Ricorso al Tribunale di Velletri ex art. 1 comma 48 legge 92/2012

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Ricorso al Tribunale di Velletri ex art. 1 comma 48 legge 92/2012
TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI
Sezione lavoro
RICORSO EX ART. 1 COMMA 48 LEGGE 92/2012
in riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza
territoriale
Per
Giacomo Lorenzoni (LRNGCM53M27L046S), residente in
Roma alla Via Orestilla n. 14 elettivamente domiciliato in Roma,
Piazza dei Consoli n. 62 presso lo Studio degli Avv.ti Massimo De
Pamphilis
(C.F:
DPMMSM68TI6H501T;
fax:
06/768042;
pec:[email protected]) e Laura Serra
(C.F:
SRRLRA76E41H501I;
fax:
[email protected])
che
06/768042;
lo
pec:
rappresentano
e
difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a
margine del presente atto
– ricorrente –
Contro ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Lungotevere
Grande Ammiraglio Thaon di Revel 76
– resistente –
PREMESSO
a)
che
l’Ing.
Lorenzoni,
impugnava
il
licenziamento
comminatogli dalla ENEA (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) con
lettera raccomandata a/r del 5 settembre 2013 e proponeva,
per il tramite degli scriventi legali, ricorso ex art. 1 comma 48
1 della legge 92/2012 incardinato presso il Tribunale di Roma –
sezione lavoro che si trascrive integralmente di seguito: <<…
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione lavoro
RICORSO EX ART. 1 COMMA 48 LEGGE 92/2012
Per Giacomo Lorenzoni (LRNGCM53M27L046S), residente in Roma
alla Via Orestilla n. 14 elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei
Consoli n. 62 presso lo Studio degli Avv.ti Massimo De Pamphilis (C.F:
DPMMSM68TI6H501T;
fax:
06/768042;
pec:[email protected]) e Laura Serra (C.F:
SRRLRA76E41H501I;
fax:
06/768042;
pec:
[email protected]) che lo rappresentano e difendono,
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del presente
atto
-
ricorrente –
Contro ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di
Revel 76
-
resistente –
FATTO
1)
L’Ing. Giacomo Lorenzoni nel giugno 1984 veniva assunto alle
dipendenze dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) con contratto di lavoro
a tempo indeterminato con inquadramento nel livello professionale
7° (docc. 1 – 2) a seguito del superamento di concorso per titoli ed
esami rivolto ad ingegneri con almeno 5 anni di pregressa esperienza
lavorativa nella progettazione e/o costruzione di componenti
meccanici;
2 2)
il lavoro dell’Ing. Lorenzoni consiste nella produzione di originali
elaborazioni
teoriche
di
fisica
e
matematica
nel
contesto
dell’ingegneria (che hanno riguardato o riguardano la tecnologia
meccanica, la progettazione di componenti meccanici, la fisica
tecnica, l’analisi matematica, il calcolo combinatorio, la crittografia,
l’ottimizzazione matematica, il risparmio energetico, le macchine
termiche, la termodinamica, la meccanica del continuo, l’analisi
numerica, la probabilità e statistica), nella redazione di documenti
tecnico – scientifici che espongono i risultati di tali attività, nella
programmazione al computer di calcoli e procedure prevalentemente
inerenti dette materie con occasionale realizzazione di siti web;
3)
nel 1987 l’Ing. Lorenzoni cominciava a soffrire di disturbi mentali
conclamatisi in una grave malattia psichica con conseguente
debilitamento fisico (doc. 3);
4)
il sopravvenuto stato di salute impediva al ricorrente di recarsi
giornalmente in ufficio (come aveva fatto sino ad allora);
5)
si tiene a precisare, tuttavia, che il ricorrente, nonostante la malattia
patita, continuava a svolgere – come continua a svolgere – il proprio
lavoro con risultati notevolmente proficui per qualità e importanza
(doc. 4);
6)
al ricorrente, onde consentire di continuare a lavorare nonostante la
malattia che lo affligge, veniva accordato dall’ENEA il permesso di
lavorare discrezionalmente a casa o in ufficio, per ben vent’anni
illimitatamente e senza modifiche della retribuzione come
si
specificherà nel proseguo;
7)
d’altra parte, il tipo di lavoro del ricorrente, essendo sempre stato del
tutto autonomo ed indipendente (con la sola eccezione delle ricerche
bibliografiche e dell’acquisizione dei relativi documenti) ben può
essere svolto a casa;
3 8)
in particolare, dall’anno 1987 (quando il ricorrente cominciava a
patire la descritta malattia) a tutto l’anno 2007 tutti i responsabili
dell’unità di riferimento succedutisi nel tempo accordavano all’Ing.
