1 fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (ifad) termini e
Transcript
1 fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (ifad) termini e
FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO (IFAD) TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI SERVIZIO/I Il contratto o l’ordine di acquisto è regolato dai seguenti termini e condizioni generali per la fornitura di servizi, nonché da eventuali annessi o allegati ad essi aggiunti. Qualsiasi variazione rispetto a questi termini e condizioni generali sarà valida solo se convenuta per iscritto dalle due parti. da qualsiasi subappaltatore del Contraente) in conseguenza del/o/ in relazione al Contratto. 1. DEFINIZIONI In questi termini e condizioni generali per la fornitura di servizi (d’ora in avanti indicati come “Termini e Condizioni Generali”) andranno applicate le seguenti definizioni per l’interpretazione dei contratti o degli ordini di acquisto: 2. DICHIARAZIONE DI PRINCIPIO ENTRATA IN VIGORE DEI CONTRATTI E L’IFAD sottoscrive il presente Contratto per il raggiungimento dei suoi fini pubblici ed istituzionali. Con “IFAD” o “Organizzazione” si intende il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, rappresentato dal suo Presidente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato. Un Contratto entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui sarà sottoscritto da entrambe le Parti. Il Contratto sarà redatto in inglese, unica versione vincolante ai fini legali, e ogni Parte ne riceverà una copia in originale. Con “Contraente” si intende il fornitore di servizi indicato nel contratto o nell’ordine di acquisto, rappresentato da persona debitamente autorizzata a sottoscrivere obbligazioni contrattuali a nome del fornitore. 3. CONDIZIONE GIURIDICA Il Contraente sarà considerato come avente la condizione giuridica di Contraente indipendente. Il personale ed i subappaltatori del Contraente non saranno in nessun caso considerati dipendenti od agenti dell’IFAD. Con “Contratto” si intende il contratto relativo alla fornitura di servizi stipulato tra l’IFAD e il Contraente; tale Contratto comprende questi Termini e Condizioni Generali. Con “le Parti” si intendono il Contraente ed l’IFAD considerati congiuntamente, mentre con “la Parte” si indica uno solo di essi. 4. ORIGINE DELLE DISPOSIZIONI Il Contraente non cercherà né accetterà disposizioni in relazione alla prestazione dei servizi convenuti in questo Contratto da alcuna autorità esterna all’IFAD. Il Contraente si asterrà da qualunque azione che possa danneggiare l’IFAD ed adempirà al proprio incarico tenendo nella massima considerazione gli interessi dell’IFAD. Con “Ordine di acquisto” (d’ora in avanti indicato come “Contratto”) si intende un contratto in formato standard relativo alla fornitura di beni o servizi stipulato tra l’IFAD ed il Contraente; tale Contratto comprende questi Termini e Condizioni Generali. 5. RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE RIGUARDO AI PROPRI DIPENDENTI Con “Servizi” si intende qualsiasi servizio prestato o da prestarsi all’IFAD da parte del Contraente (o 1 Nulla di quanto contenuto in questo Contratto potrà essere considerato una rinuncia, esplicita o implicita, a qualsiasi privilegio o immunità di cui l’IFAD possa godere in seguito a: (i) l’Accordo tra l’IFAD e la Repubblica Italiana avente ad oggetto la sede provvisoria dell’IFAD (“Headquarters Agreement”); o (ii) qualsiasi altro accordo di cui l’IFAD sia Parte. Inoltre, nulla di quanto contenuto in questo Contratto, o a esso correlato, conferirà alcun privilegio o immunità al Contraente, ai suoi dipendenti od ai suoi subappaltatori. Il Contraente sarà responsabile della competenza professionale e tecnica dei suoi dipendenti e selezionerà, per svolgere l’incarico indicato nel Contratto, personale affidabile che opererá in maniera efficace per eseguire quanto convenuto in questo Contratto, rispetterá le consuetudini del luogo di lavoro e risponderá a un elevato standard di condotta dal punto di vista morale ed etico. 6. CONSEGNA Il Contraente fornirà i servizi nel luogo specificato nel Contratto ed entro il periodo per la fornitura convenuto nel Contratto. 