COMUNE DI SANT`ILARIO D`ENZA
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COMUNE DI SANT`ILARIO D`ENZA
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA Provincia di Reggio Emilia VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUM. 22 DEL 09-03-10 ORIGINALE Oggetto: PRESA D'ATTO DEL NUOVO VALORE DI STIMA DEL FABBRICATO EX VILLA WALTER A SEGUITO DELLA PERIZIA GIURATA DEL PERITO DOTT. FRANCO GUATELLI L'anno duemiladieci il giorno nove del mese di marzo alle ore 20:30, presso il centro culturale “Mavarta”, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all’appello risultano: MORETTI MARCELLO MARRAI GIUSEPPE DAVOLI NADIA RONCADA GIUSEPPE COLLI GIORDANO ROSSI TEDDI GUBERTI ROSSELLA MAFFINI ACHILLE CASTELLARI DANIELE P P P A P P P P A SPEZZANI ORIELE CHIESI LORELLA BARUSI NILLA IORI FABIO BRONZONI SABRINA FONTANA CLAUDIO ACERBI DAVIDE MONTANARI RAFFAELE A A P P P P A P ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5. Assume la presidenza il Signor MORETTI MARCELLO in qualità di SINDACO Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signor BONU ANNA che redige il presente verbale. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori: ROSSI TEDDI MAFFINI ACHILLE FONTANA CLAUDIO Soggetta a controllo N Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni: Immediatamente eseguibile S IL CONSIGLIO COMUNALE Omissis.. I componenti presenti sono 16, essendo entrati dopo l’apertura della seduta i consiglieri sigg.ri:Chiesi, Castellari, Acerbi e Roncada; Premesso che: - con atto di citazione notificato in data 27 e 30.9.1996 i Comuni di Sant’Ilario d’Enza, Campegine e Gattatico convenivano in giudizio la Regione Emilia Romagna e l'AUSL chiedendo che venisse accertato nei loro confronti il diritto di proprietà di essi Comuni sul complesso immobiliare denominato "ex casa di cura Villa Walter" nonché l'insussistenza dei presupposti per il trasferimento della proprietà di detto complesso immobiliare al patrimonio dell'AUSL; - si costituiva in giudizio la Regione Emilia Romagna eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito e comunque l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta; - l'AUSL si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta e, in via subordinata, chiedendo darsi atto della disponibilità della convenuta alla costituzione di una comunione sull'immobile per una quota del 70% in favore dell'AUSL e per il restante 30% in proprietà dei Comuni; - con sentenza n. 850 pronunciata in data 24-30.4.2002, provvisoriamente esecutiva ex lege, il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico ha così deciso la causa: "Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, dichiara che i Comuni attori sono proprietari dell'immobile "Ex Casa di Cura Villa Walter" come in atti individuato, non sussistendo i presupposti per il trasferimento dello stesso alla AUSL convenuta ex art. 5 d.lgt. n. 502/92 e successive modifiche; compensa le spese giudiziali tra le parti nella misura della metà; condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese giudiziali sostenute dai Comuni attori nella misura della metà, spese che liquida, a compensazione avvenuta per il mezzo residuo, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 500,00 per spese), oltre Iva e Cpa"; - avverso la sentenza n 850/2002 del Tribunale di Reggio Emilia ha proposto appello la Regione Emilia Romagna e l’AUSL di Reggio Emilia, con atto notificato in data 3.9.2002 chiedendone l'integrale riforma con accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel primo grado di giudizio e con vittoria di spese; - in vista dell'udienza del 3.12.2002 si costituivano in giudizio i Comuni chiedendo la conferma della sentenza n 850/2002 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia; nelle more del giudizio, all'esito di un calendario di incontri convocato ai sensi dell'articolo 11 comma 1 bis della legge 7.8.1990, n. 241 le parti, hanno individuato e condiviso una possibile soluzione transattiva della controversia insorta alle condizioni e