Lorenzoni la facoltà di lavorare a casa con lo specifico strumento di
giustificazione denominato “permessi di servizio”;
9)
ogni mese il ricorrente firmava e presentava il c.d. “cartellone” delle
presenze (ossia il riepilogo mensile delle presenze detto anche
“cartellino”) giustificando la mancata presenza sul posto di lavoro
(in quanto svolgeva il suo lavoro a casa) con i permessi di servizio;
10) il predetto cartellone è sempre stato controfirmato dal relativo
responsabile di unità che provvedeva ad inviarlo all’ufficio del
personale (doc. 5);
11) dal 2008 i responsabili di unità allora presenti inspiegabilmente non
procedevano più a controfirmare i cartelloni interrompendo così una
prassi durata per anni;
12) ad ogni buon conto, sino all’ottobre 2010 il ricorrente continuava a
ricevere i cartelloni in forma cartacea rinviandoli, debitamente
compilati, alla segreteria della sua unità;
13) successivamente, il ricorrente non poteva più procedere nel modo
descritto
essendo
divenuta
operativa
l’attuale
procedura
informatizzata che, peraltro, l’Ing. Lorenzoni non era messo in
condizione di portare a completamento;
14) ancora oggi l’Ing. Lorenzoni continua a lavorare proficuamente per
la resistente a casa o in ufficio;
15) successivamente, l’ENEA contestava all’Ing. Lorenzoni di non
presentare i propri cartelloni dal gennaio 2008 e di non procedere
alla chiusura dei cartellini presenze – assenze per il periodo
2008/2011 (doc. 6);
16) le predette contestazioni sfociavano in provvedimenti disciplinari che
il ricorrente provvedeva ad impugnare tempestivamente dinnanzi
4 all’autorità giudiziaria (si precisa che il procedimento relativo a detta
impugnazione è ancora pendente);
17) in ultimo, l’ENEA, con lettera raccomandata a/r del 5 settembre
2013 (doc. 7) (ricevuta dal ricorrente in data 12/9/2013)
comunicava di avere proceduto nei confronti del ricorrente “… al
licenziamento disciplinare – con preavviso – a far data dal 20/1/2014
… posto che Ella, effettuando numerose assenze ingiustificate, è
contravvenuto ai doveri di un pubblico dipendente, adottando
comportamenti di evidente elusione degli obblighi di diligenza, buona
fede e correttezza, compromettendo gravemente il rapporto di fiducia
con l’Agenzia …”;
18) la predetta lettera di licenziamento veniva impugnata dall’Ing.
Lorenzoni, a mezzo dello scrivente legale, con lettera raccomandata
a/r del 26 settembre 2013 (doc. 8).
DIRITTO
A.
La resistente motiva il licenziamento del Lorenzoni facendo
riferimento alle numerose assenze dallo stesso effettuate tali da
compromettere la fiducia alla base del rapporto di lavoro.
Ebbene, come esposto in fatto, la resistente accordava illimitatamente
al Lorenzoni la facoltà di lavorare a casa, giustificandone le assenze,
per ben venti anni senza decurtazione della retribuzione.
Ciò in quanto, di fatto, stante il tipo di lavoro svolto dal ricorrente
(consistente
in
autonome
attività
di
studio,
ricerca
e
programmazione al computer) quest’ultimo ben poteva svolgere le
sue mansioni a casa senza che detta modalità comportasse il benché
minimo detrimento per l’Agenzia
che, al contrario, ha sempre
beneficiato dell’ottimo operato dell’Ing. Lorenzoni.
E siffatta situazione, che non era semplicemente tollerata dal datore
di lavoro ma addirittura favorita dallo stesso con l’adozione di un
sistema di giustificazione delle assenze assolutamente regolare al
5 quale il Lorenzoni veniva fatto accedere (come esposto in premessa e
come
risulta
documentalmente
i
responsabili
dell’unità
di
riferimento del ricorrente hanno sempre controfirmato il cartellone
di presenze del Lorenzoni), ingenerava nel ricorrente il legittimo
convincimento dell’irrilevanza delle assenze dal posto di lavoro.
