Linee generali di indirizzo

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Linee generali di indirizzo
AREA MEDICA E VETERINARIA
ACCORDO DECENTRATO
SULL’ORARIO DI LAVORO, LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
E L’ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE COMMISSIONATA DALL’AZIENDA
IN APPLICAZIONE
DEL PUNTO 6 DELLE LINEE
APPLICATIVE DELL’ART. 9 DEI
VETERINARIA
GENERALI DI INDIRIZZO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
CCNL 3/11/ 2005 PER L’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E
Il giorno 16 novembre 2006 alle ore 15,00 presso la sede dell’Azienda USL di Ravenna, via De
Gasperi, 8, Ravenna, ha avuto luogo l'incontro fra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS.
dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
LE PARTI,
-
Richiamati i CC.NN.LL. dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria 8/6/2000 (anni 1998-01),
3/11/2005 (anni 2002-05)e 5/7/2006 (anni 2002-05 - II biennio economico);
Viste le Linee generali di indirizzo della Regione Emilia-Romagna in applicazione dell’art. 9 del
CCNL 3/11/ 2005 per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
Alla luce di quanto già stabilito nei precedenti accordi e valutata l’esigenza di uniformare le diverse
articolazioni ed unità operative aziendali;
CONCORDANO
Nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'Azienda e degli standard definiti per correlare
coerentemente risorse, obiettivi e prestazioni, l'orario dei dirigenti è definito ed articolato in
modo da assicurare flessibilità ed impegno concreto e quantificabile, in coerenza con le
necessità assistenziali da soddisfare.
Al fine di dotarsi di un chiaro e univoco quadro di riferimento, che correli l’orario di lavoro
istituzionale alle caratteristiche quantitative e qualitative delle prestazioni da produrre in tale
fattispecie di attività e che garantisca le medesime caratteristiche per le attività straordinarie e
aggiuntive, le parti concordano sulla seguente classificazione da dare alle diverse tipologie di
attività:
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a) Attività istituzionali: sono quelle rese/da rendere all’interno dell’orario negoziato in sede
di budgeting, comprendenti sia l’orario contrattuale che quello dovuto per assicurare gli
obiettivi prestazionali quali-quantitativi correlati alla retribuzione di risultato. L’attività
istituzionale è lo strumento prioritario anche per la riduzione delle liste di attesa.
Nello stesso ambito di budgeting si valuteranno:
1) Volumi di attività storici;
2) Pianta organica degli effettivi in ruolo di ciascuna èquipe (congruità rispetto ai volumi di
attività e tempari);
3) Definizione dei volumi prestazionali;
4) Sviluppo dinamico quali-quantitativo delle attività connesse con l’ evoluzione tecnologica
ed organizzativa;
5) Tempari prestazionali (previa valutazione da parte dei comitati di dipartimento). Nelle
suddette valutazioni dovranno essere coinvolti tutti i livelli dirigenziali tramite un
percorso conosciuto, partecipato e negoziato (governo clinico).
b) Attività straordinarie: sono quelle effettuabili esclusivamente a seguito di chiamata in
pronta disponibilità o per eventi eccezionali, nei quali si riconduce il lavoro straordinario, da
negoziare, all’occorrenza, con le diverse unità operative e/o i singoli professionisti secondo i
principi ed i criteri definiti dal presente accordo.
c) Attività aggiuntive: sono quelle effettuabili, in situazioni eccezionali e temporanee,
avvalendosi degli istituti contrattuali previsti (art.55 c.2 CCNL 8/6/2000 e artt. 14 e 18 CCNL
3/11/2005), ad integrazione delle attività di cui ai punti precedenti e finalizzate alla riduzione
dei tempi di attesa e/o a contrastare carenze di organico, assolute o relative in correlazione con
la domanda, in condizioni di impossibilità di coprire i relativi posti, da negoziare, all’occorrenza,
con le diverse unità operative ed i singoli professionisti, secondo i principi ed i criteri definiti
dal presente accordo.
