1 fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (ifad) termini e

Transcript

1 fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (ifad) termini e
FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO (IFAD)
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI SERVIZIO/I
Il contratto o l’ordine di acquisto è regolato dai seguenti termini e condizioni generali per la fornitura di
servizi, nonché da eventuali annessi o allegati ad essi aggiunti. Qualsiasi variazione rispetto a questi
termini e condizioni generali sarà valida solo se convenuta per iscritto dalle due parti.
da qualsiasi subappaltatore del Contraente) in
conseguenza del/o/ in relazione al Contratto.
1. DEFINIZIONI
In questi termini e condizioni generali per la
fornitura di servizi (d’ora in avanti indicati come
“Termini e Condizioni Generali”) andranno
applicate
le
seguenti
definizioni
per
l’interpretazione dei contratti o degli ordini di
acquisto:
2. DICHIARAZIONE DI PRINCIPIO
ENTRATA IN VIGORE DEI CONTRATTI
E
L’IFAD sottoscrive il presente Contratto per il
raggiungimento dei suoi fini pubblici ed
istituzionali.
Con “IFAD” o “Organizzazione” si intende il
Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo,
rappresentato dal suo Presidente o da un suo
rappresentante debitamente autorizzato.
Un Contratto entrerà in vigore il giorno successivo
a quello in cui sarà sottoscritto da entrambe le Parti.
Il Contratto sarà redatto in inglese, unica versione
vincolante ai fini legali, e ogni Parte ne riceverà
una copia in originale.
Con “Contraente” si intende il fornitore di servizi
indicato nel contratto o nell’ordine di acquisto,
rappresentato da persona debitamente autorizzata a
sottoscrivere obbligazioni contrattuali a nome del
fornitore.
3. CONDIZIONE GIURIDICA
Il Contraente sarà considerato come avente la
condizione giuridica di Contraente indipendente. Il
personale ed i subappaltatori del Contraente non
saranno in nessun caso considerati dipendenti od
agenti dell’IFAD.
Con “Contratto” si intende il contratto relativo alla
fornitura di servizi stipulato tra l’IFAD e il
Contraente; tale Contratto comprende questi
Termini e Condizioni Generali.
Con “le Parti” si intendono il Contraente ed l’IFAD
considerati congiuntamente, mentre con “la Parte”
si indica uno solo di essi.
4. ORIGINE DELLE DISPOSIZIONI
Il Contraente non cercherà né accetterà disposizioni
in relazione alla prestazione dei servizi convenuti in
questo Contratto da alcuna autorità esterna
all’IFAD. Il Contraente si asterrà da qualunque
azione che possa danneggiare l’IFAD ed adempirà
al proprio incarico tenendo nella massima
considerazione gli interessi dell’IFAD.
Con “Ordine di acquisto” (d’ora in avanti indicato
come “Contratto”) si intende un contratto in
formato standard relativo alla fornitura di beni o
servizi stipulato tra l’IFAD ed il Contraente; tale
Contratto comprende questi Termini e Condizioni
Generali.
5. RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE
RIGUARDO AI PROPRI DIPENDENTI
Con “Servizi” si intende qualsiasi servizio prestato
o da prestarsi all’IFAD da parte del Contraente (o
1
Nulla di quanto contenuto in questo Contratto potrà
essere considerato una rinuncia, esplicita o
implicita, a qualsiasi privilegio o immunità di cui
l’IFAD possa godere in seguito a: (i) l’Accordo tra
l’IFAD e la Repubblica Italiana avente ad oggetto
la sede provvisoria dell’IFAD (“Headquarters
Agreement”); o (ii) qualsiasi altro accordo di cui
l’IFAD sia Parte. Inoltre, nulla di quanto contenuto
in questo Contratto, o a esso correlato, conferirà
alcun privilegio o immunità al Contraente, ai suoi
dipendenti od ai suoi subappaltatori.
Il Contraente sarà responsabile della competenza
professionale e tecnica dei suoi dipendenti e
selezionerà, per svolgere l’incarico indicato nel
Contratto, personale affidabile che opererá in
maniera efficace per eseguire quanto convenuto in
questo Contratto, rispetterá le consuetudini del
luogo di lavoro e risponderá a un elevato standard
di condotta dal punto di vista morale ed etico.
6. CONSEGNA
Il Contraente fornirà i servizi nel luogo specificato
nel Contratto ed entro il periodo per la fornitura
convenuto nel Contratto.
9. ESENZIONE DALLE TASSE
La sezione 9 della Convenzione sui Privilegi e le
Immunità delle agenzie specializzate delle Nazioni
Unite sancisce, inter alia, che le agenzie
specializzate, una delle quali è l’IFAD – sono esenti
da imposte dirette, dazi doganali e qualunque altra
tassa o imposta. Inoltre, l’Accordo di Sede tra
l’Italia e l’IFAD, ratificato con la legge 23 Maggio
1980, esenta l’IFAD dal pagamento di tasse o altre
imposte di alcun genere.
