Indirizzi generali per l`insediamento di attività
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Indirizzi generali per l`insediamento di attività
CITTA' DI TRANI 4^ RIPARTIZIONE - UFFICIO TECNICO COMUNALE INDIRIZZI GENERALI PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA FEBBRAIO 2005 Ufficio Commercio Coordinamento P. I. Franco Peluso Il Dirigente Ing. Giuseppe Affatato _______________________________________________________________________________________ Dott. Giulio Emanuele Ciocia Via G. Petroni, 35/e 70124 – Bari tel. / fax: 0805520801 Collaboratore Dott. Arch. Giuseppe Ciocia Koltsidas INDIRIZZI GENERALI PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA 1. CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA 2. INDIRIZZI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI SUL TERRITORIO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10 maggio 2005 _______________________________________________________________________________________ 1. CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA La Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 ed il Regolamento Regionale 30 giugno 2004, n. 1, così articolano le strutture di vendita al dettaglio in sede fissa: - esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.; - medie strutture di vendita, gli esercizi con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate: 1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq; 2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq; 3) M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq.; - grandi strutture di vendita, gli esercizi con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate: 1) G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq.; 2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq. fino a 15.000 mq.. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti. Le modalità insediative sono le seguenti: a) strutture isolate: esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali con una superficie di vendita massima di 15.000 mq.; b) centro commerciale: costituito da un’insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente con una superficie di vendita massima di 25.000 mq di cui almeno il 20 per cento destinato a esercizi di vicinato; c) area commerciale integrata: un’area prevalentemente dedicata al commercio in cui esistono o vengono progettate una pluralità di medie e grandi strutture di vendita, anche insediate in unità edilizie autonome e realizzate in tempi diversi, configurabili come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti. I centri commerciali sono così suddivisi: a) di vicinato: composti da almeno una media struttura nei limiti della M2 e da esercizi di vicinato fino ad una superficie di vendita complessiva massima di 2.500 mq.; _______________________________________________________________________________________ 3 _______________________________________________________________________________________ b) di interesse locale: con una superficie complessiva massima di 4.000 mq. ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3 (tali strutture verranno attivate secondo le previsioni delle medie superfici); c) intermedi: con superficie di vendita complessiva fino a 10.000 mq ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria “grandi strutture G1”; d) di interesse provinciale superficie di vendita superiore a 10.000 mq. fino al massimo di 25.000 mq ed in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria “grandi strutture G2”. Le aree commerciali integrate sono così classificate: a) piccole: in un’area con una superficie territoriale non superiore a 2 Ha; b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, in un’area con una superficie territoriale compresa tra 2 e 5 Ha; c) di interesse provinciale: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 Ha di superficie territoriale.” I settori merceologici, definiti sulla base della classificazione ISTAT-ATECO91, per i quali è autorizzata la vendita degli esercizi commerciali, sono i seguenti: a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare); b) settore non alimentare beni per la persona: comprendente i prodotti non alimentari dei settori 52.33 cosmetici e articoli di erboristeria, 52.42 abbigliamento, 52.43 calzature; c) settore non alimentare altri beni: 52.44 mobili e articoli d'illuminazione, 52.45 elettrodomestici e apparecchi radio e televisori, 52.46.1 ferramenta articoli per il fai da te, 52.47 libri e articoli di cartoleria, 52.48 altri prodotti; d) settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico: comprendente i prodotti non alimentari dei settori: 50.1 commercio autoveicoli, 52.46.3 articoli igienico sanitari, 52.46.4 materiali per l'edilizia, 52.46.5 materiali termoidraulici, 52.46.6 macchine attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio, 52.48.8 natanti e accessori, nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti di cui al presente settore. La superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come