contratto appalto Pubblica Illuminazione ENER BIT SALA

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contratto appalto Pubblica Illuminazione ENER BIT SALA
Repertoriato con numero di protocollo generale n° …./15/AP
CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA EROGATA DAL COMUNE DI…
E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
EFFICIENZA ENERGETICA, DI MESSA A
NORMA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI
IMPIANTI COMUNALI O NELLA DISPONIBILITÀ NEL
COMUNE DI … –-
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° ….del …. …… 2015
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Prot. n° …/15/AP
Biella, ………. 2015
CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA EROGATA DAL COMUNE E PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DI MESSA A
NORMA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI COMUNALI O
NELLA DISPONIBILITÀ NEL COMUNE DI ….. –L’anno duemilaquindici, il giorno xx …………, in (BI), nella sede del Municipio di ……..
TRA
- ………………………, nato a ………………… (…) il ../../….. Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di ……., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, Codice Fiscale del Comune
…………….., di seguito per brevità anche “Comune”
e
- il Sig. Paolo MAGGIA nato a …… (..) il …/../….., il quale dichiara di intervenire ed agire nel
presente atto nella sua veste e qualità di Amministratore Delegato della Società Ener.bit s.r.l., con
sede a Biella, Viale Roma n.14, capitale sociale € 100.000,00 (centomila/00), interamente
versato, C.F. e P.I 02267460026, di seguito per brevità anche “ENER.BIT ”,
PREMESSO
- che la società ENER.BIT s.r.l. è stata costituita con atto del Notaio Ghirlanda Massimo di
Biella in data 29 dicembre 2008 Rep. n. 138866 ;
- che la società ENER.BIT s.r.l. ha tra i propri obblighi statutari :
a) l’attività di manutenzione ordinaria/straordinaria degli stabili/global service;
b) l’attività riguardanti la diagnosi energetica dei fabbricati comprensiva delle
attività di seguito indicate:
i. analisi stato di fatto;
ii. determinazione interventi da realizzare;
iii. progettazione, finanziamento, ricerca e gestione finanziamento;
iv.
attuazione progettuale;
v. progettazione per ristrutturazioni ed adeguamenti di fabbricati;
c) gestione servizio energia per la realizzazione e la conduzione di impianti ad
energia rinnovabile ed assimilate e per la riqualificazione di impianti esistenti
anche attraverso i contratti di rendimento energetico (EPC);;
d) nell'ambito della normativa di Settore, l'assunzione di iniziative e lo
svolgimento di attività nel campo del disinquinamento, degli interventi di
tutela ambientale e/o che abbiano attinenza con la salvaguardia ed il
risanamento dell'ambiente al fine di perseguire azioni di riequilibrio
economico-territoriale, in conformità con la vigente legislazione nazionale e
regionale;
- la promozione e la realizzazione di interventi diretti alla valorizzazione delle fonti
energetiche, al risparmio e/o all'uso plurimo delle fonti di energia. Inoltre lo statuto prevede il
miglioramento dell'efficienza energetica, le iniziative di ricerca finalizzate allo sfruttamento
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delle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico a favore dei Comuni compresi
nell'ambito territoriale della Provincia di Biella e della Provincia stessa;
- diagnosi energetica relative all'illuminazione pubblica con particolare riguardo al risparmio
energetico ed alla predisposizione dei Piani Regolatori Comunali per l'illuminazione (PRIC).
- che il presente contratto, pertanto, ha scopo precipuo di fissare gli obblighi reciproci tra il
Comune e la società controllata ENER.BIT S.r.l. , al fine di garantire tra l’altro, il
contemporaneo proseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale;
PREMESSO INOLTRE CHE
- coerentemente all'art. 113 comma 5 lett. c. del D. Lgs. 267/2000, per le prestazioni rese nei
confronti dei soci, non esiste rapporto di terzietà fra la Società e gli Enti Locali partecipanti
alla stessa direttamente ovvero indirettamente, i quali svolgono attività di coordinamento e
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Ciò si verifica “…solo nel caso in cui,
nel contempo, l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello
da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della
propria attività con l’ente o con gli enti che la controllano…” (sentenza Teckal, Corte di
Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98). Il controllo analogo sul ENER.BIT comporta
“un controllo che consente all’autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni.
Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che
sulle decisioni importanti” (Corte di Giustizia, 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking
Brixen). Inoltre il controllo tra l’ente locale socio e la società affidataria deve andare ben oltre
quello esercitabile in qualità di semplice socio di maggioranza secondo le regole proprie del
diritto societario (Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006, C-340/04, società Carbotermo c.
Comune di Busto Arsizio).
- Nella fattispecie trattasi di un contratto di affidamento “in house” in quanto il Comune di
……….., attraverso Cordar Immobiliare S.p.A. società a totale capitale pubblico
partecipata dallo stesso Comune, risulta essere come socio di Enerbit s.r.l.
- la Corte di giustizia [sez. III, 10 settembre 2009 (procedimento C 573/07) - Sea S.r.l. c.
Comune di Ponte Nossa, Servizi Tecnologici Comuni – Se.T.Co. S.p.A. ed altri] ha
specificato che, nel caso di affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una
società per azioni a capitale interamente pubblico, il controllo esercitato dagli enti azionisti
sulla detta società può essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi nel
caso in cui:
a) l’attività di tale società è limitata al territorio di detti enti ed è esercitata
fondamentalmente a beneficio di questi ultimi;
b) e tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti, questi ultimi
esercitano un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
importanti di detta società
- Inoltre la recente DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici in materia di controllo analogo ha
chiarito nell’art. 12, che tale controllo può essere esercitato in forma congiunta .la Corte di
Giustizia (sez. III, 29 novembre 2012, n. 182) ha ribadito che quando più autorità pubbliche,
nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comune un'entità incaricata
di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, oppure quando un'autorità
pubblica aderisce ad un'entità siffatta, la condizione enunciata dalla giurisprudenza della
medesima, secondo cui tali autorità, per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una
procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto
dell'Unione, debbono esercitare congiuntamente sull'entità in questione un controllo analogo a
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quello da esse esercitato sui propri servizi, è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse
partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell'entità suddetta.
- Infine, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, adunanza del 22 ottobre 2014 e adunanza
del 17 dicembre 2014 ha ammesso il c.d. “in house frazionato” ricordando che anche
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha ribadito l’orientamento
della giurisprudenza, secondo cui l’affidamento in house può essere ammesso al ricorrere
dei due requisiti del controllo analogo e dell’attività prevalente, ritenendo che, perché
ricorra il controllo analogo, sia necessaria una partecipazione pubblica totalitaria, come
nel caso della ENER.BIT
CONSTATATO CHE
- che é di fatto trasferito alla ENER.BIT dal Comune solamente il rischio ordinario tipico
dei contratti di appalto e la sua responsabilizzazione rispetto a obiettivi di qualità e il
relativo costo economico complessivo dell'opera o del servizio restano ad esclusivo carico
del Comune affidante, salvo i rischi per una non corretta progettazione e manutenzione
- Il modello della società in house di ENER.BIT riguarda, infatti, specificamente
prestazioni a favore delle pubbliche amministrazioni. Tale modello è stato confermato
con la recente DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva
2004/18/CE, immediatamente vincolante e applicabile nei confronti degli Stati membri.
- CONSIDERATO INFINE CHE
- L’affidamento diretto cosiddetto in house è istituto di origine comunitaria. La Corte di
Giustizia ha identificato le condizioni fondamentali per ricorrervi nel “controllo analogo”
sulla società da parte degli enti soci e nella “destinazione prevalente dell’attività a favore
dell’ente affidante”, oltre che nella totalità della partecipazione pubblica. Alla Corte di
Giustizia si è conformata la giurisprudenza interna (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 30
settembre 2013, n. 4832).
- il diritto comunitario non impone in alcun modo alle autorità pubbliche di ricorrere a una
particolare forma giuridica per assicurare in comune le loro funzioni di servizio pubblico
(Corte di Giustizia, CE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, causa C-480/06). Infatti il
modello organizzativo dell’in house providing, modello organizzativo consentito alle
pubbliche amministrazioni, non cancella il principio di concorrenza, che rappresenta uno
dei principi del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europeo. Tale modello infatti
prevede la libertà delle amministrazioni di auto organizzarsi, e quindi di decidere
l’erogazione di un servizio in autoproduzione, che però non deve incidere sul principio di
tutela della concorrenza
PREMESSO INOLTRE CHE
- Con la Direttiva 2006/32 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici, l'UE ha stabilito obiettivi di risparmio energetico per gli Stati membri, obblighi
per le amministrazioni pubbliche nazionali in materia di risparmio energetico e di acquisti
efficienti sotto il profilo dell'energia e azioni per la promozione dell'efficienza energetica e
dei servizi energetici.