Il prezzo proposto dal Contraente dovrà riflettere
qualunque esenzione da tasse o imposte alla quale
l’IFAD ha diritto in ragione dei privilegi di cui
gode. Qualora venisse in seguito determinato che
l’importo di una qualunque tassa o imposta dalla
quale l’IFAD è esente fosse stato incluso nel prezzo
pagato dall’IFAD, tale importo dovrà essere
restituito dal Contraente. In alternativa, l’IFAD sarà
autorizzato a scalare tale importo dal prezzo dei
servizi pattuito nel Contratto e il pagamento della
cifra così diminuita costituirà il pagamento di
quanto dovuto dall’IFAD.
7. PAGAMENTO
Se non altrimenti specificato in modo esplicito nel
Contratto, l’IFAD effettuerà di regola il pagamento
tramite bonifico bancario:
(a) Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e di
ogni altro documento specificato nel Contratto,
oppure entro 30 giorni dalla data in cui quanto
convenuto nel Contratto è stato portato a
compimento in modo soddisfacente; delle due date,
quella posteriore.
(b) Il prezzo richiesto per i servizi sarà quello
pattuito nel Contratto e non potrà essere aumentato,
se non con un esplicito consenso per iscritto da
parte dell’IFAD.
(c) L’IFAD non pagherà alcun sovrapprezzo per
pagamenti effettuati con ritardo, a meno che questo
non sia stato espressamente convenuto per iscritto.
10. RESPONSABILITÀ DELLE
CONTRAENTI
E
CASI
DI
MAGGIORE
(d) Non saranno effettuati pagamenti per servizi che
non siano stati accettati secondo i termini previsti
dall’articolo 22 di questi Termini e Condizioni
Generali. Un pagamento da parte dell’IFAD non
potrà essere considerato come un’accettazione dei
servizi.
PARTI
FORZA
(a) L’IFAD non sarà in nessuna circostanza e per
nessuna ragione ritenuto responsabile di qualunque
perdita, danno o lesione subita dal Contraente o da
qualsiasi persona che agisca per conto del
contraente durante l’esecuzione del Contratto.
L’IFAD non accoglierà nessuna richiesta di
risarcimento relativa ai danni suddetti. Il Contraente
dovrà assicurarsi contro ogni rischio di perdita,
danno o lesione causata dal Contraente o da
qualunque persona che agisca per conto del
Contraente durante l’esecuzione del Contratto. Il
Contraente e chiunque agisca per conto del
Contraente dovranno, durante l’esecuzione del
Contratto, attenersi a questi Termini e Condizioni
Generali.
(e) I pagamenti saranno effettuati in euro, se non
altrimenti stipulato nel Contratto.
(f) Pagamenti anticipati saranno effettuati solo se
espressamente autorizzati dall’IFAD nel Contratto e
unicamente se motivati dalla normale consuetudine
commerciale o convenienti per gli interessi
dell’IFAD
8. PRIVILEGI ED IMMUNITÀ
2
scioglimento del Contratto, immediatamente e
senza avviso di inadempienza.
(b) Ad eccezione dei casi di forza maggiore, il
Contraente sarà tenuto a risarcire l’IFAD per
qualsiasi perdita, danno o lesione a esso causati da
una qualunque azione del Contraente.
(b) Se la sede dell’IFAD dovesse essere spostata da
Roma, il Contratto verrebbe annullato senza
indennità o risarcimento alcuno per il Contraente,
in conseguenza dei privilegi diplomatici di cui gode
l’IFAD, a condizione che al Contraente sia inviata
comunicazione in merito, a mezzo di lettera
raccomandata, con un preavviso di almeno tre mesi.
(c) L’espressione “forza maggiore”, come intesa in
questa sede, comprenderà eventi imprevisti e al di
fuori del controllo di entrambe le Parti, come ad
esempio leggi o direttive, scioperi, serrate o altri
disordini industriali, atti di terrorismo, guerre –
dichiarate e non –, barricate, embarghi,
insurrezioni,
sommosse,
agitazioni
civili,
esplosioni, epidemie, frane, terremoti, tempeste,
fulmini, alluvioni ed erosioni. Qualunque altro
evento può essere riconosciuto come caso di forza
maggiore in procedimenti arbitrali istituiti in
relazione a una controversia come indicato
nell’articolo 28 di questi Termini e Condizioni
Generali.