Ed il descritto meccanismo, evidentemente, veniva accordato dal
datore di lavoro proprio in virtù di quel rapporto di fiducia che si era
instaurato con l’Ing. Lorenzoni e che, invero, nella lettera di
licenziamento si assume violato.
Il datore di lavoro, infatti, ben sapeva che l’Ing. Lorenzoni pur
lavorando a casa avrebbe comunque compiuto il proprio lavoro in
modo puntuale e nel modo migliore.
Preme menzionare una recente sentenza della Suprema Corte di
Cassazione – sezione lavoro (Sent. 11342/2011) in cui veniva
confermata la sentenza di primo e secondo grado che aveva dichiarato
illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per le numerose
assenze effettuate in considerazione del fatto che il datore di lavoro
aveva comunque tollerato la ripetitività delle stesse anche dopo il
superamento del periodo di comporto.
La Corte, in particolare, precisava che l’atteggiamento del datore che
aveva accettato la prestazione del dipendente senza l’adozione di
alcun provvedimento fosse da ritenere incompatibile con la volontà di
recedere
dal
contratto
e
tale
da
giustificare
l’affidamento
dell’interessato.
Né sembra che le contestazioni rivolte a carico dell’Ing. Lorenzoni
(che conducevano al licenziamento impugnato con il presente atto)
possano condurre ad una diversa argomentazione.
A prescindere dal fatto che i provvedimenti disciplinari adottati
all’esito delle predette contestazioni sono stati tutti regolarmente
impugnati dinnanzi all’autorità giudiziaria (il relativo giudizio è
6 ancora pendente) non può non rilevarsi la tardività con la quale
siffatte contestazioni venivano effettuate.
La prima comunicazione
(cfr. doc. 6) con la quale l’ENEA
contestava al ricorrente di non presentare i propri cartelloni dal
gennaio 2008 risale al 4/5/2012 (quindi, dopo ben quattro anni di
distanza dalla commissione da parte del Lorenzoni del fatto
contestatogli avvenuto, appunto, nel 2008).
Giova a questo proposito menzionare una recente sentenza della
Corte di Cassazione (sent. 1693/2013) nella quale viene, appunto,
affermato il principio per cui le infrazioni devono essere contestate
dal datore di lavoro nell’immediatezza della loro commissione.
Ed infatti, statuisce la Suprema Corte “il tempo trascorso tra
l’intimazione del licenziamento disciplinare e l’accertamento del fatto
contestato al lavoratore può indicare l’assenza di un requisito della
fattispecie prevista dall’art. 2119 c.c.
(incompatibilità del fatto
contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro) in quanto il
ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse del
diritto potestativo di licenziare”.
La mancata immediata contestazione, quindi, è stata considerata
dalla
Corte
come
indicativa
della
volontà
di
tollerare
il
comportamento del lavoratore.
Né, ancora, sembra possa attribuirsi rilievo alla contestazione di
addebito (doc. 9) rivolta al Lorenzoni con comunicazione del 13
dicembre 2010 (pure questa sfociata in un provvedimento
disciplinare regolarmente impugnato dall’attuale ricorrente dinnanzi
alla autorità giudiziaria).
La predetta contestazione, infatti, si riferisce ad un motivo diverso
rispetto a quello posto a giustificazione del licenziamento (in questo
caso si contestava al Lorenzoni il fatto di non essersi presentato ad
una visita di idoneità al lavoro).
7 B.
D’altra parte il sistema adottato dall’ENEA per consentire al
ricorrente di potere comunque svolgere il proprio lavoro, nonostante
la malattia che lo affligge, (sistema – lo si ribadisce – portato avanti
per ben vent’anni) trova avallo proprio nei principi che informano il
CCNL ENEA (doc. 10) rispetto ai quali, conseguentemente, il
licenziamento impugnato in questa sede si pone in netto contrasto.
Nel predetto CCNL, infatti, sono previste delle forme flessibili per
l’espletamento del lavoro anche a favore dei dipendenti in condizioni
di svantaggio.
