GUIDA AI SERVIZI - Camera di Commercio di Forlì

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GUIDA AI SERVIZI - Camera di Commercio di Forlì
GUIDA AI SERVIZI
EDIZIONE 2008
Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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GUIDA AI SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA
Approvata con Delibera di Giunta n. 188 del 16/12/2008
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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GUIDA AI SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA
INDICE
PRESENTAZIONE .............................................................................................................................................................. 6
1. CAMERE DI COMMERCIO E SISTEMA CAMERALE ............................................................................................... 7
1.1. LA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA........................................................................................... 7
1.2. GLI ORGANI..................................................................................................................................................... 10
1.3. L’ORGANIZZAZIONE ....................................................................................................................................... 11
1.4. SEDI E UFFICI ................................................................................................................................................. 13
2. UN’ISTITUZIONE CHE DIALOGA CON IL TERRITORIO E LO SOSTIENE ........................................................... 14
2.1. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, BIBLIOTECA GENERALE E PROGETTI TRASVERSALI .................... 14
2.1.1. LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO .................................................. 14
2.1.2. LA BIBLIOTECA GENERALE............................................................................................................................ 16
2.1.3. PROGETTI TRAVERSALI ................................................................................................................................ 17
2.2. INFORMAZIONE ECONOMICA, STATISTICA E SOCIALE ............................................................................ 18
2.2.1. - SERVIZIO INFORMAZIONI E CONSULTAZIONE DATI - SPORTELLO INFORMAZIONE ECONOMICO-STATISTICA ....... 18
2.2.2. MONITORAGGIO DELL’ECONOMIA, OSSERVATORI ECONOMICI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA DIFFUSIONE DELLE
INFORMAZIONI ...................................................................................................................................................... 19
2.2.3. STUDI E RICERCHE ...................................................................................................................................... 21
2.2.4. PROGETTI E STRUMENTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL’INFORMAZIONE
ECONOMICA .......................................................................................................................................................... 22
2.3. SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO ............ 23
2.3.1. INTERVENTI FINANZIARI E PROMOZIONALI ..................................................................................................... 23
2.3.2. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CONVEGNISTICA .......................................................................................... 25
2.3.3 RAPPORTI SCUOLA-IMPRESA ......................................................................................................................... 26
2.4. INTERNAZIONALIZZAZIONE .......................................................................................................................... 26
2.4.1 INTERVENTI FINANZIARI E PROMOZIONALI ...................................................................................................... 26
2.4.2 INFORMAZIONE E FORMAZIONE ..................................................................................................................... 28
2.4.3 ASSISTENZA E CONSULENZA ......................................................................................................................... 29
3 LE ATTIVITÀ ANAGRAFICO-CERTIFICATIVE ED I SERVIZI INNOVATIVI PER LE IMPRESE.............................. 30
3.1. IL REGISTRO DELLE IMPRESE ..................................................................................................................... 30
3.1.1. REGISTRO DELLE IMPRESE E REA ................................................................................................................. 30
3.1.2. LA COMUNICAZIONE UNICA D’IMPRESA .......................................................................................................... 31
3.1.3. DEPOSITO BILANCI, ELENCO SOCI, SITUAZIONI PATRIMONIALI ......................................................................... 32
3.1.4. IL DIRITTO ANNUO ........................................................................................................................................ 33
3.2. ATTIVITA’ REGOLAMENTATE CON ISCRIZIONE ABILITANTE .................................................................... 34
3.2.1. PREMESSA .................................................................................................................................................. 34
3.2.2. LE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE ................................................................................................................ 35
3.2.3. LE IMPRESE DI PULIZIA ................................................................................................................................. 36
3.2.4. LE IMPRESE DI FACCHINAGGIO ..................................................................................................................... 37
3.2.5. LE IMPRESE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI ....... 38
3.2.6. LE IMPRESE DI COMMERCIO ALL’INGROSSO ................................................................................................... 39
3.3. ALTRI SERVIZI EROGATI ............................................................................................................................... 41
3.3.1. I SERVIZI ANAGRAFICI .................................................................................................................................. 41
3.3.1.1. Certificati, Visure ed Elenchi merceologici ........................................................................................ 41
3.3.1.2. Consultazione fascicoli, rilascio copie di atti e bilanci ....................................................................... 43
3.3.1.3. Bollatura e vidimazione dei libri sociali e registri ............................................................................... 44
3.3.2. I SERVIZI INNOVATIVI.................................................................................................................................... 44
3.3.2.1. Smart Card ........................................................................................................................................ 44
3.3.2.2. Carta Nazionale dei Servizi (C.N.S.) ................................................................................................. 46
3.3.2.3. Business Key .................................................................................................................................... 47
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3.3.2.4. Carte tachigrafiche digitali ................................................................................................................. 48
3.3.2.5. Legalmail: posta elettronica certificata .............................................................................................. 50
3.3.2.6. Telemaco Pay ................................................................................................................................... 51
3.4. ALTRI REGISTRI.............................................................................................................................................. 52
3.4.1 REGISTRO DEI FABBRICANTI E RIPARATORI METRICI ....................................................................................... 52
3.4.2. REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – REGISTRO AEE
............................................................................................................................................................................ 53
3.4.3. REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI .................................... 54
3.4.4. REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE...................................... 56
3.4.5. REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ........................................................................................................ 57
3.5. ALBI .................................................................................................................................................................. 59
3.5.1 ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE................................................................................................................... 59
3.5.1.1. Tenuta albo provinciale delle imprese artigiane ................................................................................ 61
3.5.1.2. Tenuta degli elenchi previdenziali artigiani........................................................................................ 62
3.5.1.3. Attività di estetista ............................................................................................................................. 63
3.5.1.4. Attività di acconciatore ...................................................................................................................... 64
3.5.1.5. Riconoscimento artigianato artistico e tradizionale e dell’abbigliamento su misura .......................... 65
3.5.2. ALBO DEI COMMISSIONARI, MANDATARI E ASTATORI DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, ITTICI E CARNEI.............. 66
3.5.3 ALBO DEGLI IMBOTTIGLIATORI DEI VINI A DOCG, DOC E IGT .............................................................................. 67
3.5.3.1. Denuncia di produzione di vino imbottigliato ..................................................................................... 67
3.5.4. LA DENUNCIA UVE DOCG/DOC/IGT E RILASCIO RICEVUTA................................................................................ 68
3.5.4.1. Adempimenti successivi: denunce di declassamento, riclassificazione, riassemblaggio vini ........... 69
3.5.5 ALBO OLIVETI ............................................................................................................................................... 70
3.5.6. ALTRI SERVIZI EROGATI ............................................................................................................................... 70
3.5.6.1. Lavoro autonomo e cittadini extracomunitari..................................................................................... 70
3.6. RUOLI............................................................................................................................................................... 73
3.6.1. RUOLO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ....................................................................................... 73
3.6.2. RUOLO AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE ...................................................................................................... 74
3.6.2.1. Gestione esami di idoneità per l’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione .................. 76
3.6.3. RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI ............................................................................................................. 76
3.6.4. RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA ...................... 77
3.6.4.1. Gestione esami di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea ..................................................................................................................... 78
3.7. ELENCHI .......................................................................................................................................................... 79
3.7.1. ELENCO DEI TECNICI ED ESPERTI DEGUSTATORI DI VINI D.O.C. E D.O.C.G. ....................................................... 79
3.7.2. ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI ED ESPERTI ASSAGGIATORI DI OLI D’OLIVA EXTRAVERGINI E VERGINI ............. 79
3.7.3. ELENCO DEGLI UTENTI METRICI .................................................................................................................... 80
3.8. CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ ....................................................................................................................... 81
3.8.1. CERTIFICAZIONE DI RICONOSCIMENTO VINI D.O.C. E D.O.C.G. ......................................................................... 81
3.8.2. RILASCIO FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI A DOCG......................................... 82
3.9. CERTIFICAZIONE PER L’ESTERO ................................................................................................................. 83
3.9.1. CERTIFICATI D’ORIGINE DEI PRODOTTI ESPORTATI ......................................................................................... 83
3.9.2. CARNET A.T.A. PER IMPORTAZIONE TEMPORANEA DELLE MERCI ..................................................................... 84
3.9.3. RILASCIO DEL NUMERO MECCANOGRAFICO ................................................................................................... 86
3.9.4. LEGALIZZAZIONE DI FIRME A VALERE ALL’ESTERO.......................................................................................... 87
3.10. RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI .................................................................................................. 88
3.10.1. LICENZA DI MACINAZIONE ........................................................................................................................... 88
3.10.2. AUTORIZZAZIONE ESPIANTO/REIMPIANTO/ABBATTIMENTO ALBERI DI OLIVO ................................................... 89
3.11. ALTRE FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE ............................................................................................. 90
3.11.1 MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE – M.U.D. ............................................................................ 90
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4. UNA PRESENZA ATTIVA PER UN MERCATO TRASPARENTE ........................................................................... 91
4.1. LE FUNZIONI CAMERALI IN MATERIA DI TUTELA E REGOLAZIONE DEL MERCATO .............................. 91
4.1.1. CONCILIAZIONE ........................................................................................................................................... 91
4.1.2. ARBITRATO ................................................................................................................................................. 93
4.1.2.1. Arbitrato internazionale ..................................................................................................................... 94
4.1.3. MARCHI E BREVETTI..................................................................................................................................... 95
4.1.3.1. Registrazione di marchi e brevetti ..................................................................................................... 95
4.1.3.2. Consultazione delle banche dati su marchi e brevetti ....................................................................... 98
4.1.4. RILEVAZIONE DEI PREZZI E PUBBLICAZIONE DI LISTINI E MERCURIALI............................................................... 99
4.1.5. DEPOSITO DEI LISTINI DEI PREZZI DI VENDITA ALL'INGROSSO ........................................................................ 100
4.1.6. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE .................................................................................................................... 101
4.1.7. LA PUBBLICAZIONE DEI PROTESTI ............................................................................................................... 103
4.1.8. RACCOLTA DEGLI USI E CONSUETUDINI PROVINCIALI.................................................................................... 103
4.1.9 - CONTROLLO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE ............................................................................................... 103
4.1.10 PREDISPOSIZIONE DI CONTRATTI TIPO ....................................................................................................... 104
4.1.11 CERTIFICAZIONE PRODOTTI SIDERURGICI CONTENENTI NICHEL ................................................................... 105
4.1.12. VIGILANZA SULLE MANIFESTAZIONI A PREMIO ............................................................................................ 105
4.1.13. VERIFICA DEGLI STRUMENTI DI PESO E MISURA ......................................................................................... 106
4.1.13.1. L'ammissione alla verificazione metrica ........................................................................................ 106
4.1.13.2. La verifica prima, nazionale e CEE ............................................................................................... 107
4.1.13.3. La concessione di conformità metrologica .................................................................................... 108
4.1.13.4. La verifica periodica ...................................................................................................................... 109
4.1.13.5. Il riconoscimento all’idoneità ad effettuare la verifica periodica..................................................... 111
4.1.13.6. Verifica dei convertitori di volume di gas ....................................................................................... 112
4.1.14. – CONTROLLO DEI PREIMBALLAGGI ........................................................................................................... 113
4.1.15. SAGGIO E MARCHIO DEI METALLI PREZIOSI ................................................................................................ 114
4.1.16. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI
E RELATIVO RINNOVO .......................................................................................................................................... 114
4.1.17. ALTRE FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA ............................................................................................... 115
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PRESENTAZIONE
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena da anni persegue l'obiettivo di una sempre maggiore attenzione al
miglioramento della propria organizzazione, applicando i principi di efficienza, efficacia e di verifica della
soddisfazione dei propri utenti, dei quali cerca di capire i bisogni e con i quali intende instaurare i rapporti su
atteggiamenti improntanti al reciproco rispetto e alla collaborazione.
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena considera, invero, indispensabile ascoltare e interpretare le attese e
le domande degli imprenditori, dei cittadini e delle loro associazioni e prodigarsi affinchè a tali domande possa
seguire, da parte della propria struttura organizzativa, una corretta risposta, capace di dare soddisfazione ai
bisogni palesati.
Con questo spirito sono nati, in passato, provvedimenti mirati a migliorare il diritto di accesso degli utenti, la
trasparenza delle attività compiute, l’efficienza/efficacia del proprio operato, ovvero a garantire una maggiore
fruibilità dei servizi camerali ed è con questo spirito che si rinnova la carta dei servizi/guida ai servizi
camerali, una ulteriore e concreta prova della consapevolezza che la Camera di Commercio si deve
adoperare con ogni mezzo al fine di migliorare la vita delle imprese e dei cittadini, sia semplificando gli
adempimenti cui sono chiamati, sia rendendo maggiormente noti i servizi ad essi erogati.
Com’è noto la Carta dei Servizi pubblici è stata introdotta con la direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 gennaio 1994 e viene considerata come lo strumento primario per migliorare i servizi erogati ai
propri “clienti”. Si traduce in un impegno, costante e sistematico, per dare ad imprenditori e cittadini risposte
concrete sui servizi, sui tempi di erogazione, su dove e come trovare ciò che si cerca, offrendo la possibilità di
inoltrare suggerimenti o reclami, instaurando una forma di collaborazione indispensabile per lavorare meglio.
Non si tratta di un documento di mera informazione, ma rappresenta la responsabilità che costantemente la
Camera di Commercio di Forlì-Cesena si assume per il conseguimento della qualità offerta e per il rispetto ed
il soddisfacimento delle richieste dei propri utenti, dichiarando pubblicamente i livelli di prestazione dei servizi
che si impegna ad erogare secondo determinate modalità (standard di qualità).
Da ciò deriva che “i clienti” della Camera di Commercio di Forlì-Cesena hanno il diritto di richiedere che per i
servizi erogati vengano mantenuti gli impegni assunti nella Carta ed hanno altresì il diritto di giudicare la
qualità degli stessi, formulando, se lo ritengono, proposte in merito.
Il compito che l'ente camerale si assume di conseguenza è quello di adeguare le prestazioni tenendo conto
delle aspettative delle imprese, dei cittadini e delle associazioni che, in questo modo, collaborano al
miglioramento dell'attività camerale e tutto il personale, le cui generalità sono indicate mediante tesserino di
riconoscimento, è impegnato a fornire ai clienti servizi attenti e accurati, con rispetto e cortesia, per rispondere
ai loro bisogni in un'ottica di miglioramento del livello qualitativo del proprio lavoro.
L’utente può, in ogni momento, segnalare comportamenti non conformi ai principi e agli standard fissati nella
Carta dei Servizi e trasmettere, tramite uno specifico modulo, suggerimenti o reclami. L'Ufficio Relazioni con il
Pubblico è a disposizione per ricevere le segnalazioni, alle quali risponderà entro 20 giorni lavorativi dalla data
di ricevimento. Il modulo è disponibile all'Ufficio URP, presso tutti gli altri uffici della Camera di Commercio e
sul sito www.fo.camcom.it.
La Carta costituisce pertanto un documento di primaria importanza che verrà periodicamente aggiornato e
adeguato all'evolversi delle attività svolte e sulla base dei giudizi formulati dagli utenti.
Ancora una volta, quindi, si va verso la giusta direzione di una pubblica amministrazione efficiente e
trasparente la quale sente l’onere di approntare tutti quegli strumenti, anche di carattere regolamentare, che
possano offrire all’utenza informazioni esatte, tali da affrontare l’approccio con gli uffici con serenità e senza
l’assillo di una burocrazia asfissiante.
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1. CAMERE DI COMMERCIO E SISTEMA CAMERALE
1.1. LA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena è l’Istituzione pubblica che
svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli
interessi generali delle imprese.
Nel 1862 un gruppo di commercianti e industriali forlivesi, con spirito intraprendente e decisamente innovativo,
presenta “formale domanda perché anche Forlì addivenga sede di una nuova Camera di Commercio ed Arti”.
Il riconoscimento ufficiale, Regio Decreto n. 872, porta la data del 5 ottobre 1862, anno in cui la città è animata
da un fermento che, terminata la fase esaltante del Risorgimento e dell’Unità nazionale, investe altri e diversi
campi del vivere civile. Per l’economia, che ha nell’agricoltura il suo nucleo principale, si prospettano nuove
mete costituite dal consolidamento e dalla progressiva trasformazione di tutta una serie di attività che, nate
originariamente quali indotto dell’agricoltura stessa, si sono sviluppate poi con processi autonomi, già
anticipando un progresso che si manifesterà con pienezza entro pochi anni.
Esiste quindi ben definita fin dalle origini la coscienza del proprio compito che è quello di rappresentare gli
interessi di categorie economiche creando le condizioni per uno sviluppo futuro dell’intera collettività, un ruolo
che si è mantenuto nel tempo, rafforzandosi ed ampliandosi mediante programmi che evolvono seguendo il
progredire della realtà politica, sociale ed economica locale.
Organismo aperto alle esigenze del territorio, collegato a rete con l’intero sistema camerale in Italia e
all’estero, sostenuto dalla collaborazione delle Associazioni di Categoria, la Camera costituisce oggi per le
imprese il punto di confluenza tra attività produttive e Pubblica Amministrazione.
La Camera lavora per la diffusione della cultura d’impresa, per la formazione imprenditoriale e per la creazione
di nuove opportunità produttive e commerciali, confermando un impegno, costante nel tempo, di promozione
dell’economia del territorio.
A diretto contatto con gli interessi locali, in sinergia con Enti ed istituzioni, offre servizi di informazione,
formazione, assistenza e promozione a fianco degli imprenditori e delle loro associazioni, per proiettarne
all’esterno esigenze ed esperienze e per adeguare la dimensione economica locale ai complessi ed ampi
scenari internazionali.
COSA FA
La Camera di Commercio offre alle imprese un vero e proprio sistema di servizi finalizzati a migliorarne la
competitività ed accrescere il livello economico della provincia.
Questi servizi comprendono le funzioni istituzionali ed amministrative dell’Ente, quelle promozionali e di
supporto del sistema imprenditoriale e quelle di regolazione e tutela del mercato.
 Servizi amministrativi
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, attraverso la tenuta del Registro delle Imprese e degli Albi e Ruoli
professionali, registra e certifica i principali eventi che caratterizzano la vita dell’impresa e
contemporaneamente rende disponibile a tutti un vastissimo patrimonio di dati ed informazioni relativi
all’insieme delle imprese italiane.
Il Registro delle Imprese, principale archivio camerale, è senza dubbio un’opportunità ed una risorsa per le
imprese. Le informazioni in esso contenute sono costantemente aggiornate e compongono una banca dati
nazionale accessibile a chiunque che:
- permette alle imprese di rendersi visibili sia a livello nazionale che internazionale;
- garantisce la trasparenza e pubblicità dell’intero sistema imprenditoriale nazionale;
- consente di controllare l’attività di aziende concorrenti o di potenziali partners;
- fornisce un ottimo supporto alla nascita di nuove imprese ed allo sviluppo imprenditoriale.
Di fatto una vera e propria finestra sul mondo economico nazionale.
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 Servizi promozionali e di supporto
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena interpreta le esigenze del tessuto economico locale e promuove
azioni per favorire lo sviluppo delle imprese del territorio.
Queste funzioni che costituiscono un forte impegno dell’Ente, riguardano servizi concreti forniti alle imprese
per incrementarne le potenzialità e agevolarne la proiezione sui mercati interni ed esteri:
- Interventi a favore dell’internazionalizzazione, attraverso l’erogazione di contributi per la
Internazionalizzazione: per stimolare una più efficace presenza delle imprese sui mercati esteri, favorendo
anche le aziende di minore dimensione attraverso forme di aggregazione che aiutino a superare le difficoltà
nei rapporti internazionali. Una particolare attenzione continuerà ad essere rivolta allo stimolo della funzione di
marketing internazionale all’interno dell’impresa, volto allo sviluppo sistematico di strategie aziendali di
internazionalizzazione. Molteplici sono gli strumenti messi a disposizione, dalla ormai consolidata erogazione
di contributi per la partecipazione a fiere ed eventi all’estero, ad interventi finanziari per progetti di
penetrazione commerciale e/o cooperazione condotti in forma aggregata, dai seminari di aggiornamento sulle
principali tematiche relative all’internazionalizzazione, alla consulenza ed informazione mediante ricerche di
mercato e ricerche di partner, dal ricevimento di buyers stranieri alle missioni economiche volte alla creazione
di rapporti di scambio con operatori di diversi Paesi; determinante appare anche la realizzazione di una serie
di progetti integrati nell’ambito di vari settori produttivi e filiere (avicolo, ortofrutticolo, enogastronomico,
sistema moda, edilizia, arredamento, nautico, metalmeccanico, ICT) che vedono il coinvolgimento degli altri
attori locali, della Regione, delle istituzioni e organizzazioni nazionali, per favorire la penetrazione in nuovi
mercati da parte delle imprese della provincia.
- Finanza aziendale e Sostegno al credito: per offrire un supporto alle imprese nella difficile fase di
reperimento delle risorse finanziarie utili ad avviare investimenti innovativi, di natura produttiva e organizzativa,
con il coinvolgimento del sistema finanziario regionale e provinciale attraverso le due possibilità di
contribuzione al fondo di garanzia e di abbattimento del costo degli interessi. Tale linea di intervento deve
essere letta in un’ottica più ampia di diffusione della cultura finanziaria in azienda, di miglioramento
dell’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle imprese e di promozione della diffusione di strumenti
finanziari innovativi.
- Informazione economica: come supporto alle decisioni delle Istituzioni e per indirizzare gli operatori locali,
mediante l’aggiornamento e l’elaborazione dei dati economico-statistici del territorio, nelle scelte strategiche
volta al potenziamento delle attività imprenditoriali. La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, che vanta una
lunga, preziosa tradizione “storica” di studi legati all’evolversi del tessuto economico locale, continua ad
aggiornare il proprio patrimonio informativo anche attraverso un monitoraggio costante della realtà non solo
provinciale, reperendo dati e divulgando periodici rapporti in materia economica su vari argomenti (agricoltura,
lavoro, congiuntura industriale manifatturiera, commercio estero, attività terziarie, costruzioni, movimentazione
anagrafica delle imprese, ecc.). Un’attenzione particolare va ad un importante progetto condotto unitamente
all’azienda speciale CISE relativo alla creazione di un Sistema integrato di monitoraggio del territorio che ha
come obiettivo quello di integrare le banche dati camerali e successivamente di raccogliere altre banche dati a
livello locale al fine di elaborare indicatori utili per la lettura delle principali dinamiche socio-economiche della
provincia a supporto dell’attività di programmazione degli enti pubblici e del sistema produttivo.
- Innovazione, Competitività e Sviluppo Sostenibile, attraverso l’attività della propria Azienda Speciale CISE,
promuove azioni per la diffusione della cultura e degli strumenti per l’innovazione tecnologica ed organizzativa,
per la promozione dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale delle Imprese.
 Servizi di Regolazione e Tutela del Mercato
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena offre alle imprese ed ai consumatori servizi volti a garantire uno
sviluppo equilibrato del sistema economico locale a tutela del mercato e di tutti i soggetti che vi operano.
Grazie all’attività della Camera arbitrale le imprese possono addivenire ad una risoluzione delle loro
controversie in tempi rapidi e a costi contenuti, con una decisione che ha lo stesso valore della sentenza del
giudice e con il vantaggio di una maggiore riservatezza rispetto alla giustizia ordinaria.
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La Camera di Conciliazione garantisce a consumatori e imprese di raggiungere amichevolmente, velocemente
e con poca spesa, un accordo su contrasti sorti, assistiti da una figura professionale esperta ed affidabile.
Le altre attività di regolazione e tutela del mercato svolte dall’Ente comprendono, fra le altre, le funzioni
dell’Ufficio metrico, a garanzia di chi realizza strumenti metrici ed a tutela del consumatore; la redazione di
contratti standard in accordo e collaborazione con le associazioni di categoria; l’osservazione dei contratti
utilizzate dalle imprese e l’eventuale esercizio dell’azione inibitoria nei riguardi delle eventuali clausole
vessatorie; la tenuta della raccolta provinciale degli usi, per dare certezza alle parti contraenti laddove non
esistono norme giuridiche scritte; le funzioni di rilevazione dei prezzi e la correlata pubblicazione dei listini; le
funzioni di informazione alle aziende e di verifica del corretto svolgimento di assegnazione dei premi nei
concorsi a premio.
IN RETE CON
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena rappresenta per gli imprenditori la porta di accesso ad un vasto
sistema, una vera e propria rete che non ha un unico centro, ma si affida alla interazione tra i soggetti che la
compongono. Una struttura aperta, al servizio degli operatori economici, per promuoverne lo sviluppo, in Italia
e nel mondo.
Nel territorio: La Camera di Commercio lavora in stretta collaborazione con Enti, Organismi, Associazioni
produttive e di categoria locali da cui traggono suggerimenti ed indicazioni, per una crescita equilibrata
dell’economia provinciale.
In Italia: La Camera di Commercio interagisce all’interno di un sistema rappresentato dall’Unione Nazionale
delle Camere di Commercio, c.d. Unioncamere; che promuove, realizza e gestisce servizi ed attività di
interesse per l’intera rete delle 105 Camere di Commercio italiane, da 19 Unioni regionali e diverse strutture
nazionali in grado di offrire servizi tecnici e professionali alle aziende nei campi più svariati:
dall’informatizzazione alla formazione; dall’internazionalizzazione alla promozione; dalla comunicazione alle
infrastrutture; dall’ambiente alla certificazione di qualità; dall’innovazione alla ricerca.
In Europa: La Camera di Commercio, attraverso la sede Unioncamere di Bruxelles ed Eurochambres,
l’associazione alla quale aderiscono 41 organismi camerali di rappresentanza nazionale di paesi europei e che
rappresenta più di 2000 enti camerali che raccolgono 17 milioni di imprese, rappresenta un ponte di
collegamento verso le istituzioni europee.
Nel mondo: La Camera di Commercio, tramite la propria rete è in collegamento con le 68 Camere di Commercio
italiane all’estero e le 30 Camere di Commercio italo-estere, per favorire i rapporti bilaterali con altri Paesi, con
interventi che mirano all’inserimento delle imprese nel mercato ed allo sviluppo dei rapporti commerciali
internazionali.
INSIEME A
C.I.S.E. - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico
Il C.I.S.E., Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, è stato istituito nel 1995 per offrire
alle imprese del territorio un supporto nei campi dell’innovazione e dello sviluppo competitivo. Ciò viene oggi
perseguito attraverso le seguenti aree di attività:
- Sviluppo Sostenibile,
- Responsabilità Sociale,
- Informatica,
- Innovazione Tecnologica e Organizzativa.
L’attività quotidiana è fatta di informazione, formazione, progetti pilota e assistenza ad hoc per la soluzione di
esigenze emergenti nelle imprese.
Le competenze sviluppate nella realizzazione dei diversi progetti pilota e sperimentali sono fatte ricadere sul
territorio attraverso progetti e servizi attivati con meccanismi di spin-off.
C.I.S.E. è accreditato dal SAI/SAAS per la Certificazione di Sistemi di Responsabilità Sociale SA 8000 e la
Formazione degli Auditor di tali sistemi.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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1.2. GLI ORGANI
Sono organi camerali il Consiglio, il Presidente, la Giunta ed il Collegio dei revisori dei conti
Il Consiglio
Nominato su designazione delle organizzazioni di categoria rappresentative delle imprese della provincia di
Forlì-Cesena, è l'organo di indirizzo politico. Determina gli indirizzi generali ed approva il programma annuale
e pluriennale di attività, il preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente camerale.
L’attuale Consiglio è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.168 del 16/07/2008
ed è così composto
ALESSANDRINI Tiziano
ANDRINI Giancarlo
ATTIANI Alvaro
BERNACCI Stefano
BETTINI Luca
BISSONI Sanzio
CASADEI Ettore
CASADEI Giorgio
CORZANI Giancarlo
CORZANI Giuseppe
DELLA MOTTA Giovanni
FABBRI Alida
FABBRI Giampiero
FOSCHI Luigi
MAZZA Stefano
MAZZI Sergio
MENGOZZI Marco
MORETTI Roberto
PATRIGNANI Augusto
RADUANO Annalisa
ROSSI Pierlorenzo
RUFFILLI Stefano
RUSTICALI Valter
SALVI Enrico
SOLFRINI Maurizio
TREVI Adolfo
ZAMBIANCHI Alberto
Settore Artigianato - Presidente
Settore Commercio
Settore Artigianato
Settore Artigianato
Settore Industria
Settore Servizi alle imprese
Settore Agricoltura
Settore Organizzazioni dei Consumatori
Settore Commercio
Settore Artigianato
Settore Turismo
Settore Servizi alle imprese
Settore Commercio
Settore Organizzazioni sindacali
Settore Industria
Settore Credito e Assicurazioni
Settore Trasporti e Spedizioni
Settore Agricoltura
Settore Turismo
Settore Artigianato
Settore Cooperazione
Settore Artigianato
Settore Servizi alle imprese
Settore Cooperazione
Settore Agricoltura
Settore Commercio
Settore Industria
Il Presidente
Rappresenta la Camera di Commercio in ambito legale, politico, e istituzionale.
Viene eletto direttamente dal Consiglio di cui convoca e presiede le riunioni oltre a quelle della Giunta.
L’attuale presidente è Tiziano Alessandrini, nominato dal Consiglio con Delibera n. 9 del 23/07/2008
La Giunta
È l'organo esecutivo e di governo dell'Ente. Composta dal Presidente e da sette membri scelti all'interno del
Consiglio, attua gli indirizzi generali dell'Ente e adotta i provvedimenti per la realizzazione dell'attività
camerale.
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L’attuale Giunta è stata nominata con delibera di Consiglio n. 12 del 05/09/2008 ed è così composta:
ALESSANDRINI Tiziano
Presidente
ZAMBIANCHI Alberto
Vice Presidente Vicario
SALVI Enrico
Vice Presidente
CORZANI Giancarlo
Componente
CORZANI Giuseppe
Componente
MORETTI Roberto
Componente
RADUANO Annalisa
Componente
TREVI Adolfo
Componente
Il Collegio dei revisori dei conti
È l'organo di controllo contabile e finanziario. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione della Camera di commercio.
L’attuale Collegio dei Revisori dei conti, nominato dal Consiglio con Delibera n. 14 del 23/07/2007, è così
composto
DE ROSA Vincenzo
Presidente
LANDI Isabella
Componente effettivo
RONDINELLI Anna
Componente effettivo
SCALA Mario
Componente supplente
TOMMASETTA Fausto
Componente supplente
1.3. L’ORGANIZZAZIONE
LA DIREZIONE
Il Segretario generale
Nominato dalla Giunta, costituisce il vertice dell'amministrazione dirigendo il personale e gli uffici camerali.
Svolge compiti istituzionali operando in veste di segretario del Consiglio e della Giunta.
Il Segretario generale della Camera di commercio di Forlì-Cesena è anche dirigente dell'Area I coordinando le
attività delle unità organizzative ad essa assegnate.
Segretario generale e Dirigente Area I è il Dott. Antonio Nannini
Il Vice segretario generale
Nominato dalla Giunta, su proposta del Segretario generale, svolge funzioni vicarie dello stesso, per
coadiuvarlo e sostituirlo in caso di assenza.
Il Vice segretario generale è anche dirigente dell’Area II nonché Conservatore del Registro imprese
Vice Segretario generale e Dirigente Area II Conservatore del Registro Imprese è la Dott.ssa Maria Giovanna
Briganti
IL PERSONALE
La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è determinata dalla Giunta con cadenza di
norma triennale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze funzionali e
delle risorse economico-finanziarie.
Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del
comparto di appartenenza.
La struttura organizzativa dell'Ente camerale è articolata in due Aree e tre Unità in Staff al Segretario
Generale.
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Ciascuna area è poi suddivisa in Servizi ed Unità Organizzative Semplici (U.O.S.), come di seguito riepilogato:
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA
SEGRETARIO GENERALE
Area I
Area II
Uffici di Staff
responsabile: Dirigente
responsabile: Dirigente
responsabile:
Segretario
Generale
SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO
Gestione Risorse
(P. O.)
(P. O.)
(P. O.)
(P. O.)
(P. O.)
Umane,
Affari Generali e
Promozione,
Servizi
Registro Imprese Servizi di front
Previdenza e
Regolazione del
Statistica e Studi Amministrativo- Telematico,
office, Anagrafico Relazioni
mercato
Contabili
Iscrizioni abilitanti certificativi, Albi e Sindacali,
e Artigianato
Ruoli ed Ambiente Procedimenti
Disciplinari
U.O.S.
U.O.S.
U.O.S.
U.O.S.
U.O.S.
Pianificazione,
Programmazione
e Controllo di
Gestione
Segreteria
Generale, URP
Servizi ausiliari
Promozione
interna
Protocollo ed
archivio
Internazionalizza Contabilità e
zione
Stipendi
Regolazione
Stampa,
mercato:
Biblioteca e
metrologia legale progetti
trasversali
Bilancio
Registro
Imprese
telematico
Albi e Ruoli,
MUD, verifiche
ex DPR n.
445/00, art. 71
iscrizioni
abilitanti
Ufficio Unico:
Sanzioni
Registro
Imprese e diritto
annuo, servizi
innovativi
Servizi
anagrafici di
front office sede
centrale e sede
operativa di
Cesena
Statistica e Studi
Provveditorato Artigianato
Altri servizi di
Informatica e
regolazione del tutela della
mercato:
privacy
conciliazione ed
arbitrato, marchi
e brevetti, tutela
consuma-tore,
sanzioni, prezzi e
protesti
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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1.4. SEDI E UFFICI
Sede Principale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena:
Indirizzo: Corso della Repubblica, 5 - 47100 Forlì (FC)
Tel. 0543-713111
Fax 0543-713502/713416
e-mail: [email protected]
sito internet: www.fo.camcom.it
Sede Distaccata della Camera di Commercio di Forlì-Cesena:
Indirizzo: Viale Finali,32 - 47023 Cesena (FC)
Tel. 0547-21901
Fax 0547-23157
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30
C.I.S.E. - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Indirizzo: Corso della Repubblica, 5 - 47100 Forlì (FC)
c/o Camera di Commercio I.A.A. - 3° piano
Tel. 0543-38211
Fax 0543-38219
e-mail: [email protected]
sito internet: www.ciseonweb.it
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2. UN’ISTITUZIONE CHE DIALOGA CON IL TERRITORIO E LO SOSTIENE
2.1. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, BIBLIOTECA GENERALE E PROGETTI TRASVERSALI
2.1.1. LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura;
• D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
• L. 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
• D.P.R. 12 aprile 2006, n.184 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi;
• Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena, approvato con
Delibera di Consiglio n. 3 del 14/5/2008;
• Delibera di Consiglio n. 24 del 6/10/2006 “Programma di mandato 2008-2013 – Destinazione Futuro”;
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente con deliberazione del Consiglio
Camerale;
• L. 7 giugno 2000, n.150 - Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle P.A;
• Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 7 febbraio 2002.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
I nuovi adempimenti a cui è chiamata una Pubblica Amministrazione efficiente e in stretto collegamento con il
territorio sono Comunicare e Informare, espressione di un modo di governare diverso, contrapposto a quello,
strutturalmente superato, che si era imposto nel dopoguerra.
Dagli anni Novanta riforme amministrative sono intervenute a gettare le basi di nuovi principi, primo tra tutti il
riconoscimento della “trasparenza” come valore: la legge 241/90 sancisce la visibilità dell’amministrazione
attraverso la semplificazione delle procedure e la partecipazione del cittadino al procedimento. La Legge
150/2000 rafforza il processo di rinnovamento che ha investito la P.A. legittimando la comunicazione come
obbligo istituzionale e disciplinando le attività di informazione e comunicazione, diverse tra loro nel significato
dei termini: il primo, informazione, prevede una trasmissione di dati/invio di messaggi, dall’emittente al
ricevente, unidirezionale; il secondo, comunicazione, presuppone invece uno scambio di notizie dall’emittente
al ricevente e viceversa.
Anche la Camera di Commercio si è dimostrata pronta a cogliere il segno dei tempi. L’Ente, che opera sul
territorio realizzando iniziative volte a sostenere il tessuto imprenditoriale locale, è consapevole che la
divulgazione delle notizie acquista importanza strategica ed è la condizione indispensabile per la buona
riuscita delle numerose manifestazioni che vengono organizzate a supporto dell’economia o per far conoscere
i servizi, sempre più orientati a soddisfare le esigenze dell’utenza.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, è la struttura a cui è demandata l’attività di comunicazione tra
l’Amministrazione e i suoi interlocutori; in particolare vuole essere un luogo privilegiato di incontro, anche
virtuale, della amministrazione con i singoli utenti, le imprese o chiunque abbia necessità o voglia conoscere,
suggerire, informarsi, cioè "comunicare" con l'ente.
L’attività dell’ufficio è principalmente indirizzata a:
• fornire agli utenti indicazioni di primo orientamento sull'organizzazione, le competenze ed i servizi erogati
dalla Camera di Commercio, indirizzandoli agli uffici competenti;
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi
offrendo agli utenti un servizio di informazione relativamente alle modalità di accesso agli atti, ai termini entro
cui devono concludersi i procedimenti e al nominativo dei relativi responsabili;
• ascoltare e gestire segnalazioni di disservizi, osservazioni, proposte e suggerimenti sul funzionamento dei
servizi camerali;
• gestire la comunicazione interna, presupposto fondamentale per un’efficace comunicazione esterna di
servizio;
• disciplinare e gestire l’utilizzo del logo della Camera di commercio per tutelarne il valore istituzionale e la
funzione di identificazione e riconoscimento dell’Ente.
L’altro strumento “comunicazionale” è rappresentato dall'Ufficio Stampa che impegna le proprie risorse
finalizzandole, secondo il dettato della Legge 150/2000, ad illustrare servizi e a far conoscere attività e azioni
promozionali a favore delle imprese (i principali interlocutori dell'Ente Camerale) attraverso l'utilizzo di mezzi
diversi:
• Comunicati stampa, disponibili anche sul sito
• Conferenze stampa
• Newsletter quindicinali e Notiziari informativi
• Sito internet
• Pubblicità sui "media"
• Servizi televisivi
Rassegna
Stampa
on-line
consultabile
sul
sito
E’
inoltre
disponibile
una
http://www.fo.camcom.it/rassegnastampa/, predisposta quotidianamente attraverso la lettura dei principali
periodici locali e nazionali, che costituisce una necessaria e indispensabile informazione riguardo alla realtà
nei suoi diversi aspetti e un utile strumento per una più consapevole organizzazione del lavoro,
significativamente importante per chi opera a favore dello sviluppo del territorio. Si tratta di una rassegna
“tematica” in quanto contiene notizie riguardanti l’economia e il tessuto produttivo della provincia, con
particolare attenzione anche agli articoli che citano la Camera e tutte le sue iniziative.
