Strumenti derivati più trasparenti con il fair value

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Strumenti derivati più trasparenti con il fair value
Il Sole 24 Ore del Lunedì
NORME E TRIBUTI
15/10/15 12:25
Il Sole 24 Ore lunedì
12 OTTOBRE 2015
Bilanci. Gli effetti del recepimento della direttiva 2013/34
Strumenti derivati più trasparenti con il fair value
Obbligo di stima a valori di mercato anche per le Pmi
A partire dal 1° gennaio 2106, in forza del decreto legislativo 139/15, il fair value entra a far
parte dei criteri di valutazione ammessi dal legislatore, con conseguenze rilevanti per chi
possiede strumenti derivati di copertura o di speculazione. Il recepimento della Direttiva
2013/34 in Italia ha comportato un’innovazione nella prassi contabile: i derivati non si
descriveranno più solo nelle note al bilancio o nei conti d’ordine ma si iscriveranno nello
Stato patrimoniale in base al fair value, in contropartita al Conto economico (a meno che si
tratti di operazioni di copertura).
Il tema della rappresentazione quantitativa in bilancio degli strumenti finanziari derivati ha
sempre diviso gli esperti tra favorevoli e contrari alla contabilizzazione di utili e perdite
derivanti da stime. L’elemento più divergente tra il criterio del costo e del fair value dei
derivati è rappresentato dalle conseguenze sul processo di formazione dei risultati
d’esercizio: l’impiego del costo determina, normalmente, una sottovalutazione del
patrimonio e una stabilizzazione dei risultati economici, aumentandone anche la
prevedibilità. Al contrario, l’applicazione del fair value, nelle valutazioni successive alla
prima rilevazione contabile, determina l’iscrizione al Conto economico di componenti
reddituali (differenze di valore positive e negative) che non sono realizzate.
La norma precisa che gli utili che derivano dalla valutazione a fair value dei derivati non
utilizzati oppure non necessari perle coperture dei rischi non sono distribuibili.
Con la riforma contabile, lo storico dilemma tra coloro che in virtù del principio di prudenza
erano ancorati al divieto di iscrivere utili non realizzati e coloro che invece, privilegiavano
trasparenza e completezza dell’informazione contabile viene risolto: l’ammissione del fair
value quale legittimo criterio di valutazione di bilancio adegua la normativa italiana alle
indicazioni degli Ias/Ifrs e declina l’informazione contabile al fabbisogno informativo degli
operatori finanziari. L’incertezza nei mercati e la volatilità delle quotazioni hanno
comportato un’evoluzione delle esigenze e delle aspettative sull’informativa esterna delle
imprese da parte degli operatori finanziari. L’introduzione del criterio del fair value e
l’apertura del legislatore al suo integrale recepimento nella contabilizzazione degli strumenti
derivati eviterà d’ora in poi che molte transazioni finanziarie “sotto la linea” non siano più
“operazioni fuori bilancio” ma abbiano la dignità di essere iscritte negli attivi o nei passivi
patrimoniali con gli impatti contabilizzati nel Conto economico. Fanno eccezione i derivati
di copertura, nei casi in cui la società dimostri la correlazione tra il derivato e l’operazione
coperta.
Riferimenti europei
La riforma contabile non prevede deroghe transitorie all’uso del fair value e anche le imprese
che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile
dovranno applicare i medesimi criteri di valutazione.
Per la definizione di «fair value» e di «modello e tecnica di valutazione generalmente
accettata» il comma 2 dell’articolo 2426 Cc dispone di fare riferimento ai principi contabili
Ias/Ifrs: nello specifico lo IasS 39 «Strumenti finanziari: misurazione e rilevazione» (adottato
dalla Ue con il regolamento 1126/2008) e l’Ifrs 13 «Valutazione del fair value» (regolamento
1255/2012).
Nei principi contabili internazionali il fair value è definito «il prezzo che si percepirebbe per
la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una
regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione». Il fair value di uno
CORRELATI
Su nuove
modifiche
decisione a
fine mese
Le perdite
maturate
vanno subito
iscritte in
bilancio
Ias ed
Europa,
destini
separati
Domande e
risposte
Il fair value
trova la
deroga
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strumento finanziario derivato, dunque, deve rappresentare il prezzo al quale esso verrebbe
scambiato alla data di bilancio sul mercato considerato più vantaggioso per l’impresa .
Fair value e derivati
La definizione di fair value nei principi internazionali è basata sul presupposto che
un’impresa, in situazione di continuità aziendale e che operi in un mercato “attivo”, non
abbia alcuna intenzione o necessità di liquidare, ridurre in modo rilevante le sue operazioni o
effettuare operazioni a condizioni sconvenienti. Il fair value, pertanto, non è l’ammontare che
un’impresa potrebbe incassare o pagare in un operazione forzata o in una liquidazione
involontaria, ma è un valore neutrale che riflette un prezzo di mercato.
Quando l’oggetto di misurazione è quotato, l’individuazione del fair value è immediata.
Tuttavia, se il fair value del derivato non è quotato, la norma prevede che esso sia
“calcolabile”, utilizzando appositi metodi e tecniche valutative. La difficoltà per le imprese
di piccole e medie dimensioni starà proprio nell’individuare la tecnica di misurazione
adeguata e nel determinare in modo attendibile il fair value dello strumento.
Monitoraggio necessario
Da un punto di vista pratico le implicazioni per le imprese saranno rilevanti. Per individuare
la giusta tecnica di valutazione non si dovrà considerare solo il «modello quantitativo di
valutazione», ma anche mettere in atto un processo organizzativo in grado di determinare il
fair value dei derivati in modo periodico, tenendo conto che la tecnica di valutazione prevista
dal Codice civile dovrà privilegiare i possibili fattori di mercato e limitare al massimo
l’utilizzo di elementi specifici dell’azienda. Inoltre la vasta gamma di modalità di
misurazione del fair value, a eccezione di quelle riferibili alle quotazioni rilevabili in un
mercato attivo, renderà complesso l’accertamento dell’adeguatezza dei valori presentati in
bilancio. L’attendibilità delle misurazioni del fair value, in analogia al processo di
determinazione delle stime contabili, risiede nell’adeguatezza dei processi di valutazione
adottati dall’impresa: sono necessari completezza dei dati, accuratezza delle misurazioni e
delle tecniche valutative, ragionevolezza delle assunzioni e chiara documentazione del
processo.
Il risvolto per le imprese sarà pertanto oneroso: dovranno dotarsi di un adeguato sistema di
monitoraggio e controllo interno che rendano attendibili le misurazioni del fair value dei
derivati. Anche se la stima del fair value sarà effettuata da esperti esterni o dalla controparte
finanziaria con la quale si ha sottoscritto il contratto, i valori quantificati dovranno essere
attendibili, controllati e rappresentare il “giusto valore” del derivato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Antonella Portalupi
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