Newsletter Giuridica di Filodiritto

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Newsletter Giuridica di Filodiritto Numero 266 ‐ 2 giugno 2008 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITAʹ SULLA NEWSLETTER ‐ COLLABORA CON FILODIRITTO LEXMEETING organizza Introduzione alla Contrattualistica internazionale Milano, Mercoledì 11 giugno 2008 231: reati informatici, privacy e tutela dellʹente Milano, Giovedì 3 luglio 2008 PER INFORMAZIONI LA NEWSLETTER IN SINTESI APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ MISTA E ʺIN HOUSE PROVIDINGʺ ‐ Navaro ANTIRICICLAGGIO: GLI OBBLIGHI PER I LIBERI PROFESSIONISTI ‐ Brunelli LA RAPPRESENTANZA POLITICA ‐ Cerutti NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI: TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO ‐ Polimeni e Cotroneo Lorenzo da Ponte ‐ MEMORIE RASSEGNA DI NOTIZIE GOVERNO: DISPOSIZIONI URGENTI PER SALVAGUARDARE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE CORTE COSTITUZIONALE: NO AL CRITERIO PER IL FORO DEL DIVORZIO CORTE COSTITUZIONALE: INFORMAZIONE AI CREDITORI INSODDISFATTI PER ESDEBITAZIONE GOVERNO: DECRETO LEGGE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA: CASSAZIONE LAVORO: AZIONE DIRETTA DEL LAVORATORE RISARCIMENTO DANNO DIFFERENZIALE AGENZIA DELLE ENTRATE: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IN CASO DI FRAZIONAMENTO Alessandro Manzoni ‐ LA COLONNA INFAME FOCUS GOVERNO: SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO RECEPIMENTO DIRETTIVA CONSERVAZIONE DATI TRAFFICO TELEFONICO E TELEMATICO Edmund Burke ‐ DIFESA DELLA SOCIETAʹ NATURALE CONTRIBUTI DOTTRINARI DALLʹARCHIVIO DI FILODIRITTO RESPONSABILITÀ GENITORIALE PER DANNO CAGIONATO DAI FIGLI MINORI ‐ Camilotto ʺEFFECTIVENESSʺ DEL CONTRATTO ‐ de Palma MANCATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE NELLE CARTELLE ESATTORIALI: Liguori EQUA RIPARAZIONE PER VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO ‐ Giacardi ENTI LOCALI E SOCIETÀ: IL PARTNER PRIVATO VA SCELTO SEMPRE CON GARA ‐ Nico IPOTESI DI IMPROPONIBILITÀ ISTANZA ARBITRATO DINANZI ALLA C.C.A. PRESSO IL C.O.N.I. ‐ Febbo SOCIO LAVORATORE E AMMINISTRATORE: NO ALLA DOPPIA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE ‐ Mazzon Benedetta Craveri ‐ AMANTI E REGINE. IL POTERE DELLE DONNE BIBLIOTECA GIURIDICA PLACENTINUS, PETRUS ‐ In codicis Dn. Ivstiniani sacrissimi principis ex repetita Frédéric Bastiat ‐ PROPRIETAʹ E LEGGE APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO ‐ Diritto amministrativo, diritto pubblico, diritto regionale e degli enti locali, diritto della concorrenza: MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ MISTA E ʺIN HOUSE PROVIDINGʺ (Dott. Francesco Navaro) LʹAutore annota la pronuncia 1/2008 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria. ‐ Disciplina dellʹantiriciclaggio, diritto penale: ANTIRICICLAGGIO: GLI OBBLIGHI PER I LIBERI PROFESSIONISTI, IMPATTO SULLA PROFESSIONE NOTARILE (Notaio Cinzia Brunelli) In questa relazione tenuta ad un recente convegno organizzato da Ius Consulting, lʹAutrice presenta la disciplina antiriciclaggio sotto il profilo degli obblighi imposti a carico dei liberi professionisti, rivolgendo particolare attenzione agli impegni richiesti ai notai. ‐ Diritto costituzionale: LA RAPPRESENTANZA POLITICA (Avv. Carlo Cerutti) LʹAutore esamina i criteri di rappresentanza politica vigente nelle democrazie moderne e occidentali, approfondendo lʹanalisi, la critica e la storia di tale rappresentanza. ‐ Diritto dei contratti e delle obbligazioni, diritto della navigazione e dei trasporti: NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI: TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO (Avv. Antonino Polimeni, Avv. Attilio Cotroneo) Gli Autori esaminano le diverse tesi sviluppatesi in ambito dottrinale in relazione alla tutela del terzo trasportato. Lorenzo da Ponte (1749‐1838) MEMORIE In questo momento incontrai un cantante di teatro, Benelli, il quale, prendendomi per la mano, mi disse queste parole: «Amico Da Ponte, ho gran piacere di incontrarvi. Dovendo io domani o posdomani partir per Napoli, avrei bisogno di vendere una cambiale chʹebbi da Taylor in bilancio della mia paga teatrale. Andava dal mio avvocato per questo effetto: ma, se voi potete trovare chi mi dia cento lire sterline per una tal carta di cento settantacinque, son contentissimo