Prontuario CAR MERLONI DM123/2004
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Prontuario CAR MERLONI DM123/2004
CIRCOLARE N. 24 del 24 Marzo 2016 Collegata a circolari n. 1 del 16 giugno 2008 e n. 5 del 18 giugno 2009 Direzione Commerciale Ad Agenti e Brokers Oggetto: Prontuario CAR MERLONI DM123/2004 – APPALTI PUBBLICI per prodotto Cod. ELBA 52 – RISCHI ESCLUSI Vi comunichiamo che, nell’intento di fornire strumenti sempre più immediati e fruibili per i collaboratori che favoriscano una crescente autonomia operativa, sarà messo a Vostra disposizione, sul nostro portale con decorrenza 5 Aprile 2016, il Prontuario in oggetto. In esso sono riepilogati i limiti assuntivi, rischi esclusi, tassi per tipologia di lavori e durata, sconti, disposizioni operative, scoperti minimi e franchigie, sovrappremi per aumento massimale RCT oltre € 500.000,00 e allegato C2. Riteniamo utile infine riepilogare di seguito i principali rischi esclusi dall’autonomia agenziale ma autorizzabili dagli uffici di direzione e quelli non assumibili in base alla nostra politica assuntiva: Rischi esclusi dall’autonomia agenziale (Riservati alla Direzione - R.D.) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. Costruzione di ponti, viadotti, gallerie, sottopassi, dighe, metropolitane. Costruzione di reti autostradali e ferroviarie e lavori ferroviari in genere. Lavori in ambito aeroportuale, porti e scali marittimi, serbatoi e bacini idrici. Lavori già iniziati. Opere e/o lavori in zone interessate da frane, smottamenti, fenomeni di bradisismo o assestamenti in atto. Lavori Bagnati, intendendosi per tali tutti quei lavori / opere effettuati sulle rive di laghi, fiumi, canali, mari siano esse cantieri portuali, lavori su dighe o lavori di ristrutturazione dei canali d'irrigazione direttamente a contatto con l'acqua o dove sia possibile un’improvvisa venuta d'acqua. Lavori relativi a bonifiche di qualsiasi natura. Lavori inerenti contratti di manutenzione ordinaria e sorveglianza e/o che prevedono interventi a “chiamata”. Ristrutturazioni con sopraelevazione di edifici Interventi su beni storici/artistici. Estensione alla copertura della Garanzia di Manutenzione fino a 24 mesi. Lavori su turbine e apparecchiature o impianti per la produzione di energia elettrica. Rischi chimici, petrolchimici e raffinerie. Rischi Off Shore. Rischi Aviazione. Pag. 1 di 13 p. q. r. s. t. u. Gasdotti e oleodotti. Impianti per la trasformazione dell´energia elettrica. Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Opere ed apparecchiature strutturali speciali. Coperture speciali. Contratti aperti caratterizzati da interventi non predeterminati nel numero ma resi necessari secondo le esigenze della Stazione Appaltante e fino al raggiungimento dell'importo contrattuale. Per i rischi in corso già assicurati da altra compagnia. v. Atto di subentro. w. Atto di sottomissione (necessità di eseguire in corso d’opera maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale). Rischi non assumibili in generale A. B. C. D. E. F. G. Ubicazione rischio fuori dal territorio dello Stato Italiano. Rischio Guerra, guerra civile, ribellioni, rivoluzioni. Rischi connessi a energia nucleare. Rischi connessi a fonti radioattive. Assicurazione di una responsabilità contrattuale assunta dall’assicurato. Asbestosi. Copertura di eventi ragionevolmente attesi (mancanza di aleatorietà del danno) Il prontuario riporta poi una tabella che riepiloga i tassi lordi da applicare in funzione della tipologia di opera assicurata e durata lavori ed eventuale periodo di manutenzione. I tassi sopra indicati possono essere scontati, in modo non sistematico, fino ad un massimo del 20%. La presente Circolare è pubblicata nella sezione “Archivi” del portale aziendale. Rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti. Elba Assicurazioni Spa Allegato: - Prontuario CAR Merloni D.M. 123/2004 – Appalti Pubblici Pag. 2 di 13 PRONTUARIO CAR MERLONI DM123/2004 - APPALTI PUBBLICI Aggiornato al 08/03/2016 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Art. 129, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) - Art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione) Nel