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4.3. 4.3.14. 4.3.14.2. QUESITI a cura dello Studio Legale Carissimi Avv. Daniele &altri STP SCARICHI Il Gestore che, nel corso di un controllo, abbia il sospetto di uno scarico abusivo, ha la facoltà di denunciare l’illecito o piuttosto è obbligato alla denuncia? QUESITI Ai sensi dell’art. 135, comma 2 del TUA, viene previsto che “Ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato [...]”. La repressione degli illeciti penali è riservata agli organi di Polizia Giudiziaria tra i quali non può rientrare il Gestore. Di conseguenza, il Gestore non potrà procedere, in occasione della verifica della presenza di scarichi senza autorizzazione o di scarichi attivi con autorizzazione scaduta o sospesa, alle attività di analisi e campionamento sotto il profilo della precostituzione della prova per la contestazione dell’illecito penale, attese le competenze esclusivamente amministrative (e non penali) che connotano l’attività esercitata. Pertanto, se in occasione dell’accertamento amministrativo posto in essere dal Gestore, si dovessero rilevare delle condizioni che possano destare il sospetto di una presenza di uno scarico abusivo, il Gestore dovrà limitarsi a darne immediatamente comunicazione agli organi di P.G. Sarà poi il Procuratore investito a stabilire, proprio sulla base degli atti di indagine, se sussista o meno un’ipotesi di reato, procedendo all’archiviazione del procedimento ovvero al rinvio a giudizio. Qualora durante un sopralluogo del gestore si verificasse l’incidentale accertamento di abusività di utenze recapitanti in pubbliche fognature, il Gestore dovrà dar conto degli esiti della verifica eseguita ed azionare un’adeguata segnalazione diretta agli organi di Polizia Giudiziaria al fine dell’accertamento di eventuali reati penali di cui il Gestore, invero, non è competente, sulla base di quanto previamente esposto. Tale segnalazione costituisce, peraltro, un obbligo in capo a quest’ultimo. A tal proposito si rammenta, infatti, che ai sensi e 308 per gli effetti dell’art. 331, comma 1, del codice di procedura penale “[…] gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito”. Ebbene, di regola, la denuncia di un illecito penale è facoltativa1, essendo rimessa al senso civico di ogni soggetto. Vi sono alcune ipotesi, tuttavia, come quelle indicate dall’art. 331 c.p.p. citato, ove la denuncia costituisce, per persone che svolgono determinate funzioni o professioni, un obbligo sanzionato penalmente. Questo è il caso dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, che hanno l’obbligo di presentare denuncia quando vi è una determinata relazione tra la funzione o il servizio da loro svolto e la conoscenza del reato. L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione dell’articolo 362 c.p.2 Si ritiene che il Gestore rientri pienamente nella definizione di “incaricato di pubblico servizio”, in quanto “Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”3. Tale denuncia, ai sensi dell’art. 332 del c.p.p., deve contenere “[…] la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”. In conclusione il Gestore che, nel corso di un sopralluogo, abbia il sospetto di uno scarico abusivo, dovrà immediatamente sospendere l’accertamento dell’illecito penale e trasmettere, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio, denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., dovendo astenersi da ulteriori attività, che in tale caso esorbiterebbero dalle proprie competenze. 1 Art. 333 del c.p.p. “denuncia da parte dei privati” “1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria”. 2 Art. 362 c.p. “Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio” - “L’incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all’autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico”. 3 Cfr. art. 358 c.p. N. 2 - Settembre-Ottobre 2016 www.digesta.ambientelegale.it