Linee generali di indirizzo
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Linee generali di indirizzo
AREA MEDICA E VETERINARIA ACCORDO DECENTRATO SULL’ORARIO DI LAVORO, LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E L’ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE COMMISSIONATA DALL’AZIENDA IN APPLICAZIONE DEL PUNTO 6 DELLE LINEE APPLICATIVE DELL’ART. 9 DEI VETERINARIA GENERALI DI INDIRIZZO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CCNL 3/11/ 2005 PER L’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E Il giorno 16 novembre 2006 alle ore 15,00 presso la sede dell’Azienda USL di Ravenna, via De Gasperi, 8, Ravenna, ha avuto luogo l'incontro fra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria. LE PARTI, - Richiamati i CC.NN.LL. dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria 8/6/2000 (anni 1998-01), 3/11/2005 (anni 2002-05)e 5/7/2006 (anni 2002-05 - II biennio economico); Viste le Linee generali di indirizzo della Regione Emilia-Romagna in applicazione dell’art. 9 del CCNL 3/11/ 2005 per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria; Alla luce di quanto già stabilito nei precedenti accordi e valutata l’esigenza di uniformare le diverse articolazioni ed unità operative aziendali; CONCORDANO Nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'Azienda e degli standard definiti per correlare coerentemente risorse, obiettivi e prestazioni, l'orario dei dirigenti è definito ed articolato in modo da assicurare flessibilità ed impegno concreto e quantificabile, in coerenza con le necessità assistenziali da soddisfare. Al fine di dotarsi di un chiaro e univoco quadro di riferimento, che correli l’orario di lavoro istituzionale alle caratteristiche quantitative e qualitative delle prestazioni da produrre in tale fattispecie di attività e che garantisca le medesime caratteristiche per le attività straordinarie e aggiuntive, le parti concordano sulla seguente classificazione da dare alle diverse tipologie di attività: 1 a) Attività istituzionali: sono quelle rese/da rendere all’interno dell’orario negoziato in sede di budgeting, comprendenti sia l’orario contrattuale che quello dovuto per assicurare gli obiettivi prestazionali quali-quantitativi correlati alla retribuzione di risultato. L’attività istituzionale è lo strumento prioritario anche per la riduzione delle liste di attesa. Nello stesso ambito di budgeting si valuteranno: 1) Volumi di attività storici; 2) Pianta organica degli effettivi in ruolo di ciascuna èquipe (congruità rispetto ai volumi di attività e tempari); 3) Definizione dei volumi prestazionali; 4) Sviluppo dinamico quali-quantitativo delle attività connesse con l’ evoluzione tecnologica ed organizzativa; 5) Tempari prestazionali (previa valutazione da parte dei comitati di dipartimento). Nelle suddette valutazioni dovranno essere coinvolti tutti i livelli dirigenziali tramite un percorso conosciuto, partecipato e negoziato (governo clinico). b) Attività straordinarie: sono quelle effettuabili esclusivamente a seguito di chiamata in pronta disponibilità o per eventi eccezionali, nei quali si riconduce il lavoro straordinario, da negoziare, all’occorrenza, con le diverse unità operative e/o i singoli professionisti secondo i principi ed i criteri definiti dal presente accordo. c) Attività aggiuntive: sono quelle effettuabili, in situazioni eccezionali e temporanee, avvalendosi degli istituti contrattuali previsti (art.55 c.2 CCNL 8/6/2000 e artt. 14 e 18 CCNL 3/11/2005), ad integrazione delle attività di cui ai punti precedenti e finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa e/o a contrastare carenze di organico, assolute o relative in correlazione con la domanda, in condizioni di impossibilità di coprire i relativi posti, da negoziare, all’occorrenza, con le diverse unità operative ed i singoli professionisti, secondo i principi ed i criteri