9. ESENZIONE DALLE TASSE La sezione 9 della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite sancisce, inter alia, che le agenzie specializzate, una delle quali è l’IFAD – sono esenti da imposte dirette, dazi doganali e qualunque altra tassa o imposta. Inoltre, l’Accordo di Sede tra l’Italia e l’IFAD, ratificato con la legge 23 Maggio 1980, esenta l’IFAD dal pagamento di tasse o altre imposte di alcun genere. Il prezzo proposto dal Contraente dovrà riflettere qualunque esenzione da tasse o imposte alla quale l’IFAD ha diritto in ragione dei privilegi di cui gode. Qualora venisse in seguito determinato che l’importo di una qualunque tassa o imposta dalla quale l’IFAD è esente fosse stato incluso nel prezzo pagato dall’IFAD, tale importo dovrà essere restituito dal Contraente. In alternativa, l’IFAD sarà autorizzato a scalare tale importo dal prezzo dei servizi pattuito nel Contratto e il pagamento della cifra così diminuita costituirà il pagamento di quanto dovuto dall’IFAD. 7. PAGAMENTO Se non altrimenti specificato in modo esplicito nel Contratto, l’IFAD effettuerà di regola il pagamento tramite bonifico bancario: (a) Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e di ogni altro documento specificato nel Contratto, oppure entro 30 giorni dalla data in cui quanto convenuto nel Contratto è stato portato a compimento in modo soddisfacente; delle due date, quella posteriore. (b) Il prezzo richiesto per i servizi sarà quello pattuito nel Contratto e non potrà essere aumentato, se non con un esplicito consenso per iscritto da parte dell’IFAD. (c) L’IFAD non pagherà alcun sovrapprezzo per pagamenti effettuati con ritardo, a meno che questo non sia stato espressamente convenuto per iscritto. 10. RESPONSABILITÀ DELLE CONTRAENTI E CASI DI MAGGIORE (d) Non saranno effettuati pagamenti per servizi che non siano stati accettati secondo i termini previsti dall’articolo 22 di questi Termini e Condizioni Generali. Un pagamento da parte dell’IFAD non potrà essere considerato come un’accettazione dei servizi. PARTI FORZA (a) L’IFAD non sarà in nessuna circostanza e per nessuna ragione ritenuto responsabile di qualunque perdita, danno o lesione subita dal Contraente o da qualsiasi persona che agisca per conto del contraente durante l’esecuzione del Contratto. L’IFAD non accoglierà nessuna richiesta di risarcimento relativa ai danni suddetti. Il Contraente dovrà assicurarsi contro ogni rischio di perdita, danno o lesione causata dal Contraente o da qualunque persona che agisca per conto del Contraente durante l’esecuzione del Contratto. Il Contraente e chiunque agisca per conto del Contraente dovranno, durante l’esecuzione del Contratto, attenersi a questi Termini e Condizioni Generali. (e) I pagamenti saranno effettuati in euro, se non altrimenti stipulato nel Contratto. (f) Pagamenti anticipati saranno effettuati solo se espressamente autorizzati dall’IFAD nel Contratto e unicamente se motivati dalla normale consuetudine commerciale o convenienti per gli interessi dell’IFAD 8. PRIVILEGI ED IMMUNITÀ 2 scioglimento del Contratto, immediatamente e senza avviso di inadempienza. (b) Ad eccezione dei casi di forza maggiore, il Contraente sarà tenuto a risarcire l’IFAD per qualsiasi perdita, danno o lesione a esso causati da una qualunque azione del Contraente. (b) Se la sede dell’IFAD dovesse essere spostata da Roma, il Contratto verrebbe annullato senza indennità o risarcimento alcuno per il Contraente, in conseguenza dei privilegi diplomatici di cui gode l’IFAD, a condizione che al Contraente sia inviata comunicazione in merito, a mezzo di lettera raccomandata, con un preavviso di almeno tre mesi. (c) L’espressione “forza maggiore”, come intesa in questa sede, comprenderà eventi imprevisti e al di fuori del controllo di entrambe le Parti, come ad esempio leggi o direttive, scioperi, serrate o altri disordini industriali, atti di terrorismo, guerre – dichiarate e non –, barricate, embarghi, insurrezioni, sommosse, agitazioni civili, esplosioni, epidemie, frane, terremoti, tempeste, fulmini, alluvioni ed erosioni. Qualunque altro evento può essere riconosciuto come caso di forza maggiore in procedimenti arbitrali istituiti in relazione a una controversia come indicato nell’articolo 28 di questi Termini e Condizioni Generali. (c) In caso dovesse verificarsi una delle circostanze previste dal punto (a) di questo articolo, il Contraente si troverebbe di