(c) In caso dovesse verificarsi una delle circostanze
previste dal punto (a) di questo articolo, il
Contraente si troverebbe di conseguenza
inadempiente rispetto alle obbligazioni previste dal
Contratto.
(d) Il Contraente sarà tenuto a risarcire l’IFAD per
qualunque danno, costo o perdita di interessi che
quest’ultimo si trovi a subire a causa di una delle
situazioni menzionate nel paragrafo (a) di questo
Articolo per via dello scioglimento anticipato del
Contratto, anche nel caso in cui al Contraente
venisse concessa una moratoria oppure egli venisse
dichiarato insolvente. I danni comprenderanno in
ogni caso tutte le somme dovute fino alla data di
scadenza del Contratto originariamente stabilita,
oltre a tutte le spese a cui l’IFAD possa andare
incontro per procedimenti legali e non, comprese
quelle per l’assistenza legale relativa a una
qualunque delle circostanze menzionate nel
paragrafo (a) di questo Articolo.
(d) Se una delle Parti considera che si sia verificato
un caso di forza maggiore che le impedisca
l’adempimento dei propri obblighi contrattuali,
dovrà prontamente notificarlo all’altra Parte,
fornendo per iscritto tutti i dettagli del caso,
compresa la sua possibile durata e i suoi effetti sulla
possibilità della Parte in questione di eseguire
quanto concordato. Tuttavia, una volta che lo stato
di forza maggiore sia stato riconosciuto da
entrambe le Parti, esse saranno sollevate dalla
responsabilità di non aver osservato i propri
obblighi contrattuali finché tale stato non si sia
concluso.
(e) Le condizioni esposte ai paragrafi (a), (b), (c) e
(d) di questo Articolo non escludono il diritto
dell’IFAD di esercitare altri diritti legali, compreso
il diritto di imporre una penale, esigere un
pagamento o un risarcimento per i danni o per la
cancellazione del Contratto.
(e) Il Contraente non avrà diritto a richiedere
pagamento alcuno se a causa di uno stato di forza
maggiore non avrà potuto eseguire gli incarichi
assegnatigli. La parziale esecuzione di un incarico
comporterà un pagamento decurtato in modo
proporzionale.
(f) L’IFAD, a propria discrezione, è autorizzato
legalmente e senza intervento di alcun tribunale a
portare a termine o a far portare a termine
qualunque obbligazione contrattuale rispetto alla
quale il Contraente sia inadempiente, a spese e
rischio del Contraente.
11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
(a) Se il Contraente smette di esercitare la propria
professione o di condurre la propria attivitá,
interamente o in larga misura; se non si attiene a
una qualunque delle condizioni del Contratto; se
chiede una moratoria o richiede di essere dichiarato
insolvente; se gli viene concessa una moratoria o
viene dichiarato insolvente; se dichiara bancarotta;
se propone una transazione in sostituzione della
bancarotta o se la proprietà del Contraente viene
pignorata; oppure se il Contraente non è una
persona fisica e perde il proprio stato di persona
giuridica, (è una società che) viene sciolta o di fatto
liquidata, l’IFAD ha il diritto di comunicare lo
(g) Ognuna delle Parti contraenti può, di propria
spontanea volontà e senza essere tenuta a pagare
alcun risarcimento, porre fine al Contratto
consegnando all’altra Parte una comunicazione
formale per iscritto con trenta giorni di anticipo, a
meno che il Contratto non preveda altrimenti. Nel
momento in cui dovesse ricevere un avviso di
scioglimento di Contratto da parte dell’IFAD, il
Contraente dovrà impegnarsi immediatamente a
3
Contratto senza incorrere in alcuna penale di
estinzione o responsabilità di qualunque tipo.
portare a termine il lavoro e servizio in modo
rapido e ordinato. Il Contraente ridurrà al minimo le
spese e non eseguirà alcun altro impegno previsto
dal Contratto a partire dalla data in cui avrà
ricevuto tale comunicazione. Se il Contratto viene
sciolto dall’IFAD, il Contraente avrà diritto a un
pagamento proporzionale per qualunque servizio
prestato fino alla data di scioglimento del Contratto.
Eventuali costi aggiuntivi a carico dell’IFAD,
derivanti dallo scioglimento del Contratto da parte
del Contraente o dalla sua incapacità di eseguire in
modo soddisfacente quanto previsto dal Contratto,
potranno essere scalati da un qualunque altro
importo dovuto dall’IFAD al Contraente, in base al
presente o a qualunque altro Contratto. L’avvio di
procedimenti arbitrali come previsto nell’Articolo
27 non dovrà essere considerato una risoluzione di
Contratto.
