DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
REGOLAMENTO
RECANTE
DISCIPLINA
DELL'ELENCO
DEI
FUNZIONARI
INTERNAZIONALI DI CITTADINANZA ITALIANA, A
NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 17 DICEMBRE
2010, N. 227.
RELAZIONE
1. Lo schema di regolamento concernente la disciplina dell’elenco dei funzionari
internazionali di cittadinanza italiana è stato elaborato per dare attuazione alle
disposizioni dell’articolo 2, comma 7, della legge 17 dicembre 2010, n. 227. Tale
articolo dispone che con regolamento da adottare su proposta del Ministro degli
affari esteri (MAE) sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione
dall'elenco e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione
interministeriale.
Lo schema di regolamento attua tale adempimento inserendosi nel solco di
una rinnovata attenzione intrapresa dallo Stato nei confronti degli oltre cinquemila
funzionari italiani in servizio nelle organizzazioni internazionali. Tale attenzione si è
concretizzata, in particolare, nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
sul ruolo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, firmata il 2 agosto
2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2010, e nella citata
legge 17 dicembre 2010, n. 227 (Disposizioni concernenti la definizione della
funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da
organizzazioni internazionali).
La direttiva, in quattro articoli, riconosce il ruolo fondamentale dei funzionari
italiani nelle organizzazioni internazionali per la presenza italiana nel mondo. Essa
stabilisce che lo Stato promuove la partecipazione dei nostri cittadini alla funzione
pubblica internazionale e favorisce la formazione volta a tale scopo. La legge
impegna tutte le Amministrazioni a incrementare la presenza italiana nelle
organizzazioni internazionali sotto il coordinamento del Ministero degli affari esteri,
che ha il compito di verificare che, in ciascuna organizzazione, il personale italiano
sia presente in misura adeguata rispetto al contributo versato dall’Italia. Il Ministero
tutela inoltre le legittime aspettative professionali dei funzionari e organizza incontri
periodici con loro.
La legge, come noto, promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale
e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani nelle organizzazioni internazionali. Il
provvedimento prevede la creazione presso il MAE di un elenco dei funzionari
internazionali, cui verrà data ampia pubblicità presso amministrazioni pubbliche e
imprese per favorire la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali. Allo
stesso scopo si riconosce il diritto ai dipendenti pubblici e privati di collocarsi in
aspettativa per un massimo di tre anni per seguire all'estero il coniuge funzionario
internazionale. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della
partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di
posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo
servizio nelle organizzazioni internazionali. Alla redazione della legge, di iniziativa
parlamentare, il Ministero degli affari esteri ha fornito un contributo di idee e di
soluzioni per favorirne l’approvazione.
Il presente schema di DPR disciplina: a) le modalità di iscrizione e di
cancellazione nell’elenco (articolo 2, comma 7, della legge); b) i titoli di merito ai fini
della partecipazione ai concorsi (articolo 4 della legge).
2. Con lo schema di regolamento si precisano le funzioni della commissione
interministeriale prevista dall’articolo 2, comma 7, della legge 17 dicembre 2010, n.
227, consistenti nell’annuale rendiconto sulla gestione dell’elenco ed in un’attività
propositiva, in materia di tutela e di valorizzazione delle competenze professionali
dei funzionari dipendenti da organizzazioni internazionali.
La bozza di regolamento, inoltre, prevede, come stabilito dalla legge, che ai
funzionari iscritti nell’elenco, nei concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche
che contemplano la valutazione dei titoli, spetti un punteggio aggiuntivo
commisurato agli anni di servizio svolto presso le organizzazioni internazionali.
3. Passando all’illustrazione di dettaglio dell’articolato si precisa quanto
segue.
L’articolo 1 indica al comma 1 l’oggetto del regolamento (le modalità di
iscrizione e di cancellazione dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza
italiana dipendenti da organizzazioni internazionali e le modalità di costituzione e di
funzionamento della commissione interministeriale). Al comma 2 è evidenziata la
funzione dell’elenco: facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali
essenzialmente aumentando la visibilità dei funzionari italiani tramite la pubblicità
assicurata dall’elenco. Il comma 3 stabilisce che la formazione, la tenuta (in modalità
informatica), l’aggiornamento e la gestione dell’elenco sono affidati alla Direzione
Generale per le Risorse e l’Innovazione del Ministero degli affari esteri, che ne rende
conto con cadenza annuale alla commissione interministeriale disciplinata
dall’articolo 7 del regolamento. Il comma 4 precisa che l’istituzione e la gestione
dell’elenco non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In tale modo il regolamento recepisce il principio, ben chiaro nella legge, della
neutralità finanziaria dell’istituzione dell’elenco.
L’articolo 2 specifica che possono richiedere l’iscrizione nell’elenco i cittadini
italiani che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con
rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due
anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi. Il possesso dei
requisiti è attestato da una dichiarazione degli interessati sulla quale il Ministero
degli affari esteri può compiere verifiche. Ogni variazione dei dati deve essere
comunicata tempestivamente dal funzionario. Viste le finalità dell’elenco, che sono
essenzialmente di visibilità a vantaggio di tutti i funzionari internazionali, e le
esigenze di riservatezza che alcuni tra loro potrebbero ritenere prevalenti, si è
ritenuto di non prevedere l’iscrizione d’ufficio.
