quesiti bando _2

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quesiti bando _2
Comune di Carmignano
Settore 1
Provincia di Prato
Segreteria, Affari generali
Piazza Matteotti, 1 – 59015 Carmignano
Informatica, Attività produttive
Tel. 055 875011 - Fax 055 8750301
Agricoltura, Lavoro, Sport, SUAP
www.comune.carmignano.po.it
[email protected]
Quesiti presentati in data 31 ottobre2013 al bando di gara per la concessione della gestione dei
campi da Tennis comunali via Bocca di Stella. CIG ZACOBF19BF
Quesito n. 1)
Al punto "5. Criteri di pubblicazione" del bando
Allorché si fa riferimento alle modalità di gestione dei lavori di manutenzione ordinaria si intende
che il soggetto proponente, avendo dato ad esempio la propria disponibilità ad effettuare lavori di
"manutenzione annuali di importo compreso tra un minimo di € 11.500,00 ed un massimo di €
15.000,00" deve comunque per ogni anno di durata dell'appalto erogare lavori di manutenzione pari
all'importo sottoscritto?
Nel caso in cui i lavori di manutenzione ordinaria superassero nei fatti l'importo sottoscritto al
momento della presentazione della proposta, chi finanzia la differenza l'Ente appaltante o il
Concessionario?
Risposta quesito n. 1)
Il soggetto gestore dell’impianto per tutta la durata del contratto dovrà effettuare lavori di
manutenzione ordinaria, da concordare con l’ufficio tecnico comunale come previsto nel capitolato
d’oneri all’art. 16, per un importo compreso tra il minimo e il massimo offerto in sede di gara. Nel
caso in cui gli importi di manutenzione ordinaria superassero l’importo offerto in sede di gara, si
ricorda che queste spese, per normativa vigente sono a carico del concessionario.
Sempre nel capitolato d’oneri è previsto “che nel caso sia necessario cumulare gli interventi di
manutenzione di un biennio, il concessionario dovrà preventivamente concordarlo con il Comune.
Resta obbligatorio il rispetto degli importi totali di manutenzione relativi al biennio”.
Quesito n. 2)
Al punto "18. Oneri di manutenzione straordinaria e migliorie" del Capitolato
Il rifacimento di uno o più campi da tennis è da intendersi come manutenzione straordinaria o
ordinaria?
Risposta quesito n. 2)
Per quanto attiene la domanda “rifacimento di uno …………..” si precisa che con il termine
rifacimento si intende l’azione o l’operazione di rifare, cioè ricostruire, rinnovare, ristrutturare o
rielaborare. L’operazione di rifare ex novo un campo da tennis sicuramente consiste in un’opera di
manutenzione straordinaria. Per quanto attiene il punto “oneri di manutenzione straordinaria e
migliorie” si intendono tutte quelle migliorie che comportano innovazioni o modificazioni che si
apportano all’esistente in aggiunta o mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della
cosa. La manutenzione della pavimentazione di un campo da tennis o parti di essa è da considerarsi
manutenzione ordinaria a carico del concessionario dovuta a usura della cosa a seguito dell’uso e
del godimento della cosa stessa.
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Per una migliore distinzione degli interventi si fa riferimento alla legge 5 agosto 1978 n. 457 e che
così si può riassumere per le opere di manutenzione ordinaria:
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opere di manutenzione ordinaria quelle che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento
o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere
efficienti gli impianti tecnologici esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è
sostanzialmente la riparazione dell’esistente dovuta all’usura della cosa.
La manutenzione straordinaria è una tipologia di intervento comportante opere e modifiche
necessarie per consolidare, rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, comportanti anche
modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari, sempre che non si
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari ed in generale la destinazione
d’uso
Quesito n. 3)
Al punto "22. Cauzioni e garanzie" del Capitolato
Il Concessionario, a garanzia di tutti gli impegni derivanti dalla presente concessione deve
presentare, preventivamente alla stipula del contratto, cauzione definitiva in forma di garanzia
fideiussoria
Si evince che al momento della presentazione della domanda non è necessario presentare garanzie:
è così?
Risposta quesito n. 3)
Al momento della presentazione della domanda è necessario presentare solo quello indicato all’art.
6 del bando in parola. Non è pertanto necessario presentare nessuna garanzia per la partecipazione
alla gara.
Quesito n. 4)
Al punto "23. Sub concessione della gestione" del Capitolato
23.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma è vietato sub-concedere a terzi le attività
oggetto dell’affidamento
Ciò significa che attività quali ad esempio bar/pizzeria o servizi di pulizia non possono essere subconcesse a terzi? la sub-concessione è limitata solo alla pubblicità?
Nel caso in cui si ritenga possibile sub-concedere parti di attività connesse all'appalto, è necessario
indicare gli estremi del sub-concessionario già in fase di presentazione della domanda?
Risposta quesito n. 4)
Oggetto della gara è la concessione dell’affidamento in gestione dell’impianto da Tennis comunale
Bocca di Stella in loc. Seano. Pertanto tutte quelle attività connesse alla gestione dell’impianto
sportivo possono essere sub-concessionate e devono essere comunicate prima dell’attivazione della
sub-concessione a termine di quanto indicato al punto 23.2 del capitolato d’oneri. Se si ritiene fin
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dalla presentazione della domanda di partecipazione, di sub-concedere alcune attività è necessario
indicare in sede di presentazione della domanda tutti requisiti del sub-concessionario previsti dalla
normativa vigente per l’esercizio dell’attività permessa. Questa non comporta autorizzazione alla
sub-concessione (per esempio l’attività di somministrazione e bevande è soggetta anche ad
autorizzazione amministrativa che il titolare deve richiedere ed avere i requisiti per poter esercitare
tale attività).
Carmignano, 5 novembre 2013
Il responsabile del Settore 1
Deanna Mascherini