Il ricorso a tali istituti va orientato e valutato in relazione al raggiungimento di effettivi risultati
di contrazione delle liste stesse e non soltanto indirizzato all’incremento quantitativo delle
prestazioni, ma tenendo comunque conto dell’ andamento della domanda.
L’attività che ogni unità operativa o altra struttura organizzativa deve assicurare in regime
istituzionale è determinata e specificata annualmente all’atto della negoziazione budgetaria.
Per ogni unità operativa, fermo restando quanto previsto dall’art. 65 del CCNL 5/12/1996, il
piano di attività rappresenta il necessario riferimento per:
• la valutazione dell’organico necessario, da effettuarsi sulla base di criteri espliciti che
correlino le prestazioni ed i servizi da erogare alle risorse professionali necessarie alla loro
produzione. Tali criteri di riferimento, esposti nell’allegato n.1, elaborati dalla Direzione
Sanitaria, sottoposti alla valutazione dei Comitati di Dipartimento, adottati dal Collegio di
Direzione ed esaminati in sede di concertazione con le OO.SS., verranno applicati in sede di
budgeting 2007 e saranno periodicamente valutati nella loro validità, di norma in fase
propedeutica alla negoziazione budgetaria annuale. Dopo la prima applicazione, una verifica
dei criteri potrà essere attuata, ove si renda necessario, al 30 giugno 2007.
Nell’intento di assicurare unicità e chiarezza del quadro di riferimento per tutte le fattispecie
di attività, gli stessi criteri sono adottati per la determinazione dello straordinario e delle
attività aggiuntive.
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• l’organizzazione e la gestione delle risorse professionali, secondo piani di presenza coerenti
con la natura dell’attività da garantire e con la necessità di assicurare quanto stabilito dal
CCNL in materia di ferie, attività formative, ecc.
La capacità produttiva quali/quantitativa di ogni unità operativa in regime istituzionale (volume
prestazionale) è determinata sulla base dell’orario contrattualmente previsto per i dirigenti,
integrato dall’apporto orario derivante dall’applicazione del principio di proporzionalità tra la
retribuzione di risultato (esclusa la parte conglobata nel tabellare) e le prestazioni qualiquantitativamente producibili.
A tal fine le parti concordano sui seguenti elementi fondamentali:
1) l'impegno orario contrattuale è di 38 ore settimanali, di cui 4 da dedicare all'aggiornamento
professionale. Entrambe le componenti dell’orario sono rese dal dirigente nel rispetto dei piani
di presenza e dei programmi di aggiornamento predisposti dal direttore di unità operativa,
coerentemente ai propri obiettivi di attività istituzionale e di miglioramento della qualità.
Il volume prestazionale atteso dall’orario contrattuale è determinato in sede di negoziazione
budgetaria secondo i criteri di cui all’allegato n.1 nel rispetto del percorso valutativo sopra
indicato;
2) l’integrazione dell’impegno orario contrattuale di cui al punto precedente, è realizzato con la
trasformazione della retribuzione di risultato in ore equivalenti. A tal fine, la retribuzione di
risultato (esclusa la parte conglobata nel tabellare in applicazione del CCNL 3/11/2005)
attribuita al singolo dirigente nell’anno di riferimento viene trasformata in ore equivalenti
attraverso il costo medio ponderato di un’ora di lavoro. Per la determinazione di tale costo si
accetta il riferimento indicato all’ art. 65 comma 6 del CCNL 5/12/96 in riferimento ai DPR
270/1987 e DPR 384 /1990 art. 106 comma 7-8: lo stipendio globale mensile lordo va rilevato
all’ 01/01/2007 e per ogni anno successivo (al lordo di oneri a carico dell’ azienda ed IRAP).
La negoziazione budgetaria designa l’entità delle ore equivalenti per ogni dirigente, da rendersi
obbligatoriamente, fino ad un massimo del 60% del totale di ore equivalenti come sopra
determinate.
L’orario eccedente quello negoziato (oltre il limite massimo del 60%) è recuperabile entro il 30
giugno dell’anno successivo a quello in cui è stato maturato, condizionatamente all’esaurimento
da parte del dirigente delle ferie maturate nel corso dell’anno precedente. Resta in essere il
piano di recupero delle ferie pregresse, tendente al graduale azzeramento delle ferie stesse.
