La sicurezza delle macchine nei luoghi di lavoro e la nuova
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La sicurezza delle macchine nei luoghi di lavoro e la nuova
FORUM P. A. Roma, 12 maggio 2000 “La sicurezza delle macchine nei luoghi di lavoro e la nuova strategia europea” Ing. Roberto Cianotti ISPESL Dipartimento Tecnologie di Sicurezza 1 La Sicurezza nel mondo del lavoro è purtroppo ancora un grave problema sociale italiano. La situazione degli infortuni sul luogo di lavoro evidenzia ancora una situazione che pone l’Italia come “fanalino di coda”, nell’ambito dei Paesi Europei più industrializzati, rispetto alla capacità pratica di ridurli o porvi rimedio. Varie sono le componenti che incidono in questa grave situazione . Una componente deriva da un quadro legislativo non più estremamente chiaro e definito per tutta una serie di sovrapposizioni di leggi e regolamenti, anche di recepimento delle Direttive Europee, che hanno creato confusione nel precetto applicativo. Altro problema è quello della opportunità o meno della depenalizzazione dei reati relativi alle norme della sicurezza sul lavoro e della indispensabilità della riorganizzazione della prevenzione degli Infortuni e quindi della consulenza qualificata agli imprenditori attraverso forme organizzate autorizzate. Ci si chiede oggi, presa coscienza del fallimento della eliminazione del potere diffida a favore del potere prescrittivo previsto nel D:L.gs 758, se indirizzare la riorganizzazione del sistema verso la “privatizzazione” degli interventi “prevenzionali” (es. verifiche periodiche, certificazione, consulenza, ecc.) oggi ancora gestiti dalle Pubbliche Amministrazioni, le quali risultano in gran parte insufficienti per organico e perciò incapaci di svolgere a pieno la propria capacità di qualificata informazione al Datore di lavoro. Ci si chiede cioè se la Pubblica Amministrazione, in quanto il proprio dipendente riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, debba meglio qualificarsi come Organo di Vigilanza, coordinato su tutto il Territorio nazionale ai” poli” regionali, per controllare l’applicazione dei precetti prevenzionali e gli organismi a questo preposti, ed indirizzando parallelamente l’azione di emanazione di linee guida, ricerca, informazione e formazione avendo sempre come riferimento il Territorio con le sue realtà lavorative, imprenditoriali. Nell’ambito della Sicurezza nei luoghi di lavoro, due sono i filoni di Direttive che l’Unione Europea predispone: Le Direttive “Sociali” (ex art.118 del trattato di Roma); Le Direttive di “Prodotto” (ex art.110 del trattato di Roma). Le prime dando i requisiti minimali che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nel loro contesto sociale. 2 Le seconde (di prodotto) devono assicurare il “libero scambio” dei prodotti (anche destinati al mondo del lavoro) e per questo indicano i “requisiti essenziali” di sicurezza che devono essere applicati perchè tali prodotti possano, direttamente dal costruttore, essere posti sul mercato o in servizio ovvero “a disposizione per la prima volta” nell’Unione Europea, anche a titolo non oneroso. Il recepimento di questo corpo di direttive pone sicuramente nuove impostazioni organizzative per poter correttamente gestire, da parte della P.A., i nuovi indirizzi comunitari che danno al Datore di lavoro ed agli altri soggetti obbligati l’onere di rispettare i disposti di sicurezza delle Leggi vigenti ed al Fabbricante di porre sul mercato prodotti conformi alle disposizioni regolamentari vigenti. Le fasi identificatve delle procedure di commercializzazione e di utilizzazione di un prodotto secondo le Direttive del nuovo approccio sono le seguenti: IMMISSIONE SUL MERCATO che si configura come l’azione iniziale che rende il prodotto disponibile per la prima volta nell’Unione Europea per la distribuzione e/o l’uso, sia a titolo oneroso che gratuito. MESSA IN SERVIZIO che si configura la prima utilizzazione nell’Unione Europea di un prodotto da parte dell’utilizzatore finale. I soggetti obbligati in queste fasi sono i seguenti: FABBRICANTE: persona giuridica responsabile del