060 capitolato custode

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060 capitolato custode
COMUNE DI SAINT-PIERRE
COMMUNE DE SAINT-PIERRE
REGIONE AUTONOMA VALLE V’AOSTA
R
REGION AUTONOME DE LA VALLEE’ D’AOSTE
SERVIZIO DI CUSTODIA DEL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA.
Capitolato speciale
ARTICOLO 1
Oggetto del servizio – Definizioni
1. Il servizio ha per oggetto la custodia del fabbricato, di proprietà dell’Amministrazione comunale
sito in località Ordines, n. 35, destinato alle attività della Scuola primaria ovvero destinato, in
orari extrascolastici, ad altri usi pubblici per i quali il Comune mette l’immobile a disposizione
di altre Amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati, Associazioni, ecc. per lo svolgimento
di diverse attività di interesse pubblico.
2. Si definisce custode, indicato nel presente capitolato anche come affidatario o incaricato, la
persona a cui, con atto ufficiale dell’Amministrazione comunale viene attribuito di prestare la
propria opera di custodia dell’edificio sede della scuola primaria di cui al precedente comma 1.
3. Sono definiti “alloggio di servizio” i locali residenziali, ubicati nell’immobile, di proprietà
comunale, adiacente all’edificio scolastico, che verranno messi a disposizione
dall’Amministrazione comunale, quale abitazione del custode.
ARTICOLO 2
Gestione procedura – Assegnazione
1. La Giunta comunale, con apposito atto di indirizzo, stabilisce i criteri e i requisiti per
l’individuazione del soggetto a cui affidare le mansioni di custodia e l’assegnazione dell’alloggio
di servizio.
2. Il Responsabile dei Servizi scolastici e sociali, con proprio avviso pubblico, in cui saranno
specificati i requisiti richiesti, le mansioni da svolgere, e i termini di presentazione delle istanze
da parte degli interessati. Esperita la procedura, il Responsabile del Servizio provvederà con
proprio atto all’affidamento dell’incarico e all’assegnazione dell’alloggio.
ARTICOLO 3
Mansioni di custodia del fabbricato e mansioni accessorie
1. Per custodia del fabbricato adibito a Scuola primaria si intende: la presenza costante
dell’affidatario o di un suo famigliare nell’immobile oggetto di custodia, per l’intero arco
settimanale (sette giorni su sette), nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00; il
controllo, della chiusura degli ingressi negli orari in cui gli edifici non vengono utilizzati; il
controllo di acqua, luci ed infissi tendente ad evitare sprechi di energia, acqua e riscaldamento; la
segnalazione all’ufficio tecnico comunale di eventuali guasti alla struttura, agli arredi ed alle sue
pertinenze e la qualità del servizio di pulizia dei locali di competenza di altra ditta.
In via esemplificativa ma non esaustiva si elencano le mansioni richieste:
a) apertura e chiusura nelle ore stabilite dal calendario scolastico dell’edificio affidatogli e dei
cancelli della scuola, sorveglianza e custodia degli accessi e degli spazi comuni, con
particolare attenzione su chiunque entri od esca dall’edificio e nell’area circostante in orario
scolastico ed extrascolastico;
b) assicurare la vigilanza sulle strutture e sulle attrezzature compresa la custodia notturna e
festiva;
c) controllo dell’agevole fruibilità dei varchi di accesso; in nessun caso dovrà essere consentito
a terzi estranei l’impedimento del loro utilizzo;
d) controllo della sosta esclusiva da parte di automezzi autorizzati negli spazi antistanti gli
accessi alla sede scolastica;
e) ispezione, in fase di chiusura delle sedi, dei locali e delle aree comuni verificando che non
stazionino, all’interno della struttura, persone non autorizzate;
f) verifica della chiusura di porte e finestre, in modo da evitare danneggiamenti a causa di
eventi atmosferici;
g) verifica dello spegnimento delle luci alla chiusura delle sedi scolastiche;
h) accendere, regolare e spegnere il riscaldamento dell’edificio nel rispetto dei tempi e delle
modalità indicati dal Comune;
i) verifica del funzionamento degli ascensori e degli impianti in genere con tempestiva
segnalazione agli uffici competenti di ogni notizia riguardante guasti agli stessi e alle
apparecchiature tecniche di cui si venga a conoscenza;
j) tempestiva comunicazione di eventuali incidenti, danni o situazioni non ordinarie e/o di
pericolo ai competenti uffici e servizi;
k) immediata comunicazione ai competenti servizi e uffici ove si sono verificati danni a
materiali o arredi di proprietà del Comune;
l) periodiche ispezioni di controllo all’interno dei singoli ambienti;
m) alla pulizia giornaliera dell’area esterna, utilizzando materiali ed attrezzature di sua
proprietà, provvedendo, altresì, allo svuotamento dei cestini ed alla pulizia e manutenzione
dell’area verde esterna all’edificio e relativi giochi, rimozione di carta e rifiuti
eventualmente abbandonati.
