N. 7/LUGLIO 2015 - Corsi di formazione e seminari per enti locali
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N. 7/LUGLIO 2015 Vai alla pagina HOME N. 08743/2015 REG.PROV.COLL. N. 02992/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2992 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Icts Italia Srl (Mandataria) e Travis Group Security Srl ( Mandante), rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Bellomia e Andrea Barletta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Bellomia in Roma, Via Gradisca, 7; contro Aeroporti di Roma Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Del Prato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Del Prato in Roma, viale Buozzi, 107; e con l'intervento di ad opponendum: Italpol Vigilianza s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovan Candido Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota della Società Aeroporti del 22.01.2015 recante la comunicazione dell'esclusione dei ricorrenti dalla procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di controllo di sicurezza presso i varchi staff doganali degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino di cui alla lettera di invito n. 124/2014 del 17 dicembre 2014; del provvedimento di aggiudicazione della gara alla controinteressata; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto medio tempore stipulato; e per il subentro in favore dell’ATI costituenda fra le ricorrenti; nonché avverso il silenzio sull'istanza di accesso agli atti presentata dalle ricorrenti in data 23 gennaio 2015. 1 N. 7/LUGLIO 2015 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Aeroporti di Roma Spa Sede di Fiumicino; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso, spedito per la notifica alla resistente Aeroporti di Roma il 20 febbraio 2015 e depositato il successivo 2 marzo, le società Icts Italia Srl, in qualità di mandataria della costituenda Ati, e Travis Group Security Srl, quale mandante, impugnano la loro esclusione dalla procedura di gara, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di controllo di sicurezza presso i varchi staff doganali degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e la successiva aggiudicazione dell’appalto. Premettono di non avere potuto notificare il ricorso alla società aggiudicataria in quanto ADR non ha comunicato, né altrimenti diffuso, il nominativo della suddetta società. Con tre motivi di gravame si dolgono della esclusione, motivata dalla mancata firma digitale dell’offerta da parte di entrambi i rappresentanti legali della costituenda ATI. Deducono: 1) la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 38 e 46 d.lgs. 163/2006, anche in riferimento alla “Istruzione operativa RdO in Busta Digitale” emanata dalla Stazione appaltante, in quanto: - dal modello generato dal “portale acquisti” di ADR, trattandosi di partecipazione in raggruppamento temporaneo, la dichiarazione relativa allo sconto da applicare doveva essere sottoscritta dal solo legale rappresentante della mandataria, come è avvenuto; - se per la documentazione amministrativa erano puntualmente indicati i documenti assoggettati alla doppia firma digitale, nessuna prescrizione era contenuta nella parte economica; - nessuna prescrizione, neanche nella lettera di invito, imponeva l’obbligo della doppia firma digitale. Dovendosi, pertanto, qualificare l’omissione come irregolarità non essenziale, la stazione appaltante avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione; 2) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, carenza e insufficienza della motivazione, sviamento, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/90 anche in riferimento agli artt. 97 Cost e 41 della Carta di Nizza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Codice dei contratti pubblici e 2 N. 7/LUGLIO 2015 del principio del “favor partecipationis”, per avere disposto l’esclusione senza valutare gli elementi di fatto e di diritto coinvolti così escludendo immotivatamente le ricorrenti; 3) violazione ed omessa applicazione dell’art. 20 e dell’Allegato IIB del d.lgs. 163/2006, laddove non contempla che si applichi all’appalto in oggetto l’art. 74 del Codice dei Contratti ove prevede la sottoscrizione dell’offerta; 4) illegittimità derivata ed eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche dell’aggiudicazione ad una impresa di cui non è stato indicato il nominativo. Con atto notificato il 12 marzo 2015 interviene ad opponendum la Italpol Vigilanza e con memoria depositata il 13 marzo 2015 resiste nel merito. Il 12 marzo si è costituita anche Aeroporti di Roma, la quale, con successiva memoria del 17 marzo 2015, argomenta a sostegno della infondatezza del gravame. Il Tribunale, con ordinanza n. 1257/2015, accoglie la richiesta misura cautelare e sospende gli atti impugnati. Il 10 aprile 2015 le ricorrenti notificano motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione alla controinteressata Italpol Vigilanza, deducendone l’illegittimità derivata dai vizi, denunciati con il ricorso principale, del provvedimento di esclusione, nonché per vizi propri, rilevando che anche l’offerta della Italpol è stata sottoscritta dalla sola capogruppo. L’8 maggio 2015 la controinteressata deposita l’ordinanza n. 1822/2015 con la quale il Cds, in accoglimento dell’appello presentato, ha riformato la sospensiva di questo Tribunale. Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato. Oggetto della controversia è l’esclusione delle ricorrenti dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di controllo di sicurezza presso i varchi staff doganali degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, per mancata sottoscrizione dell’offerta da parte della mandante del la costituenda ATI ricorrente. Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che, trattandosi di raggruppamento di imprese, la sottoscrizione dell’offerta doveva avvenire ad opera della sola capogruppo, come previsto anche dalle istruzioni operative e che il modello generato dal portale non avrebbe consentito l’apposizione della doppia firma. La censura è infondata. A pagina 1 della lettera di invito si legge che “l’offerta (compresi tutti i documenti che la compongono) dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa, da altro Procuratore generale o da un Procuratore speciale con poteri di firma ove richiesto”. La firma serve a rendere nota la paternità e a vincolare l'autore al contenuto del documento 3 N. 7/LUGLIO 2015 ritraente detta dichiarazione; assolve, cioè, la funzione indefettibile di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sotto il profilo sia formale sia sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti propri della manifestazione di volontà volta alla costituzione del rapporto giuridico (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 17/01/2013, n. 368). Ne consegue che la mancanza della richiesta sottoscrizione, pregiudicando un interesse sostanziale pubblicistico, comporta che l'offerta non possa essere 'tal quale' accettata (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. II, n. 630/2010); non integra, cioè, una mera irregolarità formale, sanabile nel corso del procedimento, ma inficia irrimediabilmente la validità e la ricevibilità della dichiarazione di offerta, senza che, all'uopo, sia necessaria una espressa previsione della lex specialis (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5547/2008; sez. IV, n. 1832/2010; sez. V, n. 528/2011; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 5498/2010). In attuazione dei principi generali, sopra richiamati, l’art. 37, comma 8, del dlgs 163/2006, prevede che la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti avvenga mediante sottoscrizione da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei”. Sebbene si tratti di appalto per servizi esclusi (categoria 23 – servizi di sicurezza), di cui all’Allegato II B del dlgs, nell’ambito dei settori speciali, di cui all’art. 210 e 213 dlgs citato, per il quale non trovano applicazione tutte le previsioni del codice dei contratti, l’affidamento del contratto deve avvenire ai sensi dell’art. 27 dlgs 163/2006, ovvero nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. La necessità della sottoscrizione del contratto da parte dell’impresa della costituenda associazione risponde a tali principi ed è quindi legittima l’esclusione in ipotesi di mancata osservanza della previsione della lettera di invito ove impone la sottoscrizione da parte del legale rappresentante di quest’ultima. Violerebbe, infatti, i principi di efficacia e di parità di trattamento l’ammissione alla gara di partecipanti che non hanno assunto alcun impegno giuridicamente vincolante, in relazione all’offerta praticata, nel termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione. Con riguardo, poi, alla delibera dell’ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015, nella parte in cui, dopo avere qualificato come elemento essenziale la sottoscrizione dell’offerta, ne prevede la sola sanzione pecuniaria, ritenendo che l’omissione sia sanabile, “ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente”, ritiene il Collegio che gli argomenti spesi dall’Autorità non trovino positiva applicazione al caso di specie. Presupposto per l’applicazione del soccorso istruttorio, in caso di omessa sottoscrizione dell’offerta, è la riconducibilità della stessa al concorrente. Nel caso di specie tale riconducibilità è dubbia, atteso che l’offerta economica risulta firmata dalla 4 N. 7/LUGLIO 2015 sola ICTS e che quindi nulla la collega alla società Travis. A ciò si aggiunge un altro argomento di carattere più generale, utilizzato dalla stessa Autorità e rappresentato dalla elusione della natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura, elusione che rappresenta un limite al soccorso istruttorio, ad avviso dell’Adunanza Plenaria n. 9/2014 del Consiglio di Stato, condivisa dal Collegio. Consentire la sottoscrizione dell’offerta economica mediante soccorso istruttorio equivale a superare il termine ultimo di presentazione delle offerte, con compromissione del canone di par condicio e buon andamento nonché, circostanza ancora più grave, di violazione del principio di segretezza dell’offerta. Significa consentire ad un concorrente di esprimere la sua volontà di partecipazione alla gara in un