di fare tal perdita, pel bisogno che ho di tal somma per ire a Napoli.» Presi la cambiale, e gli promisi di dargli una risposta in unʹora. Corsi allora da certo usuraio chʹio conosceva, gli offersi quindici ghinee di regalo, e, a condizione chʹio vi aggiungessi la mia guarentia, apponendovi il mio nome sul dosso, mi diede il danaro. Mi trovai dunque in un punto con sessanta lire sterline in tasca, che in buona coscienza credei di poter ritenere, in grazia del pericolo a cui mʹesponea col mio indossamento, dʹesser poi obbligato a pagar il tutto. Mi parve tuttavia cosa onesta informar Benelli del fatto, il quale, dopo avergli io date le cento lire: «Son molto lieto,» mi disse, «che queste sessanta lire vengano in tasca vostra; e, se mai Taylor non pagasse la cambiale, ripagherò io volentieri la somma stessa che voi mi date.» [www.liberliber.it] RASSEGNA DI NOTIZIE ‐ Diritto tributario, diritto del lavoro: GOVERNO: DECRETO LEGGE DISPOSIZIONI URGENTI PER SALVAGUARDARE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE ‐ ICI Sono entrate in vigore il 29 maggio le disposizioni contenute nel Decreto Legge recante Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 maggio. In particolare, il Decreto prevede: ‐ la cancellazione dellʹICI sulla prima casa a partire da giugno 2008; lʹesclusione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9) per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti; ‐ la detassazione degli straordinari e dei premi di produttività relativi al periodo luglio‐dicembre 2008 dei dipendenti nel settore privato con un reddito non superiore a 30mila euro; in particolare e in via sperimentale, lo straordinario sarà tassato del dieci per cento; ‐ la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per lʹacquisto, la costruzione e la ristrutturazione dellʹabitazione principale, i cui criteri saranno stabiliti in unʹapposita convenzione con lʹABI. (Presidente della Repubblica, Decreto Legge 27 maggio 2008, n.93: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie ‐ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008, n.124). ‐ Diritto processuale civile, diritto di famiglia e delle successioni: CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZA NO AL CRITERIO DELLʹULTIMA RESIDENZA COMUNE DEI CONIUGI PER IL FORO DEL DIVORZIO La Corte Costituzionale ha dichiarato lʹillegittimità costituzionale dellʹarticolo 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), limitatamente alle parole «del luogo dellʹultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,». Con le modifiche a detta norma apportate nel 2005, in ordine ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio è competente il «tribunale del luogo dellʹultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio». Secondo la Consulta, ʺdetti criteri di individuazione di tale competenza per territorio sono inderogabili e successivi, nel senso che non è consentito al ricorrente fare riferimento ad uno di essi se non nellʹipotesi in cui il precedente non ricorra. Pertanto, perché il ricorrente possa proporre la domanda innanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto abbia residenza o domicilio, non è sufficiente che la residenza comune dei coniugi sia venuta meno, ma è necessario che essa non sia mai esistitaʺ. ʺ... qualora i coniugi abbiano avuto, per il passato, una residenza comune, occorre fare capo, ai fini della individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e ciò anche nella ipotesi che, al momento dellʹintroduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo. In conclusione, secondo la Consulta, ʺlʹindividuazione di tale criterio di competenza è manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione ‐ giudiziale o consensuale ‐ sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla normaʺ. (Corte Costituzionale, Sentenza 23 maggio 2008, n.169: No al criterio dellʹultima residenza comune dei coniugi per la determinazione del foro del divorzio). ‐ Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, diritto processuale civile, diritto costituzionale: CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZA I CREDITORI NON SODDISFATTI DEVONO ESSERE INFORMATI DEL RICORSO PER LʹESDEBITAZIONE La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dellʹart. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nellʹanno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa lʹudienza in camera di consiglio. La Consulta ha ricordato che attraverso lʹistituto della esdebitazione il legislatore ha inteso dettare una disciplina applicabile, successivamente alla chiusura del fallimento, alle eventuali parti di debito che, allʹesito della procedura concorsuale, a causa dellʹincompleto adempimento delle obbligazioni del fallito, continuino a gravare su di lui. In sostanza, ʺricorrendo determinate condizioni ed avendo il debitore presentato al riguardo ricorso al tribunale competente per il fallimento (ricorso che può essere introdotto in pendenza della procedura concorsuale ovvero entro lʹanno successivo alla pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento), il tribunale medesimo, sentito il curatore del fallimento e il comitato dei creditori, secondo la vigente previsione dellʹart. 143 della legge fallimentare, è chiamato a dichiarare inesigibili nei confronti del ricorrente i residui debiti concorsuali. ... lʹeffetto della esdebitazione sia quello di escludere la possibilità per i creditori concorsuali rimasti solo parzialmente soddisfatti di pretendere, dopo la chiusura del fallimento, il pagamento del loro residuo credito da parte del «debitore già dichiarato fallito»ʺ. A fronte dellʹevidente effetto pregiudizievole che lʹapplicazione dellʹistituto ha sulla posizione soggettiva dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti, non è previsto, qualora il ricorso sia presentato nellʹanno successivo alla chiusura del fallimento, il coinvolgimento dei soggetti incisi da tale decisione (cioè i creditori) nella procedura giurisdizionale volta alla dichiarazione di esdebitazione. Secondo la Consulta, ʺtale omissione, per ciò che riguarda i creditori ammessi al passivo, che hanno cioè manifestato un interesse a partecipare alla procedura concorsuale ritenuto meritevole di tutela da parte degli Organi preposti al suo corretto andamento, e di cui sono, quindi, note le generalità e il domicilio, si pone in contrasto con lʹart. 24 della Costituzioneʺ. Dʹaltro canto, secondo la Consulta ʺNon può ritenersi soddisfacente, ai fini della tutela costituzionale del diritto di difesa, il fatto che lʹultimo comma dellʹart. 143 della legge fallimentare preveda la possibilità per i creditori non integralmente soddisfatti di presentare reclamo, ai sensi dellʹart. 26 della medesima legge fallimentare, avverso il decreto col quale è stata disposta la esdebitazione. Infatti, a prescindere sia dai brevissimi termini normativi entro i quali essa è legittimamente esercitabile sia dalla problematica compatibilità costituzionale di una forma di tutela giurisdizionale di tipo esclusivamente impugnatorio (in cui, cioè, lʹonere probatorio graverebbe sul reclamante) ‐ e non già, come altrove, oppositorio ‐ tale facoltà può essere resa concretamente possibile solo nellʹipotesi in cui coloro che hanno interesse a farne uso siano a conoscenza della esistenza di un provvedimento soggetto a reclamo; ipotesi questa che, stante la mancata previsione della informazione relativa alla instaurazione del procedimento, non trova nei fatti un adeguato fondamentoʺ. (Corte Costituzionale, Sentenza 30 maggio 2008, n.181: Creditori insoddisfatti ‐ Ricorso per esdebitazione ‐ Obbligo di informazione). ‐ Diritto penale, diritto costituzionale, dirttoo pubblico, diritto dellʹimmigrazione: GOVERNO: DECRETO LEGGE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA: Nel corso del Consiglio dei Ministri n.3 del 21 maggio, sono stati approvati: ‐ un decreto legge diretto ad ampliare i casi di espulsione su ordine del giudice, in caso di condanna penale, ed è prevista analoga misura per i cittadini comunitari. Il Decreto inasprisce le pene per chi guida in stato di ebbrezza e conferisce nuovi poteri ai sindaci, che potranno adottare provvedimenti urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli, non solo per lʹincolumità pubblica, ma anche per la sicurezza urbana. Infine è prevista la confisca degli appartamenti affittati agli irregolari e rafforzata la cooperazione tra la polizia municipale e le forze dellʹordine; ‐ un disegno di legge che mira a rendere più incisiva ed efficace lʹazione di prevenzione e contrasto dello Stato alle molteplici manifestazioni di criminalità; ‐ tre decreti legislativi dedicati ai ricongiungimenti familiari dei cittadini stranieri, al riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato e alla libera circolazione dei cittadini comunitari. Il Decreto Legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore 27 maggio. (Presidente della Repubblica, Decreto Legge 23 maggio 2008, n.92: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica ‐ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2008, n.122). ‐ Diritto della previdenza, diritto del lavoro: CASSAZIONE LAVORO: SENTENZA ALLA CONSULTA LA MANCATA AZIONE DIRETTA DEL LAVORATORE PER RISARCIMENTO DANNO DIFFERENZIALE PER INFORTUNIO La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dellʹarticolo 1917, secondo comma, Codice Civile, per lesione degli articoli 3, 35, 24 e 111 Costituzione, nella parte in cui non prevede azione diretta del lavoratore per il credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro nei confronti dellʹassicuratore del datore di lavoro. Tra i profili di rilevanza, la Cassazione ha formulato i seguenti: ‐ In primo luogo vi è lʹazione diretta, riconosciuta dallʹarticolo 1676 Codice Civile, dei dipendenti dellʹappaltatore sul debito del committente nei confronti dellʹappaltatore. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, da considerarsi diritto vivente, lʹapertura del procedimento fallimentare nei confronti dellʹappaltatore non comporta lʹimprocedibilità dellʹazione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dellʹarticolo 1676 Codice Civile, per il recupero dei loro crediti verso lʹappaltatore ‐datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio allʹesigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dellʹinsolvenza del debitore e che, dʹaltra parte, si tratta di unʹazione ʺdirettaʺ, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni e degli altri dipendenti dellʹappaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per lʹesecuzione dellʹopera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento allʹart. 3 Costituzione (letto in corrispondenza del principio della ʺpar condicio creditorumʺ), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione allʹattività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio (Cass. 10 luglio 1984 n. 4051, Cass. 10 marzo 2001 n. 3559, Cass. 23 agosto 2004 n. 16577, Cass. 24 ottobre 2007 n. 22304). E benché il committente sia figura certamente diversa dallʹassicuratore, la struttura del rapporto e la effettività di tutela è la stessa: la possibilità del lavoratore di aggredire il patrimonio di un terzo, debitore nei confronti del suo datore di lavoro, nei limiti di tale debito, nonché sottrazione, in tal modo, del credito del lavoratore alla par condicio creditorum. A questo modello effettuale può essere ricondotta la disciplina degli articoli 23, 30 comma, per il contratto di somministrazione di manodopera, e 29, 20 comma, per il contratto di appalto, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, i quali, nel prevedere la responsabilità solidale rispettivamente dellʹutilizzatore e del committente, consente lʹazione diretta del lavoratore nei confronti del debitore del suo datore di lavoro, ed anche qui la sottrazione del credito del lavoratore alla par condicio creditorum del fallimento dellʹutilizzatore o del committente. ‐ Altra categoria che viene in considerazione è quella dei danneggiati da sinistro stradale, i quali hanno azione diretta nei confronti dellʹ assicuratore del danneggiante, nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata lʹassicurazione per la responsabilità civile (art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990). In tal caso, ovviamente, le somme dovute dallʹ assicuratore al danneggiato sono sottratte alla par condicio creditorum del danneggiante dichiarato fallito. In questo caso, la violazione degli articoli 3 e 35 Cost. appare più evidente, per la diversità di trattamento del credito risarcitorio riservato al lavoratore infortunato sul lavoro rispetto agli infortunati vittime di incidenti stradali. LʹOrdinanza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione ‐ Sezione Lavoro, Ordinanza 13 maggio 2008, n.11921: Risarcimento danni ‐ Danno differenziale per infortunio sul lavoro ‐ Azione diretta del lavoratore nei confronti dellʹassicuratore del datore di lavoro). ‐ Diritto tributario, diritto immobiliare e dei diritti reali: AGENZIA DELLE ENTRATE: RISOLUZIONE SULLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IN