nei termini tutti di cui all’atto di accordo, soluzione che l'AUSL ha sottoposto alla Regione, ottenendo dalla stessa, con delibera di giunta n. 2008/1487 del 22/09/2008, assenso all'abbandono del giudizio di appello con compensazione delle spese; - i Comuni e l'AUSL hanno proposto un atto di transazione in cui si definisce un percorso procedimentale successivo che conduca alla alienazione del compendio immobiliare e al riutilizzo sul territorio dei Comuni delle risorse ricavate da detta alienazione; Dato atto che: - i Comuni di Sant’Ilario D’Enza, Campegine e Gattatico, con rispettive delibere di consiglio comunale n° 65 del 13/10/2008, n° 46 del 14/10/2008, n° 60 del 15/10/2008, hanno: DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 09-03-2010 - Pag. 2 - SANT'ILARIO D'ENZA o approvato l’atto di accordo, ai sensi dell'articolo 11della legge 7.8.1990 n 241, da stipulare tra il Comune di Sant’Ilario D’Enza, il Comune di Campegine, il Comune di Gattatico e l’Azienda Unità sanitaria Locale ( AUSL ) di Reggio Emilia interessati nella vertenza meglio descritta in premessa, quale soluzione transattiva ai fini dell’abbandono del giudizio di appello, con compensazione delle spese; o autorizzato, conseguentemente, l’alienazione del complesso immobiliare denominato “Ex casa di cura villa Walter”; - l’accordo sopra richiamato prevede la alienazione dell'immobile "Ex Casa di Cura Villa Walter" con un valore da porre a base d’asta pari a 3.313.800,00 euro, cosi determinato dalla perizia di stima redatta in data 30/10/2007 dal dott. Franco Guatelli, iscritto al n° 13 dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Regione Emilia Romagna, su incarico della AUSL di Reggio Emilia; Considerato che: - AUSL e i tre Comuni di Sant’Ilario D’Enza, Campegine e Gattatico hanno ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento del più probabile valore di mercato dell'immobile "Ex Casa di Cura Villa Walter" , e ciò in considerazione non solo delle diverse condizioni di mercato rispetto alla data di redazione della stima originaria, ma soprattutto delle più restrittive condizioni previste per il futuro recupero dell’area rispetto a quanto ipotizzato dal perito in occasione della redazione della perizia del 30/10/2007; - per la determinazione del nuovo valore, AUSL, d’accordo con i tre comuni di Sant’Ilario D’Enza, Campegine, e Gattatico, ha affidato l’incarico al perito dottore agronomo Franco Guatelli iscritto al n° 13 dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Regione Emilia Romagna; - il perito ha eseguito le nuove valutazioni e in data 26/01/2010 ha giurato presso il Tribunale di Reggio Emilia la nuova perizia, depositata agli atti del Comune in data 27/01/2010 al n° 864 di protocollo, con un valore di stima fissato in euro 2.700.000,00 (duemilionisettecentomila//00 euro); VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio competente; CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. zero e astenuti n. 5 ( Acerbi, Montanari, Iori, Bronzoni e Fontana), espressi in forma palese; DELIBERA 1. di modificare i seguenti punti dell’accordo di programma approvato con la precedente delibera di consiglio comunale n° 65 del 13/10/2008 richiamata in premessa, con le nuove seguenti formulazioni: punto B4): “ B4)- Il primo incanto per la alienazione del compendio immobiliare di cui al precedente comma B3 verrà bandito indicando quale base d'asta la somma di euro 2.7000,000,00 (duemilionisettecentomila/00), in conformità alle risultanze della perizia di stima asseverata in data 26/01/2010 dal dottore agronomo Franco Guatelli, iscritto al n° 13 dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Regione Emilia Romagna, su incarico conferito dall'AUSL. Nel caso in cui il primo incanto per la alienazione del compendio immobiliare di cui al precedente comma B3 dovesse essere disertato, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24.12.1908 nr. 783 nonché di cui all'articolo 55 comma 1 del r.d. 17.6.1909 nr. 454.”; ART.C): “ I Comuni e l'AUSL hanno concordato che la definizione puntuale dell'intervento dovrà essere attuata sviluppando le linee guida di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 09-03-2010 - Pag. 3 - SANT'ILARIO D'ENZA pianificazione urbanistica di cui alla variante adottata con delibera di consiglio comunale del Comune di Sant’Ilario D’Enza n° 23 del 09.03.2010;che costituisce condizione per l'avvio del procedimento di alienazione di cui al sopraesteso articolo B”. 