Comprende articoli delle seguenti testate:
Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Resto del Carlino, Corriere, La Voce, Repubblica, La Stampa, Il Momento, Corriere
Cesenate, Forlì e Forlì, EconErre, Romagna Oggi, Sesto Potere; altri periodici di provenienza locale.
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti i soggetti pubblici e privati, professionisti, imprese, studenti, interessati a conoscere dati economicogiuridici; Enti ed organismi del sistema camerale; Autorità Nazionali e Pubbliche Amministrazioni locali; Fonti e
testimoni privilegiati funzionali alla raccolta, elaborazione, interpretazione dei dati; Sistema universitario locale,
centri di ricerca e scuole secondarie; Associazioni di rappresentanza
Amministratori e uffici dell’ente camerale; Istituti di credito; Giornalisti; Biblioteche
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso della Repubblica 5 - Forlì
tel. 0543-713453 - fax 0543-713416
e-mail: [email protected]
U.O. Stampa, Biblioteca e Progetti Trasversali
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543 713503/466 Fax 0543 713531
e-mail: [email protected]
[email protected]
•
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
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2.1.2. LA BIBLIOTECA GENERALE
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura;
• Delibera di Consiglio n. 24 del 6/10/2006 - Programma di mandato 2008-2013 – “Destinazione Futuro”;
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente con deliberazione del Consiglio
Camerale;
• L.R. 24 marzo 2000, n.18 - Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali;
• Delibera Giunta Regionale n.309 del 3 marzo 2003 - approvazione standard e obiettivi di qualità per
biblioteche, archivi storici e musei.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Nell’ottica della piena informazione rivolta alla propria clientela/utenza, la Biblioteca della Camera di
Commercio di Forlì-Cesena, sorta nel 1960, si caratterizza per il proprio indirizzo giuridico, economicostatistico, con sezioni speciali dedicate agli studi riguardanti la storia locale, l'agricoltura e l'ambiente. Dal 2008
la Biblioteca è entrata a fare parte della Rete Bibliotecaria di Romagna/Polo S.B.N. La biblioteca dispone
complessivamente di oltre 27.000 volumi, catalogati nelle seguenti sezioni:
SEZIONE I
Dizionari
Enciclopedie
Atlanti
SEZIONE II
Giurisprudenza
Diritto
Legislazione
SEZIONE III
Economia
Finanza
Sociologia
Politica Economica
Geografia Economica
SEZIONE IV
Commercio
Turismo
Trasporti
Istruzione
Lavoro
Artigianato
Industria
Alimentazione
Urbanistica
Edilizia
SEZIONE V
Agricoltura
Caccia
Pesca
Geologia
Zootecnia
Ambiente
SEZIONE VI
Storia locale e Varie
SEZIONE VII
Cataloghi, bilanci ed
opere a pubblicazione
annuale
SEZIONE VIII
Pubblicazioni
della
Camera di Commercio di
Forlì-Cesena:
Listini
Protesti
Prezzi
Bollettini camerali e
Rassegne economiche
Presso la sezione Emeroteca si possono consultare oltre 300 riviste specializzate nei settori economici,
giuridici e ambientali, il cui elenco, con indicazione dei numeri disponibili, è scaricabile dal sito internet:
http://www.fo.camcom.it/biblioteca/emeroteca/.
Sono consultabili inoltre i seguenti quotidiani locali e nazionali degli ultimi dodici mesi:
• Il Resto del Carlino
• Il Corriere di Forlì
• La Voce
• Il Sole 24 Ore
• Italia Oggi
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Di particolare importanza la raccolta delle Gazzette della Comunità Europea, completa in tutte le sue parti dal
1959 ad oggi.
Sono consultabili infine le seguenti Banche Dati in CD-Rom e on-line:
• Leggi d'Italia commentate con la Giurisprudenza, complete di Circolari e di altri documenti interpretativi
• Codici
• Leggi Regionali
• Diritto Comunitario (Direttive, decisioni, Regolamenti U.E., Commenti, etc.)
• Repertorio di Giurisprudenza (massime)
• Sentenze ed Ordinanze Cassazione Civile
• Sentenze ed Ordinanze Cassazione Penale
• Pronunce Corti di Merito
• Sentenze ed Ordinanze Consiglio di Stato e TAR
• Sentenze ed Ordinanze Corte Costituzionale
• Il Sole 24 Ore (dal 1984)
• Raccolta di normative in materia fiscale e contabile.
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti i soggetti pubblici e privati, professionisti, imprese, studenti, interessati a consultare, libri, riviste, giornali,
nonché a conoscere i dati economico-giuridici; Enti ed organismi del sistema camerale; Autorità Nazionali e
Pubbliche Amministrazioni locali; Fonti e testimoni privilegiati funzionali alla raccolta, elaborazione,
interpretazione dei dati; Sistema universitario locale, centri di ricerca e scuole secondarie; Associazioni di
rappresentanza; Amministratori e uffici dell’ente camerale; Istituti di credito; Giornalisti; Biblioteche
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Stampa, Biblioteca e Progetti Trasversali
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543 713503/466 - Fax 0543 713531
e-mail: [email protected] - [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
2.1.3. PROGETTI TRAVERSALI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
• Delibera di Consiglio n. 24 del 6/10/2006 - Programma di mandato 2008-2013 – “Destinazione Futuro”;
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente con deliberazione del Consiglio
Camerale;
• L. 20 marzo 1913, n.272 – Ordinamento delle borse di commercio, l’esercizio della mediazione e le tasse
sui contratti di borsa;
• D.M. 6 aprile 2006, n.174 - Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci
italiane con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Camera di Commercio promuove e sostiene la Borsa Merci Telematica Italiana, istituita ai sensi del
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 6 aprile del 2006, n. 174, mercato telematico dei prodotti
agricoli, agroalimentari ed ittici. Lo scopo generale della Borsa Merci Telematica Italiana è fornire agli operatori
di mercato una piattaforma telematica che consente la gestione quotidiana e continua delle negoziazioni da
postazioni remote. Essa rappresenta uno strumento regolamentato ed innovativo volto a favorire l'incontro tra
le proposte d'acquisto e vendita mediante un meccanismo ad asta continua che rispecchia le reali dinamiche
del mercato.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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Attraverso questo sistema di contrattazione si intende assicurare efficienza e razionalità ai mercati e
determinare in tempi rapidi e in modo trasparente i quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati. La Borsa è
accessibile all’indirizzo: http://www.bmti.it/.
SOGGETTI INTERESSATI
Imprese del settore
Enti ed organismi del sistema camerale
Autorità Nazionali e Pubbliche Amministrazioni locali
Associazioni di rappresentanza
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Stampa, Biblioteca e Progetti Trasversali
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543 713503/466 Fax 0543 713531
e-mail: [email protected] - [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
2.2. INFORMAZIONE ECONOMICA, STATISTICA E SOCIALE
Il programma di attività della Camera di Commercio è da tempo finalizzato alla diffusione e alla valorizzazione
dell’informazione statistica, quale strumento di importanza strategica a supporto delle decisioni delle Istituzioni
e degli operatori che operano per lo sviluppo sociale ed economico del territorio e quale capitale informativo al
servizio della collettività locale.
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, che vanta una lunga tradizione di monitoraggio e analisi della realtà
sociale ed economica provinciale, ha proseguito le attività di aggiornamento e ampliamento del proprio
patrimonio informativo e promosso lo sviluppo e la realizzazione di progetti innovativi per il miglioramento degli
strumenti di osservazione.
L’attività complessiva su tale tema privilegia un’ottica di sistema e viene progettata e realizzata tenendo conto
sia delle linee di intervento del sistema camerale regionale, con il quale opera in stretta collaborazione, sia
nazionale con la partecipazione attiva a progetti compresi nel Programma Statistico Nazionale. In virtù
dell’appartenenza al Sistema Statistico Nazionale, la Camera svolge inoltre alcune funzioni di collaborazione a
livello provinciale con l’Istituto Nazionale di Statistica e si avvale di contatti e forme di collaborazione
particolarmente efficaci con i principali referenti tematici della statistica ufficiale. L’attività della Camera è
inoltre inserita nella programmazione del Sistema Camerale in materia economico-statistica.
2.2.1. - SERVIZIO INFORMAZIONI E CONSULTAZIONE DATI - SPORTELLO INFORMAZIONE ECONOMICO-STATISTICA
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n.580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
• Codice della Statistica Ufficiale – Sistema Statistico Nazionale – Istituto Nazionale di Statistica;
• Programma Statistico Nazionale - Sistema Statistico Nazionale;
• Programmazione del Sistema Camerale;
• Provvedimento n. 13 del 31/7/2002 del Garante per la Protezione dei dati personali – Codice di
deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica
effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale;
• Provvedimento n. 2 del 16/6/2004 del Garante per la Protezione dei dati personali – Codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi statistici e scientifici;
• Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena, approvato con
Delibera di Consiglio n. 3 del 14/5/2008;
• Delibera di Consiglio n. 24 del 6/10/2006 - Programma di mandato 2008-2013 – “Destinazione Futuro”;
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente con deliberazione del Consiglio Camerale.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
• Assistenza nella consultazione delle pubblicazioni in dotazione alla Biblioteca di Statistica presso la quale
sono disponibili oltre 6.500 volumi relativi ai temi dell’economia ed in generale della statistica: da evidenziare
le serie complete delle pubblicazioni curate dall’Istituto Nazionale di Statistica, dal Sistema Statistico
Nazionale, dal Sistema Camerale, dalla Banca d'Italia e dai principali centri di ricerca e produttori di
informazione economica a livello nazionale, l’elenco dei volumi è consultabile sul sito internet della Camera;
• Interrogazione guidata delle banche dati statistiche più significative fra le quali sono da evidenziare quelle
predisposte da Infocamere (dati sul sistema delle imprese), ISTAT e dal Sistema Camerale
• Consultazione assistita del portale dell’informazione statistico-economica del Sistema Camerale - Starnet
– strumento che offre un’ampia e dettagliata panoramica sul patrimonio informativo curato dalle singole
Camere di Commercio, dalle Unioni Regionali, dall’Unione Italiana e dall’Istituto Tagliacarne
• Accesso privilegiato ai dati prodotti dai principali Osservatori del Sistema Camerale
• Raccolta, elaborazione, analisi di dati in relazione ad esigenze specifiche
Nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale, del Sistema Camerale ed in collaborazione con il Ministero per lo
Sviluppo Economico si garantisce la piena collaborazione per tutte le attività statistiche per le quali è previsto
l’apporto della Camera di Commercio, oltre al consueto servizio al pubblico e alle attività di relazione con i
Comuni della provincia, con particolare riferimento alle seguenti attività:
• divulgazione e assistenza al pubblico degli Indici ISTAT dei prezzi
• realizzazione Indagine Grande Distribuzione – INDIS: Supermercati, Grandi magazzini, Centri
commerciali, GD specializzata
• realizzazione Indagine sulla pesca nei laghi e bacini artificiali
• coordinamento delle rilevazioni ISTAT con particolare riferimento alle attività svolte dai Comuni: Indagine
sui consumi, Uso del tempo, Multiscopo, EU condizioni di vita, Forze di lavoro;
• realizzazione rilevazioni: Consistenza bestiame, Attività edilizia
• redazione territoriale di Starnet e di redazione nazionale per l’agricoltura
• rilevazione Indagine mensile giacenze pomacee ed actinidia nei magazzini frigoriferi
• rilevazione Indagine Excelsior presso le imprese delle province
• fornitura dati vari su progetti di Unioncamere Regionale e Nazionale.
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti i soggetti pubblici e privati, imprese, studenti, interessati a conoscere dati statistico-economici; ISTAT ed
altri organi del SISTAN; Enti ed organismi del sistema camerale; Autorità Nazionali e Pubbliche
Amministrazioni locali; Fonti e testimoni privilegiati funzionali alla raccolta, elaborazione, interpretazione dei
dati; Sistema universitario locale, centri di ricerca e scuole secondarie; Associazioni di rappresentanza;
Amministratori e uffici dell’ente camerale; Istituti di credito
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Statistica e Studi
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543 713260 - 713474 (Numeri Indici) Fax 0543 713531
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
2.2.2. MONITORAGGIO DELL’ECONOMIA, OSSERVATORI ECONOMICI E STRUMENTI OPERATIVI PER LA DIFFUSIONE DELLE
INFORMAZIONI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n.580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
• Codice della Statistica Ufficiale – Sistema Statistico Nazionale – Istituto Nazionale di Statistica;
• Programma Statistico Nazionale - Sistema Statistico Nazionale;
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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• Programmazione del Sistema Camerale;
• Provvedimento n. 13 del 31/7/2002 del Garante per la Protezione dei dati personali – Codice di
deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica
effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale;
• Provvedimento n. 2 del 16/6/2004 del Garante per la Protezione dei dati personali – Codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi statistici e scientifici;
• Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena, approvato con
Delibera di Consiglio n. 3 del 14/5/2008;
• Delibera di Consiglio n. 24 del 6/10/2006 - Programma di mandato 2008-2013 – “Destinazione Futuro”;
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente con deliberazione del Consiglio Camerale.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Camera di Commercio predispone le seguenti pubblicazioni che descrivono e analizzano gli aspetti
fondamentali delle dinamiche del territorio attraverso l’osservazione dei fenomeni più rilevanti, tali
pubblicazioni sono in distribuzione presso l’Ente e scaricabili dal sito internet
http://www.fo.camcom.it/studiestatistica/:
• “Quaderni di Statistica”: Popolazione, Istruzione e Lavoro, Attività Economiche, Agricoltura, Attività
Manifatturiere e Costruzioni, Attività Terziarie, Commercio Estero (serie annuale): rapporti tematici sui più
rilevanti aspetti della realtà provinciale, da quelli sociali a quelli più legati all’economia”. Queste raccolte di dati
strutturali sono disponibili in serie storica per alcuni titoli dal 1962.
• “Rapporto sull’economia della Provincia di Forlì-Cesena” (annuale): pone l’attenzione sull’andamento
congiunturale dei settori che compongono il tessuto produttivo provinciale e sui principali fenomeni sociali che
caratterizzano il territorio nell’intento di fornire strumenti di lettura delle dinamiche in corso ai soggetti pubblici
e privati che operano per la crescita e l’evoluzione della realtà locale. Lo studio, realizzato internamente
dall’ufficio, viene presentato nel corso di un evento pubblico alla presenza di autorevoli esperti e costituisce un
interessante occasione di riflessione sullo scenario economico nazionale ed internazionale.
• “Giornata dell’economia” (annuale): nell’ambito delle attività organizzate dal Sistema Camerale con
l’elaborazione di commenti e la stesura di valutazioni in relazione alla basi dati resa disponibile da
Unioncamere Italiana.
• “I Numeri dell’Economia” (annuale): strumento dal quale è possibile delineare la situazione strutturale
provinciale, attraverso diversi indicatori che forniscono dati dettagliati e con confronti temporali (rispetto
all’anno precedente) e territoriali (con regione Emilia-Romagna e Italia), inerenti a temi quali popolazione,
imprenditorialità, agricoltura, commercio, turismo, cooperazione, ecc.
• “Le previsioni occupazionali delle imprese - Progetto Excelsior” (annuale): il volume commenta e diffonde i
dati su base provinciale dei risultati dell’indagine sui fabbisogni professionali delle imprese, e fornendo uno
strumento utile ai decisori locali e ai soggetti che si occupano di istruzione, formazione e lavoro.
• “Movimprese – dati sulle imprese” (trimestrale),
• “L’imprenditoria femminile nella provincia di Forlì-Cesena” (annuale)
• “Congiuntura – dati sulle imprese manifatturiere (trimestrale) rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati
relativi ai principali fenomeni socio-economici (demografia, istruzione, lavoro, andamento settori economici,
movimentazione anagrafica delle imprese, etc.)
Sono stati inoltre progettati e sviluppati, grazie anche al supporto tecnico dell’azienda speciale CISE, strumenti
avanzati di raccolta, elaborazione e divulgazione di alcuni fenomeni economici e sociali:
• Demografia on-line - www.fo.camcom.it/studiestatistica/popolazione - banca dati accessibile anche dagli
utenti esterni via internet per l’analisi dei principali fenomeni demografici quali il movimento naturale, quello
migratorio, la composizione per classi d’età, per sesso e altri ancora. Contiene informazioni in serie storica a
partire dal 1995 che consentono confronti temporali e rende disponibili dati sia con dettaglio comunale che per
aggregazioni territoriali, quali comprensori, vallate e zone altimetriche. Tale strumento è frutto di un proficuo
rapporto di collaborazione con tutti i Comuni della provincia
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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• I Numeri del Territorio on-line - www.fo.camcom.it/studiestatistica/inumeridelterritorio - banca dati
accessibile via internet relativa a dati economico-statistici inerenti la provincia. Questo prodotto rappresenta un
efficace risultato dell’attività di sviluppo di SIMET, il Sistema Integrato di Monitoraggio dell’Economia del
Territorio. Si tratta di uno strumento dettagliato di analisi dei dati, fino al livello comunale, con riferimento in
particolare ai temi demografia e imprese, che fornisce chiavi di lettura delle dinamiche territoriali utili per la
programmazione e la definizione di piani strategici d’intervento da parte di enti pubblici e soggetti privati
• Congiuntura on-line - www.fo.camcom.it/studiestatistica/congiuntura - banca dati accessibile via internet
che mette a sistema le informazioni raccolte sull’andamento congiunturale delle imprese manifatturiere
aggregate per provincia, comprensorio, settore, classe dimensionale. Questo strumento interattivo
rappresenta un efficace canale per rendere disponibili i risultati dell’attività dell’Ente nella raccolta ed
elaborazione di dati presso un campione ampiamente rappresentativo delle imprese della provincia
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti i soggetti pubblici e privati, imprese, studenti, interessati a conoscere dati statistico-economici; ISTAT ed
altri organi del SISTAN; Enti ed organismi del sistema camerale; Autorità Nazionali e Pubbliche
Amministrazioni locali; Fonti e testimoni privilegiati funzionali alla raccolta, elaborazione, interpretazione dei
dati; Sistema universitario locale, centri di ricerca e scuole secondarie; Associazioni di rappresentanza;
Amministratori e uffici dell’ente camerale; Istituti di credito
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Statistica e Studi
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543 713260 - 713474 (Numeri Indici) Fax 0543 713531
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
2.2.3. STUDI E RICERCHE
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n.580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura;
• Codice della Statistica Ufficiale – Sistema Statistico Nazionale – Istituto Nazionale di Statistica;
• Programma Statistico Nazionale - Sistema Statistico Nazionale;
• Programmazione del Sistema Camerale;
• Provvedimento n. 13 del 31/7/2002 del Garante per la Protezione dei dati personali – Codice di
deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica
effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale;
• Provvedimento n. 2 del 16/6/2004 del Garante per la Protezione dei dati personali – Codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi statistici e scientifici;
• Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena, approvato con
Delibera di Consiglio n. 3 del 14/5/2008;
• Delibera di Consiglio n. 24 del 6/10/2006 - Programma di mandato 2008-2013 – “Destinazione Futuro”;
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente con deliberazione del Consiglio
Camerale.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Camera vanta una lunga tradizione di studi e ricerche su aspetti economici e sociali finalizzati alla lettura
delle dinamiche strutturali e congiunturali del territorio.
Gli studi e le ricerche realizzati sono consultabili presso la Biblioteca di Statistica su cartaceo e nel sito
camerale per i lavori più recenti. Le attività di studio in corso di realizzazione sono le seguenti:
- Analisi sui bilanci delle società di capitale della provincia (biennale): volto a individuare le principali
dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie delle società di capitale, articolando l’analisi per settori
21
Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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economici e con confronti su dati regionali e nazionali. L’archivio dei bilanci su cui si basa l’analisi rappresenta
infatti, un osservatorio privilegiato ed unico della situazione economica e finanziaria delle imprese locali e la
valorizzazione di queste informazioni a fini statistici fornisce chiavi di lettura inedite sulle dinamiche in atto e
sulle prospettive di sviluppo del territorio.
- Report sul tema innovazione Il primo rapporto sull'innovazione della provincia di Forlì-Cesena approfondisce,
attraverso l'osservatorio per l'innovazione delle camere di commercio della regione Emilia-Romagna ed il
Sistema Integrato di Monitoraggio dell'Economia del Territorio (SIMET), punti di forza ed aree di miglioramento
con l'intento di fornire un contributo alla programmazione delle azioni di supporto alla competitività del territorio
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti i soggetti pubblici e privati, imprese, studenti, interessati a conoscere dati statistico-economici; ISTAT ed
altri organi del SISTAN; Enti ed organismi del sistema camerale; Autorità Nazionali e Pubbliche
Amministrazioni locali; Fonti e testimoni privilegiati funzionali alla raccolta, elaborazione, interpretazione dei
dati; Sistema universitario locale, centri di ricerca e scuole secondarie; Associazioni di rappresentanza;
Amministratori e uffici dell’ente camerale; Istituti di credito
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Statistica e Studi
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543 713260 - 713474 (Numeri Indici) Fax 0543 713531
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
2.2.4. PROGETTI E STRUMENTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n.580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
• Codice della Statistica Ufficiale – Sistema Statistico Nazionale – Istituto Nazionale di Statistica;
• Programma Statistico Nazionale - Sistema Statistico Nazionale;
• Programmazione del Sistema Camerale;
• Provvedimento n. 13 del 31/7/2002 del Garante per la Protezione dei dati personali – Codice di
deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica
effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale;
• Provvedimento n. 2 del 16/6/2004 del Garante per la Protezione dei dati personali – Codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi statistici e scientifici;
• Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena, approvato con
Delibera di Consiglio n. 3 del 14/5/2008;
• Delibera di Consiglio n. 24 del 6/10/2006 - Programma di mandato 2008-2013 – “Destinazione Futuro”;
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente con deliberazione del Consiglio
Camerale.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
• SIMET - Sistema Integrato di Monitoraggio del Territorio – il progetto volto alla costruzione di uno
strumento per la rilevazione e la misurazione delle principali dinamiche sociali ed economiche attraverso
l’integrazione delle informazioni e dei dati provenienti da svariate fonti, al fine di rendere disponibile un sistema
di indicatori a supporto dell’attività di programmazione degli enti pubblici, del sistema produttivo e in generale
della collettività locale.
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti i soggetti pubblici e privati, imprese, studenti, interessati a conoscere dati statistico-economici; ISTAT ed
altri organi del SISTAN; Enti ed organismi del sistema camerale; Autorità Nazionali e Pubbliche
Amministrazioni locali; Fonti e testimoni privilegiati funzionali alla raccolta, elaborazione, interpretazione dei
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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dati; Sistema universitario locale, centri di ricerca e scuole secondarie; Associazioni di rappresentanza;
Amministratori e uffici dell’ente camerale; Istituti di credito
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Statistica e Studi
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543 713260 - 713474 (Numeri Indici) Fax 0543 713531
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
2.3. SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO
2.3.1. INTERVENTI FINANZIARI E PROMOZIONALI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n.580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura;
• D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
• L. 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
• Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena, approvato con
Delibera di Consiglio n. 3 del 14/5/2008;
• Delibera di Consiglio n. 24 del 6/10/2006 - Programma di mandato 2008-2013 – “Destinazione Futuro”;
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente con deliberazione del Consiglio
Camerale;
• Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni sussidi ed ausili
finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità dell’art. 12 della legge 241/1990, approvato con
Deliberazione di Consiglio n. 23 del 27/11/2006;
• Disciplinare relativi ad interventi specifici di incentivazione finanziaria in favore delle imprese della
provincia, consultabili sul sito www.fo.camcom.it/promozione;
• L. 24 novembre 2003, n. 326 – Legge quadro sui confidi;
• L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 – Interventi in favore di forma collettive di garanzia nel settore agricolo;
• Disciplinare per la concessione di contributi al Fondo Rischi dei Confidi della provincia, consultabili sul sito
www.fo.camcom.it/promozione;
• Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali
delle imprese, sostenendo lo sviluppo del territorio e dell’economia locale.
Coerentemente con i programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica annualmente
approvata dal Consiglio e con le risorse destinate in sede di bilancio preventivo, la Camera di Commercio
realizza annualmente interventi promozionali attuati e gestiti direttamente, anche in compartecipazione con
altri organismi pubblici e privati, su proposta di questi o per iniziativa dalla Camera, con le seguenti specificità:
• Azioni di marketing territoriale volte a promuovere le tipicità locali in un’ottica di valorizzazione sinergica di
strutture, prodotti del territorio, enogastronomia e artigianato artistico
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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• Interventi per la promozione e la valorizzazione dei settori economici: commercio, agricoltura, artigianato,
industria, turismo e cooperazione e delle filiere
• Intervento di qualificazione del comparto turistico attraverso il finanziamento dei programmi dell’Azienda di
promozione turistica regionale
• Intervento di qualificazione delle strutture turistiche, attraverso l’adesione al Marchio di Qualità ISNART
per ristoranti ed alberghi
• Azioni di supporto per la trasmissione d’impresa, per l’imprenditorialità giovanile e femminile in
collaborazione con il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile
• Iniziative di valorizzazione dei principali settori produttivi della provincia tramite la presenza istituzionale
nelle principali manifestazioni fieristiche a livello internazionale, nazionale e provinciale
• Interventi volti a favorire l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, tramite l’azienda speciale CISE
• Interventi per lo sviluppo di strutture ed infrastrutture locali di interesse economico generale
• Interventi volti a favorire la diffusione della cultura finanziaria in azienda, la diffusione di strumenti
finanziari innovativi ed il rapporto banca-impresa.
Contemporaneamente, nel rispetto del Regolamento generale per la concessione dei contributi economici
adottato dal Consiglio, eroga contributi finanziari per la realizzazione di progetti organizzati da terzi,
coerentemente con il piano delle iniziative promozionali approvato in sede di bilancio preventivo e tenendo
conto dei seguenti criteri generali:
a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità e
concentrandole verso le iniziative di maggiore rilievo;
b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo,
rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
c) preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con le associazioni
di categoria escludendo le iniziative che abbiano interesse interno di associazioni o enti e che non siano
aperte alla generalità dei soggetti interessati;
d) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale
rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
e) favorire la rotazione degli operatori fruenti delle agevolazioni ;
f) sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli
operatori;
g) favorire le iniziative avviate da gruppi di operatori associati anche temporaneamente fra di loro,
incentrate prioritariamente sulla qualificazione dell'immagine complessiva del territorio.
La Camera di Commercio realizza inoltre interventi finanziari in favore delle imprese della provincia sulla base
di disciplinari specifici conformi alla disciplina interna e comunitaria in materia di aiuti di Stato approvati dalla
Giunta e volti a sostenere specifici piani di investimento o di sviluppo legati ai temi dell’innovazione, dello
sviluppo sostenibile, della trasmissione d’impresa, dell’imprenditoria giovanile e femminile, sulla base delle
indicazioni e delle priorità espresse dall’organo di gestione.
La Camera svolge inoltre, attraverso i confidi, attività di supporto finanziario alle imprese nella difficile fase di
reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo scopo di rendere più agevole l’accesso al credito,
elemento indispensabile per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale, nella duplice forma di:
• Contributo in conto interessi su finanziamenti accesi dalle imprese della provincia per avviare investimenti
relativi ad interventi di natura innovativa, produttiva e organizzativa
• Contributo ad integrazione del fondo di garanzia dei confidi, in considerazione dell’attività svolta dai
medesimi con lo scopo di facilitare l’accesso al credito a favore delle micro, piccole e medie imprese della
provincia attraverso la concessione di garanzie
Per entrambi gli interventi sono previsti disciplinari specifici consultabili sul sito internet della Camera
http://www.fo.camcom.it/promozione.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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SOGGETTI INTERESSATI
Imprese, potenziali imprenditori e operatori economici in generale; Enti ed organismi del sistema camerale; Autorità
Nazionali e Pubbliche Amministrazioni locali; Associazioni di rappresentanza; Istituti di credito; Sistema dei confidi
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Promozione Interna
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543 713245 - Fax 0543 713531
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
2.3.2. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CONVEGNISTICA
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
• D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
• Delibera di Consiglio n. 24 del 6/10/2006 - Programma di mandato 2008-2013 – “Destinazione Futuro”;
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente con deliberazione del Consiglio Camerale.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Camera di Commercio offre inoltre servizi di informazione e di primo orientamento per sostenere l’attività delle
imprese nel corso del ciclo di vita, dall’avvio alla crescita, cercando di cogliere gli aspetti e le tematiche di
interesse funzionali allo sviluppo delle imprese stesse.
Sono quindi operativi i seguenti sportelli fisici e telematici:
• Sportello Nuove Imprese – rete di sportelli delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna costituiti per
offrire un primo strumento di orientamento a coloro che intendono sviluppare un’idea imprenditoriale, con
particolare attenzione alle opportunità di finanziamento ed agli strumenti di autovalutazione sulle potenzialità ed
attitudini imprenditoriali. I servizi sono accessibili anche dal sito: http://www.genesi.camcom.it/
• Guida alle opportunità finanziarie on-line - un’utile banca dati relativa alle agevolazioni disponibili per il
sistema imprenditoriale a livello provinciale, regionale, nazionale e comunitario consultabile all’indirizzo:
http://www.finanziamenti.rer.camcom.it/Agevolazioni/default.htm
Al fine di sviluppare e stimolare analisi su importanti temi economici di interesse o su settori e comparti produttivi
particolarmente rilevanti per la provincia, la Camera di Commercio organizza convegni e workshop di
approfondimento alla presenza di autorità, esperti e studiosi delle specifiche materie.
Inoltre, d’intesa con le associazioni di categoria, realizza semestralmente un programma di attività seminariali
volte allo sviluppo della cultura imprenditoriale e alla formazione di manager e quadri sui temi dell’
internazionalizzazione, produzione e qualità, gestione risorse umane, amministrazione, finanza e controllo,
marketing e comunicazione.
SOGGETTI INTERESSATI
Imprese, potenziali imprenditori e operatori economici in generale; Sistema universitario locale, centri di ricerca e
scuole secondarie; Docenti e studenti universitari; Enti ed organismi del sistema camerale; Autorità Nazionali e
Pubbliche Amministrazioni locali Associazioni di rappresentanza; Amministratori e uffici dell’ente camerale
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Promozione Interna
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543 713245 - Fax 0543 713531
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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2.3.3 RAPPORTI SCUOLA-IMPRESA
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
• D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
• Delibera di Consiglio n. 24 del 6/10/2006 - Programma di mandato 2008-2013 – “Destinazione Futuro”;
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente con deliberazione del Consiglio Camerale;
• L. 28 marzo 2003, n. 53, art. 4 – Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La legge n. 53 del 28 marzo 2003 di riforma della scuola, alla quale è seguita nello stesso anno la firma del
protocollo d’intesa fra Unioncamere ed il Ministero dell’Istruzione affida la sistema camerale un ruolo
importante di collegamento fra il mondo produttivo ed il mondo scolastico, per la realizzazione di percorsi di
alternanza scuola-lavoro e, più in generale per innovare i livelli qualitativi del nostro sistema di istruzione e
formazione. Per dare attuazione a tali accordi, Unioncamere Emilia-Romagna ed Ufficio Scolastico EmiliaRomagna hanno siglato nel 2004 una convenzione in virtù della quale vengono annualmente finanziati progetti
di alternanza delle scuole della regione e progettati servizi innovativi per la sperimentazione di questa nuova
modalità didattica.
Vengono inoltre proposte annualmente dalla Camera le seguenti attività:
• Attivazione di progetti di stages per diplomati, universitari e neo-laureati, borse di studio per neo-laureati,
progetti di alternanza scuola/lavoro per le medie superiori, progetti di tirocinio formativo
• Contribuzioni finanziarie per la partecipazione di giovani della provincia a Master e corsi di formazione
specialistica
• Polaris - portale per l’orientamento, la formazione professionale e il raccordo fra imprese, scuole e
università e banca dati per favorire l’incontro tra domanda e offerta di tirocini formativi.
SOGGETTI INTERESSATI
Imprese, potenziali imprenditori e operatori economici in generale; Sistema universitario locale, centri di
ricerca e scuole secondarie; Docenti e studenti universitari; Enti ed organismi del sistema camerale; Autorità
Nazionali e Pubbliche Amministrazioni locali; Associazioni di rappresentanza; Amministratori e uffici dell’ente
camerale
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Promozione Interna
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543 713245 - Fax 0543 713531
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
2.4. INTERNAZIONALIZZAZIONE
2.4.1 INTERVENTI FINANZIARI E PROMOZIONALI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
• D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
• L. 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi;
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
________________________________________________________________________________________
• D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi;
• Delibera di Consiglio n. 24 del 6/10/2006 - Programma di mandato 2008-2013 – “Destinazione Futuro”;
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente con deliberazione del Consiglio Camerale;
• Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni sussidi ed ausili
finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità dell’art. 12 della legge 241/1990, approvato con
Deliberazione di Consiglio n. 23 del 27/11/2006;
• Disciplinare relativi ad interventi specifici di incentivazione finanziaria in favore delle imprese della
provincia che realizzavano interventi promozionali all’estero, consultabili sul sito internet
www.fo.camcom.it/internazionalizzazione;
• Reg. CE n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle
imprese, dedicando una particolare attenzione all’internazionalizzazione con l’obiettivo di incrementare l’export
provinciale e promuovere una presenza più strutturata delle imprese della provincia sui mercati internazionali.
A seguito della sottoscrizione del protocollo operativo tra Ministero Commercio Internazionale, Regione EmiliaRomagna, ICE, SACE, SIMEST e Unioncamere Emilia-Romagna relativamente alla gestione dello Sportello
Regionale per l’Internazionalizzazione (SPRINTER), dal 1° dicembre 2007 è stato attivato presso la sede camerale
lo sportello provinciale Sprinter, articolato in una sede regionale di coordinamento e gestione operativa ed in una
rete di sportelli provinciali operativi presso le singole Camere di Commercio, che svolgono servizi di informazione,
accompagnamento nei percorsi di internazionalizzazione, di orientamento sulle opportunità dei mercati, di
assistenza tecnica alle imprese, nonchè azioni formative e informative.
Coerentemente con i programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente
dal Consiglio e con le risorse destinate in sede di bilancio preventivo, la Camera di Commercio realizza interventi
promozionali progettati e gestiti direttamente, anche in compartecipazione con altri organismi pubblici e privati, su
proposta di questi o per iniziativa dalla Camera, volti a ad attuare azioni settoriali e plurisettoriali di sostegno
all’internazionalizzazione e di sviluppo della funzione di marketing internazionale in azienda, che si articolano
nell’organizzazione di missioni in uscita, incoming di delegati ed operatori stranieri, workshop di approfondimento,
partecipazioni a fiere e mostre specializzate all’estero con particolare riferimento ai principali settori produttivi della
provincia (filiera ortofrutticola, enogastronomia, sistema moda, edilizia, arredamento, nautica, metalmeccanica, ICT,
turismo, etc.) ed ai mercati stranieri ritenuti più interessanti per le imprese locali.
La Camera di Commercio realizza inoltre interventi finanziari in favore delle imprese della provincia sulla base
di disciplinari specifici conformi alla disciplina interna e comunitaria in materia di aiuti di Stato approvati dalla Giunta
e consultabili sul sito internet della Camera, volti a favorire la partecipazione di imprese della provincia alla
partecipazione a fiere e mostre specializzate all’estero e a sostenere specifici programmi di penetrazione
commerciale o di cooperazione industriale realizzati in forma aggregata.
Nella progettazione e realizzazione degli interventi la Camera si uniforma ai seguenti criteri:
- coinvolgimento di tutti i soggetti (pubblici e privati) che costituiscono il sistema locale
- inserimento delle attività nei programmi e negli interventi del “Sistema Italia” (Ministero Sviluppo Economico, Ice,
Sistema camerale nazionale e regionale, Regione Emilia-Romagna e Accordi di programma)
- utilizzo contemporaneo di più strumenti promozionali
- continuità dell’azione promozionale
- ottimizzazione delle risorse finanziarie impiegate
- verifica costante dei risultati raggiunti.
SOGGETTI INTERESSATI
Imprese, potenziali imprenditori e operatori economici in generale; Sistema universitario locale e centri di
ricerca; Enti ed organismi internazionali; Autorità nazionali e Pubblica Amministrazione locale; Associazioni di
rappresentanza
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A CHI RIVOLGERSI
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Tel. 0543 713250 Fax 0543 713531
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Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
2.4.2 INFORMAZIONE E FORMAZIONE
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura;
• D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
• Delibera di Consiglio n. 24 del 6/10/2006 - Programma di mandato 2008-2013 – “Destinazione Futuro”;
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente con deliberazione del Consiglio
Camerale.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Camera di Commercio offre i seguenti servizi di primo orientamento e informazione alle imprese reperibili
anche sul sito dell’Ente www.fo.camcom.it/internazionalizzazione:
• Newsmercati, una newsletter quindicinale per l'internazionalizzazione contenente approfondimenti su
dogane, pagamenti, trasporti, contrattualistica, fiscalità, marchi e brevetti oltre ad alcune segnalazioni di
iniziative a supporto del business internazionale
• Repertorio delle imprese della provincia che operano con l’estero, in versione on-line e su CD, uno
strumento innovativo di presentazione delle imprese provinciali agli operatori economici italiani ed esteri
• Repertorio delle rappresentanze diplomatiche e consolari, uffici commerciali, uffici ICE, Camere di
Commercio italiane all’estero ed estere in Italia on-line e cartaceo, uno strumento di ausilio immediato nella
ricerca di informazioni e riferimenti sulle istituzioni e gli organismi presenti nei diversi Paesi ed in Italia
• Servizi di informazione commerciale, uno strumento utile a raccogliere informazioni commerciali su
aziende italiane ed estere tramite qualificate banche dati
• Servizi di ricerca partner, uno strumento di raccolta di opportunità commerciali all’estero tramite l’utilizzo di
banche dati e dei contatti con le Camere di Commercio Italiane all’Estero ed Estere in Italia e/o i desk
convenzionati nei Paesi stranieri
• Servizi di recupero crediti all’estero, per favorire il recupero dei crediti all’estero delle imprese provinciali
• Servizio di traduzione di breve corrispondenza commerciale e visure, per l’ottenimento di traduzioni da e
per l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo ed il russo
• Elenco traduttori ed interpreti, uno strumento di informazione nella ricerca di traduttori ed interpreti
disponibili nel territorio, distinto per titoli di studio
Nell’ottica di favorire lo sviluppo della cultura imprenditoriale e la formazione di manager e quadri aziendali di
piccole e medie imprese interessati ai processi di internazionalizzazione, la Camera, d’intesa con le
associazioni di categoria, organizza annualmente:
• un programma di seminari di aggiornamento sulle principali tematiche relative all’internazionalizzazione,
quali contrattualistica internazionale, IVA e Intrastat, dogane, trasporti, pagamenti internazionali, etc.
