Strumenti derivati più trasparenti con il fair value
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Strumenti derivati più trasparenti con il fair value
Il Sole 24 Ore del Lunedì NORME E TRIBUTI 15/10/15 12:25 Il Sole 24 Ore lunedì 12 OTTOBRE 2015 Bilanci. Gli effetti del recepimento della direttiva 2013/34 Strumenti derivati più trasparenti con il fair value Obbligo di stima a valori di mercato anche per le Pmi A partire dal 1° gennaio 2106, in forza del decreto legislativo 139/15, il fair value entra a far parte dei criteri di valutazione ammessi dal legislatore, con conseguenze rilevanti per chi possiede strumenti derivati di copertura o di speculazione. Il recepimento della Direttiva 2013/34 in Italia ha comportato un’innovazione nella prassi contabile: i derivati non si descriveranno più solo nelle note al bilancio o nei conti d’ordine ma si iscriveranno nello Stato patrimoniale in base al fair value, in contropartita al Conto economico (a meno che si tratti di operazioni di copertura). Il tema della rappresentazione quantitativa in bilancio degli strumenti finanziari derivati ha sempre diviso gli esperti tra favorevoli e contrari alla contabilizzazione di utili e perdite derivanti da stime. L’elemento più divergente tra il criterio del costo e del fair value dei derivati è rappresentato dalle conseguenze sul processo di formazione dei risultati d’esercizio: l’impiego del costo determina, normalmente, una sottovalutazione del patrimonio e una stabilizzazione dei risultati economici, aumentandone anche la prevedibilità. Al contrario, l’applicazione del fair value, nelle valutazioni successive alla prima rilevazione contabile, determina l’iscrizione al Conto economico di componenti reddituali (differenze di valore positive e negative) che non sono realizzate. La norma precisa che gli utili che derivano dalla valutazione a fair value dei derivati non utilizzati oppure non necessari perle coperture dei rischi non sono distribuibili. Con la riforma contabile, lo storico dilemma tra coloro che in virtù del principio di prudenza erano ancorati al divieto di iscrivere utili non realizzati e coloro che invece, privilegiavano trasparenza e completezza dell’informazione contabile viene risolto: l’ammissione del fair value quale legittimo criterio di valutazione di bilancio adegua la normativa italiana alle indicazioni degli Ias/Ifrs e declina l’informazione contabile al fabbisogno informativo degli operatori finanziari. L’incertezza nei mercati e la volatilità delle quotazioni hanno comportato un’evoluzione delle esigenze e delle aspettative sull’informativa esterna delle imprese da parte degli operatori finanziari. L’introduzione del criterio del fair value e l’apertura del legislatore al suo integrale recepimento nella contabilizzazione degli strumenti derivati eviterà d’ora in poi che molte transazioni finanziarie “sotto la linea” non siano più “operazioni fuori bilancio” ma abbiano la dignità di essere iscritte negli attivi o nei passivi patrimoniali con gli impatti contabilizzati nel Conto economico. Fanno eccezione i derivati di copertura, nei casi in cui la società dimostri la correlazione tra il derivato e l’operazione coperta. Riferimenti europei La riforma contabile non prevede deroghe transitorie all’uso del fair value e anche le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile dovranno applicare i medesimi criteri di valutazione. Per la definizione di «fair value» e di «modello e tecnica di valutazione generalmente accettata» il comma 2 dell’articolo 2426 Cc dispone di fare riferimento ai principi contabili Ias/Ifrs: nello specifico lo IasS 39 «Strumenti finanziari: misurazione e rilevazione» (adottato dalla Ue con il regolamento 1126/2008) e l’Ifrs 13 «Valutazione del fair value» (regolamento 1255/2012). Nei principi contabili internazionali il fair value è definito «il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione». Il fair value di uno CORRELATI Su nuove modifiche decisione a fine mese Le perdite maturate vanno subito iscritte in bilancio Ias ed Europa, destini separati Domande e risposte Il fair value trova la deroga http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edic…a=S24&issue=20151012&edizione=LUNEDI&startpage=1&displaypages=2 Pagina 1 di 2 Il Sole 24 Ore del Lunedì 15/10/15 12:25 strumento finanziario derivato, dunque, deve rappresentare il prezzo al quale esso verrebbe scambiato alla data di bilancio sul mercato considerato più vantaggioso per l’impresa . Fair value e derivati La definizione di fair value nei principi internazionali è basata sul presupposto che un’impresa, in situazione di continuità aziendale e che operi in un mercato “attivo”, non abbia alcuna intenzione o necessità di liquidare, ridurre in modo rilevante le sue operazioni o effettuare operazioni a condizioni sconvenienti. Il fair value, pertanto, non è l’ammontare che un’impresa potrebbe incassare o pagare in un operazione forzata o in una liquidazione involontaria, ma è un valore neutrale che riflette un prezzo di mercato. Quando l’oggetto di misurazione è quotato, l’individuazione del fair value è immediata. Tuttavia, se il fair value del derivato non è quotato, la norma prevede che esso sia “calcolabile”, utilizzando appositi metodi e tecniche valutative. La difficoltà per le imprese di piccole e medie dimensioni starà proprio nell’individuare la tecnica di misurazione adeguata e nel determinare in modo attendibile il fair value dello strumento. Monitoraggio necessario Da un punto di vista pratico le implicazioni per le imprese saranno rilevanti. Per individuare la giusta tecnica di valutazione non si dovrà considerare solo il «modello quantitativo di valutazione», ma anche mettere in atto un processo organizzativo in grado di determinare il fair value dei derivati in modo periodico, tenendo conto che la tecnica di valutazione prevista dal Codice civile dovrà privilegiare i possibili fattori di mercato e limitare al massimo l’utilizzo di elementi specifici dell’azienda. Inoltre la vasta gamma di modalità di misurazione del fair value, a eccezione di quelle riferibili alle quotazioni rilevabili in un mercato attivo, renderà complesso l’accertamento dell’adeguatezza dei valori presentati in bilancio. L’attendibilità delle misurazioni del fair value, in analogia al processo di determinazione delle stime contabili, risiede nell’adeguatezza dei processi di valutazione adottati dall’impresa: sono necessari completezza dei dati, accuratezza delle misurazioni e delle tecniche valutative, ragionevolezza delle assunzioni e chiara documentazione del processo. Il risvolto per le imprese sarà pertanto oneroso: dovranno dotarsi di un adeguato sistema di monitoraggio e controllo interno che rendano attendibili le misurazioni del fair value dei derivati. Anche se la stima del fair value sarà effettuata da esperti esterni o dalla controparte finanziaria con la quale si ha sottoscritto il contratto, i valori quantificati dovranno essere attendibili, controllati e rappresentare il “giusto valore” del derivato. © RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di Antonella Portalupi http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edic…a=S24&issue=20151012&edizione=LUNEDI&startpage=1&displaypages=2 Pagina 2 di 2