compilare la scheda tecnica 2.3 (mod. ELB52) si dovrà fare attenzione a rispettare esattamente i termini indicati dalla Stazione Appaltante riportati nella Lettera di Aggiudicazione, nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) o in altro documento di Gara. I suddetti documenti devono sempre essere allegati alla richiesta di valutazione del rischio. Le condizioni che integrano o derogano lo schema tipo 2.3 del DM 123 dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione. LIMITI ASSUNTIVI Questo prontuario è uno strumento di riferimento per l’assunzione dei rischi inerenti la “Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione – Schema tipo 2.3 – D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e s.m.i. (art. 129, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), in base alle diverse tipologie di intervento e alle somme assicurate complessivamente, per ogni singolo contratto d’appalto, non superiori agli importi di seguito indicati per Sezione: Sezione A Sezione B € 3.000.000,00 (somma dei valori indicati nelle partite 1 – 2 – 3) € 1.000.000,00 (massimale RCT per sinistro) Sezione A La somma assicurata alla Partita 1 corrisponde all’Importo di Aggiudicazione (importo a base d'asta al netto del ribasso, oltre oneri e manodopera, riportato nella Lettera di Aggiudicazione) ed opera a valore intero. La somma assicurata alla Partita 2, se richiesta dalla Stazione Appaltante, viene riportata nella Lettera di aggiudicazione o nel CSA in modo esplicito e, in alcuni casi, qualora la Stazione Appaltante richieda un valore superiore al valore dell’Opera, dovrà essere calcolata per differenza. Es.: con un valore dell’appalto € 2.000.000,00 e con una richiesta della S.A. di presentare : “La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore”, per un importo di € 3.000.000,00” , determina per differenza il valore della Partita 2 a € 1.000.000,00 . La somma assicurata alla Partita 3, se richiesta, è definita in modo esplicito nei documenti di gara. Le partite 2 e 3 operano a primo rischio assoluto. Sezione B Anche il valore indicato nella Sezione B, massimale RCT, viene stabilito nella Lettera di Aggiudicazione dalla Stazione Appaltante, è obbligatorio anche nel caso in cui l’Appaltatore abbia una polizza di RC dell’Impresa e corrisponde al 5% del valore dell’opera con il minimo di € 500.000,00. Limiti superiori per le somme assicurate possono sempre essere sottoposti per analisi e autorizzazione agli uffici di direzione. RISCHI ESCLUSI DALL’AUTONOMIA AGENZIALE (EMISSIONE DIREZIONALE - R.D.) a. Costruzione di ponti, viadotti, gallerie, sottopassi, dighe, metropolitane. b. Costruzione di reti autostradali e ferroviarie e lavori ferroviari in genere. c. Lavori in ambito aeroportuale, porti e scali marittimi, serbatoi e bacini idrici. d. Lavori già iniziati. e. Opere e/o lavori in zone interessate da frane, smottamenti, fenomeni di bradisismo o assestamenti in atto. Pag. 3 di 13 f. Lavori Bagnati, intendendosi per tali tutti quei lavori / opere effettuati sulle rive di laghi, fiumi, canali, mari siano esse cantieri portuali, lavori su dighe o lavori di ristrutturazione dei canali d'irrigazione direttamente a contatto con l'acqua o dove sia possibile un’improvvisa venuta d'acqua. g. Lavori relativi a bonifiche di qualsiasi natura. h. Lavori inerenti contratti di manutenzione ordinaria e sorveglianza e/o che prevedono interventi a “chiamata”. i. Ristrutturazioni con sopraelevazione di edifici. j. Interventi su beni storici/artistici. k. Estensione alla copertura della Garanzia di Manutenzione fino a 24 mesi. l. Lavori su turbine e apparecchiature o impianti per la produzione di energia elettrica. m. Rischi chimici, petrolchimici e raffinerie. n. Rischi Off Shore. o. Rischi Aviazione. p. Gasdotti e oleodotti. q. Impianti per la trasformazione dell´energia elettrica. r. Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. s. Opere ed apparecchiature strutturali speciali. t. Coperture speciali. u. Contratti aperti caratterizzati da interventi non predeterminati nel numero ma resi necessari secondo le esigenze della Stazione Appaltante e fino al raggiungimento dell'importo contrattuale. Per i rischi in corso già assicurati da altra compagnia v. Atto di subentro w. Atto di sottomissione (necessità di eseguire in corso d’opera maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale) Rischi non assumibili in generale A. B. C. D. E. F. G. Ubicazione rischio fuori dal territorio dello Stato Italiano. Rischio Guerra, guerra civile, ribellioni, rivoluzioni. Rischi connessi a energia nucleare. Rischi connessi a fonti radioattive. Assicurazione di una responsabilità contrattuale assunta dall’assicurato. Asbestosi. Copertura di eventi ragionevolmente attesi (mancanza di aleatorietà del danno) TABELLA 1 TASSI LORDI ‰ Cat. Rischio TIPOLOGIA OPERA DURATA LAVORI MESI 12 18 24 30 1,00 1,20 1,50 1,70 36 PREMIO MINIMO ANNUO FABBRICATI 1. 2. 3. Costruzioni a nuovo Lavori di finitura Ristrutturazioni, ampliamenti Limitazioni: allegato c2 IMPIANTI 4. I Installazione, adeguamento e mantenimento di impianti all’interno di fabbricati Limitazioni: allegato c2 2,00 150,00 VIABILITA’ 5. Pista ciclabile, marciapiedi Limitazioni: allegato c2 6. Segnaletica orizzontale / verticale Limitazioni: allegato c2 7. Sgombero neve e trattamento antighiaccio Limitazioni: allegato c2 / sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio Pag. 4 di 13 8. Strade - Pavimentazione, Ripristino manto stradale Limitazioni: allegato c2 9. Strade - Sicurezza, barriere, protezioni stradali, segnaletica luminosa Limitazioni: allegato c2 10. Verde e arredo urbano, sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità Limitazioni: allegato c2 FABBRICATI 11. Restauro conservativo e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela Limitazioni: allegato c2 / beni artistici IMPIANTI 12. Impianti di smaltimento e recupero rifiuti Limitazioni: allegato c2 / esclusione amianto 13. Bonifica, realizzazione, recupero ambientale Limitazioni: allegato c2 / esclusione amianto 14. Impianti di pubblica illuminazione ed Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica II Limitazioni: allegato c2 15. Installazione, adeguamento e mantenimento di impianti tecnologici 1,20 1,40 1,70 2,10 2,50 200,00 1,30 1,80 2,30 2,70 3,20 250,00 Limitazioni: allegato c2 RETE IDRICA 16. Opere di irrigazione, di evacuazione e depurazione Limitazioni: allegato c2 /lavori in acqua, lavori bagnati 17. Installazione, manutenzione di reti idriche e fognarie Limitazioni: allegato c2 /lavori in acqua, lavori bagnati VIABILITA’ 18. Strade, Autostrade (escluso ponti, viadotti, gallerie) – manutenzione Limitazioni: allegato c2 RETE IDRICA 19. Acquedotti, gasdotti Limitazioni: allegato c2 /lavori in acqua, lavori bagnati 20. Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Limitazioni: allegato c2 /lavori in acqua, lavori bagnati III VIABILITA’ 21. Ferrovie, armamento ferroviario (armamento leggero) – manutenzione Limitazioni: allegato c2 22. Ponti, Viadotti e Gallerie - manutenzione Limitazioni: allegato c2 TASSI PER TIPOLOGIA DI OPERA E PER DURATA DEI LAVORI (massimale RCT di riferimento € 500.000,00 ) Manutenzione La garanzia di manutenzione (art. 6 dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004) può essere concessa con un sovrappremio del: + 0,10 del tasso per un periodo di 12 mesi + 0,20 del tasso per un periodo di 24 mesi Si ricorda che la garanzia di manutenzione deve essere richiamata solo se espressamente richiesta dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara. SCONTI IN AUTONOMIA AGENZIALE I tassi sopra indicati possono essere scontati, in modo non sistematico, fino ad un massimo del 20% PROROGHE Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia concluso i lavori nel tempo stabilito dal Contratto d’Appalto, riportato nel frontespizio di polizza, è possibile, previo accurato esame delle circostanze che hanno resa necessaria tale estensione, concedere una proroga di validità della polizza CAR. (R.D.). Pag. 5 di 13 A tal fine è previsto l’invio automatico di una lettera come pro-memoria dell’approssimarsi della scadenza della copertura assicurativa. Risulta