sopra definita. _______________________________________________________________________________________ 4 _______________________________________________________________________________________ 2. INDIRIZZI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI SUL TERRITORIO Il Comune, nella localizzazione degli insediamenti commerciali al dettaglio in sede fissa, si attiene ai seguenti indirizzi generali contenuti nel Regolamento Regionale 30 giugno 2004, n. 1: - gli esercizi di vicinato non richiedono particolari requisiti di insediamento, anche se devono essere valutate attentamente le previsioni all’interno di aree produttive e sono sconsigliate le ubicazioni isolate e nelle aree a destinazione agricola, con eccezione delle attività interne agli impianti di distribuzione dei carburanti ed altre strutture di servizio; - le medie di tipo M1 e M2 devono essere di norma localizzate, oltre che in complessi commerciali più articolati, all’interno nel tessuto urbano esistente. La loro localizzazione nelle aree produttive extraurbane è normalmente compatibile limitatamente ai settori non alimentare altri beni o a basso impatto; - le strutture di tipo M3 e le grandi strutture di vendita, devono essere localizzate sul territorio. L’area in cui l’insediamento è previsto deve essere urbanisticamente idonea cioè presentare i requisiti di cui all’art. 6 del Regolamento Regionale 30 giugno 2004, n. 1, riguardo all’accessibilità e alla possibilità di garantire adeguati standard urbanistici. Sulla base di quanto sopra riportato e degli studi effettuati, fino all’approvazione della nuova strumentazione urbanistica (PUG), devono essere ritenute compatibili con il territorio le seguenti strutture commerciali, nelle tipologie, medie e grandi, definite dalle disposizioni regionali: a) nelle zone per la residenza: a.1) le medie strutture di vendita di livello locale dei settori alimentare o misto, beni per la persona ed altri beni; a.2) le medie strutture di vendita intermedie dei settori alimentare o misto (anche con la formula del centro commerciale di vicinato), beni per la persona ed altri beni; a.3) le medie strutture di livello locale ed intermedie (anche con la formula del centro commerciale di vicinato) esclusivamente dei settori per i beni per la persona ed altri beni nel centro storico; b) in zone non specificatamente destinate alla residenza, nei poli individuati nella tavola che segue: b.1) le medie strutture di ogni tipo per la vendita di altri beni a basso impatto urbanistico (tale attività dovrà essere assentita anche con la formula dell’esercizio di vicinato) nei poli 1, 2, 3 e 4; _______________________________________________________________________________________ 5 _______________________________________________________________________________________ b.2) le medie strutture attrattive settore alimentare o misto (anche con la formula del centro commerciale di interesse locale), beni per la persona ed altri beni nei poli 1, 2 e 3; b.3) le grandi strutture di vendita del settore alimentare, nella formula sia del centro commerciale sia dell’area commerciale integrata, eventualmente dotate di spazi per le attività di intrattenimento, sportive, ricettive, ed ogni altra attività extracommerciale e paracommerciale compatibile. Nelle zone non specificatamente destinate alla residenza, qualora necessario ai fini urbanistici, si potrà fare ricorso alle procedure previste dallo Sportello Unico per le Imprese, nel rispetto di tute le condizioni poste dal DPR 447/98 e dalle relative disposizioni regionali in materia. Le autorizzazioni delle grandi strutture di vendita sono rilasciate nei limiti delle previsioni contenute nel “Regolamento Regionale 1 settembre 2004, n. 2 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita” e con le procedure stabilite nel Titolo IV del Regolamento Regionale 30 giugno 2004, n. 1. Le autorizzazioni delle medie strutture di vendita sono rilasciate sulla base di quanto stabilito nei “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture di vendita” approvati dal Consiglio Comunale. Fatto salvo quanto previsto nel “Regolamento Regionale 1 settembre 2004, n. 2 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”, gli insediamenti commerciali possono essere assentiti con l’approvazione di Programmi Integrati di Intervento, Programmi o Piani di Recupero Urbano, P.R.U.S.S.T., Programmi o Piani di Riqualificazione o Recupero Ambientale, Accordi di Programma o di altri programmi previsti da leggi speciali. _______________________________________________________________________________________ 6 _______________________________________________________________________________________ I poli riportati nella planimetria sono collocati: 1) sulla provinciale Trani – Barletta (Zona Produttiva via Barletta); 2) sulla provinciale Trani - Andria; 3) sulla provinciale Trani – Corato; 4) sulla ex S. S. 98. _______________________________________________________________________________________ 7