2. di dare atto che restano invariate tutte le altre parti dell’accordo e che identica deliberazione verrà assunta dai Comuni di Campegine, Gattatico e dalla azienda AUSL; 3. di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 18/08/2000 n° 267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali SCHEMA DI ATTO DI ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7.8.1990 N 241 A VALERE TRA COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA, con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE) alla via Roma 84, codice fiscale e partita iva 00141530352, agente in persona del Sindaco ........., nato a ................ il ............. , nonché del Responsabile del III° Settore "Governo del Territorio - Attività produttive", giusta decreto sindacale di nomina in data ..........., ing. Stefano Ubaldi nato a Lesignano dé Bagni (PR) il 21.06.1954, entrambi domiciliati per la carica presso il Comune, che sottoscrivono il presente atto in virtù di deliberazione n. ........ del ............... adottata dal Consiglio Comunale di Sant'Ilario d'Enza, agli atti del Comune e da intendersi qui per integralmente richiamata, e COMUNE DI CAMPEGINE, con sede in Campegine (RE) alla Piazza del Macinato 1, codice fiscale e partita iva 80000690356, agente in persona del Sindaco .................... nato a ............... il ........... nonché del Responsabile del ...... Settore ................ , giusta decreto sindacale di nomina in data ........., nato a .................... il .................., domiciliato per la carica presso il Comune, che sottoscrive il presente atto in virtù di deliberazione n. ............. del .......... adottata dal Consiglio Comunale di Campegine, agli atti del Comune e da intendersi qui per integralmente richiamata, e COMUNE DI GATTATICO, con sede in Gattatico (RE) alla via A. Tragni 29, codice fiscale e partita iva 00473350353, agente in persona del Sindaco .................... nato a ............... il ........... nonché del Responsabile del ...... Settore ................ , giusta decreto sindacale di nomina in data ........., nato a .................... il .................., domiciliato per la carica presso il Comune, che sottoscrive il presente atto in virtù di deliberazione n. ............. del .......... adottata dal Consiglio Comunale di Gattatico, agli atti del Comune e da intendersi qui per integralmente richiamata, nel seguito indicati anche come "Comuni", da una parte, e Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia alla via Amendola 2, codice fiscale e partita iva _______________, agente in persona del Direttore Generale dr.ssa Mariella Martini, nata a ____________ il ______________, domiciliata per la carica presso l'Azienda che rappresenta, nel seguito del presente atto indicata anche come "AUSL", premesso 1) che con deliberazione n 577 del 23/3/1995 avente ad oggetto "ricognizione dei beni mobili e immobili di proprietà dei Comuni con vincolo di destinazione alle disciolte USL della Provincia di Reggio Emilia ai fini del loro trasferimento alla Azienda USL di Reggio Emilia", il Direttore Generale dell'AUSL deliberava: "1) di prendere atto che i beni immobili a destinazione sanitaria con vincolo all'Azienda USL di Reggio Emilia e i beni immobili da reddito con vincolo dell'Azienda USL di RE, in seguito DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 09-03-2010 - Pag. 4 - SANT'ILARIO D'ENZA allo scorporo dall'Azienda Ospedaliera "S.M. Nuova", sono identificati così come esposto in premessa e risultano per aree territoriali come da schede 1, 2, 3, 4, 5, 6, comprendenti anche i beni immobili da reddito di cui alla scheda n. 7 e si allegano quale parte integrante del presente atto deliberativo ... 