necessario verificare le ragioni del ritardo rispetto il cronogramma originario, lo stato di avanzamento dei lavori e gli eventuali sinistri. E’ necessario innanzitutto verificare: • la situazione sinistri; • se il ritardo sia dovuto a varianti in corso d’opera che causino un aggravamento di rischio: in questo caso bisogna aggiornare la copertura (R.D.). In caso positivo il premio viene calcolato sulla base del premio pagato per il periodo originario applicando la proporzione del periodo di proroga richiesto rispetto al periodo originario (pro-rata) dedotti eventuali periodi di ritardo nella consegna dei lavori o sospensioni dei lavori stessi conformemente ai relativi verbali emessi dalla Stazione Appaltante. In presenza di sinistri sulla polizza la Direzione si riserva di proporre nuove condizioni per la proroga della copertura. L’appendice di riferimento per la proroga semplice è la Generica CAR per Proroga Scadenza, mod. ELB405 di emissione agenziale. Per sospensione dei lavori si può usare l’appendice dichiarativa mod. ELB403 (R.D.). Per prendere atto invece di riattivazioni dopo sospensioni o varianti la Generica CAR mod. ELB402 (R.D.). DISPOSIZIONI OPERATIVE Si dovrà procedere con l’inserimento della richiesta di quotazione, e attendere approvazione della Direzione, SOLTANTO se il rischio è di Emissione Direzionale (R.D.) L’emissione è riservata alla Direzione se: la copertura richiesta fa riferimento a rischi RD (riportati a pag.1 del prontuario); Vengono superati i limiti assuntivi previsti per l’autonomia agenziale; vengono ridotti scoperti, franchigie e tassi di riferimento (oltre il limite consentito); vengono adottate in genere condizioni differenti rispetto alle indicazioni riportate nel presente prontuario; sono presenti nella richiesta della Stazione Appaltante (Lettera /CSA), estensioni di garanzia che vanno oltre le indicazioni di Legge, che per comodità riportiamo di seguito: - ART. 129. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER I LAVORI PUBBLICI (D.Lgs. 163/2006) 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per gli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008) Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti (art. 30, comma 5, legge n. 109/1994) Si ricorda di proporre anche il nostro prodotto Polizza Rc del Progettista Mod. ELB70 _________________________________________________________________________________________________________________ Pag. 6 di 13 Elenco dei documenti da richiedere in fase di trattativa SEMPRE OBBLIGATORI 1. 2. Lettera di aggiudicazione (no Lettera di invito) CSA Capitolato Speciale d’Appalto SE RICHIESTO UN APPROFONDIMENTO IN SEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 3. 4. 5. 6. 7. 8. Relazione Tecnica dei Lavori Cronogramma lavori Bando di gara Schema di contratto Computo metrico Relazione geologica ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ a) Altre indicazioni operative Riportare nella “Descrizione dei lavori” il codice C.I.G. (codice identificativo gara) CASI IN CUI E’ RICHIESTO - Per tutte le procedure di scelta del contraente, compresi gli affidamenti diretti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore della procedura stessa (fatta eccezione per i contratti di cui agli artt. 16 e 25 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) b) - Indicare correttamente nella Scheda Tecnica la durata del contratto: dovrà corrispondere alla durata dei lavori indicata nel Bando di Gara / CSA con una tolleranza massima di 60 giorni. Appendici Generica CAR (mod. Elb402 – emissione Direzionale) deve essere utilizzata obbligatoriamente per apportare qualsiasi variazione al contratto diversa dalla voltura o da precisazioni che non impattano con modifiche di dati tecnici (dati memorizzati nel sistema) - Generica CAR per Proroga Scadenza (mod. Elb405 – emissione agenziale) Il premio di proroga viene calcolato dal sistema con il metodo del pro-rata temporis: deve essere indicata solo la data di scadenza e il testo dell’appendice non è modificabile. - Voltura (mod. Elb400 – emissione Direzionale) Variazione anagrafica contraente - Dichiarativa (mod. Elb403 – emissione Direzionale) Altre precisazioni compresa la variazione anagrafica della Stazione Appaltante L’emissione dell’appendice richiede necessariamente che la polizza, o altri titoli con data effetto anteriore alla data effetto dell’appendice, siano prima registrati a foglio cassa. Si riportano di seguito i testi da riportare in presenza di verbali di sospensione/ripresa lavori o in caso di mancata/posticipata consegna dei lavori (appendice generica CAR - mod. Elb402) Pag. 7 di 13 APPENDICE VERBALE SOSPENSIONE Con la presente appendice, in riferimento alla polizza indicata a margine, si prende atto che le garanzie si intendono sospese, in seguito a Verbale di Sospensione, a decorrere dal GG/MM/AAAA. Si conviene inoltre che le garanzie di polizza potranno essere riattivate, attraverso apposita appendice sottoscritta tra le parti, in seguito a rilascio di nuovo Verbale di Ripresa lavori da parte della Stazione Appaltante. Fermo il resto. APPENDICE VERBALE RIPRESA LAVORI Con la presente appendice, in riferimento alla polizza indicata a margine, si prende atto che le garanzie si intendono prorogate, in seguito a Verbale di Ripresa Lavori, fino al GG/MM/AAAA. Il Contraente dichiara che ad oggi non si sono verificati sinistri rientranti nell'ambito di validità dell'assicurazione; rimane esclusa qualsiasi conseguenza di fatti o circostanze, dai quali dovessero derivare sinistri indennizzabili, che fossero a conoscenza del Contraente al momento di entrata in vigore della presente appendice. Per quanto sopra, il Contraente versa il premio indicato alla firma. APPENDICE DI SOSPENSIONE IN CASO DI MANCATA CONSEGNA DEI LAVORI Con la presente appendice, in riferimento alla polizza indicata a margine, si prende atto che le garanzie si intendono sospese, in attesa di Verbale di Inizio Lavori, a decorrere dal GG/MM/AAAA. Si conviene inoltre che sarà onere del contraente richiedere la riattivazione delle garanzie di polizza, attraverso apposita appendice sottoscritta tra le parti, in seguito a rilascio di Verbale di Inizio Lavori da parte della Stazione Appaltante. Fermo il resto. APPENDICE VARIAZIONE SCADENZA PER POSTICIPATA CONSEGNA DEI LAVORI In virtu' della consegna lavori in data GG/MM/AAAA, di comune accordo tra le parti, si provvede a fissare il termine della copertura assicurativa al GG/MM/AAAA. Il Contraente dichiara che ad oggi non si sono verificati sinistri rientranti nell'ambito di validità dell'assicurazione; rimane esclusa qualsiasi conseguenza di fatti o circostanze, dai quali dovessero derivare sinistri indennizzabili, che fossero a conoscenza del Contraente al momento di entrata in vigore della presente appendice. Fermo il resto. Pag. 8 di 13 TABELLA 2 SCOPERTI MINIMI - FRANCHIGIE Sezione A Somma Assicurata Partita 1 massimo (10% S.A.) franchigia ( = min.) (fino a) SCOPERTO % minimo massimo FRANCHIGIA * 250.000,00 10 5.000,00 === === 500.000,00 10 7.500,00 === === 1.000.000,00 10 10.000,00 === === 1.500.000,00 10 15.000,00 === === 2.000.000,00 10 20.000,00 === === 2.500.000,00 10 25.000,00 === === Oltre R.D. *in caso di somma assicurata inferiore a € 100.000,00 è possibile inserire il minimo di scoperto pari a € 2.500,00 Opere Permanenti minimo 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 massimo (10% S.A.) massimo === === === === === === franchigia ( = min.) FRANCHIGIA === === === === === === (fino a) SCOPERTO % 250.000,00 === 500.000,00 === 750.000,00 === 1.000.000,00 === 1.500.000,00 === Oltre R.D. minimo === === === === === massimo (10% S.A.) massimo === === === === === franchigia ( = min.) FRANCHIGIA === === === === === (fino a) SCOPERTO % 500.000,00 10 1.000.000,00 10 1.500.000,00 10 2.000.000,00 10 2.500.000,00 10 3.000.000,00 10 4.000.000,00 10 5.000.000,00 10 minimo 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 massimo === === === === === === === === FRANCHIGIA === === === === === === === === Somma Assicurata Partita 2 Opere Preesistenti (fino a) SCOPERTO % 250.000,00 10 500.000,00 10 1.000.000,00 10 1.500.000,00 10 2.000.000,00 10 2.500.000,00 10 Oltre R.D. Somma Assicurata Partita 3 Demolizioni e Sgombero