All’art. 29 bis comma 6 del CCNL 1998 - 2001 (ex art. 13 CCNL
1994 - 1997), infatti, si legge “la distribuzione dell’orario di lavoro è
improntata ai seguenti criteri di flessibilità: a) utilizzazione in
maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una
gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in
funzione di un’organica distribuzione della prestazione lavorativa; i
diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono
coesistere; … d) particolari forme di flessibilità purchè compatibili
con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti
in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge
11 agosto 1991 n. 266 …”.
E ancora all’art. 36 bis comma 3 del CCNL 1998 - 2001 (ex art. 26
CCNL 1994 – 1997) si legge “per i dipendenti portatori di handicap
e in particolari condizioni fisiche l’ente provvederà a: … b) definire le
modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena
integrazione produttiva dei lavoratori invalidi …”.
Non solo ! All’art. 58 del CCNL relativo al personale del comparto
delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, con
particolare riferimento ai ricercatori e tecnologi, si legge “1. L’orario
di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel
8 trimestre. 2. I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma
determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in
servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della
propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati,
all’orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei
criteri organizzativi dell’Ente. 3. Lo svolgimento dell’attività al di
fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.”
Pienamente conforme a detto impianto normativo, quindi, era il
sistema di certificazione delle presenze – assenze utilizzato per ben
vent’anni dal ricorrente successivamente interrotto.
L’art. 58 in esame, poi, prosegue al comma 7 stabilendo “le parti si
impegnano a costituire, dopo la sottoscrizione del presente CCNL,
una apposita Commissione paritetica con il compito di esaminare la
possibilità di introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità
di gestione dell’orario di lavoro di cui al comma 1”.
E’, dunque, evidente che solo una Commissione, appositamente
costituita, potrebbe esaminare la possibilità di introdurre modalità di
gestione dell’orario di lavoro diverse da quelle previste nei commi
precedenti con la conseguenza necessaria che l’adozione di modalità
differenti al di fuori di siffatta commissione debbono reputarsi
illegittime (cfr. ord. Tribunale di Bologna del 20 marzo 2013).
Il licenziamento comminato dalla resistente, inoltre, si pone in netto
contrasto con i principi che il CCNL di riferimento detta in materia
disciplinare.
L’attuale art. 68 sexies comma 1, infatti, dispone “nel rispetto del
principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a)
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza
o imperizia dimostrate, tenuto anche conto della prevedibilità
9 dell’evento; … d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato
all’Ente o a terzi e del disservizio determinatosi …”
Ebbene, nell’ipotesi de qua i predetti presupposti sono del tutto
mancanti.
Manca del tutto l’intenzionalità del comportamento, la negligenza e
l’imperizia in quanto, come diffusamente esposto nella premessa in
fatto, l’Ing. Lorenzoni agiva nell’ambito di un sistema di
autocertificazione delle presenze – assenze autorizzato per anni dal
datore di lavoro.
Manca del tutto il danno o il pericolo arrecato all’Ente posto che,
nonostante il Lorenzoni non potesse garantire la presenza fisica sul
posto di lavoro continuava comunque – come tutt’ora continua – a
lavorare in modo proficuo per la resistente.
Si allegano al presente atto a titolo esemplificativo solo alcuni dei
lavori di recente svolti dal ricorrente per l’Enea (doc. 11 – 12. Il
doc. 12 consiste in un articolo che sarà tradotto in inglese e
proposto a rivista scientifica).
Ne consegue che la sanzione del licenziamento appare quantomeno
sproporzionata rispetto a quanto si contesta al ricorrente.
Dunque, anche qualora si dovesse ritenere – in realtà, non si vede
come – che le assenze effettuate dal Lorenzoni fossero tali da
configurare gli estremi di un comportamento inadempiente nei
confronti del datore di lavoro è indubbio che ben si sarebbe potuta
adottare una mera sanzione conservativa prevista dal CCNL di
riferimento.
C.
Alla luce di quanto sopra, dunque, il licenziamento intimato
all’Ing. Lorenzoni deve reputarsi illegittimo ai sensi dell’art. 4 l.
300/1970 per insussistenza del fatto.
Giova a questo proposito fare menzione delle interpretazioni del
concetto di “fatto insussistente” fornite dalla giurisprudenza.
10 E’ stato, difatti, chiarito che il fatto contestato in sede disciplinare
dall’azienda al dipendente deve essere considerato insussistente – con
conseguente reintegra del lavoratore nel posto di lavoro – non solo
quando non si è materialmente verificato ma anche quando è del
tutto privo di una particolare rilevanza che giustifichi la misura del
licenziamento.
