IMU - Comune di San Bartolomeo al Mare
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Comune di San Bartolomeo al Mare Provincia di Imperia "Riviera dei Fiori" Ufficio Tributi – Tel. 0183/400071 – Fax 0183/400229 – E-mail: [email protected] www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it IMU (Imposta Municipale Propria) Anno 2016 ALIQUOTE da utilizzare per l’ACCONTO: 1.06 % per le abitazioni secondarie, immobili classati in categoria A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7, aree fabbricabili 0.57 % per i terreni agricoli 0.76% per tutti gli altri immobili 0.4% per le abitazioni principali classate nelle categorie A1, A8, A9 A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni “di lusso” censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali anche per il 2015 continua a trovare applicazione la detrazione di € 200 (invece è stato soppresso il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale). Dal 2014 sono esclusi dall’applicazione dell’IMU: o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze dei soci assegnatari; o i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; o un unico immobile (iscritto o iscrivibile a catasto come unica unità immobiliare) posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; o la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; o i fabbricati rurali ad uso strumentale; o i beni merce quali i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Dal 2015 l’unica unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero iscritto AIRE già pensionato nel paese estero di residenza, non locata né concessa in comodato d’uso è considerata abitazione principale e quindi esclusa dall’imposta o soggetta ad aliquota agevolata 0,4 per mille e relativa detrazione € 200 se classata in cat. A1, A8 o A9 (art. 9-bis del DL 47/2014) COMODATO GRATUITO IUC 2016 Con la Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell’applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU, secondo il modello ministeriale approvato. Casi di non applicabilità della riduzione: se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione Per "immobile", come specificato dal MEF e dalla Circolare N.1/DF/2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo"). Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7). Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario. L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%. Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado. Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato. Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. IMU Terreni agricoli esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. Tabella calcolo base imponibile fabbricati CALCOLO BASE IMPONIBILE FABBRICATI CATEGORIA CATASTALE BASE IMPONIBILE A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 A/10 B – C/3 – C/4 – C/5 C/1 D (tranne D/5) (R.C. + 5%) x 160 (R.C. + 5%) x 80 (R.C. + 5%) x 140 (R.C. + 5%) x 55 (R.C. + 5%) x 60 (solo per il 2012) (R.C. + 5%) x 65 (2013 e successivi) (R.C. + 5%) x 80 D/5 R.C. = Rendita Catastale Tabella calcolo base imponibile terreni CALCOLO BASE IMPONIBILE TERRENI CONTRIBUENTE BASE IMPONIBILE Coltivatori diretti e imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola (R.D. + 25%) x 75 Diversi dai precedenti R.D. = Reddito dominicale (R.D. + 25%) x 135 CALCOLO IMPOSTA DA VERSARE Base imponibile X Aliquota 2016 X % di possesso = Imposta sull’intero periodo (anno solare) = Imposta da versare in acconto VERSAMENTO dell’ACCONTO anno 2016: Entro il 16 giugno 2016 a mezzo Modello F24 o apposito bollettino postale dedicato, utilizzando i seguenti codici tributo: tipologia immobili aree fabbricabili altri fabbricati abitazione principale e relative pertinenze Terreni Codice Tributo IMU Quota COMUNE 3916 3918 3912 3914 Codice Tributo IMU Quota STATO Immobili categoria D 3930 3925 Codice catastale Comune di San Bartolomeo al Mare = H763 VERSAMENTO cittadini stranieri e cittadini AIRE Entro il 16 giugno 2016 a mezzo Modello F24 oppure, se non possibile, a mezzo vaglia postale internazionale ordinario o bonifico bancario, secondo le seguenti modalità: - quota comunale bonifico a favore del Comune di San Bartolomeo al Mare (Codice IBAN IT28L0617549060000000758990) BIC = C R G E I T G G - la ricevuta del versamento deve essere trasmessa in copia al comune competente - causale del versamento: codice fiscale o partita IVA del contribuente, sigla “IMU”, nome del comune di ubicazione degli immobili, relativi codici tributo, anno d’imposta, indicazione “acconto” o “saldo”. PER FACILITARE IL CALCOLO IMU DA VERSARE IN ACCONTO SI RENDE NOTO CHE SUL SITO DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE (www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it) ALLA VOCE “Tributi – IMU” E’ STATO INSERITO UN LINK AL CALCOLATORE AUTOMATICO “Calcolo IMU on-line” PER IL CUI UTILIZZO E’ NECESSARIO INSERIRE LA RENDITA CATASTALE (SENZA ALCUNA RIVALUTAZIONE), VERIFICARE L’ALIQUOTA DA UTILIZZARE, CON LA POSSIBILITA’ DI STAMPA DEL MODELLO F24.