CASO DI FRAZIONAMENTO AllʹAgenzia delle Entrate sono pervenuti due quesiti dal medesimo istante con riferimento al regime di agevolazioni per la prima casa: ‐ Lʹistante riferisce di aver acquistato nellʹanno 2005, usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa, un immobile che successivamente è stato frazionato ricavandone due appartamenti. Considerato che lʹistante aveva stabilito la residenza presso lʹimmobile originariamente acquistato in modo unitario, si chiede se la plusvalenza realizzata mediante vendita di uno o entrambi gli appartamenti derivanti dal frazionamento debba essere assoggettata a tassazione ex art. 67, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 917/1986. ‐ Lʹistante chiede altresì, se, ottenuto il permesso di sopraelevazione, e, ricavati al piano superiore altri due appartamenti ed una mansarda (C/2), debba essere tassata la plusvalenza ricavata dalla futura vendita di questi nuovi immobili, e se, in tal caso, si possa optare per la tassazione con imposta sostitutiva del 20%. Aderendo alle soluzioni proposte dallʹistante, lʹAgenzia ha fornito le seguenti risposte: ‐ la vendita delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento dellʹappartamento non determina plusvalenza tassabile, semprechè lo stesso sia stato destinato ad abitazione principale dal contribuente o dai suoi familiari per la maggior parte del tempo intercorrente tra la data dʹacquisto dellʹimmobile, successivamente frazionato, e la data di vendita di entrambi gli appartamenti risultanti dal frazionamento ovvero le date delle singole cessioni, se effettuate separatamente; ‐ lʹeventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei due appartamenti e della mansarda, costruiti previo permesso di sopraelevazione, concorre alla base imponibile Irpef, essendo tra lʹaltro applicabile quanto previsto dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262: ʺIn caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, allʹatto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui allʹarticolo 67, comma 1, lett. b), del Tuir, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate, si applica unʹimposta, sostitutiva dellʹimposta sul reddito, del 20 per centoʺ. (Agenzia delle Entrate ‐ Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 30 maggio 2008, n.219/E: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale di immobile destinato ad abitazione principale. Art. 67, comma 1 del DPR n. 917/1986). DAL 2001 FILODIRITTO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO ‐ VISITA LʹARCHIVIO Alessandro Manzoni (1785‐1873) STORIA DELLA COLONNA INFAME (Capitolo II) Lʹeffetto era diventato causa; il legislatore, qui come altrove, aveva trovato, principalmente per quella parte che chiamiam procedura, un supplente, che faceva, non solo sentir meno, ma quasi dimenticare la necessità del suo, dirò così, intervento. Gli scrittori, principalmente dal tempo in cui cominciarono a diminuire i semplici commentari sulle leggi romane, e a crescer lʹopere composte con un ordine più indipendente, sia su tutta la pratica criminale, sia su questo o quel punto speciale, gli scrittori trattavan la materia con metodi complessivi, e insieme con un lavoro minuto delle parti; moltiplicavan le leggi con lʹinterpretarle, stendendone, per analogia, lʹapplicazione ad altri casi, cavando regole generali da leggi speciali; e, quando questo non bastava, supplivan del loro, con quelle regole che gli paressero più fondate sulla ragione, sullʹequità, sul diritto naturale, dove concordemente, anzi copiandosi e citandosi gli uni con gli altri, dove con disparità di pareri: e i giudici, dotti, e alcuni anche autori, in quella scienza, avevano, quasi in qualunque caso, e in qualunque circostanza dʹun caso, decisioni da seguire o da scegliere. La legge, dico, era divenuta una scienza; anzi alla scienza, cioè al diritto romano interpretato da essa, a quelle antiche leggi deʹ diversi paesi che lo studio e lʹautorità crescente del diritto romano non aveva fatte dimenticare, e chʹerano ugualmente interpretate dalla scienza, alle consuetudini approvate da essa, aʹ suoi precetti passati in consuetudini, era quasi unicamente appropriato il nome di legge: gli atti dellʹautorità sovrana, qualunque fosse, si chiamavano ordini, decreti, gride, o con altrettali nomi; e avevano annessa non so quale idea