3) di dare altresì atto che alcuni dei beni ricompresi fra quelli di cui al punto 1), sono oggetto delle seguenti precisazioni e richieste di sospensiva in attesa di definizione con i Comuni interessati, titolari della proprietà col vincolo di destinazione sanitaria: 1) Distretto di Montecchio Emilia: ... b) ex Casa di Cura "Villa Walter" destinata a servizi Sanitari, acquistata dai Comuni di S.Ilario d'Enza, Gattatico e Campegine utilizzando un fondo di £ 1.000.000.000 = come da deliberazione del Consiglio Regionale n. 241 in data 27/11/1961 e contraddistinta dai mappali n. 12, 13, 14 di complessivi mq. 4485 al foglio n. 7 del Comune di S.Ilario d'Enza ..."; 2) che con proprio decreto n 353 in data 28.6.1996 il Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna disponeva il trasferimento all'AUSL dei beni immobili con vincolo di destinazione alle USL in conformità alla deliberazione n 577 del 23.3.1995 di cui al sopraesteso punto 1; 3) che con atto di citazione notificato in data 27 e 30.9.1996, da aversi qui integralmente richiamato e trascritto, i Comuni convenivano in giudizio la Regione Emilia Romagna (nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "Regione") e l'AUSL chiedendo che venisse accertato nei loro confronti il diritto di proprietà di essi Comuni sul complesso immobiliare denominato "ex casa di cura Villa Walter" di cui al sopraesteso punto 1 (nel prosieguo, per brevità, "Villa Walter") nonché l'insussistenza dei presupposti per il trasferimento della proprietà di detto complesso immobiliare al patrimonio dell'AUSL; 4) che l'atto di citazione di cui al sopraesteso punto 3) veniva iscritto a ruolo nel termine e la causa ad esso relativa assumeva il n 1803/96 di Registro Generale; 5) che si costituiva in giudizio la Regione Emilia Romagna, con atto da aversi qui per integralmente richiamato e trascritto, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito e comunque l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea; 6) che si costituiva in giudizio l'AUSL, con atto da aversi qui per integralmente richiamato e trascritto, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea e, in via subordinata, chiedendo darsi atto della disponibilità della convenuta alla costituzione di una comunione sull'immobile per una quota del 70% in favore dell'AUSL e per il restante 30% in proprietà dei Comuni; 7) che con sentenza n 850 pronunciata in data 24-30.4.2002, provvisoriamente esecutiva ex lege, il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico dr.ssa Cristina Bellentani, ha così deciso la causa: "Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, dichiara che i Comuni attori sono proprietari dell'immobile "Ex Casa di Cura Villa Walter" come in atti individuato, non sussistendo i presupposti per il trasferimento dello stesso alla AUSL convenuta ex art. 5 d.lgt. n. 502/92 e successive modifiche; compensa le spese giudiziali tra le parti nella misura della metà; condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese giudiziali sostenute dai Comuni attori nella misura della metà, spese che liquida, a compensazione avvenuta per il mezzo residuo, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 500,00 per spese), oltre Iva e Cpa"; 8) che avverso la sentenza n 850/2002 del Tribunale di Reggio Emilia ha proposto appello la Regione Emilia Romagna, con atto notificato in data 3.9.2002, da aversi qui integralmente richiamato e trascritto, chiedendone l'integrale riforma con accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel primo grado di giudizio e con vittoria di spese; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 09-03-2010 - Pag. 5 - SANT'ILARIO D'ENZA 9) che avverso la medesima sentenza n 850/2002 ha proposto appello, con atto notificato in data 3.9.2002 da aversi qui integralmente richiamato e trascritto, l'AUSL, chiedendone l'integrale riforma con accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado e con vittoria di spese; 10) che l'appello proposto dall'AUSL veniva iscritto a ruolo assumendo il numero 1412/2002 di registro generale mentre l'appello proposto dalla Regione Emilia Romagna, anch'esso iscritto a ruolo, assumeva il n 1430/2002 di registro generale; 11) che in vista dell'udienza del 3.12.2002 si costituivano in giudizio i Comuni, con atti da aversi qui per integralmente richiamati e trascritti, chiedendo la riunione dei due giudizi di appello e la reiezione delle domande ivi spiegate, con integrale conferma della sentenza n 850/2002 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia; 12) che, all'udienza del 3.12.2002, la Corte d'Appello di Bologna disponeva la riunione della causa n 1430/2002 R.G. alla causa n 1412/2002 R.G. rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.4.2006; 13) che, a seguito di rinvio di ufficio in conseguenza della sostituzione del Consigliere Istruttore, la causa n 1412/2002 R.G. con riunita la causa 1430/2002 R.G. è attualmente rinviata all'udienza del 14.10.2008 per la precisazione delle conclusioni; 14) che, nelle more del giudizio, all'esito di un calendario di incontri convocato ai sensi dell'articolo 11 comma 1 bis della legge 7.8.1990 n 241 le parti, hanno individuato e condiviso una possibile soluzione transattiva della controversia insorta alle condizioni e nei termini tutti di cui al presente atto, soluzione che l'AUSL ha sottoposto alla Regione, ottenendo dalla stessa, con separato atto, assenso all'abbandono a spese compensate del giudizio di appello di cui ai precedenti punti da 8 a 13, una volta definito il presente accordo transattivo; 15) che è pertanto intenzione dei Comuni e dell'AUSL disciplinare con il presente atto i contenuti dell'atto di transazione di cui al sopraesteso punto 14), definendo e concordando nel contempo un percorso procedimentale successivo che conduca alla alienazione del compendio immobiliare e al riutilizzo sul territorio dei Comuni delle risorse ricavate da detta alienazione; tanto premesso, tra i Comuni e l'AUSL, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 7.8.1990 n 241, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Articolo A - Conferma delle premesse. Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, la comune intenzione delle parti nella stipulazione del presente accordo. Articolo B - Rinuncia agli atti del giudizio di appello. Obblighi di trasferimento della proprietà di bene immobile assunti dai Comuni. B1) L'AUSL si obbliga, con la sottoscrizione del presente Atto di Accordo, a rinunciare, a titolo di transazione, agli atti dei giudizi in grado di appello di cui ai punti da 8 a 13 della sopraestesa premessa con spese di giudizio compensate, impegnandosi a porre in essere quanto necessario, ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile, per determinare la estinzione dei processi e ciò a fronte della assunzione da parte dei Comuni, in solido tra loro, degli obblighi di cui al successivo comma B4 del presente articolo B. L'AUSL, avendo già ottenuto in via preventiva assenso dalla Regione Emilia Romagna, in conformità a quanto evidenziato al punto 14 della sopraestesa premessa, si obbliga altresì, ai sensi dell'articolo 1381 codice civile, a porre in essere tutti gli atti necessari e opportuni affinché la Regione Emilia Romagna rinunci, entro il termine di cui sopra, agli atti dei giudizi in grado di appello di cui ai punti da 8 a 13 della sopraestesa premessa, con spese di giudizio DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 09-03-2010 - Pag. 6 - SANT'ILARIO D'ENZA compensate, compiendo gli atti necessari, ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile, per determinare la estinzione dei processi medesimi. B2) I Comuni dichiarano sin d'ora di accettare le rinunce agli atti di cui al sopraesteso comma B1 alle condizioni tutte ivi indicate. B3) I Comuni si obbligano nei confronti dell'AUSL, all'esito della approvazione e della relativa pubblicazione sul BURER della variante urbanistica