice di conversione in UBA 1.0 1.0 0.6 0.4 0.15 Per gli anni successivi la determinazione del diritto di fida è demandata alla competenza della Giunta comunale. Nel caso di concessione del diritto di pascolo agli allevatori non residenti, essa è sempre onerosa e comporta il pagamento di una somma pari ad € 45,00 (euro) per UBA (unità di bovino adulto). La licenza di fida pascolo verrà sempre negata al richiedente che abbia arrecato danni al patrimonio e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio. Art.10 - Tassa fida pascolo La fida è fissata dall’Amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell’immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all’aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell’anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall’art.46 del R.D. n.332 del 26.02.1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell’ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall’art.15 del presente regolamento. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall’Amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico. L’allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l’anno in corso, non ha diritto all’ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro il termine stabilito dal primo comma del precedente art.9. Art.11 - Elenco ammessi Acquisite le domande il Comune, previo esame delle stesse, delibera l’elenco degli allevatori ammessi al godimento dei pascoli, elenco che verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line sul sito del Comune www.comune.Caselle in Pittari.sa.it con l’indicazione della zona di pascolo assegnata ed il canone da pagare. Con lo stesso atto deliberativo il comune espone le motivazioni di eventuali esclusioni e dinieghi. 5 Art.12 - Eventuale graduatoria fida Nella necessità di una graduatoria per l’assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali: a) la buona condotta morale e civile. Costituisce pregiudiziale alla definizione di buona condotta anche la segnalazione scritta di comportamenti illeciti operata da parte di almeno tre cittadini. c) l’essere allevatore e iscritti con P.IVA; d) la pregressa anzianità autorizzatoria, continuativa negli ultimi cinque anni; e) l’ordine di presentazione delle richieste di autorizzazione. f) l’età anagrafica dell’allevatore ( favorendo le fasce giovanili) Art.13 - Tipologia di capi di bestiame Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente: a) bovini in genere; b) equini in genere; c) ovini e i caprini, questi ultimi nei siti indicati e autorizzati, in ogni caso a distanza non inferiore a metri 200 da insediamenti abitativi e da corsi d’acqua. Il pascolo delle capre nei boschi è vietato. Art.14 – Suddivisione pascoli Il complesso dei pascoli permanenti è suddiviso, ai fini del regime di utilizzazione, in comparti, come dal prospetto allegato al presente Regolamento. L’assegnazione delle aree è disposta annualmente con atto di Giunta comunale, in relazione alle richieste di pascolo presentate. Art.15 – Esercizio del pascolo Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona pascolo che gli è stata assegnata. L’esercizio del pascolo permanente s’intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria “A” dal decreto già richiamato, in virtù dell’art.11 della legge n.1766 del 16.06.1927. L’esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all’osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all’Allegato C della stessa L.R. come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003) artt. 45 e 46, nonché alle prescrizioni approvate nell’ambito del PAF comunale, ed è subordinato ai provvedimenti di competenza della Commissione d’Esperti dei pascoli, nominata dal Consiglio Comunale, avente come periodo di validità 5 anni e composta da cinque (5) rappresentanti esterni designati dal Consiglio Comunale. La commissione è cosi composta: Sindaco o suo delegato; Componente nominato dal gruppo di minoranza; Responsabile ufficio tecnico comunale; Comandante vigili urbani; Rappresentante della categoria degli allevatori; Art.16 – Compiti della Commissione degli esperti La commissione di cui all’art. 15 del presente regolamento ha funzione consultiva ed avrà i seguenti compiti: a) Stabilire ogni anno entro il mese di febbraio, i comparti pascolivi da assegnare agli aventi diritto di cui all’ art. 1 per il completo soddisfacimento dei bisogni di uso civico, nonché destinare a riposo periodico i comparti pascolivi che hanno bisogno di ricostituzione o di lavoro di miglioramento; b) stabilire ogni anno le modalità per l’utilizzazione dei pascoli, in particolare, per ogni comparto il carico (specie e numero degli animali da immettere) e la durata del pascolo. Si prenderanno in considerazione le rilevazioni e le indicazioni riportate nel Piano di assestamento Forestale vigente per il comune; c) stabilire i pascoli da destinare, nel caso di esuberanza, all’affitto; d) valutare per quanto di sua competenza sulle infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento. 6 La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti; a parità di voti prevale quello del Sindaco. Art.17 - Carico e durata del pascolo Il carico di bestiame per ettaro deve essere compreso tra 0.5 UBA/Ha e 1.12 UBA/Ha a seconda della produttività delle diverse aree pascolive. Tali valori tengono conto di quanto indicato dalle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali in materia di estensivizzazione dei pascoli nell’ottica della tutela e salvaguardia del territorio. Ovviamente tali valori potranno essere modificati sulla base delle indicazioni riportate nel PAF e l’Amministrazione comunale previa deliberazione di consiglio comunale, può determinare variazioni del carico del bestiame, specie e numero degli animali da immettere, e la durata del pascolo, compatibile con le aree assegnate, fatte salve quelle destinate per il turno triennale di riposo o lavori di miglioramento. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l’obbligo di portare fuori dei terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni demaniali interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale. Il comune può prevedere la concessione in via amministrativa di terreni e di comprensori di pascolo soggetti ad uso civico, a favore di allevatori e/o associazioni agricole locali, per la gestione delle attività agro-silvo-pastorali, attribuendo una durata quinquennale, con obbligo di rinnovo annuale e possibilità di rinnovo per uguale periodo di tempo, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell’Amministrazione comunale. I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno stabiliti tenendo conto della superficie dei terreni concessi, del carico di bestiame potenzialmente ammesso nonché dell’entità del depauperamento causato dalla sospensione del diritto civico rapportato alla durata temporale. ( possibilità cioè di concedere per più anni ma anche possibilità di applicare tariffe di fida diversificate). Art.18 - Produttività dei pascoli Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l’ingresso sui territori demaniali è autorizzato in conformità alle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti in provincia di Salerno. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall’Amministrazione comunale secondo l’andamento stagionale e della configurazione dei terreni. Art.19- Fida altrui E’ proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all’art.1 del presente Regolamento. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l’immediata espulsione degli animali dal demanio e il divieto di fida propria per anni due. Art.20 - Custodia del bestiame La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 15 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 100 di bestiame ovino. Il bestiame condotto al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento polizia Veterinaria o prescritti da parte dei Servizi Veterinari della competente ASL. A tal fine il bestiame è soggetto a controllo sia dai predetti servizi veterinari sia dal personale comunale. I fidatari si impegnano a favorire l’espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Comune o dai servizi Veterinari di volta in volta indicate. E’ vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a danneggiare o a tagliare così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna secca. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna 7 definitiva per incendi di boschi o cespugliati o per aver arrecato altri danni al patrimonio boschivo del comune. Art.21 – Marchiatura del bestiame Gli allevatori di equini dovranno provvedere al marchio (microchip) di riconoscimento, da depositare in Comune, in quanto sprovvisti di marca auricolare (vedi ovini-bovini e caprini). Art.22 – Divieto di pascolo Il pascolo è vietato sulle aree comunali destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e di sviluppo; sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con decreti di Giunta Regionale; su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi e per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell’autorità forestale; limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco il divieto vige per dieci anni (art.10 c.l. L.353/2000); sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall’autorità forestale, ovvero fino a quando il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni; nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l’altezza media di mt.1,50, qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt.3 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini; nelle particelle forestali utilizzate di recente: agli ovini fino all’età di anni 4 ed ai bovini fino all’età di anni 5 e comunque fino a che i polloni non abbiano raggiunto l’altezza di mt. 2 nel primo caso e mt. 3,50 nel secondo; su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti da leggi statali o regionali o di provvedimento del Comune; sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione. Art.23 – Divieto di pascolo nelle zone boscate Il pascolo delle capre è sempre vietato nelle zone boscate di proprietà Comunale. E’ vietato agli allevatori di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune. Art.24 – Obblighi Gli aventi diritto al pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l’approvvigionamento idrico. Hanno l’obbligo di usare ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento i pastori e/o proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati. E’ fatto divieto ai proprietari e/o allevatori di prelevare con ogni mezzo l’acqua dagli abbeveratoi. I fruitori del pascolo non possono effettuare alcun intervento senza la preventiva autorizzazione comunale. Gli aventi diritto al pascolo non possono in alcun caso chiudere strade e sentieri comunali, con l’utilizzo di qualsiasi tipo di materiale ( Reti metalliche, filo spinato, filo di ferro, recinzione elettrica, rami spinosi, arbusti ecc..), sarà possibile, previa espressa autorizzazione del comune, realizzare recinzioni elettriche soltanto per delimitare aree da destinare al pascolo turnato, e/o per inibire il passaggio degli animali verso i coltivi adiacenti alle aree pascolive. Art.25 – Sanzioni Fermo restando l’autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione e Provincia, il Comune con atto separato, adottato dal