Circolare 8/2012

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Circolare 8/2012
Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.
Roma, 6 maggio 2012
Prot. 23274/AM
Alla cortese attenzione di:
 Iscritti al Fondo Pegaso
 Fonti istitutive
 Delegati all’Assemblea di Pegaso
 Aziende associate
-Direzioni del personale
-RSU aziendali
Versamento del Tfr pregresso al fondo pensione
Circolare 8/2012– Il fondo pensione ha predisposto la modalità di versamento del
Tfr maturato in azienda prima dell’adesione a Pegaso, qualora vi sia un accordo
fra l’azienda e il lavoratore.
Si informa che il Fondo Pegaso ha deciso di consentire, agli associati che vi fossero interessati e
previo accordo con le aziende, il conferimento del TFR pregresso ai sensi di quanto previsto dalle
previsioni normative in essere.
La Legge Finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007) ha infatti stabilito, in modo esplicito, la
possibilità per i lavoratori di versare alla Previdenza Complementare (Fondo Pensione) lo stock di
TFR accumulato presso il datore di lavoro.
L’introduzione del comma 7-bis all’art. 23 del Decreto Legislativo 252/2005, ha infatti confermato
il chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 e
fissato le regole di tassazione per il conferimento del TFR maturato in anni precedenti all’entrata in
vigore della riforma della previdenza complementare.
Il conferimento al Fondo Pensione del TFR pregresso avviene in neutralità d’imposta, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del TUIR, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i
valori destinati alle forme pensionistiche complementari.
Al momento della liquidazione le prestazioni vengono assoggettate a tassazione. Tuttavia, non a
tutti i versamenti di TFR pregresso operati a decorrere dal 1 gennaio 2007 verrà applicato il nuovo
e più favorevole regime fiscale delle prestazioni (aliquota del 15%, che scende fino al 9% in
corrispondenza dell’aumento dell’anzianità di partecipazione al FP). Infatti, le somme versate al FP
a titolo di “TFR pregresso” concorreranno a incrementare convenzionalmente la posizione
individuale di previdenza complementare in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR
conferito (indipendentemente dalla data di iscrizione al FP).
Esempio:
Lavoratore iscritto nel 2007
TFR pregresso conferito al Fondo Pensione €. 100.000 maturato a partire dal 1990
di cui:
- TFR maturato fino al 31.12.2000 €.60.000
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità e per i dipendenti di Federutility
Via Savoia, 82 – 00198 Roma – Tel. 06.85357425 - Fax: 06.85302540 – e-mail:[email protected] – www.fondopegaso.it
Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.
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TFR maturato dal 1.1.2001 al 31.12.2006 €. 40.000
Il TFR maturato fino al 31/12/2000 verrà imputato alla posizione individuale maturata alla stessa
data e sconterà la tassazione separata, se l’associato è un nuovo iscritto, la tassazione con
applicazione dell’aliquota di tassazione del tfr se l’associato è un vecchio iscritto.
Il TFR maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 verrà imputato alla posizione individuale maturata alla
stessa data e sconterà la tassazione separata.
Per quanto riguarda l’anzianità di iscrizione al fondo pensione, il versamento del Tfr pregresso non
modifica la data di iscrizione al fondo pensione, mentre modifica gli anni di contribuzione che si
utilizzano per i conteggi fiscali per il calcolo delle imposte sul Tfr sui periodi fino alla fine del 2006.
Si rimanda al documento fiscale disponibile sul sito del Fondo, www.fondopegaso.it, per maggiori
informazioni sui regimi fiscali applicati.
Per supportare eventuali decisioni è importante valutare con attenzione diversi aspetti che si
riassumono in alcune fasi sintetiche.
PRIMA FASE – ACCORDO AZIENDA-LAVORATORE
Il versamento del Tfr pregresso non è un diritto del lavoratore, dal momento che necessita di un
accordo fra l’azienda e il lavoratore iscritto al fondo pensione.
L’azienda non è obbligata in alcun modo a soddisfare una richiesta da parte di un lavoratore
iscritto.
SECONDA FASE – VALUTARE LA CONVENIENZA DEL VERSAMENTO DEL TFR PREGRESSO
La convenienza per l’iscritto di devolvere il Tfr maturato dipende dal periodo di maturazione.
Tale scelta appare conveniente per coloro che hanno lasciato in azienda Tfr maturato soltanto a
partire dal 1° gennaio 2007 (lavoratori assunti dopo tale data o lavoratori che hanno anticipato il
Tfr maturato prima di questa data), al momento del pensionamento si applica l’aliquota sostitutiva
del 15% (o inferiore a partire dal 16° anno di permanenza) a fronte della tassazione separata che
riceverebbero tali somme in azienda (un’aliquota non inferiore al 23%).
ATTENZIONE: Tale convenienza può essere modificata dall’andamento della gestione finanziaria
del comparto dove verrebbe investito il Tfr pregresso.
Nel caso di Tfr accantonato prima di tale data, è ben più difficile valutare la convenienza fiscale di
tale scelta ed è opportuno un ulteriore approfondimento per il quale potrete contattare il fondo
pensione.
ATTENZIONE: È possibile che l’aliquota fiscale applicata dal fondo pensione per i periodi
precedenti al 31/12/2006 possa essere superiore a quella che verrebbe applicata in azienda.
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TERZA FASE – EFFETTUARE IL VERSAMENTO DEL TFR PREGRESSO
Per formalizzare l’accordo con l’azienda ed effettuare il versamento del Tfr pregresso è sufficiente
compilare il modulo presente sul sito del fondo pensione “Accordo per il trasferimento a Pegaso
del Tfr maturato in azienda”, indicando i dati relativi allo smobilizzo del Tfr pregresso.
L’azienda compilerà e sottoscriverà il modulo e lo invierà al fondo pensione.
Una volta ricevuto il modulo, dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie, il fondo pensione
contatterà l’azienda per fornire le indicazioni utili a effettuare il versamento.
Per ogni chiarimento è possibile contattare il fondo pensione.
Cordiali saluti
Il Direttore
Andrea Mariani
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