a bandire, nei tempi tecnici strettamente necessari, procedura ad evidenza pubblica per la alienazione al miglior offerente del compendio immobiliare Villa Walter di cui al punto 1) della premessa del presente Atto di Accordo, sulla base di un avviso d’asta sentita l’Azienda USL. B4) Il primo incanto per la alienazione del compendio immobiliare di cui al precedente comma B3 verrà bandito indicando quale base d'asta la somma di euro 2.7000,000,00 (duemilionisettecentomila/00), in conformità alle risultanze della perizia di stima asseverata in data 26/01/2010 dal dottore agronomo Franco Guatelli, iscritto al n° 13 dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Regione Emilia Romagna, su incarico conferito dall'AUSL. Nel caso in cui il primo incanto per la alienazione del compendio immobiliare di cui al precedente comma B3 dovesse essere disertato, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24.12.1908 nr. 783 nonché di cui all'articolo 55 comma 1 del r.d. 17.6.1909 nr. 454) Esperita la procedura ad evidenza pubblica di cui al sopraesteso comma B3, l'atto di vendita in favore dell'aggiudicatario prevedrà il versamento del corrispettivo secondo le seguenti quote: − per il 57,00 % a favore della Azienda USL; − per la restante percentuale ( 43% ) a favore degli altri soggetti interessati. La somma percepita dall’Azienda USL sarà assoggettata al vincolo di destinazione di cui al successivo articolo D. Articolo C - Impegno del Comune di Sant’ilario d’enza per la definizione di variante ubanistica. I Comuni e l'AUSL hanno concordato che la definizione puntuale dell'intervento dovrà essere attuata sviluppando le linee guida di pianificazione urbanistica di cui alla variante adottata con delibera di consiglio comunale del Comune di Sant’Ilario D’Enza n° del , che costituisce condizione per l'avvio del procedimento di alienazione di cui al sopraesteso articolo B. Articolo D - Vincoli di destinazione delle somme che verranno trasferite all'AUSL. D1) L'AUSL si obbliga nei confronti dei Comuni ad utilizzare la somma che le verrà da questi trasferita in esecuzione di quanto previsto al comma B4 del sopraesteso articolo B, al solo ed esclusivo fine di provvedere al finanziamento della progettazione, della esecuzione o comunque al reperimento, nelle forme di legge, sul territorio del Comune di Sant'Ilario d'Enza, di struttura o strutture da destinare al soddisfacimento di esigenze sanitarie del Distretto nel cui ambito territoriale sono compresi i Comuni. D2) Ogni e qualsiasi utilizzo da parte dell'AUSL della somma di cui al comma D1 o di parte di essa in difformità rispetto al vincolo di destinazione posto con il presente atto costituirà inadempimento dell'obbligo assunto dall'AUSL di cui al medesimo comma D1 e consentirà ai Comuni di chiedere la risoluzione del presente accordo transattivo ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con conseguente diritto dei Comuni alla restituzione della somma utilizzata in difformità dal vincolo di destinazione medesimo. D3) La decisione in ordine alla individuazione della o delle strutture da realizzare o comunque da acquisire effettivamente utilizzando la somma di cui al sopraesteso comma D1 verrà assunta all'esito di uno specifico approfondimento promosso dall'AUSL, in aperto confronto e in piena collaborazione con i Comuni, in ordine DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 09-03-2010 - Pag. 7 - SANT'ILARIO D'ENZA alle esigenze complessive di servizi sanitari nella zona e alle relative priorità. Esperito l'approfondimento e assunta la decisione da parte dell'AUSL, l'opera o le opere individuate verranno inserite nella pianificazione delle opere pubbliche ai sensi di legge o comunque nella pianificazione delle acquisizioni immobiliari di beni strumentali. D4) La somma di cui al sopraesteso comma D1 rimarrà definitivamente acquisita nella proprietà dell'AUSL, con esclusione di qualsivoglia obbligo od onere di restituzione della stessa ai Comuni, fatta salva l'ipotesi di cui al sopraesteso comma D2, trovando