• Giornate Paese per le aree di maggiore interesse, durante le quali vengono illustrate le opportunità di
sviluppo derivanti dall’operare in determinati mercati
• incontri di approfondimento sui servizi assicurativi e finanziari offerti da SACE e SIMEST, partner nello
Sprinter.
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SOGGETTI INTERESSATI
Imprese, potenziali imprenditori e operatori economici in generale; Studenti e Scuole di istruzione secondaria;
Sistema universitario locale, centri di ricerca e scuole secondarie; Enti ed organismi del sistema camerale;
Autorità Nazionali e Pubbliche Amministrazioni locali; Enti ed organismi internazionali; Associazioni di
rappresentanza
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2.4.3 ASSISTENZA E CONSULENZA
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
• D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
• Delibera di Consiglio n. 24 del 6/10/2006 - Programma di mandato 2008-2013 – “Destinazione Futuro”;
• Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente con deliberazione del Consiglio Camerale.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Camera di Commercio offre i seguenti servizi di prima assistenza alle imprese della provincia attraverso
modalità tradizionali (fax e/o telefono) oppure on-line tramite il sito dell’Ente www.infoexport.it:
• Consulenza in materia di contrattualistica e contenzioso internazionale
• Consulenza in materia fiscale, doganale e trasporti internazionali
• Consulenza in materia di pagamenti internazionali
• Consulenza SACE per l’assicurazione dei crediti all’estero
• Consulenza SIMEST per gli investimenti all’estero
• Servizio di marketing per il mercato americano
• Consulenza su normative e strumenti comunitari (rete Enterprise Europe Network)
Attraverso le collaborazioni in atto con le numerose Camere di Commercio Italiane all’estero, la Camera di
Commercio è in grado di offrire alle imprese della provincia elenchi nominativi di potenziali
importatori/distributori/grossisti esteri, brevi annunci commerciali sui notiziari periodici di tali organismi, risposte
a brevi quesiti e raccolta di richieste di prodotti italiani.
Attraverso alcuni desk, strutture di supporto stabili all’estero, è in grado di offrire alle imprese della provincia
servizi di orientamento e informazione, assistenza tecnica e logistica alle missioni in entrata e uscita, ricerca
partner mirati e promozione dei prodotti, collaborazione progettuale ed organizzativa per la realizzazione di
iniziative ed eventi promozionali:
SOGGETTI INTERESSATI
Imprese, potenziali imprenditori e operatori economici in generale; Enti ed organismi del sistema camerale;
Autorità Nazionali e Pubbliche Amministrazioni locali; Enti ed organismi internazionali; Associazioni di
rappresentanza; Amministratori e uffici dell’ente camerale
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3 LE ATTIVITÀ ANAGRAFICO-CERTIFICATIVE ED I SERVIZI INNOVATIVI PER LE IMPRESE
3.1. IL REGISTRO DELLE IMPRESE
3.1.1. REGISTRO DELLE IMPRESE E REA
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Art. 2188 e seguenti del Codice Civile;
• L. 29 dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
• D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
• D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558;
• L. 24 novembre 2000, n. 340;
• L. 2 aprile 2007, n. 40.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Registro delle Imprese è un registro pubblico istituito dalla legge di riordino delle Camere di Commercio (L.
580/1993), nel quale si devono iscrivere tutti gli atti e i fatti relativi alla vita dell’impresa previsti dalla legge (art.
2188 c.c.). L’avvio di tale registro ha trovato attuazione con l’emanazione del relativo regolamento, il
D.P.R. 07/12/1995, n. 581.
Il Registro delle imprese si ispira al principio dell’universalità, attuato attraverso l’iscrizione e l’annotazione di
tutti i soggetti imprenditoriali, indipendentemente dalla forma giuridica di svolgimento dell’attività e dal tipo di
attività esercitata. Esso costituisce, quindi, un’anagrafe generale dell’imprenditoria locale; risponde, inoltre,
all’obiettivo della pubblicità legale e ad esigenze quali: la completezza e l’organicità della pubblicità di tutte le
imprese soggette a registrazione; l’immediatezza della disponibilità dell’informazione; la praticità e la celerità
per la ricerca dell’informazione da parte dell’utente su tutto il territorio nazionale. Il Registro Imprese svolge
un’importante funzione di pubblicità legale dei fatti dell’impresa: l’iscrizione nel Registro Imprese ha in
generale “efficacia dichiarativa” ed origina in capo ai terzi una presunzione di conoscenza. La legge prevede
anche alcuni casi di “pubblicità costitutiva”, ad esempio per la costituzione delle società di capitali:
dall’iscrizione deriva una vera modificazione giuridica, non solo a livello di opponibilità ai terzi, ma di esistenza
stessa del fatto iscritto. Sono pochi e tassativi i casi nei quali si dà luogo a questo tipo di pubblicità.
L’Ufficio Registro Imprese ha sede presso la Camera di Commercio competente per territorio, è diretto da un
Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente, ed
opera sotto la vigilanza di un giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo di
provincia. Ogni impresa che si iscrive al Registro Imprese è iscritta automaticamente anche al REA
(Repertorio Economico Amministrativo), che contiene le notizie relative alle attività economiche (industriali,
commerciali, agricole) che si esercitano nella provincia. Al REA si devono iscrivere anche i soggetti collettivi,
come associazioni, fondazioni, comitati, ecc., che esercitano comunque un’attività economica, anche se non in
forma principale, e le unità locali di imprese con sede principale all’estero.
La pubblicità dei fatti iscritti al REA non ha valore legale, ma configura una “pubblicità notizia”.
Il Registro Imprese è articolato nella sezione ordinaria e nella sezione speciale.
SOGGETTI INTERESSATI
Si devono iscrivere nella Sezione Ordinaria:
1. Gli imprenditori commerciali non piccoli;
2. Le società (di persone, di capitali e cooperative);
3. I Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE);
4. Gli Enti Pubblici, che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività Commerciale;
Si devono iscrivere nella Sezione Speciale:
1. Le imprese artigiane;
2. Gli imprenditori agricoli;
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3. I piccoli imprenditori commerciali;
4. I coltivatori diretti;
5. Le società semplici;
6. Le società fra Avvocati ai sensi del D.Lgs. 96/2001;
7. Le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette a
norma dell’art. 2497 bis c.c.;
8. Le imprese sociali di cui alla L. 13.06.2005, num. 118.
Sono iscritti solo al REA - Repertorio Economico Amministrativo:
1. Tutti i soggetti iscritti nel Registro Imprese, per le notizie di carattere economico riguardanti l’azienda,
quali, ad esempio, l’apertura e chiusura di unità locali;
2. I soggetti collettivi (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari), che esercitano un’attività
economica non in forma principale;
3. Le imprese, sia individuali che societarie, con sede principale all’estero che istituiscono, modificano o
cessano un’unità locale.
Modalità di inoltro delle denunce.
Attualmente, le società, i consorzi, gli enti pubblici ed i soggetti collettivi in genere devono presentare le loro
denunce al Registro Imprese con le seguenti modalità:
Per via telematica, con firma digitale, da una qualunque postazione di P.C. (per maggiori informazioni sulla
trasmissione telematica è possibile consultare il sito www.registroimprese.it);
Su supporto informatico, su floppy disk con il programma FEDRA PLUS, o equivalenti, (il programma è
scaricabile gratuitamente dal sito www.registroimprese.it).
Il deposito e l’iscrizione delle pratiche su supporto cartaceo sono consentiti, fino al termine del periodo
transitorio di cui alla L. 40/07, solo agli imprenditori individuali ed ai soggetti iscrivibili unicamente al REA.
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U.O.: Servizi anagrafici di front office sede centrale e sede operativa di Cesena; Registro Imprese Telematico;
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Ufficio unico: sanzioni registro imprese e diritto annuo, servizi innovativi
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Tel. 0543/713232- Fax 0543/713419
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 - Cesena
Tel. 0547/21901- Fax 0547/23157
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Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.
3.1.2. LA COMUNICAZIONE UNICA D’IMPRESA
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.L. 31 gennaio 2007, n. 7;
• L. 2 aprile 2007, n. 40.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Fortemente innovative sono le disposizioni in materia di avvio dell’attività d’impresa contenute nella L. 40/2007
che ha istituito la Comunicazione Unica.
In particolare sono previste importanti norme che facilitano lo start up delle imprese di nuova costituzione e
che si fondano sulla previsione di un unico adempimento basato sull’autocertificazione – valido ai fini
previdenziali, assistenziali, fiscali, per l’attribuzione del codice fiscale e della partita IVA nonché per l’iscrizione
al registro delle imprese – e sulla individuazione di un unico interlocutore pubblico (la Camera di Commercio)
che riceve le comunicazioni del neo-imprenditore, cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni
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interessate e rilascia in tempo reale al denunciante apposita ricevuta che consente, qualora ricorrano i
presupposti di legge, l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale.
Il neo-imprenditore ha quindi immediata comunicazione del codice fiscale e della partita IVA ed entro 7 giorni
degli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
L’ufficio del Registro delle Imprese diviene quindi lo “sportello unico per le imprese”, cioè il punto di accesso
integrato per la comunicazione di avvio, modificazione e cessazione dell’impresa.
Con Decreto 2 novembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2007, n. 296), è stato
approvato il modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa.
E’ previsto un termine transitorio di 6 mesi, decorsi i quali tutte le imprese, anche quelle individuali, devono
adottare la nuova procedura, per iscrizioni, modifiche e cancellazioni da presentare al registro delle imprese.
Dal 19 febbraio 2008, in via sperimentale, presso dieci Camere di Commercio è stata avviata la procedura di
iscrizione mediante Comunicazione Unica al Registro delle Imprese delle nuove imprese con effetto anche ai
fini IVA, INPS e INAIL, come previsto dall'articolo 9 del D.L. N. 7 del 31/01/2007 convertito in Legge il 2 aprile
2007, n. 40
Per scaricare i modelli informatici ed i software necessari per la compilazione e la spedizione della
Comunicazione Unica e dei relativi modelli allegati consultare il portale www.registroimprese.it
SOGGETTI INTERESSATI
Studi e Associazioni professionali, Imprese
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3.1.3. DEPOSITO BILANCI, ELENCO SOCI, SITUAZIONI PATRIMONIALI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Articoli 2435, 2435-bis, 2478-bis, 2519, 2621, 2615-bis del Codice Civile;
• D.Lgs. 09 aprile 1991, n. 127;
• L. 24 novembre 2000, n. 340;
• Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 28 marzo 2008 – Nuovi diritti di segreteria per il deposito dei
bilanci.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il deposito dei bilanci e dell’elenco soci, adempimento obbligatorio per i soggetti di seguito elencati, deve
essere effettuato ogni anno, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio.
Ai fini del computo dei termini, si ricorda che il sabato viene considerato festivo e quindi si considera nei
termini il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Termini diversi sono previsti per società estere, per i G.E.I.E. e per i consorzi con attività esterna (consultare la
Guida on-line).
Devono depositare i bilanci al Registro Imprese:
Le società di capitali;
Le cooperative;
I consorzi fidi;
I consorzi con attività esterna per i quali è previsto l’obbligo del deposito della sola situazione patrimoniale;
Le società con sede secondaria in Italia;
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________________________________________________________________________________________
I G.E.I.E. - Gruppi Europei di Interesse Economico.
L’elenco soci va depositato presso il Registro imprese entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio
d’esercizio da parte delle società di capitali non quotate in un mercato regolamentato; l’elenco soci deve
riferirsi alla data di approvazione del bilancio.
Non devono depositare l’elenco soci:
I consorzi con attività esterna;
Le cooperative;
i GEIE;
Le società estere con sede secondaria in Italia;
Le società quotate in borsa;
Le società di persone.
Sono altresì soggetti a deposito presso il Registro Imprese:
-Bilancio consolidato da parte di:
1- Società di capitali che controllano uno o più imprese;
2- Enti pubblici economici, cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società per azioni o a
responsabilità limitata;
3- Le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano SPA, SAPA ed SRL (art. 111 duodecies
Disposizioni attuative del codice civile).
-Bilancio finale di liquidazione;
-Bilancio sociale e bilancio consolidato sociale da parte di imprese sociali (Decreto MSE 24.01.2008).
Dal 01/07/2003, con l’entrata in vigore dell’art. 31 della L. 340/2000 anche il deposito dei bilanci segue le
specifiche previste per le tradizionali pratiche telematiche ovvero è presentabile esclusivamente tramite
trasmissione telematica o con supporto informatico con firma digitale.
I software gratuiti attualmente disponibili per effettuare il deposito sono:
• FeDra: o software compatibile, in grado di realizzare una pratica telematica che, una volta firmata
digitalmente con Dike, sarà successivamente inviata tramite Telemaco; questa modalità va utilizzata
soprattutto in presenza di elenco soci variato rispetto all’esercizio precedente.
• Bilanci On-Line: software via internet accessibile dall’indirizzo: http//web.telemaco.infocamere.it; questa
modalità è utilizzabile solo nel caso di bilancio con elenco soci a conferma di quello depositato l’esercizio
precedente oppure bilancio senza elenco soci (ad esempio per le cooperative).
• Bilanci Pdf: modello compatibile solo con Acrobat Reader 6.0 (o successivi) accessibile dall’indirizzo:
http://web.telemaco.infocamere.it
Per ulteriori dettagli, consultare la Guida on-line sul sito www.fo.camcom.it.
SOGGETTI INTERESSATI
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3.1.4. IL DIRITTO ANNUO
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.L. 22 dicembre 1981, n. 786;
33
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• L. 26 febbraio, 1982, n. 51;
• L. 29 dicembre 1993, n. 580;
• D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
• L. 23 dicembre 1999, n. 488;
• Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato Decreto 11 maggio 2001, n. 359;
• L. 12 dicembre 2002, n. 273;
• D.L. 24 dicembre 2002, n. 282;
• L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 13;
• D.L. 27 gennaio 2005, n. 54;
• Regolamento n. 20 adottato dal Consiglio Camerale in data 30 ottobre 2007.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale sono tutte le imprese che, al 1° gennaio di ogni anno, sono
iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché tutte le imprese che si iscrivono o vengono annotate nel
Registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento.
Nel caso l’impresa, oltre alla sede principale, abbia sedi secondarie o unità locali nella stessa provincia o in
altre province, è dovuto il pagamento di un ulteriore diritto, pari al 20% del diritto pagato per la sede, a
ciascuna Camera di Commercio competente per territorio.
La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all’estero e uffici operativi in Italia.
L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9,
comma 2, punto a) del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Si tratta di tutti quei soggetti collettivi che, oltre alla
attività istituzionale di natura ideale, culturale e ricreativa, svolgono una qualche attività economica e sono
iscritti solamente nel solo REA (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.).
Per quanto attiene la determinazione della misura del diritto annuo, avviene annualmente con apposito
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
SOGGETTI INTERESSATI
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3.2. ATTIVITÀ REGOLAMENTATE CON ISCRIZIONE ABILITANTE
3.2.1. PREMESSA
L’esercizio delle attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia e facchinaggio è subordinato alla
presentazione di una dichiarazione di inizio attività alla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 19 della Legge
n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, e, secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.L. 112/2008,
l’attività di impresa può essere avviata contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui sopra.
Tale documento deve essere presentato in allegato alla modulistica in uso per le istanze al registro delle
imprese e per le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) ovvero per le istanze
alla Commissione Provinciale per la tenuta dell’Albo delle Imprese Artigiane. Su tali istanze devono essere
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applicati i bolli e corrisposti i diritti di segreteria, maggiorati degli importi previsti per le iscrizioni abilitanti,
nonché la tassa di concessione governativa.
La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata alla Camera di Commercio nella cui provincia è
collocata la sede ovvero l’unità locale ed in particolare al registro delle imprese, ad esclusione delle imprese
artigiane per le quali è competente la commissione provinciale per la tenuta dell’albo delle imprese artigiane.
L’iscrizione ha valore abilitante su tutto il territorio. Pertanto, in caso di trasferimento della sede principale od
operativa in altra provincia, che non comporti modifica di attività o cambiamenti nella persona del responsabile
tecnico, non occorre presentare ulteriore DIA o CIA, bensì i consueti modelli registro imprese/albo imprese
artigiane.
L’esercizio delle predette attività è consentito solo alle imprese iscritte, relativamente alle attività denunciate,
nel registro delle imprese e/o nell’albo delle imprese artigiane.
Per le imprese artigiane il responsabile tecnico, laddove espressamente previsto dalla norma, deve essere
necessariamente il titolare di impresa individuale ovvero il socio lavoratore di s.n.c. o s.r.l. o socio lavoratore
accomandatario di s.a.s.
Nel caso in cui l’impresa perda uno o più requisiti previsti dalla legge, la Camera di Commercio avvia le
procedure per l’inibizione della continuazione dell’attività.
Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito della camera di commercio nella sezione “Manuali”.
SOGGETTI INTERESSATI
Studi e Associazioni professionali, Imprese
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3.2.2. LE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 5 febbraio 1992, n. 122;
• L. 5 gennaio 1996, n. 25;
• D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 10.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Sono soggette alle suddette disposizioni le imprese che svolgono attività di manutenzione e riparazione di
veicoli e di complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti
al trasporto su strada di persone e di cose.
Sono altresì soggette le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di
autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all’albo di cui alla Legge n. 298/74, che svolgono con carattere
strumentale o accessorio attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura
privatistica che svolge attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.
In sede di denuncia di inizio attività occorre specificare le attività che si intende esercitare dichiarando altresì il
possesso dei requisiti. In particolare la Legge distingue l’attività di autoriparazione nelle seguenti sezioni:
A) meccanica e motoristica;
B) carrozzeria;
C) elettrauto;
D) gommista
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Il Responsabile Tecnico designato deve possedere i seguenti
requisiti personali:
- Essere cittadino italiano o di altro Stato membro della UE, ovvero di uno Stato extracomunitario in cui sia
operante la condizione di reciprocità;
- Non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di riparazione
dei veicoli a motore, per i quali sia prevista una pena detentiva;
- Essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione rilasciata dall’Ufficiale sanitario
del Comune di esercizio dell’attività;
requisiti tecnico-professionali:
a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli
ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno
qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività
diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
b) avere frequentato, con esito positivo un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito
da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di
imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o un diploma di laurea.
Il responsabile tecnico deve avere un rapporto di immedesimazione organica con l’impresa e non può essere
un consulente o un professionista esterno. Non può essere nominato per più di una impresa o, anche nella
stessa impresa, per più officine, salvo sussista contiguità delle stesse.
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Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30.
3.2.3. LE IMPRESE DI PULIZIA
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 25 gennaio 1994, n. 82;
• Ministero dell’Industria, Commercio Artigianato, Decreto 07 luglio 1997, n. 274;
• D.P.R. 14 dicembre1999, n. 558;
• D.L. 31 gennaio 2007, n. 7;
• L. 2 aprile 2007, n. 40.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Sono soggette alle suddette disposizioni le imprese che svolgono attività di:
- A) pulizia;
- B) disinfezione;
- C) disinfestazione;
- D) derattizzazione;
- E) sanificazione.
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________________________________________________________________________________________
In sede di denuncia di inizio attività occorre specificare le attività che si intende esercitare dichiarando altresì il
possesso dei requisiti morali ed economico-finanziari.
I requisiti di onorabilità debbono essere posseduti dal titolare dell’impresa individuale e dall’institore o direttore
preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sede, dai soci delle società in nome collettivo,
dai soci accomandatari delle s.a.s., dagli amministratori delle società di capitali di ogni tipo, comprese le
cooperative.
Per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è necessaria la nomina di un responsabile
tecnico in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica ed organizzativa:
- Svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, della
durata di almeno tre anni, svolta all’interno di imprese del settore o all’interno di uffici tecnici di imprese o enti,
preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio
partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività;
- Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;
- Diploma universitario o di laurea in materia tecnica, utile allo svolgimento dell’attività.
Decorsi almeno due anni dall’inizio dell’attività, le imprese di pulizia regolarmente iscritte possono essere
ammesse a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici. A tal fine gli interessati debbono
presentare apposita domanda al Registro delle Imprese ovvero all’Albo delle imprese Artigiane per
l’iscrizione in una della fasce di classificazione presentando apposito modello disponibile sul sito della
Camera di Commercio di Forlì-Cesena nella sezione “modulistica” e presso gli sportelli camerali.
Qualora si verifichino i presupposti per la classificazione in una fascia inferiore a quella per cui si risulta iscritti
deve essere presentata la relativa denuncia di variazione, entro un anno dal verificarsi dell’evento.
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3.2.4. LE IMPRESE DI FACCHINAGGIO
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Decreto Interministeriale 30 giugno 2003, n. 221;
• D.L. 31 gennaio 2007, n. 7;
• L. 2 aprile 2007, n. 40.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività previste nella tabella allegata al Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l’ausilio di mezzi meccanici o
diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla
movimentazione delle merci e dei prodotti.
In sede di denuncia di inizio attività occorre specificare le attività che si intende esercitare dichiarando altresì il
possesso dei requisiti morali ed economico-finanziari.
I requisiti di onorabilità debbono essere posseduti dal titolare dell’impresa individuale e dall’institore o direttore
preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sede, dai soci delle società in nome collettivo,
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dai soci accomandatari delle s.a.s., dagli amministratori delle società di capitali di ogni tipo, comprese le
cooperative.
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3.2.5. LE IMPRESE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 5 marzo1990, n. 46;
• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
• Decreto Interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Le predette disposizioni si applicano alle imprese che installano e/o effettuano manutenzione straordinaria di
impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli
stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto
di consegna delle forniture. Non si applicano viceversa ad imprese che operano esclusivamente piccola
manutenzione di impianti o che effettuano installazioni per apparecchi per usi domestici, nonché alle imprese
che operano in tipologie di impianti soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa
comunitaria, ovvero di normativa specifica.
L’impresa è abilitata se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile
tecnico da essi preposto con atto formale è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente
riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione
relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti
da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo
un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si
riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello
computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1
possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del
titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non
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inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere
inferiore a quattro anni.
La qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Le imprese non installatrici che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate alla installazione, alla
trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti relativi esclusivamente alle proprie
strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico è in possesso dei
requisiti sopra indicati per le imprese installatrici. Competente al riconoscimento dei predetti requisiti e quindi
al rilascio dell’abilitazione è la Camera di Commercio di Forlì-Cesena.
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3.2.6. LE IMPRESE DI COMMERCIO ALL’INGROSSO
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
• L. 4 agosto 2006, n. 248;
• L. R. 21 maggio 2007, n. 6.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Coloro che intendono svolgere l’attività di commercio all’ingrosso devono presentare domanda di iscrizione al
Registro Imprese dell’attività indicando il settore (alimentare, non alimentare od entrambi) specificando,
almeno per categorie generali, i prodotti trattati.
In tale sede la Camera di Commercio verifica la sussistenza dei requisiti morali, previsti dall’art. 5 del D. Lgs.
114/1998 da parte del titolare di impresa individuale, di tutti i soci di società di persone, dei soci accomandatari
di s.a.s. e s.a.p.a., dei componenti il consiglio di amministrazione delle società di capitale, cooperative,
associazioni ed enti.
In caso di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari uno dei predetti soggetti ovvero, solo per le
società, altra persona preposta deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
• aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore
merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione;
• essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla Legge 426/1971, per attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la
gestione di impresa turistica, salva la cancellazione dal medesimo registro;
• aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al
dettaglio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge
o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata
dall'iscrizione all'INPS.
Per lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante, la competenza per
l’accertamento dei requisiti e per il rilascio dell’autorizzazione è il Comune. Una copia della predetta
autorizzazione ovvero apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.p.r. 445/2000 deve essere allegata alla
modulistica del Registro Imprese al momento della denuncia di inizio attività.
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________________________________________________________________________________________
Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche delle attività in oggetto.
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA.
Per commercio al dettaglio si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e
per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione,
direttamente al consumatore finale. Secondo quanto stabilito all’art. 4 del D.Lgs. 114/1998 esistono tre tipi di
esercizi commerciali di vicinato:
• esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
• media strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore di cui al punto precedente e fino a 1.500
mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
• grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore di cui al punto precedente.
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a
previa comunicazione (modello Com1) al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della
superficie di medie e grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal comune
competente per territorio. Una copia del modello di vicinato o dell’autorizzazione ovvero apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.p.r. 445/2000 deve essere allegata alla modulistica del Registro Imprese con cui si
denuncia l’inizio, la modifica e la cessazione dell’attività. Gli articoli 4, 16 e 21 del D.Lgs. 114/1998 prevedono
che il commercio al dettaglio possa essere esercitato anche attraverso forme speciali di vendita: le più
ricorrenti sono il commercio elettronico, la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori e la vendita
per mezzo di apparecchi automatici.
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
E’ l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree
pubbliche; il comune è l’Ente competente al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività in oggetto.
In particolare:
• se l’attività è svolta mediante l’utilizzo di un posteggio fisso, è competente il Comune ove è ubicato il
posteggio;
• se l’attività è svolta in forma ambulante, è competente il Comune di residenza del richiedente se persona
fisica, ovvero dove si trova la sede legale se trattasi di società.
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3.3. ALTRI SERVIZI EROGATI
3.3.1. I SERVIZI ANAGRAFICI
3.3.1.1. Certificati, Visure ed Elenchi merceologici
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580;
• D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato Decreto del 27.05.1998 - Definizione dei certificati
del registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalle camere di commercio;
• Ministero delle Attività Produttive Decreto del 13.07.2004 - Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il
Registro delle imprese approvati con decreto ministeriale 7 febbraio 1996, previsti dall’art. 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
• Ministero delle Attività Produttive Decreto del 25.02.2005 - Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il
Registro Imprese, approvati con D.M. 13.07.2004, previsti dall’art. 24 del D.P.R. 581/1995;
• Decreto Interdirigenziale 10 febbraio 2006;
• Ministero dello Sviluppo Economico Decreto 15 febbraio 2008 – Modalità di richiesta e di rilascio dei
certificati elettronici.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il certificato è un documento avente valore legale che riporta gli elementi più importanti in possesso della
Camera di Commercio relativamente ad una determinata impresa. La validità dei certificati è di 6 mesi. Le
certificazioni camerali costituiscono informazioni per il mondo degli affari e quindi sono uno strumento
essenziale per lo sviluppo regolato del mercato.
I certificati vengono rilasciati solo per le imprese iscritte alle Camere di Commercio italiane ed in regola con il
pagamento del diritto annuale.
Il D.M. 15 febbraio 2008 ha approvato i certificati rilasciati in formato elettronico; la richiesta di certificato
elettronico è effettuata anche in via telematica tramite l’utilizzo dell’allegato A al predetto decreto ministeriale.
Il certificato elettronico è un unico file informatico in formato PDF/A non modificabile, costituito da un
frontespizio e dal certificato tipo richiesto; il documento informatico contenente il certificato in formato
elettronico è firmato digitalmente con procedura automatica dal Conservatore del registro imprese o dal
responsabile del procedimento.
Vengono rilasciati vari tipi di certificati, che hanno anche costi diversi:
- I certificati di iscrizione abbreviati riportano le informazioni legali dell’impresa e le principali informazioni
economiche ed amministrative presenti nel Registro Imprese e nel R.E.A. Contengono i dati essenziali
dell’impresa (il numero e la data di iscrizione, la denominazione, il codice fiscale, la forma giuridica e la sede)
ed informazioni quali eventuali stati di fallimento, concordato e amministrazione controllata.
- I certificati anagrafici di iscrizione contengono, in aggiunta ai dati identificativi essenziali, informazioni
legali, amministrative ed economiche, comprese la descrizione dell’attività esercitata, le unità locali e le
persone aventi cariche sociali. Con questo tipo di certificato si ha una “fotografia” completa dell’impresa
certificata. Rientrano nel gruppo dei certificati di iscrizione completi, quelli idonei a certificare l’esistenza delle
unità locali e delle sedi secondarie.
- I certificati storici riportano, oltre ai dati identificativi dell’impresa, le informazioni riguardanti gli atti e le
denunce iscritti o depositati al Registro Imprese e le modificazioni avvenute in un certo periodo di tempo. Si
possono richiedere certificati riguardanti l’impresa dalla sua nascita in avanti, o limitati a determinate date, o
trascrizioni di atti. Contengono un maggior numero di notizie rispetto agli altri certificati, presentando
informazioni sia remote che attuali sulle imprese.
- I certificati di deposito attestano l’avvenuto deposito di atti e di modelli riguardanti le richieste di iscrizione
al Registro Imprese o le denunce al Repertorio Economico Amministrativo. Dimostrano l’avvenuta
presentazione degli atti relativi ad una determinata impresa, ad una certa data.
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- I certificati degli assetti proprietari riportano l’elenco dei soci ad una certa data e i trasferimenti delle quote
avvenuti in un certo intervallo di tempo.
- I certificati di non iscrizione attestano la non iscrizione di un’impresa al Registro Imprese di una provincia.
- I certificati di iscrizione con scelta: per le società di grandi dimensioni è possibile anche escludere, di volta
in volta, i dati relativi ai procuratori, alle unità locali e a quegli amministratori che non hanno poteri di firma.
- I certificati con dicitura antimafia sono equiparati a tutti gli effetti alle comunicazioni o segnalazioni
rilasciate in materia dalle Prefetture e possono essere richiesti a qualsiasi Camera di Commercio, precisando
l’ufficio del Registro Imprese al quale l’impresa è iscritta. Possono essere rilasciati al titolare o al legale
rappresentante dell’impresa, che deve presentare una domanda sul modulo disponibile allo sportello e sul sito
Internet della Camera, firmarla davanti al funzionario camerale ed esibire un documento d’identità non
scaduto. Possono essere rilasciati anche a un delegato: la delega deve essere allegata alla richiesta e
presentata insieme ad una copia di un documento di identità valido del delegante; il delegato deve esibire un
documento di identità e compilare, analogamente al titolare/legale rappresentante dell’impresa, la domanda di
rilascio del certificato. In caso di rilascio a soggetto delegato, il certificato viene consegnato in busta chiusa.
Se l’emissione del certificato con dicitura antimafia risulta sospesa, l’interessato deve rivolgersi alla Prefettura
competente.
La visura è un documento che contiene gli stessi dati del certificato e può essere utilizzato per ottenere
notizie sull’impresa, nei casi in cui non sia obbligatorio acquisire un documento con valore di certificazione.
Le visure, normalmente, sono rilasciate nelle seguenti tipologie:
- Le visure ordinarie contengono i dati essenziali dell’impresa e informazioni quali eventuali stati di fallimento,
concordato e amministrazione controllata.
- Le visure storiche riportano nella prima parte il contenuto delle visure ordinarie e nella seconda le
informazioni relative ad atti e denunce, iscritti e depositati nel Registro Imprese e le modificazioni avvenute nel
tempo.
- Le visure di deposito attestano l’avvenuto deposito di atti e moduli di iscrizione o denuncia.
- Le visure degli assetti proprietari riportano l’elenco dei soci ad una certa data e i trasferimenti di quote
avvenuti in un certo intervallo di tempo.
Il Decreto Interdirigenziale 10 febbraio 2006 ha introdotto la possibilità di richiedere visure per blocchi
informativi. Questi blocchi informativi sono stati individuati dallo stesso decreto a seconda della forma
giuridica dell’impresa; in pratica sono documenti personalizzati ottenuti mediante la selezione a blocchi di
informazioni di interesse. La selezione delle informazioni può essere multipla ed i blocchi possono essere
visualizzati contemporaneamente in un’unica soluzione.
MODALITÀ DI RILASCIO DI CERTIFICATI E VISURE:
 On line, tramite il servizio Telemaco Pay;
 Agli sportelli Anagrafici presso la sede di Forlì e di Cesena dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.
Gli Elenchi merceologici di imprese italiane rilasciati dall'Ufficio Registro Imprese possono essere richiesti da
chiunque (es. coloro che hanno necessità di ricercare nuova clientela, nuovi fornitori, agenti e rappresentanti,
ecc.…)
Gli elenchi sono di tre tipi:
- solo indirizzi: contiene denominazione ed indirizzo costo € 20,00 + € 0,02 a nominativo;
- anagrafico: contiene oltre alla denominazione e all'indirizzo, la data di iscrizione al Registro Imprese, codice
attività e descrizione attività costo € 20,00 + € 0,06 a nominativo;
- esteso: contiene oltre ai dati dell'elenco anagrafico, il numero Registro Imprese, il numero R.E.A., il numero
Albi Artigiani, il numero addetti, il Codice Fiscale, la partita I.V.A., il numero di telefono se dichiarato il capitale
sociale costo € 20,00 + € 0,12 a nominativo.
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Gli elenchi possono essere richiesti per un singolo comune, per più comuni, per una singola provincia, per più province
o per intere regioni.
E' possibile inserire nella richiesta determinati filtri ad esempio numero addetti, capitale, valore della produzione (solo
società di capitali), natura giuridica; è possibile richiedere anche le ditte cessate o iscritte da una certa data fino ad altra
data.
Gli elenchi richiesti possono essere stampati su carta o salvati su supporto informatico (floppy/CD), leggibile su
foglio elettronico in excel.
L'utente se intenzionato a chiedere l'elenco delle imprese che svolgono un determinato tipo di attività deve scegliere i
codici attività Istat Ateco e gli altri parametri che a lui interessano: numero addetti, valore della produzione, ecc…, e
contattare l'ufficio di riferimento.
L'ufficio rilascia un preventivo gratuito in modo che l'interessato possa conoscere il costo dell'elenco prima di ordinarlo.
In caso di richiesta dell'elenco è necessario compilare il modulo e versare in contanti parte del costo dell'elenco. Al
momento della consegna, che normalmente avviene dopo qualche giorno dall'ordine, l'utente deve versare il resto
della somma.
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Ufficio unico: sanzioni registro imprese e diritto annuo, servizi innovativi.
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3.3.1.2. Consultazione fascicoli, rilascio copie di atti e bilanci
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 7 agosto 1990, n. 241;
• D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
E’ possibile per l’utente, sostenendo il costo previsto nella tabella dei diritti di segreteria, richiedere allo
sportello o tramite Telemaco copia degli atti/bilanci depositati al Registro imprese; nel caso in cui il documento
sia nell’archivio ottico il tempo di rilascio dell’Ufficio è di due giorni dalla richiesta, sette giorni se è presente in
archivio cartaceo.
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3.3.1.3. Bollatura e vidimazione dei libri sociali e registri
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Articoli 2214, 2215, 2218, 2421 del Codice Civile;
• D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
• L. 18 ottobre 2001, n. 383;
• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
• D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La numerazione (vidimazione) e la bollatura dei libri e delle scritture previste dal Codice Civile e dalle leggi
speciali sono eseguite presso il Registro Imprese della Camera di Commercio dove ha sede legale l’impresa o
da un notaio.
I libri sociali sono libri particolari nei quali sono annotate le operazioni sociali più importanti: i libri sociali
obbligatori sono previsti solo per le società di capitali e le società cooperative.
I libri sociali obbligatori previsti dal Codice Civile sono:
01. Il libro dei soci
02. Il libro delle obbligazioni
03. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
04. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
05. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
06. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
07. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
08. Il libro delle attività della società di revisione (o dei revisori)
09. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza
10. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo di gestione
11. Il libro degli strumenti finanziari, qualora si sia in presenza di un patrimonio destinato ad uno specifico
affare e la società preveda di emettere strumenti finanziari.
Altri libri, previsti da leggi speciali, che vengono bollati frequentemente sono i registri di carico e scarico dei
rifiuti e i formulari di identificazione dei rifiuti.
L’art. 8 della legge n. 383/2001 ha soppresso l’obbligo della bollatura per il Libro Giornale, il Libro Inventari ed
i registri previsti dalla legge tributaria. Rimane l’obbligo della numerazione progressiva annuale e
dell’annotazione in ogni pagina degli elementi identificativi dell’impresa.
SOGGETTI INTERESSATI
Studi e Associazioni professionali, Imprese
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Servizi anagrafici di front office sede centrale e sede operativa di Cesena.
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Tel. 0543/713232- Fax 0543/713419.
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Via G. Finali, 32 - Cesena
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Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30
3.3.2. I SERVIZI INNOVATIVI
3.3.2.1. Smart Card
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 24 novembre 2000, n. 340;
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________________________________________________________________________________________
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137;
• D.P.C.M. 13 gennaio 2004;
• Documento CNIPA, maggio 2004 - Linee guida per l’utilizzo della firma digitale.
• Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie Decreto 2 luglio 2004 - Competenza in materia di certificatori di
firma elettronica.
• D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La smart card è un dispositivo contenente la firma digitale del soggetto cui viene attribuita, cioè l’equivalente
informatico della firma autografa. La firma digitale garantisce l’identità del firmatario dell’atto o del documento,
la verifica da parte del ricevente dell’identità del firmatario, l’inalterabilità del contenuto degli atti e dei
documenti inviati. La smart card rappresenta la modalità informatica per firmare atti e documenti. Grazie allo
strumento della firma digitale l’utente evita di recarsi presso gli sportelli del Registro Imprese per effettuare gli
adempimenti di legge, potendo effettuarli in qualsiasi momento della giornata, direttamente dal proprio
terminale.
Soggetti interessati sono tutti coloro che sono obbligati alla trasmissione telematica delle domande,
iscrizione e deposito di atti al Registro Imprese.
La smart card può essere rilasciata all’interessato direttamente dalla Camera di Commercio (gestione Ready
Card), oppure tramite l’intermediazione di un professionista (gestione Post Card).
Gestione Ready Card
La smart card viene rilasciata, per conto dell’Ente certificatore, dall’Ufficio di registrazione del Registro Imprese
su appuntamento
Per ottenere l’appuntamento è necessario:
- Telefonare al numero 0543/713456 (per la sede di Forlì) e al numero 0547/21901 (per la sede di Cesena)
dalle ore 09.00 alle ore 12.30.