dʹoccasionale e di temporario. Per citarne un esempio, le gride deʹ governatori di Milano, lʹautorità deʹ quali era anche legislativa, non valevano che per quanto durava il governo deʹ loro autori; e il primo atto del successore era di confermarle provvisoriamente. Ogni ʺgridarioʺ, come lo chiamavano, era una specie dʹEditto del Pretore, composto un poco alla volta, e in diverse occasioni; la scienza invece, lavorando sempre, e lavorando sul tutto; modificandosi, ma insensibilmente; avendo sempre per maestri quelli che avevan cominciato dallʹesser suoi discepoli, era, direi quasi, una revisione continua, e in parte una compilazione continua delle Dodici Tavole, affidata o abbandonata a un decemvirato perpetuo. [da www.liberliber.it] FOCUS ‐ Diritto delle nuove tecnologie e della privacy, diritto dellʹinformazioni, diritto penale, diritto pubblico: GOVERNO: SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO RECEPIMENTO DIRETTIVA CONSERVAZIONE DATI TRAFFICO TELEFONICO E TELEMATICO Sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le Commissioni parlamentari, il Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008 ha approvato il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2006/24 relativa alla conservazione dei dati trattati nei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione. Il Decreto definisce le categorie di dati da conservare, la durata della conservazione, le condizioni da rispettare per lʹimmagazzinamento dei dati ed i principi da seguire in materia di sicurezza. In particolare, il Decreto Legislativo ‐ modifica sensibilmente lʹarticolo 132 del Codice Privacy in materia di trattamento dei dati sul traffico telefonico ed internet; ‐ sancisce quali sono le categorie di dati da conservare con riferimento a a) ai dati necessari per rintracciare ed identificare la fonte di una comunicazione; b) i dati necessari per rintracciare ed identificare la destinazione di una comunicazione; c) i dati necessari per determinare la data, lʹora e la durata di una comunicazione; d) i dati necessari per determinare il tipo di comunicazione; e) i dati necessari per determinare le attrezzature di comunicazione degli utenti o quello che si presume essere le loro attrezzature; f) i dati necessari per determinare lʹubicazione delle apparecchiature di telefonia mobile; ‐ inserisce lʹarticolo 162 bis nel Codice Privacy, con le sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico. (Decreto Legislativo: Attuazione della direttiva 2006/24/CE relativa alla conservazione di dati generati o trattati nellʹambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE). Edmund Burke (1729‐1797) DIFESA DELLA SOCIETAʹ NATURALE Lʹesperto di leggi ha sue regole formali e le sue istituzioni positive, e le rispetta con una venerazione altrettanto religiosa. Lʹaver torto non arreca alle parti in causa tanto pregiudizio quanto il fatto che il loro avvocato o procuratore ignori o trascuri quelle regole formali. Un processo è come una disputa mal condotta, in cui si perde di vista lʹoggetto del contendere e le parti finiscono con lʹapprodare a temi del tutto estranei allʹargomento sul quale avevano cominciato a discutere. Chi ha diritti su una certa fattoria, o su una casa? Una tale questione viene risolta non sulla base di un evidente diritto, ma in baseallʹosservanza o alla negligenza di certe formule in uso fra quei gentiluomini in toga, sulle quali, inoltre, cʹè una tale discordia al loro interno che perfino i più esperti veterani della professione non possono mai garantire con sicurezza che non stanno commettendo errori. [Liberilibri, Macerata, 1993, p.44] CONTRIBUTI DOTTRINARI DALLʹARCHIVIO DI FILODIRITTO ‐ Diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni, diritto di famiglia e delle successioni: RESPONSABILITÀ GENITORIALE PER DANNO CAGIONATO DAI FIGLI MINORI (Avv. Cecilia Camilotto) LʹAutrice annota la pronuncia della Cassazione, secondo cui ʺLa responsabilità dei genitori non può ritenersi esclusa per il solo fatto del temporaneo allontanamento del minore dalla casa familiare, qualora lʹillecito da lui commesso consista nel mancato rispetto delle regole di comportamento vigenti nel contesto sociale, in termini tali da manifestare oggettive carenze dellʹattività educativa. La negligenza, lʹindisciplina e lʹirresponsabilità nella condotta di guida, in termini tali da mettere a rischio