n) apertura e chiusura di eventuali locali all’interno dell’edificio dato in custodia, concessi a
persone in orario extrascolastico per incontri, riunioni o corsi formativi saltuari, previa
autorizzazione dell’Amministrazione comunale;
o) assicurare il corretto utilizzo degli arredi e delle attrezzature da parte degli esterni ai quali
sia stato concesso l’uso di uno o più locali della struttura da parte del Comune;
p) provvedere alla pulizia e allo sgombero neve dei camminamenti delle scale e di tutti gli
spazi non carrabili di pertinenza dell’edificio scolastico;
q) divieto in capo all’affidatario di esercitare altra attività lavorativa, di alcun genere, che
pregiudichi il regolare svolgimento delle mansioni affidate per contratto;
r) fornire indicazioni a chi deve accedere all’edificio per diverse necessità;
s) assicurare la manutenzione ordinaria delle strutture e degli arredi dell’edificio che non
richieda opera specializzata.
L’Amministrazione comunale, previo accordo con l’affidatario, con apposito atto si riserva di
attribuire ulteriori incombenze.
Il custode è tenuto inoltre a consentire l'accesso all’edificio da lui custodito agli Amministratori,
Funzionari Comunali e ditte esterne, preventivamente autorizzate, che, per ragioni di servizio,
hanno motivo di accedere all'edificio.
ARTICOLO 4
Alloggio del custode
1. L’Amministrazione comunale garantisce all’affidatario l’utilizzo, a scopo abitativo per sé e per il
proprio nucleo famigliare dell’alloggio e delle sue pertinenze, privo di arredo, con le metrature e
i vani riportati nell’allegata planimetria, a titolo gratuito. L’alloggio è ritenuto idoneo rispetto
alla composizione del nucleo familiare che non dovrà comunque essere composto da più di
cinque persone.
Sono a carico dell’affidatario le spese di energia elettrica, riscaldamento, servizio idrico integrato
e tassa rifiuti.
2. Allo scadere del rapporto contrattuale l’alloggio dovrà essere consegnato al Comune
dall’affidatario nello stato in cui ne ha preso il possesso, comprese le pertinenze e vale a dire in
perfetto stato, imbiancato e privo di arredi e correttamente mantenute; in caso contrario si
provvederà all’incameramento del deposito cauzionale versato all’atto della sottoscrizione del
contratto.
3. Oltre all’assegnazione dell’uso gratuito dell’alloggio nessun compenso viene riconosciuto
all’incaricato per prestazioni connesse al servizio di custodia di cui ai precedenti articoli. La
persona incaricata della custodia, all’atto del conferimento dell’incarico e della concessione in
uso gratuito dell’alloggio, si dichiara ampiamente remunerata con il bene dato in uso per tutte le
prestazioni da svolgere in relazione all’incarico di custodia.
ARTICOLO 5
Valore del contratto
1. Ai fini fiscali il valore del presente contratto è valutato in Euro 750,00 mensili, ogni onere
compreso.
ARTICOLO 6
Durata
1. La durata del rapporto contrattuale è di anni 4 (quattro), a decorrere dalla data di consegna degli
stabili, eventualmente rinnovabile per altri 4 anni. Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto.
E’ ammesso il rinnovo, previa valutazione della convenienza economica e della qualità del
servizio prestato, ai sensi della normativa vigente per un periodo non superiore al periodo
contrattuale.
ARTICOLO 7
Assegnazione alloggio
1. L’Amministrazione, con apposito provvedimento, concede in uso all'incaricato l'alloggio di
custodia. L'utilizzo dell'alloggio s'intende limitato esclusivamente ai componenti il nucleo
familiare (marito, moglie e figli), nonché ad eventuali conviventi purché iscritti nello stato di
famiglia del titolare della custodia. Non può essere concessa ospitalità a carattere permanente a
persone che siano estranee all’originale nucleo familiare.
2. La concessione non costituisce, in nessun caso, diritto acquisito, né dà luogo a risarcimento di
sorta qualora venga revocata, per qualsiasi motivo.