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- Il legislatore nazionale con il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il cosiddetto Codice dei contratti
pubblici, recependo le citate Direttive comunitarie, ha stabilito tra l’altro che è possibile (art.
2) “subordinare il principio di economicità, a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela
dell’ambiente e della salute e alla promozione dello sviluppo sostenibile”
- Con decreto interministeriale dell’ 11 aprile 2008 è stato adottato il “Piano d’Azione
Nazionale per il Green Public Procurement – PAN GPP”, redatto ai sensi dell’art. 1 comma
1126 della legge n. 296 del 2006 “Finanziaria 2007”. Al punto 3.6 il PAN GPP prevede la
definizione di criteri ambientali GPP per 11 categorie merceologiche, allo scopo di agevolare
le stazioni appaltanti pubbliche nel mettere in pratica il GPP e di favorire il raggiungimento
degli obiettivi nazionali di sostenibilità ambientale.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 PREMESSE
Le premesse formano parte integrante con il presente contratto.
Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha per oggetto la conduzione del servizio di illuminazione pubblica erogato
dal Comune compresa della realizzazione di interventi di efficienza energetica di messa a
norma, di adeguamento normativo e di riduzione dell’inquinamento luminoso sugli impianti
comunali nonché delle prestazioni necessarie per la procedura di riscatto degli impianti di
pubblica illuminazione non di proprietà del Comune da parte del Comune medesimo, il
finanziamento tramite terzi , la progettazione e l’esecuzione di interventi di carattere
impiantistico e gestionale, tesi a migliorare l'efficienza energetica, luminosa e gestionale del
servizio medesimo e la fornitura di energia elettrica.
Scopo primario della convenzione è infatti il conseguimento dell'obiettivo di risparmio
energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e
delle norme volte al contenimento dell’inquinamento luminoso, favorendo altresì il
conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica
erogato dal Comune.
La conduzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono così definibili:
- ATTIVITÀ TECNICHE E LEGALI NECESSARIE PER IL RISCATTO DI RETE
- PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI COMPRESI GLI ONERI PER LA SICURAZZA, COLLAUDO DEGLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
- ESECUZIONE DELLE OPERE INDIVIDUATE IN SEDE DI PROGETTO
- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINIARIA
- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Per l’esecuzione delle prestazioni di cui trattasi ENER.BIT opererà secondo le seguenti fasi di
lavoro come segue:
1. FASE 1) : in questa fase ENER.BIT opererà esclusivamente in tutti quelli impianti e
strutture di esclusiva proprietà del Comune.
2. FASE 2) in questa fase ENER.BIT opererà anche si tutti quegli impianti e strutture
oggetto di riscatto da parte del Comune ai sensi della Legge 221/2012.
A seguito della approvazione della presente convenzione e alla successiva sottoscrizione del
contratto, ENER.BIT procederà ad eseguire il rilievo di punti luce, quadri elettrici, attrezzature
di sostegno, corpi illuminanti, sorgenti luminose, linee elettriche, P.O.D. . Dalla data di
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sottoscrizione del contratto ENER.BIT pertanto procederà alla volturazione di tutti i P.O.D.
relativi alla illuminazione pubblica e secondo le tempistiche previste nelle due fasi
precedentemente indicate oltre che a condurre il servizio di illuminazione pubblica erogato dal
Comune compresa la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di messa a norma,
adeguamento normativo e riduzione dell’inquinamento luminoso sugli impianti comunali di
illuminazione pubblica.
ENER.BIT si impegna, comunque prima di procedere all’esecuzione degli interventi di cui
sopra a sottoporre al Comune il progetto preliminare delle opere di riqualificazione
energetica e di adeguamento normativo per l’approvazione.
ENER.BIT si impegna a presentare il progetto preliminare di cui sopra secondo le seguenti
linee guida minime :
1. Gestione tecnica georeferenziata centri luminosi in modalità open per il Comune.
2. Telecontrollo e telegestione quadri elettrici per analisi anomalie e verifica consumi
energetici;
3. Call center ENER.BIT per segnalazioni real time;
4. Procedura sistematica per la manutenzione ordinaria e predittiva e verifica in corso
d’opera rispondenza degli S.L.A. (Service Level Agreement).
