Vorrei sapere se il congedo parentale per la nascita del figlio dà
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Vorrei sapere se il congedo parentale per la nascita del figlio dà
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO CONGEDO PARENTALE E LIBERA PROFESSIONE EXTRAMOENIA QUESITO (posto in data 2 maggio 2015) Vorrei sapere se il congedo parentale per la nascita del figlio dà diritto ad astensione dai turni di guardia notturna e se un dirigente medico in extramoenia in congedo parentale per la nascita del figlio può esercitare la sua libera professione. RISPOSTA (inviata in data 5 maggio 2015) L’esonero dal lavoro notturno ed il congedo parentale sono due diritti distinti ed indipendenti che la legislazione vigente in materia di tutela della genitorialità conferisce a tutti i lavoratori dipendenti, e che sono esercitati dai dipendenti pubblici, e quindi dalla dirigenza medica, sotto condizioni di particolare favore (quale ad esempio il diritto all’intera retribuzione per il primi trenta giorni di congedo parentale). Le modalità di fruizione di questi diritti sono analiticamente descritte nella sezione riferimenti normativi, nella quale per completezza sono riportate le diverse norme a tutela della maternità e della paternità. Per quanto concerne il congedo parentale in particolare: definizione si definisce congedo parentale l’astensione facoltativa dal lavoro per un periodo massimo complessivo di 10 mesi per la cura dei figli entro i primi otto anni di vita degli stessi; il periodo complessivo è elevato ad 11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi aventi diritto hanno diritto al congedo parentale entrambi i genitori, che possono fruirne anche contemporaneamente, fermo restando il limite complessivo della durata del congedo stesso; il congedo parentale spetta a ciascuno dei genitori anche se l’altro non ne ha diritto (come ad esempio nei rapporti di lavoro autonomo) CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 modalità di fruizione il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, fermo restando il limite complessivo della sua durata; la richiesta di congedo parentale non è soggetta a valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro, al quale deve essere presentata istanza corredata dalla seguente documentazione: - certificato di nascita del figlio per il quale si chiede il congedo: - dichiarazione (non autenticata) dell’altro genitore dalla quale risulti il periodo di congedo eventualmente già fruito per lo stesso figlio o la condizione di non avente diritto; - dichiarazione (non autenticata) del richiedente dalla quale risulti il periodo di congedo eventualmente già fruito per lo stesso figlio - l’impegno di entrambi i genitori a comunicare successive variazioni I dipendenti privati devono presentare istanza sia al datore di lavoro che all’INPS, utilizzando la modalità telematica resa disponibile sul sito istituzionale dell’INPS. L’istanza di fruizione del congedo parentale deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo prescelto, salvo casi di oggettiva impossibilità, nei quali è l’istanza può essere presentata 48 ore prima della stessa data. trattamento economico - entro i primi tre anni di vita del bambino per il periodo di congedo spetta una indennità pari al 30% della retribuzione, calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile; per i dirigenti medici, per i primi 30 giorni spetta l’intera retribuzione; - da tre anni e un giorno a otto anni di vita del bambino se non è stato fruito nei primi tre anni l’intero periodo disponibile spetta il 30% della retribuzione solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulta inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. trattamento giuridico e previdenziale - il periodo di congedo parentale è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, ma non è utile ai fini della maturazione delle ferie (salvo i primi 30 giorni per i dirigenti medici); - il periodo di congedo parentale è soggetto a contribuzione figurativa ridotta, integrabile su base volontaria a richiesta dell’interessato CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Per quanto concerne l’esonero dal lavoro notturno si applica l’articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che testualmente dispone: Articolo 53. Lavoro notturno 1. periodo in cui è vietato adibire le donne al lavoro notturno È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. periodo in cui i genitori non sono obbligati al lavoro notturno Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni. Per quanto concerne la seconda questione, la possibilità di esercitare l’attività libero professionale extramoenia per un dirigente a rapporto non esclusivo durante i periodi di congedo parentale, personalmente ritengo di sì, ma al riguardo si riscontrano opinioni ed interpretazioni non univoche. La lettura che induce a ritenere l’esercizio dell’attività libero professionale extramoenia compatibile con la fruizione del congedo parentale scaturisce dalla natura del rapporto di lavoro non esclusivo così come questa è definita dalla normativa vigente. L’articolo 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, precisa che l’opzione per il rapporto non esclusivo comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 La norma citata è stata testualmente recepita dal comma 7 dell’articolo 10 del CCNL 2002_2005 che oltre a ribadire che l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza precisa: Le aziende, secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture negoziano con le équipe interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate. Il congedo parentale è un beneficio finalizzato a consentire