Vorrei sapere se il congedo parentale per la nascita del figlio dà

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OGGETTO
CONGEDO PARENTALE E LIBERA PROFESSIONE EXTRAMOENIA
QUESITO
(posto in data 2 maggio 2015)
Vorrei sapere se il congedo parentale per la nascita del figlio dà diritto
ad astensione dai turni di guardia notturna e se un dirigente medico
in extramoenia in congedo parentale per la nascita del figlio può
esercitare la sua libera professione.
RISPOSTA
(inviata in data 5 maggio 2015)
L’esonero dal lavoro notturno ed il congedo parentale sono due diritti
distinti ed indipendenti che la legislazione vigente in materia di tutela
della genitorialità conferisce a tutti i lavoratori dipendenti, e che sono
esercitati dai dipendenti pubblici, e quindi dalla dirigenza medica,
sotto condizioni di particolare favore (quale ad esempio il diritto
all’intera retribuzione per il primi trenta giorni di congedo parentale).
Le modalità di fruizione di questi diritti sono analiticamente descritte
nella sezione riferimenti normativi, nella quale per completezza sono
riportate le diverse norme a tutela della maternità e della paternità.
Per quanto concerne il congedo parentale in particolare:
definizione
si definisce congedo parentale l’astensione facoltativa dal lavoro per
un periodo massimo complessivo di 10 mesi per la cura dei figli entro
i primi otto anni di vita degli stessi; il periodo complessivo è elevato ad
11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre
mesi
aventi diritto
hanno diritto al congedo parentale entrambi i genitori, che possono
fruirne anche contemporaneamente, fermo restando il limite
complessivo della durata del congedo stesso; il congedo parentale
spetta a ciascuno dei genitori anche se l’altro non ne ha diritto (come
ad esempio nei rapporti di lavoro autonomo)
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modalità di fruizione
il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, fermo
restando il limite complessivo della sua durata; la richiesta di congedo
parentale non è soggetta a valutazione discrezionale da parte del
datore di lavoro, al quale deve essere presentata istanza corredata
dalla seguente documentazione:
- certificato di nascita del figlio per il quale si chiede il congedo:
- dichiarazione (non autenticata) dell’altro genitore dalla quale risulti
il periodo di congedo eventualmente già fruito per lo stesso figlio o
la condizione di non avente diritto;
- dichiarazione (non autenticata) del richiedente dalla quale risulti
il periodo di congedo eventualmente già fruito per lo stesso figlio
- l’impegno di entrambi i genitori a comunicare successive variazioni
I dipendenti privati devono presentare istanza sia al datore di lavoro
che all’INPS, utilizzando la modalità telematica resa disponibile sul
sito istituzionale dell’INPS.
L’istanza di fruizione del congedo parentale deve essere presentata
almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo prescelto,
salvo casi di oggettiva impossibilità, nei quali è l’istanza può essere
presentata 48 ore prima della stessa data.
trattamento economico
- entro i primi tre anni di vita del bambino per il periodo di congedo
spetta una indennità pari al 30% della retribuzione, calcolata
considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del
periodo indennizzabile; per i dirigenti medici, per i primi 30 giorni
spetta l’intera retribuzione;
- da tre anni e un giorno a otto anni di vita del bambino se non è
stato fruito nei primi tre anni l’intero periodo disponibile spetta
il 30% della retribuzione solo se il reddito individuale del genitore
richiedente risulta inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del
trattamento minimo di pensione.
trattamento giuridico e previdenziale
- il periodo di congedo parentale è utile ai fini della maturazione
dell’anzianità di servizio, ma non è utile ai fini della maturazione
delle ferie (salvo i primi 30 giorni per i dirigenti medici);
- il periodo di congedo parentale è soggetto a contribuzione figurativa
ridotta, integrabile su base volontaria a richiesta dell’interessato
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Per quanto concerne l’esonero dal lavoro notturno si applica l’articolo
53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che testualmente
dispone:
Articolo 53.
Lavoro notturno
1. periodo in cui è vietato adibire le donne al lavoro notturno
È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento
di un anno di età del bambino.
2. periodo in cui i genitori non sono obbligati al lavoro notturno
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Per quanto concerne la seconda questione, la possibilità di esercitare
l’attività libero professionale extramoenia per un dirigente a rapporto
non esclusivo durante i periodi di congedo parentale, personalmente
ritengo di sì, ma al riguardo si riscontrano opinioni ed interpretazioni
non univoche.
