Condizioni Generali di Polizza - Ordine degli Avvocati di Frosinone

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Condizioni Generali di Polizza - Ordine degli Avvocati di Frosinone
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
il professionista, indicato nominativamente in polizza, il cui interesse è
protetto dall'assicurazione;
il contratto di assicurazione;
- "Assicurazione":
chi stipula il contratto di assicurazione;
- "Contraente":
gli oggetti materiali, gli animali e i veicoli intendendosi per tali quelli
- "Cose":
indicati all'art. 47 del Codice della Strada;
- "Danno corporale": il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni a
persone;
- "Danno materiale": il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di danneggiamento a
cose;
l'esclusivo pregiudizio economico risarcibile ai termini di legge che non
- "Danno
sia conseguenza di morte o lesioni a persone o di danneggiamenti a cose;
patrimoniale":
la parte di risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico
- "Franchigia":
dell'Assicurato;
la somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la
- "Massimale":
garanzia;
i documenti che provano l'assicurazione;
- "Polizza":
la somma dovuta a Reale Mutua;
- "Premio":
la somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro;
- "Risarcimento":
la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- "Sinistro":
la parte di risarcimento, espressa in percentuale sull'ammontare del danno,
- "Scoperto":
che rimane a carico dell'Assicurato.
- "Assicurato":
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, per fatto proprio, dei collaboratori o dipendenti, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i
clienti, nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza. L'assicurazione vale a
condizione che l'Assicurato ed i suoi collaboratori siano iscritti, ove richiesto dalla legge, all'albo
professionale, ed è prestata per la sola attività professionale per la quale essi siano abilitati in base a
disposizioni legislative o regolamenti.
Non sono considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
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• quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
• collaboratori ed i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di
servizio.
I lavoratori parasubordinati sono considerati terzi, per i soli danni a cose, sempreché non subiscano
il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività assicurata, e purché non
ricorrano le ipotesi indicate nei punti a) e b) del presente articolo, nei quali casi non sono comunque
considerati terzi.
ART. 2 - RISCHI COMPRESI
L'assicurazione, vale inoltre per la responsabilità civile dell’Assicurato:
• che gli possa derivare per fatto doloso delle persone di cui debba rispondere;
• per fatto delle persone addette al suo studio professionale privato, ivi compresi i praticanti;
• per fatto di altri professionisti non appartenenti al suo studio dei quali egli si avvalga per
realizzare le proprie prestazioni professionali;
• per eventi accidentali verificatisi in relazione alla proprietà, alla gestione e all’uso dei locali
adibiti allo studio professionale privato e, quando trattasi di condominio, a eventuali quote di parti
comuni, nonché dell’arredamento e delle attrezzature ivi esistenti;
• da inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi, nel caso di rottura accidentale o
guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi. La presente specifica garanzia è prestata
entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000;
• da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di
riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nel fabbricato. La presente
specifica garanzia è prestata entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di €
25.000;
• dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dello studio;
• derivanti dalla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e
giardini, anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio, purché di pertinenza del
fabbricato indicato in polizza;
• derivanti da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del
fabbricato indicato in polizza;
• dall’utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale;
• per fatto proprio, per fatto di addetti, per fatto di appaltatori, in relazione ai rischi complementari
finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dello studio quali pulizia, vigilanza, esecuzione di
commissioni;
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• per eventi accidentali verificatisi in occasione di sopralluoghi e visite effettuati all’esterno dei
locali dello studio professionale;
• per danni materiali a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
tale garanzia, in presenza di polizza incendio operante per il medesimo rischio, opererà in secondo
rischio, cioè per l’eccedenza, rispetto all’indennizzo prestato da quest’ultima;
• ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, praticanti
o da altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere in relazione alla guida di autovetture,
ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso
intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. La garanzia vale
anche in caso di morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili.
La garanzia opera a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendente o
altro addetto dell'Assicurato iscritto nei libri paga o altri registri tenuti a norma di legge;
• per le perdite pecuniarie conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o
titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio La presente specifica garanzia è
prestata entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000;
• per i danni e le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sempreché l’Assicurato abbia adempiuto
agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente
specifica garanzia è prestata entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di €
50.000;
• per le perdite pecuniarie derivanti da mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di
attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a
termini di polizza. In caso di sinistro sarà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000;
La presente specifica garanzia è prestata entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno
assicurativo di € 250.000;
• a veicoli in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza del fabbricato indicato in polizza; a
veicoli sotto carico e scarico ed alle cose trovatesi nei suddetti veicoli. In caso di sinistro verrà
applicata una franchigia di € 200.
Reale Mutua riconosce inoltre, entro un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di
€ 1.500, le spese per la ricostruzione di atti, documenti e titoli, resesi necessarie in conseguenza di
loro perdita, distruzione, deterioramento o sottrazione.
ART. 3 - RISCHI ESCLUSI
La garanzia non è operante per danni:
• a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione;
• da furto;
• conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione;
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• conseguenti ad inquinamento in genere comunque cagionato; interruzioni, deviazioni,
impoverimento ed alterazioni di sorgenti, corsi d'acqua, di falde acquifere e di quanto trovasi nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
• causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fogne;
• conseguenti alla detenzione e/o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per
l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si
siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a
motore nonché dall'uso di aeromobili e natanti, salvo quanto disposto dall'art. 2 lett. n);
• conseguenti alla comminazione di multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali;
• conseguenti a omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di
assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;
• conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco o consigliere di
amministrazione di Società o Enti né per l'attività di certificazione dei bilanci;
• conseguenti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita,
distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.