In particolare, è stato affermato che “la qualificazione e la
valutazione di tale fatto, come di qualunque fatto storico, richiede la
contestualizzazione del fatto medesimo e la sua collocazione nel
tempo, nello spazio, nella situazione psicologica dei soggetti operanti,
nonché nella sequenza degli avvenimenti e nelle condotte degli altri
soggetti che hanno avuto un ruolo nel fatto storico in esame” (ord.
Trib. Bologna 15 ottobre 2012).
In una ordinanza ancora più recente (ord. Tribunale Ravenna del
18 marzo 2013) è stato pure chiarito che il licenziamento illegittimo
non può prescindere dal principio della proporzionalità di talchè se il
comportamento addebitato al lavoratore non è reputato grave anche
la sussistenza del fatto non basta a privare del diritto alla
reintegrazione nel posto di lavoro.
In sostanza, si afferma che il Giudice non può limitarsi al fatto
contestato dal datore di lavoro, ma deve esaminare lo stesso fatto in
base alla nozione di giusta causa e così valutare se il comportamento
del lavoratore integra gli estremi della lesione irreparabile del vincolo
fiduciario
***
Posto tutto quanto sopra l’Ing. Lorenzoni Giacomo, come in epigrafe
rappresentato e difeso,
RICORRE
All’Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, perché,
previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ed
11 emanazione dei provvedimenti conseguenti, contrariis reiectis, in
accoglimento del presente ricorso, Voglia così provvedere:
a)
dichiarare il licenziamento comminato al ricorrente con lettera
raccomandata a/r del 5 settembre 2013, illegittimo ai sensi
dell’art. 18 comma 4 l. 300/1970, perché il fatto è inesistente
ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una
sanzione conservativa;
b)
per l’effetto, ordinare alla ENEA, in persona del legale
rappresentante pro – tempore, di reintegrare nel posto di lavoro
il ricorrente;
c)
condannare la ENEA, in persona del legale rappresentante pro
tempore,
al
pagamento
di
una
indennità
risarcitoria
commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno
del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, e
comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione
globale di fatto, nonché al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a
quello della effettiva reintegrazione;
d)
il tutto con vittoria di spese di giudizio , spese I.V.A. e C.P.A.
Con ordinanza provvisoriamente esecutiva come per legge.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova contraria,
anche testimoniale, a quella eventualmente chiesta da
controparte ed eventualmente ammessa.
Si chiede disporsi ordine di esibizione dei cartelloni presenze –
assenze del ricorrente relativi agli anni dal 1987 al 2002.
Si producono in copia i seguenti documenti:
1) lettera di assunzione del 13 giugno 1984;
2) lettera di assegnazione in organico del 13 giugno 1984;
3) certificato medico rilasciato dalla Usl Roma B attestante la
malattia patita dal ricorrente;
12 4) verbale di visita medico - collegiale del 14 giugno 2013
rilasciato dalla Asl Roma B;
5) certificazioni controfirmate dai responsabili delle unità di
riferimento;
6) contestazione 4/5/2012;
7) lettera di licenziamento;
8) lettera di impugnazione del licenziamento;
9) contestazione del 13 dicembre 2010;
10) CCNL ENEA personale non dirigente 1998 – 2001;
11) argomentazioni analitiche di probabilità e statistica,
Aracne Editrice;
12) un metodo per la risoluzione numerica di modelli analitici
differenziali;
13) estratto CCNL relativo al personale del comparto delle
Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
Salvis iuribus.
Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente
causa è di valore indeterminabile.
