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scheda giurisprudenza del forum cittadini del mondo r.amarugi – a cura di alessio e maurizio buzzani
FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
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PROGETTO : “UNA RETE DI DIRITTI”
in collaborazione con i servizi demografici del comune di grosseto
SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M
A cura di Maurizio Buzzani
Redazione: [email protected]
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 16328 DEL 03/05/2012 - CORTE DI CASSAZIONE
Rapina e lesioni nei confronti di tre cittadini extracomunitari - Aggravante della
discriminazione razziale
La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo
http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=25237#25237
INDICE DELLA SCHEDA GIURISPRUDENZA FORUM
SENTENZA N. 16328 DEL 03/05/2012 - CORTE DI CASSAZIONE
Rapina e lesioni nei confronti di tre cittadini extracomunitari - Aggravante della discriminazione
razziale
RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 606 - Casi di ricorso – Codice Procedura Penale
Articolo 52 - Dati identificativi degli interessati – Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali
RASSEGNA STAMPA SULL’ARGOMENTO PROPOSTO
Giornale degli Stranieri – Rassegna stampa a cura della Redazione del Forum Cittadini del Mondo
MASSIMARIO :SENTENZA N. 16328 DEL 03/05/2012 CORTE DI CASSAZIONE –
CASSAZIONE: AGGRAVANTE PER REATO CONTRO IMMIGRATO
Fonte justicetv.it – 11/05/2012 – Accedi alla pagina web originale – Autore: Desiana Parlascino
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Il Giornale degli Stranieri – Rassegna stampa a cura della Redazione del Forum Cittadini del Mondo
MASSIMARIO :SENTENZA N. 16328 DEL 03/05/2012 CORTE DI CASSAZIONE
REATI IN DANNO DI EXTRACOMUNITARI: SCATTA L’AGGRAVANTE DEL FINE DI DISCRIMINAZIONE
RAZZIALE ANCHE IN ASSENZA DI ESPLICITE MANIFESTAZIONI VERBALI
Fonte diritto.it – 07/05/2012 – Accedi alla pagina web originale – Autore
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Il Giornale degli Stranieri – Rassegna stampa a cura della Redazione del Forum Cittadini del Mondo
MASSIMARIO :SENTENZA N. 16328 DEL 03/05/2012 CORTE DI CASSAZIONE
RAPINA E LESIONI NEI CONFRONTI DI TRE CITTADINI EXTRACOMUNITARI
AGGRAVANTE DELLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE
Fonte studiolegalelaw.net – 0/05/2012 – Accedi alla pagina web originale – Autore: Anna Teresa Paciotti
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SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M
A cura di Maurizio Buzzani
Redazione: [email protected]
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 16328 DEL 03/05/2012 - CORTE DI CASSAZIONE
Rapina e lesioni nei confronti di tre cittadini extracomunitari - Aggravante della
discriminazione razziale
La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo
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TESTO DELLA SENTENZA PROPOSTA
SENTENZA N. 16328 DEL 03/05/2012 CORTE DI CASSAZIONE –
Rapina e lesioni nei confronti di tre cittadini extracomunitari - Aggravante della discriminazione
razziale
… omissis …
Presidente Casucci - Relatore Prestipino
Letto il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di F.A. avverso la sentenza della Corte di Appello di
Reggio Calabria, sez, minori, del 3.5.2011, che in riforma della più severa sentenza di condanna pronunciata
nei suoi confronti dal gup del locale Tribunale per i minorenni il 16.11.2010, per tre episodi di rapina
consumata (capo a) o tentata (capi c ed f) , e connessi reati di lesioni personali volontarie (capi b) d e g, ai
danni di altrettanti cittadini extracomunitari, aggravati fra l’altro dai fini di discriminazione razziale, e per la
contravvenzione di cui all’art, 4 L. 110/1975 (capo e), ridusse la pena inflittagli, confermando nel resto la
decisione di primo grado. Ritenuto che con l’unico motivo la difesa denuncia “insufficienza e illogicità della
motivazione ai sensi dell’articolo 606 lett. e) c.p.p., in ordine alla ritenuta aggravante del fine di
discriminazione razziale;
ritenuto che il ricorso è infondato;
ritenuto infatti che correttamente la Corte territoriale ha rilevato la sussistenza dell’aggravante in questione,
anche in assenza di esplicite manifestazioni “verbali” di razzismo, dalle ripetute aggressioni consumate dal
ricorrente e dai suoi complici in un ristrettissimo contesto spazio temporale, ai danni di tre cittadini stranieri
della medesima razza agevolmente riconoscibili come cittadini extracomunitari in ragione di indiscutibili
evidenze etniche, costretti a subire atti di microcriminalità caratterizzati da violenze gratuite in effetti
significative di un atteggiamento spregiativo eccedente il fine patrimoniale;
ritenuto quindi che condivisibilmente la Corte di merito ha affermato l’ ascrivibilità al ricorrente, a titolo di
concorso, anche delle violenze e delle minacce materialmente poste in essere dai suoi complici; ritenuto
pertanto che il ricorso deve essere rigettato; ritenuto che trattandosi di imputato minorenne all’epoca dei fatti
deve essere disposto l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione della presente sentenza e non
va pronunciata condanna alle spese né applicata la sanzione aggiuntiva normalmente correlata
all’inammissibilità del ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati
identificativi a norma dell’articolo 52 d.lgs 196/2003 in quanto imposto dalla legge.
Depositata in Cancelleria il 03.05.2012
… omissis …
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GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 16328 DEL 03/05/2012 - CORTE DI CASSAZIONE
Rapina e lesioni nei confronti di tre cittadini extracomunitari - Aggravante della
discriminazione razziale
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 606 - Casi di ricorso – Codice Procedura Penale
1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi
ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener
conto nell’applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (177 s.), di inutilizzabilità (191), di
inammissibilità o di decadenza (173);
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’art. 495
comma 2;
e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento
impugnato.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto
contro le sentenze pronunciate in grado di appello (605) o inappellabili (593).
3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente
infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con
i motivi di appello.
Articolo. 52 - Dati identificativi degli interessati – Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali.”
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze
e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo'
chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che
procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima
cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a
precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita' di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita'
che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che
sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita' degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o
segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione
degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati
identificativi di....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di
cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa l'indicazione delle generalita' e degli
altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone
offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza
dell'annotazione di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi
dai quali puo' desumersi anche indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei
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procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi
dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta di cui al
comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3,
anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici
ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di
richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche
integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.