conseguenza inadempiente rispetto alle obbligazioni previste dal Contratto. (d) Il Contraente sarà tenuto a risarcire l’IFAD per qualunque danno, costo o perdita di interessi che quest’ultimo si trovi a subire a causa di una delle situazioni menzionate nel paragrafo (a) di questo Articolo per via dello scioglimento anticipato del Contratto, anche nel caso in cui al Contraente venisse concessa una moratoria oppure egli venisse dichiarato insolvente. I danni comprenderanno in ogni caso tutte le somme dovute fino alla data di scadenza del Contratto originariamente stabilita, oltre a tutte le spese a cui l’IFAD possa andare incontro per procedimenti legali e non, comprese quelle per l’assistenza legale relativa a una qualunque delle circostanze menzionate nel paragrafo (a) di questo Articolo. (d) Se una delle Parti considera che si sia verificato un caso di forza maggiore che le impedisca l’adempimento dei propri obblighi contrattuali, dovrà prontamente notificarlo all’altra Parte, fornendo per iscritto tutti i dettagli del caso, compresa la sua possibile durata e i suoi effetti sulla possibilità della Parte in questione di eseguire quanto concordato. Tuttavia, una volta che lo stato di forza maggiore sia stato riconosciuto da entrambe le Parti, esse saranno sollevate dalla responsabilità di non aver osservato i propri obblighi contrattuali finché tale stato non si sia concluso. (e) Le condizioni esposte ai paragrafi (a), (b), (c) e (d) di questo Articolo non escludono il diritto dell’IFAD di esercitare altri diritti legali, compreso il diritto di imporre una penale, esigere un pagamento o un risarcimento per i danni o per la cancellazione del Contratto. (e) Il Contraente non avrà diritto a richiedere pagamento alcuno se a causa di uno stato di forza maggiore non avrà potuto eseguire gli incarichi assegnatigli. La parziale esecuzione di un incarico comporterà un pagamento decurtato in modo proporzionale. (f) L’IFAD, a propria discrezione, è autorizzato legalmente e senza intervento di alcun tribunale a portare a termine o a far portare a termine qualunque obbligazione contrattuale rispetto alla quale il Contraente sia inadempiente, a spese e rischio del Contraente. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (a) Se il Contraente smette di esercitare la propria professione o di condurre la propria attivitá, interamente o in larga misura; se non si attiene a una qualunque delle condizioni del Contratto; se chiede una moratoria o richiede di essere dichiarato insolvente; se gli viene concessa una moratoria o viene dichiarato insolvente; se dichiara bancarotta; se propone una transazione in sostituzione della bancarotta o se la proprietà del Contraente viene pignorata; oppure se il Contraente non è una persona fisica e perde il proprio stato di persona giuridica, (è una società che) viene sciolta o di fatto liquidata, l’IFAD ha il diritto di comunicare lo (g) Ognuna delle Parti contraenti può, di propria spontanea volontà e senza essere tenuta a pagare alcun risarcimento, porre fine al Contratto consegnando all’altra Parte una comunicazione formale per iscritto con trenta giorni di anticipo, a meno che il Contratto non preveda altrimenti. Nel momento in cui dovesse ricevere un avviso di scioglimento di Contratto da parte dell’IFAD, il Contraente dovrà impegnarsi immediatamente a 3 Contratto senza incorrere in alcuna penale di estinzione o responsabilità di qualunque tipo. portare a termine il lavoro e servizio in modo rapido e ordinato. Il Contraente ridurrà al minimo le spese e non eseguirà alcun altro impegno previsto dal Contratto a partire dalla data in cui avrà ricevuto tale comunicazione. Se il Contratto viene sciolto dall’IFAD, il Contraente avrà diritto a un pagamento proporzionale per qualunque servizio prestato fino alla data di scioglimento del Contratto. Eventuali costi aggiuntivi a carico dell’IFAD, derivanti dallo scioglimento del Contratto da parte del Contraente o dalla sua incapacità di eseguire in modo soddisfacente quanto previsto dal Contratto, potranno essere scalati da un qualunque altro importo dovuto dall’IFAD al Contraente, in base al presente o a qualunque altro Contratto. L’avvio di procedimenti arbitrali come previsto nell’Articolo 27 non dovrà essere considerato una risoluzione di Contratto. 