detta corresponsione la propria giustificazione economica e giuridica nella natura sinallagmatica dei reciproci impegni assunti dalle parti con il presente accordo. D5) I Comuni e l'AUSL danno atto e dichiarano di avere con il presente atto definito in via transattiva ogni e qualsiasi controversia tra loro insorta o insorgenda e di null'altro avere a pretendere gli uni dagli altri con riferimento ad atti o fatti verificatisi anteriormente alla sottoscrizione del presente atto di accordo per i titoli e comunque in relazione ai fatti di cui in premessa, con la sola eccezione di quanto esplicitamente previsto dal presente atto agli articoli da B) a D). L'AUSL si obbliga altresì, ai sensi dell'articolo 1381 codice civile, avendo già ottenuto in via preventiva assenso in conformità a quanto evidenziato al punto 14 della sopraestesa premessa, a porre in essere tutti gli atti necessari e opportuni affinché la Regione Emilia Romagna dichiari di aderire alla transazione di cui al presente articolo E, dichiarando dunque di avere definito in via transattiva ogni e qualsiasi controversia insorta o insorgenda e di null'altro avere a pretendere dai Comuni con riferimento ad atti o fatti verificatisi anteriormente alla sottoscrizione del presente atto di accordo per i titoli e comunque in relazione ai fatti di cui in premessa, con la sola eccezione di quanto esplicitamente previsto dal presente atto agli articoli da B) a D). F) Rinuncia alla solidarietà. Le spese di assistenza legale sono interamente compensate tra le parti. Sottoscrivono il presente atto i procuratori delle parti costituite in giudizio, in segno di rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'articolo 68 della legge professionale forense. L'AUSL avrà cura di raccogliere analoga sottoscrizione da parte dei legali che assistono la Regione nella causa civile di cui in premessa. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 09-03-2010 - Pag. 8 - SANT'ILARIO D'ENZA DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 09-03-2010 - Pag. 9 - SANT'ILARIO D'ENZA PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 19 DELL’ANNO 02-03-2010 AI SENSI DELL’ART. 49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 . Oggetto: PRESA D'ATTO DEL NUOVO VALORE DI STIMA DEL FABBRICATO EX VILLA WALTER A SEGUITO DELLA PERIZIA GIURATA DEL PERITO DOTT. FRANCO GUATELLI PARERE: Data: PARERE: Data: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Il Responsabile del servizio F.to PALMIA NADIA in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Il Responsabile del servizio F.to UBALDI STEFANO DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 09-03-2010 - Pag. 10 - SANT'ILARIO D'ENZA Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. IL PRESIDENTE MORETTI MARCELLO IL SEGRETARIO COMUNALE BONU ANNA PUBBLICAZIONE Si attesta che Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 . Sant’Ilario d’Enza, li 15-03-10 IL SEGRETARIO COMUNALE BONU ANNA Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: ATTESTA Che la presente deliberazione: E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-03-10 al 30-03-10 , come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 . E’ divenuta esecutiva il [ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. Ai sensi dell’art. 134, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 decorsi 30 giorni dalla trasmissione al competente Organo Regionale di Controllo: al quale e’ pervenuta il n. Prot. [ ] al quale la deliberazione n. del di riesame-modificazione ed integrazione è pervenuta il n. Prot. [ ] [ ] al quale i chiarimenti-gli atti richiesti sono pervenuti il [ ] avendo il Co.Re.Co. comunicato con nota n. vizi di legittimità nella seduta del ******* n. ******* del n.Prot. di non aver riscontrato ANNULLATA parzialmente per vizi di legittimità con provvedimento in data e divenuta esecutiva il per le parti non oggetto di rilievi. ANNULLATA per vizi di legittimità con provvedimento in data n.Prot. n.Prot. Sant’Ilario d’Enza, li IL SEGRETARIO COMUNALE BONU ANNA