Piscina interrata - sanatoria paesaggistica postuma

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Piscina interrata - sanatoria paesaggistica postuma
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Piscina interrata - sanatoria paesaggistica postuma - ammissibilità
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TAR Napoli, Sez. VII, 15 luglio 2010 / 29 luglio 2010, n. 17169 (Pres. Veneziano, est. Polidori)
 La tesi della Soprintendenza, secondo la quale l’intervento di cui trattasi non rientra tra quelli per i quali l’articolo 167
comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 consente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, non può
essere condivisa. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Sezione (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 3 aprile 2009,
n. 1748) la necessità di interpretare le eccezioni al divieto di rilasciare l’autorizzazione paesistica in sanatoria (previste
dall’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004) in coerenza con la ratio dell’introduzione di tale divieto
induce a ritenere che esulino dalla eccezione prevista dall’articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano
contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, di converso, siano
suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica anche i volumi interrati, tra i quali senz’altro rientra la piscina
interrata di cui trattasi; - né può ritenersi ostativa al rilascio dell’autorizzazione paesistica in sanatoria la circostanza che
l’intervento di cui trattasi ricada in zona territoriale 4 (riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado) del P.U.T.
della penisola Sorrentino-Amalfitana approvato con la legge regionale n. 35/1987. Infatti, come puntualmente
evidenziato dai ricorrenti, il prevalente orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2003, n. 599),
con specifico riferimento alla disciplina dettata per la zona territoriale 4, afferma che la finalità perseguita dall’art. 17
della legge regionale n. 35/1987 è quella di impedire l’edificazione di ulteriori vani a fini residenziali, non già di vietare la
realizzazione di opere pertinenziali a edifici esistenti, tra le quali senz’altro rientra la piccola piscina di cui trattasi.
N. 17169/2010 REG.SEN.N. 07548/2006 REG.RIC.N. 01805/2007 REG.RIC.N. 04326/2007 REG.RIC.N. 05792/2007
REG.RIC.REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania(Sezione Settima)ha pronunciato la presenteSENTENZASul ricorso n. 7548/2006, proposto da CORTI Magda
Vanessa e CASSIS Giovanni, rappresentati e difesi dall’avvocato Alfredo Sguanci, con il quale sono elettivamente
domiciliati in Napoli, centro direzionale Is. E/4, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Pellegrino;
controil Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Sul ricorso n. 1805/2007, proposto da CORTI Magda Vanessa e CASSIS Giovanni, rappresentati e difesi dagli avvocati
Alfredo Sguanci e Francesco Pane, con i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli, centro direzionale Is. E/4,
presso lo studio dell’avvocato Raffaele Pellegrino;
controil Ministero per i beni e le attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli nei cui uffici è ope legis domiciliato in Napoli via A. Diaz n. 11;
Sul ricorso n. 4326/2007, proposto da CORTI Magda Vanessa e CASSIS Giovanni, rappresentati e difesi dagli avvocati
Alfredo Sguanci e Francesco Pane, con i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli, centro direzionale Is. E/4,
presso lo studio dell’avvocato Raffaele Pellegrino;
controil Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco pro tempore, dall’avvocato Ferdinando Pinto, con il quale
è elettivamente domiciliato in Napoli, via Cesario Console n. 3, presso lo studio dell’avvocato Erik Furno;
Sul ricorso n. 5792/2007, proposto da MEDEIROS COSTA Cintia, CORTI Magda Vanessa e CASSIS Giovanni,
rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Sguanci e Francesco Pane, con i quali sono elettivamente domiciliati in
Napoli, centro direzionale Is. E/4, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Pellegrino;