ai genitori di accudire all’educazione ed alla gestione dei figli fino all’ottavo anno di vita, ed essendo un beneficio oneroso per la finanza pubblica deve essere utilizzato coerentemente con questa finalità e non può essere utilizzato ad altri fini. Fatta salva questa fondamentale coerenza, non si ravvedono limitazioni all’esercizio dell’attività libero professionale extramoenia nei giorni nei quali si fruisce del congedo parentale. Su questo argomento va citata la circolare dell’INPS n. 62 del 29 aprile 2010 nella quale, in merito allo svolgimento di altra attività lavorativa durante la fruizione di congedo parentale si afferma Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla riconoscibilità o meno del diritto all’indennità per congedo parentale (di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in favore di lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso, intraprendono una nuova attività lavorativa. A tale riguardo è stato interpellato il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che, nel rendere il proprio parere, ha sottolineato che il congedo parentale risponde alla precipua funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può, quindi, essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa che, ove consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 In applicazione delle indicazioni ministeriali sopra richiamate, si forniscono, quindi, le seguenti precisazioni. Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all’Inps l’indennità indebitamente percepita. Pertanto, le Sedi dovranno respingere la relativa domanda e, nel caso in cui sia in corso la fruizione del beneficio e del correlativo trattamento economico, dovrà essere attivato il relativo recupero secondo le modalità previste. L’incompatibilità appena evidenziata si configura anche nei casi in cui il lavoratore dipendente intraprenda una nuova attività lavorativa durante periodi di congedo parentale non indennizzabili per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dagli articoli 32 e 34 del citato decreto 151); in tale ipotesi, infatti, al lavoratore non può essere riconosciuta la copertura figurativa per i periodi di congedo impropriamente utilizzati. Ovviamente, la reiezione della domanda di indennità, con eventuale recupero di quanto già corrisposto, dovrà limitarsi a quei periodi di con-gedo parentale relativamente ai quali risulti verificato il contemporaneo svolgimento della nuova attività lavorativa intrapresa. Si precisa, inoltre, che l’ipotesi sopra considerata è differente rispetto all’ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale), ed eserciti il diritto al congedo parentale relativamente ad uno dei rapporti di lavoro, proseguendo l’attività nell’altro o negli altri rapporti. In tale caso, infatti, il lavoratore non si avvale dell’assenza per congedo parentale per intraprendere una nuova attività lavorativa, ma si limita a proseguire l’attività o le attività già in essere al momento della richiesta di congedo. La situazione di un dirigente medico che abbia optato per il rapporto non esclusivo presenta una analogia evidente rispetto alla situazione citata nella precisazione finale, non per quanto concerne l’impegno ridotto, ma in quanto la libera professione extramoenia costituisce di fatto una seconda attività che il dirigente medico a rapporto non esclusivo legittimamente svolge contestualmente al rapporto di lavoro dipendente, e per la quale è tenuto ad una separata gestione fiscale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 La citata circolare dell’INPS precisa a più riprese che deve ritenersi illegittimo intraprendere una nuova attività avvalendosi del beneficio del congedo parentale, ma non continuare in una attività già in essere al momento della richiesta di congedo. La convinzione che l’esercizio dell’attività libero professionale extramoenia nel periodo di congedo parentale sia legittima trova conferma nella risposta data dalla CGIL Funzione Pubblica ad un quesito analogo, che si riporta di seguito integralmente. Quesito Un dirigente medico in attività extramoenia, che chiede il congedo parentale o l’aspettativa per motivi personali, può continuare a svolgere l’attività extramoenia? Risposta L’attività extramoenia prescinde dal rapporto di lavoro pubblico, e pertanto è possibile continuare a svolgerla durante il periodo di aspettativa, o in congedo parentale. In altri termini, nel regime di esclusività, l’esercizio della libera professione intramuraria costituisce un elemento endemico al contratto di lavoro e come tale radicato nel rapporto di servizio. ne deriva pertanto, che la sospensione di quest’ultimo per intervenuta aspettativa comporta automaticamente l’interruzione del diritto ad esercitare la libera professione intramuraria, essendo tale prerogativa del medico inscindibile dall’assolvimento degli obblighi istituzionali. Al contrario nel regime non esclusivo il dirigente medico è tenuto a garantire “la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza” (articolo 15-sexies del decreto legislativo 502). La locuzione ”nell’ambito dell’impegno di servizio”, utilizzata dal legislatore, segna un preciso confine alle obbligazioni contrattuali che si esauriscono nell’espletamento delle attività istituzionali e nella realizzazione dei programmi dirigenziali, talché l’attività professionale in regime extramoenia può essere liberamente esercitata dal medico, con le modalità, i tempi e nella misura da quest’ultimo stabiliti, al pari di qualunque libero professionista. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 Pertanto, in questa fattispecie, la sospensione del rapporto per aspettativa (eventualmente concessa per motivi familiari o personali) non è incompatibile con l’esercizio della libera professione extramoenia, non essendoci alcun legame contrattuale e giuridico tra tale attività e il rapporto di pubblico servizio. Pur essendo la risposta chiara, autorevole e da me condivisa, ho sottoposto la mia risposta al quesito a tre diversi interlocutori, tutti e tre ampiamente legittimati ad esprimere un parere di merito: ٧ un esperto di rilievo nazionale in materia di disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza medica, responsabile della gestione del personale in aziende sanitarie di differenti tipologie e dimensioni ٧ il responsabile della struttura complessa gestione attività libero professionale di un’azienda sanitaria ٧ il direttore amministrativo di un’azienda ospedaliera, che ha operato per molti anni nel settore della gestione del personale; Si riportano nell’ordine le risposte date dai diversi interlocutori esperto: Sono quelle situazioni sul filo di lana, sulle quali occorre ragionare in termini di equilibrio, quindi: 1. Il congedo parentale è strettamente correlato all’attività lavorativa ordinaria. 2. Se il medico esercita attività extramoenia, può continuare a farlo purché mantenga i volumi ordinari. Cioè il divieto e la pericolosità sussisterebbero qualora utilizzasse il congedo o l'aspettativa per ampliare l'attività extramoenia. 3. L'equilibrio si trova ricordando che il congedo parentale serve per assistere il figlio, rispetto all'attività ordinaria. 4. Se invece il medico vuole solo fare attività extra-moenia o nuove attività può chiedere la nuova aspettativa prevista dall'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 direttore dell’unità operativa gestione attività libero professionale Sono assolutamente d’accordo e condivido appieno le conclusioni cui Lei è giunto, anche alla luce del materiale citato e della interpretazione da Lei datane. L’attività libero professionale per il dirigente medico che abbia scelto l’extramoenia è, a mio avviso, perfettamente compatibile con il trovarsi in congedo parentale, in ferie od in qualsivoglia altra situazione di assenza dal posto di lavoro. Conferma se ne ha, come Lei stesso correttamente osserva, dal fatto che il medico deve aprire una posizione fiscale e contributiva diversa ed autonoma rispetto a quella della sua azienda, né più né meno come fanno i medici non dipendenti ed i professionisti in genere. direttore amministrativo di un’azienda ospedaliera Effettivamente il quesito non è di facile soluzione. la libera professione di un extramoenista è il risultato di una deroga speciale che l’ordinamento concede al dirigente medico rispetto al principio generale dell’ incompatibilità. In questo senso mi parrebbe corretto che lo Stato, prima di finanziare l’astensione dal lavoro motivata dalle nobili esigenze tutelate, chieda in primo luogo al dirigente di recuperare il tempo necessario riducendo la propria attività libero professionale (che, come dicevo sopra, conserva natura eccezionale in virtù di deroga e che, quindi deve porsi in posizione non paritaria rispetto all’impiego pubblico). Se un caso del genere si dovesse porre nella mia Azienda mi pronuncerei per l’incompatibilità delle due situazioni, ma non mi sentirei sicuro al cento per cento dell’inattaccabilità della mia posizione. L'analisi comparata dei tre pareri evidenzia che non è univoca e certa l’interpretazione della norma specifica. Una sintesi prudenziale induce a ritenere che sia possibile l'esercizio dell'attività libero professionale extramoenia nel periodo in cui si fruisce del congedo parentale a condizione che ciò non comporti variazioni significative dei volumi di prestazioni erogate in extramoenia. Questo non tanto ai fini dell’ incompatibilità quanto ai fini del diritto alla corresponsione dell’ indennità, laddove vi fosse un eventuale controllo su iniziativa dell'INPS (che di fatto la eroga.) In definitiva ritengo inattaccabile il comportamento di un medico che dimostri di non aver modificato né gli orari in cui esercita la libera professione extramoenia né i volumi di prestazioni erogate. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 Per una totale tranquillità e per la trasparenza che deve caratterizzare i comportamenti di un pubblico dipendente, oltre che nel rispetto dei principi della correttezza e della buona fede, sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile quali principi fondanti i rapporti contrattuali, e che devono quindi in particolare permeare i rapporti di lavoro, un'iniziativa esemplare potrebbe essere quella di informare l'azienda di appartenenza dell’intenzione di continuare a svolgere la propria libera professione extramoenia, portando a supporto di tale decisione gli approfondimenti effettuati in materia. Superlativo sarebbe ottenere che fosse apportata al regolamento che disciplina la libera professione intramoenia una integrazione che precisi in maniera inequivoca la liceità dell'esercizio della libera professione extramoenia nei giorni in cui si usufruisce del congedo parentale, eventualmente specificando che tale liceità è subordinata al mantenimento del profilo di attività, in termini di orari e volumi prestazionali. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI Le norme che disciplinano la tutela della maternità sono oggetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede, oltre al congedo obbligatorio e facoltativo, ulteriori istituti. Per ciascuno di tali istituti si riportano di seguito i contenuti fondamentali e l’articolo del citato decreto che li disciplina. Gli articoli di maggiore interesse sono riportati integralmente nella sezione riferimenti normativi. In tale sezione sono riportate le norme contrattuali relative alla dirigenza medica (articolo 15 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001) che sono norme di maggior favore. congedo per maternità (articolo 16) astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di cinque mesi, due mesi prima e tre mesi dopo il parto fruibile, previa autorizzazione medica, anche un mese prima e quattro mesi dopo il parto; ai dipendenti privati è corrisposto l’ 80% della retribuzione ai dipendenti pubblici spetta l’intera retribuzione interdizione dal lavoro (articolo 17) astensione dal lavoro disposta dalla direzione territoriale del lavoro o dalla ASL territorialmente competente su istanza dell’interessata o d’ufficio, laddove sussistano condizioni di incompatibilità tra mansioni attribuite e stato di salute della madre e del nascituro ai dipendenti privati è corrisposto l’ 80% della retribuzione ai dipendenti pubblici spetta l’intera retribuzione congedo parentale (articolo 32) astensione facoltativa dal lavoro fino ad otto anni di vita del bambino durata complessiva 10 mesi, elevabili a 11 se il padre fruisce di un periodo non inferiore a tre mesi; ciascun genitore può fruire di un periodo massimo di sei mesi (sette per il padre, nell’ipotesi suindicata) ai dipendenti privati è corrisposto il 30% della retribuzione ai dipendenti pubblici per i primi 30 giorni spetta l’intera retribuzione CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI riposi giornalieri per la madre (articolo 39) due riposi di un’ora se l’orario giornaliero supera le sei ore un riposo di un’ora se l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore il beneficio è ridotto alla metà se l’azienda mette a disposizione un asilo nido o altra struttura idonea i riposi giornalieri sono considerati a tutti gli effetti orario di lavoro congedo per la malattia del figlio (articolo 47) diritto di entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni; dopo i tre anni e fino agli otto anni di vita del bambino sono concessi cinque giorni di astensione dal lavoro per i dipendenti privati non spetta alcuna retribuzione i dipendenti pubblici, per malattie del figlio fino a tre anni di vita, possono fruire di trenta giorni complessivi con l’intera retribuzione per ciascun anno di vita del bambino ricongiungimento familiare (articolo 42-bis) possibilità di chiedere il trasferimento ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa fino ai tre anni di vita del figlio; tale trasferimento può essere concesso solo previo assenso di entrambe le amministrazioni interessate. astensione dal lavoro notturno (articolo 53) l’astensione è obbligatoria fino ad un anno di vita del bambino dopo un anno e fino a tre anni di vita del bambino l’astensione è un diritto che può o meno essere esercitato a discrezione del lavoratore CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 2. Definizioni 1. principali istituti a tutela della maternità e della paternità Ai fini del presente testo unico: a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità; c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative. 2. riferimento al trattamento economico dei pubblici dipendenti Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Congedo di maternità Articolo 16 Divieto di adibire al lavoro le donne in stato di gravidanza 1. periodo di astensione obbligatoria dal lavoro È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salva la possibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 20, di far decorrere il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto fino a quattro mesi successivi alla data del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salva la possibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 20, di far decorrere il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto fino a quattro mesi successivi alla data del parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. 1-bis. rientro in servizio a seguito di interruzione della gravidanza Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Congedo di maternità Articolo 17 estensione del divieto 1. estensione del divieto a tre mesi dalla data presunta del parto Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 2. ulteriori periodi di interdizione dal lavoro La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria per maternità di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione che possono essere disposti dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, ai sensi dell’articolo 7, comma 6 quando non sia possibile spostare ad altre mansioni la lavoratrice adibita al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Congedo di maternità Articolo 17 estensione del divieto 3. procedure per l’interdizione per complicanze della gravidanza L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. 4. procedure per l’interdizione connesse con le mansioni svolte L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. 5. irrevocabilità delle disposizioni di interdizione lavorativa I provvedimenti previsti dai presente articolo sono definitivi. articolo 18 Sanzioni 1. rilievo penale della mancata osservanza degli articoli 16 e 17 L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Congedo di maternità Articolo 19. Interruzione della gravidanza 1. equiparazione alla malattia dell’interruzione della gravidanza L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), è considerata a tutti gli effetti come malattia. 