definiti dal presente accordo. Il ricorso a tali istituti va orientato e valutato in relazione al raggiungimento di effettivi risultati di contrazione delle liste stesse e non soltanto indirizzato all’incremento quantitativo delle prestazioni, ma tenendo comunque conto dell’ andamento della domanda. L’attività che ogni unità operativa o altra struttura organizzativa deve assicurare in regime istituzionale è determinata e specificata annualmente all’atto della negoziazione budgetaria. Per ogni unità operativa, fermo restando quanto previsto dall’art. 65 del CCNL 5/12/1996, il piano di attività rappresenta il necessario riferimento per: • la valutazione dell’organico necessario, da effettuarsi sulla base di criteri espliciti che correlino le prestazioni ed i servizi da erogare alle risorse professionali necessarie alla loro produzione. Tali criteri di riferimento, esposti nell’allegato n.1, elaborati dalla Direzione Sanitaria, sottoposti alla valutazione dei Comitati di Dipartimento, adottati dal Collegio di Direzione ed esaminati in sede di concertazione con le OO.SS., verranno applicati in sede di budgeting 2007 e saranno periodicamente valutati nella loro validità, di norma in fase propedeutica alla negoziazione budgetaria annuale. Dopo la prima applicazione, una verifica dei criteri potrà essere attuata, ove si renda necessario, al 30 giugno 2007. Nell’intento di assicurare unicità e chiarezza del quadro di riferimento per tutte le fattispecie di attività, gli stessi criteri sono adottati per la determinazione dello straordinario e delle attività aggiuntive. 2 • l’organizzazione e la gestione delle risorse professionali, secondo piani di presenza coerenti con la natura dell’attività da garantire e con la necessità di assicurare quanto stabilito dal CCNL in materia di ferie, attività formative, ecc. La capacità produttiva quali/quantitativa di ogni unità operativa in regime istituzionale (volume prestazionale) è determinata sulla base dell’orario contrattualmente previsto per i dirigenti, integrato dall’apporto orario derivante dall’applicazione del principio di proporzionalità tra la retribuzione di risultato (esclusa la parte conglobata nel tabellare) e le prestazioni qualiquantitativamente producibili. A tal fine le parti concordano sui seguenti elementi fondamentali: 1) l'impegno orario contrattuale è di 38 ore settimanali, di cui 4 da dedicare all'aggiornamento professionale. Entrambe le componenti dell’orario sono rese dal dirigente nel rispetto dei piani di presenza e dei programmi di aggiornamento predisposti dal direttore di unità operativa, coerentemente ai propri obiettivi di attività istituzionale e di miglioramento della qualità. Il volume prestazionale atteso dall’orario contrattuale è determinato in sede di negoziazione budgetaria secondo i criteri di cui all’allegato n.1 nel rispetto del percorso valutativo sopra indicato; 2) l’integrazione dell’impegno orario contrattuale di cui al punto precedente, è realizzato con la trasformazione della retribuzione di risultato in ore equivalenti. A tal fine, la retribuzione di risultato (esclusa la parte conglobata nel tabellare in applicazione del CCNL 3/11/2005) attribuita al singolo dirigente nell’anno di riferimento viene trasformata in ore equivalenti attraverso il costo medio ponderato di un’ora di lavoro. Per la determinazione di tale costo si accetta il riferimento indicato all’ art. 65 comma 6 del CCNL 5/12/96 in riferimento ai DPR 270/1987 e DPR 384 /1990 art. 106 comma 7-8: lo stipendio globale mensile lordo va rilevato all’ 01/01/2007 e per ogni anno successivo (al lordo di oneri a carico dell’ azienda ed IRAP). La negoziazione budgetaria designa l’entità delle ore equivalenti per ogni dirigente, da rendersi obbligatoriamente, fino ad un massimo del 60% del totale di ore equivalenti come sopra determinate. L’orario eccedente quello negoziato (oltre il limite