13. SUBAPPALTO, TERZI
(a) Il Contraente non potrà, senza previa ed
espressa approvazione scritta da parte dell’IFAD,
cedere o trasferire a terzi, impegnare o disporre
altrimenti di questo Contratto o di una qualche sua
parte, né di alcuno dei diritti o delle obbligazioni
del Contraente specificate nel Contratto; non potrà
inoltre subappaltare a terzi una qualsivoglia parte
del lavoro stabilito da questo Contratto.
(b) Nel caso in cui l’IFAD autorizzi il Contraente a
subappaltare a terzi in parte o nella loro totalità le
obbligazioni previste dal Contratto, il Contraente
rimarrà comunque vincolato nei confronti
dell’IFAD dalle obbligazioni previste nel Contratto.
(h) In caso di risoluzione di questo Contratto da
parte del Contraente, incluso ma non
esclusivamente in caso di impossibilità o rifiuto di
fornire i Servizi pattuiti entro i limiti di tempo
specificati, l’IFAD può procurarsi detti Servizi da
altre fonti e può ritenere il Contraente responsabile
di qualunque costo aggiuntivo possa derivare da
ciò. Inoltre, l’IFAD può, tramite avviso scritto,
porre fine al diritto del Contraente di procedere
nell’esecuzione del Contratto, oppure della parte o
delle parti di esso rispetto alle quali egli si sia
rivelato inadempiente.
(c) Esclusi i casi in cui l’IFAD abbia espressamente
autorizzato un’eccezione, il Contraente sarà tenuto
a includere in ogni subappalto condizioni che
consentano all’IFAD di godere rispetto ai
subappaltatori degli stessi diritti e garanzie di cui
gode rispetto al Contraente.
(d) I termini di ogni subappalto saranno in ogni
caso soggetti alle condizioni di questo Contratto.
14. NON-RINUNCIA AI DIRITTI
Il fatto che l’IFAD non eserciti, o eserciti con
ritardo, qualsiasi diritto, anche a un risarcimento,
garantitogli dal Contratto, non potrà essere
considerato una rinuncia ad alcuno dei diritti
dell’IFAD e non esonererà il Contraente
dall’obbligo di rispettare le obbligazioni che gli
competono.
12. DANNI ACCERTATI
Fatte salve le circostanze considerate di forza
maggiore in questi Termini e Condizioni Generali,
se il Contraente non riesce a fornire parte o tutti i
Servizi previsti dal Contratto, nel pieno rispetto di
tutti i termini e le condizioni in esso elencati,
compresi i termini di consegna specificati, l’IFAD
può, tramite comunicazione scritta, porre fine allo
svolgimento della parte o delle parti del Contratto
rispetto alle quali il Contraente si sia rivelato
inadempiente,
senza
incorrere
in
alcuna
responsabilità o penale di estinzione. L’IFAD può,
a sua discrezione, accettare variazioni dei termini di
consegna specificati nel Contratto, senza che questo
pregiudichi qualunque altro suo diritto anche di
risarcimento, e dedurre dal prezzo stipulato nel
Contratto, come penale, una somma equivalente
all’1% al giorno del prezzo stabilito nel Contratto
per i Servizi forniti con ritardo, per ogni giorno di
ritardo fino a un massimo di 15 giorni. Nel caso che
anche questo termine di consegna non venga
rispettato, l’IFAD può scegliere di risolvere il
15. RISERVATEZZA
(a) Il Contraente, o i suoi dipendenti, non dovranno
fare uso di alcuna informazione acquisita o
sviluppata nel corso di questo Contratto per
qualsiasi scopo non autorizzato per iscritto
dall’IFAD.
(b) Al Contraente è richiesta la massima
discrezione durante lo svolgimento del Contratto.
Al Contraente non è permesso comunicare a
qualunque altra persona, governo o autorità esterna
all’IFAD qualsiasi informazione a lui nota in virtù
del suo rapporto contrattuale con l’IFAD e che non
sia stata precedentemente resa di pubblico dominio,
a meno di non essere autorizzato a ciò per iscritto
4
dipendenti, funzionari, rappresentanti, impiegati o
subappaltatori di invenzioni o progetti brevettati,
materiali o altre opere dell’ingegno tutelati da diritti
d’autore. Gli obblighi elencati in questo Articolo
non decadono alla scadenza di questo Contratto.
dall’IFAD. Il Contraente non potrà inoltre utilizzare
tali informazioni per il proprio vantaggio personale.
(c) Il Contraente sarà ritenuto responsabile di ogni
mancanza di riservatezza o rivelazione indiretta che
possa danneggiare gli interessi dell’IFAD. La
misura di tale responsabilità sarà direttamente
proporzionale all’entità del danno causato.
19. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
VERSO TERZI
(a) Il Contraente dovrà fornire e in seguito
mantenere un’assicurazione contro ogni rischio
relativo ai beni di sua proprietà e a qualsiasi
attrezzatura utilizzata durante l’esecuzione di
questo Contratto.
