r7 - quadro rc - reddito d`impresa

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r7 - quadro rc - reddito d`impresa
Istruzioni per la compilazione
UNICO 2010 - Enti non commerciali ed equiparati
R7 - QUADRO RC - REDDITO D’IMPRESA ENTI A CONTABILITÀ PUBBLICA
7.1
Generalità
Questo quadro va compilato dagli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate
le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli
stessi enti. Tali enti possono effettuare le registrazioni delle operazioni, rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa, nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l’ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per
la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità
pubblica. Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del TUIR, in quanto compatibili, tenendo presente che le spese e gli altri componenti negativi risultanti nel rendiconto generale sono interamente deducibili
se si riferiscono ad operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività
commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al
rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
7.2
Determinazione
del reddito
Nel rigo RC1 colonna 2, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali con esclusione di quelle iscritte, le rimanenze
finali e le sopravvenienze attive.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all’art.87, determinate a norma dei commi 2 e 3 dello stesso art. 86, del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono
stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86, del TUIR conseguite per
ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e
sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui sono state
realizzate, compilando l’apposito prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel
quadro RS. Inoltre, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi in denaro o in natura
conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 85, del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive. Pertanto, tra i componenti del rigo RC1 va indicata la quota costante imputabile all’esercizio, evidenziata nei righi RS18 e RS20, nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d’imposta.
Nello stesso rigo RC1, colonna 2, va indicato, evidenziandolo anche in colonna 1, l’ammontare
imponibile:
– delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR.
– delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di
cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza,
allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87
del TUIR;
– la differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di
recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR (comma 6 del medesimo articolo);
Si ricorda che in forza della disposizione transitoria di cui all’art.4, comma 1, lett. q) del D.Lgs. n.
344/2003 gli utili percepiti, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5
per cento del loro ammontare. A fronte dell’imponibilità citata, l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni realizzate spetta, invece, nella misura del 50,28 per cento (vedi art. 2, comma 1, del
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 02 aprile 2008), come ordinariamente previsto per i soggetti IRPEF. In quest’ultimo caso trova applicazione, infatti, il disposto dell’articolo 58,
comma 2 del TUIR.
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Istruzioni per la compilazione
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Nel rigo RC2, va indicato, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il recupero dell’incentivo fiscale derivante dall’applicazione dei commi 3 e 3 bis dell’art. 5
del D.L. n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter), a seguito di cessione a terzi o destinazione dei beni oggetto dell’investimento a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto e nel caso di cessione dei beni oggetto dell’investimento a
soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.
Nel rigo RC3, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi RC1 e RC2.
Nel rigo RC4, va indicato l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti
nel rendiconto generale – compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne
è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del TUIR e le esistenze iniziali – che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Nel rigo RC5, vanno indicati le spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale rivalutata ovvero il
canone di locazione, anche finanziaria, per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto.
L’importo da indicare al rigo RC5 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righi RS24, RS25 e
RS26 del quadro RS.
Nel rigo RC6 va indicato l’importo escluso dalla base imponibile del reddito per effetto di quanto
previsto dall’art. 5, del decreto legge n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter), di cui al rigo RS13 col. 2.
Nel rigo RC7, colonna 2, indicare il totale dei componenti negativi sommando gli importi dei righi
RC4, RC5 e RC6.
Nella stessa colonna 2, va indicato, evidenziandolo anche in colonna 1, l’ammontare deducibile:
– delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 comma 1, lettere b), c) e d) del TUIR possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;
– delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di
cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza,
allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87
del TUIR;
– della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di
ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo della partecipazione, avente i requisiti di cui all’art. 87
del TUIR.
Si fa presente che per le minusvalenze realizzate la percentuale di indeducibilità è pari al 50,28
per cento del loro ammontare (vedi art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 02 aprile 2008), come ordinariamente previsto per i soggetti IRPEF. In quest’ultimo
caso trova applicazione, infatti, il disposto dell’articolo 64, comma 1 del TUIR.
Nel rigo RC8, va indicato il reddito (o la perdita) risultante dalla differenza tra l’ammontare di rigo
RC3 e il totale di rigo RC7, colonna 2.
In caso di perdita, la stessa al netto di quanto eventualmente compensato con i redditi dei quadri
RD, RH e RF o RG deve essere riportata nel rigo RS6, del prospetto delle perdite d’impresa non compensate nell’anno del quadro RS se riportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al rigo RS12 se si tratta di perdita illimitatamente riportabile.
Nel rigo RC9, colonna 2, va indicato l’importo delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria dei
quadri RD, RH e RF fino a concorrenza del reddito indicato nel rigo RC8. Qualora dette perdite siano inferiori all’importo indicato nel rigo RC8, quest’ultimo importo può essere compensato con l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare
altri redditi d’impresa del periodo d’imposta, da evidenziare in colonna 1.
L’eccedenza di queste ultime perdite non compensate, va indicata nei corrispondenti righi del
prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell’anno, contenuto
nel quadro RS.
Nel rigo RC10 va indicata la differenza positiva tra rigo RC8 e rigo RC9, colonna 2. L’importo del
reddito qui indicato, deve essere riportato nell’apposito rigo del quadro RN.
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