Roma 27 settembre 2013
Con osservanza
Avv. Massimo De Pamphilis
Avv. Laura Serra
… >>;
b)
che al predetto ricorso veniva assegnato il N.R.G. 34411/2013;
c)
che, il ricorso veniva assegnato al Giudice Fedele;
d)
che, dunque, il predetto Giudice emetteva decreto di
fissazione di udienza di comparizione delle parti che veniva
fissata al giorno 3 dicembre 2013;
e)
che, conseguentemente, il ricorso unitamente al decreto di
fissazione di udienza, veniva notificato dal Lorenzoni alla
Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
13 sviluppo economico sostenibile) in persona del legale
rappresentante pro tempore;
f)
che,
successivamente,
l’Enea,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, si costituiva;
g)
che nella propria memoria difensiva l’Enea eccepiva, in via
preliminare, l’incompetenza del Giudice adito, Tribunale
ordinario di Roma, sezione lavoro, in quanto il ricorrente ha,
come sede di lavoro, il C.R. Frascati;
h)
che all’udienza del 3 dicembre 2013 il Giudice si riservava
sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
Enea;
i)
che il Giudice, a scioglimento della predetta riserva, con
ordinanza del 3 dicembre 2013 (doc. 3) dichiarava la propria
incompetenza per territorio per essere la stessa devoluta alla
competenza del Tribunale di Velletri in funzione di Giudice
del lavoro e fissava il termine di 30 giorni per la riassunzione
del giudizio nella sede competente;
j)
che è intenzione del ricorrente riassumere il procedimento de
quo;
tutto ciò premesso, l’Ing. Lorenzoni, come in epigrafe
rappresentato e difeso,
CHIEDE
la riassunzione dinnanzi all’intestato Tribunale di Velletri –
sezione lavoro del giudizio incardinato dinnanzi al Tribunale
di Roma – sezione lavoro N.R.G. 34411/2013, Giudice Fedele
e, a tal fine, riportandosi integralmente al ricorso trascritto
RICORRE
All’Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro,
perché, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle
14 parti ed emanazione dei provvedimenti conseguenti, contrariis
reiectis, in accoglimento del presente ricorso, Voglia così
provvedere:
a)
dichiarare il licenziamento comminato al ricorrente con
lettera raccomandata a/r del 5 settembre 2013, illegittimo
ai sensi dell’art. 18 comma 4 l. 300/1970, perché il fatto è
inesistente ovvero perché il fatto rientra tra le condotte
punibili con una sanzione conservativa;
b)
per l’effetto, ordinare alla ENEA, in persona del legale
rappresentante pro – tempore, di reintegrare nel posto di
lavoro il ricorrente;
c)
condannare
la
ENEA,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, al pagamento di una
indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell’effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a
dodici mensilità della retribuzione globale di fatto,
nonché al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello
della effettiva reintegrazione;
d)
il tutto con vittoria di spese di giudizio , spese I.V.A. e
C.P.A.
Con ordinanza provvisoriamente esecutiva come per
legge.
In via istruttoria si chiede di essere ammessi a prova
contraria, anche testimoniale, a quella eventualmente
chiesta da controparte ed eventualmente ammessa.
15 Si chiede disporsi ordine di esibizione dei cartelloni
presenze – assenze del ricorrente relativi agli anni dal
1987 al 2002.
Si producono i seguenti documenti:
1.
fascicolo di parte relativo al giudizio promosso
innanzi il Tribunale civile di Roma – sezione lavoro
contenente in copia i documenti che si indicano di
seguito:
1) lettera di assunzione del 13 giugno 1984;
2) lettera di assegnazione in organico del 13 giugno 1984;
3) certificato medico rilasciato dalla Usl Roma B
attestante
la malattia patita dal ricorrente;
4) verbale di visita medico - collegiale del 14 giugno 2013
rilasciato dalla Asl Roma B;
5) certificazioni controfirmate dai responsabili delle unità
di riferimento;
6) contestazione 4/5/2012;
7) lettera di licenziamento;
8) lettera di impugnazione del licenziamento;
9) contestazione del 13 dicembre 2010;
10) CCNL ENEA personale non dirigente 1998 – 2001;
11) argomentazioni analitiche di probabilità e statistica,
Aracne Editrice;
12) un metodo per la risoluzione numerica di modelli analitici
differenziali;
13) estratto CCNL relativo al personale del comparto
delle
Istituzioni
e
degli
enti
di
ricerca
e
sperimentazione;
16 2.
copia del ricorso notificato alla Enea con decreto di
fissazione udienza del giudizio davanti al Tribunale
di Roma;
3.
copia provvedimento con cui il Giudice Fedele
dichiarava l’incompetenza territoriale del Tribunale
adito con allegata comunicazione via pec.
Salvis iuribus.
Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente
causa è di valore indeterminabile.
Roma 10 dicembre 2013
Con osservanza
Avv. Massimo De Pamphilis
Avv. Laura Serra
17