CASI DI CASA N. 80/2016 17 ottobre 2016 Quale aliquota IVA per la

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CASI DI CASA N. 80/2016 17 ottobre 2016 Quale aliquota IVA per la
CASI DI CASA
N. 80/2016
17 ottobre 2016
www.agefis.it
Quale aliquota IVA per la realizzazione della piscina di un agriturismo?
Domanda
Un imprenditore agricolo, titolare di un'azienda agricola e di un agriturismo
deve realizzare una piscina di pertinenza dell'abitazione ad uso agrituristico,
di una dimensione massima di mq. 72. Al fine di realizzare tali lavori si
avvarrà di una società costruttrice di piscine. L'aliquota IVA applicabile in
tale caso è quella ridotta del 10%, così come prevede la disciplina IVA in
edilizia riguardo alla costruzione di piscine di "pertinenza di altre abitazioni
non di lusso diverse dalla prima casa"?
Risposta
Se la domanda è stata correttamente intesa, la piscina si può ritenere costituisca una
cosiddetta "pertinenza", ovvero una "cosa" - definibile come secondaria o “servente”destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra "cosa" - definibile
come principale – così come viene chiarito dall’articolo n. 817 del Codice civile,
secondo cui così si intendono "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad
ornamento di un’altra cosa", cioè – secondo l’unanime rappresentazione che di tali
opere è fatta – quelle non costituenti in opere autonome ma in una pertinenza
dell’immobile già esistente che nel caso prospettato è l'abitazione destinata ad
agriturismo. L'appalto per la realizzazione di una pertinenza come la piscina, a servizio
di un fabbricato abitativo (che non costituisca “prima casa”), sconta la medesima
aliquota IVA che verrebbe applicata per la realizzazione dell’immobile principale
ovvero l’aliquota IVA ridotta del 10%, a condizione che il fabbricato abitativo non sia
accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (ai sensi del n. 127 quaterdecies,
Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72) in quanto il regime fiscale
dell’immobile principale si proietta sulla pertinenza (o immobile servente) così come
viene previsto dall’articolo 818 del Codice civile, secondo cui “gli atti e i rapporti
giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze,
se non è stato diversamente disposto” (in proposito si veda anche la Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 1° marzo 2007).
Quindi, se l'agriturismo di cui trattasi è costituito da unità immobiliare/i censita/e in
una delle categorie del gruppo catastale A (ad eccezione delle categorie A/1, A/8, A/9
e A/10) l'IVA l'appalto per la realizzazione della piscina sarà soggetto all'aliquota IVA
agevolata del 10% in quanto pertinenza di fabbricato abitativo. Se invece l'agriturismo
è accatastato nella categoria catastale D/10 (categoria relativa agli immobili di natura
strumentale che ricomprende gli utlizzati come agriturismi) la realizzazione della
piscina sarà assoggetta all'aliquota IVA ordinaria del 22% in quanto pertinenza di un
fabbricato strumentale. Si ritiene opportuno rammentare che dopo la fine dei lavori di
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costruzione della piscina tale pertinenza dovrà essere regolarizzata catastalmente con
apposita denunzia di variazione.