Sezione B Massimale RCT Premio in aumento 0,00 50,00 100,00 150,00 250,00 350,00 450,00 550,00 Note: Scoperti e/o franchigie inferiori dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione; La colonna “Premio in aumento” si riferisce al sovrappremio da applicare rispetto al calcolo derivante dall’applicazione della tabella riportata a pag. 2 in caso di massimali RCT superiori a € 500.000,00. Esempio: • Categoria rischio: II • Somma Assicurata sezione A: € 200.000,00 • Massimale RCT: € 2.500.000,00 • Durata lavori: 12 mesi • Tasso di riferimento (come da tabella di pag. 2): 1,20 per mille; Pag. 9 di 13 • • • Premio di tariffa: € 240,00; Premio in aumento alla luce del massimale RCT: € 250,00; Premio dovuto: € (240,00 + 250,00) = € 490,00. ALLEGATI (C1 E C2) / LIMITAZIONI / ESTENSIONI DI GARANZIA ALLEGATO C1 (condizioni superate dall’allegato c2) L’Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti di appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi ed a o da veicoli in transito. Sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferrotranviario, aereo o navale nell’area di cantiere. La garanzia non è operante per il servizio di vigilanza e per i danni causati da omesso e/o ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente. ALLEGATO C2 L’Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti di appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi ed a o da veicoli in transito. Sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferrotranviario, aereo o navale nell’area di cantiere. La garanzia non è operante per il servizio di vigilanza e per i danni causati da omesso e/o ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente. PAGAMENTO DEL PREMIO L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente, previsto dall’art. 23 dello Schema Tipo 2.3, non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. PRECISAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA Tutti i richiami contenuti nel DM 123/04, devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del D.Lgs 163/2006 che ha sostituito e abrogato la Legge 109/94 e del DPR 207/2010 che ha sostituito e abrogato il DPR 554/1999. Alla presente polizza si applicano le condizioni tutte di cui al DM 123/04, schema tipo 2.3. Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 5,13 e 30 dello Schema Tipo 2.3. di cui al DM 123/04, si precisa ulteriormente che la copertura assicurativa dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione della polizza e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) dell'art. 5 Schema tipo 2.3. Resta a carico del contraente l'obbligo di comunicare la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dello Schema tipo 2.3 di cui al DM 123/04, si precisa ulteriormente che l'interruzione o la sospensione dei lavori non comporta la perdita di efficacia del rapporto assicurativo, salvo che vi sia aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. e fermo l'obbligo del Contraente a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al periodo di fermo. SCOPERTO O FRANCHIGIA IN CASO DI SINISTRO In conformità a quanto previsto nello Schema Tipo 2.3 – D.M. 123, Articolo 17 – Scoperto o franchigia in caso di sinistro e Articolo 27 – Pagamento dell’indennizzo, gli scoperti e le franchigie riportati in polizza sono a carico del Contraente, fermo restando che la Società assicurativa pagherà l’indennizzo dovuto al Committente al lordo dei predetti franchigia e scoperto sia per la sezione A che per la sezione B. DANNI AD OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla Partita 2 di polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera. Pag. 10 di 13 PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILI Si conviene tra le Parti quanto segue: I danni indennizzabili alla partita 1) di Sezione A saranno indennizzati unicamente nell’ambito dei costi già sostenuti per la porzione di opera danneggiata al momento del sinistro. I danni indennizzabili alla partita 2) di Sezione A (Opere ed impianti preesistenti, se presenti) saranno indennizzati unicamente nell’ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate. ESTENSIONE