La lettura che induce a ritenere l’esercizio dell’attività libero
professionale extramoenia compatibile con la fruizione del congedo
parentale scaturisce dalla natura del rapporto di lavoro non esclusivo
così come questa è definita dalla normativa vigente.
L’articolo 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
precisa che l’opzione per il rapporto non esclusivo comporta la totale
disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione
dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali
di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare,
nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate
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La norma citata è stata testualmente recepita dal comma 7
dell’articolo 10 del CCNL 2002_2005 che oltre a ribadire che l’opzione
per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità
nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi
istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali
di competenza precisa: Le aziende, secondo criteri omogenei con quelli
adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base
delle indicazioni dei responsabili delle strutture negoziano con le équipe
interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni
che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative
in cui le stesse devono essere effettuate.
Il congedo parentale è un beneficio finalizzato a consentire ai genitori
di accudire all’educazione ed alla gestione dei figli fino all’ottavo anno
di vita, ed essendo un beneficio oneroso per la finanza pubblica deve
essere utilizzato coerentemente con questa finalità e non può essere
utilizzato ad altri fini. Fatta salva questa fondamentale coerenza, non
si ravvedono limitazioni all’esercizio dell’attività libero professionale
extramoenia nei giorni nei quali si fruisce del congedo parentale.
Su questo argomento va citata la circolare dell’INPS n. 62 del 29
aprile 2010 nella quale, in merito allo svolgimento di altra attività
lavorativa durante la fruizione di congedo parentale si afferma
Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla riconoscibilità o meno del
diritto all’indennità per congedo parentale (di cui agli articoli 32 e
seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in favore
di lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso,
intraprendono una nuova attività lavorativa.
A tale riguardo è stato interpellato il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali che, nel rendere il proprio parere, ha sottolineato
che il congedo parentale risponde alla precipua funzione di assicurare
al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla
cura del bambino e non può, quindi, essere utilizzato dal lavoratore
stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa che, ove
consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica
responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato.
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In applicazione delle indicazioni ministeriali sopra richiamate, si
forniscono, quindi, le seguenti precisazioni.
Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo
parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa (dipendente,
parasubordinata o autonoma) non ha diritto all’indennità a titolo
di congedo parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all’Inps
l’indennità indebitamente percepita. Pertanto, le Sedi dovranno respingere la relativa domanda e, nel caso in cui sia in corso la fruizione
del beneficio e del correlativo trattamento economico, dovrà essere
attivato il relativo recupero secondo le modalità previste.
L’incompatibilità appena evidenziata si configura anche nei casi in cui
il lavoratore dipendente intraprenda una nuova attività lavorativa
durante periodi di congedo parentale non indennizzabili per
superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dagli articoli 32 e
34 del citato decreto 151); in tale ipotesi, infatti, al lavoratore non può
essere riconosciuta la copertura figurativa per i periodi di congedo
impropriamente utilizzati. Ovviamente, la reiezione della domanda
di indennità, con eventuale recupero di quanto già corrisposto, dovrà
limitarsi a quei periodi di con-gedo parentale relativamente ai quali
risulti verificato il contemporaneo svolgimento della nuova attività
lavorativa intrapresa.
Si precisa, inoltre, che l’ipotesi sopra considerata è differente rispetto
all’ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro
a tempo parziale (orizzontale), ed eserciti il diritto al congedo parentale
relativamente ad uno dei rapporti di lavoro, proseguendo l’attività
nell’altro o negli altri rapporti. In tale caso, infatti, il lavoratore non si
avvale dell’assenza per congedo parentale per intraprendere una
nuova attività lavorativa, ma si limita a proseguire l’attività o le attività
già in essere al momento della richiesta di congedo.
La situazione di un dirigente medico che abbia optato per il rapporto
non esclusivo presenta una analogia evidente rispetto alla situazione
citata nella precisazione finale, non per quanto concerne l’impegno
ridotto, ma in quanto la libera professione extramoenia costituisce
di fatto una seconda attività che il dirigente medico a rapporto non
esclusivo legittimamente svolge contestualmente al rapporto di lavoro
dipendente, e per la quale è tenuto ad una separata gestione fiscale.
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La citata circolare dell’INPS precisa a più riprese che deve ritenersi
illegittimo intraprendere una nuova attività avvalendosi del beneficio
del congedo parentale, ma non continuare in una attività già in essere
al momento della richiesta di congedo.