i beni o lʹincolumità altrui, costituiscono per appunto manifestazioni di tal genere di comportamentiʺ. ‐ Inglese giuridico, diritto dei contratti e delle obbligazioni: ʺEFFECTIVENESSʺ DEL CONTRATTO (Dott.ssa Serena de Palma) LʹAutrice prosegue il proprio esame dei termini e dei concetti ricorrenti nella contrattualistica internazionale affrontando lʹesame dellʹentrata in vigore del contratto. ‐ Diritto amministrativo, diritto degli appalti, diritto processuale amministrativo: ANNULLAMENTO DELLʹ AGGIUDICAZIONE E REGIME DI INVALIDITÀ DEL CONTRATTO DI APPALTO (Avv. Mario Pisano) LʹAutore approfondisce i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia di effetti contrattuali della pronuncia di annullamento del provvedimento di aggiudicazione. ‐ Diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto processuale civile: IL DIRITTO ALLʹEQUA RIPARAZIONE PER VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (Dott. Walter Giacardi) LʹAutore esamina la disciplina italiana, nel contesto della normativa internazionale, che riconosce e regola lʹesercizio del diritto allʹequa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo. ‐ Diritto amministrativo, diritto degli enti locali, diritto pubblico, diritto degli appalti, diritto dei servizi pubblici: ENTI LOCALI E SOCIETÀ: IL PARTNER PRIVATO VA SCELTO SEMPRE CON GARA (Dott. Michele Nico) Con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 889, arriva per gli enti pubblici una conferma dellʹobbligo di gara, con la novità che esso si estende ora a tutti i casi di partnership, indipendentemente dal tipo di attività che la società mista dovrà svolgere. ‐ Diritto dello sport, diritto penale, procedura penale: UNA PARTICOLARE IPOTESI DI IMPROPONIBILITÀ DELLʹISTANZA DI ARBITRATO DINANZI ALLA C.C.A. PRESSO IL C.O.N.I. (Avv. Giuseppe Febbo) LʹAutore annota una recente pronuncia della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. (C.C.A.), in materia di proponibilità della domanda a seguito di procedimento di conciliazione. ‐ Diritto del lavoro, diritto della previdenza: SOCIO LAVORATORE E AMMINISTRATORE: UN ALTRO NO DALLA CASSAZIONE ALLA DOPPIA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE (Consulente del lavoro Matteo Mazzon) LʹAutore riporta lo sviluppo del più recente orientamento giurisprudenziale a norma del quale ʺcolui che nellʹambito dʹuna società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha lʹobbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge lʹattività con carattere di abitualità e prevalenza; nellʹincompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dellʹI.N.P.S. decidere sullʹiscrizione allʹassicurazione corrispondente allʹattività prevalenteʺ. Benedetta Craveri AMANTI E REGINE. IL POTERE DELLE DONNE Tutto era cominciato nel febbraio del 1677 con lʹarresto di Magdeleine La Grange, una indovina accusata di aver inscenato, con lʹaiuto di un prete, un finto matrimonio con un vecchio avvocato da cui era andata ad abitare, e di averlo poi avvelenato per ereditarne i beni. Si trattava di un banale caso di cronaca nera che non avrebbe destato particolare attenzione se lʹimputata non avesse sollecitato un incontro con il ministro della Guerra, il potentissimo marchese di Louvois, sostenendo di essere a conoscenza di un complotto che mirava allʹuccisione del re e del delfino. Informato della cosa, Luigi XIV aveva fatto trasferire Madame La Grange dal carcere di Vincennes alla Bastiglia, generalmente riservata ai prigionieri di Stato, affidando lʹinchiesta a un uomo di fiducia di Louvois, Nicolas Gabriel de La Reynie, da dieci anni capo della polizia di Parigi e responsabile della sicurezza della capitale. Nonostante la vaghezza delle rivelazioni della prigioniera, che facevano pensare piuttosto a un espediente per guadagnare tempo, La Reynie si era convinto dellʹesistenza di una vasta rete criminale che minacciava la stabilità dello Stato e aveva voluto proseguire nelle indagini, senza trascurare il più piccolo indizio. Tra i primi a essere arrestati cʹera il cavaliere di Vanens che, pur vantando di possedere il segreto per fabbricare lʹoro, non disdegnava di guadagnarsi da vivere avvelenando la gente su commissione. Seguì poi una retata di indovine, veggen ti , esperte in affari di cuore, che fino ad allora non avevano avuto noie con la polizia, ma che si rivelarono dedite ad attività più losche, come