13. SUBAPPALTO, TERZI (a) Il Contraente non potrà, senza previa ed espressa approvazione scritta da parte dell’IFAD, cedere o trasferire a terzi, impegnare o disporre altrimenti di questo Contratto o di una qualche sua parte, né di alcuno dei diritti o delle obbligazioni del Contraente specificate nel Contratto; non potrà inoltre subappaltare a terzi una qualsivoglia parte del lavoro stabilito da questo Contratto. (b) Nel caso in cui l’IFAD autorizzi il Contraente a subappaltare a terzi in parte o nella loro totalità le obbligazioni previste dal Contratto, il Contraente rimarrà comunque vincolato nei confronti dell’IFAD dalle obbligazioni previste nel Contratto. (h) In caso di risoluzione di questo Contratto da parte del Contraente, incluso ma non esclusivamente in caso di impossibilità o rifiuto di fornire i Servizi pattuiti entro i limiti di tempo specificati, l’IFAD può procurarsi detti Servizi da altre fonti e può ritenere il Contraente responsabile di qualunque costo aggiuntivo possa derivare da ciò. Inoltre, l’IFAD può, tramite avviso scritto, porre fine al diritto del Contraente di procedere nell’esecuzione del Contratto, oppure della parte o delle parti di esso rispetto alle quali egli si sia rivelato inadempiente. (c) Esclusi i casi in cui l’IFAD abbia espressamente autorizzato un’eccezione, il Contraente sarà tenuto a includere in ogni subappalto condizioni che consentano all’IFAD di godere rispetto ai subappaltatori degli stessi diritti e garanzie di cui gode rispetto al Contraente. (d) I termini di ogni subappalto saranno in ogni caso soggetti alle condizioni di questo Contratto. 14. NON-RINUNCIA AI DIRITTI Il fatto che l’IFAD non eserciti, o eserciti con ritardo, qualsiasi diritto, anche a un risarcimento, garantitogli dal Contratto, non potrà essere considerato una rinuncia ad alcuno dei diritti dell’IFAD e non esonererà il Contraente dall’obbligo di rispettare le obbligazioni che gli competono. 12. DANNI ACCERTATI Fatte salve le circostanze considerate di forza maggiore in questi Termini e Condizioni Generali, se il Contraente non riesce a fornire parte o tutti i Servizi previsti dal Contratto, nel pieno rispetto di tutti i termini e le condizioni in esso elencati, compresi i termini di consegna specificati, l’IFAD può, tramite comunicazione scritta, porre fine allo svolgimento della parte o delle parti del Contratto rispetto alle quali il Contraente si sia rivelato inadempiente, senza incorrere in alcuna responsabilità o penale di estinzione. L’IFAD può, a sua discrezione, accettare variazioni dei termini di consegna specificati nel Contratto, senza che questo pregiudichi qualunque altro suo diritto anche di risarcimento, e dedurre dal prezzo stipulato nel Contratto, come penale, una somma equivalente all’1% al giorno del prezzo stabilito nel Contratto per i Servizi forniti con ritardo, per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 15 giorni. Nel caso che anche questo termine di consegna non venga rispettato, l’IFAD può scegliere di risolvere il 15. RISERVATEZZA (a) Il Contraente, o i suoi dipendenti, non dovranno fare uso di alcuna informazione acquisita o sviluppata nel corso di questo Contratto per qualsiasi scopo non autorizzato per iscritto dall’IFAD. (b) Al Contraente è richiesta la massima discrezione durante lo svolgimento del Contratto. Al Contraente non è permesso comunicare a qualunque altra persona, governo o autorità esterna all’IFAD qualsiasi informazione a lui nota in virtù del suo rapporto contrattuale con l’IFAD e che non sia stata precedentemente resa di pubblico dominio, a meno di non essere autorizzato a ciò per iscritto 4 dipendenti, funzionari, rappresentanti, impiegati o subappaltatori di invenzioni o progetti brevettati, materiali o altre opere dell’ingegno tutelati da diritti d’autore. Gli obblighi elencati in questo Articolo non decadono alla scadenza di questo Contratto. dall’IFAD. Il Contraente non potrà inoltre utilizzare tali informazioni per il proprio vantaggio personale. (c) Il Contraente sarà ritenuto responsabile di ogni mancanza di riservatezza o rivelazione indiretta che possa danneggiare gli interessi dell’IFAD. La misura di tale responsabilità sarà direttamente proporzionale all’entità del danno causato. 19. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI (a) Il Contraente dovrà fornire e in seguito mantenere un’assicurazione contro ogni rischio relativo ai beni di sua proprietà e a qualsiasi attrezzatura utilizzata durante l’esecuzione di questo Contratto. (d) Tutte le piantine, i disegni, le fotografie, i rilevamenti foto panoramici, le mappe, i rapporti, le raccomandazioni, le perizie, i documenti e qualunque altro dato raccolto o ricevuto dal Contraente nel corso di questo Contratto rimarrà proprietà dell’IFAD, dovrà essere trattato come confidenziale e sarà consegnato solo a funzionari autorizzati dell’IFAD al completamento del lavoro previsto da questo Contratto. (b) Il Contraente dovrà fornire e in seguito mantenere tutte le assicurazioni previste per indennizzare i lavoratori, oppure garanzie equivalenti a favore dei propri dipendenti, a copertura dei risarcimenti loro dovuti in caso di invalidità o morte per incidenti avvenuti nel corso del lavoro previsto da questo Contratto. (e) Le condizioni previste da questo articolo rimangono valide anche dopo la fine del Contratto. 16. GARANZIA (c) Il Contraente dovrà inoltre fornire e in seguito mantenere un’assicurazione contro la responsabilità civile di importo adeguato a coprire le richieste di risarcimento da parte di terzi in seguito a morte, invalidità, perdita o danneggiamento di proprietà causate da o in relazione con la fornitura di Servizi prevista da questo Contratto o l’utilizzo di veicoli, barche, aeroplani o altro equipaggiamento posseduto o noleggiato dal Contraente o dai suoi rappresentanti, dipendenti, impiegati o subappaltatori, impegnati a svolgere un lavoro o prestare Servizi in relazione a questo Contratto. Il Contraente garantisce che i Servizi: (a) corrispondano alla quantità, qualità e descrizione specificate nel Contratto; (b) siano liberi da qualsiasi diritto o reclamo da parte di terzi, compresi diritti o reclami basati su copyright, brevetti o altri diritti di proprietà industriali o intellettuali. 17. GARANZIA BANCARIA Se l’IFAD lo richiede nel Contratto, il Contraente dovrà garantire il pieno adempimento delle obbligazioni che gli competono in base al Contratto fornendo una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile da parte di una banca riconosciuta e affidabile per l’importo stabilito nel Contratto. (d) Il Contraente fornirà all’IFAD, su richiesta, una probante documentazione del Contratto di assicurazione previsto in questo articolo. 20. TITOLO DI PROPRIETÀ DELL’EQUIPAGGIAMENTO FORNITO DAL IFAD 18. INDENNIZZO E MANLEVA Il Contraente dovrà indennizzare, tutelare e difendere, a proprie spese, l’IFAD, i suoi funzionari, i suoi rappresentanti, i suoi dipendenti e i suoi impiegati da qualsiasi denuncia, reclamo, richiesta e responsabilità di qualunque tipo o natura, incluse le spese e i costi relativi, derivanti da azioni o da omissioni del Contraente o dei suoi dipendenti, funzionari, rappresentanti o subappaltatori, nell’adempimento di questo Contratto. Questa clausola si applicherà, inter alia, a reclami e responsabilità quali indennità per i lavoratori, responsabilità relative ai prodotti e inerenti all’uso da parte del Contraente, dei suoi Il titolo di proprietà di qualunque equipaggiamento ed attrezzatura eventualmente forniti dall’IFAD rimarrà all’IFAD e tale attrezzatura dovrà essere restituita all’IFAD alla conclusione di questo Contratto o quando non fosse più necessaria al contraente. Tale attrezzatura, al momento di essere restituita all’IFAD, dovrà essere nelle stesse condizioni nelle quali è stata consegnata al Contraente, fatta salva la normale usura. Il Contraente sarà tenuto a risarcire l’IFAD per qualunque attrezzatura ritenuta danneggiata o usurata oltre la normale usura. 