5. Adozione di tecnologie efficienti ed innovative per la gestione della Pubblica
Illuminazione secondo il concetto della Smart Street.
Per Smart Street si intende «un sistema che poggia sulla rete della illuminazione pubblica di
una strada in cui i lampioni sono “intelligenti e multifunzionali”, ossia equipaggiati con sensori
di varia natura ed attraverso sistemi di comunicazione avanzati (power line ad alta velocità ed
interazione web) interagiscono con un sistema intelligente in grado di ritracciare continuamente
il profilo di attività (persone, veicoli, emissioni) della strada in base al quale attivare una
regolazione adattiva ed automatica per l’ intero anno, del flusso luminoso punto-punto ed altre
funzionalità».
ENER.BIT si impegna a garantire dalla data di volturazione dei contratti di fornitura di energia
elettrica una riduzione pari almeno al 5% rispetto al costo storico del Comune, attualizzato alla
data di sottoscrizione del contratto, corrispettivi comunque che dovranno risultare inferiori a
quelli previsti nelle vigenti convenzioni reperibili sulla piattaforma del “portale degli acquisti
della pubblica amministrazione” (CONSIP).
-
Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà validità di anni 9 (nove.)
Art. 4 CONTROVERSIE
Per eventuali controversie, se non sarà raggiunto accordo bonario, sarà competente il Foro di
Biella.
Art. 5 IMPEGNI DI ENER.BIT
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Gli impianti oggetto della presente convenzione, di cui ENER.BIT SRL assume la
conduzione e la cui consistenza alla data del….. risulta dall’allegato “Elenco Impianti di
proprietà comunale” oggetto del contratto di conduzione del servizio, fanno parte del
patrimonio del Comune di Massazza o comunque nella disponibilità del Comune.
Fanno parte della presente convenzione anche gli impianti non ancora di proprietà del
Comune ma che saranno oggetto di riscatto in forza dell’’art. 113, comma 2, del TUEL (L.
18 agosto 2000, n. 267) che stabilisce : “ Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli
impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13”. In particolare il divieto di proroga di
concessioni è sancito dall’art. 6 comma 2 della legge 24.12.1993 n. 537 come sostituito
dall’art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724. L’articolo sancisce il divieto di rinnovi taciti e
proroghe automatiche dei contratti pubblici. Esso è stato successivamente confermato
dall’art. 23, comma 2, L. 18 aprile 2005 n. 62. Tali impianti risultano dell’allegato ”Elenco
Impianti in concessione a terzi”e le prestazioni specifiche relative a questi ultimi impianti
saranno oggetto di un successivo atto ADDENDUM, a seguito dell’avvenuto riscatto di cui
all’art. 34 della Legge 221/2012 da parte dl Comune
ENER.BIT srl potrà affidare a terzi le attività relative a manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione compresa la fornitura di energia
elettrica oltre che gli interventi di riqualificazione energetica
ENER.BIT si impegna a utilizzare prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le
modalità, nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
201, e suoi provvedimenti attuativi, così come previsto dall’art. 14 del d.lgs 115/08. A tal
proposito ENER.BIT si impegna ad adottare le prescrizioni previste dal Decreto del 23
dicembre 2013 del M.A.T.T.M. che riguarda “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di
lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di
apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di
progettazione di impianti di illuminazione pubblica”
Art. 6 IMPEGNI DEL COMUNE – COMMITTENTE
Sono obblighi del Comune:
la definizione degli obiettivi per il mantenimento di un elevato standard qualitativo degli
impianti oggetto di convenzione presso la rete di pubblica illuminazione di proprietà del
Comune;
- la definizione degli obiettivi generali e le prestazioni conseguenti cui la gestione deve
attenersi.
- L’approvazione del progetto di riqualificazione energetica e gli obbiettivi di risparmio
energetici da conseguire
- La corresponsione degli oneri per lo svolgimento del servizio di conduzione di cui all’art.
2
Inoltre il Comune si impegna, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, tutti i costi
iscritti a bilancio per la corresponsione degli oneri di fornitura di energia elettrica relativa alla
pubblica illuminazione, degli oneri di manutenzione ordinaria relativa alla pubblica
illuminazione e degli oneri di manutenzione straordinaria relativa alla pubblica illuminazione
sostenuti negli ultimi tre anni di esercizio determinando quindi il benchmark di spesa,
certificato dai libri contabili dell’Ente.