Il richiedente dovrà recarsi allo sportello con un documento di identificazione valido, il codice fiscale ed,
eventualmente, un indirizzo di posta elettronica.
Per le smart card non gratuite occorre effettuare preventivamente il pagamento di una somma da versare:
- Sul c/c 22447379 intestato ad Infocamere, Corso Stati Uniti 14 - Padova,
indicando la partita IVA per il rilascio della fattura
- Con carta di credito.
Il richiedente dovrà sottoscrivere la richiesta di registrazione,
scegliere un codice personale (PIN), formato da sei a otto cifre, da digitare ogni volta che utilizzerà la smart
card.
Esaurite tali operazioni, verranno consegnati la smart card, il contratto, il manuale operativo ed un codice
segreto, da utilizzare in caso di furto o smarrimento della smart card, per bloccarla via Internet al sito
www.firma.infocert.it.
Gestione Post Card
Il rilascio della smart card con la procedura Post Card si compone di due momenti: 1) identificazione
dell’intestatario; 2) abilitazione del supporto informatico, nel quale vengono inserite le chiavi crittografiche ed i
certificati digitali (certificato di sottoscrizione ed eventualmente certificato di autenticazione).
L’abilitazione del supporto informatico deve obbligatoriamente svolgersi presso l’Ufficio di registrazione alla
Camera di Commercio.
L’identificazione dell’intestatario viene effettuata da un professionista, da un’associazione di categoria o da
una societa’ di servizi, che abbia acquisito la qualifica di “incaricato alla registrazione”, tramite la sottoscrizione
di un “mandato” e della “nomina di incaricato del trattamento dei dati personali”. L’incaricato alla registrazione
provvederà all’invio del modello di richiesta all’Ufficio di registrazione per la generazione della smart card,
evitando così al richiedente di recarsi presso la Camera di Commercio.
Per utilizzare la Smart Card è necessario dotarsi di:
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- un lettore di Smart Card collegato ad un P.C.
- il programma informatico Dike, scaricabile gratuitamente dal sito www.firma.infocert.it.
Durata della smart card e rinnovo
Il certificato di firma digitale scade ogni tre anni e deve essere rinnovato nei tre mesi precedenti la data di
scadenza, tramite Internet al sito www.fo.infocert.it, oppure recandosi all’Ufficio di registrazione. Il rinnovo dei
certificati di sottoscrizione e autenticazione è a pagamento.
SOGGETTI INTERESSATI
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Tel. 0543/713232- Fax 0543/713419.
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 - Cesena
Tel. 0547/21901- Fax 0547/23157
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Orari di apertura al pubblico: il martedì e il giovedì dalle 09.00 alle 12.30
3.3.2.2. Carta Nazionale dei Servizi (C.N.S.)
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437 - Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della
carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell’articolo 2, comma 10, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
• L. 24 novembre 2000, n. 340;
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• D.P.C.M. 13 gennaio 2004;
• Decreto Interministeriale 9 dicembre 2004 - Regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
materiali utilizzati per la produzione della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117 - Regolamento concernente la diffusione della Carta Nazionale dei Servizi;
• D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS), evoluzione della smart card, è il documento rilasciato su supporto
informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Amplia i servizi della smart card, in quanto contiene al proprio interno il certificato di sottoscrizione per la firma
digitale e il certificato di autenticazione, che identifica il titolare, assicura l’autenticità delle informazioni ed è
necessario ai fini dell’accesso in rete ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni.
Soggetti interessati alla carta nazionale dei servizi sono imprenditori, soci, titolari di cariche societarie,
professionisti e tutti coloro che vogliono accedere on line ai servizi della Camera di Commercio e delle altre
Pubbliche Amministrazioni.
Utilizzando la CNS e dopo aver stipulato il contratto Telemaco Pay, il titolare potrà ottenere gratuitamente per
un massimo di tre imprese i seguenti servizi legati alla propria posizione:
- Visura ordinaria, visura storica, visura artigiana, scheda società;
Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato del Registro Imprese;
- Copie di statuti, atti e bilanci depositati;
- Stato dei pagamenti del diritto annuale;
- Stato delle pratiche presso il Registro Imprese;
- Scheda import-export (SDOE)
La CNS ha una validità di 3 anni e deve essere rinnovata ogni 3 anni.
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________________________________________________________________________________________
Per utilizzare la CNS, è necessario dotarsi di:
- un lettore di smart card collegato ad un P.C.;
- il programma informatico Dike, scaricabile gratuitamente dal sito www.firma.infocert.it;
- il contratto Telemaco Pay, stipulato direttamente con InfoCamere, tramite la Camera di Commercio,
oppure tramite altre organizzazioni, che offrono ai propri iscritti il servizio di accesso alle banche dati del
sistema camerale.
La carta nazionale dei servizi, allo stesso modo della smart card, può essere rilasciata con modalità ready
card o con modalità post card a cui si rinvia.
SOGGETTI INTERESSATI
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Orari di apertura al pubblico: il martedì e il giovedì dalle 09.00 alle 12.30.
3.3.2.3. Business Key
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Business Key è considerata l'evoluzione della firma digitale che consente all'imprenditore di viaggiare con i
più importanti documenti della sua azienda sempre disponibili utilizzando un qualsiasi personal computer.
Infatti la Business Key è una chiave USB portatile, facile da usare, che non necessita di installazioni e
utilizzabile su qualsiasi Personal computer. Non richiede l'utilizzo di particolari hardware e l'installazione di
software.
Contiene al suo interno ulteriori strumenti che permettono di accedere direttamente a tutte le funzioni
(videoscrittura, foglio di calcolo, visualizzazione documenti pdf, ecc).
E' una "chiavetta" che si porta sempre con sé e si inserisce direttamente nella porta USB di un qualsiasi
computer.
E' facile da usare e non richiede l'installazione di lettori smart card.
E' uno strumento di lavoro che contiene tutti gli strumenti per:
• firmare digitalmente i documenti con pieno valore legale (certificato di firma digitale)
• accedere in sicurezza ai servizi delle pubbliche amministrazioni (certificato cns)
• connessione automatica alla Camera di Commercio e disponibilità, in un qualsiasi momento, dei
documenti della propria impresa, depositati al registro imprese
La Business Key combina la funzionalità del dispositivo di firma digitale tradizionale (smart card) e di Carta
nazionale dei servizi (CNS) con quelle di una memoria aggiuntiva in grado di contenere i documenti ufficiali
dell'azienda, estratti dal registro imprese e quelli strettamente riservati dal possessore (protetti e oscurati
grazie all'utilizzo della crittografia).
Caratteristiche e servizi della business key:
• lettore incorporato
• memoria pari a 1GB
• certificato di sottoscrizione
• certificato CNS
• cartella sincronizzata con il registro imprese per contenere i documenti ufficiali dell'azienda
• cifratura per i documenti selezionati dall'utente
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• custodia sicura delle password per accedere a tutti i siti in cui l'utente è registrato
• salvataggio e ripristino del contenuto della business key
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fo.camcom.it
SOGGETTI INTERESSATI
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3.3.2.4. Carte tachigrafiche digitali
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Reg. (CE) n. 3821/85 del 20.12.1985;
• Reg. (CE) n. 2135/98 del 24.09.1998;
• Ministero delle Attività Produttive - Decreto 31 ottobre 2003, n. 361;
• Ministero dello Sviluppo Economico Decreto 15 marzo 2006 - Approvazione della modulistica;
• Regolamento (Ce) 561/2006 del 15.03.2006.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Le carte tachigrafiche sono dispositivi digitali che permettono di identificare il soggetto che opera con il
tachigrafo digitale, sia esso un conducente di camion, pullman o autocarro, un’autorità di controllo, un’officina
di manutenzione o un’azienda proprietaria del veicolo. Contengono un sistema di conservazione di dati,
relativamente alle operazioni che vengono svolte con il tachigrafo digitale.
Esistono quattro tipi di carta, ognuna con una diversa funzione in relazione al soggetto che la deve utilizzare.
1. Carta del Conducente
Di fondo bianco, è necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento 3820/85. È personale, in
quanto identifica il conducente, e deve essere inserita nel tachigrafo dall’autista del veicolo, prima di iniziare la
guida. Permette di registrare i tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza ed eventi particolari. Ha una capacità
di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida per un periodo di 28 giorni.
La sua validità amministrativa è di cinque anni.
2. Carta dell’Officina
Di fondo rosso, identifica l’officina e viene utilizzata per la calibratura e la programmazione dei tachigrafi.
L’officina deve essere autorizzata dall’Autorità nazionale competente per l’attivazione, la calibratura e lo
scarico dei dati.
Permette di rilevare i dati immessi nel tachigrafo, di scaricarli ed è l’unica che consente di modificare il
funzionamento dell’apparato.
La sua validità amministrativa è di un anno.
3. Carta dell’Azienda
Di fondo giallo, identifica la società proprietaria dei mezzi e riporta stampati la denominazione e l’indirizzo
dell’impresa.
Consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di
tachigrafo digitale, semplificando le modalità di archiviazione dei dati e agevolando la gestione del parco
veicolare ed il controllo dei tempi di attività degli autisti.
La sua validità amministrativa è di cinque anni.
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4. Carta dell’Autorità di controllo
Di fondo azzurro, è rilasciata esclusivamente alle Autorità di controllo, che effettuano i controlli tecnicoamministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale, o alle Autorità di polizia addette ai
controlli su strada.
Riporta l’indicazione e l’indirizzo dell’Autorità di controllo.
Consente di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità sia attraverso l’ispezione delle
informazioni registrate sul cronotachigrafo, sia attraverso la loro stampa e lo scarico eventuale su altri supporti
informatici.
Permette l’ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli ultimi otto giorni e della memoria del
tachigrafo, nonché l’ispezione dei dati archiviati dall’impresa nell’ultimo anno.
È valida cinque anni.
Devono richiedere la carta coloro che usano il tachigrafo digitale (autisti, manutentori e aziende) o che hanno
funzioni di controllo sui tachigrafi (organi di controllo).
Per richiedere le carte tachigrafiche è necessario rivolgersi allo sportello Servizi Innovativi della Camera di
Commercio.
I moduli di domanda sono disponibili sul sito Internet www.unioncamere.net.
Il rilascio delle carte tachigrafiche conducente, azienda ed officina sono soggette al pagamento di un diritto
di segreteria pari ad euro 37; il costo della carta di controllo è stabilito a mezzo di apposita convenzione tra il
sistema camerale e le autorità di controllo. E’ altresì prevista una maggiorazione pari ad euro 3 nel caso in cui
venga richiesta la spedizione della carta a mezzo del servizio postale.
1. Carta del Conducente
La domanda deve essere presentata alla Camera di Commercio in cui il richiedente ha la propria dimora
abituale (per un periodo non inferiore a 185 giorni l’anno).
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
- non essere titolare di altra carta tachigrafica;
- residenza nello stato italiano.
È rilasciata entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.
È valida cinque anni: la domanda di rinnovo deve essere presentata alla Camera di Commercio almeno 15
giorni lavorativi prima della scadenza.
In caso di furto, smarrimento o ritiro della carta, il conducente deve presentare la richiesta di una carta
sostitutiva al massimo entro 7 giorni di calendario; il tempo massimo in cui può guidare sprovvisto è di 15
giorni di calendario. In questi casi, la Camera di Commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento
in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.
2. Carta dell’Officina
La domanda deve essere presentata alla Camera di Commercio in cui l’officina richiedente ha la propria sede.
È rilasciata entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al
richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riservatezza.
L’officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto
se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall’azienda produttrice del tachigrafo.
È valida un anno: è automaticamente rinnovabile a scadenza, su semplice richiesta alla Camera di
Commercio, a condizione che siano validi i requisiti previsti per l’autorizzazione e che l’autorizzazione non sia
stata revocata. La nuova carta è rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.
In caso di furto, smarrimento o difetto di funzionamento della carta, l’officina ne può chiedere la sostituzione
alla Camera emittente; la carta sostitutiva avrà la medesima scadenza della carta originaria, salvo che la
validità residua non sia inferiore a tre mesi, nel qual caso sarà attribuita la validità per un altro anno. La
Camera di Commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere
una carta sostitutiva.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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3. Carta dell’Azienda
La domanda, firmata dal legale rappresentante, deve essere presentata alla Camera di Commercio, ove
l’azienda ha la sede legale.
Il rilascio avviene entro 15 giorni lavorativi dal momento della ricezione della domanda.
È valida cinque anni: il rinnovo avviene su richiesta dell’azienda da presentare alla Camera di Commercio.
In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento, la carta viene sostituita, su richiesta dell’azienda, e
rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla data della domanda.
4. Carta dell’Autorità di controllo
Viene rilasciata su richiesta delle Autorità di controllo.
SOGGETTI INTERESSATI
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Tel. 0543/713232.- Fax 0543/713419.
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Via G. Finali, 32 - Cesena
Tel. 0547/21901- Fax 0547/23157
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: il martedì e il giovedì dalle 09.00 alle 12.30.
3.3.2.5. Legalmail: posta elettronica certificata
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell’articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.
• D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che garantisce alle comunicazioni via
Internet lo stesso livello di sicurezza che hanno le raccomandate.
La PEC, infatti, garantisce che un messaggio di posta elettronica arrivi integro al destinatario, certifica
l’avvenuta spedizione e consegna del messaggio attraverso una ricevuta dal proprio server di posta ed una
seconda dal server di posta del destinatario, che pervengono al mittente con data ed ora di consegna del
messaggio, attesta l’invio e la ricezione di tutto il contenuto inviato nel messaggio.
Legalmail è il sistema di Posta Elettronica Certificata realizzato da Infocamere. Le sue caratteristiche sono:
• Accesso sicuro alla propria casella di posta elettronica da qualsiasi postazione Internet;
• Possibilità di firmare e crittografare un messaggio utilizzando l’interfaccia Web;
• Ricevute di accettazione e di consegna che forniscono le attestazioni del momento di invio, del momento
della consegna e del contenuto del messaggio consegnato;
• 100 MB di spazio a casella;
• Possibilità di richiedere personalizzazioni dei domini e dell’interfaccia grafica.
Per attivare il servizio Legalmail occorre rivolgersi allo Sportello Servizi Innovativi della Camera di Commercio,
oppure collegandosi al sito www.legalmail.it.
I costi del servizio sono indicati sul sito Internet www.legalmail.it.
SOGGETTI INTERESSATI
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U.O. Ufficio unico: sanzioni registro imprese e diritto annuo, servizi innovativi
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Via G. Finali, 32 - Cesena
Tel. 0547/21901- Fax 0547/23157
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: il martedì e il giovedì dalle 09.00 alle 12.30
3.3.2.6. Telemaco Pay
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Telemaco Pay è un servizio che consente di fruire on line dei seguenti servizi:
- inviare telematicamente le pratiche del Registro Imprese;
- fare visure e certificati del Registro Imprese, eccetto certificati con dicitura antimafia;
- fare visure e ricerche sui protesti;
- consultare l’archivio ottico dei documenti (atti e bilanci).
Il servizio è attivo dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 14.00 il sabato.
Sono interessati a Telemaco tutti coloro che devono inviare le pratiche al Registro Imprese per via telematica
o vogliono accedere agli archivi camerali on line dal proprio P.C.
Gli studi professionali, le associazioni di categoria o le agenzie di pratiche possono ottenere le abilitazioni al servizio
di spedizione delle pratiche telematiche e di interrogazione dei registri camerali, nell’ambito di accordi a livello
nazionale, stipulati con Infocamere, o stipulando un contratto Telemaco Pay con la propria Camera di Commercio.
Per utilizzare Telemaco Pay è necessario sottoscrivere il contratto per adesione che può essere scaricato dal sito
Internet camerale o richiederlo direttamente on line ad Infocamere.
Il contratto, compilato e sottoscritto, deve essere consegnato all’Ufficio di registrazione che, successivamente,
comunicherà con una e-mail la user-id e le modalità di accesso al servizio; Infocamere provvederà, sempre via email, a comunicare la password.
Ottenute user-id e password, l’utente potrà versare con carta di credito una somma che costituirà il suo Conto
Personale, suddiviso in diritti di segreteria, esenti IVA, e tariffe di elaborazione, soggette ad IVA; dal Conto
Personale verranno detratti i costi relativi alle operazioni effettuate.
Per ottenere i certificati del Registro Imprese, è necessario ritirare i bollini e la carta filigranata all’Ufficio Cassa della
Camera di Commercio, presentando una richiesta, nella quale deve essere indicato il numero della user-id.
Agli utenti Telemaco Pay che si attivano, ossia che effettuano il pagamento on line con carta di credito per un
importo pari ad almeno 100,00 euro, viene dato un lettore di smart card in omaggio; per ritirarlo, occorre recarsi
all’Ufficio di registrazione con il numero della user-id.
SOGGETTI INTERESSATI
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3.4. ALTRI REGISTRI
3.4.1 REGISTRO DEI FABBRICANTI E RIPARATORI METRICI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• R.D. 12 giugno 1902, n. 226 - Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti
per pesare e per misurare;
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• D.P.C.M. 6 luglio 1999;
• Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Decreto 28 marzo 2000, n.182;
• Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Decreto 28 marzo 2000, n.179;
• Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Camere di Commercio i compiti degli Uffici Provinciali
Metrici. In conformità a tale normativa, attuata con D.P.C.M. 6 luglio 1999, le competenze, il personale e le
strutture dell'ex Ufficio Provinciale Metrico di Forlì hanno trovato ricollocazione nelle strutture camerali, dove
sono andati a costituire l'u.o.s. Regolazione del mercato e metrologia legale.
Nello spirito della Legge 580/93, le Camere di Commercio sono ora chiamate a svolgere importanti compiti
nell'ambito della tutela e della garanzia del mercato.
Più specificatamente all’u.o.s. Metrologia Legale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena spetta, tra le
altre cose, anche la gestione del registro dei fabbricanti e riparatori metrici nel quale sono iscritti tutti coloro
che svolgono l’attività di fabbricante metrico ovvero di riparatore metrico.
Ma chi è il fabbricante metrico?
In passato, non vi era una chiara definizione da parte del legislatore.
Nondimeno, secondo una definizione minima, largamente condivisa, è stato considerato fabbricante metrico la
persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della conformità dello strumento metrico (per pesare
o misurare) ai requisiti indicati dalla normativa specifica. Questa assunzione di responsabilità si compie:
- realizzando la progettazione tecnica di uno strumento metrico, oppure facendola realizzare a proprio
nome;
- fabbricando uno strumento metrico, oppure facendolo fabbricare a proprio nome;
- ponendo in commercio, a proprio nome, lo strumento.
Oggi, può verificarsi la correttezza di tale definizione anche alla luce del diritto positivo. Infatti, a mente dell'art.
4, rubricato Definizioni, della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004
relativa agli strumenti di misura, per fabbricante deve intendersi «la persona fisica o giuridica responsabile
della conformità dello strumento di misura alla presente direttiva ai fini della commercializzazione del
medesimo col proprio nome e/o della messa in servizio per i propri scopi». Cui si aggiunge l'ulteriore
precisazione che per "commercializzazione" deve intendersi «la prima messa a disposizione, sul mercato
comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale».
In Italia la fonte normativa, tuttora vigente, che definisce il fabbricante metrico è l’articolo 1 del “Regolamento
per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare”, introdotto con R.D. 12
giugno 1902, n. 226. In tale epoca colui che fabbricava gli strumenti metrici era un semplice artigiano locale
che provvedeva anche alla riparazione degli stessi e poiché la norma non ha seguito l'evoluzione tecnica ed il
passaggio ad una produzione in serie degli strumenti metrici, nel nostro Paese, per tradizione e per prassi,
nella stessa categoria di fabbricante vengono fatti rientrare anche coloro che non producono, né
commercializzano strumenti metrici ma, più semplicemente, li riparano. Pertanto, nella categoria dei
fabbricanti metrici rientrano anche i riparatori metrici.
A differenza di quanto accade in altri Paesi con legislazioni più apertamente liberali, in Italia l'esercizio
dell'attività di fabbricante o riparatore metrico è soggetta ad un “riconoscimento”, che altro non è se non una
forma di controllo da parte della Pubblica Autorità la quale è chiamata ad accertare l'esistenza, in capo al
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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fabbricante, di alcuni requisiti formali (requisiti soggettivi, possesso e caratteristiche dei locali, possesso e
caratteristiche delle attrezzature, idoneità dei campioni).
Il “riconoscimento” della qualifica di fabbricante metrico è, dunque, un requisito imprescindibile ai fini della
produzione e commercializzazione degli strumenti metrici e ad esso si perviene attraverso un procedimento
che vede coinvolte due pubbliche amministrazioni: l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura e la Camera di
Commercio.
Più esattamente, l’impresa interessata deve formulare all’ufficio metrico della Camera di Commercio una
denuncia di inizio attività, dichiarando di voler fabbricare, riparare o importare strumenti metrici.
Contestualmente e per il tramite della Camera di Commercio l’impresa, dichiarando di voler fabbricare,
riparare o importare strumenti metrici, rivolge all’Ufficio Territoriale del Governo, su modello predisposto
dall’ufficio ed in regola con l’imposta di bollo, domanda di rilascio della c.d. Presa d’atto di tale dichiarazione.
L’Ufficio metrico camerale, ricevute le predette domande e compiuto un primo accertamento, rilascia
all’interessato un’attestazione con la quale certifica l’avvenuto deposito dell’impronta di due grandezze uguali
con le quali saranno contrassegnati gli strumenti prodotti dall’impresa e provvede, poi, a spedire all’Ufficio
Territoriale del Governo la prescritta documentazione.
Una volta pervenuta la presa d’atto dell’Ufficio Territoriale del Governo, l’ufficio ne dà notizia all’impresa
richiedente la quale provvede al ritiro del provvedimento prefettizio e potrà dare avvio all’attività.
Nel registro Eureka dedicato alla sezione fabbricanti, l'ufficio dovrà provvedere ad annotare i dati riferiti al
fabbricante. Tali annotazioni costituiscono il contenuto del Registro dei fabbricanti e riparatori metrici.
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti coloro che svolgano o intendano svolgere l’attività di fabbricante metrico o riparatore metrico.
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Metrologia legale
Corso della Repubblica, 5 – Forlì
Tel. 0543/713520 – 0543/713521- 0543/713424 - Fax 0543/713502
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
3.4.2. REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – REGISTRO AEE
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151;
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Decreto 25 settembre 2007, n. 185.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Con Decreto 25 settembre 2007, n. 185, è stato istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, il registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
E’ tenuto ad iscriversi al registro:
- chi fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio;
- chi rivende con il proprio marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotte da altri;
- chi immette o importa per primo nel territorio nazionale apparecchiature elettriche ed elettroniche
nell’ambito di una attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a
distanza;
- chi produce apparecchiature destinate esclusivamente all’esportazione.
E’ inoltre prevista l’iscrizione da parte dei sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei
RAEE.
Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all’art. 15 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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Nel registro devono essere iscritti, in apposita sezione, i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento
della gestione dei RAEE di cui agli articoli 10, comma 1, 11 comma 1 e 12, comma 4 del D.Lgs. 151/05.
I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento
della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10, comma 1, e n. 20, comma 4 del
decreto legislativo n. 151/05, si iscrivono al Registro successivamente all’adesione ad uno o più sistemi
collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
L’iscrizione nel Registro è effettuata dal produttore, come definito dall’art. 3, comma 1, lettera m), presso la
Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa. Nel caso il produttore non
sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia.
L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma
digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato o dal rappresentante abilitato.
Le tipologie di apparecchiature rientranti nel campo di applicazione della normativa sono riportate nell’allegato
1A del D.Lgs. n. 151/2005.
La Camera di Commercio, ed in particolare l’Unità operativa Albi e Ruoli (e-mail : [email protected]),
verificata la regolare effettuazione dei versamenti previsti (imposta di bollo, diritti di segreteria e tassa di
concessione governativa), dispone la trasmissione della pratica ai fini della iscrizione nel Registro.
Una volta effettuata l’iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato, tramite il sistema informatico delle
Camere di Commercio, un numero identificativo che, entro 30 giorni dal suo rilascio, deve essere indicato dal
produttore in tutti i documenti commerciali.
I produttori sono tenuti a comunicare qualsiasi variazione dei dati comunicati all’atto dell’iscrizione, nonché la
cessazione dell’attività determinante obbligo di iscrizione.
I produttori di AEE sono altresì tenuti a comunicare, con cadenza annuale al Comitato di Vigilanza e controllo i
dati previsti ai commi 6 e 7 dell’art. 13 del D.Lgs n. 151/05.
SOGGETTI INTERESSATI
Studi e Associazioni professionali, Imprese
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
e-mail: [email protected].
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
3.4.3. REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 - Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in
attuazione dell’articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
• D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, - Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Camere di Commercio i compiti degli Uffici Provinciali
Metrici. In conformità a tale normativa, attuata con D.P.C.M. 6 luglio 1999, le competenze, il personale e le
strutture dell'ex Ufficio Provinciale Metrico di Forlì hanno trovato ricollocazione nelle strutture camerali, dove
sono andati a costituire l'u.o.s. Regolazione del mercato e metrologia legale.
Nello spirito della Legge 580/93, le Camere di Commercio sono ora chiamate a svolgere importanti compiti
nell'ambito della tutela e della garanzia del mercato.
Più specificatamente all’u.o.s. Metrologia Legale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena spetta, tra le
altre cose, anche la gestione del registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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Invero, a norma dell'articolo 14 del D.Lgs. 251/199, chiunque voglia vendere platino, palladio, oro e argento in
lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere ovvero voglia fabbricare od importare oggetti
contenenti tali metalli è tenuto a richiedere alla Camera di Commercio territorialmente competente la
concessione del marchio d'identificazione per metalli preziosi e quindi ad iscriversi nel registro degli
assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalla medesima Camera di Commercio.
Gli oggetti in metallo prezioso (platino, palladio, oro ed argento) devono essere obbligatoriamente marcati con
il suddetto marchio e con il titolo della lega espresso in millesimi.
In Italia sono legali i seguenti titoli:
per il PLATINO: 950, 900 e 850 millesimi;
per il PALLADIO: 950 e 500 millesimi;
per l'ORO: 750, 585, 375 millesimi
per l'ARGENTO: 925e 800 millesimi
Per ottenere la concessione e per iscriversi nel registro degli assegnatari di marchio di identificazione occorre
presentare alla Camera di Commercio di Forlì-Cesena, Unità Organizzativa Metrologia Legale, una domanda
(in regola con l'imposta di bollo e formulata su apposito modello reperibile sul sito camerale) da parte del
legale rappresentante o del titolare dell'impresa.
Nella domanda occorre specificare:
- i dati identificativi del legale rappresentante o titolare dell'impresa;
- i dati identificativi dell'impresa;
- il tipo di attività esercitata;
- il numero di iscrizione al Registro delle imprese e, per gli artigiani, quello di iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane;
- la sede dell'impresa e le eventuali sedi secondarie;
- il numero dei dipendenti dell'impresa;
- il numero e la data di rilascio della licenza di P.S. (se richiesta).
Alla domanda occorre allegare:
- l'attestazione del versamento di Euro 129,11 per tassa di C.G.;
- l'attestazione del versamento di Euro 30,99, effettuato sul c/c postale n. 16559478, intestato alla Camera
di Commercio di Forlì-Cesena, per diritti di segreteria (causale: diritti di segreteria per rilascio concessione di
marchio di identificazione);
- l'attestazione del versamento di Euro 64,56 effettuato sul c/c postale n. 16559478, intestato alla Camera di
Commercio di Forlì-Cesena, per diritti di saggio e marchio (causale: diritti di saggio e marchio per rilascio
concessione di marchio di identificazione), se trattasi di aziende artigiane o laboratori annessi ad aziende
commerciali;
ovvero
- l'attestazione del versamento di Euro 258,23 effettuato sul c/c postale n. n. 16559478, intestato alla
Camera di Commercio di Forlì-Cesena, per diritti di saggio e marchio (causale: diritti di saggio e marchio per
rilascio concessione di marchio di identificazione), se trattasi di aziende industriali;
ovvero
- l'attestazione del versamento di Euro 516,46, n. 16559478, intestato alla Camera di Commercio di ForlìCesena, per diritti di saggio e marchio (causale: diritti di saggio e marchio per rilascio concessione di marchio
di identificazione), se trattasi di aziende industriali con più di 100 dipendenti.
L'ufficio metrico controlla che la domanda sia completa e contenga tutti gli elementi necessari.
A tal proposito merita ricordare che con circolare n. 559/C.22917.12020 in data 01/12/1999 il Ministero
dell'Interno ha ritenuto che l'iscrizione nel registro degli assegnatari di marchi di identificazione debba essere
preceduta dalla verifica circa la sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo
11 del T.U.L.P.S.. Ciò comporta, in particolare per gli artigiani che oggi non necessitano più del preventivo
rilascio della licenza di P.S., che l'ufficio dovrà altresì provvedere, appena ricevuta la domanda, a richiedere
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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alla questura di competenza l'accertamento del possesso in capo al richiedente dei suddetti requisiti soggettivi
di onorabilità.
Allorché la domanda sia fatta da un'azienda commerciale con laboratorio annesso, l'ispettore metrico deve
effettuare un sopralluogo presso il laboratorio al fine di verificare che quest'ultimo sia in regola con quanto
prescritto da norme di legge o di regolamento.
Se non vi sono circostanze ostative e se la visita dell'ispettore ha esito positivo (nell'ipotesi di aziende
commerciali con laboratorio annesso), si procede ad assegnare al richiedente il marchio di identificazione
richiesto e si iscrive il suo nominativo nel registro degli assegnatari.
La concessione del marchio e la relativa iscrizione del registro degli assegnatari viene disposta con un unico
provvedimento avente forma di Determinazione del Segretario Generale.
Ottenuto il marchio di identificazione e la relativa iscrizione nel registro degli assegnatari l'interessato può fare
apposita domanda di allestimento del marchio di identificazione.
Si ricorda, infine, che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 374/99 devono essere inviati
all'Ufficio Italiano Cambi i nominativi (e le successive variazioni) di coloro che risultano iscritti nel registro degli
assegnatari di marchi di identificazione di metalli preziosi.
SOGGETTI INTERESSATI
Chiunque voglia vendere platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in
genere ovvero voglia fabbricare od importare oggetti contenenti tali metalli
A CHI RIVOLGERSI
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U.O. Metrologia legale
Corso della Repubblica, 5 – Forlì
Tel. 0543/713520 – 0543/713521- 0543/713424 - Fax 0543/713502
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
3.4.4. REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
• L. 4 agosto 2006, n. 248.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Per effetto dell’art. 3 del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito nella Legge 4/8/2006, n. 248, il Registro degli
esercenti il commercio tenuto dalle Camere di Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande di cui alla Legge 25/08/1991, n. 287, è soppresso a far data dal 4 luglio 2006.
Pertanto, i requisiti ancora richiesti per l’esercizio di tale attività vengono accertati dagli uffici comunali
preposti.
La Camera di Commercio continua a rilasciare visure e certificati delle posizioni REC già esistenti.
SOGGETTI INTERESSATI
Studi e Associazioni professionali, Imprese
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
e-mail: [email protected].
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 – Cesena
Tel. 0547/21901 – fax 0547/23157
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
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3.4.5. REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
- R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669;
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- L. 12 febbraio 1955, n. 77;
- L. 29 dicembre 1956, n. 1559;
- L. 12 giugno 1973, n. 349;
- D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290;
- L. 7 marzo 1996, n. 108;
- Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, Decreto 9 agosto 2000, n. 316;
- L. 18 agosto 2000, n. 235;
- L. 12 dicembre 2002, n. 273 (art. 45).
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
E’ opportuno ricordare, quale necessaria premessa narrativa, che il mancato pagamento di una cambiale dà al
creditore due opportunità:
1) il diritto di esercitare l’azione diretta contro gli obbligati principali, non soggetta a formalità né a
decadenza. In particolare, per esercitare l’azione diretta non è necessaria la levata del protesto, né vi sono dei
termini di decadenza. Il portatore deve solo osservare il termine di prescrizione, che è quello di tre anni dalla
scadenza della cambiale;
2) il diritto di esercitare l’azione di regresso contro i relativi obbligati.
L’azione di regresso può essere rivolta contro il traente, i giranti e i relativi avallanti e presenta le seguenti
caratteristiche:
a) può essere esercitata alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
b) può essere esercitata prima della scadenza, in caso di:
- mancata o parziale accettazione del trattario;
- fallimento del trattario;
- fallimento del traente in caso di accettazione non accettabile;
c) è soggetta a decadenza per decorrenza dei termini stabiliti dalla legge;
d) è subordinata alla levata del protesto.
In definitiva, il protesto è la constatazione solenne (accolta cioè con atto pubblico), effettuata da un pubblico
ufficiale, del mancato pagamento ovvero della mancata accettazione alla presentazione di una cambiale.
In particolare, il protesto ha le seguenti caratteristiche:
- deve essere redatto entro i termini stabiliti dalla legge;
- è destinato ad una apposita pubblicità attraverso l’iscrizione nel registro dei protesti presso la Camera di
Commercio;
- la sua omissione fa perdere il diritto all’azione di regresso;
- nel caso di fallimento del trattario o del traente di cambiale non accettabile, la levata del protesto può
essere sostituita con la sentenza dichiarativa di fallimento;
- non è necessario se la cambiale contiene la clausola «senza spese» o altra equivalente.
Fatta questa doverosa premessa, si può dire che il compito di curare l'elenco dei protesti spetta, ai sensi di
quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, della L. 77/1955, alle Camere di Commercio che pertanto sono gli unici
organismi autorizzati, o per meglio dire obbligati, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari
per mancato pagamento di tratte, cambiali e assegni bancari, levati nella circoscrizione territoriale di
competenza del locale Ente camerale.
L'elenco ufficiale è generalmente conosciuto come Bollettino Ufficiale dei Protesti Cambiari la cui
pubblicazione, fino al 15 maggio 2001, era esclusivamente cartacea. Oggi, a partire dalla data indicata, il
bollettino è stato sostituito dal Registro Informatico dei Protesti per cui la sua pubblicazione cartacea è venuta
meno.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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Con la realizzazione di tale Registro si è data attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 3-bis del D.L.
381/1995, convertito dalla L. 480/1995 e si sono assicurate la completezza, l'organicità e la tempestività
dell'informazione relativamente ai protesti cambiari sull'intero territorio nazionale.
In definitiva, il Registro informatico dei protesti è il registro, tenuto con tecniche informatiche, dove sono
pubblicati i nominativi protestati dai pubblici ufficiali levatori, per mancato pagamento di cambiali, pagherò,
tratte accettate e assegni (sia bancari - sia postali), vaglia cambiari.
La Camera di Commercio provvede alla ricezione degli elenchi contenenti i nominativi protestati dai pubblici
ufficiali levatori, ne dà pubblicità e riceve le domande di cancellazione, riabilitazione e sospensione e dà
esecuzione al provvedimento conseguente.
I pubblici ufficiali abilitati a levare il protesto (notai, ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, segretari
comunali) trasmettono alla Camera di Commercio competente per territorio, il giorno successivo alla fine di
ogni mese, gli elenchi comprendenti tutti i protesti da loro levati nel periodo che va dal giorno 27 del mese
precedente al giorno 26 del mese successivo. Secondo la legge la Camera di Commercio pubblica, entro i
primi 10 giorni di ogni mese dal ricevimento degli elenchi.
Il Registro è nazionale e pubblico.
La notizia di ogni protesto è conservata nel registro informatico nazionale, in mancanza di cancellazione, per
cinque anni dalla data di iscrizione nel registro. Decorso tale periodo, i nominativi ed i dati dei protestati sono
coperti da oblio e non sono più accessibili.
COSA FARE
Richiesta visure
Per richiedere visure in materia di protesti occorre presentarsi all'ufficio protesti con i nominativi sui quali
s'intende effettuare la ricerca, indicando cognome e nome o ragione sociale, (compilando e firmando una
domanda si può limitare la visura in campo Provinciale).
Il rilascio di visure comporta il pagamento di diritti.
I titolari di contratto Telemaco Pay possono effettuare visure e certificati dai loro computer.
Cancellazione protesti
Ogni Camera di Commercio opera per i protesti levati nella propria Provincia.
Si può presentare domanda di cancellazione per:
- avvenuto pagamento (art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni). Si ottiene la
cancellazione se il pagamento dell'effetto cambiario (cambiale o vaglia cambiario protestato) è stato eseguito
entro i 12 mesi dalla levata del protesto. In questo caso occorre presentare domanda in bollo al Presidente
della Camera di Commercio, corredata del titolo in originale pagato e quietanzato con relativa dichiarazione di
rifiuto di pagamento. Sono dovuti i diritti di segreteria;
- illegittimità o erroneità del protesto (art. 4 comma 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive
modificazioni): qualora sia dimostrabile l'erronea od illegittima levata del protesto di cambiale, vaglia cambiario
o assegno, la domanda di cancellazione può essere presentata sia dal diretto interessato, sia dai pubblici
ufficiali e dagli istituti di credito, in bollo, corredata della fotocopia del titolo protestato, se in possesso.
Fondamentale è la presentazione della documentazione che dimostri quanto affermato dal richiedente
(dichiarazione del pubblico ufficiale o dell'azienda di credito). Sono dovuti i diritti di segreteria.
- riabilitazione (art. 17 della legge n. 108/1996): il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione
per la quale il protesto è stato levato, e non abbia subito ulteriori protesti, ha diritto ad ottenere, trascorso un
anno dalla levata del protesto, la riabilitazione (per la cancellazione di assegni, cambiali o tratte accettate). La
domanda di riabilitazione va presentata al competente ufficio presso il Tribunale.
Il Tribunale di Forlì, ammette richieste di riabilitazione dai residenti nella circoscrizione di competenza anche
relative a protesti pubblicati da altre Camere di Commercio.
Successivamente, ottenuto il decreto di riabilitazione, occorre presentare domanda di cancellazione alla
Camera di Commercio di Forlì Cesena solo per i protesti levati in provincia:
La domanda di cancellazione va presentata in bollo, non si devono allegare i titoli ma solo la copia conforme
del provvedimento di riabilitazione rilasciata dal Tribunale. Sono dovuti i diritti di segreteria.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, prima di cancellare i protesti riabilitati, dovrà pubblicare nel
Registro Informatico dei protesti la notizia della riabilitazione per dieci giorni, trascorsi i quali, ed in assenza di
reclamo, provvederà alla cancellazione.
I SOGGETTI INTERESSATI
Chiunque abbia necessità di verificare, limitatamente agli ultimi cinque anni, l'esistenza di protesti a carico di
qualsiasi soggetto su tutto il territorio nazionale.
Chiunque intenda richiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro stesso, essendo in possesso
dei requisiti stabiliti dalla legge.
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Prezzi e Protesti
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Sala Borsa 1°piano box n°4
Tel. 0543 713496/436 Fax 0543 713531
E-mail [email protected]
Sede distaccata di Cesena (Solo per visure protesti)
Via G. Finali, 32 - Cesena
Tel. 0547 21901 Fax 0547 23157
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
3.5. ALBI
3.5.1 ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 8 Agosto 1985, n. 443 – Legge quadro per l’Artigianato;
• L. 20 Maggio 1997, n. 133;
• L. 5 Marzo 2001, n. 57 (art. 13);
• L. R. 29 Ottobre 2001, n. 32;
• L. 5 Febbraio 1992, n. 122 – Disciplina dell’attività di Autoriparazione;
• L. 25 gennaio 1994, n. 82 – Disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione
e sanificazione;
• Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, Decreto 7 luglio 1997, n. 274 – Regolamento di
attuazione della Legge 25 gennaio 1994, n. 82;
• Decreto Interministeriale 30 giugno 2003, n. 221 – Riqualificazione delle imprese di facchinaggio;
• Decreto Interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 – Installazione degli impianti all’interno degli edifici.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 5 della legge 443 dell’8.08.1985, è istituito l’Albo delle Imprese Artigiane, al quale sono tenute
ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2,3 e 4 della medesima legge, ad esclusione
delle SRL con pluralità di soci, per le quali l’iscrizione al predetto Albo è facoltativa.
Le caratteristiche che individuano l’imprenditore artigiano e l’impresa artigiana, così come stabilito dai citati articoli 2,
3 e 4 della Legge 443/85, sono le seguenti:
- È Imprenditore Artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l’impresa
artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione,
svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- L’imprenditore artigiano non può contemporaneamente essere socio operante in altre imprese artigiane, né
titolare di più imprese individuali artigiane e, nell’esercizio di particolari attività che richiedano peculiare preparazione
ed implichino responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali previsti dalle leggi statali;
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- E’ Impresa Artigiana quella che, nel rispetto di precisi requisiti, abbia per scopo prevalente la produzione di
beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, escluse le attività agricole, di prestazione di servizi commerciali,
di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione di alimenti e
bevande;
L’impresa artigiana può assumere dipendenti nel rispetto dei seguenti limiti dimensionali:
- Per le imprese che non lavorano in serie: un massimo di 18 addetti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 9. Il limite massimo può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- Per le imprese che lavorano in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un limite massimo di
9 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superore a 5. Il limite massimo può essere elevato a 12 a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- Per le imprese che svolgono attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su
misura: un limite massimo di 32 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16. Il limite massimo
può essere elevato a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- Per le imprese di trasporto: un limite massimo di 8 addetti;
- Per le imprese di costruzioni edili: un limite massimo di 10 addetti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 5. Il limite massimo può essere elevato a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Sono iscrivibili all’Albo Imprese Artigiane:
- Imprese individuali;
- Società in Nome Collettivo, purchè la maggioranza dei soci (ovvero uno in caso di due soci) svolga lavoro
personale, professionale, prevalente ed anche manuale nel processo produttivo;
- Società in Accomandita Semplice, purchè i Soci Accomandatari siano imprenditori artigiani e non risultino
contemporaneamente Accomandatari di altre SAS o Soci Unici di SRL Unipersonali;
- Società a responsabilità limitata con unico Socio, purchè il Socio Unico sia imprenditore artigiano e non risulti
contemporaneamente Socio Unico di altra SRL Unipersonale o Socio Accomandatario di SAS,
- Società a responsabilità limitata con pluralità di soci, purchè la maggioranza dei soci (ovvero uno in caso di due
soci) presti in prevalenza il proprio lavoro personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale
sociale e la maggioranza negli organi deliberanti.
- Società Cooperative, purchè la maggioranza dei soci presti il proprio lavoro personale, professionale,
prevalente ed anche manuale nel processo produttivo.
Sono iscrivibili alla Separata sezione dell’Albo:
- I Consorzi e le Società Consortili costituiti fra imprese artigiane;
- I Consorzi e le Società Consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori
dimensioni, purchè in numero non superiore ad un terzo, nonché Enti pubblici e privati di ricerca ed assistenza
finanziaria e tecnica, semprechè le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
L’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è obbligatoria, con esclusione delle SRL con pluralità di soci; inoltre è
costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane.
I SOGGETTI INTERESSATI
Studi e associazioni professionali, imprese
A CHI RIVOLGERSI
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Segreteria della Commissione Provinciale per l’Artigianato
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Tel. 0543/713285-484 – fax 0543/713493
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 - Cesena
Tel. 0547/21901- Fax 0547/23157
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Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
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3.5.1.1. Tenuta albo provinciale delle imprese artigiane
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 8 Agosto 1985, n. 443 – Legge quadro per l’Artigianato;
• L. 20 Maggio 1997, n. 133;
• L. 5 Marzo 2001, n. 57 (art. 13);
• L. R. 29 Ottobre 2001, n. 32;
• L. 5 Febbraio 1992, n. 122 – Disciplina dell’attività di Autoriparazione;
• L. 25 gennaio 1994, n. 82 – Disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione
e sanificazione;
• Ministero Industria, Commercio e Artigianato Decreto 7 luglio 1997, n. 274 – Regolamento di attuazione
della Legge 25 gennaio 1994, n. 82;
• Decreto Interministeriale 30 giugno 2003, n. 221 – Riqualificazione delle imprese di facchinaggio;
• Decreto Interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 – Installazione degli impianti all’interno degli edifici.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Commissione Provinciale per l’Artigianato, istituita ai sensi dell’articolo 9 della Legge 443/85, è organo
amministrativo di rappresentanza e tutela dell’artigianato e svolge le funzioni riguardanti la tenuta dell’Albo
delle Imprese Artigiane deliberando sulle:
- Iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese artigiane sia individuali che societarie;
- Iscrizioni, modifiche e cancellazioni dagli elenchi previdenziali artigiani di titolari, soci e collaboratori
familiari di imprese artigiane;
- Iscrizioni, modifiche e cancellazioni di Consorzi Artigiani dalla separata Sezione dell’Albo Imprese
Artigiane;
- Richieste di riconoscimento delle qualificazioni professionali di Acconciatore (Legge 1142/70 – Legge
174/2005) e di Estetista (Legge 1/90)
- Richieste di riconoscimento artigianato artistico-tradizionale e dell’abbigliamento su misura.
Le istanze in bollo, redatte su apposito modulo reperibile sul sito www.fo.camcom.it, alla sezione Albo Imprese
Artigiane, inoltrate con modalità telematica o su supporto informatico all’Ufficio Artigianato, vanno presentate
secondo le modalità previste in materia di comunicazione unica d’impresa nel D.L. n. 7/07 convertito nella
legge n. 40/07. Per quanto attiene le iscrizioni abilitanti per l’esercizio delle attività di autoriparazione, pulizia,
impiantistica e facchinaggio, si rinvia all’apposito capitolo 3.1.1.
I cittadini extracomunitari possono presentare istanza per l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, se in
possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
A norma del citato articolo 7 della Legge 443/85, la Commissione Provinciale per l’Artigianato ha facoltà di
disporre accertamenti d’ufficio, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti artigiani, su segnalazione di
Enti Previdenziali ed Assistenziali, Enti erogatori di agevolazioni a favore delle imprese artigiane e qualsiasi
Pubblica Amministrazione.
La Commissione Provinciale per l’Artigianato delibera entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza
perfezionata; dopo tale termine l’istanza, per la quale non sia stato notificato motivato rifiuto, è accolta per
l’applicazione del “silenzio-assenso”. Avverso le delibere negative è ammesso ricorso, a norma dell’art. 7 della
legge 443/85, alla Commissione Regionale per l’Artigianato, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.
Le delibere negative della Commissione Regionale per l’Artigianato sono impugnabili, sempre entro 60 giorni,
davanti al Tribunale competente per territorio.
Le imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane hanno l’obbligo di denunciare, in modalità telematica o su
supporto informatico, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data atto, le modifiche relative a:
- sede, compagine sociale, denominazione, quote e amministratori di SRL con pluralità di soci, passaggi da
socio partecipante a socio non partecipante al lavoro e viceversa.
Le variazioni dell’attività e la cessazione, che comporta altresì la cancellazione dall’albo delle imprese
artigiane, sono soggette alle disposizioni in materia di comunicazione unica d’impresa.
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3.5.1.2. Tenuta degli elenchi previdenziali artigiani
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
•
L. 4 Luglio 1959, n. 463 –Elenchi Previdenziali Artigiani.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A norma degli articoli 1 e 2 della Legge 4 luglio 1959 n. 463, gli imprenditori artigiani individuali, nonché i soci
partecipanti al lavoro delle imprese societarie vengono iscritti all’INPS, dalla Commissione Provinciale per
l’Artigianato, negli Elenchi Previdenziali ed Assistenziali Artigiani (IVS/ART) su istanza di parte, tramite
apposito modulo che fa parte integrante della domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane, oppure
d’ufficio, su segnalazione di altri Enti.
Nei medesimi elenchi, sempre su istanza di parte oppure d’ufficio a seguito di segnalazione, vengono iscritti
anche eventuali familiari collaboratori, che abbiano con l’imprenditore un rapporto di parentela entro il terzo
grado o di affinità entro il secondo e che collaborino con il titolare/socio in misura prevalente ed abituale
nell’esercizio dell’impresa artigiana.
Entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, le imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane hanno l’obbligo di
denunciare, su appositi moduli, come sopra:
- l’inclusione dei familiari collaboratori, autocertificando ex art. 46 del DPR 445/00 il rapporto di
parentela/affinità esistente ;
- la cancellazione dei familiari collaboratori;
- il passaggio da socio partecipante a socio non partecipante al lavoro e viceversa.
Gli imprenditori artigiani di cittadinanza extracomunitaria, qualora non sia ricevibile l’autocertificazione a norma
dell’art. 3 del DPR 445/00, devono dimostrare il rapporto di parentela/affinità di cui sopra, esibendo idonea
documentazione del paese d’origine, opportunamente tradotta dal Consolato competente.
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3.5.1.3. Attività di estetista
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina delle attività di Estetista;
• L. R. 4 agosto 1992, n. 32 – Norme di attuazione della legge 1/90;
• D.L. 30 gennaio 2007, n. 7;
• L. 2 aprile 2007, n. 40.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Legge definisce l’attività di Estetista come il complesso delle prestazioni e dei trattamenti eseguiti sulla
superficie del corpo umano, con tecniche manuali e/o con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per
uso estetico, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e
proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli in estetismi
presenti.
Rientrano nell’attività di Estetica anche: la gestione di Centri di abbronzatura, il massaggio estetico, la
ginnastica estetica, l’applicazione di unghie artificiali. Sono escluse le prestazioni di carattere terapeutico.
Lo svolgimento dell’attività di Estetista è subordinato al possesso della qualificazione professionale prevista
dall’art. 3 della Legge 1/90 ed a Denuncia di Inizio Attività (DIA) e, decorsi 30 giorni, Comunicazione di avvio
Attività (CIA) presentate al Comune competente per territorio.
La Commissione Provinciale per l’Artigianato delibera in merito alle richieste di riconoscimento della
qualificazione professionale di Estetista ed alle richieste di ammissione ai Corsi Regionali di Specializzazione
previsti dall’art. 2, comma 4 della legge Regionale 32/92.
Le istanze in bollo, redatte su apposito modulo reperibile sul sito www. fo.camcom.it , alla sezione Albo delle
Imprese Artigiane, vanno presentate all’Ufficio Artigianato dagli interessati residenti nel territorio della
Provincia di Forlì-Cesena; nei casi di richiesta di riconoscimento dei requisiti per l’ammissione ai Corsi
regionali di Specializzazione, l’attestato di riconoscimento rilasciato dalla Commissione Provinciale per
l’Artigianato, unitamente all’attestato rilasciato a seguito del superamento dell’esame teorico pratico finale,
costituisce qualificazione professionale.
La qualificazione professionale di Estetista si intende conseguita, dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico,
mediante superamento di un esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento di:
- Corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da
ulteriore corso di specializzazione della durata di un anno, oppure da un anno di inserimento presso
un’impresa di Estetista;
- Oppure un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno presso uno studio
medico o presso un’impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un periodo di apprendistato presso
un’impresa di Estetista, della durata prevista dalla contrattazione collettiva della categoria, e seguito da
apposito Corso regionale di almeno 300 ore di formazione teorica;
- Oppure un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità di
dipendente o collaboratore familiare presso un’impresa di Estetista, seguito da apposito Corso regionale di
almeno 300 ore di formazione teorica; tale periodo di attività lavorativa deve essere svolto nel quinquennio
antecedente l’iscrizione al Corso di cui sopra.
La qualificazione professionale di Estetista s’intende inoltre conseguita da coloro che, alla data di entrata in
vigore della Legge 1/90 (20.01.1990) risultavano:
- Titolari o soci partecipanti di imprese di Estetista da almeno due anni;
- Direttori di azienda, con prestazione di attività lavorativa, in società che svolgevano l’attività di Estetista da
almeno due anni;
- Dipendenti in imprese che svolgevano attività di estetista, per un periodo non inferiore a tre anni nel
quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della legge 1/90;
- Possessori di attestato di Corso di formazione professionale riconosciuto di Estetista effettuato
precedentemente all’entrata in vigore della Legge.
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Per le imprese artigiane la qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare dell’Impresa
Individuale e da almeno un socio partecipante in caso di impresa societaria.
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3.5.1.4. Attività di acconciatore
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 23 dicembre 1970, n. 1142 – Disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere uomo/donna;
• L. 17 agosto 2005, n. 174;
• D.L. 30 gennaio 2007, n. 7, convertito in L. 2 aprile 2007, n. 40.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Legge 174/05 definisce la nuova disciplina delle attività di Acconciatore, qualifica che accorpa le figure di
Parrucchiere uomo/donna e Barbiere, previste dalla previgente normativa, e che presta servizi
indifferentemente a soggetti maschili e femminili.
Coloro che alla data di entrata in vigore della suddetta legge (17.09.2005)
- Erano in possesso della qualifica professionale di Parrucchiere uomo/donna, assumono di diritto la
qualifica di Acconciatore;
- Erano intestatari di autorizzazioni comunali per l’esercizio dell’attività di Parrucchiere uomo/donna, hanno
diritto all’adeguamento d’ufficio, da parte dei Comuni, di tali autorizzazioni in Acconciatore;
- Erano in possesso della qualifica di Barbiere e continuano ad esercitare o hanno esercitato l’attività di
Barbiere, hanno diritto alla prosecuzione di tali attività come Barbiere.
L’esercizio dell’attività di Acconciatore è subordinato al possesso della qualificazione professionale, che va
richiesta alla Commissione Provinciale per l’artigianato, ed a Denuncia di Inizio Attività (DIA) e, decorsi 30
giorni, Comunicazione di avvio Attività (CIA) presentate al Comune competente per territorio.
Per le imprese artigiane la qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare dell’Impresa
Individuale e da almeno un socio partecipante in caso di impresa societaria.
Le istanze in bollo, redatte su apposito modulo reperibile sul sito www. fo.camcom.it , alla sezione Albo delle
Imprese Artigiane, vanno presentate all’Ufficio Artigianato dagli interessati residenti nel territorio della
Provincia di Forlì-Cesena.
Nelle more del regolamento regionale di attuazione previsto dall’art. 4 della medesima legge, continua ad aver
applicazione la Legge 1142/70, in quanto compatibile; pertanto i requisiti professionali richiesti per il
riconoscimento della qualificazione di acconciatore sono, fino all’emanazione del predetto provvedimento, gli
stessi previsti dalla Legge 1142/70:
- Due anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, come dipendente, collaboratore familiare o socio
partecipante in impresa del settore;
- Periodo di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva della categoria, svolto in
impresa del settore;
- Attestato o Diploma rilasciato a seguito di frequenza di Corso di Addestramento o Scuola professionale
autorizzata e riconosciuta dai competenti organi dello Stato e delle Regioni.
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3.5.1.5. Riconoscimento artigianato artistico e tradizionale e dell’abbigliamento su misura
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La normativa definisce le caratteristiche che individuano le lavorazioni artistiche (Settore A), tradizionali
(Settore B) e dell’abbigliamento su misura (Settore C) previste dal suddetto DPR:
- Settore A – Creazioni di elevato valore estetico o ispirate a forme modelli, stili e decori tipici del patrimonio
storico e culturale, svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale; attività di
restauro beni di interesse artistico;
- Settore B – produzioni ed attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate e
tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative,
prevalentemente manuali, che ne compongano il naturale sviluppo; attività di restauro e riparazione oggetti
d’uso, produzione alimentare tradizionale risultante da tecniche di lavorazione tipiche della cultura locale e
regionale;
- Settore C – Confezione e lavorazione di abiti, accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o
sulla base di schizzi, modelli, disegni forniti dal cliente, con modalità prevalentemente manuale.
La Commissione Provinciale per l’Artigianato delibera, previo accertamento diretto, su istanza di parte redatta
su apposito modulo, l’esistenza di lavorazioni rientranti nelle suddette caratteristiche; in caso di delibera
favorevole, tale riconoscimento viene annotato sul certificato di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane
dell’impresa ed è condizione per la concessione di particolari agevolazioni previste a favore delle Imprese
artigiane artistiche, nonché per l’applicazione dei limiti dimensionali di cui all’art. 4, comma C della Legge
443/85.
I SOGGETTI INTERESSATI
Studi e associazioni professionali, imprese
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3.5.2. ALBO DEI COMMISSIONARI, MANDATARI E ASTATORI DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, ITTICI E CARNEI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 25 marzo 1959, n. 125.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
I commissionari (soggetti che operano acquisti e vendite in nome proprio, ma per conto dei committenti ai
quali sono legati da un mandato), i mandatari (coloro che si obbligano a compiere uno o più atti giuridici per
conto del mandante, con o senza rappresentanza), gli astatori (coloro che si obbligano a vendere al miglior
offerente secondo le leggi, i regolamenti e gli usi locali) devono essere iscritti nell’Albo dei Commissionari,
mandatari e astatori tenuto dalla Camera di Commercio in cui intendono operare.
L’Albo è distinto in tre sezioni (commissionari, mandatari ed astatori) e vi sono iscritte persone fisiche e
giuridiche.
Per chiedere l’iscrizione è necessario compilare la domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla
Camera di Commercio di Forlì-Cesena. L’ufficio competente è l’Unità Albi e Ruoli.
L’iscrizione è condizione necessaria per esercitare l’attività nei mercati della provincia di competenza della
Camera di Commercio presso la quale si richiede l’iscrizione. Chi intende operare in più province dovrà
iscriversi all’albo tenuto dalla competente Camera di Commercio.
Per ottenere l’iscrizione i soggetti interessati (persone fisiche e legali rappresentanti di società) devono
possedere:
- requisiti generali: maggiore età, residenza nel territorio dello Stato italiano ovvero per i cittadini stranieri
possesso del permesso di soggiorno in corso di validità;
- requisiti morali: assenza di cause ostative previste dall’art. 3 comma 3, punti 1, 2 e 3 della legge 25 marzo
1959, n.125.
La Camera di Commercio adotta apposito provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dall’istanza.
Contestualmente all’iscrizione viene rilasciata la tessera personale di riconoscimento che attesta l’iscrizione
all’albo.
I soggetti iscritti hanno l’obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni per l’aggiornamento dell’albo. In
particolare le società devono comunicare la variazione del legale rappresentante il quale deve essere in
possesso dei requisiti morali, la variazione della sede e la variazione della denominazione o ragione sociale.
L’iscrizione nel ruolo è disposta dal Dirigente competente.
La cancellazione dal ruolo può intervenire su istanza di parte o d’ufficio.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- Iscrizione individuale
- Iscrizione società
- Variazione di denominazione o sede legale
- Variazione legale rappresentante
I SOGGETTI INTERESSATI
Studi e associazioni professionali, imprese
A CHI RIVOLGERSI
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U.O. Albi Ruoli e Mud
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 – Cesena
Tel. 0547/21901 – fax 0547/23157
e-mail: [email protected].
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
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3.5.3 ALBO DEGLI IMBOTTIGLIATORI DEI VINI A DOCG, DOC E IGT
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Decreto 31 maggio 2004.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L'albo è tenuto dalla Camera di Commercio, ed in particolare dall’Unità Albi e Ruoli, ed è distinto per sezioni relative a
ciascuna denominazione di origine (DO).
Si intende:
a) per “imbottigliamento” il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore
a 60 litri;
b) per “imbottigliatore” la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che procede o fa procedere per
conto proprio all'imbottigliamento.
L'iscrizione nell’Albo costituisce il presupposto necessario per procedere all'imbottigliamento delle partite di vino della
relativa DO ai fini della successiva commercializzazione.
Ai fini dell'iscrizione all'albo l'impresa imbottigliatrice deve presentare apposita domanda alla Camera di Commercio
della provincia presso la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento.
Le imprese imbottigliatrici il cui stabilimento è ubicato all'estero inoltrano l'istanza di iscrizione all'albo alla Camera di
Commercio di Roma .
Nella richiesta di iscrizione all'albo l'impresa imbottigliatrice dichiara, producendo la relativa documentazione, anche
con autocertificazione ai sensi della vigente normativa, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del citato
decreto. L’iscrizione è disposta con provvedimento espresso entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
La perdita di uno dei requisiti nonchè l'assoggettamento a sanzioni a seguito di provvedimento definitivo, comportano
la cancellazione dall'albo.
L'impresa imbottigliatrice è soggetta all'obbligo di allegare al registro di imbottigliamento, ovvero di mettere a
disposizione degli organismi preposti alla vigilanza ed al controllo nel settore vitivinicolo, il certificato di iscrizione
all'albo.
Le variazioni delle posizioni di iscrizione all'albo devono essere dichiarate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che
determina la variazione stessa con le modalità di cui all'art. 3 del decreto 31.05.2004.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- Domanda di iscrizione
- Domanda di variazione
I SOGGETTI INTERESSATI
Imprese del settore, associazioni professionali
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U.O. Albi Ruoli e Mud
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Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
Sede distaccata di Cesena
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Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
3.5.3.1. Denuncia di produzione di vino imbottigliato
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Decreto 31 maggio 2004.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Entro il termine previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per la dichiarazione annuale delle giacenze
delle produzioni vitivinicole l'impresa imbottigliatrice comunica alla competente Camera di Commercio, anche
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per via informatica, i quantitativi della produzione imbottigliata della/e relativa/e DO nell'anno precedente ed i
paesi di destinazione.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- Dichiarazione annuale dei quantitativi imbottigliati
I SOGGETTI INTERESSATI
Imprese del settore, associazioni professionali
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 – Cesena
Tel. 0547/21901 – fax 0547/23157
e-mail: [email protected].
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
3.5.4. LA DENUNCIA UVE DOCG/DOC/IGT E RILASCIO RICEVUTA
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 10 febbraio 1992, n. 164;
• Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Decreto 28 dicembre 2006;
• Disciplinari di produzione.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La denuncia delle uve a denominazione d’origine (DO) e/o a indicazione geografica tipica (IGT) deve essere
presentata dal conduttore dell’azienda o dalla cantina sociale appositamente delegata dai propri conduttori
soci ai fini della rivendicazione annuale dei vini a D.O. e/o I.G.T., alla competente Camera di Commercio.
La denuncia è aziendale e riguarda tutte le uve DO e/o IGT e le produzioni da supero.
Per competente Camera di Commercio si intende la CCIAA nel cui ambito territoriale ricade la superficie vitata
dalla quale provengono le uve a denominazione d’origine e ad indicazione geografica tipica oggetto di
rivendicazione.
Nel caso di terreni vitati situati in più province, la denuncia deve essere presentata:
• alla Camera di Commercio della provincia in cui è ubicato lo stabilimento enologico;
• in assenza di stabilimento o qualora lo stabilimento ricada al di fuori della zona di produzione delle uve,
alla Camera di Commercio della provincia in cui ricade la maggior superficie vitata.
Per le uve IGT, nel caso di conferimento totale delle produzioni a cantine o altri organismi associativi, la
competente Camera di Commercio cui presentare la denuncia è quella nel cui ambito territoriale provinciale è
ubicato lo stabilimento enologico.
Limitatamente alle uve IGT, le cantine o altri organismi associativi possono presentare una denuncia sotto
forma di elenco riepilogativo delle produzioni degli associati con tutti gli elementi previsti nel modulo per la
denuncia aziendale del conduttore
Se l’azienda rivendica sia uve DO che IGT presenta un’unica denuncia, con tanti intercalari quante sono le
denominazioni e tipologie rivendicate.
Ai fini della rivendicazione annuale delle produzioni dei vini DO e/o IGT, i relativi vigneti devono essere iscritti
nei rispettivi Albi e/o Elenchi della provincia di competenza.
DICHIARAZIONE PREVENTIVA
Il conduttore che intende rivendicare le DO e/ o le IGT, per singole partite di vino, prima della scadenza del 10
dicembre, pur non conoscendo tutti gli elementi della denuncia, può presentare alla competente camera di
Commercio la preventiva dichiarazione contenente i dati relativi alle uve destinate alla produzione delle partite
di vino interessate nella quale attesta a titolo di autocertificazione che per le produzioni di tali vini sono stati
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rispettati tutti gli adempimenti tecnico amministrativi previsti dalla vigente normativa in materia. A tal fine il
denunciante dovrà utilizzare il modello appositamente predisposto dalla CCIAA di Forlì-Cesena.
La camera di Commercio rilascerà apposita ricevuta entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia
preventiva
Le uve che sono rivendicate in tale dichiarazione devono essere successivamente indicate anche nella
denuncia annuale delle uve.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- Dichiarazione preventiva uve DO/IGT
- Denuncia uve DO/IGT– conduttore
- Denuncia uve DO/IGT – cantina
- Denuncia riepilogativa uve IGT
I SOGGETTI INTERESSATI
Imprese del settore, associazioni professionali
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
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Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
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Via G. Finali, 32 – Cesena
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Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
3.5.4.1. Adempimenti successivi: denunce di declassamento, riclassificazione, riassemblaggio vini
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 10 febbraio 1992, n. 164;
• Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Decreto 28 dicembre 2006.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
In caso di riclassificazione di partite di prodotti vitivinicoli atti a diventare DO e/o IGT e sui vini certificati, ai
sensi dell’art. 7, comma 5, della Legge n. 164/1992, i produttori sono tenuti ad effettuare le relative
comunicazioni all’ufficio dell’Ispettorato Centrale repressione frodi competente per territorio e alla competente
Camera di Commercio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.
le operazioni di riclassificazione avvengono, per i vini atti a divenire, nella zona d’origine del prodotto dato che
il vino non ha ancora acquisito la certificazione camerale e quindi la possibilità di uscire dal territorio d’origine.
L’operazione di riclassificazione va distinta da quella di declassamento che avviene su partite già certificate e
viene gestita dagli uffici dell’Ispettorato che provvede a comunicare alle Camere di Commercio i dati sul
declassamento che per l’aggiornamento dei dati sul sistema informativo camerale.
I produttori devono altresì fornire agli organismi competenti le comunicazioni relative all’assemblaggio di
partite di vino già certificate con la denominazione d’origine (DO) ed appartenenti alla medesima annata,
prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri. In tal caso gli stessi produttori devono trasmettere
all’Ispettorato repressione frodi ed alla Camera di Commercio, entro sette giorni dalla predetta annotazione nei
registri, apposita autocertificazione sottoscritta dall’enologo di cui alla legge 129/ 1991 – o di altro tecnico
abilitato all’esercizio della professione, attestante la conformità della partita DO risultante dall’assemblaggio,
identificata con il relativo numero di lotto ai sensi del Decreto legislativo n. 109/1992, ai parametri chimico-fisici
stabiliti dal relativo disciplinare di produzione.
E’ consentito assemblare partite già certificate provenienti da annate diverse nelle percentuali previste dalla
normativa.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
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- Comunicazioni di riclassificazioni e/o assemblaggi
I SOGGETTI INTERESSATI
Imprese del settore, associazioni professionali
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Sede distaccata di Cesena
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Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
3.5.5 ALBO OLIVETI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 5 febbraio 1992, n. 169;
• Ministero per il coordinamento delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, D.M. 4 novembre 1993, n. 573.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A partire dal 12 marzo 2005, a seguito di apposita comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali (Prot. N. 932/08), la Camera di Commercio di Forlì-Cesena ha cessato ogni attività
inerente la tenuta dell’Albo degli Oliveti della D.O.P. olio extravergine di oliva “Brisighella”. L’Albo è stato
istituito presso l’Organismo CERMET soc.cons. a r.l., autorizzato a svolgere anche le funzioni di controllo.
3.5.6. ALTRI SERVIZI EROGATI
3.5.6.1. Lavoro autonomo e cittadini extracomunitari
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 39;
• D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 268, art. 26.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Secondo quanto previsto dall'art. 39 del DPR 394/99 lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le
quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la
presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo, è tenuto a richiedere
alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono
motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le
procedure previsti per il rilascio dello stesso. Per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità
professionali o tecniche, il Ministero dello Sviluppo Economico o altro Ministero o diverso organo competente per
materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei
titoli o degli attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il
rilascio del titolo abilitante o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva
presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitante o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad
acquisire presso la Camera di Commercio competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve
essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la
disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla
disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di
un importo mensile pari all'assegno sociale
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La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri
che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre
anni.
La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il
suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera di Commercio di cui al comma 3 devono essere presentate, anche
tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini
dell'ingresso.
Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di
ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al
soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata
all'interessato o al suo procuratore.
La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono
presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale,
entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti
richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o
consolare, nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all’INAIL e consegna
allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno per lavoro autonomo.
La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di
soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della
disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo
unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della
documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il
modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono,
contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica.
La Camera di Commercio non è mai direttamente competente per quanto riguarda le attività per le quali il
titolo abilitativo o autorizzatorio è rilasciato da altro ente; in tali casi alla Camera di Commercio
compete esclusivamente l'indicazione dei parametri finanziari relativi all'attività che si intende esercitare.
L’attestazione dei parametri finanziari non è richiesta nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di
socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, e per coloro che sono già in possesso di
regolare permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa.
L’attestazione non è richiesta e non è dovuta, inoltre, nel caso si intenda svolgere l’attività di consulente,
anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme similari (cosiddette “atipiche”).
Il nulla osta viene invece rilasciato dalla Camera di Commercio nei casi in cui alla stessa compete la
verifica del possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, e pertanto per le attività regolamentate
(e dunque, ad esempio, per il facchinaggio, l'impresa di pulizia, l'autoriparazione, l'impiantistica, il
commercio all'ingrosso) o per attività per le quali occorre un'iscrizione ad albi o ruoli camerali. In tali
casi il rilascio del nulla osta viene effettuato dall’U.O. Albi e Ruoli.
Per la richiesta di attestazione dei parametri finanziari e per il nulla osta per l'attività che si intende
esercitare, occorre presentare domanda tramite compilazione dell'apposito modulo ed allegare ad esso
copia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di scadenza - da meno di 3
mesi - si allega anche copia della richiesta di rinnovo munita di fotografia). Se la richiesta viene effettuata
tramite procuratore, occorre allegare copia del documento di identità in corso di validità del procuratore e
del rappresentato, copia dell'eventuale permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di scadenza - da
meno di 3 mesi - si allega anche copia della richiesta di rinnovo munita di fotografìa) e procura con autentica
della firma, traduzione giurata ed asseverazione dell'Autorità diplomatica o consolare all'estero.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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La Camera di Commercio provvede al rilascio del nulla osta ovvero alla emissione della attestazione nel
termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Per il rilascio di nulla osta, inoltre, il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività deve
essere documentato come segue:
per i requisiti morali, con attestazione dell'Autorità competente dello stato estero, con traduzione
asseverata dall'Autorità diplomatica italiana che ne attesta la conformità all'originale e la competenza
dell'Autorità che l'ha rilasciata; se non esistono tali Autorità, l'Autorità diplomatica italiana certifica
sulla base delle verifiche ritenute necessarie;
per i requisiti professionali occorre distinguere i seguenti casi:
 Per i requisiti professionali abilitanti già riconosciuti dallo Stato di provenienza, con decreto di
riconoscimento del Ministero competente (solitamente il Ministero titolare della vigilanza sulle
professioni);
 in caso di titoli di studio di per sé abilitanti all'esercizio dell'attività, con riconoscimento del
Ministero competente oppure con attestazione del Ministero dell'Università Istruzione e Ricerca della
corrispondenza del titolo di studio a quello italiano. La dichiarazione di corrispondenza è da sola
sufficiente, nel senso che non occorre il decreto di riconoscimento dei requisiti, soltanto quando un
titolo di studio dà direttamente accesso ad un'iscrizione;
 in caso di titoli di studio abilitanti soltanto se uniti ad altri requisiti (corsi di formazione, esperienza
lavorativa, tirocinio, esami), con decreto di riconoscimento del Ministero competente (solitamente Ministero
delle Attività produttive per le attività di impresa; Ministero del lavoro e Politiche Sociali per estetisti);
 in caso di scuola dell'obbligo di per sé sufficiente per l'esercizio dell'attività, con certificazione
rilasciata (direttamente o mediante la convalida di traduzione giurata di attestazione dell'Autorità locale
estera) dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il paese estero.
Quando la qualificazione professionale di cui si chiede il riconoscimento non sia completamente sovrapponibile a
quella prevista dal sistema formativo italiano, il riconoscimento è subordinato, per tutti, al compimento di un
tirocinio di adattamento o ad una prova attitudinale. Il riconoscimento è contenuto in un Decreto
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e ha valore su tutto il territorio nazionale.
Documentazione da produrre al fine del riconoscimento ministeriale dei requisiti professionali
1. apposita domanda in bollo: l'attività per la quale si richiede il riconoscimento dei requisiti deve essere ben
specificata (ad esempio carrozzeria e non autoriparazione);
2. dichiarazione di valore in loco, cioè documento sintetico attestante l'autenticità e la legittimità di tutta
la documentazione presentata, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato
conseguito; la dichiarazione del valore in loco deve attestare:
1. la natura e il valore locale ai fini professionali dei titoli di studio e dei certificati di formazione e abilitazione
professionale;
2. se nel paese in cui i titoli sono stati conseguiti l'attività di cui si chiede il riconoscimento è libera e
legittimamente esercitabile anche in assenza di particolari titoli o requisiti, ovvero regolamentata, e in tal caso
se i titoli in possesso dell'interessato siano idonei o meno ad abilitare all'esercizio dell'attività;
3. documentazione prodotta alla rappresentanza diplomatica italiana per l'ottenimento della dichiarazione di
valore: i titoli di studio e di formazione professionale devono essere corredati dall'elenco delle materie
oggetto di studio per ciascun anno di corso; la documentazione deve essere preventivamente legalizzata dalla
rappresentanza diplomatica italiana nel paese estero, salvi i casi di esonero previsti da accordi internazionali (per i
paesi aderenti alla convenzione dell'Aja la legalizzazione è sostituita dalla "Apostille"). I documenti, se redatti in
lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da
una traduzione eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalla rappresentanza diplomatica.;documenti di
fonte pubblica, per il riconoscimento di periodi di esperienza professionale maturata all'estero negli ultimi dieci
anni nello specifico settore di attività in cui si intende operare in Italia; la descrizione delle attività dovrebbe
comprendere i livelli di inquadramento; se l'esperienza professionale è maturata in un paese UÈ è sufficiente
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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la documentazione rilasciata dalla competente autorità del paese membro (art. 8 direttiva 1999/42/CE); la
documentazione deve essere preventivamente legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese
estero, salvi i casi di esonero previsti da accordi internazionali (per i paesi aderenti alla convenzione dell'Aja
la legalizzazione è sostituita dalla "Apostille"). I documenti, se redatti in lingua straniera, devono essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità
diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da una traduzione
eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalla rappresentanza diplomatica; per la valutazione, ai fini del
riconoscimento, di eventuali periodi di esperienza professionale maturati in Italia, è sufficiente una dichiarazione
dell'interessato corredata da fotocopia del libretto di lavoro o altro equipollente;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento;
5. fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in caso di extracomunitario regolarmente
soggiornante in Italia, copia autentica del passaporto in caso di extracomunitario non soggiornante in Italia
Per i cittadini svizzeri, in base alla legge n. 364/2000, di ratifica di un accordo tra UE e Svizzera stessa, sono
applicabili le indicazioni qui riportate per i titoli professionali acquisiti nei paesi UE. Per quanto riguarda i requisiti
morali, la dimostrazione deve avvenire con attestazione dell'Autorità competente dello stato estero, con
traduzione asseverata dall'Autorità diplomatica italiana che ne attesta la conformità all'originale e la
competenza dell'Autorità che l'ha rilasciata; se non esistono tali Autorità, l'Autorità diplomatica italiana certifica
sulla base delle verifiche ritenute necessarie
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- Rilascio attestazione parametri
- Rilascio nulla osta
I SOGGETTI INTERESSATI
Cittadini extracomunitari
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 – Cesena
Tel. 0547/21901 – fax 0547/23157
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
3.6. RUOLI
3.6.1. RUOLO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 3 maggio 1985, n. 204;
• Ministero Industria Commercio e Artigianato, Decreto 21 agosto 1985;
• L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 11.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Al Ruolo devono iscriversi tutti coloro che intendono svolgere l’attività di agente e rappresentante di
commercio.
Qualora l’attività sia esercitata da società, i requisiti per l’iscrizione nel Ruolo devono essere posseduti dal
legale o dai legali rappresentanti.
La domanda di iscrizione va presentata su apposito modulo presso la Camera di Commercio in cui la persona
fisica ha la residenza o ha eletto il domicilio professionale, ovvero dove la società ha la sede legale. L’ufficio
competente è l’Unità Albi e Ruoli.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
________________________________________________________________________________________
I soggetti che aspirano all’iscrizione nel Ruolo agenti e rappresentanti di commercio devono essere in
possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti dall’art. 5 della Legge n. 204/85.