3. L'assegnazione dell'alloggio sarà formalizzata con apposito contratto.
4. Sia al custode sia ai suoi familiari è fatto divieto di esercitare nell'alloggio di servizio concesso
qualsiasi tipo di commercio od altra attività lavorativa; è fatto altresì divieto ai familiari
conviventi di assumere decisioni od iniziative circa le incombenze o le modalità del servizio di
custodia; inoltre è fatto divieto sia al titolare della custodia che ai familiari conviventi di ospitare
nell'alloggio animali che possano arrecare danni a persone e cose. Eventuali deroghe potranno
essere concesse solo in accordo con l’Amministrazione comunale, assunti i pareri del caso.
ARTICOLO 8
Esecuzione di opere nell'alloggio
1. Il custode non ha facoltà di eseguire o far eseguire alcuna opera sia all'interno che all'esterno
dell'alloggio a lui assegnato senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale.
2. Nessun compenso sarà attribuito all'assegnatario per opere eseguite dallo stesso, restando
comunque a suo carico tutto ciò che attiene ad interventi di manutenzione ordinaria.
3. L’Amministrazione si riserva di disporre visite mirate a verificare lo stato di conservazione e
d'uso dei locali assegnati; inoltre, sia all'atto della concessione sia all'interruzione dell'incarico di
custodia, l’ufficio Tecnico comunale, si riserva di verificare lo stato dei locali, accertando
eventuali responsabilità dell'assegnatario e procederà, se del caso, all’immediata richiesta di
risarcimento.
4. Al momento della cessazione dell'incarico di custodia sarà redatto apposito verbale di riconsegna
dell'alloggio.
ARTICOLO 9
Oneri del custode e dell’Amministrazione
1. Sono inoltre a carico del custode le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da
deterioramenti prodotti dall'uso dell’alloggio, di cui si riporta elencazione esemplificativa:
a) riparazioni di tratti di intonaco rotto;
b) tinteggiatura delle pareti e soffitti degli ambienti;
c) riparazione dei rivestimenti (piccoli tratti) delle pareti (manomessi o rotti);
d) riparazione di pavimenti (piccoli tratti, manomessi o rotti);
e) piccole riparazioni di porte e di finestre, loro tinteggiatura, sostituzione eventuale di
serrature, maniglie, bocchette e chiavi, e riparazioni degli avvolgibili e delle cinghie;
f) riparazioni di guasti agli impianti elettrici comprese eventuali sostituzioni di interruttori,
prese di corrente, suonerie, ecc.;
g) riparazioni o sostituzioni di parti deteriorate di scaldabagni in genere, anche se installati dal
Comune;
h) sostituzioni di sanitari in genere (acquai, lavabi, vaschette WC, manicotti, tavolette, piatti,
docce vasche da bagno, bidet, ecc.) deteriorati o rotti per cause che non siano da imputarsi a
vetustà;
i) riparazioni o sostituzioni di rubinetteria, valvole, ecc. inerenti agli sbocchi d'acqua,
regolazione o piccole riparazioni alle cassette di scarico WC;
j) sostituzione di tratti di tubatura di scarico, se manomesso dall'inquilino;
k) disostruzione di colonne di scarico in genere, sia nei tratti verticali che orizzontali risultate
ingombre da corpi estranei;
l) pulizia delle condutture del gas interne all'alloggio;
m) tutte le riparazioni e le sostituzioni inerenti alle tubature, valvole, caldaie e corpi di
riscaldamento autonomo.
2. l'assegnatario della custodia, se interessato, potrà provvedere, a proprie spese, all’installazione di
una linea telefonica e stipulare direttamente con la Società erogatrice il contratto di fornitura,
nonché a pagare i canoni e i consumi conseguenti all’uso dell’impianto stesso.
3. L’Amministrazione Comunale assume a proprio carico la polizza assicurativa sull’immobile a
garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi, mentre resta a carico del custode
l’onere dell’assicurazione a copertura degli infortuni che possano accadere durante
l’espletamento del servizio a sé ed ai propri famigliari, sollevando integralmente
l’Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.
ARTICOLO 10
Conservazione del patrimonio immobiliare
1. Il custode ha l'obbligo di comunicare immediatamente all’Ufficio Tecnico comunale tutti quegli
eventi che possano arrecare danno agli immobili di proprietà comunale affidati alla sua custodia,
avendo cura di segnalare anche gli eventuali responsabili.
2. Nessun oggetto od attrezzatura di proprietà dell’Amministrazione può essere portato all'esterno
degli edifici comunali sia da parte del custode sia di terzi, senza la preventiva autorizzazione del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.