Analogamente a quanto definito per l’orario contrattuale ed in applicazione dell’art.65 del
CCNL 1996, che prevede il mantenimento dei livelli organizzativi ed assistenziali storicamente
garantiti nonché il principio di proporzionalità tra retribuzione di risultato e obiettivi
prestazionali, l’atteso prestazionale quali/quantitativo è proporzionale al 100% delle ore
equivalenti alla retribuzione di risultato dell’équipe e del singolo professionista ed è determinato
sulla base dei criteri di cui all’allegato n.1 già descritto precedentemente.
La ripartizione tra obiettivi di produzione (prestazioni/servizi) e obiettivi di miglioramento della
qualità dell’assistenza e di sviluppo organizzativo (progetti di integrazione, di miglioramento
della presa in carico e della responsività dell’organizzazione dei servizi, di sviluppo di best
practices, ecc.), è pari ad un massimo del 60% per prestazioni ed il rimanente per obiettivi
qualitativi, a seconda delle specificità delle unità operative. Resta inteso che per le èquipes e i
singoli professionisti che abbiano soddisfatto nell’ anno precedente, nel rispetto dei criteri di cui
all’allegato 1, sia il debito orario istituzionale come sopra definito che l’atteso prestazionale ad
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esso correlato, il presente accordo non potrà esitare in un incremento degli obiettivi di tipo
quantitativo.
Il conteggio delle ore eccedenti (100%) il normale orario contrattuale a fronte del salario di
risultato, dovrà essere ricomputato in proporzione alla reale retribuzione di risultato che il
singolo professionista percepirà nel 2007 (così come per il 2008, anno di stabilizzazione
definitiva del processo perequativo concordato per il triennio 2006-2007-2008).
Per quanto riguarda il conteggio delle ore eccedenti l’ orario contrattuale realmente prodotte dai
professionisti, al fine di valutare chi già le forniva (nella misura del 60% del teorico a fronte del
salario di risultato, oppure superiore al 100% teorico) e chi no, per l’ anno 2007 si prenderà
come riferimento l’ andamento delle singole eccedenze orarie del 2005 e 2006.
Il dirigente che non effettua l’orario integrativo negoziato vede proporzionalmente ridotta la
propria retribuzione di risultato e non può accedere ad attività aggiuntive che prevedano un
riconoscimento economico integrativo o a convenzioni individuali esterne.
La quantità di retribuzione di risultato ridotta può essere ridistribuita tra i membri dell’équipe,
nel caso in cui questa si assuma la responsabilità dell’atteso prestazionale.
3) l’incremento di produzione per un equivalente prestazionale secondo le modalità previste al
comma 5 dell’art. 14 del CCNL 3/11/2005 (26 ore annue), è da intendersi automatico per tutte
le unità operative caratterizzate da tempi di attesa più elevati rispetto a quelli fissati dalle norme
vigenti, limitatamente ai dirigenti che non abbiano soddisfatto l’orario integrativo di cui al
punto 2) e comunque il recupero delle ore prestazionali quantitative avverrà fino al
raggiungimento del max. 60% dell’ atteso dalla equivalenza ore/risultato. A tal fine, la
distribuzione dell’integrativo prestazionale tra i dirigenti dell’U.O. è formalmente definita dal
direttore della U.O.
Oltre il 100% all’ equivalente ore/risultato, permanendo la possibilità di recupero orario,
subentra l’ alternativa delle monetizzazioni contrattualmente previste, previo consenso dei
professionisti interessati:
- Attività aggiuntiva commissionata dall’Azienda (Simil-ALP);
- Esternalizzazione delle guardie notturne a 480 euro per turno (fino al 12% del monte notti);
- Remunerazione in regime straordinario (max. 150 ore/medico/anno).