5 21. COPYRIGHT, BREVETTI DIRITTI DI PROPRIETÀ E Le clausole del Contratto e i suoi allegati possono essere emendati od ampliati solo per mezzo di un accordo scritto supplementare firmato da tutte le Parti o dai loro rappresentanti. ALTRI All’IFAD spetterà ogni proprietà intellettuale e qualunque altro diritto di proprietà, anche ma non esclusivamente brevetti, copyright e marchi di fabbrica, relativi a prodotti o documenti e altro materiale che sia direttamente in relazione con/o sia prodotto, o preparato, o raccolto in conseguenza, o durante l’esecuzione di questo Contratto. Su richiesta dell’IFAD, il Contraente farà tutti i passi necessari, appronterà tutti i documenti necessari e in generale collaborerà a ottenere tali diritti di proprietà e a trasferirli al IFAD. 26. DIVIETO PER I TRARRE VANTAGGIO FUNZIONARI DI (a) L’IFAD da parte sua garantisce che nessun funzionario o impiegato del Contraente ha avuto o avrà accesso a un vantaggio diretto o indiretto in relazione a questo Contratto o all’assegnazione di esso. Il mancato rispetto di questa clausola costituirà un inadempimento materiale del Contratto; (b) Il Contraente da parte sua garantisce che nessun funzionario o impiegato dell’IFAD ha avuto o avrà accesso a un vantaggio diretto o indiretto in relazione a questo Contratto o all’assegnazione di esso. Il Contraente riconosce che la violazione di questa clausola costituirà inadempimento di una condizione essenziale di questo Contratto. 22. VERIFICA ED ACCETTAZIONE (a) L’IFAD avrà il diritto, prima di effettuare il pagamento, di esaminare a proprie spese i Servizi forniti sotto questo contratto, all’interno della proprietà dell’IFAD, o in qualunque altro luogo. Il Contraente provvederà, quando possibile, a organizzare tale verifica. 27. FRODE E CORRUZIONE (b) In caso di rifiuto dei Servizi forniti, potrà essere effettuata una nuova verifica dai rappresentanti di entrambe le Parti, se prontamente richiesta dal Contraente e prima che l’IFAD intraprenda le vie legali. Le spese di tale verifica dovranno essere a carico del Contraente. Il Contraente e tutti i suoi funzionari dovranno tenere una condotta eticamente ineccepibile e riferire all’IFAD qualsiasi presunto atto di frode o corruzione di cui siano o vengano a conoscenza, durante il processo di selezione e per tutta la durata dell’attività negoziale o dell’esecuzione di un Contratto. La mancata comunicazione di tali atti sarà (c) Le verifiche andranno effettuate in buona fede. considerata causa di interruzione del Contratto e violazione del divieto di frode e corruzione come descritto più avanti e può portare all’interdizione del Contraente e alla rescissione del Contratto. La frode e la 23. TITOLO DI PROPRIETÀ Il Contraente garantisce che i Servizi da esso forniti sono liberi da diritti di proprietà da parte di terzi. Il titolo di proprietà di qualunque servizio passerà, al momento della consegna di quest’ultimo, all’IFAD. corruzione sono vietate. Per frode e corruzione si intendono, anche se non con carattere esclusivo, atti di corruzione, frode, collusione e coercizione. 24. PUBBLICITÀ i) Ai fini di questo paragrafo, i seguenti termini avranno il significato riportato di seguito: Senza un’autorizzazione scritta da parte dell’ IFAD, il Contraente non potrà pubblicizzare o rendere pubblico in qualunque altro modo il fatto di stare fornendo dei Servizi all’IFAD. Il Contraente non potrà usare il nome, il simbolo o il sigillo ufficiale dell’IFAD, né alcuna abbreviazione del nome dell’IFAD, a scopo pubblicitario o per qualunque altro scopo di tipo promozionale. 25. MODIFICHE CONTRATTO ED AGGIUNTE (a) “corruzione”, ovvero: offrire, dare, ricevere o richiedere, direttamente o indirettamente, qualunque cosa di valore per influenzare impropriamente le azioni di un’altra Parte; (b) “frode”, ovvero: qualsiasi atto o omissione, compresa una falsa dichiarazione, che appositamente o inconsapevolmente fuorvia, o tenta di fuorviare, una Parte allo scopo di ottenere AL 6 un beneficio finanziario o di altro genere, o di sottrarsi a un obbligo; o parziale delle somme precedentemente stanziate dall’IFAD sotto contratto; e/o; (c) “collusione”, ovvero: concludere un accordo tra due o più Parti allo scopo di raggiungere un obiettivo improprio, compreso influenzare impropriamente le azioni di un’altra Parte; (e) demandare la questione alle autorità giudiziarie competenti. iii) Il Contraente dichiara: (a) di aver letto e compreso il divieto posto dall’IFAD verso frode e corruzione; (d) “coercizione”, ovvero: arrecare danno o nuocere, o minacciare di arrecare danno o nuocere, direttamente o indirettamente, a una qualunque altra Parte o alla Proprietà di quest’ultima, allo scopo di influenzare indebitamente le azioni della suddetta Parte. (b) di non aver commesso alcuna delle violazioni riguardanti la frode e la corruzione qui descritte; (c) di non aver dichiarato il falso o nascosto alcun