ART. 4 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato e da lui denunciate a
Reale Mutua durante il periodo di efficacia del contratto, a condizione che il comportamento
colposo sia stato posto in essere in un momento successivo alla data di iscrizione all’Ordine degli
Avvocati di Frosinone, come indicato nel documento denominato “Scheda Integrativa di Polizza”
Qualora si assicuri un’associazione tra professionisti, la garanzia comprende le richieste di
risarcimento presentate ai singoli professionisti associati indicati in polizza, anche se relative
all’attività da loro svolta individualmente antecedentemente alla costituzione dell’associazione
contraente.
ART. 5 - SCOPERTI E FRANCHIGIE
L’assicurazione è operante con lo scoperto e/o franchigia indicato nel documento denominato
“Scheda Integrativa di Polizza”
Gli scoperti e le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena
di decadenza del contratto, farli assicurare da altre Società.
ART. 6 – MASSIMALE E SECONDO RISCHIO EVENTUALE
I massimali indicati in polizza rappresentano la massima esposizione di Reale Mutua per ogni
sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi in tale
periodo.
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Qualora esista altra assicurazione che sia efficace per la copertura del rischio assicurato in base al
presente contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è prestata in
secondo rischio, e cioè in eccedenza al massimale previsto da altra assicurazione, fino alla
concorrenza del massimale indicato in polizza.
ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia vale per l'attività svolta nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano,
Repubblica di S. Marino, e per sinistri verificatisi nei territori degli Stati Europei.
ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il
Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua.
ART. 9 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
(non opera se nella casella “regolazione del premio” del mod. 5079 RCG è riportata l’indicazione
“NO”)
Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via
provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun
periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute
durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il
premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata
del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto a Reale Mutua i dati necessari. Le differenze,
attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa
comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce
presunzione di una differenza attiva a favore di Reale Mutua.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il
pagamento della differenza attiva dovuta, la Reale Mutua deve fissargli un ulteriore termine non
inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive,
viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale
non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa
fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la
Reale Mutua di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del
contratto. Per contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione
del premio, la Reale Mutua, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri
accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse
calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce
la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato
e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura.
Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il
doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata,
quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione,
sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di
questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
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Reale Mutua ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire
i chiarimenti e le documentazioni necessario.
ART. 10 - CLAUSOLA D'INDICIZZAZIONE
(operante qualora venga indicato "SI" nella corrispondente casella del modulo di polizza)
Se il premio non è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso è adeguato alle scadenze
annuali della polizza; invece i massimali ed i limiti delle prestazioni (escluse le franchigie) sono
aggiornati mese per mese, secondo le variazioni mensili dell'indice, come di seguito descritto.
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e
pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.
Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle
prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà
riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese
che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del
contratto.
Le Parti potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata
da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate
almeno tre annualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore
con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso.
ART. 11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 Codice Civile). In particolare si
richiama l'attenZione sull'obbligo di denunciare comportamenti od omissioni colpose nonché
circostanze che possono far presumere richieste di danni da parte di terzi.
ART. 12 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
II Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Reale Mutua possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.
1898 Codice Civile).
ART. 13 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto
di recesso.
ART. 14 - ALTRE ASSICURAZIONI
II Contraente deve comunicare per iscritto alla Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione
di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti
gli assicuratori, indicando a ciascuno II nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).
ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
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In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la
polizza oppure alla Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913
Codice Civile).
L'Assicurato deve inoltre segnalare alla Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far
presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di danno. L'inadempimento
di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915
Codice Civile).
ART. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Reale Mutua assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Reale Mutua, a richiesta dell'Assicurato, e
ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale
penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento
dell'avvenuta transazione.
Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico
della Reale Mutua entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per
il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto
massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo
interesse.
La Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che
non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
ART. 17 - ARBITRATO
Per tutte le controversie riguardanti la natura e i limiti della garanzia prestata è in facoltà delle Parti
di demandare la decisione ad un Collegio arbitrale di tré esperti conferendo ad essi mandato, con
scrittura privata.
La proposta di convocare il Collegio arbitrale deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del
nome dell'esperto designato, dopo di che l'altra Parte comunica, entro 30 giorni, il nome dell'esperto
che essa, a sua volta, designa. Il terzo arbitro viene scelto dalle Parti in una terna di esperti proposta
dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Presidente del tribunale del luogo ove deve riunirsi
il Collegio arbitrale. Nominato il terzo arbitro la Reale Mutua convoca il Collegio invitando
l'Assicurato a produrre tutta la documentazione necessaria. Il Collegio arbitrale risiede, a scelta
dell'Assicurato, a Torino o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio esperto e la metà delle spese e competenze del
terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni
formalità di legge.
ART. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Reale
Mutua ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30
giorni, tenendo a disposizione del Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non
corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente stesso in base all'art. 9.
ART. 19 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
La presente assicurazione non è soggetta al tacito rinnovo e pertanto cesserà alla data di scadenza
indicata sul mod. 5079 RCG, senza obbligo di comunicazione fra le Parti.
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ART. 20 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
ART. 21 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Qualunque modifica dell'assicurazione non è valida se non risulta da appendice sottoscritta dalle
Parti.
ART. 22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 23 - ALTRE ASSICURAZIONI
Nel caso in cui esista altra valida copertura assicurativa stipulata dagli Assicurati, le garanzia di cui
alla presente polizza è operante in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto ai massimali
previsti da tal altra copertura.
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