controil Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento- quanto al ricorso n. 7548 del 2006:dell’ordinanza n. 447 in data 3 agosto 2006, con la quale è stata
ordinata ai ricorrenti la demolizione delle opere abusive poste in essere in Località Pastena, alla via Torre 1 (consistenti
nella realizzazione di una piscina interrata delle dimensioni di mt 3x5 nonché di un lastricato in pietra arenaria
circostante tale piscina), nonché di ogni altro atto preordinato e connesso;- quanto al ricorso n. 1805 del 2007:della nota
n. 32410 in data 15 gennaio 2007, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggistici e per il
patrimonio artistico ed etnoantropologico di Napoli e Provincia ha espresso parere di non compatibilità paesaggistica in
relazione all’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata dai ricorrenti in data 7 agosto 2006 per
le opere oggetto della suddetta ordinanza di demolizione, nonché di ogni altro atto preordinato e connesso;- quanto al
ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1805 del 2007:della nota n. 27634 in data 15
ottobre 2007, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggistici e per il patrimonio artistico ed
etnoantropologico di Napoli e Provincia, a seguito dell’istanza di riesame presentata dai ricorrenti in data 24 maggio
2007, ha confermato il parere di non compatibilità paesaggistica relativo alle opere oggetto della suddetta ordinanza di
demolizione, nonché di ogni altro atto preordinato e connesso;- quanto al ricorso n. 4326 del 2007:dell’ordinanza del
Comune di Massa Lubrense n. 23409-11774 in data 30 aprile 2007, con la quale è stata rigettata la suddetta istanza di
accertamento della compatibilità paesaggistica ed è stata contestualmente ordinata ai ricorrenti la demolizione delle
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opere abusive oggetto di tale istanza, nonché di ogni altro atto preordinato e connesso;- quanto al ricorso n. 5792 del
2007:dell’ordinanza del Comune di Massa Lubrense n. 328 in data 29 giugno 2007, con la quale, a seguito del rigetto
della suddetta istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, è stata nuovamente ordinata ai ricorrenti la
demolizione delle opere abusive oggetto di tale istanza, nonché di ogni altro atto preordinato e connesso;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della
causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/07/2010 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
RITENUTO che il presente ricorso possa essere deciso con “sentenza succintamente motivata―, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che la
causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R.
Campania, Sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010); CONSIDERATO, in via preliminare, che sussistono evidenti ragioni di
connessione soggettiva ed oggettiva che inducono ad accogliere l’istanza di riunione dei ricorsi in epigrafe indicati,
depositata dai ricorrenti in data 6 dicembre 2007;CONSIDERATO, sempre in via preliminare, che il ricorso n.
7548/2006, avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione n. 447 in data 3 agosto 2006 risulta improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse. Infatti:- secondo la prevalente giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania Napoli,
Sez. VII, 9 luglio 2009, n. 3829) la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P
n. 380/2001, successivamente all’impugnazione dell’ordine di demolizione, produce l’effetto di rendere improcedibi
l’impugnazione stessa per carenza di interesse. Infatti il riesame dell’abusività dell’opera provocato dall’istanz
sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto (espresso o
tacito), che vale comunque a rendere inefficace l’ordine di demolizione oggetto dell’originario ricorso, che deve
conseguentemente essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse, perché l’interesse del responsabile
dell’abuso edilizio si sposta, dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato e divenuto inefficace,
all’annullamento dell’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria e degli eventuali ulteriori
provvedimenti sanzionatori; - secondo la giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez.