fatto materiale durante il processo di formazione o di negoziazione del contratto o di esecuzione dello stesso; ii) l’IFAD ha stabilito delle procedure amministrative per denunciare episodi di frode e corruzione nell’ambito del processo di formazione o di esecuzione di un contratto finanziato dall’IFAD. A questo scopo, qualunque rimostranza andrà presentata attraverso gli organi preposti a indagare1. Le denunce possono essere presentate in forma confidenziale o anonima. Qualora l’IFAD, in conformità con le sue procedure amministrative, dimostri che il Contraente (compresi i suoi funzionari, dipendenti e rappresentanti) abbia commesso un atto di frode o corruzione nel concorrere a, o nell’eseguire un contratto finanziato dall’IFAD, può: (d) che dovrá rimborsare immediatamente all’IFAD le somme dovute ai sensi del punto d ii dell’Articolo 27; (e) che né essi, né alcuno dei loro dirigenti, funzionari o azionisti principali siano stati dichiarati non idonei all’affidamento di contratti finanziati dall’IFAD o siano stati condannati per un crimine relativo a frode o corruzione; (f) che nessuno dei loro dirigenti, funzionari o azionisti principali sia stato un dirigente, funzionario o azionista principale di qualunque altra società o ente dichiarati non idonei all’assegnazione di contratti finanziati dall’IFAD o che siano stati condannati per un crimine relativo a frode o corruzione; (a) notificare un richiamo sotto forma di lettera formale di censura del comportamento tenuto dall’ente o dalla persona in questione; (b) respingere una proposta di assegnazione se si stabilisce che il concorrente o il contraente designato, direttamente o tramite un suo rappresentante, abbia commesso un atto di frode o di corruzione concorrendo per il contratto in questione; (g) che siano stati dichiarati tutti gli onorari dei rappresentanti, le commissioni,, i pagamenti di facilitazione o gli accordi di ripartizione degli utili relativi al contratto o all’accordo di consulenza finanziati dall’IFAD; (c) dichiarare una ditta o un individuo non idoneo, a tempo indeterminato o per un periodo di tempo stabilito, a partecipare a, o a conseguire l’affidamento di, un contratto finanziato dall’IFAD; (h) di prendere atto del fatto che la violazione di una qualunque delle precedenti clausole comporti l’applicazione di una o piú misure correttive descritte nel presente Articolo. (d) interrompere i pagamenti al contraente e, qualora opportuno, richiedere il rimborso totale L’applicazione da parte dell’IFAD di una qualunque delle misure contemplate nel presente articolo può essere pubblica o privata, in conformità con le politiche dell’IFAD. 1 Per maggiori informazioni sugli organi disponibili per la denuncia di episodi di frode e corruzione, si rimanda al sito http://www.ifad.org/governance/anticorruption. 7 discrezione, potrà intraprendere misure apposite nei confronti del Contraente. 28. CONFLITTO DI INTERESSI Il Contraente fornirà consulenze professionali, oggettive e imparziali garantendo in ogni momento gli interessi dell’IFAD, agirà senza valutare eventuali incarichi futuri ed eviterà rigorosamente qualsiasi conflitto con altri incarichi o con propri interessi. I Contraenti hanno l’obbligo di dichiarare qualsiasi situazione di conflitto effettivo, apparente o potenziale che influisca, o che si possa ragionevolmente supporre possa influire, sulla loro capacità di servire al meglio gli interessi dell’IFAD. La mancata comunicazione di tali atti sarà considerata causa di interruzione del Contratto e una violazione del divieto di frode e corruzione come descritto nell’Articolo precedente, e può portare all’interdizione del Contraente, alla rescissione del Contratto e/o ad altri provvedimenti come qui previsto. 30. LEGGE APPLICABILE Questo Contratto sarà regolato da: (A) l’Accordo di Sede” (Accordo tra l’IFAD e la Repubblica Italiana avente ad oggetto la sede provvisoria dell’IFAD); (B) la UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods and Construction (Legge modello sulla fornitura di beni e costruzioni della Commissione delle Nazioni Unite per la Legislatura sul Commercio Internazionale); (C) i principi comunemente riconosciuti della legislatura sul commercio internazionale. 31. COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE (a) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità dell’IFAD nonché tenendo conto di questi Termini e Condizioni Generali, qualunque controversia o vertenza legale relativa al presente Contratto sarà risolta in modo amichevole con negoziati e trattative dirette. 29. DIRITTO DI VERIFICA Il Contraente si impegna a consentire che ai revisori e agli investigatori dell’IFAD, e agli altri rappresentanti nominati dall’IFAD (interni o esterni) sia consentito di esaminare tutta la documentazione, o qualsiasi parte di essa riguardante l’IFAD nell’ambito di questo Contratto. Il Contraente: (b) Qualunque controversia che non sia stata risolta tramite trattative entro 60 (sessanta) giorni sarà sottoposta, su richiesta di una qualunque delle due Parti, senza pregiudicare i relativi privilegi e immunità dell’IFAD, presso la sede dell’IFAD a un collegio arbitrale composto da: (i) due arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti e (ii) un terzo arbitro in qualità di presidente, scelto di comune accordo dai due arbitri delle Parti in causa. (a) conserverà tutti i documenti e la documentazione relativa a questo Contratto per 3 anni dopo il completamento del lavoro previsto dal suddetto Contratto; (b) provvederà a consegnare qualsiasi documento necessario all’indagine attinente a una segnalata ipotesi di frode o corruzione; (c) In caso di disaccordo riguardo la nomina di un presidente o all’incapacità di una delle Parti di nominare un arbitro, tali nomine verranno fatte secondo quanto stabilito dall’UNCITRAL (Commissione delle Nazioni Unite per la Legislatura sul Commercio Internazionale). Il collegio arbitrale avrà sede a Roma, Italia, e stabilirà le proprie procedure. (c) garantirà la disponibilità dei propri dipendenti o rappresentanti che siano a conoscenza di questo Contratto a rispondere alle domande del personale dell’IFAD o di qualunque revisore, investigatore, rappresentante o consulente designato dall’IFAD per esaminare o verificare i documenti in questione. (d) In mancanza di disposizioni contrattuali, gli arbitri applicheranno le regole di arbitraggio dell’UNCITRAL in vigore nel giorno in cui entrambe le Parti hanno firmato il Contratto. Se il Contraente non adempie alla richiesta dell’IFAD o ostacola in alcun modo la verifica da parte dell’IFAD, quest’ultimo, a propria (e) Le Parti si impegnano ad accettare qualunque lodo arbitrale, in accordo con il presente 8 Articolo, come risoluzione definitiva della controversia. (f) Nell’ipotesi in cui la controversia riguardi la segnalazione che una qualunque delle Parti di questo Contratto (compresi i loro rispettivi funzionari, impiegati e rappresentanti) abbia commesso un atto di frode o corruzione in base a quanto definito in questa sede dall’Articolo 27, le precedenti disposizioni di cui all’articolo 31 non verranno applicate e la questione sarà immediatamente deferita all’Ufficio di Revisione e Controllo del Fondo perché venga esaminata e risolta in conformità con le politiche e le procedure amministrative stabilite dall’IFAD. 32. LAVORO MINORILE, MINE ANTIUOMO, TERRORISMO (a) Il Contraente conferma e garantisce che né lui né i suoi associati sono coinvolti in qualsivoglia attività contrastante con i diritti contenuti nella Convenzione dei Diritti del Fanciullo la quale, inter alia, prescrive che un fanciullo sia protetto dall’eseguire qualsiasi lavoro che possa rappresentare un pericolo o interferire nell’educazione del bambino o che possa provocare un danno alla salute del bambino ed al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. (b) Il Contraente garantisce e conferma, inoltre, che né lui né i suoi associati sono coinvolti nella vendita o nella produzione delle mine antiuomo o dei componenti impiegati nella produzione di tali mine. (c) Il Contraente garantisce e conferma, inoltre, che né lui né i suoi associati sono coinvolti, vuoi direttamente che indirettamente, nel terrorismo o nel finanziamento o nel favoreggiamento del terrorismo o nell’approvvigionamento di beni e servizi ai fornitori coinvolti in tali attività. Qualsiasi inadempimento alle clausole contenute nell’articolo 32 legittimano l’IFAD a rescindere il presente Contratto ed a sospendere i pagamenti che possano essere maturati senza responsabilità alcuna per la risoluzione o per qualsiasi altro onere. 9