ARTICOLO 11
Sostituzione del custode
1. In caso di assenza, dovuta a qualsiasi causa, l’affidatario provvede a nominare un suo incaricato,
individuato prioritariamente in una da persona maggiorenne della propria famiglia che lo
sostituisce, in tutte le mansioni di custodia.
2. Il nominativo del sostituto è comunicato al Comune con un preavviso di una settimana. Il
Comune può dichiarare non gradito il sostituto, in tale caso deve essere individuato e comunicato
un altro nominativo. Eventuali spese per la sostituzione sono a carico del custode.
3. Le assenze devono, possibilmente, essere programmate e comunicate per iscritto al Comune.
4. In ogni caso, il custode, o il suo familiare, o il suo sostituto, dovrà essere sempre reperibile
nell'alloggio, sia per garantire la custodia dello stabile, sia per svolgere tutti quegli adempimenti
aventi carattere di imprevedibilità quali ad esempio ritiro materiale per conto
dell'Amministrazione, rispondere al citofono, garantire l'accesso per tecnici gas, luce, telefono,
addetti alla manutenzione.
ARTICOLO 12
Chiavi di servizio
1. Il custode è responsabile della tenuta delle chiavi di accesso all’edificio assegnatogli in custodia.
Le chiavi devono essere munite di un apposito talloncino su cui deve essere riportato il numero
della chiave e l'indicazione dei locali cui queste si riferiscono. Tutte le chiavi devono essere
conservate ordinatamente in un’apposita bacheca. Il custode ha libero accesso a tutti i locali di
cui possiede le chiavi.
ARTICOLO 13
Recesso contrattuale
1. Entrambe le parti possono recedere anticipatamente dal contratto mediante lettera raccomandata
A.R. inviata con un preavviso di almeno sei mesi. Fino alla scadenza contrattuale o anticipata il
servizio deve comunque essere garantito.
ARTICOLO 14
Rescissione del contratto
1. Gravi o continuate omissioni dell’affidatario nell’esecuzione dei suoi compiti, accertate
dall’Amministrazione comunale, possono comportare la rescissione del contratto con
provvedimento motivato della Giunta comunale.
2. Nell’eventualità di cui al comma precedente, l’affidatario rende libera l’unità abitativa entro tre
mesi dalla comunicazione; in tale periodo l’affidatario è in ogni modo responsabile a tutti gli
effetti della custodia della struttura affidatagli.
3. La cessazione del diritto d'uso dell'alloggio di servizio ha luogo, altresì, qualora:
a) quando il custode nominato non occupa, per sua colpa, l'alloggio assegnato entro 60
(sessanta) giorni dalla data di assegnazione;
b) viene conferita una destinazione diversa ai locali adibiti ad alloggio;
c) l’affidatario, nell’espletamento delle mansioni di custodia, contravvenga ai doveri assunti o
provochi disagio o danno all’Amministrazione Comunale o a privati cittadini o commetta
reati di natura dolosa o colposa.
4. In caso di inadempienza grave, comportante pregiudizio del servizio l’Amministrazione
comunale può disporre la sospensione immediata dell’incarico conferito ancor prima
dell’adozione dei provvedimenti di revoca della concessione.
5. In caso di rinuncia alle mansioni di custodia, l’incaricato dovrà continuare a svolgere le mansioni
di custode sino al momento in cui verranno conferite le mansioni ad altro assegnatario; in pari
data dovrà lasciare libero l'alloggio.
6. In nessun caso l’Amministrazione sarà tenuta a fornire altra soluzione abitativa che deve essere a
cura e responsabilità esclusiva dell’interessato.
7. Per il periodo intercorrente fra la data di cessazione del diritto all'alloggio di custodia e la data di
effettiva riconsegna di questo, l’Amministrazione comunale si rivarrà sulla cauzione, di cui
all’articolo successivo.
ARTICOLO 15
Cauzione
1. A titolo di garanzia degli obblighi posti a carico dell’affidatario, lo stesso costituisce un deposito
cauzionale, mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, per l’importo di Euro 15.000,00.
ARTICOLO 16
Divieto di cessione del contratto
1. E’ vietata, da parte dell’affidatario, la cessione anche parziale del contratto e di cedere a terzi, in
qualsiasi forma, eventuali crediti derivanti al medesimo dal contratto di appalto. In caso di
inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il
diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.
ARTICOLO 17
Morte dell’affidatario
1. Nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune di proseguire il
contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
ARTICOLO 18
Spese di contratto
1. Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto di affidamento della custodia, quali
imposta di bollo, di registro, diritti di segreteria sul contratto, estrazione di copie, ecc.… saranno
a totale carico dell’affidatario.
Saint-Pierre, luglio 2014