(d) Tutte le piantine, i disegni, le fotografie, i
rilevamenti foto panoramici, le mappe, i rapporti, le
raccomandazioni, le perizie, i documenti e
qualunque altro dato raccolto o ricevuto dal
Contraente nel corso di questo Contratto rimarrà
proprietà dell’IFAD, dovrà essere trattato come
confidenziale e sarà consegnato solo a funzionari
autorizzati dell’IFAD al completamento del lavoro
previsto da questo Contratto.
(b) Il Contraente dovrà fornire e in seguito
mantenere tutte le assicurazioni previste per
indennizzare i lavoratori, oppure garanzie
equivalenti a favore dei propri dipendenti, a
copertura dei risarcimenti loro dovuti in caso di
invalidità o morte per incidenti avvenuti nel corso
del lavoro previsto da questo Contratto.
(e) Le condizioni previste da questo articolo
rimangono valide anche dopo la fine del Contratto.
16. GARANZIA
(c) Il Contraente dovrà inoltre fornire e in seguito
mantenere un’assicurazione contro la responsabilità
civile di importo adeguato a coprire le richieste di
risarcimento da parte di terzi in seguito a morte,
invalidità, perdita o danneggiamento di proprietà
causate da o in relazione con la fornitura di Servizi
prevista da questo Contratto o l’utilizzo di veicoli,
barche, aeroplani o altro equipaggiamento
posseduto o noleggiato dal Contraente o dai suoi
rappresentanti,
dipendenti,
impiegati
o
subappaltatori, impegnati a svolgere un lavoro o
prestare Servizi in relazione a questo Contratto.
Il Contraente garantisce che i Servizi: (a)
corrispondano alla quantità, qualità e descrizione
specificate nel Contratto; (b) siano liberi da
qualsiasi diritto o reclamo da parte di terzi,
compresi diritti o reclami basati su copyright,
brevetti o altri diritti di proprietà industriali o
intellettuali.
17. GARANZIA BANCARIA
Se l’IFAD lo richiede nel Contratto, il Contraente
dovrà garantire il pieno adempimento delle
obbligazioni che gli competono in base al Contratto
fornendo una garanzia bancaria incondizionata e
irrevocabile da parte di una banca riconosciuta e
affidabile per l’importo stabilito nel Contratto.
(d) Il Contraente fornirà all’IFAD, su richiesta, una
probante documentazione del Contratto di
assicurazione previsto in questo articolo.
20.
TITOLO
DI
PROPRIETÀ
DELL’EQUIPAGGIAMENTO FORNITO DAL
IFAD
18. INDENNIZZO E MANLEVA
Il Contraente dovrà indennizzare, tutelare e
difendere, a proprie spese, l’IFAD, i suoi
funzionari, i suoi rappresentanti, i suoi dipendenti e
i suoi impiegati da qualsiasi denuncia, reclamo,
richiesta e responsabilità di qualunque tipo o
natura, incluse le spese e i costi relativi, derivanti
da azioni o da omissioni del Contraente o dei suoi
dipendenti,
funzionari,
rappresentanti
o
subappaltatori, nell’adempimento di questo
Contratto. Questa clausola si applicherà, inter alia,
a reclami e responsabilità quali indennità per i
lavoratori, responsabilità relative ai prodotti e
inerenti all’uso da parte del Contraente, dei suoi
Il titolo di proprietà di qualunque equipaggiamento
ed attrezzatura eventualmente forniti dall’IFAD
rimarrà all’IFAD e tale attrezzatura dovrà essere
restituita all’IFAD alla conclusione di questo
Contratto o quando non fosse più necessaria al
contraente. Tale attrezzatura, al momento di essere
restituita all’IFAD, dovrà essere nelle stesse
condizioni nelle quali è stata consegnata al
Contraente, fatta salva la normale usura. Il
Contraente sarà tenuto a risarcire l’IFAD per
qualunque attrezzatura ritenuta danneggiata o
usurata oltre la normale usura.
5
21. COPYRIGHT, BREVETTI
DIRITTI DI PROPRIETÀ
E
Le clausole del Contratto e i suoi allegati possono
essere emendati od ampliati solo per mezzo di un
accordo scritto supplementare firmato da tutte le
Parti o dai loro rappresentanti.
ALTRI
All’IFAD spetterà ogni proprietà intellettuale e
qualunque altro diritto di proprietà, anche ma non
esclusivamente brevetti, copyright e marchi di
fabbrica, relativi a prodotti o documenti e altro
materiale che sia direttamente in relazione con/o sia
prodotto, o preparato, o raccolto in conseguenza, o
durante l’esecuzione di questo Contratto. Su
richiesta dell’IFAD, il Contraente farà tutti i passi
necessari, appronterà tutti i documenti necessari e
in generale collaborerà a ottenere tali diritti di
proprietà e a trasferirli al IFAD.