VII, 28 dicembre 2007, n. 16540) tali conclusioni devono mantenersi ferme anche per il caso in cui la domanda di
sanatoria riguardi opere abusive realizzate su un’area oggetto di un vincolo paesaggistico-ambientale, a condizione che
si tratti di opere che, prima facie, non hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero un aumento di
quelli legittimamente realizzati. Infatti l’articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004 - applicabile anche al procedimento
autorizzatorio previsto per la fase transitoria in base al successivo articolo 159 - esclude dal divieto di rilasciare
l’autorizzazione paesaggistica, in sanatoria (ossia successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi) i
casi previsti dall’articolo 167, comma 4, del medesimo decreto legislativo, costituiti - oltre che dall’impiego di materiali i
difformità dall’autorizzazione paesaggistica e dai lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria - proprio dai “lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati―. - applicando tali
principi alla fattispecie oggetto del presente ricorso il Collegio osserva che le opere abusive di cui trattasi - costituite
dalla realizzazione di una piscina interrata delle dimensioni di mt 3x5, nonché di un lastricato in pietra arenaria
circostante tale piscina non hanno prima facie determinato nuovi volumi o superfici utili. Ne consegue che, allo stato, i
ricorrenti non hanno interesse all’esame del ricorso n. 7548/2006 perché l’istanza di accertamento della compatibilitÃ
paesaggistica presentata in data 7 agosto 2006 - che, secondo l’articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004,
costituisce presupposto necessario per ottenere anche l’accertamento della compatibilità urbanistica - ha fatto sorgere
l’obbligo per l’Amministrazione comunale di pronunciarsi sulla sanabilità delle opere abusive di cui trattasi ed ha, quind
reso inefficace l’impugnato ordine di demolizione;CONSIDERATO che - quanto al ricorso n. 1805/2007, avente ad
oggetto la nota n. 32410 in data 15 gennaio 2007, con la quale la Soprintendenza ha espresso parere di non
compatibilità paesaggistica in relazione alla suddetta istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, ed al
ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 gennaio 2008, avente ad oggetto la nota n. 27634 in data 15 ottobre
2007, con la quale la Soprintendenza, a seguito dell’istanza di riesame presentata dai ricorrenti, ha confermato tale
parere di non compatibilità paesaggistica - risultano fondate le cesure con le quali i ricorrenti si dolgono della violazione
dell’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e dell’articolo 17 della legge regionale n. 35/1987, ponend
in rilievo che la Soprintendenza non ha tenuto conto della effettiva natura e consistenza delle opere di cui trattasi.
Infatti:- nella motivazione della nota n. 32410 in data 15 gennaio 2007 è stato posto in rilievo che «le opere ed i
volumi realizzati insistono in zona territoriale 4 del P.U.T. (riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado)» e che
«l’opera abusiva non rientra tra i casi ammissibili ai sensi del comma 4, lettera c, dell’art. 167 ed ha determinato
alterazione delle valenze paesaggistiche dei luoghi con diminuzione dell’area a verde», mentre nella motivazione della
nota n. 27634 in data 15 ottobre 2007 è stato ribadito che l’intervento di cui trattasi non rientra nella casistica
contemplata dall’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004;- la tesi della Soprintendenza, secondo la
quale l’intervento di cui trattasi non rientra tra quelli per i quali l’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42/200
consente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, non può essere condivisa. Infatti, secondo la
giurisprudenza di questa Sezione (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 3 aprile 2009, n. 1748) la necessità di interpretare
le eccezioni al divieto di rilasciare l’autorizzazione paesistica in sanatoria (previste dall’articolo 167, comma 4, del
decreto legislativo n. 42/2004) in coerenza con la ratio dell’introduzione di tale divieto induce a ritenere che esulino dalla
eccezione prevista dall’articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano contestualmente determinato la
realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, di converso, siano suscettibili di accertamento della
compatibilità paesistica anche i volumi interrati, tra i quali senz’altro rientra la piscina interrata di cui trattasi; - né può
ritenersi ostativa al rilascio dell’autorizzazione paesistica in sanatoria la circostanza che l’intervento di cui trattasi ricada