massimo del 60%) è recuperabile entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stato maturato, condizionatamente all’esaurimento da parte del dirigente delle ferie maturate nel corso dell’anno precedente. Resta in essere il piano di recupero delle ferie pregresse, tendente al graduale azzeramento delle ferie stesse. Analogamente a quanto definito per l’orario contrattuale ed in applicazione dell’art.65 del CCNL 1996, che prevede il mantenimento dei livelli organizzativi ed assistenziali storicamente garantiti nonché il principio di proporzionalità tra retribuzione di risultato e obiettivi prestazionali, l’atteso prestazionale quali/quantitativo è proporzionale al 100% delle ore equivalenti alla retribuzione di risultato dell’équipe e del singolo professionista ed è determinato sulla base dei criteri di cui all’allegato n.1 già descritto precedentemente. La ripartizione tra obiettivi di produzione (prestazioni/servizi) e obiettivi di miglioramento della qualità dell’assistenza e di sviluppo organizzativo (progetti di integrazione, di miglioramento della presa in carico e della responsività dell’organizzazione dei servizi, di sviluppo di best practices, ecc.), è pari ad un massimo del 60% per prestazioni ed il rimanente per obiettivi qualitativi, a seconda delle specificità delle unità operative. Resta inteso che per le èquipes e i singoli professionisti che abbiano soddisfatto nell’ anno precedente, nel rispetto dei criteri di cui all’allegato 1, sia il debito orario istituzionale come sopra definito che l’atteso prestazionale ad 3 esso correlato, il presente accordo non potrà esitare in un incremento degli obiettivi di tipo quantitativo. Il conteggio delle ore eccedenti (100%) il normale orario contrattuale a fronte del salario di risultato, dovrà essere ricomputato in proporzione alla reale retribuzione di risultato che il singolo professionista percepirà nel 2007 (così come per il 2008, anno di stabilizzazione definitiva del processo perequativo concordato per il triennio 2006-2007-2008). Per quanto riguarda il conteggio delle ore eccedenti l’ orario contrattuale realmente prodotte dai professionisti, al fine di valutare chi già le forniva (nella misura del 60% del teorico a fronte del salario di risultato, oppure superiore al 100% teorico) e chi no, per l’ anno 2007 si prenderà come riferimento l’ andamento delle singole eccedenze orarie del 2005 e 2006. Il dirigente che non effettua l’orario integrativo negoziato vede proporzionalmente ridotta la propria retribuzione di risultato e non può accedere ad attività aggiuntive che prevedano un riconoscimento economico integrativo o a convenzioni individuali esterne. La quantità di retribuzione di risultato ridotta può essere ridistribuita tra i membri dell’équipe, nel caso in cui questa si assuma la responsabilità dell’atteso prestazionale. 3) l’incremento di produzione per un equivalente prestazionale secondo le modalità previste al comma 5 dell’art. 14 del CCNL 3/11/2005 (26 ore annue), è da intendersi automatico per tutte le unità operative caratterizzate da tempi di attesa più elevati rispetto a quelli fissati dalle norme vigenti, limitatamente ai dirigenti che non abbiano soddisfatto l’orario integrativo di cui al punto 2) e comunque il recupero delle ore prestazionali quantitative avverrà fino al raggiungimento del max. 60% dell’ atteso dalla equivalenza ore/risultato. A tal fine, la distribuzione dell’integrativo prestazionale tra i dirigenti dell’U.O. è formalmente definita dal direttore della U.O. Oltre il 100% all’ equivalente ore/risultato, permanendo la possibilità di recupero orario, subentra l’ alternativa delle monetizzazioni contrattualmente previste, previo consenso dei professionisti interessati: - Attività aggiuntiva commissionata dall’Azienda (Simil-ALP); - Esternalizzazione delle guardie notturne a 480 euro per turno (fino al 12% del monte notti); - Remunerazione