IVA - Affidamento contabilità a terzi e scadenza dei
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IVA - Affidamento contabilità a terzi e scadenza dei
IVA - Affidamento contabilità a terzi e scadenza dei versamenti Renzo La Costa L’affidamento a terzi della contabilità comporta un diverso calcolo dell’imposta da versare basato sulle annotazioni relative al secondo mese precedente, anziché al mese precedente, data la non immediata disponibilità della documentazione contabile affidata a terzi, ma non autorizza alcuno slittamento del termine di versamento dell’IVA . Così si è pronunciata la Corte di Cassazione in sentenza 18 settembre 2015, n. 18368. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale. Il giudice di appello premetteva che: a) la società aveva impugnato davanti alla CTP una cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle entrate le aveva chiesto il pagamento sanzioni ed interessi per tardivi versamenti dell’IVA mensile relativa ad una annualità, deducendo che» avendo affidato la contabilità a terzi, aveva provveduto ai versamenti periodici entro il secondo mese successivo a quello della liquidazione, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 100 del 1998; b) l’ufficio tributario aveva resistito opponendo che la norma invocata dalla contribuente consentiva il differimento non dei versamenti mensili, ma solo della trasmissione dei dati contabili; c) la sentenza della CTP - che aveva accolto il ricorso della contribuente era stata appellata dall’Agenzia delle entrate deducendo il difetto di motivazione e l’erronea interpretazione dell’art. 1 del d.P.R. n. 100 del 1998. Su queste premesse in punto di fatto, la CTR, nel rigettare l’appello, osservava, che: a) la CTP aveva correttamente e sufficientemente motivato la ricorrenza dei presupposti per applicare il citato art. 1 del d.P.R. n. 100 del 1998; b) in particolare, era corretta l’interpretazione data dal primo giudice a tale ultima disposizione e, quindi, doveva ritenersi tempestivi i versamenti mensili dell’IVA entro il secondo mese successivo a quello della liquidazione. Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sostenendo che la suddetta normativa va ricostruita intesa nel senso che, di regola, i contribuenti calcolano e versano entro il 16 di ogni mese la differenza tra l’ammontare dell’IVA esigibile nel mese precedente (risultante dalle registrazioni eseguite e da eseguire nello stesso mese) e l’ammontare dell’IVA detratta nel mese precedente (risultante dalle registrazioni eseguite). Solo nel caso di affidamento a terzi della contabilità la legge consente che il calcolo dell’imposta si effettui in base al secondo (e non al primo) mese precedente, fermo restando il termine per il versamento, che quindi (contrariamente a quanto ritenuto dalla contribuente e dalla CTR) non subisce alcuno slittamento . L’art.1 del d.P.R. n. 100 del 1998 – ha precisato la suprema Corte - stabilisce che il contribuente: a) «entro il giorno 16 di ciascun mese [...] determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente» (comma 1); b) «entro il termine stabilito nel comma 1 [...] versa l’importo della differenza» (comma 4); c) ove affidi a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all’ufficio IVA competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta di effettuare tale affidamento, «può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente» (comma 3). Da tale normativa discende che l’affidamento a terzi della contabilità comporta un diverso calcolo dell’imposta da versare (basato sulle annotazioni relative al secondo mese precedente, anziché al mese precedente, data la non immediata disponibilità della documentazione contabile affidata a terzi), ma non autorizza alcuno slittamento del termine di versamento dell’IVA (slittamento che sarebbe privo di qualsiasi giustificazione). Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso.