D.lgs 231_2001 e Anticorruzione_relatore Avv.Malena
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D.lgs 231_2001 e Anticorruzione_relatore Avv.Malena
Modelli ex d.lgs. 231/01 e Modelli di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 Massimo Malena & Associati 20 maggio 2015 3 L’impatto immediato e diretto della L. 190/2012 sul d.lgs. 231/01 La Legge 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, in vigore dal 28 novembre 2012, ha introdotto, tra le altre, le seguenti novità in materia di D.Lgs. 231/2001: inserimento, all’art. 25 d.lgs. 231/2001, tra i Reati contro la Pubblica Amministrazione, del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); inserimento, all’art. 25-ter d.lgs. 231/2001, tra i reati societari, del reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). 1 3 La L. 190/2012 e la prevenzione della corruzione La legge 190/2012 prevede altresì una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche E’ disciplinata, in particolare, l’adozione di “a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”; (comma 5, art. 1) 2 3 L’ambito di applicazione soggettivo Comma 5, art. 1: “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”. Destinatari: P.A. (soggetti individuati con rinvio all'art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 3 3 L’estensione dei modelli di prevenzione della corruzione alle società controllate dalle pp.aa Il 17.9.2013 la C.I.V.I.T. (ora Anac), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”) elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190/2012. Il paragrafo 1.3. del PNA (“Destinatari”) stabilisce espressamente che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. …. Il P.n.a. in contrasto con la L. 190/2012 estende l’obbligo di adottare il piano anticorruzione con le relative misure preventive, anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. 4 3 Gli effetti della interpretazione estensiva Misure “anticorruzione” - tipicamente applicabili alle pp.aa. - troverebbero applicazione anche nelle società iure privatorum, ad esempio: rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1 comma 10 lett. b); L’applicazione di una responsabilità dirigenziale (ex art. 21 d.lgs. 165/2001) al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) per il caso di omessa o incompleta adozione del piano di prevenzione e realizzazione di fattispecie corruttive all’interno della società. 5 3 La proposta interazione tra d.lgs. 231/01 ed i Piani anticorruzione per l’attuazione delle misure anticorruzione nelle società Il PNA specifica (par. 3.1.1.) che gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale “sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”….. “per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/ società di interesse generale). “Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001…..” 6 3 La diversa finalità delle due norme e dei due modelli di confronto: d.lgs. 231/01 e l. 190/2012 D.lgs. 231/01: tende ad escludere l’applicazione di sanzioni (pecuniarie o interdittive) in capo alla società conseguenti a reati posti in essere da propri rappresentanti nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa. L. 190/2012: tende a limitare l’accadimento di reati posti in essere dai rappresentanti della società a danno della società stessa. 7 3 Le “Linee Guida” Anac in fase istruttoria L’ANAC - nel confermare l’estensione degli obblighi anticorruzione anche alle società in controllo pubblico - ha avviato un processo di consultazione per l’adozione di linee guida volte all’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. Le Linee Guida, nel contenuto finale, sostituiranno – per le società controllate dagli ee.ll. – le prescrizioni del PNA orientate, nei contenuti, alle sole amministrazioni centrali e locali. 8 3 Focus sulle prime indicazioni ANAC E’ ribadita, la necessità che le società in controllo pubblico realizzino gli adempimenti previsti dalla citata L. 190/2012, con particolare riferimento alla redazione dei Piani di prevenzione della corruzione (PPC) ed alla nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC). Questo vale anche qualora le ridette società abbiano adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. Le società in controllo pubblico che abbiano già approvato o stiano adottando un modello di organizzazione e gestione della specie di quello disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001 sono tenute a coordinarlo ed integrarlo con l’adozione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società, in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012; 9 3 L’approccio delle società in controllo pubblico La legge limita l’attuazione delle misure anticorruzione, compresa la redazione del Piano di prevenzione e la nomina del RPC alle sole pp.aa.; La “prassi” (Dipartimento funzione Pubblica, Anac) estende tali obblighi anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico; Che fare? Le società possono cogliere l’occasione per migliorare la propria efficienza produttiva e l’immagine verso gli stakeholder implementando le misure di sicurezza contro la corruzione con l’adozione del piano di prevenzione della corruzione ex L. 190 e delle misure correlate. Al fine di conseguire tale obiettivo ed escludere la pianificazione di misure di controllo inattuabili è necessario applicare le prescrizioni della L. 190/2012 – massimamente orientate alle ppaa – tenendo conto del contesto “societario o aziendale” di riferimento. 10 3 Gli adempimenti per le società Nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC); Intervenire sulla mappatura /analisi dei rischi propedeutica alla realizzazione del modello ex d.lgs. 231 e considerare, oltre che le fattispecie corruttive previste dal d.lgs. 231/01, tutte quelle previste dal codice penale e richiamate dalla L. 190/12; Individuare le aree aziendali a rischio corruzione: muovere dalle attività a rischio “tipiche” indicate dall’ANAC (gestione contratti con le ppaa, gare, nomina commissioni, assunzioni, etc.) e mapparne delle ulteriori in considerazione della attività specifica della società e delle risultanze della analisi dei rischi; Tenere conto oltre che delle fattispecie realizzate nell’interesse della società anche quelle a danno della stessa; Integrazione del Modello 231 esistente con una sezione apposita denominata Piano di Prevenzione della Corruzione; Integrazione del Codice Etico aziendale con principi e misure specifiche in tema di prevenzione della corruzione. 11 3 Il contenuto del PPC La descrizione della organizzazione aziendale; I compiti affidati al RPC; Le modalità di attuazione dei controlli affidati all’RPC per la vigilanza sulla attuazione del PPC; L’individuazione della aree aziendali rischio corruzione; Il livello di rischio residuo ad esse associabili in considerazione dei presidi già esistenti in azienda; La declinazione delle misure di controllo applicabili, tenendo conto del coordinamento dei controlli tra PPC e Mog. 231/01; La pianificazione di flussi informativi tra RPC e ODV ex d.lgs. 231/01 (con possibile inserimento del RPC come membro interno di un Odv per il resto composto da soggetti esterni all’ente); La declinazione di un sistema sanzionatorio, facendo perno su quello previsto nell’ambito del M.o.g. d.lgs. 231/01. 12 3 3