L’iscrizione nel ruolo è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente ed è preclusa a coloro che
sono iscritti nel ruolo dei mediatori.
Qualora il soggetto iscritto nel ruolo trasferisca la residenza in altra provincia deve chiedere, entro novanta
giorni dalla fissazione della nuova sede, l’iscrizione nel Ruolo della circoscrizione camerale nella quale fissa la
propria residenza.
Devono essere altresì comunicate le variazioni che riguardano la sede di una società, il cambio di
denominazione e/o ragione sociale e l’iscrizione di un nuovo socio legale rappresentante che deve essere in
possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.
La cancellazione dal ruolo avviene su richiesta dell’interessato o quando viene a mancare uno dei requisiti
richiesti dalla legge e nei casi di incompatibilità riportati nell’art. 5 della legge.
L’iscrizione nel ruolo è disposta con provvedimento espresso entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- iscrizione individuale
- iscrizione società
- trasferimento individuale
- trasferimento società
- variazione di sede
- variazione di residenza
- cancellazione individuale
- cancellazione società
I SOGGETTI INTERESSATI
Studi e Associazioni professionali, Imprese
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 – Cesena
Tel. 0547/21901 – fax 0547/23157
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
3.6.2. RUOLO AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 3 febbraio 1989, n. 39;
• Ministero Industria Commercio e Artigianato, Decreto 21 dicembre 1990, n. 452;
• L. 5 marzo 2001, n. 57;
• L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 11.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Al Ruolo devono iscriversi tutti coloro che intendono svolgere l’attività di agente di affari in mediazione, anche
se in modo discontinuo e occasionale.
Il Ruolo è distinto nelle seguenti sezioni: agenti immobiliari, agenti merceologici, agenti muniti di mandato a
titolo oneroso e agenti in servizi vari.
La Camera di Commercio provvede alle iscrizioni nel Ruolo e alla tenuta del medesimo.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
________________________________________________________________________________________
La domanda di iscrizione va presentata su apposito modulo presso la Camera di Commercio in cui la persona
fisica ha la residenza o ha eletto il domicilio professionale, ovvero ove la società ha la sede legale. L’ufficio
competente è l’Unità Albi e Ruoli.
Qualora l’attività sia esercitata da società, i requisiti per l’iscrizione nel Ruolo devono essere posseduti dal
legale o dai legali rappresentanti.
I soggetti che aspirano all’iscrizione nel Ruolo mediatori devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
morale e professionale previsti dall’art. 2 della Legge n. 39/89.
L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile:
a) con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione
delle imprese di mediazione;
b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
Il mediatore che per l’esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari nei quali siano indicate le
condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la competente Camera di
Commercio.
Per l’esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura
dei rischi professionali ad a tutela dei clienti.
L’iscrizione nel ruolo è disposta con provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dalla presentazione
dell’istanza.
Qualora il soggetto iscritto nel ruolo trasferisca la residenza in altra provincia deve chiedere, entro novanta
giorni dalla fissazione della nuova sede, l’iscrizione nel Ruolo della circoscrizione camerale nella quale fissa la
propria residenza.
Devono essere altresì comunicate le variazioni che riguardano la sede di una società, il cambio di
denominazione e/o ragione sociale e l’iscrizione di un nuovo socio legale rappresentante che deve essere in
possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.
L’agente che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività è
soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: sospensione, cancellazione e radiazione.
La cancellazione dal ruolo avviene su richiesta dell’interessato, quando viene a mancare uno dei requisiti
richiesti dalla legge e nei casi di incompatibilità riportati nell’art. 5, comma 3 della legge.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- iscrizione individuale
- iscrizione società
- trasferimento individuale
- trasferimento società
- variazione di sede
- variazione di residenza
- cancellazione individuale
- cancellazione società
I SOGGETTI INTERESSATI
Studi e Associazioni professionali, Imprese
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 – Cesena
Tel. 0547/21901 – fax 0547/23157
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
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3.6.2.1. Gestione esami di idoneità per l’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 3 febbraio 1989, n. 39;
• Ministero Industria Commercio e Artigianato, Decreto 21 febbraio 1990, n. 300.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’ammissione all’esame per l’iscrizione nel Ruolo degli agenti di affari in mediazione è consentita, entro 90
giorni dalla data di presentazione della domanda, a coloro che sono in possesso di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado e che hanno frequentato il corso di abilitazione professionale.
L’esame è diretto ad accertare la capacità professionale dell’aspirante in relazione alla sezione o sezioni
prescelte.
Le modalità e le materie degli esami sono indicate nel D.M. 21/02/1990, n.300, che prevede due prove scritte
ed una orale, per ottenere l’iscrizione nella sezione degli agenti immobiliari ed in quella degli agenti con
mandato a titolo oneroso, ed una prova scritta e una orale per ottenere l’iscrizione nella sezione degli agenti
merceologici e nella sezione degli agenti in servizi vari.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- domanda di ammissione all’esame
I SOGGETTI INTERESSATI
Associazioni professionali, soggetti aspiranti all’iscrizione al ruolo mediatori
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 – Cesena
Tel. 0547/21901 – fax 0547/23157
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
3.6.3. RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Ministero Industria Commercio e Artigianato, Decreto 29 dicembre 1979.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Ruolo dei Periti e degli Esperti è distinto in categorie e sub-categorie comprendenti funzioni, merci e
manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella
provincia.
I Periti e gli Esperti iscritti nel ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di
quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.
La domanda di iscrizione va presentata su apposito modulo, nel quale occorre indicare la/le categorie e subcategorie per le quali si richiede l’iscrizione, presso la Camera di Commercio in cui la persona fisica ha la
residenza o ha eletto il domicilio professionale. L’ufficio competente è l’Unità Albi e Ruoli.
L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dal Decreto Ministeriale 29
dicembre 1979 (art. 5) ed è disposta dalla Camera di Commercio. I.A.A. con apposito provvedimento, entro 90
giorni dalla data di presentazione della domanda.
L’aspirante all’iscrizione deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria
idoneità all’esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub-categorie per le quali richiede l’iscrizione (es.
titoli di studio e attestati di corsi professionali inerenti la categoria prescelta, pubblicazioni e lavori eseguiti).
L’iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
________________________________________________________________________________________
Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della Camera di Commercio:
a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all’iscrizione;
b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinarie dall’autorità giudiziaria
od amministrativa;
c) quando, nell’esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od
abbiano compromesso la propria reputazione;
d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali
sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all’ultimo comma dell’art. 14 del citato decreto ministeriale.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- Domanda di iscrizione
- Domanda di cancellazione
- Variazione di residenza
I SOGGETTI INTERESSATI
Associazioni e studi professionali, imprese
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 – Cesena
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
3.6.4. RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 15 gennaio 1992, n. 21;
• Deliberazione del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna n. 2009 del 31/5/1994 - Direttive per l’esercizio
delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di
autovettura con conducente: legge 15 gennaio 1992, n. 21.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
E’ tenuto all’iscrizione chi intende esercitare la professione di conducente di veicoli fino a nove posti,
compreso il conducente, adibiti al servizio pubblico non di linea.
L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio
di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un
tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di
noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente a autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Pertanto il ruolo si distingue nelle seguenti sezioni:
 conducenti di autovetture
 conducenti di motocarrozzette
 conducenti di natanti
 conducenti di veicoli a trazione animale
Il ruolo è istituito presso le Camere di Commercio I.A.A. e l’ufficio competente è l’unità Albi e Ruoli.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
________________________________________________________________________________________
I soggetti che aspirano all’iscrizione nel ruolo di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti da CAPO VI,
art. 2 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31.05.1994.
La cancellazione dal Ruolo avviene quando viene a mancare uno dei requisiti richiesti dalla legge o su
richiesta dell’interessato.
In caso di cancellazione disposta dall’ufficio, il provvedimento viene notificato all’interessato entro 60 giorni.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- domanda di iscrizione
- variazione di residenza
- domanda di cancellazione
I SOGGETTI INTERESSATI
Studi e Associazioni professionali, imprese
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 – Cesena
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
3.6.4.1. Gestione esami di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti
ad autoservizi pubblici non di linea
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 15 gennaio 1992, n. 21;
• Deliberazione del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna n. 2009 del 31/5/1994 - Direttive per l’esercizio
delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di
autovettura con conducente: legge 15 gennaio 1992, n. 21.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti
di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
La domanda deve essere presentata alla Camera di Commercio di Forlì-Cesena, ed in particolare all’Unità Albi
e Ruoli, e viene valutata nel termine massimo di 90 giorni.
Le materie di esame per l’accesso alla professione sono indicate nel CAPO VI, art. 3 della Deliberazione del
Consiglio regionale n. 2009 del 31.05.1994.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- domanda di ammissione all’esame
I SOGGETTI INTERESSATI
Associazioni professionali, aspiranti all’iscrizione al ruolo conducenti
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 – Cesena
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
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________________________________________________________________________________________
3.7. ELENCHI
3.7.1. ELENCO DEI TECNICI ED ESPERTI DEGUSTATORI DI VINI D.O.C. E D.O.C.G.
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Decreto 25 luglio 2003.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Sono istituiti presso la Camera di Commercio di Forlì-Cesena l’Elenco dei tecnici degustatori e l’Elenco degli
Esperti degustatori. Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attività per tutti i vini della provincia.
Gli interessati all’iscrizione nell’elenco dei tecnici/esperti degustatori presentano apposita domanda alla
Camera di Commercio, ed in particolare all’Unità Albi e Ruoli. Nel caso di presentazione di domande ad altre
Camere di Commercio, per ognuna di esse è fatto esplicito richiamo alle altre.
Per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i requisiti previsti dall’art. 7, comma 2 del
decreto 25 luglio 2003.
Per l’iscrizione nell’elenco degli esperti degustatori sono richiesti i requisiti di cui all’art. 7, comma 6 del
succitato decreto.
Gli iscritti negli elenchi possono essere chiamati a far parte della Commissione di degustazione con le
modalità di cui all’art.6, comma 3 del decreto.
L’iscrizione è disposta con provvedimento espresso, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- domanda di iscrizione elenco dei tecnici/esperti degustatori di vini DOCG/DOC
I SOGGETTI INTERESSATI
Aspiranti all’iscrizione nella Commissione di degustazione vini D.O.C.G e D.O.C.
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 – Cesena
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
3.7.2. ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI ED ESPERTI ASSAGGIATORI DI OLI D’OLIVA EXTRAVERGINI E VERGINI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, Decreto 23 giugno 1992;
• L. 3 agosto 1998, n. 313;
• Ministero per le Politiche Agricole, Circolare 18 giugno 1999, n. 5.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’elenco nazionale dei tecnici e degli esperti di oli d’oliva extravergini e vergini è articolato su base regionale
ed è tenuto presso il Ministero per le Politiche Agricole e presso le regioni.
Gli interessati all’iscrizione nell’elenco presentano apposita domanda alla Camera di Commercio del luogo di
residenza, ed in particolare, per la Camera di Commercio di Forlì-Cesena all’U.O. Albi e Ruoli.
Per l’iscrizione nell’elenco sono richiesti i requisiti di idoneità morale di cui all’art. 3 del D.M. 23 giugno 1992 e i
requisiti professionali indicati nella circolare n. 5/99.
La Camera di Commercio verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione
eventualmente allegata, accerta d’ufficio la sussistenza dei requisiti dichiarati e conclude il procedimento entro
30 giorni dal ricevimento della domanda.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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Entro lo stesso termine propone i nominativi dei soggetti alla Regione competente per territorio che provvede
all’iscrizione nell’elenco e ne dà comunicazione Al Ministero per le Politiche Agricole, all’interessato e, per
conoscenza, alla Camera di Commercio.
Qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati nella domanda nonché dei requisiti necessari per l’iscrizione
deve essere comunicata dall’interessato alla Regione ai fini dell’aggiornamento dell’elenco.
La cancellazione dall’elenco è disposta, su segnalazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, dalla Regione, su domanda dell’interessato ovvero d’ufficio, per il venir meno del requisito
dell’idoneità morale o per gravi inadempienze verificatesi nell’espletamento dell’attività di tecnico ed esperto
degli oli di oliva extravergini e vergini.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- domanda di iscrizione elenco dei tecnici/esperti di oli extravergini e vergini
I SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti aspiranti all’iscrizione nell’elenco
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
Sede distaccata di Cesena
Via G. Finali, 32 – Cesena
e-mail: [email protected].
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
3.7.3. ELENCO DEGLI UTENTI METRICI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• R.D. 12 giugno 1902, n. 226 - Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti
per pesare e per misurare;
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• D.P.C.M. 6 luglio 1999;
• Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Decreto 28 marzo 2000, n.182;
• Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Decreto 28 marzo 2000, n.179;
• Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di
misura;
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Camere di Commercio i compiti degli Uffici Provinciali
Metrici. In conformità a tale normativa, attuata con D.P.C.M. 6 luglio 1999, le competenze, il personale e le
strutture dell'ex Ufficio Provinciale Metrico di Forlì hanno trovato ricollocazione nelle strutture camerali, dove
sono andati a costituire l'u.o.s. Regolazione del mercato e metrologia legale.
Nello spirito della Legge 580/93, le Camere di Commercio sono state quindi chiamate a svolgere importanti
compiti nell'ambito della tutela e della garanzia del mercato.
Più specificatamente, all’u.o.s. Metrologia Legale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena spetta, tra le
altre cose, anche la gestione del registro degli Utenti metrici, ovvero di tutti coloro che utilizzano degli
strumenti di misura nelle loro transazioni commerciali e sono obbligati, in tale utilizzo, ad osservare le
prescrizioni contenute nelle varie normative metrologiche, fra cui il D.M. n. 182/2000.
Gli utenti metrici, come prima definiti, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa
metrologica e devono altresì:
1. garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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2. mantenere l'integrità della etichetta di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di
garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione (salvo quanto si dirà a proposito degli strumenti
difettosi e riparati);
3. non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
Sia chiaro, si tratta di obblighi ai quali non ci si può sottrarre e che si accompagnano ad ulteriori doveri, tutti
collegati dal medesimo scopo di apprestare, come già detto, la miglior tutela alla fede pubblica.
Le Camere di Commercio, al fine di adempiere meglio alle proprie funzioni, provvedono a formare ed a
detenere, avvalendosi dei dati provenienti dal registro delle imprese nonché di quelli forniti dai Comuni e da
altre Amministrazioni Pubbliche, gli elenchi degli utenti metrici.
In tali elenchi sono indicati:
- le generalità degli utenti metrici;
- il loro luogo di esercizio e l'attività svolta;
- ogni altra informazione utile in funzione delle scadenze della verificazione periodica degli strumenti.
Tali elenchi possono essere consultati dagli stessi utenti metrici e le informazioni in essi contenute sono a
disposizione della pubblica amministrazione e di altre autorità.
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti coloro che, utilizzando degli strumenti di misura nelle loro transazioni commerciali, sono considerati utenti
metrici
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Metrologia legale
Corso della Repubblica, 5 – Forlì
Tel. 0543/713520 – 0543/713521- 0543/713424 - Fax 0543/713502
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
3.8. CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
3.8.1. CERTIFICAZIONE DI RICONOSCIMENTO VINI D.O.C. E D.O.C.G.
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 10 febbraio 1992, n. 164;
• Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Decreto 25 luglio 2003.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il detentore di vino che intende ottenere la certificazione di una partita a D.OC.G. o a D.O.C., presenta
apposita richiesta di prelievo, anche a mezzo fax, alla competente Camera di Commercio, non prima che la
stessa abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal relativo disciplinare di produzione per
ciascuna tipologia regolamentata.
La Camera di Commercio competente ad effettuare l’esame chimico-fisico e sede della Commissione di
Degustazione della specifica D.O.C.G. e D.O.C., è quella nel cui ambito territoriale provinciale ricade la
superficie vitata dalla quale deriva la partita di vino.
Qualora la partita di vino derivi da vigneti ricadenti nel territorio di due o più province, la Camera di Commercio
competente è quella della provincia in cui è ubicato lo stabilimento enologico. Qualora lo stabilimento
enologico ricada al di fuori della zona di produzione delle uve, conformemente alle specifiche deroghe previste
dai relativi disciplinari di produzione, la Camera di Commercio competente è quella della provincia in cui ricade
la maggiore superficie vitata da cui provengono le relative uve.
La richiesta di prelievo deve pervenire alla Camera di Commercio, ed in particolare all’Unità Albi e Ruoli,
almeno 8 gg. prima della data di commissione prevista, anche a mezzo fax .
Il prelievo dei campioni viene effettuato da personale incaricato dalla Camera di Commercio.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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Il Segretario della Commissione di Degustazione comunica al prelevatore le richieste presentate dai
produttori/imbottigliatori, per verificarne la disponibilità ad eseguire in tempo utile i prelevamenti.
I prelevatori programmano le uscite prendendo contatto con le imprese richiedenti, in modo da garantire la
tempestività delle visite aziendali.
La consegna dei campioni e dei relativi verbali al segretario della Commissione è effettuata entro il primo
giorno lavorativo successivo al prelievo.
Successivamente il prelevatore concorda con il segretario della Commissione il momento del ritiro dei
campioni, resi anonimi per la consegna all’Ente Tutela Vini, che li sottopone all’esame chimico fisico.
La Commissione di Degustazione esamina solo i campioni che hanno superato l’esame chimico-fisico ed
esprime il proprio giudizio che può essere di “idoneità”, di “rivedibilità” o di “non idoneità”.
In caso di “rivedibilità” l’interessato può richiedere una nuova campionatura entro 60 giorni dalla
comunicazione, trascorso il termine la partita viene considerata non idonea.
In caso di “non idoneità” l’interessato può presentare ricorso alla Commissione d’Appello entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione, nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di “non idoneità” è
tenuto a provvedere al declassamento del vino.
L’esito negativo all’analisi chimico-fisica preclude il successivo esame organolettico e comporta che la partita
sia dichiarata non idonea. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell’esito negativo, l’azienda
interessata può richiedere alla competente Commissione di Degustazione, per la relativa partita, un eventuale
nuovo prelievo ai fini della ripetizione dell’esame chimico-fisico, purché la partita possa essere ancora oggetto
di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di
V.Q.P.R.D.; in questo caso, l’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi competente per territorio deve esprimere il
proprio assenso alla competente Commissione di Degustazione per attivare la procedura del nuovo prelievo.
Il procedimento relativo all’esame chimico-fisico del campione si conclude entro 5 giorni lavorativi a decorrere
dalla data di presa in carico del campione stesso da parte del laboratorio autorizzato.
L’intero procedimento dell’esame chimico-fisico ed organolettico del campione si conclude, con la
certificazione della relativa partita, dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo:
entro dodici giorni lavorativi per i vini novelli
entro venti giorni lavorativi per tutti gli altri vini.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- Richiesta prelievo campione
I SOGGETTI INTERESSATI
Associazioni professionali, imprese del settore
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Albi Ruoli e Mud
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Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
3.8.2. RILASCIO FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI A DOCG
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 10 febbraio 1992, n. 164;
• Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Decreto 8 febbraio 2006.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a
cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di stato.
Il decreto 8 febbraio 2006 affida la gestione della distribuzione dei contrassegni ai produttori interessati alle
Camere di Commercio sulle quali insiste la produzione della DOCG.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, a seguito di apposita convenzione stipulata con l’Ente Tutela Vini di
Romagna, ha affidato la gestione delle fascette anche al Consorzio di Tutela per la distribuzione di detti
contrassegni ai propri associati.
La richiesta per il rilascio delle fascette deve essere presentata alla Camera di Commercio competente
dall’azienda imbottigliatrice, o suo delegato, per le partite di vino “Albana di Romagna” a D.O.C.G. che
abbiano ottenuto l’attestato di idoneità da parte della Commissione di Degustazione istituita dall’Ente
Camerale, entro novanta giorni dalla data di certificazione dell’esame organolettico; trascorso tale termine, in
assenza di imbottigliamento, le medesime partite sono sottoposte ad un nuovo esame organolettico.
L’Unità Albi e Ruoli provvede al rilascio dei contrassegni di Stato corrispondenti al quantitativo del vino
giudicato idoneo, previo pagamento degli stessi e dietro presentazione della lettera di idoneità.
Per ciascuna partita di vino DOCG certificata è ammesso uno scarto massimo dello 0,5% tra quantità di
fascette ritirate e quantità di confezioni realizzate.
In caso di deterioramento della fascette per uno scarto superiore al citato limite dello 0,5%, con la
conseguente impossibilità della loro utilizzazione per il confezionamento, l’imbottigliatore deve, entro 24 ore
dall’accertamento del fatto, darne comunicazione scritta al competente ufficio periferico dell’Ispettorato
Centrale Repressione Frodi ed alla competente Camera di Commercio o Consorzio di Tutela, indicando la
causa del deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la serie e la numerazione. In tal caso il predetto
ufficio, esperiti gli accertamenti occorrenti per verificare le cause del deterioramento, se del caso, provvede a
ritirare le fascette deteriorate e autorizza con proprio provvedimento l’imbottigliatore a rettificare le registrazioni
contabili, e la Camera di Commercio o Consorzio di tutela a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle
deteriorate.
In caso di furto o di distruzione delle fascette, la ditta imbottigliatrice deve, entro 24 ore dall’accertamento del
fatto, sporgere denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza ed inviare la relativa comunicazione all’Ufficio
Periferico competente per territorio dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi.
In caso di deterioramento o perdita della partita di vino DOCG, ovvero di vendita della partita DOCG allo stato
sfuso, l’imbottigliatore è obbligato a restituire le relative fascette alla competente Camera di Commercio o
Consorzio di Tutela.
Il prezzo unitario delle fascette è fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo con
provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
I SOGGETTI INTERESSATI
Imprese del settore
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543/713240- Fax 0543/713483.
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
3.9. CERTIFICAZIONE PER L’ESTERO
3.9.1. CERTIFICATI D’ORIGINE DEI PRODOTTI ESPORTATI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Regolamento (CEE) N. 802/68 DEL 2706/1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine
delle merci;
• Regolamento (CEE) n. 553/81 della Commissione, del 12 febbraio 1981, riguardante il certificato di origine
e la relativa domanda;
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
________________________________________________________________________________________
• Regolamento (CEE) N. 456/91 del Consiglio del 25 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n.
802/68 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci;
• Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario;
• Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni
d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;
• Convenzione di Bruxelles del 06.12.1961 – Convenzione doganale sul carnet A.T.A. per l’importazione
temporanea di merci;
• D.P.R. 18 marzo 1963 n. 207 – Esecuzione della Convenzione doganale sul carnet A.T.a. per
l’importazione temporanea di merci, adottata a Bruxelles il 6 dicembre 1961;
• Disposizioni ministeriali per il rilascio dei certificati d’origine del febbraio 1995.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Ufficio Front Office rilascia i seguenti documenti:
Certificati d'origine dei prodotti esportati
Il certificato di origine è un documento doganale che attesta esclusivamente l'origine delle merci e che
accompagna i prodotti esportati in via definitiva. L'operatore economico deve richiederlo alla Camera di
Commercio competente per territorio. Deve essere richiesto alla Camera di Commercio:
Della Provincia in cui il richiedente ha il proprio domicilio, se si tratta di persona fisica, o ha la sede legale, in
caso di impresa o società;
Della Provincia nella quale esiste l’unità operativa dell’impresa;
Della Provincia in cui si trova a merce da esportare ed i relativi documenti giustificativi, previa autorizzazione
della Camera di Commercio della Provincia nella quale l’impresa ha sede.
Il modulo di richiesta è disponibile presso la sede camerale.
L’Ufficio Front Office effettua inoltre i seguenti servizi:
- visti sulle fatture per merci in esportazione; è un visto che attesta che il documento è stato sottoposto agli
uffici camerali che ne trattengono copia;
- visti generici su dichiarazioni valevoli per l'estero, fatte su carta intestata dell'azienda richiedente e firmate dal
legale rappresentante; questo documento, non obbligatorio, è solitamente richiesto all’esportatore che opera
con i paesi arabi e i paesi dell’est;
- visti di conformità di firma di soggetti autorizzati alla firma di documenti per l'estero e relativo deposito; la
Camera di Commercio appone la dichiarazione di autenticità della firma su documenti di natura privatistica,
previo deposito della firma stessa presso l’Ufficio Front – Office.
I SOGGETTI INTERESSATI
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3.9.2. CARNET A.T.A. PER IMPORTAZIONE TEMPORANEA DELLE MERCI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Regolamento (CEE) N. 802/68 del 2706/1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine
delle merci;
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
________________________________________________________________________________________
• Regolamento (CEE) n. 553/81 della Commissione, del 12 febbraio 1981, riguardante il certificato di origine
e la relativa domanda;
• Regolamento (CEE) N. 456/91 del Consiglio del 25 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n.
802/68 relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci;
• Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale
comunitario;
• Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni
d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;
• Convenzione di Bruxelles del 06.12.1961 – Convenzione doganale sul carnet A.T.A. per l’importazione
temporanea di merci;
• D.P.R. 18 marzo 1963, n. 207 – Esecuzione della Convenzione doganale sul carnet A.T.a. per
l’importazione temporanea di merci, adottata a Bruxelles il 6 dicembre 1961;
• Disposizioni ministeriali per il rilascio dei certificati d’origine del febbraio 1995.
Carnet ATA per l’importazione temporanea delle merci
Il Carnet A.T.A. è un documento doganale internazionale che sostituisce i documenti doganali ordinari, in uso
in ciascun Paese, per l'importazione e l'esportazione temporanea di merci. Il Carnet agevola il movimento, da
un Paese all'altro, delle merci in esso descritte, mediante la semplice presentazione del documento stesso agli
Uffici doganali ed esonera gli operatori dall'obbligo di depositare, a garanzia, l'ammontare dei diritti doganali o
di prestare una cauzione accettabile dalla dogana medesima.
Il Carnet A.T.A. può essere utilizzato solamente verso i Paesi che hanno aderito alla Convenzione A.T.A. Per
quanto riguarda i possedimenti d'oltremare dei Paesi aderenti alla Convenzione, è necessario consultare
l'elenco, poiché non tutti i possedimenti possono accedere al regime agevolato A.T.A.
La dotazione base del Carnet A.T.A. è così composta:
n. 1 copertina verde;
n. 4 fogli di uscita e n. 4 fogli di reimportazione di colore giallo (per le operazioni doganali in Italia o presso
altre Dogane dell'Unione Europea);
n. 4 fogli di entrata e n. 4 fogli di riesportazione di colore bianco (per le operazioni doganali in Paesi terzi);
n. 8 fogli di transito di colore azzurro (utili per 4 operazioni) per attraversare un paese terzo.
I fogli sono formati da una parte staccabile (volet) trattenuta dalla Dogana e da una parte fissa alla copertina
verde (souche) che costituisce la prova dei vari passaggi attraverso le frontiere.
Per ottenere il Carnet occorre:
- Titolo di garanzia
- Modulo di domanda
- Lista delle merci (da inserire sul retro del modulo di domanda).
1) Titolo di garanzia: gli operatori sono tenuti a stipulare un'assicurazione sul documento con una compagnia
di assicurazione (attualmente l’Ina Assitalia), a garanzia dell'Unioncamere. L'assicurazione si effettua tramite
versamento in c/c postale a favore della Compagnia Assicurazione o mediante polizza di cauzionamento. Le
modalità di pagamento sono diverse a seconda del tipo di merci o del valore complessivo del Carnet o
dell'insieme dei Carnets rilasciati nel corso dell'anno solare alla stessa ditta, o se si tratti di soggetti iscritti o
meno al Registro delle Imprese.
2) Modulo di domanda: in triplice copia, firmato dal titolare/legale rappresentante. Sul modello vanno indicati: i
dati completi della ditta, il numero d'iscrizione al REA, la validità del Carnet (sempre 12 mesi), il nome delle
persone che effettueranno le operazioni doganali (omettere se trattasi di spedizionieri doganali o titolare
dell’impresa), il valore totale espresso in euro, l'utilizzo (campioni commerciali/ materiale professionale/ fiere e
mostre), i Paesi che si prevede saranno visitati e il numero dei viaggi in ciascuno degli Stati indicati, allo scopo
di determinare il numero dei fogli da aggiungere al Carnet nel caso in cui la dotazione di base non sia
sufficiente.
3) Lista delle merci: va riportata sulla copertina e su ciascun volet, nel caso in cui lo spazio disponibile non sia
sufficiente per la descrizione, si utilizzano i fogli supplementari.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
________________________________________________________________________________________
Il Carnet deve essere restituito alla Camera di Commercio alla fine del viaggio, e in ogni caso, entro otto giorni
dalla data di scadenza di validità del documento. Il Carnet, nel periodo di validità, può essere usato per un
numero illimitato di viaggi con l'aggiunta del numero dei fogli necessari.
Paesi nei quali il carnet A.T.A. può essere utilizzato aderenti alla convenzione A.T.A.
Paesi dell'Unione Europea
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (Possedimenti d'oltremare per i quali è
necessario rilasciare il Carnet ATA: Guadalupe, St. Barthelemey (dipendente dall'isola di Guadalupe) St.
Martin (dipendente dall'isola di Guadalupe) Martinica, Polinesia),Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda e
Irlanda del Nord, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda/Paesi Bassi (Possedimenti d'oltremare
per i quali è necessario rilasciare il Carnet ATA: Aruba, Bonaire, Curacao, St. Eustasius, St. Martin), Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna (Il Carnet deve essere
rilasciato per i seguenti territori, in quanto considerati Paesi terzi: Isole Canarie, Ceuta, Melilla), Svezia,
Ungheria.
Altri Paesi
Algeria, Andorra (Principato), Australia, Bielorussia, Canada, Cile, Cina (Repubblica Popolare), Corea, Costa
d'Avorio, Croazia, Giappone, Gibilterra, Hong Kong, India, Iran, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano,
Macedonia (ex Rep. Yugoslava di Macedonia), Malesia, Marocco, Mongolia, Norvegia, Nuova Zelanda,
Pakistan, Russia, Senegal, Serbia (esclusi: Kosovo, Montenegro, Metoja), Singapore, Sri-Lanka, Sud Africa,
Stati Uniti (Possedimenti d'oltremare per i quali è necessario rilasciare il Carnet ATA: Porto Rico, St. Croix, St.
Thomas, St. John, Hawaii,), Svizzera, Thailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Usa, Pakistan.
Per la temporanea esportazione in Cina-Taiwan si deve utilizzare il Carnet Cpd.
I SOGGETTI INTERESSATI
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3.9.3. RILASCIO DEL NUMERO MECCANOGRAFICO
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580 – Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
• D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
• Ministero del Commercio Estero, Circolare 20 luglio 1957, n. I/704695/A-188 e successive modificazioni;
• Ministero delle Attività Produttive, Circolare 6 maggio 2004, n. 3576/C (Attribuzione Numero
Meccanografico).
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il numero meccanografico è un codice alfanumerico composto da 8 caratteri che viene rilasciato su richiesta ai
soli operatori abituali con l'estero. Tale numero viene attribuito dalla Camera di Commercio nella cui
circoscrizione l'impresa ha la sede legale o, in alternativa, un'unità locale alle imprese attive, in regola con il
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
________________________________________________________________________________________
pagamento del diritto annuale ed in possesso del requisito di abitualità ad operare con l’estero. Ad una
impresa può essere rilasciato un solo numero meccanografico. Si considera abitualmente operante con
l'estero l'impresa ovvero il soggetto in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
• esportatore abituale, ai sensi del D.P.R. 633/72, del D.L. 746/83 convertito con L. 17/84 e del D.L. 331/93,
convertito con L. 427/93;
• effettuazione di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo
complessivo non inferiore a € 12.500,00;
• permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
• partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
• realizzazione di partnership con società estere;
• costituzione di joint venture societaria e/o di capitali e/o contrattuali all'estero;
• apporto di capitale in società estere;
• investimenti diretti all'estero;
• adozione del franchising in Paesi esteri;
• stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero;
• costituzione di società all'estero;
• partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero.
L’assegnazione del numero meccanografico è subordinata alla compilazione, da parte dell’impresa
richiedente, di un apposito modello informativo, firmato dal legale rappresentante, al pagamento dei diritti di
segreteria e alla presentazione della documentazione necessaria a comprovare lo status di operatore abituale
con l'estero.
Espletati gli opportuni controlli, la Camera di Commercio rilascia il numero meccanografico. Quest’ultimo
comparirà anche nelle visure rilasciate dal Registro Imprese e su richiesta potranno essere rilasciate
attestazioni dalla Camera di Commercio. Le informazioni raccolte dalla Camera di Commercio tramite il
modello di domanda verranno poi inserite nella banca dati Italiancom. Dall’archivio Italiancom vengono inoltre
estratti gli elenchi di imprese della provincia operanti con l’estero richiesti da operatori ed organismi locali ed
esteri.
A decorrere dal 31/12/2008 le imprese dovranno presentare annualmente ed entro tale termine istanza di
convalida della qualifica di esportatore abituale, aggiornando i dati dichiarati. La Camera sospenderà il rilascio
delle attestazioni alle imprese che nell’arco di ventiquattro mesi non abbiano effettuato operazioni con l’estero
ovvero non abbiano proceduto alla convalida annuale.
SOGGETTI INTERESSATI
Le imprese che necessitino, per le loro attività, del rilascio del numero meccanografico
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U.O. Internazionalizzazione
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3.9.4. LEGALIZZAZIONE DI FIRME A VALERE ALL’ESTERO
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 4 gennaio 1968, n. 15;
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La legalizzazione di firma è un atto formale con il quale si dichiara vera e autentica la firma del funzionario
camerale che ha già firmato uno specifico documento da valere in un Paese terzo (extracomunitario); di regola
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
________________________________________________________________________________________
è richiesta per esigenze commerciali e doganali in relazione a esportazioni di merci (soprattutto nei Paesi
Arabi) e, in particolare, quando la documentazione richiesta dal cliente estero (es. certificato d’origine) deve
essere vistata dalla Camera di Commercio italiana all’estero o da un Consolato straniero in Italia
I SOGGETTI INTERESSATI
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3.10. RILASCIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI
3.10.1. LICENZA DI MACINAZIONE
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 7 novembre 1949, n. 857.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’esercizio degli impianti per la macinazione dei cereali per uso alimentare o zootecnico, il loro trasferimento o
trasformazione sono subordinati al rilascio di una licenza da parte della Camera di Commercio competente per
territorio, cioè quella della Provincia nella quale si intende svolgere l’attività di macinazione.
La domanda per ottenere la licenza, da presentare all’Unità Albi e Ruoli, deve contenere l’indicazione della
località in cui è situato l’impianto, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti, le modalità
di lavorazione e la potenzialità di produzione giornaliera.
La Camera di Commercio rilascia la licenza, acquisiti i pareri dell’Ispettorato del lavoro, per la verifica dei
requisiti tecnici e della capacità di macinazione, e della Azienda sanitaria locale, per le verifiche igienicosanitarie.
Per la trasformazione ed il trasferimento dell’impianto dei macinazione, la procedura è identica a quella
prevista per licenza per nuovo impianto.
Le modifiche riguardanti il trasferimento di proprietà della licenza vanno presentate alla Camera di Commercio.
Entro il mese di gennaio di ogni anno va presentata alla Camera di Commercio la domanda per l’apposizione
del visto annuale sulla licenza.
Le imprese che non presentano domanda di rinnovo entro il 31 gennaio sono soggette a sanzione
amministrativa.
Sono esclusi dalle disposizioni della Legge n. 857/49 i molini situati al disopra di m. 700 sul livello del mare.
La revoca della licenza può essere disposta su richiesta del titolare della licenza, oppure d’ufficio, se è
accertata la prolungata inattività dell’impianto di macinazione.
Termine per la conclusione del procedimento
60 giorni dalla presentazione della domanda
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
- rilascio nuova licenza di macinazione
- domanda di rinnovo di licenza di macinazione
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3.10.2. AUTORIZZAZIONE ESPIANTO/REIMPIANTO/ABBATTIMENTO ALBERI DI OLIVO
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.Lgs. 27 luglio 1945, n. 475.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
E’ vietato l’abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto previsto
nell’art. 2 del succitato decreto.
Il divieto riguarda anche piante in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere
ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.
L’abbattimento degli alberi di olivo è autorizzato dalla Camera di Commercio.
La Camera di Commercio, su proposta dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, ha facoltà di imporre ai
proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l’obbligo di impiantare, anche in
altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo
le modalità ed il termine del reimpianto.
Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione o non esegue il reimpianto
con le modalità e nei termini prescritti, è punito con l’ammenda prevista al comma 4 del D.Lgs. n. 475/1945.
Nella domanda per l’autorizzazione all’abbattimento di alberi di olivo, che va presentata alla Camera di
Commercio, ed in particolare all’Unità Albi e Ruoli, vanno indicate le particelle fondiarie dove si trovano gli
alberi di olivo e le motivazioni dell’abbattimento delle stesse.
L’Ufficio competente dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, dopo aver effettuato i controlli per
l’accertamento dell’esistenza delle condizioni per l’abbattimento, trasmette un verbale di accertamento alla
Camera di Commercio che provvede, con determinazione del Dirigente competente, ad autorizzare
l’abbattimento e a stabilire eventuali modalità e termini di reimpianto.
Sul sito camerale e presso gli sportelli è disponibile la seguente modulistica:
richiesta autorizzazione per abbattimento/spostamento alberi di olivo.
I SOGGETTI INTERESSATI
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3.11. ALTRE FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
3.11.1 MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE – M.U.D.
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 25 gennaio 1994, n. 70;
• D.Lgs. 26 aprile 2003, n. 182;
• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
• D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Alle Camere di Commercio è affidata la raccolta e la gestione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
(MUD). Si tratta di una dichiarazione che deve presentare annualmente chiunque effettua a titolo
professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti
che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto.
Sono esonerati a tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. con un volume di affari annuo
non superiore a 8.000,00 Euro.
La dichiarazione MUD può essere compilata su modello cartaceo o supporto informatico e va presentata alla
Camera di Commercio competente entro il 30 aprile di ogni anno, nei seguenti modi:
1) con invio tramite raccomandata semplice;
2) direttamente alla Camera di Commercio competente per territorio
3) con invio telematico.