ASSICURATI - IMPRESE SUBAPPALTATRICI E SUBFORNITRICI La polizza copre i sinistri di cui alle partite specificate anche nel caso in cui i danni siano causati da imprese subappaltatrici e subfornitrici purché autorizzate ad accedere al cantiere. ESTENSIONE NOVERO DEI TERZI Di comune accordo tra le parti, limitatamente alle lesioni personali, si conviene considerare terzi a tutti gli effetti i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, dei collaudatori in corso d’opera e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante stessa purché autorizzati all’accesso al cantiere. LIMITAZIONI BENI ARTISTICI (chiese, musei, immobili sottoposti a tutela in genere) Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta od indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro. I danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati. La Società risponde fino alla concorrenza di un massimale pari a € 30.000,00 per sinistro e per durata di polizza. Ogni sinistro risarcibile sarà indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo dovuto con il minimo di € 10.000,00. SGOMBERO NEVE e SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIAGGIO Con il presente allegato, che forma parte integrante della polizza sopraindicata, si precisa che: Scoperti/Franchigie Di comune accordo tra le Parti, fermi gli scoperti, maggiori franchigie e limiti di risarcimento previsti dal presente contratto, si conviene che in caso di sinistro afferente "danni a cose" la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione di una franchigia assoluta di € 1.500,00 che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato. Esclusioni Ad integrazione e maggior precisazione di quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per danni: a) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; b) cagionati alle pavimentazioni stradali, alla segnaletica complementare ed alle sovrastrutture in genere; c) derivanti dal mancato o tardivo intervento per l’espletamento dei servizi richiesti al Contraente, nonché dei danni verificatisi dopo l’ultimazione del lavoro e, comunque, derivanti dal mancato o parziale assolvimento degli obblighi contrattualmente assunti. CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITA’ DI CORSI D’ACQUA O IN ALVEO (lavori in acqua, lavori bagnati) La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a: a) prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi; b) trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero. SEGNALAZIONE PER CANTIERI MARINI (lavori in acqua, lavori bagnati) La copertura assicurativa è operante a condizione che: a) vengano rispettate tutte le norme di legge, le disposizioni delle autorità competenti e della direzione lavori relative alla sicurezza; b) sia tenuto in efficienza tutto quanto riguarda la segnalazione e le indicazioni luminose, sia a mare che a terra, delle aree sede dei lavori, delle opere stesse e delle attrezzature impiegate per l’esecuzione dei lavori. COSTRUZIONI DI PALI, PALANCOLATE, PARATIE E DIAFRAMMI (lavori in acqua, lavori bagnati) La Società non indennizza i costi per: a) perdite o danni a pali e/o incastellature dovuti a errori di posizionamento, infissione e/o estrazione; b) spese sostenute per l’eliminazione di perdite o infiltrazioni di materiale di qualsiasi tipo; Pag. 11 di 13 c) d) lavori su palificazioni o diaframmature o palancolate poi abbandonate per qualsiasi causa (non connesse a perdite o danni accidentali), generalmente dovute all’impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno o del fondo marino; maggiori consumi di malte o calcestruzzi rispetto alle quantità originariamente previste. Esclusioni Si intendono esclusi: • Qualsiasi danno ai lavori bagnati se il piano di manutenzione non è applicato come previsto dal progetto di riferimento. • Qualsiasi danno ai lavori bagnati causato da tempesta con altezza onde superiori a quanto previsto dal progetto di riferimento ad “altezza onde”. • Qualsiasi danno ai lavori bagnati causato dall’erosione del suolo al fondo dei frangiflutti. • Qualsiasi danno ai lavori bagnati causato da un normale ed anticipato assestamento. RCT - ALTRE ASSICURAZIONI ( obbligatoria con massimale RCT superiore o uguale a € 1.500.000 ) Di comune accordo tra le parti si prende atto che l'impresa contraente ha in corso di validità polizza RCT n.