progetto e costruzione di un prodotto per la immissione sul mercato o uso personale. Ha l’obbligo del rispetto dei RES e delle procedure di immissione previste dalla Direttiva applicabile. Il fabbricante può usare prodotti finiti, parti e componenti pronti per l’uso o subappaltare i propri compiti. Comunque deve sempre sovraintendere e possedere la necessaria competenza per assumere la responsabilità del prodotto finito. MANDATARIO: persona giuridica delegata a rappresentare il Fabbricante nei rapporti con le Autorità degli Stati membri per gli obblighi previsti nelle Direttive di prodotto. Deve essere stabilito nell’U.E. Il fabbricante rimane generalmente responsabile per le azioni intraprese dal mandatario. IMPORTATORE: persona giuridica stabilita nell’U.E. responsabile della immissione sul mercato comunitario di un prodotto proveniente da un Paese terzo. 3 L’importatore deve assicurarsi di essere in grado di rispondere alle Autorità di sorveglianza per tutte le informazioni sul prodotto ed assumere la responsabilità per il rispetto delle procedure previste dalla Direttiva applicabile. ASSEMBLATORE: persona che per prodotti già immessi sul mercato separatamente assume le necessarie misure per assicurare che essi, nella configurazione finale di nuovo prodotto complesso, rispondano ai requisiti di sicurezza delle Direttive all’atto della messa sul mercato o in servizio. INSTALLATORE: persona che per un prodotto immesso sul mercato assume le necessarie misure per assicurare che esso, secondo le istruzioni del fabbricante, risponda ai requisiti di sicurezza della Direttiva all’atto della messa in servizio. DISTRBUTORE: persona giuridica della catena commerciale che assume funzione dopo che il prodotto è stato posto per la prima volta sul mercato dell’U.E.. E’ corresponsabile per la commercializzazione di un prodotto non conforme alle direttive. (figura giuridica non prevista dalle Direttive di prodotto). UTILIZZATORE: persona che ha la responsabilità della corretta utilizzazione e manutenzione di un prodotto sul luogo di lavoro. ( figura giuridica non prevista dalle Direttive di prodotto ma identificata dalle Direttive sociali) Una Direttiva di prodotto molto importante in relazione alla “vastità” di prodotti assoggettati alle sue disposizioni è la cosiddetta “Direttiva Macchine” (98/37/CE) recepita nel testo base emendato con DPR 459/96. La norma EN 292, la prima armonizzata a questa direttiva, indicava esplicitamente limiti di competenza e le interconnessioni tra le responsabilità di chi fabbrica la macchina e chi le deve inserire nel proprio ciclo produttivo per garantire la sicurezza dei lavoratori (fig.3). I principi del “libero mercato” non consentono agli Stati membri dell’U.E. di limitare la circolazione di macchine dichiarate conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza, ma obbligano gli Stati all’applicazione di azioni correttive nei confronti del Fabbricante inadempiente, che possono arrivare fino al ritiro temporaneo dal mercato, ed al divieto di utilizzazione di quel prodotto nell’ambito nazionale ed infine europeo (clausola di salvaguardia), solo però per prodotti già posti a disposizione dell’utente. Questo pare un primo aspetto prevenzionale da prendere in esame fin dal momento dell’acquisizione del bene da parte del Datore di Lavoro. Il prodotto da acquistare deve essere idoneo alla immissione sicura nel ciclo produttivo aziendale considerato e valutato il documento della 4 sicurezza aziendale e non solo intrinsecamente sicuro per effetto della garanzia (marcatura CE) data dal fabbricante. Una macchina, immessa correttamente sul Mercato Europeo, può presentare dei “Rischi residui” che, evidenziati dal fabbricante, possono richiedere l’adozione di precauzioni supplementari (cautele tecniche ed organizzative) da parte dell’utilizzatore finale. La Vigilanza che gli Stati membri devono mettere in atto per garantire la sicurezza si deve pertanto espletare sia nell’ambito delle aziende utilizzatrici, che nei confronti delle aziende produttrici. Nell’ambito della Cooperazione Amministrativa, la Commissione Europea ha