La convinzione che l’esercizio dell’attività libero professionale
extramoenia nel periodo di congedo parentale sia legittima trova
conferma nella risposta data dalla CGIL Funzione Pubblica ad un
quesito analogo, che si riporta di seguito integralmente.
Quesito
Un dirigente medico in attività extramoenia, che chiede il congedo
parentale o l’aspettativa per motivi personali, può continuare a svolgere
l’attività extramoenia?
Risposta
L’attività extramoenia prescinde dal rapporto di lavoro pubblico, e
pertanto è possibile continuare a svolgerla durante il periodo
di aspettativa, o in congedo parentale.
In altri termini, nel regime di esclusività, l’esercizio della libera
professione intramuraria costituisce un elemento endemico al contratto
di lavoro e come tale radicato nel rapporto di servizio. ne deriva
pertanto, che la sospensione di quest’ultimo per intervenuta aspettativa
comporta automaticamente l’interruzione del diritto ad esercitare
la libera professione intramuraria, essendo tale prerogativa del medico
inscindibile dall’assolvimento degli obblighi istituzionali.
Al contrario nel regime non esclusivo il dirigente medico è tenuto
a garantire “la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio,
per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle
attività professionali di competenza” (articolo 15-sexies del decreto
legislativo 502). La locuzione ”nell’ambito dell’impegno di servizio”,
utilizzata dal legislatore, segna un preciso confine alle obbligazioni
contrattuali che si esauriscono nell’espletamento delle attività
istituzionali e nella realizzazione dei programmi dirigenziali, talché
l’attività professionale in regime extramoenia può essere liberamente
esercitata dal medico, con le modalità, i tempi e nella misura
da quest’ultimo stabiliti, al pari di qualunque libero professionista.
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Pertanto, in questa fattispecie, la sospensione del rapporto per
aspettativa (eventualmente concessa per motivi familiari o personali)
non è incompatibile con l’esercizio della libera professione extramoenia,
non essendoci alcun legame contrattuale e giuridico tra tale attività
e il rapporto di pubblico servizio.
Pur essendo la risposta chiara, autorevole e da me condivisa, ho
sottoposto la mia risposta al quesito a tre diversi interlocutori, tutti e
tre ampiamente legittimati ad esprimere un parere di merito:
٧ un esperto di rilievo nazionale in materia di disciplina del rapporto
di lavoro della dirigenza medica, responsabile della gestione del
personale in aziende sanitarie di differenti tipologie e dimensioni
٧ il responsabile della struttura complessa gestione attività libero
professionale di un’azienda sanitaria
٧ il direttore amministrativo di un’azienda ospedaliera, che ha
operato per molti anni nel settore della gestione del personale;
Si riportano nell’ordine le risposte date dai diversi interlocutori
esperto:
Sono quelle situazioni sul filo di lana, sulle quali occorre ragionare
in termini di equilibrio, quindi:
1. Il congedo parentale è strettamente correlato all’attività lavorativa
ordinaria.
2. Se il medico esercita attività extramoenia, può continuare a farlo
purché mantenga i volumi ordinari. Cioè il divieto e la pericolosità
sussisterebbero qualora utilizzasse il congedo o l'aspettativa per
ampliare l'attività extramoenia.
3. L'equilibrio si trova ricordando che il congedo parentale serve per
assistere il figlio, rispetto all'attività ordinaria.
4. Se invece il medico vuole solo fare attività extra-moenia o nuove
attività può chiedere la nuova aspettativa prevista dall'articolo 18
della legge 4 novembre 2010, n. 183.
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direttore dell’unità operativa gestione attività libero professionale
Sono assolutamente d’accordo e condivido appieno le conclusioni cui
Lei è giunto, anche alla luce del materiale citato e della interpretazione
da Lei datane. L’attività libero professionale per il dirigente medico che
abbia scelto l’extramoenia è, a mio avviso, perfettamente compatibile
con il trovarsi in congedo parentale, in ferie od in qualsivoglia altra
situazione di assenza dal posto di lavoro. Conferma se ne ha, come Lei
stesso correttamente osserva, dal fatto che il medico deve aprire una
posizione fiscale e contributiva diversa ed autonoma rispetto a quella
della sua azienda, né più né meno come fanno i medici non dipendenti
ed i professionisti in genere.