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Art. 7 CORRISPETTIVI
Il corrispettivo annuo presunto relativo ai servizi di cui all’art. 2 è determinato sulla base dei dati
forniti dal Comune come segue:
1. numero di punti luce di cui all’allegato denominato “Elenco Impianti di proprietà
comunale” alla data di approvazione del presente documento pari a n° 43
2. numero di punti luce di cui all’allegato denominato “Elenco Impianti in concessione
a terzi” alla data di approvazione del presente documento pari a n° 128
3. costi di fornitura su base storica (anno 2011-2012-2013) di energia elettrica per i
punti luce di cui ai punti 1) e 2) pari euro 20.529,92 oltre iva di legge. Tali costi
possono essere così ripartiti sulla base delle potenze assorbite dalle singole sorgenti
luminose comunicate dal Comune calcolando una percentuale di perdite pari al 15%
ed un numero di ore di funzionamento annue pari a 4.180:
a. potenza assorbita punti luce di cui al punto 1) pari a 5,01 kW (27,26 %) pari a
euro 5.596,46 oltre iva di legge
b. potenza assorbita punti luce di cui al punto 2) pari a 13,37 kW (72,74 %) pari a
euro 14.933,46 iva di legge
4. costi di manutenzione ordinaria su base storica (anno 2012-2013) di cui al punto 1)
pari a euro 1.332,97 oltre iva di legge
5. costi di manutenzione straordinaria su base storica (anno 2012-2013) di cui al punto 1)
pari a euro 0,00 oltre iva di legge (IL COMUNE NON HA COMUNICATO
ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA)
6. costi di manutenzione ordinaria su base storica (anno.2012-2013) di cui al punto 2)
pari a euro 4.199,56 oltre iva di legge
7. costi di manutenzione straordinaria su base storica (anno 2012-2013) di cui al punto 2)
pari a euro 0,00 oltre iva di legge (IL COMUNE NON HA COMUNICATO
ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA)
Per la determinazione del corrispettivo della convenzione, si da mandato al
Dirigente/Responsabile del Procedimento per conto del Comune e al Direttore di ENER.BIT
alla definizione in sede di sottoscrizione del contratto degli importi, tenendo conto degli
impegni assunti di cui all’art. 2 e art. 5 della presente convenzione.
-
Art. 8 FATTURAZIONI E PAGAMENTI
Con cadenza mensile ENER.BIT srl provvederà ad emettere fattura nei riguardi del Comune, per gli
importi contabilizzati. Il Comune provvederà al pagamento al termine di 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della fattura.
Il pagamento delle rate di canone potrà essere effettuato solo dopo la stipula del Contratto d’Appalto.
Si stabilisce che, nel corso di ogni esercizio stagionale, alla scadenza mensile, verrà emessa fattura di
importo pari al 8,3% del canone annuo.
L’ultima fattura della stagione verrà effettuata a saldo e conguaglio.
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Art. 9 VIGILANZA SUL CONTRATTO
La vigilanza ed il controllo sulle attività saranno svolte ai sensi dello statuto della società e come
previsto nella convenzione per la costituzione dell'organo di coordinamento della stessa in data 22
giugno 2006 e s.m.i. e così come previsto dall’art. 15 del vigente statuto societario.
Al medesimo organo di coordinamento verrà deferita ogni contestazione od interpretazione in merito
al presente contratto.
L'organo di coordinamento, per dirimere eventuali controversie, potrà avvalersi delle procedure di
arbitrato previste all'art. 10 della convenzione per la costituzione dell'organo stesso, già citata.
Il Comune ha la facoltà di richiedere la convoca dell’organo di coordinamento e partecipare alla
seduta dell’organo medesimo in qualità di uditore senza potere di voto al fine di richiedere puntuali
chiarimenti di natura contabile, tecnica ed amministrativa sul contratto di che trattasi.
In ogni caso il Comune avrà titolo per chiedere, in qualsiasi momento e con congruo preavviso, ogni
informazione o dettaglio in merito alle prestazioni ed alle forniture erogate, nessuna esclusa.
Come previsto al precedente articolo 7, almeno una volta all'anno dovrà essere attivata una verifica,
con l'ausilio dell'ufficio di coordinamento, sull'andamento dei prezzi di fornitura in rapporto ai
corrispettivi convenzionali.