attivato, nell’ambito dei relativi Comitati di competenza della D.G. “Enterprise”, una serie di gruppi di lavoro per la messa a punto di un sistema omogeneo di Sorveglianza del Mercato, con un sistema di scambio di informazione tra gli Stati. Le regole di generali di applicazione di queste procedure sono state dettate dalle linee guida della Commissione Europea, che si esplicano nei seguenti punti: • La sorveglianza del mercato può essere messa in atto dopo che è stata scoperta una non conformità • Gli Organi di vigilanza possono scoprirla durante una verifica sul luogo di lavoro o a seguito di incidente • Ove esistano più autorità di controllo è importante il coordinamento da parte dello Stato membro • Le direttive richiedono di porre in essere azioni nei confronti di indebita marcatura CE di un prodotto • Azioni devono essere anche considerate nei confronti di Organismi notificati coinvolti L’applicazione delle Direttive di prodotto implica per gli Stati membri dell’U.E. l’organizzazione e l’effettuazione della sorveglianza del mercato in modo da garantire l’individuazione dei prodotti non conformi La sorveglianza del mercato è responsabilità della pubblica Autorità ed ogni Stato decide le infrastrutture per garantire omogeneità ed imparzialità Le Autorità di sorveglianza devono avere le necessarie risorse per esercitare l’attività e garantire la trasparenza del servizio. Gli organismi notificati di principio dovrebbero essere esclusi da questa attività 5 Oggi la “Sorveglianza del Mercato” nell’ambito della Direttiva Macchine è esplicata in Italia dall’Autorità di controllo (Ministero Industria Commercio ed Artigianato) tramite gli Ispettorati Tecnici dell’Industria e del Ministero del Lavoro che si avvalgono del supporto tecnico operativo dell’ISPESL con i suoi Dipartimenti Centrali e Periferici. Le segnalazioni di non conformità provengono essenzialmente dagli Organi di Vigilanza territoriali (per la gran parte a seguito di infortuni sul lavoro); l’accertamento di rispondenza ai Requisiti Essenziali di Sicurezza sulla base del Fascicolo tecnico di costruzione è espletato dall’ISPESL - in taluni casi congiuntamente con gli Ispettorati del Lavoro-; le azioni correttive sono intimate dal Ministero dell’Industria, Autorità di sorveglianza; il controllo di ottemperanza sulle macchine già in servizio è coordinato dall’Ispettorato Centrale del Lavoro. La sicurezza delle macchine inserite nell’ambiente di lavoro è affidata all’analisi dei rischi definita nel documento aziendale della sicurezza ed alla responsabilità del datore di lavoro del rispetto delle disposizioni legislative vigenti, sulla corretta applicazione delle quali vigilano le Amministrazioni Regionali con i loro Organismi di controllo. Le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili. Il regime giuridico applicabile dovrebbe essere quello relativo alla costruzione e messa in servizio dell'attrezzatura, fatti salvi gli adeguamenti previsti dalla legge. Si deve porre attenzione a: a) Condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro ovvero presenti nell'ambiente di lavoro b) Rischi derivanti dall'impiego delle macchine Vanno adottate misure perché le attrezzature e quindi le macchine risultino: - Installate conformemente alle istruzioni del costruttore, - Utilizzate correttamente - Oggetto di IDONEA MANUTENZIONE al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza e siano corredate di apposite istruzioni d'uso. In caso siano necessarie per l'uso apposite conoscenze e responsabilità particolari in relazione a rischi specifici, il Datore di lavoro deve assicurarsi che: 6 - l'uso sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati e di conseguenza formati e se necessari addestrati; - in caso di riparazione, di trasporto o manutenzione, il lavoratore sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti. Il datore di lavoro deve provvedere perchè i lavoratori dispongano di istruzioni d'uso dell'attrezzatura anche relativamente a: a) condizioni di impiego anche sulla base di ulteriori conclusioni tratte dalle esperienze acquisite nell'utilizzazione specifica