direttore amministrativo di un’azienda ospedaliera
Effettivamente il quesito non è di facile soluzione. la libera professione
di un extramoenista è il risultato di una deroga speciale che
l’ordinamento concede al dirigente medico rispetto al principio generale
dell’ incompatibilità. In questo senso mi parrebbe corretto che lo Stato,
prima di finanziare l’astensione dal lavoro motivata dalle nobili
esigenze tutelate, chieda in primo luogo al dirigente di recuperare
il tempo necessario riducendo la propria attività libero professionale
(che, come dicevo sopra, conserva natura eccezionale in virtù di deroga
e che, quindi deve porsi in posizione non paritaria rispetto all’impiego
pubblico). Se un caso del genere si dovesse porre nella mia Azienda mi
pronuncerei per l’incompatibilità delle due situazioni, ma non mi
sentirei sicuro al cento per cento dell’inattaccabilità della mia posizione.
L'analisi comparata dei tre pareri evidenzia che non è univoca e certa
l’interpretazione della norma specifica. Una sintesi prudenziale induce
a ritenere che sia possibile l'esercizio dell'attività libero professionale
extramoenia nel periodo in cui si fruisce del congedo parentale
a condizione che ciò non comporti variazioni significative dei volumi
di prestazioni erogate in extramoenia. Questo non tanto ai fini dell’
incompatibilità quanto ai fini del diritto alla corresponsione dell’
indennità, laddove vi fosse un eventuale controllo su iniziativa
dell'INPS (che di fatto la eroga.) In definitiva ritengo inattaccabile
il comportamento di un medico che dimostri di non aver modificato né
gli orari in cui esercita la libera professione extramoenia né i volumi
di prestazioni erogate.
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Per una totale tranquillità e per la trasparenza che deve caratterizzare
i comportamenti di un pubblico dipendente, oltre che nel rispetto
dei principi della correttezza e della buona fede, sanciti dagli articoli
1175 e 1375 del codice civile quali principi fondanti i rapporti
contrattuali, e che devono quindi in particolare permeare i rapporti
di lavoro, un'iniziativa esemplare potrebbe essere quella di informare
l'azienda di appartenenza dell’intenzione di continuare a svolgere
la propria libera professione extramoenia, portando a supporto di tale
decisione gli approfondimenti effettuati in materia.
Superlativo sarebbe ottenere che fosse apportata al regolamento che
disciplina la libera professione intramoenia una integrazione che
precisi in maniera inequivoca la liceità dell'esercizio della libera
professione extramoenia nei giorni in cui si usufruisce del congedo
parentale, eventualmente specificando che tale liceità è subordinata al
mantenimento del profilo di attività, in termini di orari e volumi
prestazionali.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Le norme che disciplinano la tutela della maternità sono oggetto del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede, oltre al
congedo obbligatorio e facoltativo, ulteriori istituti. Per ciascuno di tali
istituti si riportano di seguito i contenuti fondamentali e l’articolo del
citato decreto che li disciplina. Gli articoli di maggiore interesse sono
riportati integralmente nella sezione riferimenti normativi. In tale
sezione sono riportate le norme contrattuali relative alla dirigenza
medica (articolo 15 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL
1998_2001) che sono norme di maggior favore.
congedo per maternità (articolo 16)
astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di cinque mesi, due
mesi prima e tre mesi dopo il parto fruibile, previa autorizzazione
medica, anche un mese prima e quattro mesi dopo il parto;
ai dipendenti privati è corrisposto l’ 80% della retribuzione
ai dipendenti pubblici spetta l’intera retribuzione
interdizione dal lavoro (articolo 17)
astensione dal lavoro disposta dalla direzione territoriale del lavoro o
dalla ASL territorialmente competente su istanza dell’interessata o
d’ufficio, laddove sussistano condizioni di incompatibilità tra mansioni attribuite e stato di salute della madre e del nascituro
ai dipendenti privati è corrisposto l’ 80% della retribuzione
ai dipendenti pubblici spetta l’intera retribuzione
congedo parentale (articolo 32)
astensione facoltativa dal lavoro fino ad otto anni di vita del bambino
durata complessiva 10 mesi, elevabili a 11 se il padre fruisce di un
periodo non inferiore a tre mesi; ciascun genitore può fruire di un
periodo massimo di sei mesi (sette per il padre, nell’ipotesi suindicata)
ai dipendenti privati è corrisposto il 30% della retribuzione
ai dipendenti pubblici per i primi 30 giorni spetta l’intera retribuzione
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RIFERIMENTI NORMATIVI
riposi giornalieri per la madre (articolo 39)
due riposi di un’ora se l’orario giornaliero supera le sei ore
un riposo di un’ora se l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore
il beneficio è ridotto alla metà se l’azienda mette a disposizione un
asilo nido o altra struttura idonea
i riposi giornalieri sono considerati a tutti gli effetti orario di lavoro
congedo per la malattia del figlio (articolo 47)
diritto di entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro
per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non
superiore a tre anni; dopo i tre anni e fino agli otto anni di vita del
bambino sono concessi cinque giorni di astensione dal lavoro
per i dipendenti privati non spetta alcuna retribuzione
i dipendenti pubblici, per malattie del figlio fino a tre anni di vita,
possono fruire di trenta giorni complessivi con l’intera retribuzione
per ciascun anno di vita del bambino
ricongiungimento familiare (articolo 42-bis)
possibilità di chiedere il trasferimento ad una sede di servizio ubicata
nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita
la propria attività lavorativa fino ai tre anni di vita del figlio; tale
trasferimento può essere concesso solo previo assenso di entrambe
le amministrazioni interessate.