____________ emessa dalla spett. __________________________ assicurazioni a copertura degli stessi rischi coperti dalla SEZIONE B. Ciò premesso, il contraente si obbliga, durante tutta la validità del presente contratto, a mantenere in vigore la polizza di responsabilità civile sopra indicata. ESCLUSIONE AMIANTO (valida esclusivamente per la sezione B) Si intendono esclusi tutti i danni derivanti o connessi in occasione di maneggio, posa, rimozione e utilizzo di materiali, strutture e opere contenenti amianto e suoi derivati. LAVORI GIÀ ESEGUITI (obbligatoria con opere in corso di realizzazione) Il Contraente dichiara e tale dichiarazione è ritenuta essenziale per l’efficacia del contratto, di avere già eseguito parte delle opere previste nel contratto di appalto, come risultante dal Giornale dei Lavori alla data di perfezionamento della presente polizza, e che, in relazione a detti lavori, non si sono a tutt’oggi verificati sinistri né sono in corso sinistri di alcun genere. Si intendono esclusi i danni il cui manifestarsi o la cui causa siano precedenti alla data di perfezionamento della presente polizza. ESTENSIONI DI COPERTURA IN AUTONOMIA AGENZIALE FORO COMPETENTE Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto. In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. Civ. BUONA FEDE La mancata comunicazione di circostanze aggravanti il rischio ovvero le inesatte o incomplete dichiarazioni rese alla stipula dell’assicurazione non comportano decadenza dal diritto al risarcimento, purché siano avvenute in buona fede. Pag. 12 di 13 ESTENSIONI DI COPERTURA CONCEDIBILI CON AUTORIZZAZIONE DIREZIONALE DANNI A TERZI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE A parziale deroga dell’art.12 lettera k) dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, la Società è obbligata per la responsabilità dell’Assicurato nei confronti di terzi per danni da inquinamento, purché determinati da un fatto accidentale, improvviso, imprevisto ed imprevedibile dovuto all’esecuzione dei lavori e purché non sia una diretta conseguenza del normale e corretto svolgimento degli stessi. La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20%, con il minimo di € 7.500,00, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro e per durata, di € 100.000,00 . ESTENSIONE AI DANNI DA VIBRAZIONE A parziale deroga dell’Art. 12, lettera j) dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, si intendono inclusi i danni causati accidentalmente a terzi da vibrazione. Le garanzie sopraindicate sono prestate con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 7.500,00, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, di € 100.000,00 . RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO DI TERRENO A parziale deroga dell’Art. 12, lettera l) dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, sono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Le garanzie sopraindicate sono prestate con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 7.500,00, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, di € 100.000,00 . CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE A parziale deroga dell’Art. 12, lettera m) dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, sono risarcibili i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell’inizio dei lavori, l’Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive. Le garanzie sopraindicate sono prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 7.500,00, fino alla concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, di € 100.000,00 . Le estensioni sopra indicate rientrano tra quelle maggiormente richieste dalle Stazioni Appaltanti. Ribadiamo comunque la nostra piena disponibilità a valutare tutte le estensioni che dovessero presentarsi e che volutamente non sono state riportate perché soggette a specifico approfondimento. Pag. 13 di 13