Art. 10 PRESTAZIONI
A fronte dei corrispettivi pattuiti, Ener.bit fornirà al Comune le prestazioni meglio specificate negli
allegati tecnici.
Art. 11 SOSPENSIONE DELLA GESTIONE DA PARTE DI ENER.BIT
Ener.bit non potrà sospendere (a qualunque titolo, neppure parzialmente) la gestione dei servizi
descritti negli allegati capitolati, senza essere stata preventivamente autorizzata dal Comune.
Tale eventuale azione unilaterale provocherà l’incameramento dei crediti di Ener.bit fatto salvo
qualsiasi ulteriore danno, indipendentemente da eventuali azioni giudiziarie.
Art. 12 NORME E PIANI DI SICUREZZA
Tutte le prestazioni di cui al presente contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme
vigenti in materia di TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO (DLGS 81/08 cosi come modificato dal DLGS 106/09) ed in relazione al ruolo precipuo
che tale contratto assegna alle parti. In particolare, per i servizi svolti, Ener.bit opererà con il ruolo di
“datore di lavoro” secondo quanto indicato all’art. 18 DLGS 81/08 e coerentemente a quanto
previsto dall’art. 26 del predetto DLGS 81/08 .
Art. 13 INVESTIMENTI E CLAUSOLE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO D’APPALTO
In vigenza della convenzione ed oltre a quanto previsto all’art.2, le parti potranno concordare di
effettuare spese ulteriori di investimento onde ridurre i costi di funzionamento, migliorare la
funzionalità l'utilizzo o l'efficienza degli immobili.
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E’ specifico intendimento che, ai sensi dalla presente convenzione, la progettazione, la fornitura e
l’esecuzione dei lavori inerenti la messa in opera delle apparecchiature e degli impianti finalizzati a
generare risparmi di natura energetica e gestionale, oggetto d’investimento nell’ambito del servizio di
illuminazione richiesto, saranno effettuati a titolo non oneroso per l'Amministrazione con
finanziamento da parte di terzi ( Finanziamento Tramite Terzi). A tale proposito, il D.lgs. 115/2008 di
recepimento della Direttiva 2006/32/CE aveva già individuato nella fattispecie del contratto di
rendimento energetico (EPC) lo strumento finanziario per il risparmio energetico da utilizzarsi da
parte della Pubblica Amministrazione., ai fini di implementare piani d’investimento di efficienza
energetica correlati alla gestione del servizio energia sui patrimoni pubblici, mediante il solo ricorso
all’utilizzo della spesa corrente, garantita nei bilancio pubblico, così evitando i vincoli stabiliti dal
Patto di stabilità della finanza pubblica per le spese d’investimento.
Ogni investimento dovrà essere approvato del Comune sulla base di un apposito piano economicofinanziario riportante l'analisi costi/benefici dell'intervento, le eventuali quote a carico anche del
Comune per tutta la durata del medesimo e con particolare riferimento alla data di scadenza della
convenzione , previa acquisizione del parere favorevole da parte dell'organo di coordinamento di cui
all'articolo 7. Il piano degli investimenti sarà determinato a seguito di esperimento della procedura di
gara che ENER.BIT intende svolgere per l’esecuzione delle prestazioni previste in convenzione.
Ogni intervento di investimento sarà regolato da una apposita “scheda dì investimento”, che costituirà
una appendice al contratto che dovrà essere stipulato anche per quanto attiene alla revisione dei
canoni e/o corrispettivi.
Alla scadenza del contratto d'appalto dovranno esser riconsegnati tutti gli impianti secondo quanto
sarà definito in sede di contratto, formando, in contraddittorio, un apposito stato di consistenza.
Sei mesi prima della scadenza del contratto Ener.bit dovrà fornire al Comune ogni elemento o
documento utile a garantire la riassunzione dei servizi e delle forniture in capo al Comune stesso,
come desumibile dagli allegati tecnici.
In particolare dovranno essere forniti tutti i dati inerenti i contratti di fornitura e per prestazioni di
servizi attivi.
Il Comune avrà titolo, alle medesime condizioni contrattuali, di richiedere la prosecuzione della
gestione, per non più di ulteriori sei mesi, al fine di individuare un eventuale gestore subentrante.
Per Ener.bit
Per il Comune di …………..
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