L’articolo 3 stabilisce che l’iscrizione nell’elenco avviene on line su una
piattaforma predisposta dal Ministero degli affari esteri e ne precisa le modalità.
L’iscrizione on line facilita l’accessibilità per i funzionari contiene l’utilizzo di risorse
umane e finanziarie da parte dell’Amministrazione e permette un aggiornamento
quasi in tempo reale. Il comma 2 specifica le informazioni che gli interessati devono
fornire, sotto la propria responsabilità, al momento dell’iscrizione in elenco. Il
regolamento enuncia analiticamente le informazioni da richiedere ai funzionari
cercando di contemperare le opposte esigenze di pubblicità a vantaggio di tutti i
funzionari internazionali e di riservatezza riguardo a certi dati che alcuni tra loro
potrebbero ritenere particolarmente importanti.
L’articolo 4 chiarisce che le domande di iscrizione all’elenco sono esaminate
dal Ministero degli affari esteri, che deve poi comunicare l’avvenuta o mancata
iscrizione nell’elenco all’interessato entro trenta giorni. Se l’iscrizione è rifiutata,
sono comunicati i motivi del diniego, che può avvenire solo in caso di accertata
mancanza dei requisiti fondamentali previsti dalla legge (articolo 2, comma 2) e dal
regolamento (articolo 2, comma 1). I dipendenti pubblici sono iscritti in una sezione
speciale dell’elenco. Il comma 4 precisa che l’aggiornamento dell’elenco deve essere
costante.
L’articolo 5 disciplina la cancellazione dall’elenco, che può avvenire a semplice
richiesta del funzionario o d’ufficio trascorsi dieci anni dalla cessazione dall’ultimo
incarico presso una organizzazione internazionale o per perdita della cittadinanza
italiana. La cancellazione è notificata dal Ministero degli affari esteri all’interessato.
L’articolo 6 precisa le informazioni contenute nell’elenco e il modo in cui
questo viene pubblicizzato. Le informazioni contenute nell’elenco, per ciascun
funzionario, riproducono quanto il funzionario stesso ha dichiarato in sede di
domanda: le generalità, l’eventuale settore di specializzazione e l’indirizzo di posta
elettronica; le informazioni sull’attuale impiego o sull’ultimo svolto alle dipendenze
di organizzazioni internazionali; i precedenti incarichi nell’ambito delle
organizzazioni internazionali; i titoli di studio posseduti; le lingue straniere
conosciute e il livello di conoscenza; i corsi di formazione frequentati. A queste
informazioni si aggiungono il numero progressivo attribuito all’interno dell’elenco e
la data di ultimo aggiornamento. Questi dati raggiungono un livello di dettaglio
informativo più ampio rispetto a quelli pubblicati, ad esempio, negli elenchi o negli
albi pubblicati su internet di avvocati, notai, architetti, ingegneri e analoghe
professioni. L’elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero degli affari esteri,
che provvederà a pubblicizzarlo e a dargli il più ampio risalto possibile, sia presso le
amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, anche attraverso loro
associazioni di categoria.
L’articolo 7 indica le funzioni della commissione interministeriale: essa verifica
la corretta tenuta dell’elenco e fornisce indicazioni in proposito alla Direzione
Generale per le Risorse e l’Innovazione; essa può inoltre fornire, a richiesta o di
propria iniziativa, proposte, indicazioni e pareri in materia di tutela e di
valorizzazione delle competenze professionali dei funzionari internazionali.
Attraverso tali compiti, è definito il ruolo della commissione, a cui la direzione
Generale delle risorse umane del Ministero degli affari esteri riferisce, con cadenza
almeno annuale, sulla tenuta e l’aggiornamento dell’elenco.
La commissione, come previsto dalla legge, è composta da un rappresentante
designato dal Ministero degli affari esteri - che la presiede, aggiunge il regolamento da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e da un rappresentante designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, ed è integrata da un rappresentante,
designato a maggioranza, delle associazioni dei funzionari internazionali di
cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali.
I componenti della commissione devono essere scelti tra persone dotate di
competenza ed esperienza nel settore delle organizzazioni internazionali, nel
rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna.
Il regolamento precisa che la commissione si ritiene validamente riunita e può
deliberare anche se uno o più membri partecipano a distanza, mediante
videoconferenza. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi e, in ossequio al
principio della neutralità finanziaria del regolamento, ai suoi componenti non è
corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.
L’articolo 8 stabilisce, conformemente a quanto previsto dalla legge, che
l’iscrizione nell’elenco dei funzionari internazionali è titolo valutabile nei concorsi
delle pubbliche amministrazioni e rinvia ai bandi di concorso la quantificazione del
punteggio aggiuntivo attribuibile, tenuto conto dell’effettivo servizio prestato e
dell’attinenza del concorso a professionalità con competenze relative a profili
internazionali. Si è, infatti, ritenuto opportuno che siano le singole amministrazioni a
valutare la congruità dell’esperienza dei funzionari internazionali rispetto ai profili
ricercati con le procedure concorsuali e, conseguentemente, a valorizzarla,
attribuendo specifico punteggio nei limiti della soglia indicata nel regolamento de
quo (metà del punteggio massimo riconosciuto per titoli professionali).
Sullo schema di regolamento è stato acquisito il parere del Garante per la
privacy.