in regime straordinario (max. 150 ore/medico/anno). Anche in questi casi varrà la negoziazione con le procedure e gli effetti dell’ art. 65 del CCNL 5/12/1996 (budgeting), al fine di ricercare corretta armonizzazione fra i tre strumenti, corretta applicazione in funzione del dettato contrattuale e dell’ atto di indirizzo della regione EmiliaRomagna in applicazione dell’ art. 9 del CCNL 03/11/2005. La coerenza della produzione quali-quantitativa (a seconda delle tipologie) ascrivibile a tale eccedenza oraria monetizzabile va monitorata e validata dai responsabili di struttura complessa e dal direttore di dipartimento, anche al fine di migliorare l’ organizzazione del lavoro delle unità operative. Inoltre, sia al fine di salvaguardare il corretto utilizzo di tali strumenti, sia di rivalutare la congruità della pianta organica rispetto ai volumi di attività pianificata, si avvierà un confronto concertativo con le OO.SS. 4) attività in regime straordinario: a fronte della necessità di assicurare massima flessibilità al sistema di produzione dei servizi sanitari, per fronteggiare particolari e periodiche fluttuazioni della domanda, l’Azienda può retribuire prestazioni in regime straordinario, fino ad un massimo di 150 ore/dirigente/anno da quei dirigenti che abbiano già maturato un orario eccedente pari al 100% dell’equivalente orario della retribuzione di risultato. In caso, configurandosi la situazione prevista al punto 4 delle linee di indirizzo regionali relative all’art 9 CCNL 3/11/2005 di aumento dei servizi non accompagnato dall’effettuazione di nuove assunzioni, e 4 in condizioni di insufficienza strutturale del fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, previa selezione delle unità organizzative o dei professionisti interessati, l’Azienda potrà provvedere ad un incremento del fondo, per un importo massimo corrispondente a 150 ore/anno/dirigente. Alla copertura di tale incremento del fondo si dedicheranno: - l’intero importo del Fondo comune ALPI Medici 2006 (con conseguente soppressione del cosiddetto “Obiettivo Indicatori”), - l’eventuale quota di risorse derivate dalla cessazione dal servizio dei dirigenti medici (da quantificare, in base alle esigenze, in contrattazione con le OO.SS.), - risorse da bilancio aziendale, fino ad un importo massimo equivalente a quello delle risorse aggiuntive regionali 2006, - eventuali risorse residuali di altri fondi, previa contrattazione con le OO.SS. Le risorse aggiuntive regionali 2006 saranno dedicate al programma di riduzione delle liste d’attesa, con le modalità e tariffe della Simil-ALP. Le tariffe di remunerazione delle ore in straordinario sono quelle stabilite dal CCNL 5/7/2006 II b.e., art.11 comma 9. 5) guardie notturne in orario integrativo a quello istituzionale (art 18 CCNL/2005 e art 8 CCNL/2006): il servizio di guardia è svolto ordinariamente all’interno del normale orario di lavoro, utilizzando anche le opportunità di gestione flessibile dell’orario stesso. Ove necessario l’Azienda può ricorrere, per far fronte all’attività di guardia, all’istituto di cui al comma 1 art.8 CCNL/2006. Presupposto è la razionalizzazione del piano di continuità assistenziale (cosiddetto piano guardie, allegato 2) previsto dal CCNL/1996 e predisposto secondo i criteri di cui all’accordo decentrato dell’Azienda USL di Ravenna sottoscritto in data 28/07/2005. Il volume massimo di guardie effettuabile secondo la presente modalità è pari al 12% del totale delle ore complessive impiegate per assicurare l’attività di guardia notturna. La tariffa è fissata in 480,00 Euro per turno di guardia. La durata del turno resta quella in essere secondo l’organizzazione delle attività definita nel piano sopra richiamato e comunque non potrà essere superiore alle 12 ore. La tariffa è da intendersi come individuale e rappresenta il tetto massimo di remunerazione. L’accesso dei singoli dirigenti all’istituto di cui trattasi dovrà essere valutato in coerenza ed in termini di proporzionalità rispetto alla quantità complessiva di guardie effettuate dai dirigenti stessi, assicurando un’equa distribuzione tra le diverse èquipes, tenuto conto anche delle reali esigenze di prestazioni aggiuntive. 