momento nel quale tale possibilità è preclusa a tutti gli altri concorrenti e di incidere, con un ulteriore atto di volontà, sulle sorti della procedura. Con una seconda censura le ricorrenti denunciano l’imputabilità alla stazione appaltante dell’omissione nella quale sono incorse per avere previsto la sottoscrizione della sola capogruppo in ipotesi di raggruppamento di imprese. Anche questa censura è infondata. Le istruzioni operative RDO in Busta Digitale” redatte dalla stazione appaltante si limitano a specificare che “se si partecipa come raggruppamento di imprese (…) l’offerta dovrà essere presentata dalla capogruppo”. Le ricorrenti, dal canto loro, partecipavano come costituenda ATI, e, pertanto, mancando ancora un atto di costituzione del raggruppamento, sussistendo il quale la capogruppo avrebbe potuto agire in nome e per conto anche delle associate, esse avrebbero dovuto presentare offerte firmate dai rappresentanti legali delle rispettive società. Deve rilevarsi, poi, che sul portale era prevista la scelta della tipologia di concorrenti e nell’elenco il Raggruppamento temporaneo costituendo figura come tipologia distinta da Consorzi e RTI costituite. Dalla lettura delle istruzioni operative non si evince poi l’impossibilità di presentare una offerta a doppia firma. Una volta scaricato il Modello nulla impediva di compilarlo con la firma dei rappresentanti di entrambe le società partecipanti al costituendo RTI (v. pagg. 12 e 13 delle Istruzioni). A ciò si aggiunga che la piattaforma digitale informatica predisposta prevede altresì l’accesso a chiarimenti in riferimento alla procedura. Quanto sopra osservato ha indotto il Collegio ad escludere, diversamente da quanto ritenuto in sede di sommaria delibazione, che l’errore nel quale sarebbero incorsi i ricorrenti fosse da imputare alla Stazione Appaltante. Del pari infondato è il secondo motivo con il quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione 5 N. 7/LUGLIO 2015 dell’art. 1 del Codice dei contratti pubblici e del principio del “favor partecipationis”, per avere disposto l’esclusione senza valutare gli elementi di fatto e di diritto coinvolti, così escludendo immotivatamente le ricorrenti. Quanto osservato nello scrutinio del primo motivo di ricorso conferma la legittimità dell’esclusione, motivata dalla omissione di un elemento essenziale che avrebbe consentito di imputare l’offerta economica ad uno del componenti della costituenda ATI, avendo la Stazione Appaltante verificato la mancanza dell’avvenuta costituzione del raggruppamento e la non riferibilità dello sconto indicato alla società che non lo ha sottoscritto. Risponde, piuttosto, al principio di buon andamento l’esclusione di offerte prive degli elementi essenziali imposti dal bando a tutti i concorrenti e, come tali, conformi al principio di par condicio da considerare prevalente rispetto al favor partecipationis, ammissibile in ipotesi di ambiguità delle disposizioni del bando, che non si riscontrano nel caso in esame, posto che la disciplina in materia ed i principi generali applicabili ai contratti con pubbliche amministrazioni impongono la forma scritta e, quindi, la sottoscrizione da parte di un amministratore dotato dei relativi poteri degli impegni contrattuali assunti in sede di procedura di scelta del contraente. Conferma la legittimità del provvedimento gravato la previsione sopra richiamata, di cui all’art. 37, comma 8, dlgs 163/2006, e la previsione di cui all’art. 46, comma 1 bis, dlgs 163/2006, anche laddove non si ritengano tali disposizioni applicabili al caso di specie, ma in quanto espressione dei principi generali in materia di rappresentanza e mandato, nonchè della essenzialità della forma scritta e della conseguente sottoscrizione delle offerte da presentarsi in una procedura di evidenza pubblica. Quanto sopra osservato consente di ritenere superata anche la censura di cui al terzo motivo, non venendo in evidenza l’applicazione dell’art. 74 del codice dei contratti, ma una previsione del bando conforme ai principi generali di certezza e di imputabilità degli atti di volontà negoziale. Il quarto ed ultimo motivo con il quale la ricorrente impugna l’aggiudicazione all’ATI controinteressata, deducendone l’illegittimità derivata, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per effetto della accertata legittimità dell’esclusione, nonché dell’intervento ad opponendum effettuato dalla aggiudicataria. Identico esito può dichiararsi per i motivi aggiunti, non potendo derivare alcuna utilità alla ricorrente dall’eventuale accoglimento dei motivi di doglianza articolati avverso l’aggiudicazione della gara a favore della Italpol Vigilanza. In conclusione, il ricorso va respinto, poiché infondato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente 6 N. 7/LUGLIO 2015 pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500, oltre accessori di legge, per ciascuna parte costituita. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Daniele, Presidente Maria Grazia Vivarelli, Consigliere Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/06/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Informativa privacy Condizioni di utilizzo 7