nell'ambiente di lavoro; b) dalle situazioni anche anormali ma prevedibili. L'utente deve prestare la massima attenzione nell'acquisto di una macchina marcata CE, perchè se non ha attentamente valutato l'impatto della stessa nell'ambiente di lavoro specifico, ogni modifica o cambiamento di utilizzazione comporteranno per lui gli stessi obblighi ed assunzioni di responsabilità del costruttore originario. E' evidente che la scelta in base al minor prezzo, ancorchè la macchina sia marcata CE, da sola non può essere considerato il miglior criterio di scelta, senza un attento esame di tutte le caratteristiche funzionali e di sicurezza della macchina stessa almeno così come riportate nel manuale di istruzione. Le Pubbliche Amministrazioni potrebbero dover rivedere i criteri di aggiudicazione di gare per macchine prodotte in serie e non su specifica tecnica particolare. All'atto dell’acquisto, il datore di lavoro deve scegliere macchine: - che siano idonee per i lavori da svolgere - il cui uso sul posto di lavoro o nel procedimento lavorativo sia tale da poter soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela sulla salute dei lavoratori Se per una macchina occorre adottare delle modifiche, non essendo soddisfatta una delle succitate condizioni, oltre le prestazioni previste ed al di fuori della destinazione d’uso dal costruttore, ovvero quando diverse macchine vengono assemblate d’iniziativa dell’utente in un unico insieme complesso, il datore di lavoro o il terzo da lui designato diventa "costruttore" ed è tenuto, al rispetto delle procedure di immissione sul mercato previste dal DPR 459/96. In conclusione si deve ricordare che il datore è tenuto a garantire che: - all'acquisto di macchine nuove, queste abbiano a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, vale a dire che la macchina sia accompagnata in definitiva da una dichiarazione di conformità del costruttore e provvista, quale contrassegno esterno, del marchio CE 7 - la macchina mantenga il suddetto standard di sicurezza durante tutta la sua vita ( manutenzione ), - le macchine già in dotazione siano conforme ai requisiti di legge vigenti, - all'atto della vendita della macchina usata, questa dovrà essere dichiarata conforme alle norme di sicurezza previgenti al DPR 459/96 ad essa pertinenti. L’Adeguamento delle macchine, già in servizio antecedentemente al recepimento di direttive europee di prodotto, a più recenti prescrizioni di sicurezza è oggi prescritto dal D.L.gs 359/99 che prevede termini di adeguamento a seconda di casi al 19 aprile 2000 o al giugno 2001 a cura del Datore di lavoro Utente. Sono stati chiariti inoltre in via definitiva in questo decreto, i criteri di adeguamento, miglioramento o di modifica che richiede procedure di nuova immissione sul mercato. Sono applicabili in pratica le seguenti definizioni • Manutenzione ordinaria o straordinaria: intervento di conservazione o riparazione secondo la istruzioni del Fabbricante • Miglioramento: intervento inteso a migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro in relazione a specifica analisi dei rischi nell’ambiente operativo • Adeguamento intervento inteso all’applicazione di nuove disposizioni tecniche anche per macchine già immesse sul mercato • Modifica intervento che altera le prestazioni previste dal costruttore originario per la macchina o ne varia l’utilizzazione prevista Solo quest’ultimo intervento costituisce nuova immissione sul mercato ai sensi del DPR 459/96 8 Tra gli adeguamenti tecnici per le macchine previsti da questo D.L.gs 359/99, ve ne è uno che riguarda l’applicazione di misure per limitazione i danni derivanti dal rovesciamento accidentale dei carrelli elevatori a forche. Anche in Italia dobbiamo annoverare un sensibile numero di incidenti mortali dovuti a questo evento, 20 registrati negli ultimi cinque anni. Anche in questi casi la Pubblica Amministrazione (AUSL, ISPESL, Ministero dell’Industria, Ministero del Lavoro) è stata impegnata attivamente nell’affrontare il problema nelle varie sedi poiché si presentavano varie problematiche di natura giuridica e tecnica. La direttiva