La problematica delle sostanze impiegate nei kit per unghie

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La problematica delle sostanze impiegate nei kit per unghie
6.3.2004
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
La problematica delle sostanze impiegate nei kit per unghie artificiali era già stata discussa nel febbraio
2001 dal gruppo di lavoro composto da Stati membri e parti interessate. La Commissione ha chiesto che le
siano inviati dati scientifici per la valutazione della sicurezza di tali sostanze. Basandosi sui dati trasmessi
dall’industria ha avviato la valutazione della sicurezza di tre sostanze. Tali sostanze (idrochinone, perossido
di benzoile e idrochinone dimetiletere) sono ora soggette alle limitazioni e alle condizioni di cui all’allegato
III alla direttiva.
Inoltre ogni Stato membro che, sulla base di motivazioni comprovate, osserva che un determinato
prodotto cosmetico, pur rispettando le prescrizioni della direttiva, costituisce un rischio per la salute, ha la
possibilità di vietarne provvisoriamente la commercializzazione ed informarne gli altri Stati membri e la
Commissione (articolo 12 della direttiva). Finora la Commissione non ha ancora ricevuto comunicazioni di
questo tipo concernenti prodotti cosmetici contenenti metacrilato di metile da nessuno Stato membro.
La Commissione chiederà all’industria di fornire informazioni e dati scientifici sugli eventuali rischi
associati all’uso del metacrilato di metile in prodotti cosmetici al fine di consultare il comitato scientifico
dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati al consumatore che effettuerà, se necessaria,
una valutazione della sicurezza. Basandosi su tale valutazione della sicurezza la Commissione sarà poi in
grado di adottare i provvedimenti opportuni.
(1) Decisione 96/335/CE della Commissione, dell’8 maggio 1996, che istituisce l’inventario e la nomenclatura comune
degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, GU L 132 del 1.6.1996.
(2) Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del 27.9.1976.
(2004/C 58 E/194)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2568/03
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione
(6 agosto 2003)
Oggetto: Comitato UE sulla patente di guida
1.
A seguito della risposta della Commissione, in data 30 aprile 2003 (E-1231/03), la Commissione
potrebbe rispondere al punto 4 dell’interrogazione di cui sopra, e segnatamente se vi è un termine
indicativo entro il quale il gruppo di lavoro presenterà i risultati preliminari?
2.
Quando verrà istituito il gruppo di lavoro sulla vista? Quale sarà il suo mandato?
3.
Sarà la stessa Commissione responsabile della nomina del gruppo? In caso contrario, chi ne sarà
incaricato? Chi sono i suoi membri?
4.
Per quando è prevista la presentazione dei risultati, particolarmente per quanto concerne la guida con
le lenti bifocali?
Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione
(11 settembre 2003)
1.
Nel periodo di tempo trascorso dalla risposta della Commissione all’interrogazione scritta E-1231/03
dell’Onorevole parlamentare (1) non è stato stabilito alcun calendario, né per il futuro gruppo di lavoro
sulla vista, né per la questione specifica della guida con lenti bifocali.
2.
Il Parlamento è stato informato, attraverso le normali procedure, che il Comitato sulla patente di
guida si è riunito il 22 luglio 2003. Il Comitato ha discusso il mandato del futuro gruppo di lavoro sulla
vista e la sua composizione. Si prevede che il mandato e la composizione del gruppo di lavoro saranno
finalizzati durante la prossima riunione del Comitato sulla patente di guida prevista nell’ottobre 2003. Il
Parlamento sarà debitamente informato.
3.
I membri del Comitato sulla patente di guida propongono la composizione del futuro gruppo di
lavoro sulla vista e il suo mandato.
C 58 E/181
C 58 E/182
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IT
4.
Non è stata ancora stabilita alcuna data per la presentazione dei risultati del futuro gruppo di lavoro
sulla vista. Come indicato in precedenza, la questione della guida con lenti bifocali non costituisce un
argomento prioritario per questo gruppo di lavoro in quanto si trova ancora in una fase sperimentale.
L’approvazione ufficiale dell’uso delle lenti bifocali durante la guida richiederà ancora numerosi anni di
ricerca e di discussione.
(1) V. pag. 52.
(2004/C 58 E/195)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2575/03
di Philip Claeys (NI) alla Commissione
(6 agosto 2003)
Oggetto: Insediamento dei nuovi funzionari a Bruxelles e nei suoi dintorni
Nel maggio 2004 dieci nuovi Stati membri entreranno a far parte dell’UE, il che implica l’assunzione di
nuovi funzionari dei rispettivi paesi. L’esperienza insegna che gran parte degli attuali funzionari europei
attivi a Bruxelles sceglie di stabilirsi in uno dei 19 comuni dell’area di Bruxelles capitale o nei suoi dintorni.
Soprattutto in quest’ultima area che sorge nella zona fiamminga e quindi di lingua olandese vi sono
diversi problemi: di tipo sociale (la folta presenza di funzionari europei in alcuni comuni comporta un
innalzamento del costo degli affitti e degli immobili, per cui varie giovani famiglie fiamminghe devono
lasciare la zona), ma anche di politica linguistica. Molti comuni fiamminghi limitrofi devono affrontare il
problema di residenti francofoni (belgi) che si rifiutano di riconoscere il carattere olandesofono dell’area. La
graduale francesizzazione di parti del Brabante Fiammingo costituisce un grave problema politico. In più
comuni (i cosiddetti «faciliteitengemeenten») gli abitanti fiamminghi originali rappresentano addirittura la
minoranza: la forte presenza numerica di funzionari europei che non conoscono l’olandese, ha spesso
accentuato i problemi. Non che i funzionari siano maldisposti, ma perlopiù sono, tra l’altro, malinformati.
Vi sono strumenti per risolvere i problemi. Ai nuovi (o anche agli attuali) funzionari si possono offrire
incentivi per stabilirsi nel vicino Brabante Vallone; inoltre possono essere sensibilizzati nei confronti della
situazione politica ai margini di Bruxelles; si può promuovere la possibilità di seguire i corsi di olandese
organizzati dai comuni, eccetera.
La Commissione è disposta a studiare queste e altre possibili misure tenuto conto dell’avvicinarsi
dell’allargamento per far sì che l’insediamento e la permanenza dei nuovi funzionari siano puiù agevoli?
Risposta del Commissario Kinnock a nome della Commissione
(29 settembre 2003)
Nel corso degli incontri di benvenuto per i nuovi funzionari organizzati regolarmente, il servizio Adminfo
(cui compete l’accoglienza e l’informazione dei nuovi funzionari), spiega sia oralmente sia nell’opuscolo
«Welcome to the Commission» (Benvenuto alla Commissione) i vari aspetti connessi tra l’altro
all’insediamento nei vari comuni intorno a Bruxelles, all’esistenza di tre lingue ufficiali in Belgio, nonché
di zone di lingua olandese, francofone e bilingui.
A norma dell’articolo 20 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee «Il funzionario deve risiedere
nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato o ad una distanza conciliabile con l’adempimento delle sue
funzioni». La scelta del luogo in cui vivere è, nel rispetto di quanto prescritto dalla citata norma, una
decisione personale. In ogni caso la Commissione non intende, né ha il potere o i mezzi finanziari per
incentivare i funzionari a stabilirsi in determinate zone.
L’Onorevole parlamentare saprà che la prima lingua della maggior parte dei funzionari che decidono di
stabilirsi nei dintorni di Bruxelles non è né l’olandese né il francese.
6.3.2004