D.lgs 231_2001 e Anticorruzione_relatore Avv.Malena

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D.lgs 231_2001 e Anticorruzione_relatore Avv.Malena
Modelli ex d.lgs. 231/01 e Modelli di prevenzione
della corruzione ex L. 190/2012
Massimo Malena & Associati
20 maggio 2015
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L’impatto immediato e diretto della L. 190/2012 sul d.lgs. 231/01
La Legge 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione”, in vigore dal 28 novembre 2012, ha
introdotto, tra le altre, le seguenti novità in materia di D.Lgs. 231/2001:
 inserimento, all’art. 25 d.lgs. 231/2001, tra i Reati contro la Pubblica
Amministrazione, del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art.
319-quater c.p.);
inserimento, all’art. 25-ter d.lgs. 231/2001, tra i reati societari, del reato di
corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
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La L. 190/2012 e la prevenzione della corruzione
La legge 190/2012 prevede altresì una serie di misure finalizzate a
contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle
Amministrazioni Pubbliche
E’ disciplinata, in particolare, l’adozione di
“a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il
medesimo rischio”; (comma 5, art. 1)
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L’ambito di applicazione soggettivo
Comma 5, art. 1: “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione
di dirigenti e funzionari”.
Destinatari: P.A.
(soggetti individuati con rinvio all'art.1, comma 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
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L’estensione dei modelli di prevenzione della corruzione alle società
controllate dalle pp.aa
Il 17.9.2013 la C.I.V.I.T. (ora Anac), ha approvato la proposta di Piano Nazionale
Anticorruzione (“PNA”) elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla
legge n. 190/2012.
Il paragrafo 1.3. del PNA (“Destinatari”) stabilisce espressamente che i propri contenuti
sono rivolti anche agli enti pubblici economici agli enti di diritto privato in controllo
pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359
c.c. ….
Il P.n.a. in contrasto con la L. 190/2012 estende l’obbligo di adottare il piano
anticorruzione con le relative misure preventive, anche agli enti di diritto privato in
controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art.
2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come
destinatari.
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Gli effetti della interpretazione estensiva
Misure “anticorruzione” - tipicamente applicabili alle pp.aa. - troverebbero applicazione
anche nelle società iure privatorum, ad esempio:
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui
ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1 comma 10
lett. b);
L’applicazione di una responsabilità dirigenziale (ex art. 21 d.lgs. 165/2001) al
Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) per il caso di omessa o
incompleta adozione del piano di prevenzione e realizzazione di fattispecie corruttive
all’interno della società.
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La proposta interazione tra d.lgs. 231/01 ed i Piani anticorruzione per l’attuazione
delle misure anticorruzione nelle società
Il PNA specifica (par. 3.1.1.) che gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di
livello nazionale o regionale/locale “sono tenuti ad introdurre e ad implementare
adeguate misure organizzative e gestionali”….. “per evitare inutili ridondanze qualora
questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del
d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono
fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la
pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli
considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al
tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/ società di interesse generale).
“Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190
del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi
alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli
enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello
nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per
l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere
individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del
2001…..”
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La diversa finalità delle due norme e dei due modelli di
confronto: d.lgs. 231/01 e l. 190/2012
D.lgs. 231/01: tende ad escludere l’applicazione di
sanzioni (pecuniarie o interdittive) in capo alla società
conseguenti a reati posti in essere da propri rappresentanti
nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa.
L. 190/2012: tende a limitare l’accadimento di reati posti
in essere dai rappresentanti della società a danno della
società stessa.
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Le “Linee Guida” Anac in fase istruttoria
L’ANAC - nel confermare l’estensione degli obblighi anticorruzione
anche alle società in controllo pubblico - ha avviato un processo di
consultazione per l’adozione di linee guida volte all’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
Le Linee Guida, nel contenuto finale, sostituiranno – per le società
controllate dagli ee.ll. – le prescrizioni del PNA orientate, nei
contenuti, alle sole amministrazioni centrali e locali.
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Focus sulle prime indicazioni ANAC
 E’ ribadita, la necessità che le società in controllo pubblico realizzino gli
adempimenti previsti dalla citata L. 190/2012, con particolare riferimento alla
redazione dei Piani di prevenzione della corruzione (PPC) ed alla nomina di
un Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC). Questo vale
anche qualora le ridette società abbiano adottato il modello di
organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001.
Le società in controllo pubblico che abbiano già approvato o stiano
adottando un modello di organizzazione e gestione della specie di quello
disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001 sono tenute a coordinarlo ed
integrarlo con l’adozione delle misure idonee a prevenire anche i
fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società, in coerenza
con le finalità della legge n. 190 del 2012;
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L’approccio delle società in controllo pubblico
La legge limita l’attuazione delle misure anticorruzione, compresa la
redazione del Piano di prevenzione e la nomina del RPC alle sole pp.aa.;
La “prassi” (Dipartimento funzione Pubblica, Anac) estende tali obblighi
anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico;
Che fare?
Le società possono cogliere l’occasione per migliorare la propria efficienza
produttiva e l’immagine verso gli stakeholder implementando le misure di
sicurezza contro la corruzione con l’adozione del piano di prevenzione della
corruzione ex L. 190 e delle misure correlate.
Al fine di conseguire tale obiettivo ed escludere la pianificazione di misure di
controllo inattuabili è necessario applicare le prescrizioni della L. 190/2012 –
massimamente orientate alle ppaa – tenendo conto del contesto “societario o
aziendale” di riferimento.
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Gli adempimenti per le società
Nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC);
 Intervenire sulla mappatura /analisi dei rischi propedeutica alla realizzazione del
modello ex d.lgs. 231 e considerare, oltre che le fattispecie corruttive previste dal
d.lgs. 231/01, tutte quelle previste dal codice penale e richiamate dalla L. 190/12;
 Individuare le aree aziendali a rischio corruzione: muovere dalle attività a rischio
“tipiche” indicate dall’ANAC (gestione contratti con le ppaa, gare, nomina
commissioni, assunzioni, etc.) e mapparne delle ulteriori in considerazione della
attività specifica della società e delle risultanze della analisi dei rischi;
Tenere conto oltre che delle fattispecie realizzate nell’interesse della società anche
quelle a danno della stessa;
Integrazione del Modello 231 esistente con una sezione apposita denominata Piano
di Prevenzione della Corruzione;
Integrazione del Codice Etico aziendale con principi e misure specifiche in tema
di prevenzione della corruzione.
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Il contenuto del PPC
La descrizione della organizzazione aziendale;
I compiti affidati al RPC;
Le modalità di attuazione dei controlli affidati all’RPC per la vigilanza sulla
attuazione del PPC;
L’individuazione della aree aziendali rischio corruzione;
Il livello di rischio residuo ad esse associabili in considerazione dei presidi
già esistenti in azienda;
La declinazione delle misure di controllo applicabili, tenendo conto del
coordinamento dei controlli tra PPC e Mog. 231/01;
La pianificazione di flussi informativi tra RPC e ODV ex d.lgs. 231/01
(con possibile inserimento del RPC come membro interno di un Odv per il
resto composto da soggetti esterni all’ente);
La declinazione di un sistema sanzionatorio, facendo perno su quello
previsto nell’ambito del M.o.g. d.lgs. 231/01.
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