europea 95/63/CE (recepita con D.Lgs 4/8/99 n°359), prevede che i carrelli, con uno o più operatori a bordo, siano adeguati con provvedimenti che limitino il danno derivante dal rovesciamento del carrello stesso. Il provvedimento di che trattasi riguarda le macchine immesse sul mercato in assenza di applicazione di direttive specifiche di prodotto ( art 4 direttiva 89/655/CEE) e per questo adeguamento viene previsto un periodo transitorio di applicazione. In riferimento alle prescrizioni tecniche riportate nella direttiva europea 86/663/CEE modificata dalla direttiva 89/240/CEE (recepita con D.Lgs 10/9/91 n°304) ed ai requisiti tecnici di cui all’All.I della direttiva 98/37/CE (89/392/CEE emendata recepita con DPR 459/96), le norme tecniche vigenti ritenevano assolto il provvedimento per il rischio di rovesciamento mediante il superamento delle prove su piattaforma. In relazione al permanere di incidenti anche mortali per effetto del ribaltamento accidentale di queste macchine, nella riunione del 12/4/99 del Comitato permanente della Commissione Europea per la direttiva 98/37/CE, le rappresentanze d’Italia, Germania, Francia, richiedevano la sospensione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea della norma EN 1726/1 relativa alla sicurezza dei carrelli industriali in quanto non si ritenevano completamente analizzati tutti i rischi connessi all’uso anche anomalo ma possibile della macchina. Con nota del 14/5/99 il Ministero Industria sollecitava a Bruxelles la soluzione urgente della questione a livello comunitario. Il CEN in data 8/9/99 convocava una riunione straordinaria del TC 150 per il 5/10/99 con la partecipazione delle autorità nazionali interessate (Italia, Germania, Francia) per l’esame delle soluzioni possibili. Nel corso della riunione emergeva il fatto che i maggiori costruttori europei aderenti alla FEM già dal 5 dicembre 1998 hanno deciso di adottare misure cautelative a riguardo. Inoltre emergeva la necessità di provvedere ad urgente revisione della norma con più approfondito studio della progettazione di tali macchine in relazione ai problemi di ribaltamento. In conclusione si ribadiva la non valutazione completa del requisito 1.1.2. 9 In data 7/10/99 in sede di Comitato permanente della Commissione Europea per la direttiva 98/37/CE le rappresentanze di tutti gli Stati membri concordavano sulla risoluzione che prevedesse la pubblicazione della norma EN 1726-1 con la seguente nota: “ Questa norma non soddisfa completamente il requisito essenziale di sicurezza e salute 1.1.2 (situazione di utilizzo anormale prevedibile) dell’All.I della Direttiva 98/37/ce e pertanto non copre il rischio della possibilità di schiacciamento del conducente tra parti dell’attrezzatura di lavoro ed il suolo nel caso di rovesciamento. Pertanto non conferisce presunzione di conformità alla Direttiva per questo caso specifico.” Si è ora in attesa dell’Avviso della Commissione Europea ai Paesi membri e comunque le Amministrazioni interessate sono già pronte alla emissione dei provvedimenti amministrativi necessari. Quest’ultimo, come anche il caso della richiesta del nostro Stato della clausola di salvaguardia nei confronti della norma tecnica del CEN EN 703 relativa alla sicurezza delle macchine agricole denominate “desilatori”, settore in cui si sono contati in Italia numerosi incidenti mortali, mostrano come oggi nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro siano molteplici i fronti ove vanno affrontati i problemi. Si trovano riscontri per la Pubblica Amministrazione nella vigilanza a livello locale, nella sorveglianza del mercato, nella predisposizione del recepimento di Direttive Europee, nella partecipazione e controllo della evoluzione della normativa tecnica europea, e nella conseguente gestione dei rapporti con la Commissione Europea. Tutto questo richiede un sempre maggiore e qualificato impegno di tutti i tecnici e funzionari pubblici coinvolti nella prevenzione degli infortuni ed anche un migliore e veloce sistema di scambio di informazioni e di maggiore sviluppo della ricerca nel settore delle tecnologie di sicurezza. 10