Anche in questi casi varrà la negoziazione con le procedure e gli effetti dell’ art. 65 del CCNL
5/12/1996 (budgeting), al fine di ricercare corretta armonizzazione fra i tre strumenti, corretta
applicazione in funzione del dettato contrattuale e dell’ atto di indirizzo della regione EmiliaRomagna in applicazione dell’ art. 9 del CCNL 03/11/2005. La coerenza della produzione
quali-quantitativa (a seconda delle tipologie) ascrivibile a tale eccedenza oraria monetizzabile va
monitorata e validata dai responsabili di struttura complessa e dal direttore di dipartimento,
anche al fine di migliorare l’ organizzazione del lavoro delle unità operative. Inoltre, sia al fine
di salvaguardare il corretto utilizzo di tali strumenti, sia di rivalutare la congruità della pianta
organica rispetto ai volumi di attività pianificata, si avvierà un confronto concertativo con le
OO.SS.
4) attività in regime straordinario: a fronte della necessità di assicurare massima flessibilità al
sistema di produzione dei servizi sanitari, per fronteggiare particolari e periodiche fluttuazioni
della domanda, l’Azienda può retribuire prestazioni in regime straordinario, fino ad un massimo
di 150 ore/dirigente/anno da quei dirigenti che abbiano già maturato un orario eccedente pari
al 100% dell’equivalente orario della retribuzione di risultato. In caso, configurandosi la
situazione prevista al punto 4 delle linee di indirizzo regionali relative all’art 9 CCNL
3/11/2005 di aumento dei servizi non accompagnato dall’effettuazione di nuove assunzioni, e
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in condizioni di insufficienza strutturale del fondo per il trattamento accessorio legato alle
condizioni di lavoro, previa selezione delle unità organizzative o dei professionisti interessati,
l’Azienda potrà provvedere ad un incremento del fondo, per un importo massimo
corrispondente a 150 ore/anno/dirigente.
Alla copertura di tale incremento del fondo si dedicheranno:
- l’intero importo del Fondo comune ALPI Medici 2006 (con conseguente soppressione del
cosiddetto “Obiettivo Indicatori”),
- l’eventuale quota di risorse derivate dalla cessazione dal servizio dei dirigenti medici (da
quantificare, in base alle esigenze, in contrattazione con le OO.SS.),
- risorse da bilancio aziendale, fino ad un importo massimo equivalente a quello delle risorse
aggiuntive regionali 2006,
- eventuali risorse residuali di altri fondi, previa contrattazione con le OO.SS.
Le risorse aggiuntive regionali 2006 saranno dedicate al programma di riduzione delle liste
d’attesa, con le modalità e tariffe della Simil-ALP.
Le tariffe di remunerazione delle ore in straordinario sono quelle stabilite dal CCNL 5/7/2006
II b.e., art.11 comma 9.
5) guardie notturne in orario integrativo a quello istituzionale (art 18 CCNL/2005 e art 8
CCNL/2006): il servizio di guardia è svolto ordinariamente all’interno del normale orario di
lavoro, utilizzando anche le opportunità di gestione flessibile dell’orario stesso. Ove necessario
l’Azienda può ricorrere, per far fronte all’attività di guardia, all’istituto di cui al comma 1 art.8
CCNL/2006. Presupposto è la razionalizzazione del piano di continuità assistenziale
(cosiddetto piano guardie, allegato 2) previsto dal CCNL/1996 e predisposto secondo i criteri
di cui all’accordo decentrato dell’Azienda USL di Ravenna sottoscritto in data 28/07/2005. Il
volume massimo di guardie effettuabile secondo la presente modalità è pari al 12% del totale
delle ore complessive impiegate per assicurare l’attività di guardia notturna.
La tariffa è fissata in 480,00 Euro per turno di guardia. La durata del turno resta quella in essere
secondo l’organizzazione delle attività definita nel piano sopra richiamato e comunque non
potrà essere superiore alle 12 ore. La tariffa è da intendersi come individuale e rappresenta il
tetto massimo di remunerazione.