Responsabile dell’Ufficio competente, comminerà sanzioni amministrative per l’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per le tipologie di infrazione previste dai punti compresi tra le seguenti lette a) ed f): a) Mancata osservanza di inizio e fine monticazione; 8 b) Abusiva immissione del bestiame (art. 635 cp e 672 cp); c) Bestiame sorpreso a pascolare sprovvisto di marchio e/o microchip; d) Mancata comunicazione nei termini previsti, della data di monticazione del bestiame; e) Mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate; f) Infrazioni a quanto previsto dal precedente art. 24; Con la sospensione immediata della licenza di fida per l’anno in corso e per il successivo nel caso in cui si verifichino le seguenti situazioni: 1. Aver commesso per ben due volte nell’ambito della stessa stagione la violazione prevista dagli artt. 635 e 672 del cp. relativa al danneggiamento e alla omessa custodia e malgoverno di animali; 2. Aver infranto per almeno due volte nell’ambito della stessa stagione di pascolo quanto espressamente previsto dai precedenti art. 22 e 23 del presente regolamento; Ai fini del presente regolamento, sono da intendersi accertate le violazioni di cui ai comma 1 e 2, l’acquisizione da parte del comune di copia del processo verbale di accertamento emessi dagli operatori deputati alla vigilanza previsti all’art 27 del presente regolamento. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede denuncia all’autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti. Art.26 - Proventi delle sanzioni I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell’Amministrazione Comunale ed impiegate per interventi di miglioramento delle aree pascolive e boschive demaniali. Art.27 - Vigilanza Il controllo sull’osservanza del presente regolamento e l’accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale della Polizia Locale del Comune di Caselle in Pittari, al personale designato alla vigilanza dall’Amministrazione comunale, al personale del Comando Stazione Forestale, al personale del Comando Stazione Carabinieri, ed al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, nonché eventuali GEV (Guardie Ecologiche Volontarie). Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell’infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Responsabile dell’Ufficio competente, il quale stabilisce l’entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale – Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l’amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti. Contro il provvedimento che stabilisce la sanzione, è possibile presentare ricorso al Sindaco con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla legge n.689 del 24.11.1981 e dalla L.R. n.11 del 10.01.1983. Art.28 - Controlli Il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche ogni qual volta lo ritiene opportuno e necessario. Art.29 - Modifiche del regolamento Eventuali e successive modifiche al presente Regolamento sono approvate e pubblicate secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali. Copia del presente Regolamento è trasmessa al comando Polizia Locale, sede, al Comando Stazione Forestale di Sanza e al Comando Stazione Carabinieri di Sanza. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano 9 l’uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell’ambiente. ART. 30 – Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell’atto deliberativo che lo approva. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato ogni precedente disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento. Le norme del presente Regolamento troveranno applicazione anche per le concessioni già rilasciate nel corso del corrente anno 2014 APPENDICE Articolo 635 C.P. Danneggiamento Codice penale Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251 Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398] LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO TREDICESIMO. Dei delitti contro il patrimonio - CAPO PRIMO. Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625; (1) (2) (4) 4) sopra opere destinate alla irrigazione; 5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento. 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. (3) Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (5) ----(1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 635 comma secondo, numero 2 nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d'ufficio il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavori in occasione di serrata (C.Cost. 06.07.1970, n. 199). (2) Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 13, L. 08.10.1997, n. 352. (3) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 08.02.2007, n. 8, con decorrenza dal 06.04.2007. (4) Il presente punto è stato così modificato dall'art. 3, c. 2, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009. (5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, c. 2, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009. ART.672.C.P Omessa custodia e mal governo di animali Codice penale Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251 Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398] LIBRO TERZO. Delle contravvenzioni in particolare - TITOLO PRIMO. Delle contravvenzioni di polizia - CAPO PRIMO. Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza - SEZIONE SECONDA. Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica - PARAGRAFO PRIMO. Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone. (1) ----(1) La fattispecie prevista dal presente articolo è stata depenalizzata dall'art. 33, lett. a) L. 24.11.1981, n. 689 e così sanzionata dall'art. 38 comma secondo di detta legge. 10