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zona territoriale 4 (riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado) del P.U.T. della penisola Sorrentino-Amalfitana
approvato con la legge regionale n. 35/1987. Infatti, come puntualmente evidenziato dai ricorrenti, il prevalente
orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2003, n. 599), con specifico riferimento alla disciplina
dettata per la zona territoriale 4, afferma che la finalità perseguita dall’art. 17 della legge regionale n. 35/1987 è quella di
impedire l’edificazione di ulteriori vani a fini residenziali, non già di vietare la realizzazione di opere pertinenziali a edifici
esistenti, tra le quali senz’altro rientra la piccola piscina di cui trattasi;- l’ulteriore argomento - incentrato sulla
«alterazione delle valenze paesaggistiche dei luoghi con diminuzione dell’area a verde» determinato dalla
realizzazione dell’intervento di cui trattasi - non giustifica il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, dovendo
trovare applicazione nella fattispecie in esame il principio giurisprudenziale, più volte affermato anche da questa
Sezione (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29 giugno 2010, n. 16423; 20 marzo 2009, n. 1552), secondo il
quale le piscine interrate non possono alterare i valori paesaggistici, perché non suscettibili di verticalizzazione con
pregiudizio di visuali e visioni prospettiche. Del resto la documentazione fotografica allegata alla richiesta di
accertamento della compatibilità paesaggistica conferma il parere favorevole alla sanatoria espresso dalla Commissione
ambientale nel verbale n. 223 del 7 novembre 2006, ove è stato evidenziato che le opere di cui trattasi «non incidono
significativamente sul contesto ambientale e sulle qualità paesaggistiche».CONSIDERATO, da ultimo, che devono
trovare accoglimento anche il ricorso n. 4326/2007, avente ad oggetto l’ordinanza del Comune di Massa Lubrense n.
23409-11774 in data 30 aprile 2007 con la quale è stata rigettata la suddetta istanza di accertamento della compatibilitÃ
paesaggistica ed è stata contestualmente ordinata ai ricorrenti la demolizione delle opere abusive oggetto di tale
istanza, ed il ricorso n. 5792/2007, avente ad oggetto la successiva ordinanza del Comune di Massa Lubrense n. 328 in
data 29 giugno 2007, recante un nuovo ordine di demolizione rivolto ai ricorrenti. Infatti dall’esame della motivazione di
tali provvedimenti si evince che gli stessi si fondano esclusivamente sul parere vincolante (ai sensi dell’articolo 167,
comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004) espresso dalla Soprintendenza con la nota n. 32410 in data 15 gennaio
2007. Pertanto, per effetto dell’accoglimento del ricorso n. 1805/2007, risultano fondati il secondo motivo dedotto con il
ricorso n. 4326/2007 ed il terzo motivo dedotto con il ricorso n. 5792/2007, recanti censure incentrate sulla illegittimitÃ
derivata dell’ordinanza n. 23409-11774 in data 30 aprile 2007 e dell’ordinanza n. 328 in data 29 giugno 2007 per
effetto dei vizi che inficiano il predetto parere espresso dalla Soprintendenza; CONSIDERATO che, stante quanto
precede: - il ricorso n. 7548/2006 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse,
mentre i restanti ricorsi devono essere accolti, con conseguente annullamento delle note della Soprintendenza n.
32410 in data 15 gennaio 2007 e n. 27634 in data 15 ottobre 2007, nonché delle ordinanze del Comune di Massa
Lubrense n. 23409-11774 in data 30 aprile 2007 e n. 328 in data 29 giugno 2007, e con assorbimento delle restanti
censure; - tenuto conto del parziale accoglimento dei gravami in epigrafe indicati, sussistono comunque giusti motivi
per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti; P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 7548/2006, n. 1805/2007, n. 4326/2007
e n. 5792/2007, nonché sul ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicato, dichiara improcedibile il primo ed accoglie i
restanti ricorsi. Per l’effetto, annulla le note della Soprintendenza n. 32410 in data 15 gennaio 2007 e n. 27634 in data
15 ottobre 2007, nonché le ordinanze del Comune di Massa Lubrense n. 23409-11774 in data 30 aprile 2007 e n. 328
in data 29 giugno 2007.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritÃ
amministrativa.Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15/07/2010 con l'intervento dei
Magistrati:Salvatore Veneziano,PresidenteCarlo Polidori,Primo Referendario, EstensoreAlfredo Storto,Primo
Referendario      L'ESTENSORE                 DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 29/07/2010(Art.
186)IL SEGRETARIO
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