astensione dal lavoro notturno (articolo 53)
l’astensione è obbligatoria fino ad un anno di vita del bambino
dopo un anno e fino a tre anni di vita del bambino l’astensione è un
diritto che può o meno essere esercitato a discrezione del lavoratore
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 2.
Definizioni
1. principali istituti a tutela della maternità e della paternità
Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria
dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del
lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della
lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione
facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati
datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. riferimento al trattamento economico dei pubblici dipendenti
Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per
le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti,
ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e
contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori
alle predette indennità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Congedo di maternità
Articolo 16
Divieto di adibire al lavoro le donne in stato di gravidanza
1. periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salva
la possibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 20, di far
decorrere il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dal
mese precedente la data presunta del parto fino a quattro mesi
successivi alla data del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente
tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salva la possibilità, secondo
quanto previsto dall'articolo 20, di far decorrere il periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro dal mese precedente la data
presunta del parto fino a quattro mesi successivi alla data
del parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo
il parto.
1-bis. rientro in servizio a seguito di interruzione della gravidanza
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza
successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché
in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo
di maternità le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque
momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al
datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro
salute.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Congedo di maternità
Articolo 17
estensione del divieto
1. estensione del divieto a tre mesi dalla data presunta del parto
Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto
quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
2. ulteriori periodi di interdizione dal lavoro
La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo
quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro
delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione
obbligatoria per maternità di cui alla lettera a), comma 1,
dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione che possono essere
disposti dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per territorio, ai sensi dell’articolo 7, comma 6 quando non sia
possibile spostare ad altre mansioni la lavoratrice adibita al
trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri, per uno o più periodi, la cui durata sarà
determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per
i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti
forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo
stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Congedo di maternità
Articolo 17
estensione del divieto
3. procedure per l’interdizione per complicanze della gravidanza
L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta
dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni
caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla
ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. procedure per l’interdizione connesse con le mansioni svolte
L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è
disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza
della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza
emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
medesima.
5. irrevocabilità delle disposizioni di interdizione lavorativa
I provvedimenti previsti dai presente articolo sono definitivi.
articolo 18
Sanzioni
1. rilievo penale della mancata osservanza degli articoli 16 e 17
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è
punita con l'arresto fino a sei mesi.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Congedo di maternità
Articolo 19.
Interruzione della gravidanza
1. equiparazione alla malattia dell’interruzione della gravidanza
L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194
(Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza), è considerata a tutti gli effetti come
malattia.
2. aumento della pena per l’interruzione della gravidanza
Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena
prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto
è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Articolo 20.
Flessibilità del congedo di maternità
1. alternative di fruizione del periodo di congedo per maternità
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità,
le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal
mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro.
2. lavori nei quali non è applicabile il comma 1
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti
sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non
si applicano le disposizioni del comma 1.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Congedo di maternità
Articolo 21.
Documentazione che deve essere prodotta
per la fruizione del congedo
1. presentazione al datore di lavoro del certificato di gravidanza
Prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare
al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità
il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data
indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore
di previsione.
1-bis. invio all’INPS del certificato di gravidanza
Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del
parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal
medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato,
utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010.