26. DIVIETO PER I
TRARRE VANTAGGIO
FUNZIONARI
DI
(a)
L’IFAD da parte sua garantisce che nessun
funzionario o impiegato del Contraente ha avuto o
avrà accesso a un vantaggio diretto o indiretto in
relazione a questo Contratto o all’assegnazione di
esso. Il mancato rispetto di questa clausola
costituirà un inadempimento materiale del
Contratto;
(b)
Il Contraente da parte sua garantisce che
nessun funzionario o impiegato dell’IFAD ha avuto
o avrà accesso a un vantaggio diretto o indiretto in
relazione a questo Contratto o all’assegnazione di
esso. Il Contraente riconosce che la violazione di
questa clausola costituirà inadempimento di una
condizione essenziale di questo Contratto.
22. VERIFICA ED ACCETTAZIONE
(a) L’IFAD avrà il diritto, prima di effettuare il
pagamento, di esaminare a proprie spese i Servizi
forniti sotto questo contratto, all’interno della
proprietà dell’IFAD, o in qualunque altro luogo. Il
Contraente provvederà, quando possibile, a
organizzare tale verifica.
27. FRODE E CORRUZIONE
(b) In caso di rifiuto dei Servizi forniti, potrà essere
effettuata una nuova verifica dai rappresentanti di
entrambe le Parti, se prontamente richiesta dal
Contraente e prima che l’IFAD intraprenda le vie
legali. Le spese di tale verifica dovranno essere a
carico del Contraente.
Il Contraente e tutti i suoi funzionari dovranno
tenere una condotta eticamente ineccepibile e
riferire all’IFAD qualsiasi presunto atto di frode o
corruzione di cui siano o vengano a conoscenza,
durante il processo di selezione e per tutta la durata
dell’attività negoziale o dell’esecuzione di un
Contratto. La mancata comunicazione di tali atti sarà
(c) Le verifiche andranno effettuate in buona fede.
considerata causa di interruzione del Contratto e
violazione del divieto di frode e corruzione come
descritto più avanti e può portare all’interdizione del
Contraente e alla rescissione del Contratto. La frode e la
23. TITOLO DI PROPRIETÀ
Il Contraente garantisce che i Servizi da esso forniti
sono liberi da diritti di proprietà da parte di terzi. Il
titolo di proprietà di qualunque servizio passerà, al
momento della consegna di quest’ultimo, all’IFAD.
corruzione sono vietate.
Per frode e corruzione si intendono, anche se non
con carattere esclusivo, atti di corruzione, frode,
collusione e coercizione.
24. PUBBLICITÀ
i) Ai fini di questo paragrafo, i seguenti termini
avranno il significato riportato di seguito:
Senza un’autorizzazione scritta da parte dell’ IFAD,
il Contraente non potrà pubblicizzare o rendere
pubblico in qualunque altro modo il fatto di stare
fornendo dei Servizi all’IFAD. Il Contraente non
potrà usare il nome, il simbolo o il sigillo ufficiale
dell’IFAD, né alcuna abbreviazione del nome
dell’IFAD, a scopo pubblicitario o per qualunque
altro scopo di tipo promozionale.
25. MODIFICHE
CONTRATTO
ED
AGGIUNTE
(a) “corruzione”, ovvero: offrire, dare,
ricevere o richiedere, direttamente o
indirettamente, qualunque cosa di valore
per influenzare impropriamente le azioni
di un’altra Parte;
(b) “frode”, ovvero: qualsiasi atto o
omissione,
compresa
una
falsa
dichiarazione, che appositamente o
inconsapevolmente fuorvia, o tenta di
fuorviare, una Parte allo scopo di ottenere
AL
6
un beneficio finanziario o di altro genere,
o di sottrarsi a un obbligo;
o parziale delle somme precedentemente
stanziate dall’IFAD sotto contratto; e/o;
(c) “collusione”, ovvero: concludere un
accordo tra due o più Parti allo scopo di
raggiungere un obiettivo improprio,
compreso influenzare impropriamente le
azioni di un’altra Parte;
(e) demandare la questione alle autorità
giudiziarie competenti.
iii) Il Contraente dichiara:
(a) di aver letto e compreso il divieto posto
dall’IFAD verso frode e corruzione;
(d) “coercizione”, ovvero: arrecare danno o
nuocere, o minacciare di arrecare danno o
nuocere, direttamente o indirettamente, a
una qualunque altra Parte o alla Proprietà
di quest’ultima, allo scopo di influenzare
indebitamente le azioni della suddetta
Parte.