2. aumento della pena per l’interruzione della gravidanza Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro. Articolo 20. Flessibilità del congedo di maternità 1. alternative di fruizione del periodo di congedo per maternità Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 2. lavori nei quali non è applicabile il comma 1 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Congedo di maternità Articolo 21. Documentazione che deve essere prodotta per la fruizione del congedo 1. presentazione al datore di lavoro del certificato di gravidanza Prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. 1-bis. invio all’INPS del certificato di gravidanza Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010. 2. presentazione al datore di lavoro del certificato di nascita del figlio La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 2-bis. invio all’INPS del certificato di nascita del figlio La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto di cui al comma 1-bis. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 32. congedo parentale 1. termini di fruibilità del congedo parentale Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fermo restando che qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. innalzamento a 11 mesi della durata complessiva del congedo Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 32. congedo parentale 3. obbligo di preavvisare il datore di lavoro Ai fini dell'esercizio del diritto di fruire del congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo. 4. imprescindibilità del diritto al congedo parentale Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis. accordo con il datore di lavoro per la ripresa dell’attività Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 39 riposi giornalieri della madre 1. numero dei riposi giornalieri in funzione dell’orario di lavoro Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. durata di ciascun riposo e relativo trattamento normativo I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. riduzione della durata dei riposi in caso di fruizione di asilo nido I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 42-bis ricongiungimento familiare 1. assegnazione temporanea ad altra amministrazione Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di una amministrazione pubblica può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. indisponibilità del posto di lavoro resosi vacante Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 22 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, articolo 47 congedo per la malattia del figlio 1. congedo per malattia dei figli di età inferiore a tre anni Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 2. congedo per malattia dei figli di età compresa tra tre e otto anni Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 3. modalità di trasmissione all’INPS della certificazione di malattia La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi previsti per la malattia del figlio di età inferiore ad otto anni è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità , al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. 4. sospensione del decorso delle ferie in caso di ricovero ospedaliero La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe a richiesta del genitore il decorso delle ferie per fruire del congedo. 5. esonero dai controlli previsti in caso di malattia Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni vigenti in materia di controlli delle assenze per malattia. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 23 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 53. Lavoro notturno 1. periodo in cui è vietato adibire le donne al lavoro notturno È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. periodo in cui i genitori non sono obbligati al lavoro notturno Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 24 RIFERIMENTI NORMATIVI NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 congedi dei genitori 1. riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 151, le parti concordano quanto segue: a) congedo obbligatorio per maternità nel periodo di astensione obbligatoria per maternità al dirigente spettano l’intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, ove in godimento; b) parto prematuro in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino; c) congedo parentale nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per un periodo complessivo di sei mesi entro gli otto anni di vita del bambino, fruibile anche frazionatamente, i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 25 RIFERIMENTI NORMATIVI NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 d) astensione dal lavoro per malattia del figlio successivamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi di astensione dal lavoro per malattia del figlio previsti dall’articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori; e) computo dei giorni di assenza i periodi di assenza per congedo parentale malattia del figlio nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice; f) termini per la presentazione della domanda di congedo parentale ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 26 RIFERIMENTI NORMATIVI NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 articolo 15 congedi dei genitori 2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001 g) possibilità di richiedere il congedo parentale 48 ore prima in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto dei termini di 15 giorni previsti alla lettera f) la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro ; h) parto plurimo in caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate anche dal padre. 3. obbligo di adibire la lavoratrice madre ad attività compatibili Ferma restando l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, qualora durante il periodo della gravidanza e per l’intera durata del periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico. 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