2. presentazione al datore di lavoro del certificato di nascita del figlio
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva prevista
dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2-bis. invio all’INPS del certificato di nascita del figlio
La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato
di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente
per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo
le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto di cui al
comma 1-bis.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 32.
congedo parentale
1. termini di fruibilità del congedo parentale
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore
ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fermo
restando che qualora il padre lavoratore eserciti il diritto
di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non
inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali
dei genitori è elevato a undici mesi. Nell'ambito del predetto limite,
il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore
a tre mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
2. innalzamento a 11 mesi della durata complessiva del congedo
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi,
il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato
a undici mesi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 32.
congedo parentale
3. obbligo di preavvisare il datore di lavoro
Ai fini dell'esercizio del diritto di fruire del congedo parentale,
il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità,
a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri
definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine
di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione
dell'inizio e della fine del periodo di congedo.
4. imprescindibilità del diritto al congedo parentale
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. accordo con il datore di lavoro per la ripresa dell’attività
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro
concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività
lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto
dalla contrattazione collettiva.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 39
riposi giornalieri della madre
1. numero dei riposi giornalieri in funzione dell’orario di lavoro
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante
il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario
giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. durata di ciascun riposo e relativo trattamento normativo
I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e
della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna
ad uscire dall'azienda.
3. riduzione della durata dei riposi in caso di fruizione di asilo nido
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice
fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore
di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 42-bis
ricongiungimento familiare
1. assegnazione temporanea ad altra amministrazione
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di una
amministrazione pubblica può essere assegnato, a richiesta, anche
in modo frazionato e per un periodo complessivamente non
superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria
attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso
devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla
domanda.
2. indisponibilità del posto di lavoro resosi vacante
Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile
ai fini di una nuova assunzione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 47
congedo per la malattia del figlio
1. congedo per malattia dei figli di età inferiore a tre anni
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi
dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio
di età non superiore a tre anni.
2. congedo per malattia dei figli di età compresa tra tre e otto anni
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi
dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per
le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. modalità di trasmissione all’INPS della certificazione di malattia
La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei
congedi previsti per la malattia del figlio di età inferiore ad otto
anni è inviata per via telematica direttamente dal medico curante
del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha
in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia
di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime
modalità , al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta
elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano
richiesta.
4. sospensione del decorso delle ferie in caso di ricovero ospedaliero
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe a richiesta del genitore il decorso delle ferie per fruire
del congedo.
5. esonero dai controlli previsti in caso di malattia
Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni
vigenti in materia di controlli delle assenze per malattia.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Articolo 53.
Lavoro notturno
1. periodo in cui è vietato adibire le donne al lavoro notturno
È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento
di un anno di età del bambino.
2. periodo in cui i genitori non sono obbligati al lavoro notturno
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
congedi dei genitori
1. riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151.
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 151,
le parti concordano quanto segue:
a) congedo obbligatorio per maternità
nel periodo di astensione obbligatoria per maternità al dirigente
spettano l’intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, ove in godimento;
b) parto prematuro
in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della
data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare
in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato
medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo
ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo
rientro a casa del bambino;
c) congedo parentale
nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per
un periodo complessivo di sei mesi entro gli otto anni di vita
del bambino, fruibile anche frazionatamente, i primi 30 giorni
di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori
e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono
valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta
l’intera retribuzione
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
congedi dei genitori
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
d) astensione dal lavoro per malattia del figlio
successivamente al periodo di astensione obbligatoria per
maternità e sino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, nei casi di astensione dal lavoro per malattia del figlio
previsti dall’articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 165, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun
anno di età del bambino computati complessivamente per
entrambi i genitori;
e) computo dei giorni di assenza
i periodi di assenza per congedo parentale malattia del figlio nel
caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice;
f) termini per la presentazione della domanda di congedo parentale
ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale,
la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell’originario periodo di astensione;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
congedi dei genitori
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
g) possibilità di richiedere il congedo parentale 48 ore prima
in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano impossibile il rispetto dei termini di 15 giorni previsti
alla lettera f) la domanda può essere presentata entro le 48 ore
precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro ;
h) parto plurimo
in caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono
essere utilizzate anche dal padre.
3. obbligo di adibire la lavoratrice madre ad attività compatibili
Ferma restando l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità,
qualora durante il periodo della gravidanza e per l’intera durata del
periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività
lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per
la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede
al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso
in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino
minor aggravio psicofisico.
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