6) attività aggiuntiva: nel caso in cui l'attività istituzionale debba essere integrata attraverso prestazioni ed orari aggiuntivi, l'impegno suppletivo potrà essere compensato con l'istituto previsto all’art. 55, c.2 del CCNL 8/6/2000, sulla base delle tariffe orarie individuate nel CCNL del 3/11/2005. L’istituto riveste il carattere della eccezionalità e della temporaneità e pertanto non può essere utilizzato quale strumento di normale pianificazione delle attività istituzionali. Le condizioni organizzative e di supporto necessitanti alla erogazione delle prestazioni dovranno essere le medesime in cui viene effettuata l’attività libero-professionale intramoenia. L’istituto è orientato dai principi e dai criteri esplicitati nell’accordo decentrato dell’Azienda USL di Ravenna sottoscritto in data 28/07/2005 ed è prioritariamente finalizzato alla riduzione delle liste d’attesa, in presenza di carenza di organico assoluta o relativa e/o di impossibilità, anche momentanea, di ricoprire i relativi posti con personale dipendente. L’utilizzo di tale istituto, in particolare ove motivato dalla necessità di ridurre le liste di attesa, si pone in termini di priorità rispetto alla possibilità del dirigente di svolgere attività libero-professionale a favore 5 di altre aziende del SSR. Conseguentemente, il dirigente che rinunci all’attività aggiuntiva richiesta dalla propria Azienda, non può essere autorizzato ad esercitare attività consulenziale di tipo nominativo in favore di altri soggetti del SSR, fatta eccezione per i casi di servizi indispensabili interaziendali. Presupposto per un appropriato uso dell’istituto richiamato è una corretta pianificazione delle presenze e delle assenze del personale dirigente, secondo espliciti piani di attività predisposti dal direttore dell’unità operativa di appartenenza, che assicurino una produzione di servizi organizzata in modo da ottimizzare con continuità le caratteristiche di appropriatezza, efficienza e responsività del sistema di produzione. Tale istituto è utilizzato solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati ed è attivato su formale richiesta dell’Azienda, che provvederà a definire appositi contratti con le unità operative e/o i dirigenti interessati. La tariffa oraria è di € 60,00 e non può essere gestita al fine di costituire budget di spesa nell’ambito dei quali erogare tariffe superiori. L’Azienda, all’atto della programmazione dell’utilizzo dell’istituto, dovrà tenere conto per la definizione del costo a livello aziendale, della spesa già erogata negli esercizi precedenti per remunerare prestazioni ex art. 55, comma 2 CCNL 8/6/2000. Per l’anno 2007 tale cifra è pari al consuntivo di bilancio dell’anno 2006, decurtato dell’equivalente economico delle eventuali “internalizzazioni” effettuate sul 2006. Fino a disponibilità del dato definitivo, è utilizzata la cifra di cui al bilancio preventivo dello stesso esercizio nel limite dei suoi dodicesimi. Per ciò che concerne lo specifico utilizzo su base annua del “Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale”, si rimanda a successivo accordo di dettaglio. Il presente accordo ha validità a far data dall’1/1/2007 e s’intende tacitamente rinnovato annualmente, fatte salve ulteriori note interpretative delle linee di indirizzo regionali applicative dell’art.9 del CCNL 3/11/2005. Per l'Azienda USL di Ravenna F.to Per le OO.SS. della Dir. Medica e Vet. F.to Tiziano Carradori ANAAO –ASSOMED Riccardo Campagnoni FP CGIL Roberto Ghetti-Sergio BaldiniVincenzo Lopez CIMO Claudio Morisi ANPO Maurizio Fusaroli CIVeMP Antonio Piazza 6