I soggetti obbligati alla comunicazione rifiuti sono quelli previsti dall’art. 189, commi 3 e 5, e dall’art. 220,
comma 2, dall’art. 235, comma 3 e 236, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006, nonché dai soggetti individuati
dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 182/2003.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 16.01.2008, n.4, che ha modificato il nuovo codice ambientale (D.Lgs.
n.152/2006), viene reintrodotto l'obbligo di presentazione del MUD per i produttori di rifiuti speciali non
pericolosi con più di 10 dipendenti derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dall'attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
I SOGGETTI INTERESSATI
Studi e Associazioni professionali, Imprese
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4. UNA PRESENZA ATTIVA PER UN MERCATO TRASPARENTE
4.1. LE FUNZIONI CAMERALI IN MATERIA DI TUTELA E REGOLAZIONE DEL MERCATO
Le competenze della Camera di Commercio in materia di tutela dei consumatori e del mercato sono molteplici
e complesse.
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena ha attivato i servizi per la soluzione extragiudiziale delle
controversie (arbitrato e conciliazione), per il controllo sulle clausole contrattuali vessatorie, per la
predisposizione di contratti-tipo, per la promozione di sistemi di regolazione su base volontaria, per la
repressione della concorrenza sleale e di quei comportamenti che possono provocare gravi turbative e
distorsioni di mercato.
Anche la possibilità di interrogare banche dati quali, ad esempio, quella dei protesti cambiari, dei brevetti, ecc.,
assicura a chiunque permette l’acquisizione di dati ed informazioni, su imprese e persone che operano nel
mercato, e così valutare la loro idoneità per instaurare relazioni commerciali e professionali corrette.
Le attività di regolazione tutelano quindi i soggetti più deboli del mercato, ma stimolano in ultima istanza la
competitività del sistema economico, inducendo gli operatori economici a comportamenti virtuosi in un quadro
di “regole del gioco” condivise, entro il quale le imprese possono agire nel rispetto degli interessi generali.
Anche le attività apparentemente più burocratiche, quali quelle ispettive e di vigilanza, sono rivolte alla tutela
della qualità della produzione e del mercato a garanzia dei consumatori e degli operatori. Le sanzioni che
sono elevate sono dunque uno strumento necessario per dissuadere gli operatori da comportamenti, attivi od
omissivi, che la legge ritiene dannosi per il mercato e la produzione.
Tra le azioni finalizzate alla tutela e garanzia del mercato vanno sinteticamente ricordate:
• I controlli sull’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature;
• I controlli sulla sicurezza generale dei prodotti, dei materiali elettrici, dei giocattoli, dei dispositivi di
protezione individuale, dei mezzi di sollevamento e trasporto;
• I controlli sull’etichettatura relativa al consumo di energia elettrica degli apparecchi domestici;
• I controlli per la restituzione di amidi e zuccheri ad industrie cartarie, farmaceutiche e chimiche;
• Le ispezioni presso industrie di panificazione, molitorie e pastifici;
• La vigilanza sulle manifestazioni a premio;
• Il rilascio di pareri finalizzati all’ottenimento di concessioni per depositi oli combustibili e distributori
automatici di carburante.
4.1.1. CONCILIAZIONE
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 2;
- Codice di procedure civile;
- L. 18 giugno 1998, n. 192;
- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5;
- Ministero di Giustizia, Decreto 23 luglio 2004, n. 222;
- Ministero di Giustizia, Decreto 23 luglio 2004, n. 223;
- Varie leggi che prevedono il tentativo di conciliazione quale adempimento obbligatorio o facoltativo che
precede il giudizio ordinario;
- Regolamento istitutivo della Camera di Conciliazione di Forlì-Cesena modificato con delibera del Consiglio
n. 23 del 29/11/2005;
- Disciplinare per la formazione dell’elenco dei conciliatori presso il servizio di conciliazione della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena approvato con determinazione del Segretario
Generale n. 39 del 27/02/2004 aggiornata successivamente con determinazione del Segretario Generale n.
289 del 10/10/2007.
91
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Conciliazione è un modo di risolvere amichevolmente le liti e consiste in un tentativo di comporre le
controversie conducendo le parti ad un accordo.
Essa è:
- volontaria, perché si basa sull’effettiva volontà di tutte le parti di collaborare per trovare una soluzione
amichevole, che non può essere imposta ma deve essere costruita attivamente da tutti i partecipanti;
- semplice, perché non occorrono formalità particolari: basta rivolgersi alla Camera di Conciliazione, e, nel
caso in cui è fissata l’udienza, parteciparvi insieme all’altra parte e al conciliatore. Lo svolgimento del
procedimento è ridotto a pochi atti necessari: la domanda iniziale di una parte, la risposta dell’altra parte, la
presenza delle parti alla seduta davanti al conciliatore, la redazione del verbale di conciliazione finale;
- economica, perché i costi sono molto più accessibili rispetto ai costi di un contenzioso giudiziale;
- trasparente, perché i costi del servizio sono già fissati e conosciuti dalle parti già alla presentazione della
domanda.
- rapida, perché è previsto che il procedimento di conciliazione deve concludersi entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda (come è previsto per la conciliazione obbligatoria dalla L. 192/98), o nei diversi
termini fissati dalle leggi vigenti e possibilmente in un’unica seduta.
Il tentativo di conciliazione può essere obbligatorio (ad esempio in tema di subfornitura industriale, come
previsto dalla L. 192/98 ovvero in tema di controversie tra gestori di pubblica telefonia ed utenti, come previsto
dalla …) ovvero facoltativo. Nel primo caso esso costituisce una condizione di procedibilità per l’eventuale
giudizio in sede civile.
COSA FARE
Chi è interessato alla procedura conciliativa deve presentare domanda alla Segreteria presso la Camera di
Commercio di Forlì-Cesena, che si occuperà di convocare la controparte, la quale potrà:
♦ Rifiutare: il procedimento s’intende concluso e colui che ha attivato la procedura non deve sostenere
alcuna spesa;
♦ Accettare: il procedimento continua con la nomina del conciliatore ed un incontro tra le parti dinanzi allo
stesso.
Se le parti accettano di incontrarsi, potremo avere due soluzioni:
♦ Positiva: è redatto l’accordo di conciliazione i cui contenuti sono stabiliti direttamente dalle parti. Il
procedimento è concluso.
♦ Negativa: è redatto il verbale di mancata conciliazione. Le parti possono richiedere un arbitrato alla
Camera di Commercio.
Il dialogo fra le parti in lite, facilitato dal conciliatore, avviene all’interno di un procedimento con il quale, anche
tramite colloqui separati, ciascuno può esporre le proprie richieste, valutare le posizioni reciproche, e tentare
di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione soddisfacente per tutti gli interessati. E’ da evidenziare,
comunque, che l’accordo finale è il frutto della volontà delle parti e non può mai essere imposto.
Infine, merita ricordare che il servizio di conciliazione ha dei costi (diritti di segreteria e corrispottivi per il
servizio) predeterminati in base al valore della controversia e che le informazioni, i dati e le notizie riguardanti
il tentativo di conciliazione sono tenuti rigidamente riservati.
LA CONCILIAZIONE IN FORMA TELEMATICA
Presso la Camera di Commercio di Forlì-Cesena è possibile effettuare l’incontro di conciliazione anche in
forma telematica attraverso “CONCILIA ON LINE”, un servizio, veloce ed economico, che consente attraverso
il proprio p.c. di ricomporre amichevolmente le controversie tra imprese e tra imprese e consumatori o utenti al
pari di quanto accade con il servizio tradizionale.
Permette all’utente di accedere al servizio da casa o dall’ufficio, in vacanza o all’estero, semplicemente
collegandosi ad Internet. Il tentativo di conciliazione avviene in un’area riservata del sito della Camera di
Commercio di Forlì a cui possono accedere solo le parti, il conciliatore ed il responsabile del servizio,
tutelandosi in questo modo la privacy delle persone coinvolte. Ogni singola fase del procedimento avviene on-
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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line: dalla domanda di attivazione fino all’accordo finale e il dialogo fra le parti in lite, sempre facilitato dal
conciliatore, avviene all’interno di un sistema di web conference audio/video provvisto anche di chat room.
Anche qui la procedura è semplice, rapida, economica e informale.
I SOGGETTI INTERESSATI
Possono rivolgersi alla Camera di Conciliazione tutti coloro che (cittadini italiani e stranieri, imprese,
associazioni di categoria, associazioni di consumatori) vogliano prevenire l’insorgere di una lite ovvero, a lite
insorta, vogliano tentare, prima del giudizio ordinario o a giudizio in corso, di ricomporle in via amichevole.
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Ufficio Conciliazione ed Arbitrato
Corso della Repubblica, 5 – 47100 Forlì
Tel. 0543 713492-450-486 Fax 0543 713502
e-mail [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
4.1.2. ARBITRATO
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 2;
- Articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile;
- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5;
- Statuto e Regolamento istitutivi della Camera Arbitrale di Forlì-Cesena modificati con delibera del consiglio
n. 3 del 21 marzo 2005.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’arbitrato è un metodo di risoluzione delle controversie alternativo al ricorso alla giustizia ordinaria; è
particolarmente indicato per gli operatori economici perché assicura una rapida risoluzione delle controversie.
La Camera di Commercio di Forlì ha istituito una Camera Arbitrale, creata per amministrare le procedure
stragiudiziali di risoluzione delle controversie sulla base delle norme vigenti e di un proprio regolamento.
L’arbitrato può essere rituale e irritale.
L’arbitrato rituale è un procedimento arbitrale regolato dalle norme del codice di procedura civile nel quale alla
decisione dell’arbitro o degli arbitri (lodo) può essere riconosciuta efficacia esecutiva.
L’arbitrato irrituale o libero è un procedimento arbitrale, disciplinato dal regolamento di un soggetto terzo
ovvero dalle stesse parti, nel quale la decisione dell’arbitro o degli arbitri ha valore negoziale.
Sono inoltre previsti gli arbitraggi, che hanno per oggetto la determinazione di elementi contrattuali incerti o
ignoti o comunque non determinati, e le perizie contrattuali, che consistono in semplici accertamenti di natura
tecnica.
L’arbitrato delle Camere di Commercio è amministrato, vale a dire è disciplinato da un regolamento che fissa
le regole di procedura ed i costi.
Si tratta di uno strumento, dunque, che appare particolarmente utile per le imprese perché consente di
aggiungere, al vantaggio della celerità del procedimento, anche quelli della trasparenza e del contenimento
dei relativi costi, della garanzia del rispetto di limiti temporali prestabiliti e dell’applicazione di prezzi
predeterminati in base al valore della controversia.
COSA FARE
La parte che intende promuovere un procedimento arbitrale dovrà depositare, presso la Segreteria della
Camera Arbitrale di Forlì-Cesena, una domanda sottoscritta in un numero di copie pari al numero degli arbitri,
una copia per la controparte ed una copia per la Segreteria, la quale provvede a trasmetterla, con
raccomandata A/R o tramite ufficiale giudiziario, alla controparte.
Il convenuto entro 15 giorni dalla notifica della domanda dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera
Arbitrale di Forlì-Cesena, la propria memoria sottoscritta in un numero di copie pari al numero degli arbitri
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previsti o prevedibili, una copia per la controparte ed una per la Segreteria, la quale provvede a trasmetterla,
con raccomandata A/R o tramite ufficiale giudiziario, alla controparte.
Le controversie sono risolte da un arbitro unico o da un Collegio di tre arbitri, nominati secondo le norme
stabilite nella clausola compromissoria ovvero nel regolamento della Camera Arbitrale.
Nei procedimenti arbitrali di natura societaria aventi gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 5, la nomina degli arbitri è fatta esclusivamente dalla Camera Arbitrale di Forlì-Cesena.
I SOGGETTI INTERESSATI
Possono rivolgersi alla Camera Arbitrale sia le imprese che i privati coinvolti in una lite e che abbiano
preventivamente inserito nei loro contratti un’apposita clausola compromissoria oppure abbiano stipulato un
compromesso arbitrale a controversia già insorta.
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Ufficio Conciliazione ed Arbitrato
Corso della Repubblica, 5 – 47100 Forlì
Tel. 0543 713492-450-486 Fax 0543 713502
e-mail [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
4.1.2.1. Arbitrato internazionale
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 2;
- Articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile;
- Convenzione tra Camera Arbitrale di Milano e Camera di Commercio di Forlì-Cesena sottoscritta in data
26 ottobre 2004;
- Statuto e Regolamento istitutivi della Camera Arbitrale di Forlì-Cesena modificati con delibera del
Consiglio n. 3 del 21 marzo 2005;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’arbitrato internazionale è una procedura arbitrale, in cui almeno una delle parti risieda o abbia la propria
sede all’estero, oppure debba essere eseguita all’estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal
rapporto al quale la controversia si riferisce.
Tra la Camera di Commercio di Forlì-Cesena e la Camera Arbitrale di Milano esiste un accordo per la
promozione e la gestione dell’istituto dell’arbitrato internazionale e per fornire, alle parti che sottoscrivono un
contratto o a quelle che sono già in fase di contenzioso, assistenza in materia arbitrale internazionale. La
Camera di Commercio di Forlì-Cesena ha adottato per le procedure arbitrali internazionali il regolamento
arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, disponibile sul sito www.camera-arbitrale.it.
Le due Camere gestiscono in collaborazione gli arbitrati internazionali, coordinando i rispettivi uffici per fornire
un servizio rapido e qualificato, che dia la possibilità all’utente di rivolgersi indifferentemente alle due sedi,
secondo le proprie esigenze.
Tutte le controversie di natura internazionale, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione, saranno risolte da un arbitro unico ovvero da una collegio arbitrale, secondo la
procedura adottata dalla Camera Arbitrale di Milano e codificata nel proprio regolamento.
I SOGGETTI INTERESSATI
Imprese e privati, di cui almeno uno deve risiedere o avere la sede all’estero, che abbiano un contenzioso di
carattere economico, e che abbiano preventivamente inserito nei loro contratti la clausola compromissoria per
il ricorso all’arbitrato internazionale come strumento di risoluzione delle eventuali controversie o che, a
controversia già insorta, abbiano deciso di ricorrere all’arbitrato, stipulando un compromesso arbitrale.
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A CHI RIVOLGERSI
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Corso della Repubblica, 5 – 47100 Forlì
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Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
4.1.3. MARCHI E BREVETTI
La tutela della proprietà industriale è ormai un asset irrinunciabile per le imprese nell'economia odierna, dominata
da una competizione globale sempre più serrata e agguerrita nella produzione di beni e nella fornitura di servizi.
In tale contesto economico, l’innovazione rappresenta un elemento fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo
delle imprese sicchè le strategie di tutela dei titoli di esclusiva industriale (per impedire a terzi di trarre vantaggi dagli
sforzi compiuti per lo studio ed il lancio di un prodotto, svilendo il risultato economico dell'attività di sviluppo svolta)
diventano una necessità per tutte le imprese, piccole e grandi, considerato che è fondamentale contraddistinguere i
propri prodotti e servizi da quelli, di diversa qualità e provenienza, disponibili sul mercato.
I brevetti, i modelli, i marchi, i diritti di design, di autore e sul software, costituiscono pertanto un patrimonio di
importanza insostituibile e la protezione esclusiva offerta da questi strumenti alle imprese titolari ne rafforza la
posizione, creando condizioni di vantaggio sulla concorrenza, contribuendo alla valorizzazione del capitale, allo
sviluppo dell'impresa e della sua immagine, alla conquista e mantenimento di segmenti crescenti di mercato, al
rafforzamento delle strategie di internazionalizzazione (considerato che aumenta la capacità dei prodotti e dei
servizi di circolare tra i mercati e amplia le strategie di scambio economico-commerciale e finanziario
internazionale).
In questo settore, la Camera di Commercio di Forlì-Cesena svolge anzitutto l’attività di ricezione delle domande di
marchio/brevetto cui affianca le seguenti, non meno importanti, funzioni: quella di rendere di possibile la pubblicità
dei marchi e dei brevetti, quella di sviluppare un servizio di ricerca che permetta di verificare se l'idea innovativa o il
marchio hanno davvero i requisiti di unicità richiesti dalla legge per garantirne la tutela, quella di offrire alle imprese
l’opportunità di saperne di più riguardo i rischi della contraffazione e su cosa fare per prevenirli, soprattutto
nell’esposizione dei propri prodotti nelle fiere di settore.
4.1.3.1. Registrazione di marchi e brevetti
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580;
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• D.P.C.M. 26 Maggio 2000;
• D.Lgs.10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale;
• Ministro dello Sviluppo Economico, Decreto 2 aprile 2007.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il marchio è un segno distintivo suscettibile di essere rappresentato graficamente ed idoneo a distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Il marchio può essere rappresentato da parole,
compresi i nomi di persone, da disegni, lettere, cifre, suoni, dalla forma del prodotto o della sua confezione, da
combinazioni o tonalità cromatiche. Impresso o applicato sui prodotti, sulle merci o sui loro contenitori, il
marchio ne indica la provenienza dall’impresa che li ha fabbricati o posti in commercio.
Per godere del diritto all’uso esclusivo di un marchio occorre ottenerne la registrazione.
I marchi si distinguono in:
Marchio nazionale d’impresa: è un segno distintivo che vale a livello nazionale e che serve a
contraddistinguere i prodotti che un’impresa produce o mette in commercio e i servizi per conto terzi.
La tutela garantita dalla registrazione dura 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda di
registrazione. Alla scadenza, il marchio può essere rinnovato ogni volta per periodi di dieci anni.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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Marchio collettivo: ha una funzione di garanzia qualitativa ed individua i prodotti provenienti da quei produttori
o commercianti ai quali è stato concesso l’uso da parte di chi ne abbia ottenuto la registrazione. Possono
chiedere la registrazione di un marchio collettivo i soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la
natura o la qualità di determinati prodotti o servizi (es. associazioni o consorzi di produttori).
La tutela garantita dalla registrazione dura 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda di
registrazione. Alla scadenza, il marchio può essere rinnovato ogni volta per periodi di dieci anni.
Marchio comunitario: il marchio conferisce al titolare un diritto di esclusiva su tutto il territorio comunitario. La
registrazione avviene presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) con sede ad Alicante,
in Spagna.
La tutela garantita dalla registrazione dura 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda di
registrazione. Alla scadenza, il marchio può essere rinnovato ogni volta per periodi di dieci anni.
Marchio internazionale: consente di ottenere la protezione nei paesi aderenti all’accordo di Madrid attraverso
una domanda unica di registrazione da presentare all’Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà
industriale (con sede a Ginevra).
La tutela garantita dalla registrazione dura 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda di
registrazione. Alla scadenza, il marchio può essere rinnovato ogni volta per periodi di dieci anni.
I Brevetti
Il brevetto è lo strumento giuridico che garantisce all’autore di un’invenzione il diritto esclusivo di attuarla e di
disporne, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Possono essere oggetto di brevettazione le invenzioni,
i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Possono invece essere registrati i disegni e i modelli e le
topografie dei prodotti a semiconduttori.
L’invenzione: è la soluzione originale di un problema tecnico caratterizzata dai requisiti della novità e della
idoneità ad avere un’applicazione industriale. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello
stato della tecnica. Sono pertanto invenzioni brevettabili un metodo o un processo di lavorazione industriale,
una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e
l’applicazione tecnica di un principio scientifico che dia immediati risultati industriali.
Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può
essere rinnovato, né può esserne prorogata la scadenza.
Il modello di utilità industriale: è un trovato atto a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di
impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere che fornisce a macchine o
parti di esse, a strumenti, utensili e oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o
d’impiego.
Il brevetto per modello di utilità dura 10 anni dalla data di presentazione della domanda, senza possibilità di
ulteriore rinnovo.
Disegni e modelli: è l’aspetto di un intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del
prodotto stesso e/o del suo ornamento.
La durata della tutela è di 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, con la possibilità di proroga
per uno o più periodi di 5 anni, fino ad un massimo di 25 anni.
Nuove varietà vegetali: Una nuova varietà vegetale è una varietà nuova, omogenea, stabile e diversa da altre
già esistenti.
La durata del riconoscimento è ventennale a decorrere dalla data della sua concessione; per gli alberi e le viti
tale diritto dura 30 anni dalla sua concessione.
Topografie dei prodotti a semiconduttori: per topografie di un prodotto a semiconduttori si intende una serie di
disegni correlati che rappresentano lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone il prodotto o nella
qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno
stadio qualsiasi della sua fabbricazione.
La durata della tutela è di 10 anni dopo la fine dell’anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta
sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo o dopo la fine dell’anno civile in cui è stata
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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presentata la domanda di registrazione (si fa riferimento, in ordine di tempo, alla prima delle due date).
COSA FARE
Le domande di deposito dei brevetti e di registrazione vanno effettuate presso le Camere di Commercio. Il
deposito può essere effettuato personalmente dal richiedente o tramite un rappresentante (mandatario iscritto
all’Albo dei consulenti in proprietà 'industriale o avvocato) munito della lettera d’incarico in bollo.
Registrazione di marchi
Per registrare un marchio nazionale, il richiedente deve compilare e firmare due domande di registrazione
(Modulo “C”) e depositarle c/o l'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio oppure inviarle con
raccomandata a/r all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Via Molise 19 - 00187 Roma), allegando n. 4 esemplari
tipografici (cm 7 x cm 7) del marchio a colori o in bianco e nero, 2 marche da bollo e l’attestazione del
pagamento delle tasse di concessione governativa sul conto corrente postale n. 82618000 intestato
all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara.
Per registrare un marchio collettivo, il richiedente (persona fisica o giuridica) deve accompagnare alla
domanda di registrazione un regolamento d’uso, in cui devono essere indicati i requisiti dei soggetti che
potranno utilizzare il marchio, gli standard qualitativi e i procedimenti produttivi, nel rispetto dei quali devono
essere fabbricati o ottenuti i prodotti che recheranno quel segno. Il titolare, poi, per poter accertare il rispetto
del regolamento da parte degli imprenditori che usano il marchio collettivo, deve esercitare i poteri di controllo
e, in caso di violazione, applicare le sanzioni previste dal regolamento stesso.
La registrazione del marchio comunitario va necessariamente richiesta all’Ufficio per l’Armonizzazione del
Mercato Interno (UAMI) con sede ad Alicante in Spagna. La domanda può essere presentata al Ministero dello
Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Div. IX (Via Molise 19 - 00187 Roma) o spedito
direttamente all’UAMI (Avenida de Aguilera, 20 E-3080 Alicante - Spagna).
Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi già depositati in Italia quale paese d’origine, occorre
presentare all’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio la domanda in bollo indirizzata all’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi c/o il Ministero dello Sviluppo Economico (Via Molise, 19 - 00187 Roma) e il modulo
predisposto dall’Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale (OMPI) compilato in francese.
Registrazione di brevetti
Per ottenere il brevetto di invenzione industriale è necessario compilare e firmare 2 domande di brevetto
(Modulo “A”) e depositarle all’Ufficio Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio,oppure inviarle con
raccomandata a/r all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (Via Molise 19 - 00187 Roma), allegando la descrizione,
le rivendicazioni, i disegni, l’attestazione del pagamento delle tasse di concessione governativa sul conto
corrente postale n. 0068004 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara, la designazione
dell’inventore (eventuale) e 2 marche da bollo. Si precisa che decorso il termine di 18 mesi dalla data del
deposito della domanda oppure dalla data di priorità ovvero dopo 90 gg.dalla data di deposito della domanda,
se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere accessibile al pubblico, l'U.I.B.M. di
Roma, pone a disposizione del pubblico la domanda con i relativi allegati.
Per ottenere il brevetto per modello di utilità industriale è necessario compilare e firmare 2 domande (Modulo
“U”) e depositarle, all’Ufficio Brevetti e Marchi c/o le Camere di Commercio, oppure inviarle con raccomandata
a/r all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Via Molise 19-00187 Roma), allegando la descrizione, le rivendicazioni,
i disegni, l’attestazione del pagamento delle tasse di concessione governativa sul conto corrente postale n.
0068004 intestato all’Agenzia delle Entrate -Centro operativo di Pescara, la designazione dell’inventore
(eventuale) e 2 marche da bollo.
Deposito contemporaneo di domanda di invenzione e modello di utilità'
Quando sussistono dubbi in merito alla scelta del tipo di brevetto da richiedere (invenzione o modello di utilità),
si può presentare contemporaneamente una domanda di brevetto per invenzione industriale ed una domanda
di brevetto per modello di utilità, includendo solo nella prima tutta la documentazione necessaria al deposito.
Registrazione di disegni e modelli
Per ottenere la registrazione di disegni e modelli (ex ornamentali), è necessario compilare e firmare 2
domande (Modulo “O”) e depositarle, all’Ufficio Brevetti e Marchi, oppure inviarle con raccomandata a/r
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Via Molise 19 -00187 Roma), allegando la descrizione, i disegni o le
fotografie o i campioni, l’attestazione del pagamento delle tasse di concessione governativa sul conto corrente
postale n. 0068004 intestato all’Agenzia delle Entrate -Centro operativo di Pescara, la designazione
dell’inventore (eventuale) e 2 marche da bollo.
Brevetto europeo
Può essere presentato:
- al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale della Produzione Industriale - Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi - Div. VII Brevetto Europeo e P.C.T. (Via Molise 19 - Roma)
oppure
- presso la Camera di Commercio di Roma – Via Capitan Bavastro 116 – 0154 ROMA
oppure presso:
- European Patent Office (E.P.O. / O.E.B.) D-80298 Monaco –GERMANIA
- European Patent Office (E.P.O. / O.E.B.) - Sub-Office D-10958 Berlino-GERMANIA
- European Patent Office (E.P.O. / O.E.B.) Branch at the Haugue Patentlaan 2 Postbus 5818 NL-2280 HV
Rijswijk L’Aia Olanda.
Adempimenti successivi alla registrazione
L’Ufficio Brevetti e Marchi della camera di Commercio di Forlì-Cesena riceve inoltre tutte le successive
domande/comunicazioni relative ad una domanda già depositata (rinnovo di un marchio d’impresa, nazionale
ed internazionale, trascrizione passaggi di proprietà di un brevetto, modifica dei dati anagrafici relativi al
titolare, deposito delle annualità per mantenere in vita un brevetto per invenzione.
I SOGGETTI INTERESSATI
Tutti coloro che intendono tutelare, attraverso la registrazione, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli e
nuove varietà vegetali ovvero registrare marchi e topografie di prodotti a semiconduttori e tutti coloro che,
compiuta una registrazione, vogliono inoltrare tutte le successive domande/comunicazioni relative ad una
domanda già depositata (rinnovo di un marchio d’impresa, nazionale ed internazionale, trascrizione passaggi
di proprietà di un brevetto, modifica dei dati anagrafici relativi al titolare, deposito delle annualità per
mantenere in vita un brevetto per invenzione).
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Ufficio Marchi e Brevetti
C.so Della Repubblica 5, - Forlì
Sala Borsa 1° piano box n. 1
Tel. 0543 713494 Fax 0543 713531
e-mail [email protected]
Sede distaccata della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Viale Gaspare Finali, 32 – Cesena
Tel. 0547 21901 Fax 0547 23157
N.B. - Per espressa previsione minsteriale, il deposito marchi e brevetti può essere effettuato dal lunedì al
venerdì esclusivamente dalle 9.00 alle 12.00.
4.1.3.2. Consultazione delle banche dati su marchi e brevetti
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580;
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• D.P.C.M. 26 Maggio 2000;
• D.Lgs.10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale;
• Ministro dello Sviluppo Economico, Decreto 2 aprile 2007.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Presso l’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena e tramite Internet
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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(www.uibm.gov.it) si può consultare la Banca dati nazionale dei brevetti che contiene i dati principali
(richiedente, titolo, residenza, ecc.) dei brevetti depositati in Italia a partire dal 1981.
Per visionare, invece, gli allegati alle domande di brevetto nazionali (descrizione dell’invenzione, disegni,
immagini, ecc.) ed i fascicoli originali è necessario rivolgersi alla Sala di consultazione per il pubblico
dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di Roma (via San Basilio, 14 -tel. 06.47053010 www.minindustria.it -sala. [email protected])
Centro PATLIB (Patent Libraries)
I PATLIB sono biblioteche brevettuali, con personale altamente qualificato e con banche dati su cd rom messe
a disposizione dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office - EPO) e dall'UIBM.
I PatLib sono collegati in rete con gli altri PatLib dei 28 stati membri dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. Oggi in
Italia sono operativi 19 Centri PatLib. I centri PATLIB dispongono inoltre di banche dati relative ai marchi
nazionali, comunitari e internazionali.
L’elenco dei PATLIB è reperibile sul sito Internet www.info-brevetti.camcom.it
I SOGGETTI INTERESSATI
Tutti coloro che intendono consultare banche dati su brevetti e marchi.
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Ufficio Marchi e Brevetti
C.so Della Repubblica 5, - Forlì
Sala Borsa 1° piano box n. 1
Tel. 0543 713494 Fax 0543 713531
e-mail [email protected]
Sede distaccata della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Viale Gaspare Finali, 32 – Cesena
Tel. 0547 21901 Fax 0547 23157
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
4.1.4. RILEVAZIONE DEI PREZZI E PUBBLICAZIONE DI LISTINI E MERCURIALI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 (per le parti vigenti);
• D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620;
• L. 29 dicembre 1993, n. 580;
• Codice civile, art. 1474.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Camera di Commercio si occupa da sempre ed istituzionalmente di rilevare dati dell'economia locale.
L’ufficio prezzi, avvalendosi di Commissioni Prezzi e facendo rilevazioni di mercato tramite ditte informatrici,
mette a disposizione del pubblico a cadenza settimanale, quindicinale, mensile ed annuale i prezzi (minimi,
medi e massimi) alla produzione ed all’ingrosso di prodotti agricoli, zootecnici e petroliferi di maggior
importanza rilevati sulla piazza di Forlì-Cesena.
Oltre ai listini sopracitati, l'ufficio prezzi cura anche la pubblicazione del Listino "Prezzi Informativi delle Opere
Edili in Forlì-Cesena", prezioso strumento per l'imprenditoria del comparto edile. Avvalendosi di Comitato e
Sottocomitati Tecnici, nonché di una quarantina di ditte informatrici, l'ufficio provvede a revisionare ed
aggiornare annualmente le singole voci del volume.
Nell'ottica della trasparenza dei prezzi di mercato, l'ufficio prezzi ha attivato una prima forma di coordinamento
tra le attività di rilevazione dei prezzi effettuate dalla Direzione del Mercato Ortofrutticolo di Cesena e la 2^
Commissione Prezzi che, congiuntamente all'attività fatta per "OPPA" (Osservatorio Prezzi Prodotti
Agroalimentari) in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Agro-alimentari della Provincia di ForlìCesena ed in accordo con le Associazione dei Produttori, intende seguire i diversi stadi di allocazione dei
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
________________________________________________________________________________________
prodotti, produzione, vendita all'ingrosso, vendita al dettaglio, e così fornire al consumatore e all'utenza in
genere l'esatto andamento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli in ogni fase di vita.
COSA FARE
I vari Listini dei prezzi alla produzione ed all’ingrosso dei prodotti agricoli zootecnici, petroliferi ed edili sono
consultabili gratuitamente sul sito della Camera di Commercio www.fo.camcom.it alla sezione Prezzi.
Il listino dei prezzi delle opere edili è anche in vendita al pubblico presso l’Ufficio Provveditorato.
Nello specifico:
• Prezzi informativi delle opere edili in Forlì-Cesena
Il Listino è una pubblicazione annuale contenente i prezzi di mercato, aventi carattere "medio informativo", dei
materiali, noli, lavori e opere compiute, nel settore delle costruzioni e dell'installazione di impianti per l'edilizia
della provincia di Forlì-Cesena.
Il Listino delle opere edili è disponibile sia in versione cartacea che on-line.
• Listino settimanale dei prezzi e listino quindicinale dei prodotti petroliferi:
Il primo, riporta i prezzi alla produzione e/o all'ingrosso, rilevati ogni lunedì, nell'ambito della provincia, dei
principali prodotti agricoli e zootecnici. Il secondo, riporta quindicinalmente, ogni 15 e 30 del mese, le
quotazioni di vendita rappresentate dalle medie aritmetiche dei prezzi prevalenti di libero mercato.
• Listino mensile dei prezzi
Il listino riporta la media mensile delle rilevazioni effettuate settimanalmente o quindicinalmente (per i prodotti
petroliferi).
Tali prezzi hanno valore medio indicativo e costituiscono anche la base per le comunicazioni periodiche
all'ISTAT.
• Listino annuale dei prezzi
Riporta le medie mensili dell'anno di riferimento e la media annuale di tutti i prodotti quotati.
Per quanto riguarda la consultazione dei Bollettini del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, l'utente deve andare
nel sito www.fo.camcom.it nella sezione "Prezzi" - Filiera ortofrutticola romagnola.
Per visitare il Sito dell'Osservatorio Prezzi Prodotti Alimentari "OPPA" l'interessato deve digitare l' indirizzo
www.oppa.it e qui potrà confrontare i prezzi alla produzione rilevati dalla Camera di Commercio ed i prezzi al
dettaglio rilevati dalla Provincia, dei prodotti ortofrutticoli più rappresentativi.
I SOGGETTI INTERESSATI
Tutti gli operatori economici che necessitano di conoscere, nello svolgimento delle proprie attività, i prezzi di
mercato delle merci e dei prodotti agricoli/zootecnici e petroliferi più rappresentativi a livello provinciale.
Enti pubblici ed operatori del settore edile che utilizzano il Listino come punto di riferimento per la propria
attività.
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Ufficio Prezzi
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Sala Borsa 1°piano box n°4
Tel. 0543 713436/496 Fax 0543 713531
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
4.1.5. DEPOSITO DEI LISTINI DEI PREZZI DI VENDITA ALL'INGROSSO
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580
• Codice civile, art. 1474;
• Ministero delle politiche agricole, Decreto 25 maggio 1998;
• Norme regionali in materia di appalti e forniture pubbliche.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Presso la Camera di Commercio è possibile usufruire del servizio di deposito dei listini prezzi, preventivi e offerte
presentati dalle imprese che effettuano opere non standardizzate e per le quali non viene redatto un listino.
Quando non sia previsto da specifiche normative regionali ai fini della partecipazione a gare d’appalto o forniture
pubbliche, tale deposito è del tutto facoltativo e viene effettuato a fini pubblicistici, quindi a mero scopo informativo, e
per ogni uso previsto dalle norme vigenti.
Le imprese con sede legale in provincia di Forlì-Cesena possono depositare il loro listino di vendita per il mercato
nazionale, che deve essere in vigore al momento del deposito. L'impresa può richiedere dei visti relativi a quanto
depositato su listini prezzi, fatture, preventivi ed offerte.
Per depositare il proprio listino, l'impresa deve redigere una lettera di richiesta di deposito dove indicherà che il listino è
in vigore e lo sarà fino al deposito successivo o comunque fino a diverso termine indicato dall'impresa stessa.
Allegati alla lettera bisogna presentare n. 2 listini in originale, con l'indicazione della data di entrata in vigore, timbrati e
firmati in ogni pagina. Un listino rimarrà agli atti e l'altro (se richiesto al momento del deposito) verrà rilasciato col visto
di deposito all'impresa.
L'ufficio rilascia visti anche su fatture, preventivi ed offerte, sempre previa presentazione di lettera di richiesta,
accompagnata dalle relative copie di fatture/preventivi/offerte.
Per qualsiasi tipo di visto, è dovuto un diritto di segreteria.
I SOGGETTI INTERESSATI
Le imprese con sede legale in provincia di Forlì-Cesena
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Ufficio distaccato di Cesena
Via G. Finali, 32 - Cesena
Tel. 0547 21901 Fax 0547 23157
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.
4.1.6. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 24 novembre 1981, n. 689;
• D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
• L. 29 dicembre 1993, n. 580;
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• D.P.C.M. 26 Maggio 2000;
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
In alcune materie l'ordinamento vigente prevede, a carico di chi viola determinate prescrizioni di legge,
l'applicazione di sanzioni amministrative ed ha costruito un articolato sistema per giungere all’irrogazione della
sanzione pecuniaria racchiuso nella L. 689/1981.
In forza di tale legge, la violazione deve essere contestata da parte dell’autorità titolare di funzioni di polizia
amministrativa immediatamente all’interessato o, se ciò non sia possibile, entro determinati tempi.
Di fronte alla contestazione/notificazione della violazione, il sanzionato ha due strade:
 estinguere il procedimento mediante pagamento in misura ridotta nel termine perentorio di 60 giorni dalla
contestazione immediata o sua notifica;
 presentare, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o sua notifica, uno scritto difensivo in carta
libera all’autorità competente.
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Va precisato che una volta effettuato il pagamento in misura ridotta, diventa inutile proporre ricorso: la legge
su questo punto è perentoria e indica chiaramente che niente può più essere compiuto in presenza di tale
pagamento, essendosi il procedimento estinto. Nulla vieta invece al cittadino, una volta presentato lo scritto
difensivo, di optare per il pagamento in misura ridotta nei 60 giorni previsti.
Una volta pervenuto il rapporto riguardante la contestazione, l’autorità di secondo grado, individuata secondo i
criteri di cui si dirà più avanti, emette motivata ordinanza di archiviazione ovvero di ingiunzione di pagamento,
a seconda che trovi non fondato ovvero fondato l’accertamento.
L'importo della sanzione dell'ordinanza ingiunzione è determinato entro i limiti minimo e massimo fissati dalla
legge, tenuto conto della gravità della violazione e degli altri elementi previsti all'art. 11 della legge 689/81.
L'interessato è tenuto al pagamento dell'ordinanza-ingiunzione entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione, decorso il quale l'ufficio procederà alla riscossione coattiva a mezzo ruoli.
Su richiesta dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, da documentare, la Camera di
Commercio può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili in numero da tre a trenta e ciascuna
rata non può essere inferiore a € 15,50. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato,
l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. In caso
contrario si procederà all'esazione coattiva tramite iscrizione a ruolo dell'ammontare dovuto.
Contro l'ordinanza - ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Tribunale o al Giudice
di Pace del luogo (a seconda dell’entità della sanzione) in cui è stata commessa la violazione, entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (art. 22 della legge 689/81). L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice lo disponga.
Ebbene, in tale materia, competente alla correlativa ordinanza-ingiunzione è, ai sensi dell’art. 17 della
L. 689/1981, l’ufficio periferico cui siano demandati i compiti o attribuzioni dal ministero competente nella
materia in cui si riferisce la violazione - secondo l’elencazione di tali uffici contenuta nel successivo D.P.R. 29
luglio 1982 n. 571, avente carattere tassativo - ovvero, in mancanza, il prefetto.
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Camere di Commercio i compiti dei soppressi Uffici
Provinciali dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato (UPICA) pertanto, in conformità a tale normativa,
attuata con D.P.C.M. 26 Maggio 2000, i compiti e le attribuzioni in passato conferite agli Uffici Provinciali
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato sono passati alle Camere di Commercio, in ragione della
materia cui si riferisce la violazione.
La Camera di Commercio quindi ha specifiche competenze per le violazioni riguardanti numerosi settori, tra i
quali, a mero titolo indicativo, merita ricordare i seguenti:
 omessa o ritardata comunicazione o deposito di atti al Registro Imprese (Codice Civile e legge 580/1993);
 ritardata od omessa presentazione di denunce alla Commissione Provinciale Artigianato (legge 443/1985
e legge Regionale Emilia Romagna n. 32 del 29 ottobre 2001);
 sicurezza degli impianti (legge n. 46/90);
 disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio
 disciplina della professione di mediatore
 normativa in tema di strumenti metrici;
 normativa in tema di metalli preziosi.
I SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti e le imprese cui sia stato notificato un verbale di contestazione per avere commesso un illecito
amministrativo e per il quale sia compente, quale autorità di secondo grado, la Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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Ufficio Sanzioni
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4.1.7. LA PUBBLICAZIONE DEI PROTESTI
Si veda quanto scritto alla voce Registro informatico dei protesti
4.1.8. RACCOLTA DEGLI USI E CONSUETUDINI PROVINCIALI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• R.D. 20 settembre 1934, n.. 2011;
• Disposizioni preliminari al Codice Civile (Preleggi), Art. 9.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La raccolta di usi e consuetudini costituisce una delle più tradizionali funzioni svolte dalle Camere di
Commercio nell’ambito dell'attività di Regolazione del mercato. L’Ente camerale provvede infatti alla raccolta,
pubblicazione e revisione degli usi e delle consuetudini che caratterizzano il mercato locale, indirizzando così
la disciplina dei rapporti intercorrenti tra i protagonisti dell'economia e prevenendo le possibili fratture tra essi.
Gli usi rappresentano norme giuridiche non scritte, derivanti dall’osservanza per un lungo periodo di tempo di
comportamenti generali, uniformi e costanti, nella convinzione della loro obbligatorietà.
Nella gerarchia delle fonti, essi operano subordinatamente alle leggi ed ai regolamenti e trovano la più ampia
applicazione nelle materie non disciplinate da queste fonti di rango superiore. Nelle materie regolate da legge
o regolamento gli usi trovano invece applicazione solo se da questi richiamati ad integrazione o sostituzione
della norma scritta.
L’importanza della Raccolta pubblicata dalla Camera di Commercio consiste nell’inversione dell’onere della
prova relativa all’esistenza dell’uso invocato: chi chiede che venga applicato un uso dovrebbe infatti provarne
l’esistenza, in quanto legge non scritta, ma ciò non è richiesto qualora l’uso sia inserito in una raccolta
ufficiale.
La Raccolta provinciale pubblicata dalla Camera di Commercio viene aggiornata ogni cinque anni attraverso il
lavoro di un’apposita commissione di esperti presieduta da un magistrato e l’acquisizione di osservazioni e
suggerimenti da parte degli ordini professionali, delle associazioni di categoria e di eventuali privati.
I SOGGETTI INTERESSATI
Magistrati, giuristi, enti ed uffici pubblici, associazioni di categoria, imprese ed operatori economici, cittadini.
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Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
4.1.9 - CONTROLLO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Art. 1469sexies Codice Civile;
• L. 29 dicembre 1993, n. 580 ;
• D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo);
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Camera di Commercio, sia singolarmente che in forma associata, può promuovere forme di controllo sulla
presenza di clausole inique nei contratti tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti.
Al concetto di clausola iniqua sono riconducibile le cosiddette clausole vessatorie. Sono clausole vessatorie, ai
sensi dell’art. 1341 codice civile, quelle che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di
responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico
dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale
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nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alle
competenze dell’autorità giudiziaria.
Le clausole vessatorie devono essere espressamente approvate per iscritto. Se inserite nei contratti
predisposti da un contraente verso una generalità di soggetti, anche nella forma di moduli o formulari, il
contraente professionista deve provare che tali clausole sono state oggetto di specifica trattativa con il
consumatore.
L’art. 33 del Codice del Consumo definisce altresì come vessatorie quelle clausole che, nel contratto tra
professionista e consumatore, malgrado la buona fede, determinano un significativo squilibrio a carico del
consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed elenca una serie di clausole che si presumono
vessatorie fino a prova contraria.
La Camera di Commercio può attivarsi per chiedere la rimozione delle clausole inique dai contratti standard e,
in caso di mancato adempimento da parte dei soggetti interessati, può agire in giudizio per chiedere al giudice
competente che inibisca l’uso delle suddette clausole.
I SOGGETTI INTERESSATI
Consumatori, associazioni di consumatori, associazioni di categoria, imprese ed operatori economici, cittadini.
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Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
4.1.10 PREDISPOSIZIONE DI CONTRATTI TIPO
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, può predisporre e promuovere contratti tipo tra
imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Questa competenza rientra nella funzione di controllo del regolare svolgimento dell'attività economica, svolta
dell’Ente camerale a vantaggio di tutte le componenti operanti nel mercato e al fine di garantire un equilibrato
sviluppo del sistema economico provinciale.
La predisposizione di contratti tipo svolge innanzitutto una funzione preventiva attraverso la predisposizione di
strumenti atti ad evitare l'insorgere di problemi e controversie fra consumatori ed imprese.
Per l’elaborazione di formulari contrattuali uniformi la Camera di Commercio si avvale di tavoli di lavoro nei
quali sono presenti esperti e rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle associazioni di
categoria.
I SOGGETTI INTERESSATI
Consumatori, associazioni di consumatori, associazioni di categoria, imprese ed operatori economici, cittadini.
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4.1.11 CERTIFICAZIONE PRODOTTI SIDERURGICI CONTENENTI NICHEL
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Accordo 6 gennaio 1982 tra il Governo Italiano ed il Governo degli Stati Uniti concernente le procedure
relative all’esportazione verso gli Stati Uniti di prodotti siderurgici contenenti nichel e prodotti in Italia
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Per effetto dell’embargo statunitense nei confronti di Cuba, non possono essere esportati negli Stati Uniti
d’America prodotti siderurgici che contengono nichel di provenienza cubana. Il 6 gennaio 1982 il Governo
Italiano ed il Governo degli Stati Uniti hanno stipulato un Accordo concernente le procedure relative
all’esportazione verso gli Stati Uniti di prodotti siderurgici contenenti nichel e prodotti in Italia. L’Accordo
contempla la certificazione, da parte del Governo Italiano nei confronti di quello Statunitense, che tali prodotti
non contengono nichel o ossido di nichel proveniente da Cuba.
I materiali trattati in questo Accordo comprendono:
- il nichel sotto qualunque forma (comprese le sue leghe, le sue cosiddette forme e fogge basiche, gli sterili e
gli sfridi di nichel);
- l’ossido di nichel;
- il ferronichel;
- l’acciaio inossidabile ed altre leghe di metallo contenenti più di 2,5 P.C. di nichel.
La Camera di Commercio, su delega del Ministero dello Sviluppo Economico, effettua i controlli sul materiale
in spedizione e sui documenti ad esso correlati, apponendo sigillo camerale e contromarche numerate di
riconoscimento.
Il verbale di ispezione certifica la conformità delle merci in spedizione all’Accordo Italia – Stati Uniti d’America,
autorizzando l’emissione dei relativi Certificati di Origine.
I SOGGETTI INTERESSATI
Esportatori di prodotti siderurgici contenenti nichel.
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e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
4.1.12. VIGILANZA SULLE MANIFESTAZIONI A PREMIO
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 (per le parti in vigore);
• D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74;
• D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430;
• Ministero delle Attività Produttive, Circolare applicativa 28 marzo 2002
• Ministero dell’Economia, Circolare 12 aprile 2002 (per gli aspetti fiscali).
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Le manifestazioni a premio sono iniziative pubblicitarie con le quali un imprenditore, per promuovere i propri
beni o servizi, offre premi ai partecipanti, con o senza obbligo di acquisto.
Tali manifestazioni a premio si distinguono in:
- concorsi a premio, cioè manifestazioni pubblicitarie che prevedono l’attribuzione dei premi, senza
l’acquisto o la vendita di prodotti o servizi, solo ad alcuni dei soggetti che partecipano all’operazione, in
dipendenza della sorte o dell’abilità.
- operazioni a premio, cioè manifestazioni pubblicitarie che prevedono le offerte di premi o di regali a tutti
coloro che che vi prendono parte;
- manifestazioni di sorte locale.
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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Tralasciando le ultime (che, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste e disciplinate dal D.P.R. 430/2001,
sono vietate) merita ricordare che la disciplina delle manifestazioni a premio è stata oggetto di riordino con il
D.P.R. 430/2001, emanato sulla base di quanto stabilito dall’articolo 19, comma 4, legge 449 del 27 Dicembre
1997.
Oggi, per dar luogo ad una manifestazione a premio, devono verificarsi alcuni presupposti. In particolare,
l’articolo 1 del Dpr 430/2001 precisa che deve trattarsi di promesse di premi al pubblico dirette a favorire la
conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi, con lo scopo di accreditare presso l’acquirente prodotti
o servizi e di facilitarne la loro diffusione commerciale.
Sotto il profilo amministrativo, l’innovazione di maggior peso è stata senz’altro il passaggio del regime delle
autorizzazioni preventive al semplice obbligo di «comunicazione», cui vanno allegati:
- il regolamento e la documentazione comprovante il versamento della cauzione (nella misura del 100% del
valore dei premi) per i concorsi a premio
- e la redazione e conservazione del regolamento autocertificato presso la sede dell’impresa promotrice per
le operazioni a premio (cauzione in questo caso del 20%, esclusa se il premio è corrisposto unitamente al
prodotto o servizio promozionato).
Per garantire la regolarità delle procedure di assegnazione dei premi in occasione dei concorsi a premio, è
necessario poi che in ogni fase dell’assegnazione sia presente, a scelta discrezionale dell’impreda promotrice,
un notaio ovvero il rappresentante della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di
Commercio competente per territorio o un suo delegato.
Per richiedere la presenza del funzionario camerale in occasione dell’assegnazione di premi è necessario
presentare una domanda, anche via e-mail, alla Camera di Commercio di Forlì-Cesena, allegando:
- copia della comunicazione (modulo PREMA CO/1) inviata al Ministero dello Sviluppo Economico;
- copia del regolamento del concorso;
- copia del versamento della cauzione;
I SOGGETTI INTERESSATI
Tutte le imprese promotrici di manifestazioni a premio.
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Ufficio Tutela del Mercato
Corso della Repubblica, 5 – 47100 Forlì
Tel. 0543 713492-450-486 Fax 0543 713502
e-mail [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
4.1.13. VERIFICA DEGLI STRUMENTI DI PESO E MISURA
Come già scritto nelle pagine precedenti, a seguito del D.Lgs. 112/98 (articolo 50) e del DPCM 6 luglio 1999 le
Camere di Commercio, acquisendo le funzioni degli Uffici Provinciali Metrici, hanno aggiunto, dal 1à gennaio
2000, a quelle già svolte, ulteriori, importanti funzioni di supporto alle imprese e di controllo della loro attività
occupandosi, tra l'altro, della tutela del consumatore relativamente alle problematiche circa la correttezza delle
misurazioni delle quantità negli scambi di merce e di servizi.
Di alcuni dei nuovi settori di intervento (e correlati nuovi servizi) si è già detto, i restanti sono qui di seguito
illustrati.
4.1.13.1. L'ammissione alla verificazione metrica
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• R.D. 12 giugno 1902, n. 226
• Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Circolare 14 febbraio 1949, n. 421243/15;
• D.P.R. 12 agosto 1982, n. 798;
• Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Circolare 12 luglio 1985, n. 342263/48;
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• Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Decreto 18 marzo 1988, n. 132;
• Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Decreto 10 maggio 1988;
• Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Decreto 18 maggio 1989;
• D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517;
• Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Circolare 19 settembre 1997, n. 552689/62
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Ogni strumento metrico, prima di essere introdotto in commercio, deve essere ammesso alla verificazione
metrica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso un c.d. decreto di approvazione.
In tale contesto si identificano le seguenti tre diverse procedure che gli interessati devono, alternativamente o
cumulativamente, a seconda dei casi, osservare:
- la procedura per ottenere l’ammissione a verificazione metrica nazionale di uno strumento con decreto
ministeriale;
- la procedura per ottenere l’approvazione di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico
con certificato CE;
- la procedura per ottenere l’approvazione di uno strumento con certificato CEE.
Per ciascuna di esse vi sono degli adempimenti che, data la tecnicità, non è il caso di riepilogare in questa
guida e pare più opportuno rinviare il lettore alle informazioni dell’ufficio metrico ovvero alle informazioi
contenute nel manuale delle procedure amministrative dal medesimo adottato e consultabili alla pagina
http://www.fo.camcom.it/tuteladelmercato/smetrico.htm.
Qui è sufficiente ricordare che l’ufficio raccoglie le domande ed i relativi documenti svolgendo un’operazione di
raccordo (che implica consulenza, incasso di diritti di segreteria e attività di controllo) tra il soggetto interessato
ed il Ministero dello Sviluppo Economico il quale, a conclusione del procedimento, emana un decreto di
ammissione a verificazione metrica che il richiedente, a sua cura, dovrà stampare in un certo numero di
esemplari da distribuire ai singoli uffici metrici camerali.
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti coloro che nella loro attività professionale, in quanto fabbricanti metrici o utenti metrici, vogliano ottenere
per i loro strumenti un decreto di ammissione alla verificazione metrica.
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Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Metrologia legale
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4.1.13.2. La verifica prima, nazionale e CEE
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure;
• R.D. 12 giugno 1902, n. 226 - Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti
per pesare e per misurare;
• R.D. 31 gennaio 1909, n. 242 - Regolamento del servizio metrico;
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• D.P.C.M. 6 luglio 1999;
• Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, D. 28 marzo 2000, n. 179;
• Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di
misura;
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Ogni strumento metrico, prima di essere introdotto in commercio, deve essere sottoposto ad un controllo per
accertare:
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• la conformità dello strumento agli specifici decreti ministeriali di approvazione,
• la compatibilità, per alcuni strumenti complessi, delle unità funzionali collegate fra loro che sono oggetto di
diversi decreti di approvazione.
Questo controllo prende il nome di verificazione prima in relazione alla quale è opportuno ricordare che può
essere richiesta esclusivamente da imprese che abbiano il requisito di fabbricante metrico e che la verifica
prima degli strumenti metrici può essere eseguita solo dalle Camere di Commercio oppure da quei fabbricanti
metrici ai quali le Camere di Commercio medesime abbiano rilasciato la c.d. Concessione di Conformità
Metrologica.
Per ottenere la verifica prima il fabbricante deve rivolgere all'ufficio metrico una richiesta di verificazione,
accompagnata dalla dichiarazione di sottoposizione a verifica prima, nella quale, identificando gli strumenti
che s'intende sottoporre a controllo, il fabbricante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità,
che gli strumenti presentati hanno le seguenti caratteristiche:
a) sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso l'Ufficio Centrale Metrico;
b) non consentono alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli
metrici o di interventi dolosi;
c) non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di
rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi.
L’ufficio, raccolta e valutata la domanda nonché raccolti e valutati i relativi documenti, tra i quali le attestazioni
di versamento di particolari diritti di segreteria, provvede alla verifica prima il cui esito è attestato mediante
bollatura dello strumento, con apposizione dei numeri identificativi dell'ufficio metrico e dell'ispettore metrico
procedenti (ipotesi di bollatura italiana), ovvero mediante bollatura e rilascio di attestato di conformità (ipotesi
di bollatura CE) ovvero attraverso altre diverse modalità a seconda del tipo di operazione effettuata (ad
esempio, nei collaudi di posa in opera di strumenti fissi al sigillo si accompagna la controfirma dell'ispettore sul
certificato di conformità dello strumento).
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti coloro che nella loro attività professionale, in quanto fabbricanti metrici o utenti metrici, vogliano ottenere
la verifica prima dei loro strumenti metrici.
A CHI RIVOLGERSI
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Tel. 0543/713520 – 0543/713521- 0543/713424 - Fax 0543/713502
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
4.1.13.3. La concessione di conformità metrologica
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• D.P.C.M. 6 luglio 1999;
• Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, D. 28 marzo 2000, n. 179;
• Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di
misura;
• Camera di Commercio di Forlì-Cesena, Delibera di Consiglio n. 20 del 16/10/2000, recante il Regolamento
per il rilascio della concessione di conformità metrologica.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
A seguito del D.M. 28/3/2000, n. 179, Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n.
236, in materia di pesi e misure, la verificazione prima non è più prerogativa esclusiva degli uffici metrici
camerali, ma può essere eseguita anche dai fabbricanti metrici ai quali le Camere di Commercio abbiano
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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rilasciato la c.d. Concessione di Conformità Metrologica, vale a dire un provvedimento con il quale si riconosce
l’idoneità ad eseguire il controllo in parola.
Con il D.M. n. 179/2000 si attribuisce, finalmente, al fabbricante metrico la facoltà di autocertificare gli
strumenti, diversi da quelli di tipo CEE, da lui prodotti in conformità ai "decreti di ammissione" rilasciati dal
Ministero dello Sviluppo Economico, evitando in tal modo l'effettuazione della verifica prima da parte degli
uffici camerali.
Per dare esecuzione al dettato normativo, la Camera di Commercio di Forlì-Cesena, al pari delle altre Camere
di Commercio, ha adottato un regolamento che disciplina il rilascio della Concessione di conformità
metrologica ed è modellato come vuole la legge sui principi della garanzia della qualità. Il testo del
regolamento può essere recuperato alla pagina http://www.fo.camcom.it/tuteladelmercato/smetrico.htm.
Quanto al contenuto del citato regolamento, e ritenendo di fugare già sul nascere alcuni dubbi, appare
opportuno specificare che:
1) la domanda di concessione può essere formulata comprendendo uno o più strumenti o categorie di
strumenti metrologici;
2) per individuare lo strumento o la categoria di strumenti è necessario il riferimento alle norme OIML;
3) ai fini della concessione della conformità metrologica le misure campione devono essere certificate da un
centro SIT e non è più sufficiente, per quel fine, la verifica periodica eseguita attualmente dall'ispettore
secondo le norme vigenti;
4) per le modalità da seguire nella legalizzazione degli strumenti è sufficiente che le procedure di controllo e
collaudo siano approvate dall'Ente certificatore e siano riferite al Decreto Ministeriale di approvazione;
5) l’autonomia che deve intercorrere tra fabbricante e organismo di certificazione implica che quest'ultimo, per
quanto in rapporti commerciali con il fabbricante, deve essere nei suoi confronti in assoluta posizione di
terzietà ed indipendenza.
Come si può intuire, la c.d. Concessione di Conformità Metrologica è evidentemente un prezioso strumento di
snellimento dell'attività che quotidianamente i fabbricanti metrici sono chiamati a svolgere i quali possono, in
tal modo, accelerare i processi di vendita dei propri strumenti, svincolandosi dalla visita dell'ispettore metrico.
Tuttavia, occorre ricordare che con il rilascio del provvedimento la Camera di Commercio non rinuncia
all'esercizio della sua funzione di garante della fede pubblica (essa infatti sottopone a vigilanza i fabbricanti
metrici che utilizzano la procedura di conformità metrologica, attraverso visite ispettive non preannunciate e
tramite i rapporti trasmessi dall’organismo di certificazione) e che il provvedimento, nelle ipotesi descritte dal
regolamento, può essere sospeso o revocato.
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti coloro che nella loro attività professionale, in quanto fabbricanti metrici, vogliano ottenere la la c.d.
Concessione di Conformità Metrologica.
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4.1.13.4. La verifica periodica
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure;
• R.D. 12 giugno 1902, n. 226 - Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti
per pesare e per misurare;
• R.D. 31 gennaio 1909, n. 242 - Regolamento del servizio metrico;
• D.P.R. 12 novembre 1958, n. 1215;
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• D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517;
• L. 25 marzo 1997, n. 77
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• D.P.C.M. 6 luglio 1999;
• Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, D. 28 marzo 2000, n. 182;
• Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di
misura.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La verifica periodica degli strumenti di misura è l’accertamento del mantenimento, nel tempo, della loro
affidabilità metrologica.
Tutti gli strumenti, ad esclusione dei misuratori di gas, di acqua ed elettrici, devono essere sottoposti alla
verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione ed, in seguito, secondo la
periodicità riportata nella tabella allegato al D.M. 182/2000 e qui di seguito ricordata:
Categoria
Periodicità della verificazione
Masse e misure campione; misure di capacità, 5 anni
comprese quelle montate su autocisterna
Strumenti per pesare
3 anni
Complessi di misura per carburanti
2 anni
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e 4 anni
dall’acqua
Misuratori massici di gas metano per autotrazione
2 anni
Strumenti per la misura di lunghezze compresi i 4 anni
misuratori di livello dei serbatoi
Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti
Secondo l’impiego e secondo la periodicità fissati
con provvedimento del Ministro dell’Industria,
sentito il parere del Comitato Centrale Metrico
La verifica periodica è eseguita dalle Camere di Commercio, dai laboratori ad esse appartenenti oppure dai
laboratori privati riconosciuti, dalle stesse Camere di Commercio, idonei ad eseguire le operazioni di
verificazione in parola.
Per richiedere alla Camera di Commercio di Forlì-Cesena la verifica periodica, occorre formulare una semplice
domanda nella quale l'interessato, indicando il luogo ove intende che la verificazione sia effettuata, identifica
gli strumenti che sottopone al controllo.
Qualora la richiesta di verificazione sia formulata da un riparatore di strumenti metrici egli, identificandoli, deve
altresì dichiarare che gli stessi non hanno subito modificazioni e mantengono i requisiti originari dichiarati dal
fabbricante per l'ammissione a verifica metrica.
L’esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l’applicazione di una targhetta autoadesiva,
distruttibile con la rimozione, indicante la data di scadenza della stessa. In caso di esito negativo, invece, è
ammesso ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di competenza.
Si ricordi che:
1) la verificazione periodica, indipendentemente dalla scadenza della precedente, va richiesta anche a
seguito di ogni ordine di aggiustamento o modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria sullo
strumento;
2) gli utenti metrici sono soggetti all'obbligo di:
1. garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso
connesso;
2. mantenere l’integrità della targhetta di verificazione nonché di ogni altro sigillo presente sullo
strumento;
3. non utilizzare, a pena di severe sanzioni amministrative, gli strumenti non conformi o difettosi o
inaffidabili dal punto di vista metrologico.
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SOGGETTI INTERESSATI
Tutti coloro che nella loro attività professionale, in quanto utenti metrici o in quanto riparatori abilitati di
strumenti metrici, debbano richiedere una verifica periodica degli strumenti metrici da loro utilizzati ovvero
riparati.
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4.1.13.5. Il riconoscimento all’idoneità ad effettuare la verifica periodica
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• D.P.C.M. 6 luglio 1999;
• Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, D. 28 marzo 2000, n. 182;
• Ministero delle Attività Produttive, D. 10 dicembre 2001;
• Ministero delle Attività Produttive, Direttiva 30 luglio 2004;
• Camera di Commercio di Forlì-Cesena, Delibera di Consiglio n. 10 del 30 maggio 2005, recante il
Regolamento per il riconoscimento dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione della verificazione periodica degli
strumenti di misura di cui al D.M. 10.12.2001.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Si è scritto che la verifica periodica degli strumenti di misura è eseguita dalle Camere di Commercio, dai
laboratori ad esse appartenenti oppure dai laboratori privati riconosciuti, dalle stesse Camere di Commercio,
idonei ad eseguire le operazioni di verificazione in parola.
il provvedimento di riconoscimento consiste nell’accertamento, da parte della Camera di Commercio, che il
laboratorio che ne ha fatto richiesta è idoneo all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di
misura, previo accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4 del regolamento n. 182 del 28 marzo
2000 e della sussistenza delle condizioni giuridico-amministrative e tecnico-operative di cui rispettivamente
agli articoli 2 e 3 del precitato decreto 10 dicembre 2001.
Il provvedimento è emanato dalla Camera di Commercio entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda,
una volta verificato il possesso da parte del laboratorio richiedente dei requisiti prescritti, anche attraverso
l’effettuazione di sopralluoghi atti ad accertare la corretta capacità operativa.
Tale provvedimento di riconoscimento ha validità annuale, corrispondente all’anno solare, ha validità su tutto il
territorio nazionale ed è soggetto a rinnovo.
SOGGETTI INTERESSATI
I laboratori interessati ad essere riconosciuti idonei ad effettuare la verifica periodica su determinate categorie
di strumenti metrici.
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4.1.13.6. Verifica dei convertitori di volume di gas
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Circolare 9 gennaio 1997, n. 3;
• Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Circolare 7 luglio 1998, n. 118;
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• D.P.C.M. 6 luglio 1999;
• Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, D. 28 marzo 2000, n. 182;
• Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di
misura.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Nell’ambito dei servizi dedicati alle attività di verifica degli strumenti di misura, una parola a parte meritano le
attività rivolte ai convertitori di volume di gas. Si tratta di dispositivi associati ai misuratori di gas che, in base ai
dati di pressione e temperatura rilevati nel corso dell’erogazione ed alla composizione molecolare del gas,
operano automaticamente la conversione del volume di gas erogato in “metri cubi standard”. Sono, in
definitiva, apparecchiature complesse, di tipo elettronico e collegate a misuratori di gas, utilizzate in
transazioni commerciali tra imprese fornitrici e distributrici di gas e tra imprese fornitrici e utilizzatori finali del
gas medesimo (escluse le utente domestiche).
I convertitori di volume di gas devono essere sottoposti a verifica prima, verifica in esercizio e verifica
periodica.
La verifica prima, laddove non sia compiuta dal fabbricante stesso in regime di conformità metrologica, come
specificato nelle pagine precedenti, viene effettuata dai funzionari metrici presso lo stabilimento del
fabbricante.
La verifica prima si completa, poi, con la verifica in esercizio, obbligatoria prima della messa in funzione
dell’impianto. A tal proposito è opportuno segnalare che i fabbricanti o i proprietari del convertitore devono
mettere a disposizione dei funzionari camerali la strumentazione occorrente per la verifica nonché il personale
eventualmente necessario per l'esecuzione delle operazioni di verificazione.
Come accade con le altre operazione di verificazione, per ottenere la verifica prima e la verifica in esercizio è
necessario presentare alla Camera di Commercio, u.o. Metrologia legale, una semplice richiesta, sui moduli
predisposti dall’ufficio, unitamente ad una dichiarazione di responsabilità con la quale si attesta che gli
strumenti sono conformi ai decreti ministeriali di approvazione e non consentono alterazioni nel funzionamento
a meno di manomissione. A tali documenti vanno poi allegati i decreti di ammissione dell’apparecchiatura alla
verificazione metrica, i manuali d’uso degli strumenti.
Infine, va segnalato che anche i convertitori di volume di gas sono soggetti alla verificazione periodica. Essa,
che ha scadenza biennale, viene richiesta ed effettuata con le stesse modalità previste, e descritte, per gli altri
strumenti di misura.
SOGGETTI INTERESSATI
I fabbricanti ed i proprietari dei convertitori di volumi di gas.
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4.1.14. – CONTROLLO DEI PREIMBALLAGGI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
PREIMBALLAGGI CEE
Liquidi Alimentari
• D.L. 3 luglio 1976, n. 451;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, D. 5 agosto 1976;
• Legge 19 agosto 1976, n. 614;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, D. 13 marzo 1979;
• D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825;
• L: 16 febbraio 1987, n. 47;
• D.L. 25 gennaio 1992, n. 106;
Prodotti Diversi Dai Liquidi Alimentari
• Legge 25 ottobre 1978, n.690;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, D. 27 febbraio 1979;
• D.P.R. 23 agosto 1982, n. 871;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, D. 1 marzo 1988, n.131;
• D.L. 25 gennaio 1992, n.75;
PREIMBALLAGGI NAZIONALI
• D.P.R. 26 maggio 1980, n.391;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, D. 4 novembre 1982;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, D 12 giugno 1985;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, D. 1 agosto 1985;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, D. 29 luglio 1999;
• D.L. 25 gennaio 1992, n.105;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, D. 14 maggio 2001;
PROVVEDIMENTI VALIDI PER TUTTE LE NORMATIVE
• D.L. 27 gennaio 1992, n. 109;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, D. 22 gennaio 2001;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, Circolare 19 settembre 1995, n. 71/2;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, Circolare 17 aprile 1996, n. 43;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, Circolare 21 novembre 1997, n. 110;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, Circolare 31 marzo 2000, n. 165;
• Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, Circolare 12 marzo 2001, n. 166.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
I preimballaggi sono prodotti che vengono confezionati in assenza dell'acquirente e quindi posti in vendita in
involucri contenenti quantità predeterminate e costanti di prodotto, quantità che non possono essere soggette
a variazione a meno di un'alterazione della confezione.
Le norme che regolano la produzione dei preimballaggi sono comunitarie e nazionali: si parla, quindi, di
preimballaggi CEE e di preimballaggi nazionali.
I fabbricanti e gli importatori di preimballaggi, di tipo diverso da quelli CEE, hanno l'obbligo di comunicare al
Ministero dello Sviluppo Economico, anche per il tramite del proprio Ufficio Metrico, il codice secondo cui sarà
formata la sigla identificativa del lotto produttivo, il luogo di applicazione di tale sigla e se essa si riferisce alla
produzione oraria e alla macchina confezionatrice ovvero a parametri diversi, il piano di controllo statistico
Si ricordi che tale comunicazione dovrà essere resa prima dell'inizio della produzione o dell'importazione e
che, secondo quanto specificato dalla circolare ministeriale n. 71/2 del 19/9/1995, per modalità di controllo
statistico ammesse od autorizzate si devono intendere quelle seguite secondo norme nazionali od
internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da Enti di normazione (UNI, ISO, ecc) scelte
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con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati ed alle proprietà dei prodotti
preconfezionati.
L'ufficio Metrico della Camera di Commercio è incaricato della sorveglianza sulle quantità effettive contenute
nei singoli preimballaggi e il controllo, effettuato a campione presso i fabbricanti e presso gli esercenti,
riguarda sia le quantità di prodotto effettivamente contenute nelle confezioni, sia le procedure adottate dalle
aziende produttrici per garantire la conformità dei lotti di confezionamento alla normativa.
SOGGETTI INTERESSATI
I fabbricanti e gli importatori di preimballaggi.
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4.1.15. SAGGIO E MARCHIO DEI METALLI PREZIOSI
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 - Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in
attuazione dell’articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
• D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, - Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Si rimanda a quanto già scritto nella scheda relativa al registro degli assegnatari dei metalli preziosi.
Qui giova solo ricordare che l’ufficio metrico procede, senza preavviso, a controlli ispettivi al fine di verificare
l’osservanza della normativa di settore e, con prelievo e saggio del metallo, l’osservanza dei titoli legali.
SOGGETTI INTERESSATI
Chiunque importi, produca o venda oggetti contenenti metalli preziosi
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4.1.16. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI E
RELATIVO RINNOVO
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• Art. 179 del Codice della strada;
• REGOLAMENTO (CE) N. 2135/98 del consiglio del 24 settembre 1998 che modifica il regolamento (CEE)
N. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE
concernente l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85;
• REGOLAMENTO (CE) n. 1360/2002 della commissione del 13 giugno 2002 che adegua per la settima
volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada;
• Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 10 agosto 2007;
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
I cronotachigrafi sono strumenti destinati alla registrazione delle velocità, dei tempi di lavoro e dei chilometri percorsi
il cui utilizzo, ai sensi dell'articolo 179 del Codice della Strada, è obbligatorio su particolari automezzi.
Le operazioni di primo montaggio, attivazione, riparazione e controllo periodico dei cronotachigrafi digitali, compresa
la determinazione degli errori, può essere eseguita esclusivamente da imprese espressamente autorizzate dal
Ministero dello Sviluppo Economico.
Con il provvedimento ministeriale di rilascio dell'autorizzazione è poi assegnato all'impresa richiedente un codice
identificativo alfanumerico con il quale la medesima dovrà contrassegnare tutti i cronotachigrafi riparati.
Tale autorizzazione è concessa dopo un controllo preventivo sul possesso dei requisiti richiesti e tale controllo viene
effettuato, in ambito locale, dall’ufficio metrico competente.
La relativa domanda, presentata all'ufficio metrico della competente Camera di Commercio, dovrà essere
accompagnata da idonea documentazione attestante, in particolare:
1. la non partecipazione di soci, dirigenti e personale del centro tecnico ad imprese che svolgono attività di
trasporto su strada;
2. il possesso di un sistema di garanzia della qualità, certificato da organismi accreditati a livello nazionale o
comunitario, in base alla norma EN 45012, nella quale sia presente l'attività di taratura e prova di strumenti di
misura;
3. la conoscenza tecnica del tachigrafo digitale su cui intende effettuare i servizi di montaggio e riparazione;
4. la dotazione di campioni di riferimento delle grandezze in esame, lunghezza e frequenza, certificati da
laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti alla European Cooperation for Accreditation (EA),
dimostrando la riferibilità delle misurazioni effettuate a campioni nazionali o internazionali.
L’autorizzazione viene concessa dal Ministero dello Sviluppo Economico previa relazione positiva da parte
dell’ufficio metrico al quale spetta poi il compito di provvedere al rinnovo della stessa, che ha durata di un anno.
Tale autorizzazione è specifica per i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante pertanto un centro tecnico può ottenere
varie autorizzazioni in relazione ai tachigrafi prodotti da fabbricanti diversi.
Per il provvedimento di rinnovo, l’impresa deve formulare la relativa domanda prima della scadenza
dell’autorizzazione ed in tempo utile a permettere all’ufficio di compiere l’attività istruttoria richiesta in tempo utile.
I diritti di segreteria da pagare alla Camera di Commercio sono pari a euro 370,00 per la prima autorizzazione, e ad
euro 260,00 per le autorizzazioni succesive alla prima, nel caso di più autorizzazioni.
Per il rinnovo annuale di ciascuna autorizzazione i diritti dovuto sono pari ad euro 185,00.
Con l’introduzione del tachigrafo digitale non sono più rilasciate nuove autorizzazioni alle officine che installano e
riparano i cronotachigrafi analogici e le vecchie autorizzazioni restano valide solo per i cronotachigrafi analogici
finchè questi ultimi saranno ancora in circolazione.
SOGGETTI INTERESSATI
Le imprese (centri tecnici) interessate ad ottenere ovvero a rinnovare l’autorizzazione ad effettuare operazioni
di montaggio e riparazione dei cronotachigrafi digitali e relativo rinnovo.
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4.1.17. ALTRE FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
• L. 29 dicembre 1993, n. 580
• D.lgs 31 marzo 1998, n. 112
• D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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• Normative varie di settore
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Camera di Commercio svolge le funzioni ispettive e di vigilanza un tempo attribuite all’Ufficio Provinciale
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (UPICA) e finalizzate alla tutela e alla garanzia del mercato e
della correttezza dei rapporti commerciali.
I controlli vengono attivati su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico o sulla base di un esposto che
abbia il carattere della fondatezza.
In generale, ai sensi del Codice del Consumo, i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri. Si tratta di
una previsione che riguarda tutti i prodotti ad eccezione dei prodotti alimentari, sottoposti a disposizioni
specifiche e di quei prodotti come i giocattoli, il materiale elettrico di bassa tensione, i dispositivi di protezione
individuale (DPI) i cui requisiti di sicurezza sono già disciplinati da norme speciali comunitarie.
Nello specifico, le principali attività di ispezione e di vigilanza da parte della Camera di Commercio vengono
svolte in relazione a:
- sicurezza generale dei prodotti: ai sensi del Codice del Consumo, i prodotti immessi sul mercato devono
essere sicuri. Per prodotto sicuro si intende (art. 103) qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o
ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la
manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego
del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza
delle persone;
- etichettatura dei prodotti tessili: è disciplinata dalla direttiva della Comunità Europea 96/74/CE, recepita in
Italia con D. Lgs n. 194/1999, a norma del quale i prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati
all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale. All'atto
dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali, le etichette o i contrassegni devono essere redatti in
lingua italiana e con caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili;
- etichettature delle calzature: il D.M. 11/04/1996, che ha recepito la Direttiva 94/11/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, disciplina l'etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali
componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale. Per calzature si intendono tutti i
prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio
separatamente, quali le tomaie, i rivestimenti delle tomaie e le suole interne, le suole esterne. L'etichetta
contiene le informazioni sulla composizione delle calzature.
- materiali elettrici: la L. 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità
europee n. 73/23/CEE, prevede che il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione
nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua - con le
eccezioni previste dalla legge medesima - possa essere posto in commercio solo se, costruito a regola d'arte
in materia di sicurezza, non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di
utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni;
- giocattoli: il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, prevede che questi
debbano essere fabbricati a regola d'arte in materia di sicurezza e possano essere immessi sul mercato solo
se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati
conformemente alla loro destinazione, per una durata d'impiego prevedibile in considerazione del
comportamento abituale dei bambini;
- dispositivi di protezione individuale: il D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, di attuazione della direttiva
89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, definisce come dispositivi di protezione individuale (DPI) i
prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé da rischi
per la salute e la sicurezza. Tutti i DPI devono essere in possesso di requisiti di carattere generale, tra cui il
fatto di essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui sono destinati,
l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una
protezione appropriata e del miglior livello possibile;
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Guida ai servizi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
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- magazzini generali e depositi franchi: ai sensi del R.D. 16 gennaio 1927, n. 126, la Camera di Commercio
può far ispezionare i magazzini generali, verificandone i depositi ed esaminandone i libri, registri, atti e
documenti, a mezzo di funzionari designati dal Prefetto. Gli esiti delle ispezioni vengono trasmessi al Ministero
dello Sviluppo Economico. Alla Camera di Commercio spettano inoltre funzioni di vigilanza sui depositi franchi,
potendo accertare l’esattezza delle situazioni mensili e la buona custodia e conservazione delle merci
depositate.
I SOGGETTI INTERESSATI
Consumatori , associazioni di categoria ed operatori economici.
A CHI RIVOLGERSI
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
U.O. Altri Servizi di Regolazione del Mercato
Corso della Repubblica, 5 - Forlì
Tel. 0543 713492/450/486 Fax 0543 713531
e-mail: [email protected]
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
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