quella di vendere alle loro clienti afrodisiaci, fatture, filtri dʹamore e di aiutarle, allʹoccorrenza, a sbarazzarsi di gravidanze inopportune. Nelle situazioni che richiedevano soluzioni più drastiche ‐ mariti troppo brutali, amanti traditori, rivali fortunate ‐ le indovine più intraprendenti arrivavano anche a suggerire il ricorso al veleno. Con il progressivo accrescersi del numero delle persone arrestate, Luigi XIV decise, su consiglio di Louvois, di istituire una commissione, formata da quattordici giudici scelti ai vertici della magistratura, con il compito di istruire i vari processi in parallelo e di celebrarli nella più assoluta riservatezza: tutti i casi presi in esame avevano infatti a che vedere, in una maniera o nellʹaltra, con lʹuso disinvolto del veleno, e il sovrano non voleva che il pubblico ne fosse informato. La commissione, in cui La Reynie svolgeva le funzioni di giudice, pubblico ministero e coordinatore delle indagini, avrebbe preso il nome di ʺCamera Ardente ʺ, dal luogo dove si riuniva: una sala dellʹ Arsenal interamente tappezzata di nero e rischiarata soltanto dalla luce delle torce. Se, nonostante lʹaccanimento con cui perseverava nelle sue ricerche e i metodi tendenziosi con cui conduceva gli interrogatori, il capo della polizia non riusciva a raccogliere le prove necessarie ad avvalorare la sua teoria di un complotto mirante a colpire il sovrano, non per questo le informazioni che si venivano accumulando erano meno terrificanti. Di arresto in arresto, di interrogatorio in interrogatorio, di confessione in confessione, nomi sempre nuovi si aggiungevano alla lista degli inquisiti e, quel che è peggio, mentre il rango delle persone coinvolte si faceva sempre più elevato, i crimini denunciati diventavano sempre più raccapriccianti. [Adelphi Edizioni, 2005, pp.218‐220] BIBLIOTECA GIURIDICA PLACENTINUS, PETRUS. In codicis Dn. Ivstiniani sacrissimi principis ex repetita praelectione libros IX, svmma a placentino legvm interprete excelentisssimo ante 400 ferme annos conscripta, et nunc primvm in lvcem aedita. Moguntiae, in officina Ivonis Schoeffer, 1536 mense martio. In folio di ([28], 454, [2] pp.), legatura coeva in piena pelle con impressioni a secco ai piatti (mancanze anticamente restaurate al piatto anteriore e alle punte), numerosi capilettera xilografici di grande formato e notevole fattura, marca tipografica di Schoeffer al frontespizio ed in fine, testo in caratteri romani, bellʹesemplare in pregevole stato di conservazione. Giureconsulto celeberrimo, capostipite della scuola dei glossatori, professore nello Studium bolognese, ove ebbe tra i suoi allievi giuristi del calibro di Azzone, fondatore della facoltà giuridica nellʹuniversità di Montpellier, raggiunse, con il suo superbo commentario al Codice, qui in straordinaria edizione originale, fama altissima.Ref: OCLC 64887012.VD‐16 P1887; Adams P 1376. [Studio Bibliografico Lex Antiqua ‐ www.lexantiqua.com] Frédéric Bastiat (1801‐1850) PROPRIETAʹ E LEGGE Tutte le nostre costituzioni del passato proclamano che la Proprietà è sacra, ciò che sembra assegnare per scopo dellʹistituzione pubblica il libero sviluppo, tramite il lavoro, tanto degli individui come delle associazioni particolari. Questo implica che la Proprietà sia un diritto anteriore alla Legge, poichè la Legge non avrebbe per oggetto che di garantire la Proprietà. Ma mi chiedo se questa dichiarazione non sia stata introdotta nelle nostre carte ‐ per così dire ‐ istintivamanete, a titolo di fraseologia, di lettera morta, e soprattutto se essa sia al fondo di tutte le convinzioni sociali. Se è vero, come si dice, che la letteratura è lʹespressione della società, è lecito nutrire dei dubbi al riguardo; dopo aver rispettosamente salutato il principio della proprietà, i pubblicisti non si sono mai sottratti alla tentazione di invocare lʹintervento della legge, non per fare rispettare la Proprietà, ma per modificare, alterare, trasformare, equilibrare, ponderare e organizzare la proprietà, il credito e il lavoro. Ma questo presuppone che si attribuisca alla Legge, e dunque al Legislatore, un potere assoluto sulle persone e sulle proprietà. [Testi dal Journal des Economistes, Traduzione di Carlo Lottieri, in Contro lo Statalismo, Liberilibri, Macerata, 1994, p.22] DI INTERESSE SU FILODIRITTO ƒ
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