L’accesso dei singoli dirigenti all’istituto di cui trattasi dovrà essere valutato in coerenza ed in
termini di proporzionalità rispetto alla quantità complessiva di guardie effettuate dai dirigenti
stessi, assicurando un’equa distribuzione tra le diverse èquipes, tenuto conto anche delle reali
esigenze di prestazioni aggiuntive.
6) attività aggiuntiva: nel caso in cui l'attività istituzionale debba essere integrata attraverso
prestazioni ed orari aggiuntivi, l'impegno suppletivo potrà essere compensato con l'istituto
previsto all’art. 55, c.2 del CCNL 8/6/2000, sulla base delle tariffe orarie individuate nel CCNL
del 3/11/2005. L’istituto riveste il carattere della eccezionalità e della temporaneità e pertanto
non può essere utilizzato quale strumento di normale pianificazione delle attività istituzionali.
Le condizioni organizzative e di supporto necessitanti alla erogazione delle prestazioni
dovranno essere le medesime in cui viene effettuata l’attività libero-professionale intramoenia.
L’istituto è orientato dai principi e dai criteri esplicitati nell’accordo decentrato dell’Azienda
USL di Ravenna sottoscritto in data 28/07/2005 ed è prioritariamente finalizzato alla riduzione
delle liste d’attesa, in presenza di carenza di organico assoluta o relativa e/o di impossibilità,
anche momentanea, di ricoprire i relativi posti con personale dipendente. L’utilizzo di tale
istituto, in particolare ove motivato dalla necessità di ridurre le liste di attesa, si pone in termini
di priorità rispetto alla possibilità del dirigente di svolgere attività libero-professionale a favore
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di altre aziende del SSR. Conseguentemente, il dirigente che rinunci all’attività aggiuntiva
richiesta dalla propria Azienda, non può essere autorizzato ad esercitare attività consulenziale di
tipo nominativo in favore di altri soggetti del SSR, fatta eccezione per i casi di servizi
indispensabili interaziendali.
Presupposto per un appropriato uso dell’istituto richiamato è una corretta pianificazione delle
presenze e delle assenze del personale dirigente, secondo espliciti piani di attività predisposti dal
direttore dell’unità operativa di appartenenza, che assicurino una produzione di servizi
organizzata in modo da ottimizzare con continuità le caratteristiche di appropriatezza,
efficienza e responsività del sistema di produzione.
Tale istituto è utilizzato solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati ed è
attivato su formale richiesta dell’Azienda, che provvederà a definire appositi contratti con le
unità operative e/o i dirigenti interessati.
La tariffa oraria è di € 60,00 e non può essere gestita al fine di costituire budget di spesa
nell’ambito dei quali erogare tariffe superiori.
L’Azienda, all’atto della programmazione dell’utilizzo dell’istituto, dovrà tenere conto per la
definizione del costo a livello aziendale, della spesa già erogata negli esercizi precedenti per
remunerare prestazioni ex art. 55, comma 2 CCNL 8/6/2000.
Per l’anno 2007 tale cifra è pari al consuntivo di bilancio dell’anno 2006, decurtato
dell’equivalente economico delle eventuali “internalizzazioni” effettuate sul 2006. Fino a
disponibilità del dato definitivo, è utilizzata la cifra di cui al bilancio preventivo dello stesso
esercizio nel limite dei suoi dodicesimi.
Per ciò che concerne lo specifico utilizzo su base annua del “Fondo per la retribuzione di
risultato e per la qualità della prestazione individuale”, si rimanda a successivo accordo di
dettaglio.
Il presente accordo ha validità a far data dall’1/1/2007 e s’intende tacitamente rinnovato
annualmente, fatte salve ulteriori note interpretative delle linee di indirizzo regionali applicative
dell’art.9 del CCNL 3/11/2005.
Per l'Azienda USL di Ravenna F.to
Per le OO.SS. della Dir. Medica e Vet. F.to
Tiziano Carradori
ANAAO –ASSOMED Riccardo Campagnoni
FP CGIL Roberto Ghetti-Sergio BaldiniVincenzo Lopez
CIMO Claudio Morisi
ANPO Maurizio Fusaroli
CIVeMP Antonio Piazza
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