(b) di non aver commesso alcuna delle
violazioni riguardanti la frode e la
corruzione qui descritte;
(c) di non aver dichiarato il falso o nascosto
alcun fatto materiale durante il processo di
formazione o di negoziazione del contratto
o di esecuzione dello stesso;
ii) l’IFAD ha stabilito delle procedure
amministrative per denunciare episodi di frode e
corruzione nell’ambito del processo di formazione
o di esecuzione di un contratto finanziato
dall’IFAD. A questo scopo, qualunque rimostranza
andrà presentata attraverso gli organi preposti a
indagare1. Le denunce possono essere presentate in
forma confidenziale o anonima. Qualora l’IFAD, in
conformità con le sue procedure amministrative,
dimostri che il Contraente (compresi i suoi
funzionari, dipendenti e rappresentanti) abbia
commesso un atto di frode o corruzione nel
concorrere a, o nell’eseguire un contratto finanziato
dall’IFAD, può:
(d) che
dovrá
rimborsare
immediatamente
all’IFAD le somme dovute ai sensi del punto d
ii dell’Articolo 27;
(e) che né essi, né alcuno dei loro dirigenti,
funzionari o azionisti principali siano stati
dichiarati non idonei all’affidamento di
contratti finanziati dall’IFAD o siano stati
condannati per un crimine relativo a frode
o corruzione;
(f) che nessuno dei loro dirigenti, funzionari o
azionisti principali sia stato un dirigente,
funzionario o azionista principale di
qualunque altra società o ente dichiarati
non idonei all’assegnazione di contratti
finanziati dall’IFAD o che siano stati
condannati per un crimine relativo a frode
o corruzione;
(a) notificare un richiamo sotto forma di
lettera
formale
di
censura
del
comportamento tenuto dall’ente o dalla
persona in questione;
(b) respingere una proposta di assegnazione se
si stabilisce che il concorrente o il
contraente designato, direttamente o
tramite un suo rappresentante, abbia
commesso un atto di frode o di corruzione
concorrendo per il contratto in questione;
(g) che siano stati dichiarati tutti gli onorari dei
rappresentanti, le commissioni,, i pagamenti
di facilitazione o gli accordi di ripartizione
degli utili relativi al contratto o all’accordo
di consulenza finanziati dall’IFAD;
(c) dichiarare una ditta o un individuo non
idoneo, a tempo indeterminato o per un
periodo di tempo stabilito, a partecipare a,
o a conseguire l’affidamento di, un
contratto finanziato dall’IFAD;
(h) di prendere atto del fatto che la violazione
di una qualunque delle precedenti clausole
comporti l’applicazione di una o piú
misure correttive descritte nel presente
Articolo.
(d) interrompere i pagamenti al contraente e,
qualora opportuno, richiedere il rimborso totale
L’applicazione da parte dell’IFAD di una
qualunque delle misure contemplate nel presente
articolo può essere pubblica o privata, in
conformità con le politiche dell’IFAD.
1
Per maggiori informazioni sugli organi disponibili per la
denuncia di episodi di frode e corruzione, si rimanda al sito
http://www.ifad.org/governance/anticorruption.
7
discrezione, potrà intraprendere misure apposite nei
confronti del Contraente.
28. CONFLITTO DI INTERESSI
Il Contraente fornirà consulenze professionali,
oggettive e imparziali garantendo in ogni momento
gli interessi dell’IFAD, agirà senza valutare
eventuali incarichi futuri ed eviterà rigorosamente
qualsiasi conflitto con altri incarichi o con propri
interessi. I Contraenti hanno l’obbligo di dichiarare
qualsiasi situazione di conflitto effettivo, apparente
o potenziale che influisca, o che si possa
ragionevolmente supporre possa influire, sulla loro
capacità di servire al meglio gli interessi dell’IFAD.
La mancata comunicazione di tali atti sarà
considerata causa di interruzione del Contratto e
una violazione del divieto di frode e corruzione
come descritto nell’Articolo precedente, e può
portare all’interdizione del Contraente, alla
rescissione del Contratto e/o ad altri provvedimenti
come qui previsto.
30. LEGGE APPLICABILE
Questo Contratto sarà regolato da: (A) l’Accordo di
Sede” (Accordo tra l’IFAD e la Repubblica Italiana
avente ad oggetto la sede provvisoria dell’IFAD);
(B) la UNCITRAL Model Law on Procurement of
Goods and Construction (Legge modello sulla
fornitura di beni e costruzioni della Commissione
delle Nazioni Unite per la Legislatura sul
Commercio Internazionale); (C) i principi
comunemente riconosciuti della legislatura sul
commercio internazionale.
31. COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE
(a) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità
dell’IFAD nonché tenendo conto di questi
Termini e Condizioni Generali, qualunque
controversia o vertenza legale relativa al
presente Contratto sarà risolta in modo
amichevole con negoziati e trattative dirette.
29. DIRITTO DI VERIFICA
Il Contraente si impegna a consentire che ai revisori
e agli investigatori dell’IFAD, e agli altri
rappresentanti nominati dall’IFAD (interni o
esterni) sia consentito di esaminare tutta la
documentazione, o qualsiasi parte di essa
riguardante l’IFAD nell’ambito di questo Contratto.
Il Contraente:
(b) Qualunque controversia che non sia stata risolta
tramite trattative entro 60 (sessanta) giorni sarà
sottoposta, su richiesta di una qualunque delle
due Parti, senza pregiudicare i relativi privilegi e
immunità dell’IFAD, presso la sede dell’IFAD a
un collegio arbitrale composto da: (i) due arbitri
nominati uno da ciascuna delle due parti e (ii) un
terzo arbitro in qualità di presidente, scelto di
comune accordo dai due arbitri delle Parti in
causa.
(a) conserverà tutti i documenti e la
documentazione
relativa
a
questo
Contratto per 3 anni dopo il
completamento del lavoro previsto dal
suddetto Contratto;
(b) provvederà a consegnare qualsiasi
documento
necessario
all’indagine
attinente a una segnalata ipotesi di frode o
corruzione;
(c) In caso di disaccordo riguardo la nomina di un
presidente o all’incapacità di una delle Parti di
nominare un arbitro, tali nomine verranno fatte
secondo quanto stabilito dall’UNCITRAL
(Commissione delle Nazioni Unite per la
Legislatura sul Commercio Internazionale). Il
collegio arbitrale avrà sede a Roma, Italia, e
stabilirà le proprie procedure.
(c) garantirà la disponibilità dei propri
dipendenti o rappresentanti che siano a
conoscenza di questo Contratto a
rispondere alle domande del personale
dell’IFAD o di qualunque revisore,
investigatore, rappresentante o consulente
designato dall’IFAD per esaminare o
verificare i documenti in questione.
(d) In mancanza di disposizioni contrattuali, gli
arbitri applicheranno le regole di arbitraggio
dell’UNCITRAL in vigore nel giorno in cui
entrambe le Parti hanno firmato il Contratto.
Se il Contraente non adempie alla richiesta
dell’IFAD o ostacola in alcun modo la verifica da
parte dell’IFAD, quest’ultimo, a propria
(e) Le Parti si impegnano ad accettare qualunque
lodo arbitrale, in accordo con il presente
8
Articolo, come risoluzione definitiva della
controversia.
(f) Nell’ipotesi in cui la controversia riguardi la
segnalazione che una qualunque delle Parti di
questo Contratto (compresi i loro rispettivi
funzionari, impiegati e rappresentanti) abbia
commesso un atto di frode o corruzione in base a
quanto definito in questa sede dall’Articolo 27,
le precedenti disposizioni di cui all’articolo 31
non verranno applicate e la questione sarà
immediatamente
deferita
all’Ufficio
di
Revisione e Controllo del Fondo perché venga
esaminata e risolta in conformità con le politiche
e le procedure amministrative stabilite
dall’IFAD.
32. LAVORO MINORILE, MINE ANTIUOMO,
TERRORISMO
(a) Il Contraente conferma e garantisce che né lui
né i suoi associati sono coinvolti in qualsivoglia
attività contrastante con i diritti contenuti nella
Convenzione dei Diritti del Fanciullo la quale,
inter alia, prescrive che un fanciullo sia protetto
dall’eseguire qualsiasi lavoro che possa
rappresentare un pericolo o interferire
nell’educazione del bambino o che possa
provocare un danno alla salute del bambino ed al
suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o
sociale.
(b) Il Contraente garantisce e conferma, inoltre, che
né lui né i suoi associati sono coinvolti nella
vendita o nella produzione delle mine antiuomo
o dei componenti impiegati nella produzione di
tali mine.
(c) Il Contraente garantisce e conferma, inoltre, che
né lui né i suoi associati sono coinvolti, vuoi
direttamente che indirettamente, nel terrorismo o
nel finanziamento o nel favoreggiamento del
terrorismo o nell’approvvigionamento di beni e
servizi ai fornitori coinvolti in tali attività.
Qualsiasi inadempimento alle clausole contenute
nell’articolo 32 legittimano l’IFAD a rescindere il
presente Contratto ed a sospendere i pagamenti che
possano essere maturati senza responsabilità alcuna
per la risoluzione o per qualsiasi altro onere.
9